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Document 32016L1629

Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE

GU L 252 del 16.9.2016, p. 118–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/oj

16.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/118


DIRETTIVA (UE) 2016/1629 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2016

che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

(2)

I requisiti tecnici per le navi che navigano sul Reno sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

(3)

I requisiti tecnici di cui agli allegati della direttiva 2006/87/CE comprendono gran parte delle disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dalla CCNR. Le condizioni e i requisiti tecnici applicabili al rilascio di certificati per la navigazione interna ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono aggiornati periodicamente e riflettono i più recenti sviluppi tecnologici.

(4)

Data la diversità dei quadri giuridici e dei calendari per le procedure decisionali, è difficile mantenere l'equivalenza tra i certificati dell'Unione per la navigazione interna rilasciati a norma della direttiva 2006/87/CE e i certificati rilasciati a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Ne consegue una mancanza di certezza del diritto che ha un impatto potenzialmente negativo sulla sicurezza della navigazione.

(5)

Per conseguire l'armonizzazione a livello dell'Unione ed evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza, è opportuno applicare e aggiornare regolarmente gli stessi requisiti tecnici per tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

(6)

Poiché la CCNR ha acquisito competenze significative nello sviluppo e nell'aggiornamento dei requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, tali competenze dovrebbero essere pienamente utilizzate a beneficio delle vie navigabili interne dell'Unione. Un Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), che opera sotto gli auspici della CCNR e aperto a esperti di tutti gli Stati membri, è responsabile per l'elaborazione di norme tecniche nel settore della navigazione interna alle quali l'Unione dovrebbe fare riferimento.

(7)

I certificati dell'Unione per la navigazione interna, attestanti la piena conformità delle unità navali ai requisiti tecnici, dovrebbero essere validi in tutte le vie navigabili interne dell'Unione.

(8)

È opportuno armonizzare maggiormente le condizioni per il rilascio da parte degli Stati membri di certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna per attività nelle vie navigabili delle zone 1 e 2 (estuari) e della zona 4.

(9)

Per ragioni di sicurezza, è opportuno che le norme siano armonizzate a un livello elevato e in modo tale da non ridurre i livelli di sicurezza sulle vie navigabili interne dell'Unione. Tuttavia, è opportuno autorizzare gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, a stabilire disposizioni specifiche in materia di requisiti tecnici supplementari o ridotti per talune zone, a condizione che tali misure siano limitate alle materie specifiche di cui agli allegati III e IV.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare alla presente direttiva in alcuni casi riguardanti le vie navigabili che non sono collegate alle vie navigabili interne di altri Stati membri o unità navali che operano esclusivamente su una rete navigabile nazionale, mantenendo al contempo un adeguato livello di sicurezza. Qualora tali deroghe riguardino tutte le unità navali i che navigano in uno Stato membro, sarebbe sproporzionato e inutile imporre a tale Stato membro di recepire tutti gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Gli Stati membri non possono rilasciare certificati dell'Unione per la navigazione interna a meno che non abbiano recepito i pertinenti obblighi derivanti dalla presente direttiva.

(11)

Dovrebbero essere possibili deroghe alla presente direttiva e il riconoscimento delle equivalenze per unità navali specifiche, al fine di seguire approcci alternativi, promuovere l'innovazione o evitare costi irragionevoli, a condizione che, a seconda delle circostanze, sia garantito un livello di sicurezza equivalente o adeguato. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva con riguardo a tali deroghe e riconoscimenti di equivalenze. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di fare riferimento alle raccomandazioni del CESNI per quanto riguarda tali deroghe e riconoscimenti di equivalenze. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(12)

Per ragioni di efficienza amministrativa, tecnica ed economica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare autorità competenti responsabili al fine di garantire la conformità alla presente direttiva e la sua corretta applicazione conformemente alle prassi nazionali.

(13)

È opportuno rilasciare un certificato dell'Unione per la navigazione interna alle unità navali che superino un'ispezione tecnica effettuata prima della loro messa in servizio. Tale ispezione tecnica dovrebbe essere atta a verificare la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui alla presente direttiva. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri siano abilitate a verificare in qualsiasi momento tale conformità e la presenza a bordo di un certificato per la navigazione interna in corso di validità.

(14)

È opportuno, entro certi limiti temporali e a seconda della categoria di unità navali interessate, stabilire caso per caso il periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna.

(15)

Al fine di mantenere un livello elevato di sicurezza nella navigazione interna, è necessario stabilire, entro certi limiti, disposizioni specifiche relative alla sostituzione, al rinnovo, alla proroga di validità e al rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna.

(16)

Per assicurare che la presente direttiva sia attuata in modo efficiente, è opportuno inserire informazioni relative alle unità navali delle vie navigabili interne nella banca dati europea degli scafi (European Hull Data Base — EHDB) perché possano essere utilizzate dalle autorità competenti. L'EHDB dovrebbe in particolare mettere a disposizione un'opzione per verificare lo storico di eventuali richieste pendenti di certificati nonché informazioni su tutti i certificati in corso di validità già rilasciati per l'unità navale in questione. La Commissione dovrebbe tenere e adeguare l'EHDB affinché si adatti pienamente alle esigenze di applicazione della presente direttiva.

(17)

È opportuno che le misure di cui alla direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) rimangano in vigore per le navi non contemplate dalla presente direttiva.

(18)

Per migliorare la chiarezza della legislazione dell'Unione, l'ambito di applicazione della direttiva 2009/100/CE dovrebbe essere adeguato per tener conto della complementarità della presente direttiva e degli sviluppi in relazione agli accordi internazionali. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/100/CE.

(19)

È opportuno applicare un regime transitorio per le unità navali in servizio non ancora munite di certificato dell'Unione per la navigazione interna quando sono sottoposte alla prima ispezione tecnica conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva.

(20)

Ai fini di una migliore regolamentazione e semplificazione, è opportuno che la presente direttiva faccia riferimento alle norme internazionali, senza costituire un loro doppione nel quadro giuridico dell'Unione.

(21)

Il CESNI è stato istituito per facilitare l'armonizzazione delle norme tecniche applicate nel settore della navigazione interna in Europa. Per garantire un livello elevato di sicurezza ed efficienza nella navigazione interna, mantenere l'equivalenza dei certificati per la navigazione interna e tenere conto del progresso scientifico e tecnologico e di altri sviluppi del settore, è opportuno tenere aggiornato il riferimento alla norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (norma ES-TRIN), di cui alla presente direttiva. Pertanto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'aggiornamento del riferimento alla versione più recente della norma ES-TRIN e alla determinazione della sua data di applicazione.

(22)

Ove debitamente giustificato da un'analisi adeguata e in assenza di pertinenti e aggiornate norme internazionali al fine di assicurare la sicurezza della navigazione, o nel caso in cui modifiche nel processo decisionale del CESNI comprometterebbero gli interessi dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato II della presente direttiva, al fine di tutelare gli interessi dell'Unione, mediante la previsione dei requisiti tecnici appropriati.

(23)

Per modificare o integrare alcuni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica della classificazione delle vie navigabili; all'ulteriore specificazione dei dati da inserire nell'EHDB, alle tipologie di accesso alla stessa nonché alle istruzioni relative all'utilizzo e al funzionamento di tale banca dati; all'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi delle unità navali delle vie navigabili interne, e alla modifica degli allegati III e IV per tener conto dei progressi scientifici e tecnici, all'allegato V per aggiornarne e semplificarne le disposizioni procedurali, e all'allegato VI per modificare i criteri per il riconoscimento delle società di classificazione onde garantire la sicurezza della navigazione, nonché alla modifica dei riferimenti agli allegati II e V contenuti nella presente direttiva, resa eventualmente necessaria dall'adozione di atti delegati.

(24)

Nell'adottare atti delegati è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(25)

Al fine di poter seguire approcci alternativi, promuovere l'innovazione, evitare costi irragionevoli, prevedere procedure efficienti per il rilascio dei certificati o tenere conto di circostanze regionali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'autorizzazione di talune deroghe ai requisiti tecnici per unità navali specifiche, al riconoscimento delle società di classificazione e all'approvazione di requisiti tecnici supplementari o ridotti per le navi operanti in alcune zone non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(26)

Al fine di assicurare un quadro adeguato per il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna, in particolare la CCNR, nonché lo sviluppo di norme tecniche uniformi per la navigazione interna a cui l'Unione e le organizzazioni internazionali possano fare riferimento, la presente direttiva dovrebbe essere soggetta a riesame, specialmente per quanto riguarda l'efficacia delle misure che introduce e i meccanismi di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna, così da pervenire a un corpus unico e uniforme di norme tecniche.

(27)

Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia, non hanno vie navigabili interne oppure la navigazione interna non viene utilizzata in misura significativa. L'obbligo di recepire e attuare la presente direttiva sarebbe pertanto sproporzionato e superfluo per detti Stati membri.

(28)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire i requisiti tecnici necessari a garantire la sicurezza delle unità navali in navigazione sulle vie navigabili interne dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata ed effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29)

È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2006/87/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E ZONE DI VIE NAVIGABILI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce:

a)

i requisiti tecnici necessari ad assicurare la sicurezza delle unità navali in navigazione sulle vie navigabili interne di cui all'articolo 4; e

b)

la classificazione di tali vie navigabili interne.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle seguenti unità navali:

a)

navi di lunghezza (L) pari o superiore a 20 metri;

b)

navi per le quali il prodotto fra lunghezza (L), larghezza (B) e immersione (T) è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;

c)

rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;

d)

navi da passeggeri;

e)

galleggianti speciali.

2.   La presente direttiva non si applica:

a)

alle navi traghetto;

b)

alle navi da guerra;

c)

alle navi adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, che:

i)

navigano o si trovano nelle acque soggette a formazione di marea; oppure

ii)

navigano temporaneamente sulle vie navigabili interne,

purché provviste almeno di:

un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o un certificato equivalente; un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973/78,

nel caso di navi adibite alla navigazione marittima cui non si applicano la SOLAS, la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o la MARPOL, i certificati pertinenti e le marche di bordo libero prescritte dal diritto dei relativi Stati di bandiera,

per le navi passeggeri cui non si applica alcuna delle convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), oppure

per le imbarcazioni da diporto cui non si applica alcuna delle convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera che dimostri un livello adeguato di sicurezza.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a)   «unità navale»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;

b)   «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;

c)   «nave adibita alla navigazione interna»: qualsiasi nave destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne;

d)   «rimorchiatore»: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;

e)   «spintore»: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;

f)   «nave da passeggeri»: una nave per escursioni giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri;

g)   «galleggiante speciale»: un'unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;

h)   «impianto galleggiante»: qualsiasi unità galleggiante che di norma non è destinata ad essere spostata, ad esempio stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni;

i)   «oggetto galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non siano una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante;

j)   «unità navale da diporto»: una nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago;

k)   «unità veloce»: qualsiasi unità navale motorizzata in grado di raggiungere velocità superiori a 40 km/h rispetto all'acqua;

l)   «volume d'immersione»: il volume immerso della nave in metri cubi;

m)   «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;

n)   «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili);

o)   «immersione (T)»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;

p)   «vie navigabili interne collegate»: le vie navigabili di uno Stato membro collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro tramite vie navigabili interne che possono essere navigate conformemente al diritto nazionale o internazionale da unità navali rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Classificazione delle vie navigabili interne

1.   Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne dell'Unione sono così classificate:

a)

zone 1, 2, 3 e 4:

i)

zone 1 e 2: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 1,

ii)

zona 3: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 2,

iii)

zona 4: tutte le altre vie navigabili interne che possono essere navigate conformemente al diritto nazionale da unità navali rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva;

b)

zona R: le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, quale è formulato al 6 ottobre 2016

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 riguardo alle modifiche dell'allegato I, al fine di modificare la classificazione delle vie navigabili, comprese la loro aggiunta e soppressione. Tali modifiche dell'allegato I possono essere apportate solo su richiesta dello Stato membro interessato, per le vie navigabili interne situate nel suo territorio.

CAPO 2

CERTIFICATI PER LA NAVIGAZIONE

Articolo 5

Conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le unità navali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione di cui all'articolo 4, siano costruite e mantenute conformemente ai requisiti stabiliti nella presente direttiva.

2.   La conformità di un'unità navale al paragrafo 1 è attestata da un certificato rilasciato in conformità della presente direttiva.

