Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1321

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1321 della Commissione, del 26 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    C/2016/4993

    GU L 209 del 3.8.2016, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1321/oj

    3.8.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1321 DELLA COMMISSIONE

    del 26 luglio 2016

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Stephen QUEST

    Direttore generale della Fiscalità e unione doganale


    (1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazioni

    (1)

    (2)

    (3)

    Articolo denominato «amaca con struttura» dalle seguenti dimensioni approssimative: 230 × 140 × 205 cm. È composto da una base triangolare da poggiare a terra, composta da barre di metallo (acciaio), cui va appesa una superficie reclinabile che funge da brandina. La superficie reclinabile misura 100 × 190 cm (larghezza × lunghezza) ed è composta da aste leggermente curve lungo i lati lunghi e aste diritte lungo i lati stretti, rivestite da una copertura in tessuto. L'articolo è munito di un «tetto» in materia tessile e di zanzariere.

    L'articolo pesa 45 kg e può sostenere persone di peso non superiore a 180 kg. È composto di materiale resistente agli agenti atmosferici, ed è quindi adatto ad un uso all'aperto.

     (*) Cfr. immagine

    9403 20 80

    La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, dalla nota 2 del capitolo 94 e dal testo dei codici NC 9403 , 9403 20 e 9403 20 80 .

    Viste le sue caratteristiche, in particolare il peso e il difficile smontaggio, l'articolo non è facilmente trasportabile per l'utilizzo in campeggio. Di conseguenza è esclusa la classificazione nella voce 6306 come oggetti per campeggio.

    L'articolo è «amovibile» e tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive è costruito per essere poggiato a terra. È utilizzato principalmente per finalità pratiche, ovvero arredare aree esterne quali giardini di abitazioni private, alberghi, ristoranti ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, considerazioni generali, lettera A)]. Di conseguenza, l'articolo rientra nella categoria dei «mobili» costituiti da materiali diversi e va classificato nella voce 9403 secondo il materiale di cui è fatto il supporto (struttura), che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale.

    L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 9403 20 80 fra gli altri mobili di metallo.

    Image

    (*)  L'illustrazione è fornita a scopo unicamente informativo.


    Top