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Document 32016R1159

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1159 della Commissione, del 15 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

    C/2016/4455

    GU L 192 del 16.7.2016, p. 23–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1159/oj

    16.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 192/23


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1159 DELLA COMMISSIONE

    del 15 luglio 2016

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

    (1)

    A seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento «il regolamento di base», il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 435/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Indonesia.

    (2)

    Successivamente, nel giugno 2010, tali misure sono state prorogate per un periodo supplementare di cinque anni (3) e nel maggio 2012, in seguito a un riesame intermedio parziale, è stato modificato il livello del dazio di un produttore esportatore cinese (4). Di conseguenza l'aliquota del dazio applicabile per l'Indonesia è variato da 0,24 EUR/kg a 0,27 EUR/kg e per la RPC da 0,23 EUR/kg a 0,26 EUR/kg («le misure in vigore»).

    (3)

    Le misure in vigore si applicavano a tutte le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia, eccetto le importazioni di ciclamato di sodio fabbricato dai produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Inizialmente per queste società è stata stabilita un'aliquota del dazio pari a zero, dato che non sono state accertate pratiche di dumping [regolamento (CE) n. 435/2004].

    (4)

    Nel rispetto della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa «Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice» («la relazione dell'organo d'appello dell'OMC») (5), i produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited non sono stati esaminati nei successivi riesami delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 435/2004 e non sono assoggettati alle misure in vigore.

    (5)

    Un'indagine precedente limitata alle società Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited era stata avviata il 17 febbraio 2011 (6). In seguito a ritiro della denuncia, il procedimento è stato chiuso con una decisione della Commissione del 5 aprile 2012 (7), senza che venisse istituita alcuna misura.

    (6)

    Un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore è stato avviato nel giugno 2015 (8), in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    1.2.   Apertura dell'inchiesta

    (7)

    Il 12 agosto 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), limitata alle società Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, appartenenti allo stesso gruppo (le due società sono in seguito denominate «i produttori esportatori interessati» o «Fang Da»), in conformità all'articolo 5 del regolamento di base. Un avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (9) («l'avviso di apertura»).

    (8)

    La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2015 dalla società Productos Aditivos S.A. («il denunciante» o «il produttore dell'Unione»), unico produttore di ciclamato di sodio dell'Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

    (9)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Fang Da ha sostenuto che gli elementi di prova del pregiudizio contenuti nella denuncia erano carenti e che la successione di inchieste nei suoi confronti era illecita. Essa ha anche affermato che ciò dimostra che l'avvio del presente procedimento a norma dell'articolo 5 del regolamento di base non è giusto. Inoltre, ha chiesto chiarimenti in merito alle tendenze di alcuni indicatori nel fascicolo aperto.

    (10)

    Come già spiegato nel considerando 8, la Commissione ritiene che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta e tali elementi costituiscono il solo criterio per decidere l'apertura di un'inchiesta, non l'esistenza o l'esito di inchieste precedenti. La specifica analisi del pregiudizio della denuncia ha dimostrato che esistono elementi di prova sufficienti che indicano una notevole penetrazione nel mercato UE di esportazioni da parte di Fang Da a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. Inoltre, non tutti i fattori devono indicare un deterioramento perché si accerti un notevole pregiudizio. Anche l'esistenza di altri fattori in grado di influire sulla situazione dell'industria dell'Unione non implica necessariamente che l'effetto delle importazioni in dumping su tale industria non sia rilevante. Di conseguenza, l'apertura dell'inchiesta è giuridicamente lecita. Per quanto riguarda le osservazioni sulla possibile incoerenza di tre indicatori nel fascicolo aperto, essa è dovuta alla sostanziale differenza di dimensioni dei volumi coinvolti in questi calcoli e deriva dall'arrotondamento dei dati riservati utilizzati (verso l'alto o verso il basso a seconda dell'anno).

    (11)

    L'apertura dell'indagine a norma dell'articolo 5 del regolamento di base è stata giuridicamente possibile anche se concerne un'unica società, come confermato dalla giurisprudenza (10).

    1.3.   Fase successiva della procedura

    (12)

    La Commissione non ha istituito misure antidumping provvisorie nella presente inchiesta, al fine di allineare il calendario delle conclusioni definitive di questo procedimento al riesame in previsione della scadenza menzionato nel considerando 6.

    1.4.   Parti interessate

    (13)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre specificamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunziante, i due produttori esportatori interessati e le autorità cinesi, gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati e li ha invitati a partecipare.

    (14)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.5.   Produttori del paese di riferimento

    (15)

    La Commissione ha informato dell'avvio dell'inchiesta anche i produttori dell'Indonesia e li ha invitati a partecipare. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva scegliere l'Indonesia come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. In base alle informazioni disponibili non vi erano indicazioni di una possibile produzione di ciclamato di sodio in altri paesi terzi.

    1.6.   Campionamento

    (16)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento degli importatori interessati, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

    (17)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

    (18)

    Tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto l'esiguo numero di produttori esportatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

    1.7.   Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (19)

    Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli di richiesta TEM ai due produttori esportatori interessati della RPC.

    1.8.   Risposte al questionario

    (20)

    La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, ai due produttori esportatori cinesi interessati e ai tre importatori indipendenti.

    (21)

    Sono pervenute risposte dall'unico produttore dell'Unione, da uno dei due produttori esportatori cinesi interessati (compresi due dei suoi uffici per le vendite all'esportazione collegati di Hong Kong) e da due importatori indipendenti. Il secondo produttore esportatore cinese interessato ha cessato la produzione e la vendita del prodotto in esame prima del periodo dell'inchiesta e quindi non era interessato dal questionario per il periodo dell'inchiesta.

    1.9.   Visite di verifica

    (22)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

     

    Produttore dell'Unione

    Productos Aditivos S.A., Barcellona, Spagna

     

    Importatori

    DKSH GmbH, Amburgo, Germania

    Emilio Peña S.A., Torrente (Valenza), Spagna

     

    Produttori esportatori della RPC

    Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Yang Quan, RPC

     

    Ufficio vendite all'esportazione (collegato con Fang Da) a Hong Kong

    Zhong Hua Fang Da Ltd., Hong Kong

    1.10.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

    (23)

    L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (24)

    Il prodotto in esame è costituito da ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, fabbricato dai due produttori esportatori interessati, attualmente classificato con il codice NC ex 2929 90 00 ( codice TARIC 2929900010) («il prodotto in riesame»).

    (25)

    Il ciclamato di sodio è un prodotto di base utilizzato come additivo alimentare ed è ampiamente usato come dolcificante dall'industria alimentare, nonché dai produttori di dolcificanti ipocalorici e dietetici da tavola. Piccoli quantitativi del prodotto vengono anche utilizzati dall'industria farmaceutica.

    (26)

    Il ciclamato di sodio è una sostanza chimicamente pura. Analogamente a ogni prodotto chimico puro, esso può però contenere una piccola percentuale di impurità in quantità espresse in mg/kg (milligrammi per chilogrammo) di prodotto. Il tenore di impurità, stabilito dalla normativa dell'Unione, determina la qualità del ciclamato di sodio, che è disponibile in due forme diverse: idrato (HC), con una percentuale di umidità del 15 % e anidro (AC), con un tenore massimo di umidità dell'1 %. Queste due forme di ciclamato di sodio hanno le stesse caratteristiche e applicazioni principali. Si differenziano soltanto per il grado di dolcezza; il tipo HC è meno dolce dato che contiene acqua. I prezzi variano per lo stesso motivo. Il tipo AC è più caro rispetto alla forma HC. Le due forme dovrebbero quindi essere considerate un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

    2.2.   Prodotto simile

    (27)

    Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi utilizzi di base:

    il prodotto in esame;

    il prodotto fabbricato e venduto dal produttore esportatore sul mercato interno della Repubblica popolare cinese;

    il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

    (28)

    La Commissione ha quindi concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Osservazioni preliminari

    (29)

    Uno dei produttori esportatori interessati, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, ha cessato la produzione del prodotto in esame nel 2012. Pertanto, solo la società Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited ha presentato una richiesta di TEM e le risposte al questionario.

    (30)

    I funzionari della Commissione hanno visitato la società Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited per verificare se avesse cessato la produzione e le vendite del prodotto in esame ed hanno constatato che essa ha effettivamente abbandonato l'attività. L'analisi del dumping è stata quindi basata sui dati presentati da Fang Da Food Additive (Yang Quan).

    (31)

    Tuttavia, visto il rapporto tra le due società, appartenenti al gruppo Fang Da e di proprietà della stessa società madre, le conclusioni si applicano a entrambe le società, che costituiscono il gruppo Fang Da.

    3.2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (32)

    La Commissione ha valutato la richiesta TEM del produttore esportatore e ha anche effettuato una verifica in loco presso la sua sede.