Articolo 6

Certificati dell'Unione per la navigazione interna

1.   I certificati dell'Unione per la navigazione interna sono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva. Al momento del rilascio di un certificato dell'Unione per la navigazione interna, gli Stati membri verificano che all'unità navale in questione non sia già stato rilasciato un certificato valido di cui all'articolo 7.

2.   I certificati dell'Unione per la navigazione interna sono redatti conformemente al modello di cui all'allegato II.

3.   Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per il rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna e lo notifica alla Commissione, compresa qualsiasi modifica all'elenco. La Commissione tiene un elenco aggiornato delle autorità competenti su un idoneo sito web.

4.   Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato alle unità navali in seguito a un'ispezione tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'unità navale e intesa a verificare che la stessa unità sia conforme ai requisiti degli allegati II e V.

5.   Se del caso, la conformità dell'unità navale ai requisiti supplementari di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, è verificata in occasione delle ispezioni tecniche di cui al paragrafo 4 del presente articolo e dell'articolo 29 o nel corso di un'ispezione tecnica effettuata su richiesta del proprietario dell'unità navale o del suo rappresentante.

6.   Le procedure per la presentazione di una richiesta di ispezione e la determinazione del luogo e della data della medesima rientrano nei poteri delle autorità competenti che rilasciano il certificato dell'Unione per la navigazione interna. L'autorità competente stabilisce quali documenti le devono essere presentati. La procedura si svolge in modo da assicurare che l'ispezione possa aver luogo entro un termine ragionevole dalla presentazione della richiesta.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta del proprietario dell'unità navale o del suo rappresentante, un certificato dell'Unione per la navigazione interna a unità navali che non sono soggette alla presente direttiva se le unità navali in questione soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 7

Obbligo di certificato

Le unità navali che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione elencate all'articolo 4 devono essere avere a bordo i seguenti documenti originali:

a)

sulle vie navigabili della zona R:

un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, oppure

un certificato dell'Unione per la navigazione interna che attesti la piena conformità dell'unità navale- se del caso fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'allegato II della presente direttiva per le unità navali che navigano sul Reno (zona R) — ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della presente direttiva, per cui è stata stabilita l'equivalenza con i requisiti tecnici previsti in applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno in conformità delle norme e delle procedure applicabili;

b)

sulle altre vie navigabili, un certificato dell'Unione per la navigazione interna oppure un certificato rilasciato conformemente all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, compresi, se del caso, i certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna conformemente all'articolo 8 della presente direttiva.

Articolo 8

Certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna

1.   Le unità navali munite di un certificato dell'Unione per la navigazione interna valido oppure di un certificato rilasciato conformemente all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono munite di un certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna a norma dell'articolo 23 della presente direttiva.

2.   Il certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna è redatto conformemente al modello di cui all'allegato II ed è rilasciato dalle autorità competenti alle condizioni previste per le vie navigabili in questione.

Articolo 9

Certificati provvisori dell'Unione per la navigazione interna

1.   Le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare un certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna:

a)

alle unità navali che, con il permesso dell'autorità competente, si rechino in un determinato luogo al fine di ottenere un certificato dell'Unione per la navigazione interna;

b)

alle unità navali il cui certificato dell'Unione per la navigazione interna è stato smarrito, danneggiato o temporaneamente revocato ai sensi degli articoli 13 e 15 o degli allegati II e V;

c)

alle unità navali il cui certificato dell'Unione per la navigazione interna sia in fase di elaborazione a seguito di ispezione con esito positivo;

d)

alle unità navali che non abbiano soddisfatto tutte le condizioni per ottenere un certificato dell'Unione per la navigazione interna conformemente agli allegati II e V;

e)

alle unità navali che abbiano subito danni tali da non renderle più conformi al certificato dell'Unione per la navigazione interna;

f)

agli impianti galleggianti o all'oggetto galleggiante qualora le autorità competenti in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni di polizia della navigazione degli Stati membri, subordinino l'autorizzazione ad effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di tale certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna;

g)

alle unità navali che beneficiano di una deroga agli allegati II e V, conformemente agli articoli 25 e 26 della presente direttiva, in attesa dell'adozione dei pertinenti atti di esecuzione.

2.   Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna deve essere rilasciato solo qualora l'idoneità a navigare dell'unità navale, dell'impianto galleggiante o dell'oggetto galleggiante speciale appaia sufficientemente garantita. Per il certificato provvisorio si adotta il modello di cui all'allegato II.

3.   Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna comprende le condizioni ritenute necessarie dall'autorità competente ed è valido:

a)

nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), del presente articolo, per un solo viaggio specifico da compiere entro un termine congruo, non superiore a un mese;

b)

nei casi previsti al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, per una durata appropriata;

c)

nei casi previsti al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo, per sei mesi. Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna può essere prorogato per periodi di sei mesi fintanto che il relativo atto d'esecuzione non sia stato adottato.

Articolo 10

Validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1.   Il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna rilasciato alle unità navali di nuova fabbricazione è stabilito dall'autorità competente e non supera:

a)

cinque anni per le navi da passeggeri e le unità veloci;

b)

dieci anni per tutti gli altri tipi di unità navale.

Il periodo di validità è annotato sul certificato dell'Unione per la navigazione interna.

2.   Per unità navali già in servizio prima che l'ispezione tecnica abbia luogo, il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna è stabilito caso per caso dall'autorità competente in base ai risultati dell'ispezione stessa. La sua durata non è in ogni caso superiore ai periodi indicati al paragrafo 1.

Articolo 11

Proroga eccezionale della validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

In casi eccezionali, la validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna può essere prorogata senza ispezione tecnica per un periodo massimo di sei mesi conformemente agli allegati II e V dall'autorità competente che ha rilasciato o rinnovato il certificato. La proroga della validità deve essere indicata su tale certificato.

Articolo 12

Rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1.   Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rinnovato alla scadenza del periodo di validità, alle condizioni stabilite nell'articolo 6, a seguito di un'ispezione tecnica volta a verificare la conformità dell' unità navali con i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V. I certificati dell'Unione per la navigazione interna possono essere rinnovati da qualsiasi autorità competente che sia stata notificata alla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

2.   Quando i certificati dell'Unione per la navigazione interna sono rinnovati, si applicano alle unità navali le disposizioni transitorie di cui all'allegato II, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 13

Sostituzione dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

Ogni Stato membro stabilisce le condizioni per la sostituzione di un certificato dell'Unione per la navigazione interna in corso di validità, qualora lo stesso sia smarrito o danneggiato. Tali condizioni devono prescrivere all'unità navale che richiede la sostituzione, in caso di smarrimento, una dichiarazione di smarrimento del certificato oppure in caso di danneggiamento, la restituzione del certificato danneggiato. Il certificato sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato.

Articolo 14

Modifiche o riparazioni di rilievo delle unità navali

In caso di modifiche o riparazioni di rilievo che incidano sulla conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V riguardanti la sua integrità strutturale, navigabilità, manovrabilità o le sue caratteristiche specifiche, l'unità navale è sottoposta, prima di un nuovo viaggio, all'ispezione tecnica di cui all'articolo 6.

In seguito a tale ispezione il precedente certificato dell'Unione per la navigazione interna è modificato in modo da riflettere le caratteristiche tecniche dell'unità navale oggetto di modifica oppure il certificato esistente è revocato e di conseguenza è rilasciato un nuovo certificato. Se il nuovo certificato è rilasciato in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato o rinnovato il certificato iniziale, l'autorità competente che aveva rilasciato o rinnovato il certificato ne è informata entro 30 giorni dalla data di rilascio del nuovo certificato.

Articolo 15

Rifiuto di rilascio o rinnovo e revoca dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1.   Ogni decisione di non rilasciare o rinnovare il certificato dell'Unione per la navigazione interna indica le motivazioni su cui si basa. Essa è notificata al proprietario dell'unità navale o al suo rappresentante con l'indicazione delle modalità e dei termini di ricorso applicabili nello Stato membro interessato.

2.   Ogni certificato dell'Unione per la navigazione interna in corso di validità può essere revocato dall'autorità competente che l'ha rilasciato o rinnovato nel caso in cui l'unità navale non sia più conforme ai requisiti tecnici indicati nel certificato.

Articolo 16

Riconoscimento di certificati per la navigazione di unità navali di paesi terzi

Nell'attesa che entrino in vigore accordi di riconoscimento reciproco dei certificati per la navigazione tra l'Unione e paesi terzi, le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere i certificati per la navigazione di unità navali di paesi terzi ai fini della navigazione all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

Articolo 17

Registri dei certificati

Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti tengano un registro di tutti i certificati che hanno rilasciato o rinnovato ai sensi degli articoli 6, 8, 9 e 12. Tale registro deve riportare tutte le informazioni contenute nel modello in conformità dell'allegato II.

CAPO 3

IDENTIFICAZIONE DELLE NAVI, ISPEZIONI E REQUISITI TECNICI MODIFICATI

Articolo 18

Numero unico europeo di identificazione delle navi

1.   Gli Stati membri provvedono affinché a ogni unità navale sia assegnato un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), in conformità degli allegati II e V.

2.   Ciascuna unità navale ha un solo ENI che rimane immutato per tutta la sua vita.

3.   Al momento del rilascio di un certificato dell'Unione, l'autorità competente per la navigazione interna vi inserisce l'ENI.

4.   Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti responsabili dell'assegnazione dell'ENI e lo comunica alla Commissione, compresa qualsiasi modifica all'elenco. La Commissione tiene un elenco aggiornato delle autorità competenti in un idoneo sito web.

Articolo 19

Banca dati europea degli scafi

1.   La Commissione tiene l'EHDB per sostenere le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per assicurare l'applicazione della presente direttiva.

Il trattamento di dati personali da parte degli Stati membri è effettuato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione è effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché per ciascuna unità navale le autorità competenti inseriscano tempestivamente nell'EHDB:

a)

i dati che identificano e descrivono l'unità navale conformemente alla presente direttiva;

b)

i dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sostituiti o revocati, nonché all'autorità competente che rilascia il certificato conformemente alla presente direttiva;

c)

una copia digitale di tutti i certificati rilasciati dalle autorità competenti conformemente alla presente direttiva;

d)

i dati relativi ad eventuali richieste di certificati respinte o pendenti effettuate conformemente alla presente direttiva; e

e)

eventuali modifiche ai dati di cui alle lettere da a) a d).

3.   I dati di cui al paragrafo 2 possono essere trattati dalle autorità competenti degli Stati membri, dalle parti contraenti della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno e dai paesi terzi incaricati di compiti connessi all'applicazione della presente direttiva e della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), per i seguenti scopi:

a)

applicare la presente direttiva e la direttiva 2005/44/CE;

b)

assicurare la navigazione interna e la gestione dell'infrastruttura;

c)

mantenere o far rispettare la sicurezza della navigazione;

d)

raccogliere dati statistici.

4.   L'autorità competente di uno Stato membro può trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale a condizione che il trasferimento sia fatto solo su base individuale e siano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelli di cui al capo V. Gli Stati membri assicurano che il trasferimento sia necessario ai fini di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Gli Stati membri provvedono affinché il paese terzo o l'organizzazione internazionale trasferiscano i dati a un altro paese terzo o organizzazione internazionale solo previa autorizzazione scritta esplicita e in conformità delle condizioni stabilite dall'autorità competente dello Stato membro.

5.   La Commissione può, su base individuale, trasferire dati personali o concedere accesso all'EHDB a un'autorità di un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, a condizione che il trasferimento o l'accesso sia necessario ai fini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001. La Commissione assicura che il trasferimento o l'accesso sia necessario ai fini di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La Commissione provvede affinché che il paese terzo o l'organizzazione internazionale trasferiscano i dati a un altro paese terzo o organizzazione internazionale solo previa autorizzazione scritta esplicita e in conformità delle condizioni stabilite dalla Commissione.

6.   L'autorità competente provvede affinché che i dati relativi a un'unità navale siano cancellati dalla banca dati di cui al paragrafo 1 quando l'unità navale è demolita.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 che precisino:

a)

i dati che gli Stati membri devono inserire nella banca dati;

b)

le tipologie di accesso permesse, tenuto conto delle categorie dei destinatari dei dati e degli scopi per cui tali dati sono trattati di cui al paragrafo 3 del presente articolo;

c)

le istruzioni relative all'uso e al funzionamento della banca dati, in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza dei dati, la codifica e il trattamento dei dati e l'interconnessione della banca dati con i registri di cui all'articolo 17.

Articolo 20

Conduzione delle ispezioni tecniche

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui al paragrafo 3 effettuino le ispezioni iniziali, periodiche, speciali e volontarie a cui la presente direttiva fa riferimento.

