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Document 32016R1007

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007 della Commissione, del 22 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso e a cani e gatti (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/3781

    GU L 165 del 23.6.2016, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/09/2023; abrogato da 32023R1710

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1007/oj

    23.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 165/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1007 DELLA COMMISSIONE

    del 22 giugno 2016

    relativo all'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso e a cani e gatti (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del cloruro di ammonio. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    Detta domanda riguarda l'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti, gatti e cani, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

    (4)

    L'additivo è già stato autorizzato per l'impiego per agnelli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione (2).

    (5)

    Nel parere del 4 dicembre 2015 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il cloruro di ammonio non ha presumibilmente effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che il suo impiego può ridurre il valore pH delle urine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (6)

    La valutazione del cloruro di ammonio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il cloruro di ammonio di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 27).

    (3)  EFSA Journal 2016; 14(1):4352.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell'additivo

    Nome del titolare dell'autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)

    4d7

    Latochema Co. Ltd

    Cloruro di ammonio

    Composizione dell'additivo

    Cloruro di ammonio ≥ 99,5

    In forma solida

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cloruro di ammonio ≥ 99,5 %

    NH4Cl Numero CAS: 12125-02-9

    Cloruro di sodio ≤ 0,5 %

    Prodotto mediante sintesi chimica

    Metodo di analisi  (1)

    Quantificazione del cloruro di ammonio nell'additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio (Farmacopea europea, monografia 0007) o titolazione con nitrato d'argento (JECFA, monografia «cloruro di ammonio»).

    Ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso

     

    10 000 per un periodo di alimentazione non superiore a tre mesi

    5 000 per un periodo di alimentazione superiore a tre mesi

    1.

    L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela.

    2.

    Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.

    3.

    Le miscele di diverse fonti di cloruro di ammonio non devono superare i livelli massimi consentiti nei mangimi completi per ruminanti, gatti e cani.

    13 luglio 2026

    Gatti

    Cani

    5 000


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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