    (33)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    (34)

    Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore che ha chiesto il TEM non ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    (35)

    Più specificatamente, è stato constatato il mancato rispetto del secondo criterio dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, poiché le operazioni contabili non erano registrate in base al principio della competenza. Inoltre, mancava una presentazione chiara della situazione finanziaria della società. La Commissione ha anche rilevato problemi per quanto riguarda il trattamento contabile di immobili, impianti e macchinari. Essa ha inoltre constatato che per certe spese non era stato previsto alcun accantonamento. Infine, è emerso che non era stato effettuato alcun consolidamento dei rendiconti finanziari al livello corretto (dell'impresa madre).

    (36)

    La Commissione ha comunicato le conclusioni relative al TEM al produttore esportatore, alle autorità del paese interessato e all'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    (37)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha inviato osservazioni, contestando tutte le suddette conclusioni. Le osservazioni pervenute sono state debitamente analizzate, ma non erano tali da modificare le conclusioni preliminari della Commissione e il produttore esportatore è stato informato al riguardo l'11 aprile 2016. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha ribadito le sue obiezioni senza fornire ulteriori prove o argomentazioni.

    (38)

    In conclusione, il produttore esportatore interessato non ha potuto dimostrare di soddisfare tutti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e pertanto la sua richiesta di TEM è stata respinta.

    3.3.   Paese di riferimento

    (39)

    In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in un paese terzo adeguato a economia di mercato o in base al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, se ciò non era possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

    (40)

    È stata prestata particolare attenzione alla selezione di un paese terzo a economia di mercato al fine di stabilire i prezzi o il valore costruito per la determinazione del valore normale.

    (41)

    Come indicato al considerando 15, nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva scegliere l'Indonesia come paese di riferimento adeguato ed ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. La Commissione ha chiesto la collaborazione dei produttori indonesiani. Sono state inviate lettere e questionari pertinenti ai tre produttori esportatori indonesiani noti.

    (42)

    Un produttore esportatore indonesiano si è manifestato in un primo momento, dichiarandosi disposto a collaborare. La Commissione ha invitato tale società a completare il questionario per i produttori di ciclamato di sodio nel paese di riferimento. Non è pervenuta alcuna risposta.

    (43)

    In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto oggetto del riesame è fabbricato solo nell'Unione, nella RPC e in Indonesia. In base alle informazioni disponibili non esistevano indicazioni di una possibile produzione di ciclamato di sodio in altri paesi terzi.

    3.4.   Valore normale

    (44)

    Come indicato nei considerando da 40 a 43, non è stato possibile ottenere la cooperazione di alcun produttore del paese di riferimento.

    (45)

    Di conseguenza, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale ha dovuto essere determinato su un'altra base equa. A tal fine, la Commissione ha ritenuto opportuno basare il valore normale sui dati verificati relativi ai costi e ai prezzi del produttore dell'Unione.

    (46)

    Il prodotto simile è stato venduto dall'industria dell'Unione in quantità rappresentative. Tuttavia, nel mercato interno le vendite dell'industria dell'Unione erano in perdita. Per questo motivo il valore normale è stato basato sui costi di produzione dell'industria dell'Unione, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il profitto. Le SGAV sono state stabilite in base ai dati verificati del produttore dell'Unione. Il tasso di profitto aggiunto era identico al profitto di riferimento utilizzato per calcolare il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione (cfr. considerando da 174 a 177).

    3.5.   Prezzo all'esportazione

    (47)

    Tutte le esportazioni nell'Unione del produttore esportatore interessato sono state effettuate tramite società commerciali di esportazione situate a Hong Kong e tutte le vendite nell'Unione sono state destinate ad acquirenti indipendenti dell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato quindi costruito in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a clienti indipendenti del produttore esportatore interessato nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati applicati gli opportuni adeguamenti al prezzo per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e per i profitti, che sono stati determinati in base ai dati verificati dei due importatori indipendenti.

    3.6.   Confronto

    (48)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato, a livello franco fabbrica.

    (49)

    Ove giustificato dalla necessità di garantire un equo confronto, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    (50)

    Sono stati applicati gli opportuni adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e i costi accessori nonché gli oneri bancari, in tutti i casi in cui risultavano essere ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.

    3.7.   Osservazioni sul dumping presentate dalla parti interessate dopo la divulgazione delle conclusioni

    (51)

    La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni sulle conclusioni definitive divulgate. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

    (52)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, Fang Da ha definito discriminatorio il fatto che il suo valore normale fosse determinato sulla base dei dati del produttore dell'Unione, mentre in una delle precedenti inchieste sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, il valore normale è stato determinato sulla base dei dati dell'Indonesia, paese di riferimento (11). L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base prevede entrambi i metodi in ordine gerarchico, a seconda delle circostanze di fatto di ciascuna indagine. Il metodo del paese di riferimento è effettivamente il primo. Come spiegato nei considerando da 40 a 43, nonostante i notevoli sforzi compiuti della Commissione, nessun produttore del paese di riferimento ha collaborato alla presente inchiesta, mentre nell'inchiesta precedente l'Indonesia aveva offerto la sua cooperazione. Di conseguenza, come indicato al considerando 45, il valore normale ha dovuto essere determinato su una base equa, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è quindi respinta in considerazione delle circostanze di fatto della presente inchiesta.

    (53)

    Fang Da ha affermato inoltre che il valore normale basato sui dati del produttore dell'Unione ha determinato un margine di dumping più elevato (88,7 %), mentre il valore normale basato sull'Indonesia come paese di riferimento in una delle precedenti inchieste (12) ha portato a un margine di dumping inferiore (del 14,2 %, invece dell'88,7 % per Fang Da). La determinazione del valore normale probabilmente non è stata equa nel presente caso, perché i prezzi all'esportazione non erano molto diversi nei due casi.

    (54)

    In primo luogo Fang Da non ha fornito un confronto dei prezzi all'esportazione a sostegno della sua affermazione. Ad ogni modo, i due casi si riferivano a periodi d'inchiesta diversi, il che rende ingannevole il confronto tra i prezzi all'esportazione. In secondo luogo, come spiegato al considerando 52, in mancanza di collaborazione da parte di un paese di riferimento, il valore normale è stato determinato su un'altra base equa e in particolare sui dati del produttore dell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è respinta sulla base delle circostanze di fatto della presente inchiesta.

    (55)

    Il produttore esportatore interessato ha inoltre affermato che era discriminatorio che il suo dazio (1,17 EUR/kg) fosse basato sul margine di pregiudizio, mentre il dazio sul resto delle importazioni cinesi (da 0,23 a 0,26 EUR/kg) (13) si basava sul margine di dumping. Egli ha ribadito che tale differenza tra i dazi non poteva essere giustificata da alcuna differenza significativa dei prezzi medi all'importazione e che essa premiava la mancata collaborazione degli altri produttori esportatori cinesi, soggetti a un altro procedimento relativo allo stesso prodotto.

    (56)

    In primo luogo va ricordato che la decisione di basare il dazio sul margine di dumping o sul margine di pregiudizio viene adottata in base alla regola del dazio inferiore, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base (cfr. considerando 182). Essa non dipende quindi dal metodo di determinazione del valore normale. In secondo luogo è già stato spiegato nei considerando 52 e 54 che l'utilizzo di un paese analogo in un'inchiesta e l'utilizzo di dati dell'Unione in un'altra inchiesta non costituiscono un trattamento discriminatorio. In terzo luogo, la differenza tra i dazi del produttore esportatore interessato e quelli di altri produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato deriva da procedimenti separati riguardanti periodi diversi, in conformità alla condizioni del regolamento di base. L'argomentazione è pertanto respinta.

    (57)

    In base a quanto precede, nessuna delle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive ha modificato i risultati relativi al dumping.

    3.8.   Margine di dumping

    (58)

    La Commissione ha confrontato la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto e la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (59)

    Pertanto la media ponderata dei margini di dumping espressa in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

    Società

    Margine di dumping definitivo

    Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited e Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited

    88,7 %

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Osservazione preliminare

    (60)

    Dato che l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore e il presente procedimento riguarda solo un gruppo di produttori esportatori cinesi, gli indicatori del pregiudizio e i dati sulle importazioni hanno dovuto essere indicizzati per garantire la riservatezza dei dati commerciali sensibili.

    4.2.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

    (61)

    Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da un unico produttore dell'Unione, che costituisce quindi «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    4.3.   Consumo dell'Unione

    (62)

    Il ciclamato di sodio è prodotto solo nell'Unione, nella RPC e in Indonesia. La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e del volume delle importazioni di ciclamato di sodio dalla RPC e dall'Indonesia. Dato che le importazioni di ciclamato di sodio da questi due paesi sono state oggetto di misure durante il periodo in esame, la Commissione ha utilizzato i dati statistici raccolti conformemente all'articolo 14, paragrafo 6 (14), del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») per stabilire il volume e i prezzi medi delle importazioni da questi due paesi durante il periodo in esame, in quanto contenevano informazioni sufficientemente dettagliate a livello di codici TARIC e codici addizionali TARIC a 10 cifre.