2.   Tali autorità competenti possono esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dall'ispezione tecnica se da un attestato valido, rilasciato da una società di classificazione riconosciuta in conformità dell'articolo 21, risulta che l'unità navale soddisfa, in tutto o in parte, i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V.

3.   Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti responsabili dell'esecuzione di ispezioni tecniche e lo notifica alla Commissione, compresa qualsiasi modifica all'elenco. La Commissione tiene un elenco aggiornato delle autorità competenti e degli organismi di controllo in un idoneo sito web.

4.   Ogni Stato membro si conforma ai requisiti specifici in materia di organismi di controllo e di richieste di ispezioni ai sensi degli allegati II e V.

Articolo 21

Riconoscimento delle società di classificazione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di riconoscere una società di classificazione che soddisfa i criteri di cui all'allegato VI, o di revocare il riconoscimento, in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2.   La domanda di riconoscimento è presentata alla Commissione dallo Stato membro nel quale è stabilita la sede principale della società di classificazione o una sua filiale autorizzata a certificare che l'unità navale soddisfa i requisiti di cui agli allegati II e V conformemente alla presente direttiva. La domanda è corredata di tutte le informazioni e la documentazione necessarie a verificare l'osservanza dei criteri fissati per il riconoscimento.

3.   Ogni Stato membro può presentare alla Commissione una domanda di revoca del riconoscimento se ritiene che una società di classificazione non soddisfi più i criteri di cui all'allegato VI. La richiesta di revoca deve essere corredata di prove documentali.

4.   Le società di classificazione che entro il 6 ottobre 2016 sono state riconosciute in conformità della direttiva 2006/87/CE rimangono tali.

5.   La Commissione pubblica, per la prima volta entro il 7 ottobre 2017 e aggiorna in un idoneo sito web l'elenco delle società di classificazione riconosciute conformemente alle disposizioni del presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi delle società di classificazione per le quali abbiano richiesto il riconoscimento.

Articolo 22

Controllo di conformità

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le relative autorità competenti possano verificare in qualsiasi momento se un'unità navale è munita di un certificato in corso di validità conformemente all'articolo 7 e se è conforme ai requisiti di rilascio di tale certificato.

In caso di mancata conformità ai requisiti, le autorità competenti adottano misure appropriate in conformità ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Richiedono inoltre che il proprietario dell'unità navale o il suo rappresentante adotti tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine stabilito dalle autorità competenti.

L'autorità competente che ha rilasciato il certificato presente a bordo dell'unità navale è informata di tali casi di mancata conformità entro sette giorni dal controllo.

2.   Nel caso non sia presente a bordo un certificato in corso di validità, all'unità navale può essere impedito di proseguire il viaggio.

3.   Se, durante il controllo, constatano che l'unità navale rappresenta un pericolo palese per le persone a bordo, l'ambiente o la sicurezza della navigazione, le autorità competenti possono vietare all'unità navale di proseguire il viaggio finché non siano state adottate le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

Le autorità competenti possono inoltre imporre l'adozione di misure proporzionate che permettano all'unità navale, se del caso una volta portato a termine il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove saranno effettuate ispezioni o riparazioni.

4.   Lo Stato membro che impedisce a un'unità navale di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario dell'unità navale o al suo rappresentante la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, informa entro sette giorni l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato dell'unità navale in merito alla decisione adottata o che intende adottare.

5.   Tutte le decisioni che, in applicazione della presente direttiva, hanno per effetto di impedire a un'unità navale di proseguire il viaggio indicano nei dettagli i motivi su cui si fondano. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla parte interessata, che è nel contempo informata delle possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente nello Stato membro interessato e dei relativi termini di presentazione.

Articolo 23

Requisiti tecnici modificati per determinate zone

1.   Gli Stati membri, laddove opportuno, fatte salve le disposizioni della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, possono adottare requisiti tecnici supplementari a quelli di cui agli allegati II e V per le unità navali che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel loro territorio. Tali requisiti supplementari riguardano esclusivamente gli elementi elencati nell'allegato III.

2.   In relazione alle navi passeggeri che navigano sulle vie navigabili interne della zona 3 non collegate, ciascuno Stato membro può mantenere requisiti tecnici supplementari a quelli di cui agli allegati II e V. Tali requisiti supplementari riguardano solo gli elementi di cui all'allegato III.

3.   Qualora l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'allegato II comporti una riduzione delle norme di sicurezza nazionali vigenti, uno Stato membro può non applicare tali disposizioni transitorie alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate. In tali circostanze, lo Stato membro interessato può esigere che, a decorrere dal 30 dicembre 2008, tali navi passeggeri, che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate, soddisfino pienamente i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V.

4.   Gli Stati membri possono ammettere un'applicazione parziale dei requisiti tecnici o fissare requisiti tecnici meno rigorosi di quelli di cui agli allegati II e V per le unità navali che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel loro territorio. L'applicazione parziale o meno rigorosa dei requisiti tecnici riguarda esclusivamente gli elementi di cui all'allegato IV.

5.   Qualora applichi i paragrafi 1, 2, 3 o 4, uno Stato membro lo notifica alla Commissione almeno sei mesi prima della data di applicazione prevista. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Nel caso dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per approvare i requisiti tecnici supplementari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

6.   La conformità ai requisiti tecnici modificati conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, è specificata nel certificato dell'Unione per la navigazione interna oppure nel certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna.

Articolo 24

Deroghe per determinate categorie di unità navali

1.   A condizione che mantengano un livello di sicurezza appropriato, gli Stati membri possono autorizzare deroghe totali o parziali della presente direttiva per:

a)

le unità navali che navighino su vie navigabili interne non collegate;

b)

le unità navali di portata lorda non superiore a 350 tonnellate o le unità navali non destinate al trasporto merci con volume d'immersione inferiore a 100 metri cubi la cui chiglia sia stata impostata anteriormente al 1o gennaio 1950 e che navighino esclusivamente nel loro territorio.

2.   Fatta salva la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, gli Stati membri possono autorizzare, in relazione alla navigazione nel loro territorio, deroghe alla presente direttiva per unità navali che effettuano percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali. Tali deroghe, nonché i percorsi o le zone per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato dell'unità navale.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 25

Uso delle nuove tecnologie e deroghe per unità navali specifiche

1.   Al fine di incoraggiare l'innovazione e l'uso delle nuove tecnologie nella navigazione interna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per consentire deroghe o il riconoscimento dell'equivalenza di specifiche tecniche di un'unità navale specifica relativamente:

a)

al rilascio di un certificato dell'Unione per la navigazione interna che riconosce l'uso, o la presenza, a bordo di un'unità navale di altri materiali, impianti o attrezzature, o l'adozione di allestimenti o accorgimenti costruttivi diversi da quelli di cui agli allegati II e V, a condizione che sia garantito un livello di sicurezza equivalente;

b)

al rilascio, per un periodo limitato, di un certificato dell'Unione per la navigazione interna per scopi sperimentali comprendente nuove specifiche tecniche in deroga ai requisiti degli allegati II e V, a condizione che sia assicurato un livello di sicurezza equivalente.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro specificano le deroghe e i riconoscimenti di equivalenza applicabili di cui al paragrafo 1 nel certificato dell'Unione per la navigazione interna.

Articolo 26

Difficoltà

1.   A seguito della scadenza delle disposizioni transitorie per i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato II, la Commissione può adottare atti di esecuzione per consentire deroghe ai requisiti tecnici stabiliti in tale allegato che erano soggetti a dette disposizioni transitorie, qualora tali requisiti siano tecnicamente difficili da applicare o la loro applicazione possa comportare costi sproporzionati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

2.   Le autorità competenti dello Stato membro specificano le deroghe applicabili di cui al paragrafo 1 nel certificato dell'Unione per la navigazione interna.

Articolo 27

Registro degli impianti di tipo approvato

La Commissione pubblica su un idoneo sito web un registro degli impianti di tipo approvato conformemente agli allegati II e V.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Disposizioni transitorie relative all'uso di documenti

I documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima del 6 ottobre 2016, restano validi fino alla loro scadenza.

Articolo 29

Unità navali escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 82/714/CEE

1.   Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato alle unità navali che sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 82/714/CEE del Consiglio (12), ma che rientrano in quello della presente direttiva in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva a seguito di un'ispezione tecnica intesa a verificare la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della presente direttiva. Tale ispezione tecnica è effettuata alla scadenza del certificato dell'unità navale in corso di validità e comunque entro il 30 dicembre 2018.

2.   La mancata rispondenza ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V è specificata nel certificato dell'Unione per la navigazione interna. Qualora le autorità competenti ritengano che tali non conformità non costituiscano un pericolo palese, l'unità navale di cui al paragrafo 1 del presente articolo può continuare a operare fino a quando i componenti o le parti della stessa, di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti, non siano sostituiti o modificati; dopo di che è richiesto che tali componenti o parti debbano soddisfare i requisiti tecnici di cui agli allegati II e V.

3.   La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non è considerata una sostituzione o una modifica ai sensi del paragrafo 2.

4.   Un pericolo palese, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, sussiste in particolare qualora risultino intaccati i requisiti in materia di robustezza strutturale dell'unità navale, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'unità navale in conformità dei requisiti tecnici degli allegati II e V. Le deroghe che sono previste nei requisiti tecnici degli allegati II e V non sono considerate come non conformità che costituiscano un pericolo palese.

Articolo 30

Disposizioni transitorie riguardanti requisiti temporanei conformemente alla direttiva 2006/87/CE

I requisiti temporanei adottati conformemente all'articolo 1.06 dell'allegato II della direttiva 2006/87/CE permangono validi fino alla loro scadenza.

Articolo 31

Adeguamento degli allegati

1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 32 per adeguare l'allegato II al fine di aggiornare tempestivamente il riferimento alla versione più recente della norma ES-TRIN e stabilire la data della sua applicazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, ove debitamente giustificato da un'analisi adeguata e in assenza di pertinenti e aggiornate norme internazionali che garantiscano la sicurezza della navigazione, o nel caso in cui modifiche nel processo decisionale del CESNI compromettano gli interessi dell'Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato II allo scopo di stabilire requisiti tecnici appropriati.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per l'adeguamento degli allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per l'adeguamento dell'allegato V al fine di aggiornare e semplificare le disposizioni amministrative.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 32 per l'adeguamento dell'allegato VI al fine di modificare i criteri per il riconoscimento delle società di classificazione onde garantire la sicurezza della navigazione.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per allineare i riferimenti contenuti nella presente direttiva a talune disposizioni degli allegati II e V al fine di tenere conto delle modifiche apportate a tali allegati.

Articolo 32

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 19 e 31 è conferito alla Commissione per cinque anni a decorrere dal 6 ottobre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 4, 19 e 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 19 e 31, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio (13) («comitato»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.

Articolo 34

Riesame

La Commissione presenta, entro il 7 ottobre 2021 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame dell'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva, in particolare riguardo all'armonizzazione dei requisiti tecnici e lo sviluppo di norme tecniche per la navigazione interna. La relazione riesamina inoltre i meccanismi di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa volta a semplificare ulteriormente la cooperazione e il coordinamento nella definizione di norme alle quali possano fare riferimento gli atti giuridici dell'Unione. La Commissione presenta una relazione analoga in seguito a importanti sviluppi nel settore dei trasporti per vie navigabili interne.

Articolo 35

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 36

Modifica della direttiva 2009/100/CE

La direttiva 2009/100/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente direttiva si applica alle navi adibite al trasporto di merci nelle vie navigabili interne, con portata lorda pari o superiore a 20 tonnellate, e:

a)

di lunghezza inferiore a 20 metri; e

b)

per le quali il prodotto fra lunghezza (L), larghezza (B) e immersione (T) è inferiore in volume a 100 metri cubi.

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno e dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).»;

2)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora le navi trasportino sostanze pericolose ai sensi dell'ADN, gli Stati membri possono esigere che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel medesimo accordo. Come prova possono esigere il documento d'autorizzazione previsto da detto accordo.»;

b)

il secondo comma del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«I requisiti speciali prescritti per il trasporto delle sostanze pericolose sono considerati soddisfatti in tutte le vie navigabili interne della Comunità allorché le navi si conformano ai requisiti dell'ADN. Tale conformità è provata dal documento d'autorizzazione di cui al paragrafo 4.»

