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Document 32016R0462
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/462 of 30 March 2016 amending Regulation (EC) No 324/2008 laying down revised procedures for conducting Commission inspections in the field of maritime security (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 della Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 324/2008 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 della Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 324/2008 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/1745
GU L 80 del 31.3.2016, p. 28–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/462 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2016
che modifica il regolamento (CE) n. 324/2008 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di monitorare l'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) da parte degli Stati membri, è opportuno che la Commissione provveda a svolgere ispezioni. L'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei sistemi nazionali di controllo della qualità nonché delle misure, delle procedure e delle strutture esistenti in materia di sicurezza marittima. |
(2) |
Nell'esecuzione dei compiti di ispezione, la Commissione si avvale dell'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/20020 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e, nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE), di controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati EFTA in conformità alla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2008 (4). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione (5) stabilisce norme procedurali per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente. |
(4) |
Alla luce dell'esperienza maturata a partire dal 2008, è necessario garantire che le ispezioni della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 324/2008 siano eseguite in modo coerente, secondo una procedura predefinita e con un metodo uniforme. Le misure volte a migliorare la cooperazione con gli Stati membri e l'esercizio dei poteri della Commissione dovrebbero essere efficaci e trasparenti. |
(5) |
È opportuno che le definizioni dei termini utilizzati nell'ambito dello svolgimento di ispezioni della Commissione siano ulteriormente sviluppate. Le revisioni non estendono il campo di applicazione delle ispezioni al di là del mandato esistente. |
(6) |
È necessario che la Commissione e gli Stati membri collaborino nel corso della preparazione e nello svolgimento delle ispezioni della Commissione. |
(7) |
La Commissione dovrebbe poter includere nei suoi nuclei ispettivi ispettori nazionali qualificati messi a disposizione dagli Stati membri che soddisfino i criteri necessari di qualificazione e di formazione. |
(8) |
Al fine di garantire uno svolgimento trasparente ed efficiente delle ispezioni della Commissione, è opportuno chiarire e sviluppare ulteriormente le disposizioni, in particolare nel caso di ispezioni alle navi che si concludono in un porto di uno Stato membro diverso da quello del porto di imbarco. La questione delle ispezioni di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE in un luogo al di fuori dell'Unione europea dovrebbe essere chiarita in modo da affrontare gli specifici vincoli logistici di tali ispezioni. |
(9) |
Le informazioni sensibili ma non riservate relative a una ispezione dovrebbero essere oggetto di rigorose misure di sicurezza per garantirne la riservatezza e la non divulgazione. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 324/2008. |
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 324/2008
Il regolamento (CE) n. 324/2008 è così modificato:
1) |
l'articolo 2 è così modificato:
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2) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Cooperazione degli Stati membri 1. Gli Stati membri cooperano con la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti ispettivi, fatte salve le competenze della stessa. Tale cooperazione comprende le fasi della preparazione, del controllo e della rendicontazione. 2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che il preavviso di ispezione:
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3) |
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione abbiano tempestivamente accesso, su richiesta, alla documentazione riguardante la sicurezza necessaria per l'esecuzione dei compiti di ispezione e in particolare:
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4) |
l'articolo 5 è così modificato:
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5) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Assistenza tecnica dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nelle ispezioni della Commissione Nel fornire alla Commissione l'assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1406/2002, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima mette a disposizione esperti tecnici affinché partecipino alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e rendicontazione connesse.»; |
6) |
l'articolo 7 è così modificato:
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7) |
l'articolo 8 è così modificato:
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8) |
l'articolo 10 è così modificato:
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9) |
all'articolo 11, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Nel valutare l'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE, in conformità al presente regolamento, gli accertamenti sono classificati in una delle categorie seguenti:
5. La relazione indica dettagliatamente i risultati dell'ispezione, classificati come “grave difformità”, “difformità”, “conformità, con raccomandazione di miglioramenti” e “mancata conferma”, nell'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE in conformità al presente regolamento. La relazione può contenere altresì raccomandazioni di interventi correttivi.»; |
10) |
all'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Se uno Stato membro propone misure correttive immediate per affrontare una grave difformità riscontrata, ne informa tempestivamente la Commissione prima che quest'ultima pubblichi la sua relazione di ispezione. In tal caso, la relazione deve indicare le misure correttive adottate dallo Stato membro. Se sono state adottate solo misure provvisorie, lo Stato membro ne informa tempestivamente la Commissione e comunica inoltre il termine ultimo per l'attuazione delle misure correttive complete e definitive.»; |
11) |
gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 14 Riservatezza delle informazioni In linea con le norme vigenti applicabili, durante le ispezioni nel settore della sicurezza marittima la Commissione adotta misure adeguate a proteggere le informazioni classificate cui ha accesso o che le sono comunicate dagli Stati membri. Gli Stati membri adottano misure equivalenti in conformità alla loro legislazione nazionale pertinente. Lo scambio di informazioni sensibili ma non classificate tra gli Stati membri e la Commissione è ammesso, a condizione che tali informazioni siano protette in base alle prescrizioni applicabili per garantirne la riservatezza. Articolo 15 Programma di ispezioni della Commissione 1. La Commissione chiede il parere del comitato sulle priorità da stabilire per l'attuazione del programma di ispezioni. 2. La Commissione informa periodicamente il comitato in merito all'attuazione del programma di ispezioni e ai risultati delle ispezioni. La Commissione condivide con gli Stati membri le buone pratiche osservate nel corso delle ispezioni. Le relazioni di ispezione sono di norma messe a disposizione del comitato:
|
12) |
all'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora un'ispezione riveli gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE che incidano sul livello generale di sicurezza marittima nell'Unione e che non possano essere affrontate immediatamente, almeno mediante misure correttive di natura provvisoria, la Commissione informa gli altri Stati membri dopo aver comunicato la grave difformità allo Stato membro interessato.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.
(2) Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).
(3) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).
(4) Decisione n. 116/2008 del Comitato misto SEE, del 7 novembre 2008, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 106).
(5) Regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che istituisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 5).