    (63)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha presentato nuovi dati sulle esportazioni cinesi che indicherebbero volumi di importazioni, effettuate durante il periodo in esame dai produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da, più elevati dei dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Il produttore esportatore non ha tuttavia rivelato la fonte esatta di questi nuovi dati e, a parte la presentazione di cifre differenti, non ha fornito un motivo per non prendere in considerazione i dati utilizzati nella presente inchiesta sulle effettive importazioni, contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. La Commissione non ha perciò cambiato la fonte di dati utilizzata nella presente inchiesta.

    (64)

    Il consumo dell'Unione ha evidenziato il seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo dell'Unione

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    Consumo totale dell'Unione

    100

    103

    93

    97

    101

    Fonte: dati dell'industria dell'Unione, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

    (65)

    Il consumo di ciclamato di sodio nell'Unione è dapprima diminuito del 7 % tra il 2011 e il 2013 per poi aumentare nel periodo successivo. Il consumo durante il periodo dell'inchiesta ha raggiunto più o meno lo stesso livello del 2011.

    4.4.   Importazioni di Fang Da

    (66)

    Per garantire la coerenza dei dati per tutto il periodo in esame, la Commissione ha utilizzato la stessa fonte di informazioni, la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per stabilire le tendenze dei prezzi e del volume delle importazioni di Fang Da. Tali dati sono stati sottoposti a un controllo incrociato con le cifre fornite da Fang Da nelle risposte al questionario e sono risultati coerenti.

    4.4.1.   Volume e quota di mercato

    (67)

    Le importazioni nell'Unione di Fang Da hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Volume delle importazioni e quota di mercato

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    Volume delle importazioni

    100

    84

    111

    156

    161

    Quota di mercato

    100

    82

    119

    161

    160

    Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

    (68)

    Le importazioni in dumping di Fang Da sono aumentate del 61 % nel corso del periodo in esame. In un primo momento sono diminuite del 16 % dal 2011 al 2012, ma poi sono quasi raddoppiate dal 2012 e al periodo dell'inchiesta. Le quote di mercato hanno seguito la stessa tendenza, con un incremento generale sostanziale del 60 %.

    (69)

    Nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, la società Fang Da è diventata il maggior fornitore del mercato dell'Unione, con una quota di mercato leggermente superiore a quella di tutte le altre importazioni prese insieme e molto superiore alla quota di mercato dell'industria dell'Unione.

    (70)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha sostenuto che, in base a nuovi dati sulle esportazioni cinesi, l'aumento delle sue esportazioni nell'Unione è stato più che compensato dal calo delle vendite degli altri esportatori cinesi, il che sarebbe contrario ai risultati dell'inchiesta basati sulle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Come indicato nel considerando 63, il produttore esportatore interessato non ha dimostrato che i nuovi dati che ha presentato, riguardanti i produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da, fossero più attendibili dei dati utilizzati nella presente inchiesta e quindi tali argomentazioni sono state respinte.

    4.4.2.   Prezzi delle importazioni di Fang Da e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

    (71)

    Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione di Fang Da ha mostrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Prezzi all'importazione (EUR/kg)

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    Fang Da

    100

    110

    105

    96

    99

    Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

    (72)

    Il prezzo medio all'importazione di Fang Da del prodotto in esame è diminuito dell'1 % nel corso del periodo in esame. In un primo momento, però, è aumentato del 10 % dal 2011 al 2012, in seguito è diminuito di 14 punti percentuali dal 2012 al 2014 e infine è aumentato di 3 punti indice tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta.

    (73)

    Nel 2011 e 2012 i prezzi all'importazione di Fang Da erano, in media, più elevati degli altri prezzi all'importazione (stabiliti in base alla stessa fonte d'informazioni e comprendenti i dazi antidumping), ma nel 2013 si sono allineati a questi e nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta sono calati a un livello inferiore agli altri prezzi.

    (74)

    La Commissione ha constatato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta sulla base dei dati di Fang Da Yang Quan (FDYQ) e del produttore dell'Unione, mediante un confronto tra:

    la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto del produttore dell'Unione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e

    la corrispondente media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni di FDYQ praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base CIF (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.

    (75)

    Il confronto tra i prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto, con i dovuti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato del produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e ha mostrato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 19,1 %.

    4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    4.5.1.   Osservazioni generali

    (76)

    La produzione di ciclamato di sodio consiste in due fasi di produzione principali. Durante la prima fase, che richiede l'utilizzo di reattori, le materie prime sono convertite in ciclamato di sodio grezzo (impuro). Nella seconda fase di produzione il ciclamato di sodio grezzo deve essere purificato prima di poter essere utilizzato, viste le relative norme di regolamentazione, dalle industrie a valle di alimentari, bevande e prodotti farmaceutici.

    (77)

    A causa di un incidente tecnico avvenuto nel luglio 2011 (un'esplosione in una fabbrica), l'industria dell'Unione non ha potuto eseguire la prima fase di produzione, il processo di reazione, dall'agosto 2011 al maggio 2012, e ha dovuto utilizzare temporaneamente ciclamato di sodio importato, che purificava successivamente per poter continuare le sue attività commerciali.

    (78)

    Dato che il produttore dell'Unione non ha avuto altra scelta se non quella di ricorrere temporaneamente a importazioni e in considerazione della durata limitata e del volume delle importazioni durante il periodo in esame, questo incidente e le sue conseguenze non annullano le conclusioni sulla definizione dell'industria dell'Unione. L'incidente ha avuto comunque un forte impatto sulla situazione economica dell'industria dell'Unione negli anni 2011-2012, cioè all'inizio del periodo in esame, in particolare per quanto riguarda la capacità, i volumi di produzione e di vendita nonché gli indicatori di redditività. Esso ha inciso anche, sebbene in misura minore, sullo sviluppo delle importazioni. Questi elementi vengono presi in considerazione nell'analisi dell'andamento degli indicatori di pregiudizio.

    (79)

    In questo contesto e in conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione durante periodo in esame. Per determinare il pregiudizio la Commissione ha valutato gli indicatori economici sulla base dei dati relativi all'unico produttore dell'Unione che costituisce l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (80)

    Gli indicatori economici dell'unico produttore dell'Unione valutati dalla Commissione sono i seguenti: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività, il costo del lavoro, l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, i prezzi medi unitari, i costi unitari, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali.

    4.5.2.   Indicatori di pregiudizio

    4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (81)

    Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno avuto nel complesso il seguente andamento:

    Tabella 4

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    Volume di produzione

    100

    104

    189

    159

    157

    Capacità produttiva

    100

    114

    171

    171

    171

    Utilizzo degli impianti

    100

    91

    110

    93

    92

    Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

    (82)

    Durante il periodo in esame la produzione è aumentata complessivamente del 57 %. Come spiegato nei considerando 77 e 83, la produzione dell'industria dell'Unione è stata tuttavia insolitamente bassa negli anni 2011 e 2012. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta il livello di produzione è diminuito fortemente di 32 punti indice.

    (83)

    Anche la capacità di produzione è aumentata notevolmente nel periodo in esame (del 71 %), ma questa tendenza è spiegata da un livello anormalmente basso nel 2011 e 2012 dovuto all'incidente tecnico avvenuto negli impianti di produzione. La capacità è stata calcolata sulla base dei mesi in cui l'industria dell'Unione poteva produrre il proprio ciclamato di sodio, cioè solo 7 mesi nel 2011, 8 mesi nel 2012 e 12 mesi negli altri periodi. Il livello della capacità di produzione è rimasto stabile dal 2013 fino al periodo dell'inchiesta.

    (84)

    Il tasso di utilizzo della capacità è diminuito dell'8 % tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta, ma ha seguito una notevole tendenza discendente dal 2013, in linea con il calo del volume di produzione.

    4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (85)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

    Tabella 5

    Volume delle vendite e quota di mercato

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    Volume delle vendite

    100

    69

    146

    108

    104

    Quota di mercato

    100

    67

    157

    111

    104

    Fonte: dati dell'industria dell'Unione e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

    (86)

    Il volume delle vendite sul mercato dell'Unione e la corrispondente quota di mercato hanno seguito lo stesso andamento durante il periodo in esame. Essi sono aumentate complessivamente del 4 %.

    (87)

    Dato che entrambe le cifre riflettono solo le vendite del ciclamato di sodio prodotto dall'industria dell'Unione, i livelli del 2011 e 2012 erano insolitamente bassi per i motivi indicati nei considerando 77 e 83. A partire dal 2013, quando la produzione di ciclamato di sodio dell'industria dell'Unione era già stata ripresa permanentemente, le sue vendite sono diminuite di 42 punti indice a causa della perdita di ordinazioni.

    (88)

    Anche la loro quota di mercato è calata notevolmente tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. Ciò è in contrasto con lo sviluppo sia del consumo dell'Unione, che è aumentato di 8 punti indice, sia delle importazioni di Fang Da, che sono anch'esse cresciute ulteriormente ed hanno aumentato la loro quota di mercato in tali tre anni.