Articolo 37

Recepimento

1.   Fatto salvo l'articolo 40, gli Stati membri mettono in vigore, al più tardi entro il 7 ottobre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, che si applicano a decorrere da tale data. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   Ogni Stato membro che, in virtù delle deroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 e 2, non ha unità navali che operano sulle sue vie navigabili soggette alle disposizioni della presente direttiva, non è tenuto a recepire il capo 2, l'articolo 18, paragrafo 3, e gli articoli 20 e 21.

Articolo 38

Abrogazione

La direttiva 2006/87/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 7 ottobre 2018.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 39

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 40

Destinatari

Gli Stati membri ad eccezione di Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK


(1)  GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 58.

(2)  GU C 126 del 26.4.2014, pag. 48.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 [(GU …)/(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 giugno 2016 [(GU ...)/(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)]. Posizione del Parlamento europeo del 14 settembre 2016.

(4)  Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 8).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

(12)  Direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1).

(13)  Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).


ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:

Elenco delle vie navigabili interne dell'Unione suddivise geograficamente nelle zone 1, 2 e 3

Allegato II:

Requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali delle vie navigabili interne delle zone 1, 2, 3 e 4

Allegato III:

Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici supplementari applicabili alle unità navali sulle vie navigabili interne delle zone 1 e 2 e della zona non collegata 3

Allegato IV:

Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti applicabili alle unità navali sulle vie navigabili interne delle zone 3 e 4

Allegato V:

Disposizioni procedurali dettagliate

Allegato VI:

Società di classificazione

Allegato VII:

Tavola di concordanza


ALLEGATO I

ELENCO DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELL'UNIONE SUDDIVISE GEOGRAFICAMENTE NELLE ZONE 1, 2 E 3

CAPO 1

Zona 1

Germania

Ems

Dalla linea di collegamento fra il vecchio faro di Greetsiel e il molo occidentale dell'ingresso del porto di Eemshaven in direzione del mare aperto fino alla latitudine 53° 30′ N e alla longitudine 6° 45′ E, ossia leggermente al largo della zona di alleggio per navi da carico secco nell'Alte Ems (1)

Polonia

La parte della baia di Pomorska a sud della linea di collegamento fra Nord Perd sull'isola Rugen e il faro Niechorze

La parte della baia di Gdańska a sud della linea di collegamento fra il faro Hel e la boa d'ingresso del porto di Baltijsk

Svezia

Il lago Vänern, delimitato a sud dal parallelo di latitudine che attraversa la boa sferica di Bastugrunds

Göta älv e Rivöfjorden, delimitati a est dal ponte Älvsborg, a ovest dal meridiano di longitudine che attraversa il faro Gäveskär e a sud dal parallelo di latitudine che attraversa il faro Smörbådan

Regno Unito

SCOZIA

Blue Mull Sound

Tra Gutcher e Belmont

Yell Sound

Tra Tofts Voe e Ulsta

Sullom Voe

All'interno della linea che collega la punta nordorientale dell'isola di Gluss alla punta settentrionale di Calback Ness

Dales Voe

D'inverno:

all'interno della linea che collega la punta settentrionale di Kebister Ness alla costa di Breiwick alla longitudine 1° 10,8′ W

Dales Voe

D'estate:

come per Lerwick

Lerwick

D'inverno:

all'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va da Scottle Holm a Scarfi Taing sull'isola di Bressay e a sud dalla linea che va dal faro di Twageos Point a Whalpa Taing sull'isola di Bressay

Lerwick

D'estate:

all'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va da Brim Ness all'angolo nordorientale di Inner Score e a sud dalla linea che va dalla punta meridionale di Ness of Sound a Kirkabisterness

Kirkwall

Tra Kirkwall e Rousay, a est non oltre la linea tra Point of Graand (Egilsay) e Galt Ness (Shapinsay) o tra Head of Work (Mainland) attraverso il segnale di Helliar Holm fino alla costa di Shapinsay; a nordovest non oltre la punta sudorientale dell'isola di Eynhallow, in direzione del mare aperto non oltre la linea tra la costa di Rousay alla latitudine 59° 10,5′ N e alla longitudine 002° 57,1′ W e la costa di Egilsay alla latitudine 59° 10′ N e alla longitudine 002° 56,4′ W

Stromness

A Scapa ma non oltre Scapa Flow

Scapa Flow

All'interno dell'area delimitata dalle linee che vanno da Point of Cletts sull'isola di Hoy al punto di triangolazione di Thomson's Hill sull'isola di Fara e da lì sino a Gibraltar Pier sull'isola di Flotta; da St Vincent Pier sull'isola di Flotta alla punta più occidentale di Calf of Flotta; dalla punta più orientale di Calf of Flotta a Needle Point sull'isola di South Ronaldsay e da Ness on Mainland al faro di Point of Oxan sull'isola di Graemsay e da lì sino a Bu Point sull'isola di Hoy; e al largo delle acque della zona 2

Balnakiel Bay

Tra Eilean Dubh e A'Chleit

Cromarty Firth

All'interno della linea che va da North Sutor a Nairn Breakwater e al largo delle acque della zona 2

Inverness

All'interno della linea che va da North Sutor a Nairn Breakwater e al largo delle acque della zona 2

Fiume Tay — Dundee

All'interno della linea che va da Broughty Castle a Tayport e al largo delle acque della zona 2

Firth of Forth e fiume Forth

All'interno della linea che va da Kirkcaldy al fiume Portobello e al largo delle acque della zona 2

Solway Firth

All'interno della linea che va da Southerness Point a Silloth

Loch Ryan

All'interno della linea che va da Finnart's Point a Milleur Point e al largo delle acque della zona 2

The Clyde

Limite esterno:

la linea che va da Skipness a un punto un miglio a sud di Garroch Head e da lì sino a Farland Head

Limite interno invernale:

la linea che va dal faro di Cloch a Dunoon Pier

Limite interno estivo:

la linea che va da Bogany Point sull'isola di Bute a Skelmorlie Castle e la linea che va da Ardlamont Point all'estremità meridionale della baia di Ettrick all'interno di Kyles of Bute

Nota: tra il 5 giugno e il 5 settembre (entrambe le date comprese) il limite interno estivo di cui sopra si estende dalla linea che va da un punto due miglia al largo della costa di Ayrshire a Skelmorlie Castle fino a Tomont End, Cumbrae, e dalla linea che va da Portachur Point, Cumbrae a Inner Brigurd Point Ayrshire

Oban

All'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va dal segnale di Dunollie Point a Ard na Chruidh e a sud dalla linea che va da Rudha Seanach a Ard na Cuile

Kyle of Lochalsh

Attraverso Loch Alsh alla punta di Loch Duich

Loch Gairloch

D'inverno:

nessuna

D'estate:

a sud della linea a est di Rubha na Moine sino a Eilan Horrisdale e da lì sino a Rubha nan Eanntag

IRLANDA DEL NORD

Belfast Lough

D'inverno:

nessuna

D'estate:

all'interno della linea che va da Carrickfergus a Bangor

e al largo delle acque della zona 2

Loch Neagh

A una distanza maggiore di 2 miglia dalla costa

COSTA ORIENTALE DELL'INGHILTERRA

Fiume Humber

D'inverno:

all'interno della linea che va da New Holland a Paull

D'estate:

all'interno della linea che va da Cleethorpes Pier a Patrington Church

e al largo delle acque della zona 2

GALLES E COSTA OCCIDENTALE DELL'INGHILTERRA

Fiume Severn

D'inverno:

all'interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Portskewett

D'estate:

all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Wye

D'inverno:

all'interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett

D'estate:

all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

e al largo delle acque della zona 2

Newport

D'inverno:

nessuna

D'estate:

all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

e al largo delle acque della zona 2

Cardiff

D'inverno:

nessuna

D'estate:

all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

e al largo delle acque della zona 2

Barry

D'inverno:

nessuna

D'estate:

all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

e al largo delle acque della zona 2

Swansea

All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti

Stretto di Menai

All'interno dello stretto di Menai dalla linea che collega il segnale dell'isola di Llanddwyn a Dinas Dinlleu e le linee che collegano la punta meridionale dell'isola di Puffin a Trwyn DuPoint e alla stazione ferroviaria di Llanfairfechan e al largo delle acque della zona 2

Fiume Dee

D'inverno:

all'interno della linea che va da Hilbre Point a Point of Air

D'estate:

all'interno della linea che va da Formby Point a Point of Air

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Mersey

D'inverno:

nessuna

D'estate:

all'interno della linea che va da Formby Point a Point of Air

e al largo delle acque della zona 2

Preston e Southport

All'interno della linea che va da Southport a Blackpool all'interno degli argini

e al largo delle acque della zona 2

Fleetwood

D'inverno:

nessuna

D'estate:

all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Lune

D'inverno:

nessuna

D'estate:

all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head

e al largo delle acque della zona 2

Heysham

D'inverno:

nessuna

D'estate:

all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head

Morecambe

D'inverno:

nessuna

D'estate:

all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head

Workington

All'interno della linea che va da Southerness Point a Silloth

e al largo delle acque della zona 2

INGHILTERRA MERIDIONALE

Fiume Colne, Colchester

D'inverno:

all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

D'estate:

all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

Fiume Blackwater

D'inverno:

all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

D'estate:

all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Crouch e fiume Roach

D'inverno:

all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

D'estate:

all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Tamigi e suoi affluenti

D'inverno:

all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

D'estate:

all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Medway e Swale

D'inverno:

all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

D'estate:

all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

e al largo delle acque della zona 2

Chichester

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Porto di Langstone

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Portsmouth

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Bembridge, isola di Wight

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Cowes, isola di Wight

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Southampton

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Beaulieu

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Lago Keyhaven

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Weymouth

All'interno di Portland Harbour e tra il fiume Wey e Portland Harbour

Plymouth

All'interno della linea che va da Cawsand a Breakwater sino a Staddon

e al largo delle acque della zona 2

Falmouth

D'inverno:

all'interno della linea che va da St. Anthony Head a Rosemullion

D'estate:

all'interno della linea che va da St.Anthony Head a Nare Point

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Camel

All'interno della linea che va da Stepper Point a Trebetherick Point

e al largo delle acque della zona 2

Bridgewater

All'interno della barriera e al largo delle acque della zona 2

Fiume Avon (Avon)

D'inverno:

all'interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett

D'estate:

all'interno della linea che va da Barry Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

e al largo delle acque della zona 2

Zona 2

Repubblica ceca

Diga del lago Lipno

Germania

Ems

Dalla linea tracciata attraverso l'Ems vicino all'entrata del porto di Papenburg tra il vecchio stabilimento di pompaggio di Diemen e l'apertura della diga a Halte fino alla linea di collegamento tra il vecchio faro di Greetsiel e il molo occidentale dell'entrata del porto di Eemshaven

Jade

All'interno della linea di collegamento fra il vecchio segnale a croce di Schillig e il campanile di Langwarden

Weser

Dal margine nordoccidentale del ponte ferroviario di Brema fino alla linea che collega i campanili di Langwarden e di Cappel, compresi i bracci laterali Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm e Schweiburg

Elba con Bütztflether

Süderelbe (dal km 0,69 fino alla foce nell'Elba), Ruthenstrom (dal km 3,75 fino alla foce nell'Elba),

Wischhafener Süderelbe (dal km 8,03 fino alla foce nell'Elba)

Dal limite inferiore del porto di Amburgo fino alla linea che collega la boa sferica di Döse e il margine occidentale della diga di Friedrichskoog (Dieksand), compresa la Nebenelbe e gli affluenti Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau e Stör (ogni volta, dalla foce allo sbarramento)

Meldorfer Bucht

All'interno della linea che collega il margine occidentale della diga di Friedrichskoog (Dieksand) e la testa del molo occidentale di Büsum

Eider

Dalla foce del canale di Gieselau (km 22,64) fino alla linea tra il centro della fortezza (Tränke) e il campanile di Vollerwiek

Canale di Gieselau

Dalla foce nell'Eider fino alla foce nel Nord-Ostsee Kanal

Flensburger Förde

All'interno della linea di collegamento tra il faro di Kegnäs e Birknack e a nord del confine tedesco-danese nel Flensburger Förde

Schlei

All'interno della linea tra le teste del molo di Schleimünde

Eckernförder Bucht

All'interno della linea che collega Boknis-Eck e la punta nordorientale della terraferma vicino a Dänisch Nienhof

Kieler Förde

All'interno della linea che collega il faro di Bülk e il monumento ai caduti del mare di Laboe

Nord-Ostsee-Kanal compresi l'Audorfer See e lo Schirnauer See

Dalla linea che collega le teste del molo di Brunsbüttel fino alla linea che collega i segnali d'accesso di Kiel-Holtenau, compresi Obereidersee e Enge, Audorfer See, Borgstedter See e Enge, Schirnauer See, Flemhuder See e il canale di Achterwehrer

Trave

Dal margine nordoccidentale del ponte ferroviario di Lubecca compresi Pötenitzer Wiek e Dassower See, fino alla linea che collega la testa del molo meridionale interna e la testa del molo settentrionale esterna a Travemünde

Leda

Dall'entrata nell'avamporto della chiusa marittima di Leer fino alla foce nell'Eems

Hunte

Dal porto di Oldenburg e da 140 m a valle dell'Amalienbrücke a Oldenburg fino alla foce nel Weser

Lesum

Dalla confluenza dell'Hamme e Wümme (km 0,00) fino alla foce nel Weser

Este

Dall'acqua a valle della chiusa di Buxtehude (km 0,25) fino alla foce nell'Elba

Lühe

Dall'acqua a valle di Au-Mühle a Horneburg (km 0,00) fino alla foce nell'Elba

Schwinge

Dal margine settentrionale della chiusa di Salztor a Stade fino alla foce nell'Elba

Oste

Da 210 m al di sopra della linea mediana del ponte adibito al transito di veicoli sopra alla diga di Oste (km 69,360) fino alla foce nell'Elba

Pinnau

Dal margine sudoccidentale del ponte ferroviario di Pinneberg fino alla foce nell'Elba

Krückau

Dal margine sudoccidentale del ponte per Wedenkamp a Elmshorn fino alla foce nell'Elba

Stör

Dalla scala di marea di Rensing fino alla foce nell'Elba

Freiburger Hafenpriel

Dal margine orientale della chiusa di Friburgo sull'Elba fino alla foce nell'Elba

Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff e area portuale di Wismar

In direzione del mare aperto fino alla linea tra Hoher Wieschendorf Huk e il fanale di Timmendorf e la linea che collega il fanale di Gollwitz sull'isola di Poel e la punta meridionale della penisola di Wustrow

Warnow, compresi Breitling e i bracci laterali

A valle del Mühlendamm dal margine settentrionale del Geinitzbrücke a Rostock in direzione del mare fino alla linea che collega le punte settentrionali dei moli occidentale e orientale di Warnemünde

Le acque circondate dalla terraferma e dalle penisole di Darß e Zingst come pure dalle isole di Hiddensee e di Rügen (compresa la zona portuale di Stralsund)

in direzione del mare aperto tra:

la penisola di Zingst e l'isola di Bock: fino alla latitudine 54° 26′ 42′ N,

le isole di Bock e Hiddensee: fino alla linea che collega la punta settentrionale dell'isola di Bock alla punta meridionale dell'isola di Hiddensee,

l'isola di Hiddensee e l'isola di Rügen (Bug): fino alla linea che collega la punta sudorientale di Neubessin a Buger Haken

Kleine Jasmunder Bodden

 

Greifswalder Bodden

In direzione del mare aperto fino alla linea che collega la punta orientale del Thiessower Haken (Südperd) alla punta orientale dell'isola di Ruden e proseguendo fino alla punta settentrionale dell'isola di Usedom (54° 10′ 37′ N, 13° 47′ 51′ E)

Ryck

A est del ponte di Steinbecker a Greifswald fino alla linea di collegamento sopra alle teste di molo

Le acque circondate dalla terraferma e dall'isola di Usedom (il Peenestrom, compresi la zona portuale di Wolgast e Achterwasser, e Oder Haff)

In direzione est fino alla frontiera con la Repubblica di Polonia nello Stettiner Haff

Uecker

Dal bordo sud-occidentale del ponte adibito al traffico di veicoli nell'Uekermünde alla linea di collegamento sopra alle teste di molo

Nota: Nel caso di navi il cui porto di armamento si trova in un altro Stato, va tenuto conto dell'articolo 32 del trattato di cooperazione Ems-Dollart dell' 8 aprile 1960 (BGBl. 1963 II, pag. 602).

Francia

La Gironda dal cippo chilometrico 48,50 alla zona a valle del punto dell'Ile de Patiras, fino al limite trasversale del mare definito dalla linea che collega la Pointe de Grave alla Pointe de Suzac;

la Loira da Cordemais (cippo chilometrico 25) al limite trasversale del mare definito dalla linea che congiunge la Pointe de Mindin alla Pointe de Penhoët;

la Senna dall'inizio del canale Tancarville alla linea trasversale del mare definita dalla linea che congiunge Cape Hode sulla riva destra al punto della riva sinistra in cui la diga prevista incontra la costa al di sotto di Berville;

la Vilaine da Arzal Dam al limite trasversale del mare definito dalla linea che congiunge la Pointe du Scal alla Pointe du Moustoir;

Lago di Ginevra.

Ungheria

Lago Balaton

Paesi Bassi

Dollard

Eems

Waddenzee: compresi i collegamenti con il Mare del Nord

IJsselmeer: compreso il Markermeer e l'IJmeer ma escluso il Gouwzee

Waterweg di Rotterdam e Scheur

Calandkanaal ad ovest del porto del Benelux

Hollands Diep

Breediep, Beerkanaal e porti collegati

Haringvliet e Vuile Gat: comprese le vie navigabili che si trovano fra Goeree-Overflakkee da un lato e Voorne-Putten e Hoekse Waard dall'altro

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer e Brouwershavense Gat: comprese tutte le vie navigabili che si trovano fra Schouwen-Duiveland e Goeree-Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Schelda orientale e Roompot: comprese le vie navigabili che si trovano fra Walcheren, Noord-Beveland e Zuid-Beveland da un lato e Schouwen-Duiveland e Tholen dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno

Schelda e Schelda occidentale e la sua foce a mare: comprese le vie navigabili che si trovano fra la Fiandra zelandese (Reemusch-Vlaanderen), da un lato, e Walcheren e Zuid-Beveland, dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno

Polonia

Laguna di Stettino

Laguna di Kamień

Laguna della Vistola

Baia di Puck

Lago artificiale di Włocławski

Lago Śniardwy

Lago Niegocin

Lago Mamry

Svezia

Göta älv, delimitato a est dal ponte Göta älv e a ovest dal ponte Älvsborg

Regno Unito

SCOZIA

Scapa Flow

All'interno dell'area delimitata dalle linee che vanno da Wharth, sull'isola di Flotta, a Martello Tower a South Walls, e da Point Cletts sull'isola di Hoy al punto di triangolazione di Thomson's Hill sull'isola di Fara e da lì sino al Gibraltar Pier sull'isola di Flotta

Kyle of Durness

A sud di Eilean Dubh

Cromarty Firth

All'interno della linea tra North Sutor e South Sutor

Inverness

All'interno della linea che collega Fort George a Chanonry Point

Findhorn Bay

All'interno della lingua di terra

Aberdeen

All'interno della linea che collega South Jetty a Abercromby Jetty

Montrose Basin

A ovest della linea che va da nord a sud attraverso l'entrata del porto al faro di Scurdie Ness

Fiume Tay — Dundee

All'interno della linea che va dal bacino di marea (bacino di pesca) di Dundee a Craig Head, East Newport

Firth of Forth e fiume Forth

All'interno del Firth of Forth ma non a est del ponte ferroviario di Forth

Dumfries

All'interno della linea che va da Airds Point a Scar Point

Loch Ryan

All'interno della linea che va da Cairn Point a Kircolm Point

Ayr Harbour

All'interno della barriera

The Clyde

Al di sopra delle acque della zona 1

Kyles of Bute

Tra Colintraive e Rhubodach

Campbeltown Harbour

All'interno della linea che va da Macringan's Point a Ottercharach Point

Loch Etive

All'interno del Loch Etive al di sopra delle cascate di Lora

Loch Leven

Al di sopra del ponte di Ballachulish

Loch Linnhe

A nord del segnale di Corran Point

Loch Eil

L'intero lago

Caledonian Canal

I laghi Lochy, Oich e Ness

Kyle of Lochalsh

All'interno del Kyle Akin non a ovest del segnale di Eilean Ban né a est di Eileanan Dubha

Loch Carron

Tra Stromemore e Strome Ferry

Loch Broom, Ullapool

All'interno della linea che va dal segnale di Ullapool Point a Aultnaharrie

Kylesku

Attraverso Loch Cairnbawn nell'area tra la punta più orientale di Garbh Eilean e la punta più occidentale di Eilean na Rainich

Stornoway Harbour

All'interno della linea che va da Arnish Point al lato nordoccidentale del faro di Sandwick Bay

The Sound of Scalpay

Non a est di Berry Cove (Scalpay) né a ovest di Croc a Loin (Harris)

North Harbour, Scalpay e Tarbert Harbour

Entro un miglio dalla costa dell'isola di Harris

Loch Awe

L'intero lago

Loch Katrine

L'intero lago

Loch Lomond

L'intero lago

Loch Tay

L'intero lago

Loch Loyal

L'intero lago

Loch Hope

L'intero lago

Loch Shin

L'intero lago

Loch Assynt

L'intero lago

Loch Glascarnoch

L'intero lago

Loch Fannich

L'intero lago

Loch Maree

L'intero lago

Loch Gairloch

L'intero lago

Loch Monar

L'intero lago

Loch Mullardach

L'intero lago

Loch Cluanie

L'intero lago

Loch Loyne

L'intero lago

Loch Garry

L'intero lago

Loch Quoich

L'intero lago

Loch Arkaig

L'intero lago

Loch Morar

L'intero lago

Loch Shiel

L'intero lago

Loch Earn

L'intero lago

Loch Rannoch

L'intero lago

Loch Tummel

L'intero lago

Loch Ericht

L'intero lago

Loch Fionn

L'intero lago

Loch Glass

L'intero lago

Loch Rimsdale/nan Clar

L'intero lago

IRLANDA DEL NORD

Strangford Lough

All'interno della linea che va da Cloghy Point a Dogtail Point

Belfast Lough

All'interno della linea che va da Holywood a Macedon Point

Larne

All'interno della linea che va dal molo di Larne al molo dei traghetti sull'isola di Magee

Fiume Bann

Dalle estremità verso il mare aperto dei frangiflutti al ponte di Toome

Lough Erne

La parte superiore e inferiore del Lough Erne

Lough Neagh

Entro 2 miglia dalla costa

COSTA ORIENTALE DELL'INGHILTERRA

Berwick

All'interno dei frangiflutti

Warkworth

All'interno dei frangiflutti

Blyth

All'interno delle teste di molo esterne

Fiume Tyne

Da Dunston Staithes alle teste del molo di Tyne

Fiume Wear

Da Fatfield alle teste del molo di Sunderland

Seaham

All'interno dei frangiflutti

Hartlepool

All'interno della linea che va da Middleton Jetty alla vecchia testa del molo

All'interno della linea che collega la testa del molo settentrionale alla testa del molo meridionale

Fiume Tees

All'interno della linea in direzione ovest da Government Jetty alla diga sul Tees

Whitby

All'interno delle teste del molo di Whitby

Fiume Humber

All'interno della linea che va da North Ferriby a South Ferriby

Bacino di Grimsby

All'interno della linea che va dal molo occidentale del bacino di marea al molo orientale dei bacini di pesca, sulla banchina nord

Boston

All'interno del New Cut

Fiume Dutch

L'intero canale

Fiume Hull

Da Beverley Beck fino al fiume Humber

Kielder Water

L'intero lago

Fiume Ouse

Al di sotto della chiusa di Naburn

Fiume Trent

Al di sotto della chiusa di Cromwell

Fiume Wharfe

Dalla confluenza con il fiume Ouse fino al ponte di Tadcaster

Scarborough

All'interno delle teste di molo di Scarborough

GALLES E COSTA OCCIDENTALE DELL'INGHILTERRA

Fiume Severn

A nord della linea che va in direzione ovest da Sharpness Point (51° 43,4′ N) agli sbarramenti di Llanthony e Maisemore e al largo delle acque della zona 3

Fiume Wye

A Chepstow, latitudine nord (51° 38.,0′ N) fino a Monmouth

Newport

A nord del passaggio dei cavi elettrici aerei a Fifoots Points

Cardiff

All'interno della linea che va dalla gettata sud alla testa del molo di Penarth

Le acque racchiuse a ovest dalla diga della baia di Cardiff

Barry

All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti

Port Talbot

All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti sul fiume Afran all'esterno dei bacini chiusi

Neath

All'interno della linea in direzione nord dall'estremità verso il mare della gettata per petroliere della baia di Baglan (51° 37,2′ N, 3° 50,5′ W)

Llanelli e Burry Port

All'interno dell'area delimitata dalla linea che va dal molo occidentale di Burry Port a Whiteford Point

Milford Haven

All'interno della linea tracciata a sud di Hook Point fino a Thorn Point

Fishguard

All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti nord e est

Cardigan

All'interno dello stretto di Pen-Yr-Ergyd

Aberystwyth

All'interno delle estremità verso il mare dei frangiflutti

Aberdyfi

All'interno della linea che va dalla stazione ferroviaria di Aberdyfi alla boa sferica di Twyni Bach

Barmouth

All'interno della linea che va dalla stazione ferroviaria di Barmouth a Penrhyn Point

Portmadoc

All'interno della linea che va da Harlech Point a Graig Ddu

Holyhead

All'interno dell'area delimitata dai frangiflutti principali e della linea tracciata dall'estremità dei frangiflutti a Brynglas Point, baia di Towyn

Stretto di Menai

All'interno dello stretto di Menai tra la linea che collega Aber Menai Point a Belan Point e la linea che collega Beaumaris Pier a Pen-y-Coed Point

Conway

All'interno della linea che va da Mussel Hill a Tremlyd Point

Llandudno

All'interno dei frangiflutti

Rhyl

All'interno dei frangiflutti

Fiume Dee

Al di sopra della banchina di Connah fino al punto di estrazione dell'acqua a Barrelwell Hill

Fiume Mersey

All'interno della linea tra il faro di Rock e il bacino nordoccidentale di Seaforth ma esclusi gli altri bacini

Preston e Southport

All'interno della linea che va da Lytham a Southport e all'interno dei bacini di Preston

Fleetwood

All'interno della linea che va dal segnale di Low a Knott

Fiume Lune

All'interno della linea che va da Sunderland Point a Chapel Hill fino al bacino di Glasson incluso

Barrow

All'interno della linea che collega Haws Point, isola di Walney allo scalo di alaggio dell'isola di Roa

Whitehaven

All'interno dei frangiflutti

Workington

All'interno dei frangiflutti

Maryport

All'interno dei frangiflutti

Carlisle

All'interno della linea che collega Point Carlisle a Torduff

Coniston Water

L'intero lago

Derwentwater

L'intero lago

Ullswater

L'intero lago

Windermere

L'intero lago

INGHILTERRA MERIDIONALE

Blakeney e Morston Porto e vie d'accesso

A est della linea tracciata a sud di Blakeney Point fino all'entrata del fiume Stiffkey

Fiumi Orwell e Stour

Il fiume Orwell all'interno della linea che va dai frangiflutti di Blackmanshead a Landguard Point e al largo delle acque della zona 3

Fiume Blackwater

Tutte le vie navigabili all'interno della linea che va dall'estremità sudoccidentale dell'isola di Mersea fino a Sales Point

Fiume Crouch e fiume Roach

Il fiume Crouch all'interno della linea che va da Holliwell Point a Foulness Point, compreso il fiume Roach

Fiume Tamigi e suoi affluenti

Il fiume Tamigi al di sopra della linea tracciata da nord a sud attraverso l'estremità orientale del molo della banchina di Denton, Gravesend fino alla chiusa di Teddington

Fiume Medway e Swale

Il fiume Medway dalla linea tracciata da Garrison Point alla Grain Tower, fino alla chiusa di Allington; e Swale da Whitstable al fiume Medway

Fiume Stour (Kent)

Il fiume Stour al di sopra della foce sino all'approdo a Flagstaff Reach

Porto di Dover

All'interno delle linee tracciate tra le entrate orientale e occidentale del porto

Fiume Rother

Il fiume Rother al di sopra della stazione del segnale di marea a Camber fino alla chiusa di Scots Float e alla chiusa di entrata sul fiume Brede

Fiume Adur e Southwick Canal

All'interno della linea tracciata attraverso l'entrata del porto di Shoreham fino alla chiusa del canale di Southwick e all'estremità occidentale della banchina di Tarmac

Fiume Arun

Il fiume Arun al di sopra del molo di Littlehampton fino alla marina di Littlehampton

Fiume Ouse (Sussex) Newhaven

Il fiume Ouse dalla linea tracciata attraverso i moli dell'entrata del porto di Newhaven fino all'estremità settentrionale della banchina nord

Brighton

La parte esterna della marina di Brighton all'interno della linea che va dall'estremità meridionale della banchina ovest all'estremità settentrionale della banchina sud

Chichester

All'interno della linea tracciata tra Eastoke point e la guglia della chiesa, West Wittering e al largo delle acque della zona 3

Porto di Langstone

All'interno della linea tracciata tra Eastney Point e Gunner Point

Portsmouth

All'interno della linea tracciata attraverso l'entrata del porto da Port Blockhaus fino alla Round Tower

Bembridge, isola di Wight

All'interno del porto di Brading

Cowes, isola di Wight

Il fiume Medina all'interno della linea che va dal segnale dei frangiflutti sulla riva orientale al faro sulla riva occidentale

Southampton

All'interno della linea che va da Calshot Castle alla boa sferica di Hook

Beaulieu River

All'interno di Beaulieu River, non a est della linea tracciata da nord a sud attraverso Inchmery House

Lago Keyhaven

All'interno della linea tracciata in direzione nord dal segnale basso di Hurst Point alla palude di Keyhaven

Christchurch

The Run

Poole

All'interno della linea del traghetto a fune tra Sandbanks e South Haven Point

Exeter

All'interno della linea tracciata da est a ovest da Warren Point alla stazione di battelli di salvataggio costiera di fronte a Checkstone Ledge

Teignmouth

All'interno del porto

Fiume Dart

All'interno della linea che va da Kettle Point a Battery Point

Fiume Salcombe

All'interno della linea che va da Splat Point a Limebury Point

Plymouth

All'interno della linea che va dal molo di Mount Batten a Raveness Point attraverso l'isola di Drake; il fiume Yealm all'interno della linea che va da Warren Point a Misery

Fowey

All'interno del porto

Falmouth

All'interno della linea che va da St. Anthony Head a Pendennis Point

Fiume Camel

All'interno della linea che va da Gun Point a Brea Hill

Fiumi Taw e Torridge

All'interno della linea orientata a 200° dal faro di Crow Point fino alla costa a Skern Point

Bridgewater

A sud della linea tracciata in direzione est da Stert Point (51° 13,0′ N)

Fiume Avon (Avon)

All'interno della linea che va da Avonmouth Pier a Wharf Point, fino alla diga di Netham

CAPO 2

Zona 3

Belgio

Schelda marittima (a valle della rada di Anversa)

Bulgaria

Danubio: dal km 845,650 al km 374,100

Repubblica ceca

Laghi artificiali: Brněnská (Kníničky), Jesenice, Nechranice, Orlík, Rozkoš, Slapy, Těrlicko, Žermanice e Nové Mlýny III

Laghi per l'estrazione di ghiaia sabbiosa: Ostrožná Nová Ves e Tovačov

Germania

Danubio

Da Kelheim (km 2 414,72 ) fino al confine austro-tedesco a Jochenstein

Reno con Lampertheimer Altrhein (dal km 4,75 al Reno), Altrhein Stockstadt-Erfelden (dal km 9,80 al Reno)

Dal confine svizzero-tedesco al confine olandese-tedesco

Elba (Norderelbe) compresa Süderelbe en Köhlbrand

Dalla foce del canale laterale dell'Elba (Elbe-Seiten canal) al limite inferiore del porto di Amburgo

Müritz

 

Francia

l'Adour dal Bec du Gave al mare;

l'Aulne dalla chiusa di Châteaulin al limite trasversale del mare definito dal Passage de Rosnoën;

il Blavet da Pontivy al Pont du Bonhomme;

il canale di Calais;

la Charente dal ponte di Tonnay-Charente al limite trasversale del mare definito dalla linea che attraversa il centro del segnale a valle sulla riva sinistra e il centro del Fort de la Pointe;

la Dordogne dalla confluenza con la Lidoire al Bec d'Ambès;

la Garonna dal ponte di Castet en Dorthe al Bec d'Ambès;

la Gironda dal Bec d'Ambès alla linea trasversale al cippo chilometrico 48,50 e che attraversa il punto a valle dell'Ile de Patiras;

l'Hérault dal porto di Bessan al mare, fino al limite superiore della zona intertidale;

l'Isle dalla confluenza con la Dronne alla confluenza con la Dordogne;

la Loira dalla confluenza con la Maine fino a Cordemais (cippo chilometrico 25);

la Marne dal ponte di Bonneuil (cippo chilometrico 169bis900) e la chiusa di St Maure fino alla confluenza con la Senna;

Fiume Reno;

la Nive dalla diga di Haïtze a Ustaritz alla confluenza con l'Adour;

l'Oise dalla chiusa di Janville fino alla confluenza con la Senna;

l'Orb da Sérignan fino al mare, fino al limite superiore della zona intertidale;

il Rodano dal confine con la Svizzera al mare, fatta eccezione per il Piccolo Rodano;

la Saona dal Pont de Bourgogne di Chalon-sur-Saône fino alla confluenza con il Rodano;

la Senna dalla chiusa di Nogent-sur-Seine all'inizio del canale di Tancarville;

la Sèvre Niortaise dalla chiusa di Marans presso il limite trasversale del mare di fronte al posto di guardia fino alla foce;

la Somme dalla riva a valle del Pont de la Portelette ad Abbeville al viadotto delle Noyelles fino alla ferrovia di Saint-Valéry-sur-Somme;

la Vilaine da Redon (cippo chilometrico 89,345) alla diga di Arzal;

Lago Amance;

Lago Annecy;

Lago Biscarosse;

Lago Bourget;

Lago Carcans;

Lago Cazaux;

Lago Der-Chantecoq;

Lago Guerlédan;

Lago Hourtin;

Lago Lacanau;

Lago Orient;

Lago Pareloup;

Lago Parentis;

Lago Sanguinet;

Lago Serre-Ponçon;

Lago Temple.

Croazia

Danubio: dal km 1 295 + 500 al km 1 433 + 100

Fiume Drava: dal km 0 al km 198 + 600

Fiume Sava: dal km 210 + 800 al km 594 + 000

Fiume Kupa: dal km 0 al km 5 + 900

Fiume Una: dal km 0 al km 15

Ungheria

Danubio: dal km 1 812 al km 1 433

Danubio Moson: dal km 14 al km 0

Danubio Szentendre: dal km 32 al km 0

Danubio Ráckeve: dal km 58 al km 0

Fiume Tisza: dal km 685 al km 160

Fiume Dráva: dal km 198 al km 70

Fiume Bodrog: dal km 51 al km 0

Fiume Kettős-Körös: dal km 23 al km 0

Fiume Hármas-Körös: dal km 91 al km 0

Canale Sió: dal km 23 al km 0

Lago Velence

Lago Fertő

Paesi Bassi

Reno

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartenmeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, porto di IJmuiden, zona portuale di Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, canale Amsterdam-Reno, Veerse Meer, canale Schelda-Reno fino al punto in cui affluisce nel Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Mosa a valle di Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (a est del porto del Benelux), Hartelkanaal

Austria

Danubio: dal confine con la Germania al confine con la Slovacchia

Inn: dalla foce alla centrale elettrica di Passau-Ingling

Traun: dalla foce al km 1,80

Enns: dalla foce al km 2,70

March: fino al km 6,00

Polonia

Fiume Biebrza: dall'estuario del canale Augustowski fino all'estuario del fiume Narwia

Fiume Brda: dal collegamento con il canale Bydgoski a Bydgoszcz fino all'estuario del fiume Vistola

Fiume Bug: dall'estuario del fiume Muchawiec fino all'estuario del fiume Narwia

Lago Dąbie: fino al confine con le acque salate interne

Canale Augustowski: dal collegamento con il fiume Biebrza fino al confine di Stato, compresi i laghi situati lungo tale canale

Canale Bartnicki: dal lago Ruda Woda fino al lago Bartężek incluso

Canale Bydgoski

Canale Elbląski: dal lago Druzno fino al lago Jeziorak e al lago Szeląg Wielki compresi, come pure i laghi situati lungo tale canale, nonché la via secondaria in direzione di Zalewo dal lago Jeziorak al lago Ewingi inclusi

Canale Gliwicki insieme con il canale Kędzierzyński

Canale Jagielloński: dal collegamento con il fiume Elbląg al fiume Nogat

Canale Łączański

Canale Ślesiński insieme con i laghi situati lungo tale canale e il lago Gopło

Canale Żerański

Fiume Martwa Wisła: dal fiume Vistola a Przegalina fino al confine con le acque salate interne

