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Document 32016R1761

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1761 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

C/2016/6370

GU L 269 del 4.10.2016, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1761/oj

4.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 269/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1761 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2016

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Apparecchio a batteria (cosiddetto «telecamera per ispezione»), che consiste in:

un'unità di controllo munita di leva di comando, un dispositivo di registrazione, un alloggiamento per carte di memoria e uno schermo a cristalli liquidi avente diagonale di circa 9 cm (3,5 pollici),

un cavo elettrico flessibile avente una lunghezza di 3 m e un diametro di circa 7 mm,

una videocamera,

luci LED.

L'apparecchio è progettato per essere usato principalmente per l'ispezione tecnica di cavità ed è in grado di catturare e registrare immagini in movimento, che possono essere visualizzate in tempo reale.

Cfr. illustrazione (*).

8525 80 91

La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8525 , 8525 80 e 8525 80 91 .

È esclusa la classificazione come strumento, apparecchio e macchina di misura o di controllo della voce 9031 , poiché lo scopo dell'apparecchio non è controllare o misurare cavità, bensì catturare immagini e convertirle in un segnale elettrico registrato come immagine in movimento (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8525 ).

L'apparecchio consiste in componenti individuali interconnessi e intesi a contribuire congiuntamente a una funzione chiaramente definita, interessata da una delle voci dei capitoli 84 o 85. Considerate le sue caratteristiche oggettive, la funzione dell'apparecchio è catturare e registrare immagini in movimento. La classificazione come monitor della voce 8528 è pertanto esclusa.

L'apparecchio deve essere quindi classificato nel codice NC 8525 80 91 come videocamera digitale che permette soltanto la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera.

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(*)  L'illustrazione è fornita a scopo esclusivamente informativo.


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