    4.5.2.3.   Crescita

    (89)

    La situazione dell'industria dell'Unione è migliorata tra il 2011 e il 2013, quando essa è stata in grado di aumentare la propria produzione, la capacità produttiva, le vendite e la quota di mercato. Tale aumento è stato determinato da due fattori: i) l'aumento dei dazi antidumping per alcuni produttori esportatori della RPC, che sono stati raddoppiati nel maggio 2012 e ii) il fatto che l'industria dell'Unione fosse di nuovo in grado di produrre il proprio ciclamato di sodio per 12 mesi nel 2013, rispetto a soli 7 mesi nel 2011 e a 8 mesi nel 2012.

    (90)

    Se l'esplosione non si fosse verificata nel luglio 2011, i dati relativi alla produzione, all'utilizzo degli impianti, alle vendite e alle quote di mercato sarebbero stati molto più elevati nel 2011 e nel 2012, poiché l'industria dell'Unione avrebbe potuto fornire ai suoi clienti il ciclamato di sodio di sua produzione invece di quello importato, che ha sottoposto a un'ulteriore lavorazione (purificazione) tra l'agosto 2011 e il maggio 2012. Di conseguenza l'aumento della produzione, delle vendite e delle quote di mercato tra il 2011 e il 2013 sarebbe stato molto inferiore, mentre la capacità produttiva sarebbe persino rimasta al livello del 2013 durante tutto il periodo in esame. Dal 2013 al periodo dell'inchiesta, tutte le tendenze sopramenzionate relative al volume, ad eccezione della capacità produttiva, si sono completamente invertite. Infatti, sebbene il consumo dell'Unione avesse seguito una tendenza crescente dal 2013, l'industria dell'Unione è entrata in una fase di declino economico. Contemporaneamente, la redditività dell'industria dell'Unione è rimasta fortemente negativa nel corso di tutto il periodo in esame, il che ha compromesso le sue prospettive di crescita.

    4.5.2.4.   Occupazione e produttività

    (91)

    Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno avuto il seguente andamento:

    Tabella 6

    Occupazione e produttività

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    Numero di dipendenti

    100

    100

    105

    105

    105

    Produttività

    100

    104

    180

    151

    150

    Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

    (92)

    Nonostante non avesse potuto produrre il proprio ciclamato di sodio tra l'agosto 2011 e il maggio 2012, l'industria dell'Unione ha deciso di mantenere invariata l'occupazione in tale periodo, dato che qualsiasi riduzione è stata considerata troppo onerosa e inutile. Anche se nel 2012 è stato licenziato un dipendente, il livello dell'occupazione non è cambiato tra il 2011 e il 2012, poiché l'industria dell'Unione ha assunto un nuovo dipendente nello stesso anno. Il numero di dipendenti è lievemente aumentato nel 2013 e poi è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta.

    (93)

    L'esplosione avvenuta nella fabbrica ha avuto sulla produttività dell'industria dell'Unione effetti simili a quelli subiti dagli altri indicatori economici suddetti. Come la produzione, la produttività è stata eccezionalmente bassa nel 2011 e nel 2012 e poi è aumentata fortemente di circa 80 punti indice nel 2013. Da allora, a causa della perdita di ordinazioni, essa è però diminuita di 30 punti indice nel 2014 ed è rimasta a questo livello fino al periodo dell'inchiesta.

    4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (94)

    Il margine di dumping è stato notevolmente superiore al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo considerevole sull'industria dell'Unione, a causa del volume e dei prezzi delle importazioni di Fang Da.

    (95)

    Dal 2004 sono in vigore misure antidumping nei confronti delle importazioni degli altri produttori esportatori cinesi e indonesiani. In questo contesto va notato che il livello del dazio antidumping istituito nell'inchiesta iniziale per due produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da è risultato insufficiente per contrastare il dumping che arrecava un pregiudizio all'industria dell'Unione. Di conseguenza il dazio antidumping per i produttori esportatori cinesi è stato più che raddoppiato nel maggio 2012, come spiegato nel considerando 2. Data l'attuale analisi, è evidente che il dumping viene tuttora praticato.

    4.5.2.6.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (96)

    Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi praticati dall'unico produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Prezzi di vendita nell'Unione

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    Prezzo unitario medio di vendita

    100

    105

    103

    107

    106

    Costo unitario di produzione

    100

    107

    97

    95

    96

    Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

    (97)

    Il prezzo di vendita unitario medio dell'industria dell'Unione è aumentato del 6 % durante il periodo in esame. Dapprima è aumentato di 5 punti indice tra il 2011 e il 2012 e poi è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta.

    (98)

    Il costo unitario di produzione medio dell'industria dell'Unione è aumentato di 7 punti indice tra il 2011 e il 2012 e poi è diminuito di 10 punti indice nel 2013 rispetto al 2012. Dal 2013 è rimasto stabile fino al periodo dell'inchiesta. Tali cambiamenti sono dovuti soprattutto alla fluttuazione dei costi delle materie prime.

    (99)

    In relazione a ciò va notato che l'industria dell'Unione non è stata in grado di separare con precisione i costi di purificazione dai costi di produzione complessivi. Di conseguenza gli indici del 2011 e del 2012, contrariamente agli indici del 2013, del 2014 e del periodo dell'inchiesta, rispecchiano anche i costi di purificazione del ciclamato di sodio importato dall'industria dell'Unione.

    (100)

    In base a quanto precede, l'interpretazione delle tendenze tra il periodo 2011-2012 e i periodi successivi dovrebbe essere fatta con cautela, poiché la loro evoluzione è stata influenzata, anche se solo leggermente, dal fatto che gli indici 2011-2012 fossero basati su serie diverse di dati.

    (101)

    In ogni caso, nel corso di tutto il periodo in esame, il prezzo di vendita unitario medio è sempre rimasto inferiore ai costi di produzione unitari medi dell'industria dell'Unione indicati nella tabella riportata sopra.

    4.5.2.7.   Costo del lavoro

    (102)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'unico produttore dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

    Tabella 8

    Costo medio del lavoro per dipendente

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    Costo medio del lavoro per dipendente

    100

    127

    115

    102

    95

    Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

    (103)

    Il costo medio del lavoro è diminuito del 5 % nel corso di tutto il periodo in esame. In un primo tempo, tuttavia, esso è aumentato del 27 % nel 2012, soprattutto a causa delle compensazioni versate a un dipendente licenziato, e poi è calato costantemente fino al periodo dell'inchiesta, quando è sceso del 5 % al di sotto del livello del 2011.

    4.5.2.8.   Scorte

    (104)

    Nel periodo in esame i livelli delle scorte dell'unico produttore dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Scorte

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    Scorte finali

    100

    258

    339

    406

    708

    Scorte finali in percentuale della produzione

    100

    249

    179

    255

    451

    Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

    (105)

    Durante il periodo in esame le scorte finali, espresse in percentuale della produzione, hanno registrato notevoli fluttuazioni. Esse sono aumentate dapprima tra il 2011 e il 2012, poi sono diminuite l'anno successivo e infine sono aumentate considerevolmente fino al periodo dell'inchiesta. Complessivamente, durante il periodo in esame, sono aumentate di 351 punti indice. Tale aumento è stato in parte causato dall'incapacità dell'industria dell'Unione di vendere i suoi prodotti per via della concorrenza delle importazioni a basso prezzo, ma è anche il risultato dei livelli anormalmente bassi delle scorte registrati nel 2011 in seguito all'incidente tecnico descritto nel considerando 77.

    4.5.2.9.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

    (106)

    Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'unico produttore dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

    Tabella 10

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    Redditività

    – 100

    – 111

    – 82

    – 61

    – 69

    Flusso di cassa

    100

    – 500

    – 1 107

    – 559

    – 766

    Investimenti

    100

    203

    15

    0

    0

    Utile sul capitale investito

    – 100

    – 42

    – 104

    – 79

    – 77

    Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

    (107)

    La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del ciclamato di sodio ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Come indicato nel considerando 99, il costo di produzione usato per determinare il livello di profitti/perdite per il periodo 2011-2012 ha potuto essere stabilito solo complessivamente, cioè includendo i costi legati al ciclamato di sodio importato. Su tale base, l'analisi dei dati sulla redditività ha rilevato che l'industria dell'Unione ha registrato ingenti perdite nel corso di tutto il periodo in esame. Queste sono state particolarmente elevate nel 2011-2012, ma la situazione è migliorata dal 2013.

    (108)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto, calcolata in relazione al totale delle vendite (15) di ciclamato di sodio, è passata da positiva nel 2011 a fortemente negativa tra il 2012 e il periodo dell'inchiesta.

    (109)

    Gli unici investimenti significativi sono stati realizzati nel periodo 2011-2013 e riguardano esclusivamente la sostituzione degli strumenti di produzione danneggiati dall'esplosione del 2011. Tali investimenti sono stati interamente coperti dalla polizza di assicurazione.

    (110)

    L'utile sul capitale investito consiste nel profitto espresso in percentuale del valore contabile netto delle attività fisse. Esso è stato fortemente negativo in tutto il periodo in esame.

    (111)

    Dato il livello delle perdite subite dall'industria dell'Unione, la sua capacità di reperire capitali è stata gravemente danneggiata.

    4.5.3.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (112)

    Anche se alcuni indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, come la produzione, la capacità di produzione, le vendite, la quota di mercato e la produttività, sono migliorati tra il periodo 2011-2012 e il 2013, queste tendenze sono state influenzate solo parzialmente dall'effettivo sviluppo del mercato derivante dall'istituzione di dazi antidumping più elevati per alcuni produttori esportatori della RPC nel maggio 2012.

    (113)

    Come indicato al considerando 89, tali miglioramenti possono infatti essere dovuti in gran parte anche ai seguenti fattori: i) l'esplosione nella fabbrica avvenuta nel luglio 2011, ii) il fatto che l'industria dell'Unione non abbia potuto produrre, a causa di tale esplosione, il suo proprio ciclamato di sodio tra l'agosto 2011 e il maggio 2012 e iii) la piena ripresa del processo di produzione di 12 mesi dopo la sostituzione delle catene di produzione distrutte. L'aumento di questi indicatori fino al 2013 sarebbe stato sicuramente molto minore se non si fosse verificata l'esplosione.

    (114)

    L'evoluzione positiva delle suddette tendenze è cambiata palesemente dal 2013, poiché la produzione, le vendite, la produttività e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono notevolmente peggiorate.

    (115)

    Inoltre, nel corso di tutto il periodo considerato, la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è rimasta permanentemente in una situazione precaria. Soprattutto gli indicatori dell'industria dell'Unione, come la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito, hanno registrato risultati globali molto negativi.

    (116)

    In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (117)

    Nelle sue osservazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore interessato ha contestato le conclusioni del considerando 115, secondo cui la redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito mostravano un pregiudizio, dato che tali indicatori avevano avuto uno sviluppo positivo tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta.

    (118)

    La Commissione osserva che, sebbene nel periodo in esame il livello delle perdite, il flusso di cassa negativo e l'utile sul capitale investito abbiano effettivamente registrato un leggero miglioramento, i loro livelli erano comunque ancora molto negativi negli anni 2013 e 2014 e nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, nessuno dei fattori di pregiudizio è decisivo di per sé, ma tutti sono analizzati insieme. L'argomentazione è quindi respinta.

    (119)

    Fang Da ha sostenuto inoltre che il periodo in esame non era rappresentativo a causa di due fattori importanti, vale a dire il fatto che tutti i dati relativi agli anni 2011 e 2012 erano distorti e il rimanente periodo dal 2013 al periodo dell'inchiesta era troppo breve.

    (120)

    Per quanto riguarda il primo fattore, Fang Da ha asserito che tutti i dati relativi agli anni 2011 e 2012 erano statisticamente inutili e dovevano essere ignorati in qualsiasi analisi del pregiudizio per i seguenti motivi:

    i)

    in quei due anni era in corso un'indagine sulle importazioni di ciclamato di sodio di Fang Da e ciò è sufficiente per causare la distorsione di qualsiasi dato e rendere tali periodi inattendibili per fissare una linea di riferimento su cui si possa basare l'analisi delle tendenze future;

    ii)

    quei due anni hanno subito il forte impatto dell'esplosione avvenuta nella fabbrica del produttore dell'Unione.

    (121)

    Per quanto riguarda il punto i), Fang Da non ha dimostrato perché o come la precedente inchiesta avesse distorto i dati dell'industria dell'Unione relativi a tale periodo. Di conseguenza tale affermazione non ha potuto essere accettata dalla Commissione nella valutazione delle suddette argomentazioni.

    (122)

    Per quanto riguarda il punto ii), la Commissione ha riconosciuto chiaramente che l'esplosione ha avuto un impatto sugli indicatori economici dell'industria dell'Unione nel periodo 2011-2012 e, come indicato nel considerando 78, tali elementi sono stati presi nella dovuta considerazione nell'analisi dell'andamento degli indicatori di pregiudizio. Si ricorda inoltre che nel considerando 114 la Commissione ha concluso che la situazione dell'industria dell'Unione è ulteriormente peggiorata dal 2013, cioè dopo il periodo 2011-2012. Di conseguenza, quest'argomentazione ha dovuto essere respinta.

    (123)

    Per quanto riguarda il secondo fattore, Fang Da ha sostenuto che la parte rimanente del periodo considerato, il periodo 2013-2014 e il periodo dell'inchiesta, non era sufficiente per poter trarre conclusioni significative in merito al pregiudizio. Il produttore esportatore interessato non ha comprovato la sua argomentazione. L'accertamento del pregiudizio viene effettuato per il periodo dell'inchiesta sulla base dell'analisi delle tendenze degli indicatori di pregiudizio durante il periodo in esame. Pertanto anche questa argomentazione ha dovuto essere respinta.

    (124)

    In aggiunta a quanto sopra, Fang Da ha sostenuto anche che il 2013 non poteva essere utilizzato come anno di riferimento per la valutazione del pregiudizio perché le cifre relative al 2013 erano eccezionalmente elevate. Ciò sarebbe dovuto presumibilmente ai clienti dell'industria dell'Unione, che non hanno potuto acquistare il ciclamato di sodio dopo l'esplosione e, quando la produzione è ripresa completamente, si sono rivolti tutti all'industria dell'Unione per aumentare le proprie scorte.

    (125)

    In primo luogo, tale argomentazione è basata su una semplice affermazione infondata, poiché Fang Da non ha presentato alcuna prova del fatto che, a causa dell'esplosione, l'industria dell'Unione avesse perso numerosi clienti che hanno deciso di ritornare con un maggior numero di ordinazioni nel 2013. In secondo luogo, gli elementi di prova disponibili non dimostrano la fondatezza di tale affermazione. Essi dimostrano invece che nel periodo 2011-2012, in cui l'industria dell'Unione non ha potuto produrre il proprio ciclamato di sodio, essa ha mantenuto i suoi clienti e ha continuato a rifornili con ciclamato di sodio importato, che è stato ulteriormente lavorato, come spiegato nel precedente considerando 77. Di conseguenza anche questa affermazione ha dovuto essere respinta.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (126)

    In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping di Fang Da avessero arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente potuto causare un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata di non attribuire alle importazioni in dumping di Fang Da eventuali pregiudizi causati da fattori diversi da tali importazioni.

    5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping di Fang Da

    (127)

    L'inchiesta ha evidenziato un forte legame tra i prezzi delle importazioni di Fang Da, la sua quota di mercato e la situazione dell'industria dell'Unione. Tale legame è illustrato nella tabella seguente:

    Tabella 11

    Prezzi delle importazioni e quota di mercato

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    Prezzi delle importazioni di Fang Da

    100

    110

    105

    96

    99

    Quota di mercato di Fang Da

    100

    82

    119

    161

    160

    Quota di mercato dell'industria dell'Unione

    100

    67

    157

    111

    104

    I prezzi delle importazioni cinesi (compresi i dazi antidumping), diverse da quelle di Fang Da

    100

    109

    112

    108

    111

    Quota di mercato cinese, diversa da quella di Fang Da

    100

    110

    79

    73

    77

    Fonte: dati dell'industria dell'Unione, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

    (128)

    Nel periodo dal 2011 al 2012 i prezzi delle importazioni di Fang Da nell'Unione sono aumentati del 10 % e la sua quota di mercato è diminuita del 18 %. Nel periodo successivo, dal 2013 al periodo dell'inchiesta, Fang Da è riuscita tuttavia a raddoppiare la sua quota di mercato riducendo considerevolmente i suoi prezzi.

    (129)

    Dal 2012 al 2013 Fang Da ha dapprima ridotto i suoi prezzi del 5 %, allineandoli agli altri i prezzi delle importazioni cinesi. Anche questi ultimi sono stati colpiti, a partire dal maggio 2012, da un significativo aumento dei dazi antidumping applicabili a un grande produttore esportatore cinese, uno sviluppo che è illustrato nella precedente tabella, in cui figurano i prezzi delle importazioni cinesi comprendenti i dazi antidumping. Dal 2012 al 2013 tale allineamento dei prezzi ha comportato un considerevole aumento, di 37 punti indice, della quota di mercato di Fang Da ed è andato a detrimento delle altre importazioni cinesi, la cui quota di mercato è diminuita di 31 punti indice.

    (130)

    Dal 2013 al 2014 Fang Da ha continuato a ridurre i prezzi di altri 9 punti indice, in modo da raggiungere un livello inferiore al prezzo delle altre importazioni cinesi, il che ha causato un altro aumento significativo di 42 punti indice della sua quota di mercato. Ciò è andato direttamente a scapito dell'industria dell'Unione, la cui quota di mercato è diminuita di 53 punti indice durante lo stesso periodo.

    (131)

    Come spiegato nel considerando 75, il margine di sottoquotazione accertato per Fang Da è stato considerevole. Data la crescita costante del volume delle importazioni in dumping di Fang Da a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, quest'ultima non è stata in grado di beneficiare dell'aumento dei dazi antidumping per un altro produttore esportatore cinese nel 2012 e non è riuscita a recuperare la sua quota di mercato.

    (132)

    In base a quanto precede, la Commissione ritiene che le importazioni in dumping di Fang Da abbiano contribuito in modo significativo al notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

    5.2.   Effetti di altri fattori

    5.2.1.   Importazioni di produttori esportatori diversi da Fang Da

    (133)

    Il volume delle importazioni di altri produttori esportatori diversi da Fang Da ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 12

    Indice del volume delle importazioni

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    RPC (eccetto Fang Da)

    100

    114

    73

    71

    77

    Indonesia

    100

    225

    31

    18

    9

    Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

    (134)

    Il volume delle importazioni dall'Indonesia è stato basso nel 2011 e 2012, molto basso nel 2013 e trascurabile nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta. Anche se ha subito forti fluttuazioni nel periodo in esame, il suo impatto sull'industria dell'Unione può essere considerato molto limitato dal 2011 al 2012 e insignificante dal 2013 al periodo dell'inchiesta.

    (135)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni degli altri produttori cinesi diversi da Fang Da è diminuito del 23 %. Dapprima è aumentato del 14 % tra il 2011 e il 2012 e da allora è diminuito notevolmente, in particolare dal 2012 al 2013, con un calo molto forte di 41 punti indice.

    (136)

    Malgrado tale riduzione generale, le altre importazioni cinesi sono rimaste a un livello significativo, molto vicino al livello di Fang Da. Anche se i loro prezzi medi, comprensivi dei dazi antidumping applicati, erano in media leggermente più elevati di quelli di Fang Da, sono rimasti comunque a un livello basso, molto più basso dei prezzi dell'industria dell'Unione. Si può quindi concludere che durante il periodo considerato le importazioni a basso prezzo dei produttori cinesi diversi da Fang Da hanno contribuito alla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.

    (137)

    Come spiegato al punto 5.1, l'ulteriore deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione dal 2013 in poi è stato causato principalmente dal crescente volume delle importazioni in dumping e basso prezzo di Fang Da. Di conseguenza gli effetti delle importazioni degli altri produttori diversi da Fang Da, anche se hanno contribuito al pregiudizio, non sono tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di Fang Da e il notevole pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    5.2.2.   Incidente tecnico (esplosione) nella fabbrica dell'industria dell'Unione

    (138)

    Come già spiegato nei considerando 77 e 83, nel luglio 2011 si è verificata un'esplosione nella fabbrica dell'industria dell'Unione, in seguito alla quale essa non potuto effettuare il processo di reazione necessario per produrre e vendere il proprio ciclamato di sodio tra agosto 2011 e maggio 2012.

    (139)

    L'incapacità di produrre il proprio ciclamato di sodio ha inciso negativamente sugli indicatori economici dell'industria dell'Unione tra agosto 2011 e maggio 2012. Ad esempio la produzione, l'utilizzazione degli impianti, le vendite, la quota di mercato e le cifre relative alla produttività sarebbero stati più elevati in tale periodo, se non fosse avvenuto l'incidente, dato che l'industria dell'Unione avrebbe potuto fornire ai suoi clienti il proprio ciclamato di sodio invece di quello importato, che ha purificato e rivenduto tra agosto 2011 e maggio 2012.

    (140)

    Anche se i suddetti indicatori economici dell'industria dell'Unione hanno risentito della sua incapacità di produrre ciclamato di sodio tra agosto 2011 e maggio 2012, la Commissione ha concluso che l'esplosione nella fabbrica non ha contribuito in modo significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta.

    (141)

    L'industria dell'Unione ha infatti ripreso pienamente la produzione del proprio ciclamato di sodio già nel maggio 2012 e da allora l'esplosione non ha più influito sulla sua attività economica. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta sono state invece le importazioni in dumping di Fang Da che hanno iniziato ad esercitare un effetto pregiudizievole sulla situazione economica dell'industria dell'Unione. È importante notare che quest'impatto negativo ha iniziato a verificarsi alcuni mesi dopo che l'industria dell'Unione ha provveduto alla sostituzione delle catene di produzione distrutte e quando la produzione di ciclamato di sodio è stata pienamente ripresa e calcolata in base a cicli di 12 mesi nel 2013, nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta.

    (142)

    Tenuto conto di quanto precede, la Commissione è del parere che l'incidente tecnico che ha colpito le attività commerciali dell'industria dell'Unione tra agosto 2011 e maggio 2012, non abbia annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping di Fang Da e la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione causata da tali importazioni tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta.

    5.2.3.   Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

    (143)

    Nel periodo in esame il volume delle esportazioni del produttore dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 13

    Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

    Indice (2011 = 100)

    2011

    2012

    2013

    2014

    Periodo dell'inchiesta

    Volume delle esportazioni

    100

    118

    198

    212

    180

    Prezzo medio

    100

    102

    106

    106

    108

    Fonte: dati dell'industria dell'Unione.

    (144)

    Nel periodo in esame le vendite all'esportazione hanno rappresentato una parte significativa del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione, che si aggirava tra il 30 % e il 50 %. Il basso volume delle vendite nel periodo 2011-2012 va interpretato nel contesto dell'incapacità dell'industria dell'Unione di produrre e vendere il proprio ciclamato di sodio tra agosto 2011 e maggio 2012. Nel periodo successivo, una volta riavviata la produzione del ciclamato di sodio, le vendite all'esportazione sono dapprima aumentate di 14 punti indice tra il 2013 e il 2014 e poi sono diminuite di 32 punti indice nel periodo dell'inchiesta.

    (145)

    Durante il periodo in esame i prezzi medi delle vendite all'esportazione sono aumentati e nel periodo dell'inchiesta erano più elevati dell'8 % rispetto al 2011. Anche se i prezzi all'esportazione sono rimasti sistematicamente inferiori ai costi di produzione unitari medi dell'industria dell'Unione, essi erano superiori ai prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e, di conseguenza, generavano perdite molto inferiori rispetto alle vendite sul mercato dell'Unione.

    (146)

    Nonostante il fatto che le vendite all'esportazione generassero perdite, la Commissione ha concluso comunque che l'attività di esportazione non ha contribuito in modo significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Ciò è dovuto ai seguenti motivi. In primo luogo, i volumi delle vendite all'esportazione sono diminuiti molto meno, sia in termini assoluti che in termini relativi, rispetto alle vendite sul mercato dell'Unione tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta. In tale periodo queste ultime sono state colpite fortemente dagli ingenti volumi di importazioni a basso prezzo e in dumping di Fang Da. In secondo luogo, a causa dei prezzi più elevati e quindi dei minori margini di perdita, le vendite all'esportazione hanno consentito all'industria dell'Unione di ridurre le perdite complessive derivanti dalle vendite del prodotto simile.

    (147)

    Di conseguenza, secondo la Commissione, le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping di Fang Da e la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione causata da tali importazioni.

    5.2.4.   Consumo

    (148)

    Il pregiudizio non può essere il risultato di un cambiamento nella struttura del consumo, dato che la domanda è aumentata leggermente tra il 2011 e il periodo dell'inchiesta. Nel periodo tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta, quando l'impatto pregiudizievole delle importazioni in dumping di Fang Da era particolarmente pronunciato, il consumo è aumentato persino dell'8 %, uno sviluppo che rafforza la suddetta conclusione.

    5.3.   Conclusione sul nesso di causalità

    (149)

    L'inchiesta ha rilevato chiaramente che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio nel periodo dell'inchiesta. Essa ha registrato perdite nel corso di tutto il periodo in esame. A partire dal 2013, inoltre, quando l'industria dell'Unione ha ripreso a produrre normalmente dopo l'incidente che aveva colpito le sue catene di produzione, gli indicatori di pregiudizio, come il volume di produzione, le vendite e la quota di mercato, hanno mostrato chiari segni di deterioramento.

    (150)

    Questa situazione ha coinciso con il considerevole aumento delle importazioni oggetto di dumping a basso prezzo di Fang Da, che dapprima sono riuscite a prendere il posto delle altre importazioni cinesi e in seguito ad acquisire la quota di mercato dell'industria dell'Unione. Esiste quindi un chiaro nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni in dumping di Fang Da.

    (151)

    La Commissione ha distinto e separato gli effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Alcuni altri fattori, come l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e l'incidente tecnico nella fabbrica, hanno contribuito a detto pregiudizio. Questi effetti, anche combinati, sono stati però considerati insignificanti rispetto all'impatto delle importazioni in dumping. Le importazioni degli altri produttori esportatori cinesi, dato il loro volume e livello dei prezzi, hanno comunque contribuito notevolmente al pregiudizio.

