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Document 32016R1393R(01)

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 225 del 19.8.2016)

GU L 227 del 20.8.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1393/corrigendum/2016-08-20/oj

20.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/5


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 225 del 19 agosto 2016 )

Pagina 46, articolo 1, paragrafo 7:

anziché:

«2.   Se nessuna sanzione amministrativa è stata irrogata al beneficiario a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.»

leggasi:

«2.   Se al beneficiario non è ancora stata irrogata alcuna sanzione amministrativa a norma del paragrafo 1 a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa di cui al suddetto paragrafo è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata.»


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