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Document 32016R0032

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia

GU L 10 del 15.1.2016, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/32/oj

15.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 10/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/32 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2016

che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 % («le misure iniziali»).

(2)

Con la decisione 2008/899/CE (3), la Commissione europea («la Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sette produttori esportatori cinesi (un gruppo di produttori esportatori) insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici.

(3)

Con la decisione 2012/501/UE (4), la Commissione ha successivamente revocato l'impegno offerto da un produttore esportatore, Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd («Laiwu»).

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 (5) la Commissione, in seguito a un riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio parziale («inchieste precedenti») a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, ha mantenuto le misure definitive modificandone il livello. I dazi antidumping definitivi in vigore sulle importazioni di acido citrico originario della RPC sono compresi tra il 15,3 % e il 42,7 % («le misure in vigore»).

1.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

(5)

Il prodotto in esame è quello definito nell'inchiesta iniziale, l'acido citrico (incluso il citrato trisodico biidrato), originario della RPC, attualmente classificato ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 («il prodotto in esame»).

(6)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»). Il prodotto oggetto dell'inchiesta è classificato ai codici TARIC 2918140010 e 2918150011.

(7)

Dall'inchiesta è risultato che l'acido citrico esportato nell'Unione dalla RPC e l'acido citrico spedito dalla Malaysia verso l'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e vanno pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.3.   Motivi dell'apertura

(8)

La Commissione disponeva di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure in vigore venivano eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Malaysia.

(9)

Le informazioni di cui dispone la Commissione hanno evidenziato che, successivamente all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, quale descritta ai considerando da (1) a (4), si è verificato una significativa modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Malaysia verso l'Unione, senza che vi fossero sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.

(10)

La Commissione disponeva inoltre di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti sia in termini di quantitativi che di prezzo.

(11)

Infine, la Commissione disponeva di elementi di prova prima facie sufficienti da cui è risultato che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

1.4.   Apertura d'ufficio

(12)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, il 1o maggio 2015 la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un'inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/706 della Commissione (6) («il regolamento di apertura») a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Mediante il regolamento di apertura, la Commissione ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di acido citrico spedite dalla Malaysia.

1.5.   Inchiesta

(13)

La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC e della Malaysia, ai produttori esportatori noti di tali paesi, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione. La missione della Malaysia presso l'Unione europea ha fornito i recapiti dei produttori esportatori malesi, ai quali sono stati inviati moduli di esenzione. Anche ai produttori esportatori noti della RPC e agli importatori indipendenti noti dell'Unione sono stati inviati questionari.

(14)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(15)

Una società della Malaysia si è manifestata sostenendo di non essere un produttore ma unicamente un utilizzatore di acido citrico e pertanto non ha richiesto un'esenzione. Tale società è stata informata del fatto che, qualora avesse società produttrici collegate in Malaysia, anche tali società erano invitate a rispondere al modulo di esenzione. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al modulo di esenzione dai produttori esportatori malesi. Sei produttori esportatori cinesi e quattro importatori indipendenti dell'Unione hanno risposto al questionario.

1.6.   Periodo di riferimento e periodo dell'inchiesta

(16)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2011 e il 31 marzo 2015. Sono stati rilevati dati relativi al periodo dell'inchiesta per esaminare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento, compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 marzo 2015, sono stati rilevati dati più approfonditi al fine di esaminare l'eventuale indebolimento dell'effetto riparatore delle misure in vigore e l'esistenza di pratiche di dumping.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Considerazioni generali

(17)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l'esistenza di pratiche di elusione si è proceduto a verificare se fosse intervenuta una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e l'Unione; se tale cambiamento derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio; se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta; nonché se vi fossero prove dell'esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati nell'inchiesta iniziale, se necessario conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di base.

2.2.   Grado di collaborazione e determinazione del volume degli scambi

Malaysia

(18)

Nessuno degli esportatori con sede in Malaysia ha collaborato alla presente inchiesta. Data la mancanza di collaborazione, le conclusioni relative alle esportazioni di acido citrico dalla Malaysia verso l'Unione sono state elaborate sulla base dei dati disponibili in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In questo caso, per stabilire i volumi totali delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione sono stati impiegati i dati Comext.

RPC

(19)

Sei produttori esportatori della RPC, anche soggetti ad impegni, hanno risposto al questionario. Le esportazioni delle società che hanno collaborato costituivano circa il 54 % del totale delle esportazioni cinesi nell'Unione e circa il 69 % delle esportazioni cinesi verso la Malaysia nel corso del periodo di riferimento.

(20)

A causa della mancanza di cooperazione da parte della Malaysia e della cooperazione solo parziale da parte della RPC, per determinare i volumi totali delle esportazioni dalla RPC verso l'Unione sono stati impiegati i dati Comext, che sono stati sottoposti a un controllo incrociato con le statistiche nazionali della Cina. Dette statistiche sono state inoltre impiegate per determinare i volumi totali delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia.

(21)

I dati statistici sono stati verificati sulla base dei dati presentati dai sei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Dai dati presentati dalle società che hanno collaborato all'inchiesta emerge un andamento analogo a quello accertato mediante Comext, da un lato, e all'andamento emerso dalle statistiche nazionali della Cina dall'altro.

