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Document 32016R1007
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1007 of 22 June 2016 concerning the authorisation of ammonium chloride as a feed additive for ruminants other than lambs for fattening, cats and dogs (holder of the authorisation Latochema Co. Ltd) (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007 della Commissione, del 22 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso e a cani e gatti (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1007 della Commissione, del 22 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso e a cani e gatti (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/3781
GU L 165 del 23.6.2016, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/09/2023; abrogato da 32023R1710
23.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 165/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1007 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2016
relativo all'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso e a cani e gatti (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del cloruro di ammonio. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
Detta domanda riguarda l'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti, gatti e cani, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L'additivo è già stato autorizzato per l'impiego per agnelli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione (2). |
(5) |
Nel parere del 4 dicembre 2015 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il cloruro di ammonio non ha presumibilmente effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che il suo impiego può ridurre il valore pH delle urine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione del cloruro di ammonio dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il cloruro di ammonio di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 832/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012, relativo all'autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati ad agnelli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 27).
(3) EFSA Journal 2016; 14(1):4352.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
mg di additivo per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario) |
|||||||||||||||
4d7 |
Latochema Co. Ltd |
Cloruro di ammonio |
Composizione dell'additivo Cloruro di ammonio ≥ 99,5 In forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Cloruro di ammonio ≥ 99,5 % NH4Cl Numero CAS: 12125-02-9 Cloruro di sodio ≤ 0,5 % Prodotto mediante sintesi chimica Metodo di analisi (1) Quantificazione del cloruro di ammonio nell'additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio (Farmacopea europea, monografia 0007) o titolazione con nitrato d'argento (JECFA, monografia «cloruro di ammonio»). |
Ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso |
— |
|
10 000 per un periodo di alimentazione non superiore a tre mesi 5 000 per un periodo di alimentazione superiore a tre mesi |
|
13 luglio 2026 |
||||||
Gatti Cani |
5 000 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports