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Document 32016R1673

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1673 della Commissione, del 16 settembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

    GU L 253 del 17.9.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1673/oj

    17.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 253/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1673 DELLA COMMISSIONE

    del 16 settembre 2016

    che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina.

    (2)

    I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 settembre 2016 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

    (3)

    Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2016

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


    ALLEGATO

    Numero d'ordine

    Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016

    (in %)

    09.4273

    2,424195

    09.4274


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