2.3.   Modificazione della configurazione degli scambi

Importazioni di acido citrico nell'Unione

(22)

Durante il periodo dell'inchiesta le importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione sono aumentate inizialmente del 14 % dal 2011 al 2012. In seguito, nel 2013, sono scese al di sotto del livello del 2011, per poi aumentare nuovamente nel 2014 fino al termine del periodo di riferimento. Complessivamente si è registrato un aumento del 5 % durante il periodo dell'inchiesta, da 201 345 tonnellate nel 2011 a 210 516 tonnellate nel corso del periodo di riferimento.

(23)

Ciò va considerato in relazione all'aumento delle importazioni dalla Malaysia durante lo stesso periodo, moltiplicatesi più di otto volte, da 792 tonnellate nel 2011 a 6 837 tonnellate durante il periodo di riferimento. L'aumento complessivo del volume delle importazioni dalla Malaysia tra il 2011 e la fine del periodo di riferimento corrisponde a oltre 6 000 tonnellate.

(24)

La tabella 1 illustra i quantitativi di acido citrico importati dalla RPC (7) e dalla Malaysia nell'Unione tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo di riferimento.

Tabella 1

Volumi delle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia nell'Unione

 

2011

2012

2013

2014

PR (8)

Cina (in tonnellate)

201 345

230 454

193 383

205 791

210 516

Indice

100

114

96

102

105

Malaysia

792

1 972

4 403

6 559

6 837

Indice

100

249

556

828

863

Esportazioni dalla RPC verso la Malaysia

(25)

Analogamente, come risulta dalla tabella 2 qui di seguito, si è verificato un notevole aumento relativo delle esportazioni di acido citrico dalla RPC verso la Malaysia durante il periodo dell'inchiesta, da 7 990 tonnellate nel 2011 a 13 763 tonnellate durante il periodo di riferimento, vale a dire un incremento di oltre il 70 %. Tale aumento corrisponde a circa 6 000 tonnellate e quindi coincide quasi esattamente con l'aumento dei volumi delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione, indicato nella tabella 1. La stessa tendenza all'aumento è stata constatata anche per quanto riguarda i sei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato.

Tabella 2

Volumi delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia

 

2011

2012

2013

2014

PR

Esportazioni totali verso la Malaysia — quantitativi (in tonnellate)

7 990

7 333

11 693

15 172

13 763

Esportazioni totali verso la Malaysia

 

 

 

 

 

Indice

100

92

146

190

172

Esportazioni verso la Malaysia dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato

 

 

 

 

 

indice

100

123

209

197

216

Fonte: Goodwill China Business Information Ltd e le risposte ai questionari.

Conclusioni sulla modificazione della configurazione degli scambi

(26)

L'aumento dei volumi sia delle esportazioni dalla Malaysia verso l'Unione che delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia ha avuto luogo dopo l'istituzione delle misure iniziali. Ciò rappresenta una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC e la Malaysia, da un lato, e tra la Malaysia e l'Unione, dall'altro.

(27)

Mentre si osserva che, in termini assoluti, il volume delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione era ancora relativamente basso durante il periodo dell'inchiesta, l'andamento ora è nettamente in aumento.

2.4.   Natura delle pratiche di elusione

(28)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la modificazione della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l'altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi.

Volumi di produzione della Malaysia

(29)

Poiché le società della Malaysia non hanno collaborato, non è stato possibile ottenere informazioni sugli eventuali livelli dell'effettiva produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta nella Malaysia.

Trasbordo

(30)

All'apertura della presente inchiesta la Commissione disponeva di prove del fatto che alcuni produttori esportatori cinesi avevano contatti commerciali con importatori dell'Unione e questo indicava la possibilità di un'elusione dei dazi mediante il trasbordo. Come segnalato al considerando (29), non vi erano inoltre prove dell'esistenza di un'effettiva produzione in Malaysia e nessuna delle società della Malaysia ha collaborato. Come indicato ai considerando da (22) a (26), si è anche verificato una chiara modificazione della configurazione degli scambi, evidenziato da un improvviso aumento simultaneo delle esportazioni dalla RPC verso la Malaysia e delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione, con quantitativi quasi identici.

(31)

Si conclude pertanto che l'acido citrico originario della RPC è stato trasbordato nell'Unione attraverso la Malaysia.

2.5.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping

(32)

Dall'inchiesta non sono emerse altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l'elusione delle misure in vigore riguardanti il prodotto in esame. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possano considerare una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico, dell'acido citrico originario della RPC attraverso la Malaysia.

2.6.   Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio antidumping

(33)

Per valutare se l'acido citrico importato abbia indebolito, in termini di quantitativi e prezzi, gli effetti riparatori delle misure in vigore, sono stati impiegati i dati Comext quali migliori dati disponibili sui quantitativi e sui prezzi delle importazioni dalla Malaysia. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per i produttori dell'Unione nelle inchieste precedenti. (9)

(34)

Mentre si osserva che, in termini assoluti, il volume delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione era ancora relativamente basso durante il periodo dell'inchiesta, l'andamento delle importazioni ora è nettamente in aumento. Il repentino incremento delle importazioni dalla Malaysia nell'Unione da 792 tonnellate nel 2011 a 6 837 tonnellate nel periodo di riferimento è stato pertanto ritenuto significativo in termini di volume relativo.

(35)

È stato effettuato il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nelle inchieste precedenti e il prezzo medio all'esportazione determinato sulla base dei dati Comext nel corso della presente inchiesta per la Malaysia, applicando un adeguamento per tener conto dei costi successivi all'importazione. Data la mancanza di una sufficiente cooperazione, anche i costi successivi all'importazione sono stati stabiliti sulla base dei dati delle inchieste precedenti. Il confronto ha evidenziato un notevole livello di underselling per la Malaysia, pari al 30-40 %. Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultano indeboliti in termini sia di quantitativi che di prezzi.

2.7.   Elementi di prova del dumping

(36)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato infine esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale accertati nelle inchieste precedenti.

(37)

Nelle inchieste precedenti il valore normale per la RPC era stato accertato in base ai prezzi praticati in Canada, che nell'ambito di tali inchieste è stato considerato un paese di riferimento a economia di mercato adeguato.

(38)

I prezzi all'esportazione dalla Malaysia verso l'Unione erano basati sui dati disponibili, vale a dire riguardanti i prezzi medi all'esportazione di acido citrico durante il periodo di riferimento, quali risultanti da Comext e sottoposti ad adeguamento come indicato di seguito.

(39)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, sono stati operati adeguamenti per considerare le differenze a livello delle spese di trasporto e di assicurazione. Dato che non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei produttori della Malaysia, gli adeguamenti hanno dovuto essere definiti sulla base dei dati disponibili, vale a dire la quotazione dei prezzi di un fornitore indipendente di quotazioni mondiali di nolo (10) durante il periodo di riferimento, per il trasporto e l'assicurazione tra un dato porto in Malaysia e un dato porto nell'Unione con condizioni di consegna cif stimati a 65-75 EUR/tm.

(40)

Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinato nelle inchieste precedenti e la corrispondente media ponderata dei prezzi all'esportazione dalla Malaysia verso l'Unione, quale determinata ai considerando (38) e (39), nel corso del periodo di riferimento, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping, pari al 50-60 %.

3.   MISURE

(41)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni nell'Unione di acido citrico originario della RPC è stato eluso mediante trasbordo nella Malaysia.

(42)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame dovrebbero pertanto essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, vale a dire lo stesso prodotto, spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o no originario della Malaysia.

(43)

Le misure da estendere sono quelle definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione per «tutte le altre società», che attualmente consistono in un dazio antidumping definitivo pari al 42,7 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(44)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le misure estese vanno applicate alle importazioni entrate nell'Unione in regime di registrazione prescritta dal regolamento di apertura e su tali importazioni registrate di acido citrico spedite dalla Malaysia vanno riscossi dazi.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(45)

Come precisato nel considerando (15)(15), nessuno dei produttori del paese interessato si è manifestato in seguito all'apertura dell'inchiesta. Di conseguenza non sono state presentate richieste di esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.   NUOVI ESPORTATORI

(46)

Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, i produttori malesi che non si sono manifestati nel quadro del presente procedimento, non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo di riferimento e intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un modulo di esenzione al fine di consentire alla Commissione di stabilire se l'esenzione sia giustificata. Tale esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell'approvvigionamento e delle vendite, del rischio di persistenza del ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta va inviata alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita.

(47)

Se concede un'esenzione, la Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo, propone l'opportuna modifica delle misure estese in vigore. Successivamente le esenzioni concesse sono oggetto di un controllo per garantirne la conformità.

6.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(48)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1193/2008 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, attualmente classificato ai codici NC 2918 14 00 (codice TARIC 2918140010) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150011).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie di tale paese, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/706, nonché all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIO

2.   Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 per le importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 791/2011.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/706.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1o dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1).

(3)  Decisione 2008/899/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62).

(4)  Decisione 2012/501/UE della Commissione, del 7 settembre 2012, che modifica la decisione 2008/899/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 244 dell'8.9.2012, pag. 27).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8.)

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/706 della Commissione, del 30 aprile 2015, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 38).

(7)  Alcuni periodi della presente inchiesta, vale a dire il 2012, il 2011 e, in parte, il periodo di riferimento coincidono con i periodi che figurano nel regolamento (UE) 2015/82 sul riesame in previsione della scadenza di cui al considerando (4). Ai fini della presente inchiesta, i volumi delle importazioni sono stati aggiornati con i dati più recenti disponibili nelle statistiche Comext; pertanto le cifre possono non corrispondere esattamente a quelle figuranti nel regolamento (UE) 2015/82 sul riesame in previsione della scadenza.

(8)  I dati relativi al periodo di riferimento sono stati adeguati al periodo di dodici mesi.

Fonte: statistiche Comext.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, considerando 167.

(10)  www.worldfreightrates.com


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