EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0147
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/147 of 4 February 2016 renewing the approval of the active substance iprovalicarb in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/147 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 30 del 5.2.2016, p. 12–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 30/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/147 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2016
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb, di cui alla parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 30 giugno 2016. |
(2) |
Una domanda di rinnovo dell'iscrizione dell'iprovalicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4) entro i termini previsti da tale articolo. |
(3) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(4) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione del rinnovo e il 2 settembre 2013 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
(5) |
L'Autorità ha trasmesso il rapporto di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, provvedendo quindi ad inoltrarle alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare. |
(6) |
Il 14 aprile 2015 (5) l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che l'iprovalicarb soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'8 ottobre 2015 la Commissione ha presentato il progetto di rapporto di riesame per l'iprovalicarb al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
(7) |
Con riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano rispettati. |
(8) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'iprovalicarb. |
(9) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
(10) |
La valutazione dei rischi ai fini del rinnovo dell'approvazione dell'iprovalicarb si basa su un numero limitato di usi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali possono essere autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti iprovalicarb. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli usi come fungicida. In conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(11) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione (6) ha prorogato la data di scadenza dell'iprovalicarb per consentire che il processo di rinnovo sia completato prima della scadenza della sua approvazione. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione di rinnovo prima della proroga della data di scadenza, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o aprile 2016. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva iprovalicarb, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
(5) EFSA Journal 2015; 13(3):4060. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).
ALLEGATO I
Nome comune, numeri di identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (2) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||
Iprovalicarb n. CAS 140923-17-7 n. CIPAC 620 |
isopropyl [(1S)-2-methyl-1-{[(1RS)-1-p-tolylethyl]carbamoyl}propyl]carbamate |
≥ 950 g/kg Impurità: Toluene: non più di 3 g/kg |
1o aprile 2016 |
31 marzo 2031 |
Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'iprovalicarb, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita nel suolo PMPA. Tali informazioni devono essere presentate entro il 30 settembre 2016. |
(1) p-metil-fenetilammina
(2) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) |
alla parte A, la voce 30 sull'iprovalicarb è soppressa; |
2) |
alla parte B, è inserita la voce seguente:
|
(1) p-metil-fenetilammina»
(2) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.