Fiume Narew: dall'estuario del fiume Biebrza fino all'estuario del fiume Vistola, compreso il lago Zegrzyński

Fiume Nogat: dal fiume Vistola fino all'estuario della laguna della Vistola

Fiume Noteć (superiore) dal lago Gopło fino al collegamento con il canale Górnonotecki e il canale Górnonotecki e il fiume Noteć (inferiore) dal collegamento con il canale Bydgoski fino all'estuario del fiume Warta

Fiume Nysa Łużycka da Gubin all'estuario del fiume Oder

Fiume Oder: dalla città di Racibórz fino al collegamento con il fiume Oder orientale che diventa il fiume Regalica dall'apertura Klucz-Ustowo, compreso tale fiume e i suoi bracci laterali fino al lago Dąbie nonché la via secondaria del fiume Oder dalla chiusa di Opatowice fino alla chiusa della città di Wrocław

Fiume Oder occidentale: dallo sbarramento a Widuchowa (704,1 km del fiume Oder) fino al confine con le acque salate interne, compresi i bracci laterali nonché l'apertura Klucz-Ustowo che collega l'Oder orientale con l'Oder occidentale

Fiume Parnica e apertura Parnicki: dall'Oder occidentale fino al confine con le acque salate interne

Fiume Pisa: dal lago Roś fino all'estuario del fiume Narew

Fiume Szkarpawa: dal fiume Vistola fino all'estuario della laguna della Vistola

Fiume Warta: dalla baia Ślesiński fino al lago dell'estuario del fiume Oder

Sistema del Wielkie Jeziora Mazurskie comprendente i laghi collegati dai fiumi e dai canali che costituiscono una via principale dal lago Roś (compreso) a Pisz fino al canale Węgorzewski (compreso) a Węgorzewo, insieme con i laghi: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty e Święcajty, compresi il canale Giżycki, il canale Niegociński e il canale Piękna Góra, e una via secondaria del lago Ryńskie (compreso) a Ryn fino al lago Nidzkie (fino a 3 km, che costituisce un confine con la riserva del «lago Nidzkie»), insieme con i laghi: Bełdany, Guzianka Mała e Guzianka Wielka

Fiume Vistola: dall'estuario del fiume Przemsza fino al collegamento con il canale Łączański nonché dall'estuario di tale canale a Skawina fino all'estuario del fiume Vistola nella baia di Danzica, escluso il lago artificiale Włocławski

Romania

Danubio: dalla frontiera serbo-romena (km 1 075) al Mar Nero sul braccio di Sulina

Danubio–canale del Mar Nero (64,410 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio, al km 299,300 di tale fiume presso Cernavodă (rispettivamente km 64,410 del canale), fino al porto di Constanta sud–Agigea (km «0» del canale)

Poarta Albă–canale di Midia Năvodari (34,600 km di lunghezza): dalla confluenza con il Danubio –canale del Mar Nero al km 29,410 presso Poarta Albă (rispettivamente km 27,500 del canale) fino al porto di Midia (km «0» del canale)

Slovacchia

Danubio: dal km 1 880,26 al km 1 708,20

Canale Danubio: dal km 1 851,75 al km 1 811,00

Fiume Váh: dal km 0,00 al km 70,00

Fiume Morava: dal km 0,00 al km 6,00

Fiume Bodrog: dal km 49,68 al km 64,85

Laghi artificiali: Oravská Priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava

Svezia

Canale Trollhätte e Göta älv, dal parallelo di latitudine attraverso la boa sferica di Bastugrunds fino al ponte Göta älv

Lago Mälaren

I porti di Stoccolma, delimitatati a nord-ovest dal ponte Lidingö, a nord-est dalla linea che attraversa il faro Elfviksgrund a 135-315 gradi e a sud dal ponte Skuru

Canale Södertälje e i porti di Södertälje, delimitati a nord dalla chiusa di Södertälje e a sud dal parallelo di latitudine N 59° 09′ 00″

Regno Unito

SCOZIA

Leith (Edimburgo)

All'interno dei frangiflutti

Glasgow

Strathclyde Loch

Crinan Canal

Da Crinan fino a Ardrishaig

Caledonian Canal

Le sezioni del canale

IRLANDA DEL NORD

Fiume Lagan

Dallo sbarramento del Lagan a Stranmillis

INGHILTERRA ORIENTALE

Fiume Wear (non soggetto a marea)

Dal vecchio ponte ferroviario, Durham fino a Prebends Bridge, Durham

Fiume Tees

A monte dello sbarramento del Tees

Bacino di Grimsby

All'interno delle chiuse

Bacino di Immingham

All'interno delle chiuse

Bacini di Hull

All'interno delle chiuse

Bacino di Boston

All'interno delle porte della chiusa

Aire and Calder Navigation

Dai bacini di Goole fino a Leeds; confluenza con il Leeds and Liverpool canal; confluenza Bank Dole fino a Selby (chiusa del fiume Ouse); confluenza Castleford fino a Wakefield (chiusa discendente)

Fiume Ancholme

Dalla chiusa di Ferriby fino a Brigg

Calder and Hebble Canal

Da Wakefield (chiusa discendente) fino alla chiusa di Broadcut Top

Fiume Foss

Dalla confluenza (Blue Bridge) con il fiume Ouse fino a Monk Bridge

Fossdyke Canal

Dalla confluenza con il fiume Trent fino a Brayford Pool

Bacino di Goole

All'interno delle porte della chiusa

Hornsea Mere

L'intero canale

Fiume Hull

Dalla chiusa di Struncheon Hill a Beverley Beck

Market Weighton Canal

Dalla chiusa del fiume Humber alla chiusa di Sod Houses

New Junction Canal

L'intero canale

Fiume Ouse

Dalla chiusa di Naburn a Nun Monkton

Sheffield and South Yorkshire Canal

Dalla chiusa di Keadby alla chiusa di Tinsley

Fiume Trent

Dalla chiusa di Cromwell a Shardlow

Fiume Witham

Dalla chiusa di Boston a Brayford Poole (Lincoln)

GALLES E INGHILTERRA OCCIDENTALE

Fiume Severn

Al di sopra di Llanthony e degli sbarramenti di Maisemore

Fiume Wye

Al di sopra di Monmouth

Cardiff

Lago di Roath Park

Port Talbot

All'interno dei bacini chiusi

Swansea

All'interno dei bacini chiusi

Fiume Dee

Al di sopra del punto di estrazione dell'acqua di Barrelwell Hill

Fiume Mersey

I bacini (escluso il bacino di Seaforth)

Fiume Lune

Al di sopra del bacino di Glasson

Fiume Avon (Midland)

Dalla chiusa di Tewkesbury a Evesham

Gloucester

Bacini della città di Gloucester, canale Gloucester/Sharpness

Lago Hollingworth

L'intero lago

Manchester Ship Canal

L'intero canale e i bacini di Salford compreso il fiume Irwell

Lago Pickmere

L'intero lago

Fiume Tawe

Tra lo sbarramento marittimo/marina e lo stadio di atletica di Morfa

Lago Rudyard

L'intero lago

Fiume Weaver

Al di sotto di Northwich

INGHILTERRA MERIDIONALE

Fiume Nene

Wisbech Cut e il fiume Nene fino alla chiusa di Dog-in a-Doublet

Fiume Great Ouse

Kings Lynn Cut e il fiume Great Ouse al di sotto del ponte stradale di West Lynn

Yarmouth

L'estuario del fiume Yare dalla linea tracciata tra le estremità dei moli di entrata settentrionale e meridionale, compreso Breydon Water

Lowestoft

Il porto di Lowestoft al di sotto della chiusa di Mutford fino alla linea tracciata tra i moli di entrata dell'avamporto

Fiumi Alde e Ore

Al di sopra dell'entrata verso il fiume Ore fino a Westrow Point

Fiume Deben

Al di sopra dell'entrata del fiume Deben fino a Felixstowe Ferry

Fiumi Orwell e Stour

Dalla linea tracciata da Fagbury Point a Shotley Point sul fiume Orwell fino al bacino di Ipswich; e dalla linea tracciata da nord a sud attraverso Erwarton Ness sul fiume Stour fino a Manningtree

Chelmer and Blackwater Canal

A est della chiusa di Beeleigh

Fiume Tamigi e suoi affluenti

Il fiume Tamigi al di sopra della chiusa di Teddington fino a Oxford

Fiume Adur e Southwick Canal

Il fiume Adur al di sopra dell'estremità occidentale della banchina di Tarmac, e all'interno del Southwick Canal

Fiume Arun

Il fiume Arun al di sopra della marina di Littlehampton

Fiume Ouse (Sussex), Newhaven

Il fiume Ouse al di sopra dell'estremità settentrionale della banchina nord

Bewl Water

L'intero lago

Grafham Water

L'intero lago

Rutland Water

L'intero lago

Lago Thorpe Park

L'intero lago

Chichester

A est della linea che collega Cobnor Point a Chalkdock Point

Christchurch

All'interno del porto di Christchurch escluso the Run

Exeter Canal

L'intero canale

Fiume Avon (Avon)

I bacini della città di Bristol

Dalla diga di Netham fino allo sbarramento di Pulteney


(1)  Nel caso di navi il cui porto di armamento è altrove, va tenuto conto dell'articolo 32 del trattato di cooperazione Ems-Dollart dell' 8 aprile 1960 (BGBl. 1963 II, pag. 602).


ALLEGATO II

REQUSITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE UNITÀ NAVALI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4.

I requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2015/1.


ALLEGATO III

MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATI REQUISITI TECNICI SUPPLEMENTARI APPLICABILI ALLE UNITÀ NAVALI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 1 E 2 E DELLA ZONA NON COLLEGATA 3

Gli eventuali requisiti tecnici aggiuntivi adottati da uno Stato membro in conformità all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva riguardanti le unità navali che navigano nel territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.

1.

Definizioni

necessarie per la comprensione dei requisiti aggiuntivi

2.

Stabilità

Rafforzamento della struttura

Certificato/attestato di una società di classificazione riconosciuta

3.

Distanza di sicurezza e bordo libero

Bordo libero

Distanza di sicurezza

4.

Tenuta stagna delle aperture dello scafo e delle sovrastrutture

Sovrastrutture

Porte

Finestre e portelli di osteriggio

Boccaporti delle stive

Altre aperture (tubi di aerazione, di scarico, ecc.)

5.

Armamento

Ancore e catene

Luci di navigazione

Segnali acustici

Bussola

Radar

Impianti ricetrasmittenti

Mezzi di salvataggio

Disponibilità di carte nautiche

6.

Disposizioni complementari per le navi da passeggeri

Stabilità (forza del vento, criteri)

Mezzi di salvataggio

Bordo libero

Distanza di sicurezza

Visibilità dalla timoneria

7.

Convogli e trasporto di container

Collegamento spintore bettolina

Stabilità delle unità navali o bettoline che trasportano container


ALLEGATO IV

MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATE RIDUZIONI AI REQUISITI TECNICI PER LE UNITA' NAVALI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 3 E 4

Gli eventuali requisiti tecnici ridotti autorizzati da un Stato membro in conformità all'articolo 23, paragrafo 4, della presente direttiva per le navi che navigano esclusivamente sulle vie navigabili interne della zona 3 o 4 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.

 

Zona 3

Dispositivi di ancoraggio, inclusa la lunghezza delle catene per ancore

Velocità (in marcia avanti)

Mezzi di salvataggio collettivi

Status a doppia compartimentazione

Visibilità dalla timoneria

 

Zona 4

Dispositivi di ancoraggio, inclusa la lunghezza delle catene per ancore

Velocità (in marcia avanti)

Mezzi di salvataggio

Status a doppia compartimentazione

Visibilità dalla timoneria

Secondo sistema di propulsione indipendente


ALLEGATO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DETTAGLIATE

Articolo 2.01

Commissioni di ispezione

1.

Gli Stati membri devono istituire commissioni di ispezione.

2.

Le commissioni di ispezione devono essere composte da un presidente e da esperti.

Devono parte di ciascuna commissione, a titolo di esperti, almeno:

a)

un funzionario dell'amministrazione competente per la navigazione interna;

b)

un esperto in materia di costruzione delle navi adibite alla navigazione interna e delle loro macchine;

c)

un esperto di navigazione titolare di licenza per la conduzione di navi adibite alla navigazione interna, che autorizza il titolare a condurre l'unità navale da ispezionare.

3.

