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Document 32016R0675

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/675 della Commissione, del 29 aprile 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio

    C/2016/2559

    GU L 116 del 30.4.2016, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/675/oj

    30.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 116/27


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/675 DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2016

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 598/2009 (2) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel, quale definito al considerando 10, originario degli Stati Uniti d'America.

    (2)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 (3), in seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no («misure estese»).

    (3)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2014 (4), in seguito a un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, il Consiglio ha concluso il riesame intermedio parziale senza modificare le misure estese in vigore.

    (4)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 (5) in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («misure in vigore»).

    B.   DOMANDA DI RIESAME

    (5)

    La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale («la domanda di riesame») a norma dell'articolo 19 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

    (6)

    La domanda di riesame è stata presentata dalla DSM Nutritional Products Canada Inc. («il richiedente»), produttore esportatore del Canada, ed è limitata alla possibilità di ottenere un'esenzione dalle misure estese.

    (7)

    Nella domanda di riesame il richiedente ha affermato di essere effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame, in grado di produrre l'intero quantitativo spedito nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione di cui al considerando 2, che ha condotto all'istituzione delle attuali misure estese.

    (8)

    Il richiedente ha sostenuto inoltre di non essere collegato a nessun produttore esportatore soggetto alle misure in vigore e di non aver eluso le misure in vigore.

    C.   APERTURA DI UN RIESAME INTERMEDIO PARZIALE

    (9)

    La Commissione ha stabilito che la domanda di riesame conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 19 e all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento di base. Il 19 maggio 2015 la Commissione ha perciò avviato un'inchiesta con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6) («l'avviso di apertura»).

    D.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

    (10)

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile («il prodotto oggetto del riesame» o «biodiesel»), attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, originari degli Stati Uniti d'America.

    E.   PERIODO DELL'INCHIESTA

    (11)

    La presente inchiesta ha riguardato il periodo di riferimento compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 («il periodo di riferimento»). Sono stati raccolti anche dati dal 1o aprile 2009 alla fine del periodo di riferimento.

    F.   PARTI INTERESSATE

    (12)

    La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente e i rappresentanti del Canada dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Soltanto il richiedente si è manifestato e non è stata chiesta alcuna audizione.

    (13)

    La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario inviate dal richiedente, che sono state verificate sul posto nella sede del richiedente in Canada.

    G.   CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA

    (14)

    La società richiedente è stata fondata nel 1997 come fabbricante di integratori alimentari Omega 3.

    (15)

    Dall'inchiesta è emerso che il richiedente è effettivamente un produttore di biodiesel, ottenuto come sottoprodotto del processo di fabbricazione di concentrati di olio di pesce con Omega 3, sua attività principale.

    (16)

    L'inchiesta ha anche confermato che il richiedente non è collegato ad alcun produttore di biodiesel situato negli Stati Uniti d'America soggetto alle misure.

    (17)

    L'inchiesta ha inoltre confermato che il biodiesel esportato nel mercato dell'Unione era effettivamente prodotto dal richiedente.

    (18)

    In aggiunta, dall'inchiesta non è emerso alcun elemento di prova che dimostrasse che il richiedente aveva acquistato biodiesel dagli Stati Uniti d'America o aveva spedito nell'Unione biodiesel fabbricato negli USA.

    (19)

    Viste le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 18, la Commissione ha stabilito che il richiedente è effettivamente un produttore del prodotto oggetto del riesame e che dovrebbe pertanto essere esentato dalle misure estese.

    (20)

    Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di concedere l'esenzione al richiedente ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono prevenute osservazioni tali da modificare la decisione di chiudere l'inchiesta di riesame.

    (21)

    Le misure di cui dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (7),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 è sostituito dal seguente:

    «1.   Il dazio compensativo definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili con i codici 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), ad eccezione di quelli prodotti dalle società sottoelencate:

    Paese

    Società

    Codice addizionale TARIC

    Canada

    BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

    B107

    DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

    C114

    Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

    B108

    Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009, ossia un dazio compensativo definitivo di 237 EUR per tonnellata netta.

    Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (2)  Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che esso sia dichiarato originario del Canada o no (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 14).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 99).

    (6)  Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no (GU C 162 del 19.5.2015, pag. 9).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).


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