    (152)

    Nonostante ciò la Commissione ha concluso, sulla base di quanto precede, che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni in dumping di Fang Da e che gli altri fattori non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di Fang Da e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Il pregiudizio consiste principalmente in perdite di produzione, di volume delle vendite e di quota di mercato, in particolare a partire dal 2013, nonché in perdite finanziarie e scarsi risultati per tutti gli altri indicatori finanziari, come il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito.

    (153)

    Secondo le osservazioni presentate da Fang Da dopo la divulgazione delle conclusioni, l'analisi effettuata dalla Commissione sul nesso di causalità era carente e incompleta e conteneva semplici supposizioni non basate su fatti. In questo contesto Fang Da ha specificamente sostenuto che le importazioni a basso prezzo dei produttori cinesi diversi da Fang Da e il pregiudizio autoinflitto, dovuto all'esplosione nella fabbrica, erano più che sufficienti ad annullare il nesso tra le importazioni di Fang Da e il pregiudizio causato all'industria dell'Unione da tali importazioni.

    (154)

    Questa asserzione non è stata però corroborata da alcun elemento di prova che dimostrasse che la Commissione non ha distinto e separato sufficientemente gli effetti sulla situazione dell'industria dell'Unione di tutti i fattori noti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. In realtà, la Commissione ha debitamente analizzato gli effetti delle importazioni dei produttori esportatori diversi da Fang Da, come spiegato al punto 5.2.1. Inoltre, la questione dell'utilizzo delle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, invece dei nuovi dati sulle esportazioni cinesi presentati dopo la divulgazione delle conclusioni, è già stata affrontata nei considerando 63 e 70. I dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 non convalidano l'affermazione di Fang Da secondo la quale l'aumento delle sue esportazioni nell'Unione è stato più che compensato dal calo delle vendite degli altri esportatori cinesi. Di conseguenza, le affermazioni riportate sopra, relative all'impatto delle importazioni dei produttori esportatori diversi da Fang Da, devono essere respinte.

    (155)

    La Commissione ha anche debitamente analizzato, al punto 5.2.2, gli effetti dell'esplosione nella fabbrica dell'industria dell'Unione ed è giunta alla conclusione che, anche se essa ha danneggiato l'industria dell'Unione nel 2011 e 2012, non ha annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping di Fang Da e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza, tale argomentazione deve essere respinta.

    (156)

    Fang Da ha inoltre sostenuto che l'impatto di altri super dolcificanti, come l'acesulfame potassio e l'aspartame, era l'unico fattore che costituiva il vero motivo per l'andamento negativo del mercato dell'Unione del ciclamato di sodio e ha contribuito in modo molto significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione — un fattore che avrebbe dovuto essere analizzato dalla Commissione. Tali argomentazioni non erano sostenute da nessun altro elemento di prova oltre ai riferimenti alle conclusioni della Commissione nei procedimenti relativi alle importazioni di acesulfame potassio e aspartame (16).

    (157)

    Va ricordato che l'unico produttore dell'Unione di ciclamato di sodio non produce né acesulfame potassio, né aspartame, e quindi non faceva parte dell'industria dell'Unione, quale definita nei due procedimenti antidumping concernenti altri edulcoranti. Di conseguenza le conclusioni relative all'impatto delle importazioni in dumping di acesulfame potassio e aspartame sulla situazione dei produttori dell'Unione di acesulfame potassio e aspartame non incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione nel presente procedimento. In ogni caso, l'asserzione infondata secondo cui l'acesulfame potassio è un prodotto concorrente preferibile al ciclamato di sodio, che ha contribuito in modo molto significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, dovrebbe normalmente manifestarsi con la contrazione del consumo dell'Unione di ciclamato di sodio. Come spiegato nei considerando 64 e 65, nel periodo in esame il consumo di ciclamato di sodio nell'Unione ha raggiunto più o meno gli stessi livelli del 2011, cosa che non si sarebbe verificata se, come asserito, l'acesulfame potassio avesse sostituito il ciclamato di sodio come prodotto concorrente preferito. Pertanto, in assenza di elementi di prova concreti che contraddicano le conclusioni della Commissione riportate nel considerando 148, l'argomentazione di Fang Da deve essere respinta.

    6.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (158)

    In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se si potesse concludere chiaramente che in questo caso l'adozione di misure non è nell'interesse dell'Unione, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (159)

    L'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha subito un notevole pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di Fang Da. L'industria dell'Unione non è stata infatti in grado di beneficiare pienamente dell'istituzione dei dazi antidumping contro l'Indonesia e gli altri esportatori cinesi, anche con l'aumento dei dazi antidumping nel 2012. L'aggressiva politica dei prezzi e la conseguente acquisizione di quote di mercato da parte di Fang Da dal 2013 in poi, ha causato un calo considerevole del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, nonostante l'applicazione di misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dall'Indonesia.

    (160)

    L'istituzione di misure contro le importazioni in dumping di Fang Da dovrebbe permettere all'industria dell'Unione di competere con le importazioni in condizioni di mercato eque. Ciò solleverebbe l'industria dalla forte pressione sui prezzi attualmente esercitata dagli ingenti volumi di importazioni di Fang Da sul mercato dell'Unione. Soltanto in queste circostanze l'industria dell'Unione sarebbe in grado di aumentare i suoi prezzi, la produzione e i volumi delle vendite.

    (161)

    In mancanza di misure, la pressione sui prezzi esercitata dagli ingenti volumi di importazioni in dumping di Fang Da è destinata a continuare e porterà a un ulteriore deterioramento della situazione, già precaria, dell'industria dell'Unione. Ciò costringerebbe in definitiva l'industria dell'Unione a cessare del tutto la sua produzione di ciclamato di sodio, con la conseguente perdita di posti di lavoro e di fonti di approvvigionamento alternative all'interno dell'Unione.

    (162)

    La Commissione ha concluso pertanto che l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di Fang Da sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

    6.2.   Interesse degli importatori indipendenti

    (163)

    La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario da due importatori indipendenti, che rappresentavano solo una piccola percentuale del totale delle importazioni di Fang Da nel periodo dell'inchiesta. Uno di questi importatori è anche un utilizzatore, che utilizza una certa quantità del ciclamato di sodio importato per produrre le sue miscele di edulcoranti, le quali vengono poi vendute alle imprese produttrici di prodotti alimentari e bevande.

    (164)

    Per quanto riguarda la rivendita del ciclamato di sodio importato da Fang Da, la Commissione ha stabilito che i margini di profitto dei due importatori indipendenti sono bassi. Si prevede quindi che l'istituzione di misure renderebbe questa attività deficitaria e che gli importatori potrebbero cambiare fornitore o addirittura cessare la propria attività. Tuttavia, la Commissione ha anche rilevato che per le due società il ciclamato di sodio rappresenta solo una parte molto piccola del loro fatturato complessivo. L'incidenza dell'istituzione delle misure sull'attività globale di queste società non sarebbe quindi rilevante. Inoltre, l'attività di miscelazione di una delle società che hanno collaborato all'inchiesta è risultata avere forti margini di profitto che potrebbero attenuare gli effetti dei dazi antidumping.

    6.3.   Interesse degli utilizzatori

    (165)

    Alla Commissione non sono pervenute risposte al questionario da parte degli utilizzatori, fuorché dal suddetto importatore, che è anche un utilizzatore di ciclamato di sodio.

    (166)

    I principali utilizzatori finali del prodotto in esame/prodotto simile nell'Unione sono le industrie farmaceutiche, alimentari e delle bevande. Nelle precedenti inchieste relative alle importazioni di ciclamato di sodio provenienti da produttori diversi da Fang Da, è stato rilevato che il ciclamato di sodio rappresentava una percentuale molto bassa dei loro costi di produzione. Per questo motivo l'effetto dell'istituzione dei dazi antidumping non è stato ritenuto significativo. Non vi sono indicazioni che una percentuale considerevole di ciclamato di sodio importato da Fang Da possa avere un utilizzo finale diverso da quello del ciclamato di sodio importato dagli altri produttori esportatori. In assenza di una rappresentanza delle industrie farmaceutiche, alimentari e delle bevande nella presente inchiesta, è ragionevole concludere che per tali industrie l'impatto delle misure sulle importazioni di Fang Da non sarebbe significativo.

    (167)

    Vista l'osservazione suddetta che, in assenza di misure, l'industria dell'Unione potrebbe essere costretta a cessare la produzione di ciclamato di sodio e dato che esistono solo pochi produttori di ciclamato di sodio a livello mondiale, le misure potrebbero persino beneficiare gli utilizzatori, se mantengono la produzione di ciclamato di sodio dell'Unione e la possibilità di rifornirsi del ciclamato di sodio prodotto dai diversi produttori concorrenti di ciclamato di sodio.

    (168)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Fang Da ha sostenuto che l'istituzione delle misure antidumping definitive proposte collocherebbe l'unico produttore dell'Unione in una posizione dominante sul mercato, di cui potrebbe approfittare pienamente.

    (169)

    A tale proposito occorre sottolineare che nell'ambito dell'analisi dell'interesse dell'Unione non è pervenuta alcuna osservazione delle parti interessate, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, che riguardasse questioni di concorrenza. In particolare, nessun utilizzatore dell'Unione ha inviato osservazioni al riguardo.

    (170)

    Inoltre, nonostante le misure antidumping applicate alle importazioni provenienti da produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da, tali importazioni hanno continuato a essere effettuate in volumi ingenti e la loro quota di mercato resta molto più elevata di quella dell'industria dell'Unione. Di conseguenza è improbabile che l'industria dell'Unione sia in grado di raggiungere o di approfittare di una posizione dominante sul mercato dell'Unione. Pertanto le argomentazioni sopramenzionate di Fang Da sono state respinte.

    6.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (171)

    In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono motivi fondati per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame provenienti da Fang Da.

    7.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    (172)

    Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure definitive per impedire che le importazioni oggetto di dumping rechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

    7.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

    (173)

    Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha dapprima stabilito l'importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

    (174)

    Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione potesse coprire i propri costi di produzione e ottenere dalla vendita del prodotto simile sul mercato dell'Unione l'utile al lordo delle imposte che potrebbe ragionevolmente essere conseguito da un'industria di tale tipo nello stesso settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping.

    (175)

    Nel corso di tutto il periodo in esame non c'è stato un solo anno in cui abbiano prevalso condizioni di questo tipo. Dal momento che l'industria dell'Unione ha subito perdite a due cifre per quasi un decennio, ciò vale anche per il periodo che precede il periodo in esame.

    (176)

    Il produttore dell'Unione aveva proposto un profitto di riferimento del 10 %. Questa cifra non ha potuto essere accettata come profitto di riferimento a causa dei risultati descritti nel considerando 175 e perché il produttore dell'Unione non ha potuto dimostrare che tale cifra era raggiungibile in condizioni di concorrenza normali sul mercato del ciclamato di sodio, un prodotto di base il cui mercato è ormai maturo.

    (177)

    La Commissione è quindi ricorsa ai profitti di riferimento usati in altre indagini per un'industria di questo tipo e settore. In una recente inchiesta antidumping relativa a un altro edulcorante, l'aspartame, la Commissione ha stabilito nella fase provvisoria (17) che un profitto di riferimento del 5 %-10 % (intervallo fornito per motivi di riservatezza) corrisponde a quanto può essere raggiunto dall'industria dell'Unione in condizioni di mercato normali e di effettiva concorrenza. La Commissione ritiene quindi ragionevole utilizzare questo profitto di riferimento per la presente inchiesta.

    (178)

    Su tale base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione, sommando il margine del profitto di riferimento al costo di produzione del produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

    (179)

    La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio in base a un confronto tra la media ponderata del prezzo all'importazione dei produttori esportatori interessati, debitamente adeguata per tenere conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, come stabilito per i calcoli della sottoquotazione dei prezzi, e la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dal produttore dell'Unione sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Le differenze evidenziate da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione. Il margine di pregiudizio per i produttori esportatori è quindi risultato essere pari al 61,6 %.

    (180)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha affermato che non era stato comunicato il profitto di riferimento usato nel calcolo dell'eliminazione del pregiudizio. La Commissione aveva però spiegato chiaramente nella sua comunicazione che il profitto di riferimento, come descritto nel considerando 177, poteva essere indicato soltanto in un intervallo per motivi di riservatezza e aveva rinviato all'atto legislativo in cui ciò è spiegato in modo più dettagliato. Il margine di profitto è stato comunicato sotto forma di un intervallo perché indicando il profitto di riferimento preciso si sarebbero rivelate informazioni riservate dell'unico produttore di aspartame dell'Unione. Di conseguenza, l'argomentazione di Fang Da deve essere respinta.

    (181)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni, Fang Da ha sostenuto che, visto che l'industria dell'Unione ha subito perdite di due cifre per quasi un decennio, il profitto di riferimento o il massimo livello di profitto che il produttore dell'Unione poteva aspettarsi di raggiungere in assenza delle importazioni assertivamente oggetto di dumping era del — 10 %. Va notato che il — 10 % non è un profitto, bensì una perdita, e sarebbe illogico e contrario a qualsiasi dottrina economica utilizzare una perdita come profitto di riferimento, poiché non eliminerebbe il pregiudizio. Inoltre, il fatto che l'industria dell'Unione abbia subito perdite per un lungo periodo di importazioni in dumping, provenienti anche da altri produttori esportatori diversi da Fang Da, giustifica l'utilizzo di un margine di profitto recentemente rilevato in questo settore, come spiegato nel considerando 177. La Commissione ha già spiegato nei considerando da 174 a 177 il motivo per cui nella presente inchiesta ha utilizzato un margine di profitto inferiore sia al profitto di riferimento proposto dal produttore dell'Unione sia al profitto di riferimento usato nel procedimento antidumping relativo agli altri produttori esportatori di ciclamato di sodio. Visto quanto precede, si deve concludere che non è stato dimostrato che la scelta del profitto di riferimento effettuata dalla Commissione sia irragionevole e pertanto l'argomentazione di Fang Da deve essere respinta.

    7.2.   Misure definitive

    (182)

    È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di ciclamato di sodio fabbricato ed esportato da Fang Da, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

    (183)

    Per quanto riguarda la forma delle misure, è stato ritenuto che il dazio antidumping dovrebbe assumere la stessa forma dei dazi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione (18) relativo alle importazioni di altri produttori esportatori della RPC e dell'Indonesia. Per garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare la manipolazione del prezzo, è stato considerato opportuno istituire dazi sotto forma di un importo specifico per kg.

    (184)

    In base a quanto precede, le aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero basarsi sul margine di pregiudizio ed essere le seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    Margine di pregiudizio

    Dazio antidumping definitivo (aliquota)

    Dazio antidumping definitivo (EUR/kg)

    Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Repubblica popolare cinese

    88,7 %

    61,6 %

    61,6 %

    EUR 1,17

    Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Repubblica popolare cinese

    88,7 %

    61,6 %

    61,6 %

    EUR 1,17

    (185)

    L'aliquota del dazio antidumping a titolo individuale specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base dei risultati della presente inchiesta. Essa rispecchia quindi la situazione constatata durante la presente inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalla persona giuridica di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quella espressamente menzionata, continuano ad essere soggette alle aliquote del dazio indicate nell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione.

    (186)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, attualmente classificato con il codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929900010).

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

    Società

    Dazio antidumping definitivo (EUR/kg)

    Codice addizionale TARIC

    Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Repubblica popolare cinese

    EUR 1,17

    A471

    Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Repubblica popolare cinese

    EUR 1,17

    A472

    3.   Nei casi in cui i prodotti siano stati danneggiati prima della loro immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito per la determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (19), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2 del presente articolo, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU L 140 del 8.6.2010, pag. 2).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 398/2012 del Consiglio, del 7 maggio 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 1).

    (5)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005, AB-2005-6.

    (6)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a due produttori esportatori cinesi, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, e di apertura di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese (GU C 50, del 17.2.2011, pag. 9).

    (7)  Decisione 2012/185/UE della Commissione, del 4 aprile 2012, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a due produttori esportatori cinesi, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (GU L 99 del 5.4.2012, pag. 33).

    (8)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (GU C 189 del 6.6.2015, pag. 2).

    (9)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (GU C 264 del 12.8.2015, pag. 32).

    (10)  Sentenza del Tribunale del 18 settembre 2012 nella causa T-156/11, Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd contro Consiglio dell'Unione europea, EU:T:2012:431, punto 84.

    (11)  Cfr. nota a piè di pagina 4.

    (12)  Cfr. nota a piè di pagina 4.

    (13)  Cfr. nota a piè di pagina 4.

    (14)  La banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 contiene dati sulle importazioni di prodotti soggetti a inchieste o misure antidumping o antisovvenzioni, sia dai paesi e dai produttori esportatori interessati dal procedimento sia da altri paesi terzi e altri produttori esportatori, a livello di codici TARIC e codici addizionali TARIC a 10 cifre.

    (15)  Contrariamente alle vendite figuranti nella tabella 5, le vendite complessive oggetto del presente considerando comprendono le vendite, effettuate sia nei mercati di esportazione che nel mercato dell'Unione, del ciclamato di sodio prodotto dall'industria dell'Unione e del ciclamato di sodio basato sui materiali importati nel 2011 e nel 2012.

    (16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1963 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 287 del 31.10.2015, pag. 52) e regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 4).

    (17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262.

    (18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 del Consiglio, del 15 luglio 2016, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia (cfr. pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale).

    (19)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


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