Il presidente e gli esperti di ciascuna commissione devono essere designati dalle autorità dello Stato membro in cui la commissione è costituita. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il presidente e gli esperti devono rilasciare una dichiarazione scritta nella quale dichiarano che svolgeranno il proprio compito in piena indipendenza. I funzionari non sono tenuti a rilasciare una dichiarazione.

4.

Le commissioni di ispezione possono farsi assistere da esperti specializzati in conformità alle disposizioni nazionali vigenti.

Articolo 2.02

(Senza oggetto)

Articolo 2.03

Presentazione dell'unità navale all'ispezione

1.

Il proprietario, o il suo rappresentante, deve presentare l'unità navale all'ispezione priva di carico, pulita e equipaggiata. Egli è tenuto a fornire l'assistenza necessaria all'ispezione, ad esempio mettendo a disposizione una lancia adatta e il personale necessario, e agevolando l'ispezione delle parti dello scafo o degli impianti che non sono direttamente accessibili o visibili.

2.

In occasione della prima visita, la commissione deve richiedere un'ispezione a secco. Si può derogare all'ispezione a secco qualora si possa produrre un certificato di classificazione o un attestato da parte di una società di classificazione riconosciuta che dichiara che la costruzione soddisfa i requisiti da essa stabiliti o qualora venga prodotto un certificato che dimostra che un'autorità competente ha già effettuato un'ispezione a secco per altri fini. In caso di ispezione periodica o delle ispezioni di cui all'articolo 14 della presente direttiva, la commissione può richiedere un'ispezione a secco.

Nel caso di una prima ispezione di motonavi o convogli o nel caso di importanti modifiche agli apparati di propulsione o di governo, la commissione di ispezione deve procedere a prove in navigazione.

3.

La commissione di ispezione può richiedere ispezioni e prove in marcia supplementari, nonché altre note giustificative. Tale disposizione si deve applicare anche durante la fase di costruzione dell'unità navale.

Articolo 2.04

(Senza oggetto)

Articolo 2.05

(Senza oggetto)

Articolo 2.06

(Senza oggetto)

Articolo 2.07

Menzioni e modifiche del certificato dell'Unione per la navigazione interna

1.

Il proprietario di un'unità navale, o il suo rappresentante, deve comunicare all'autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazza, nonché di immatricolazione o di porto di armamento dell'unità navale e deve fare pervenire a detta autorità il certificato dell'Unione per la navigazione interna per consentirne la modifica.

2.

Qualsiasi autorità competente può modificare il certificato dell'Unione per la navigazione interna.

3.

Se un'autorità competente apporta una variazione o aggiunge un'informazione al certificato dell'Unione per la navigazione interna, deve informarne l'autorità competente che ha rilasciato tale certificato.

Articolo 2.08

(Senza oggetto)

Articolo 2.09

Ispezione periodica

1.

L'unità navale deve essere sottoposta a un'ispezione periodica prima che giunga a scadenza il suo certificato dell'Unione per la navigazione interna.

2.

L'autorità competente deve stabilire un nuovo periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna in base ai risultati di tale ispezione.

3.

Il periodo di validità è menzionato nel certificato dell'Unione per la navigazione interna ed è portato all'attenzione dell'autorità che ha rilasciato tale certificato.

4.

Se, invece di prorogare la validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna, lo si sostituisce con uno nuovo, il certificato precedente deve essere restituito all'autorità competente che lo ha rilasciato.

Articolo 2.10

Ispezione volontaria

Il proprietario di un'unità navale, o il suo rappresentante, può chiedere in ogni momento che l'unità navale sia sottoposta a ispezione volontaria.

Tale richiesta di ispezione deve essere soddisfatta.

Articolo 2.11

(Senza oggetto)

Articolo 2.12

(Senza oggetto)

Articolo 2.13

(Senza oggetto)

Articolo 2.14

(Senza oggetto)

Articolo 2.15

Oneri

Devono essere a carico del proprietario dell'unità navale, o del suo rappresentante, tutti gli oneri derivanti dall'ispezione dell'unità navale e dal rilascio del certificato dell'Unione per la navigazione interna, in funzione di una tariffa speciale fissata da ciascuno Stato membro.

Articolo 2.16

Informazioni

L'autorità competente può permettere a chiunque dimostri di avere un interesse legittimo di prendere conoscenza del contenuto del certificato dell'Unione per la navigazione interna, nonché fornire agli interessati estratti o copie conformi di tale certificato autenticati e definiti come tali.

Articolo 2.17

Registro dei certificati dell'Unione per la navigazione interna

1.

Le autorità competenti devono conservare l'originale o una copia di tutti i certificati dell'Unione per la navigazione interna che hanno rilasciato su cui devono riportare tutte le informazioni e le variazioni, nonché le cancellazioni e le sostituzioni dei certificati stessi. Devono aggiornare di conseguenza il registro di cui all'articolo 17 della presente direttiva.

2.

Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15 del presente allegato così come gli articoli 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 della presente direttiva, le autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, nella misura in cui sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l'accesso al registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all'allegato II.

Articolo 2.18

Numero unico europeo di identificazione delle navi

1.

Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), è costituito da otto cifre arabe conformemente all'allegato II della presente direttiva.

2.

Se l'unità navale non possiede un ENI al momento del rilascio del certificato dell'Unione per la navigazione interna, il numero deve essere attribuito all'unità navale dall'autorità competente dello Stato membro in cui essa è stata immatricolata o in cui si trova il porto di armamento.

Per le unità navali di paesi in cui l'attribuzione di ENI non è possibile, l'ENI da apporre sul certificato dell'Unione per la navigazione interna deve essere attribuito dall'autorità competente che rilascia tale certificato.

3.

Il proprietario dell'unità navale, o il suo rappresentante, deve richiedere all'autorità competente l'attribuzione dell'ENI. Il proprietario, o il suo rappresentante, è inoltre responsabile dell'apposizione sull'unità navale dell'ENI che risulta dal certificato dell'Unione per la navigazione interna.

Articolo 2.19

(Senza oggetto)

Articolo 2.20

Notifiche

Ogni Stato membro o le sue autorità competenti devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri o alle altre autorità competenti:

a)

i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che, unitamente alla rispettiva autorità nazionale competente, sono responsabili dell'applicazione dell'allegato II;

b)

la scheda informativa, come indicato nell'allegato II, relativa ai tipi di impianti di depurazione di bordo per i quali è stata rilasciata un'approvazione di tipo successivamente alla precedente notifica;

c)

le approvazioni di tipo dei sistemi di depurazione di bordo basati su norme diverse da quelle stabilite all'allegato II per l'uso nelle vie navigabili nazionali degli Stati membri;

d)

entro un mese, eventuali revoche delle approvazioni di tipo e i motivi di tali revoche per i sistemi di depurazione di bordo;

e)

qualsiasi ancora speciale autorizzata, a seguito di una domanda di riduzione della massa, specificando la designazione del tipo e la riduzione autorizzata della massa dell'ancora. L'autorità competente concede l'autorizzazione al richiedente non prima che siano trascorsi almeno tre mesi dalla notifica alla Commissione, sempre che quest'ultima non sollevi obiezioni;

f)

gli impianti di navigazione radar e gli indicatori della velocità di accostata per i quali hanno rilasciato un'approvazione di tipo. La relativa comunicazione deve comprendere il numero di approvazione di tipo assegnato, nonché la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell'approvazione di tipo e la data dell'approvazione di tipo;

g)

le autorità competenti responsabili dell'approvazione di ditte specializzate che possono eseguire l'installazione, la sostituzione, la riparazione o la manutenzione di impianti radar e di indicatori della velocità di accostata


ALLEGATO VI

SOCIETÀ DI CLASSIFICAZIONE

Criteri per il riconoscimento delle società di classificazione

Per essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 21 della presente direttiva, una società di classificazione deve soddisfare tutti i criteri seguenti:

1)

la società di classificazione deve essere in grado di comprovare una vasta esperienza in materia di valutazione della progettazione e della costruzione di navi adibite alla navigazione interna. La società di classificazione deve disporre di un insieme completo di norme e regolamenti per la progettazione, la costruzione e l'ispezione periodica di navi adibite alla navigazione interna, in particolare per il calcolo della stabilità a norma della parte 9 delle regole allegate all'ADN di cui all'allegato II. Tali norme e regolamenti devono essere pubblicati almeno in francese, inglese, neerlandese o tedesco, e devono essere aggiornati e migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo. Le norme e i regolamenti in questione non devono risultare in contrasto con le disposizioni del diritto dell'Unione o degli accordi internazionali in vigore;

2)

la società di classificazione deve pubblicare ogni anno il registro delle navi da essa classificate;

3)

la società di classificazione non deve essere controllata da proprietari o costruttori di navi, né da altri soggetti che, a fini commerciali, sono impegnati nella progettazione, costruzione, allestimento, riparazione, gestione o assicurazione di navi. Il fatturato della società di classificazione non deve dipendere da una sola società commerciale;

4)

la sede principale della società di classificazione, o di una sua filiale con potere decisionale e operativo in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina i trasporti per vie navigabili interne, deve essere stabilita in uno degli Stati membri;

5)

la società di classificazione e i suoi esperti devono possedere una buona reputazione nel settore dei trasporti per vie navigabili interne, gli esperti devono essere in grado di comprovare le capacità professionali possedute. Essi devono agire sotto la responsabilità della società di classificazione;

6)

la società di classificazione deve avere un numero significativo di collaboratori, adeguato ai compiti che le sono affidati e al numero di navi classificate, che svolgono attività tecniche, di gestione, assistenza, controllo, e ricerca e che provvedono anche al costante sviluppo delle capacità ed all'aggiornamento delle norme. Essa dispone di ispettori in almeno uno Stato membro;

7)

la società di classificazione deve operare nel rispetto di un codice deontologico;

8)

la società di classificazione deve essere gestita e amministrata in modo da garantire la riservatezza delle informazioni richieste da uno Stato membro;

9)

la società di classificazione deve essere pronta a fornire le informazioni pertinenti a uno Stato membro;

10)

la direzione della società di classificazione deve definire e documentare la propria politica, obiettivi e impegni in materia di qualità e verificare che tale politica sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli della società di classificazione;

11)

la società di classificazione deve sviluppare, applicare e mantenere un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti delle norme di qualità riconosciute sul piano internazionale e conforme alla norma EN ISO/IEC 17020: 2004, secondo l'interpretazione dei Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell'IACS. Il sistema di qualità è certificato da un organismo indipendente di revisione riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale è stabilita la sede principale della società di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4, e assicura, tra l'altro, che:

a)

le norme e i regolamenti d della società di classificazione siano stabiliti e aggiornati in modo sistematico;

b)

le norme e i regolamenti della società di classificazione siano rispettati;

c)

siano o soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che la società di classificazione è autorizzata a svolgere;

d)

siano definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi della società di classificazione;

e)

tutte le attività siano svolte in condizioni controllate;

f)

sia in atto un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dalla società di classificazione;

g)

i requisiti delle principali attività regolamentari che la società di classificazione è autorizzata a svolgere siano applicati o direttamente controllati soltanto da ispettori esclusivi della società di classificazione o da ispettori esclusivi di altri organismi di classificazione riconosciuti;

h)

sia attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori;

i)

sia tenuta una documentazione per dimostrare il conseguimento degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità; nonché

j)

sia applicato un vasto sistema di controlli interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi;

12)

il sistema di qualità è certificato da un organismo indipendente di revisione riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale è stabilita la sede principale della società di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4;

13)

la società di classificazione si deve impegnare a conformare le proprie norme e regolamenti alle disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione e a fornire tempestivamente alla Commissione tutte le informazioni del caso;

14)

la società di classificazione si deve impegnare a consultare periodicamente le altre società di classificazione riconosciute per garantire l'equivalenza delle norme tecniche e della loro applicazione e deve consentire la partecipazione di rappresentanti di uno Stato membro o di altre parti interessate allo sviluppo delle sue norme e/o regolamenti.


ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2006/87/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 1

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 9

Articolo 6, paragrafi 1 e 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafi 2 e 4

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 3

Articolo 7

Articolo 4

Articolo 8

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 15

Articolo 18

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 17

Articolo 22

Articolo 5

Articolo 23

L'articolo 6 è stato soppresso dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Articolo 7, paragrafi da 1 a 3

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 8, paragrafi 2 e 3

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 31

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 22

Articolo 32

Articolo 19

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 24

Articolo 35

Articolo 21

Articolo 36

Articolo 23

Articolo 37, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 40


(1)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).


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