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Document 32016L0882

    Direttiva (UE) 2016/882 della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/3213

    GU L 146 del 3.6.2016, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/882/oj

    3.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 146/22


    DIRETTIVA (UE) 2016/882 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2016

    che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (1), in particolare l'articolo 31,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alcune disposizioni dell'allegato VI della direttiva 2007/59/CE, relative ai requisiti di conoscenza linguistica conforme al livello B1 per i macchinisti, costituiscono un onere inutilmente gravoso in casi estremamente specifici nei quali i macchinisti raggiungono esclusivamente la stazione di frontiera di uno Stato membro confinante, e pertanto incidono sulla continuità delle operazioni transfrontaliere.

    (2)

    È pertanto necessario ridurre tale onere linguistico superfluo nei tratti tra le frontiere e le stazioni situate in prossimità delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere, esentando i macchinisti interessati dall'obbligo di ottemperare ai requisiti di conoscenza linguistica conforme al livello B1.

    (3)

    Quale condizione essenziale per l'esenzione, dovrebbero essere posti in atto meccanismi sufficienti a garantire la comunicazione tra i macchinisti interessati e il personale del gestore dell'infrastruttura in situazioni di routine, critiche e d'emergenza in modo da evitare impatti negativi sulla sicurezza del sistema ferroviario.

    (4)

    Dovrebbero essere previste misure transitorie per i macchinisti che hanno ottenuto od otterranno la licenza a norma della direttiva 2007/59/CE prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2007/59/CE.

    (6)

    Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    l'allegato VI della direttiva 2007/59/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    I macchinisti che hanno ottenuto od otterranno la licenza a norma della direttiva 2007/59/CE prima del 1o luglio 2016 sono ritenuti adempienti ai requisiti della medesima.

    Articolo 3

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o luglio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2016.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    3.   Gli obblighi di recepimento e attuazione della presente direttiva non si applicano alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non sarà istituito un sistema ferroviario all'interno dei rispettivi territori.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.


    ALLEGATO

    Nell'allegato VI della direttiva 2007/59/CE, il punto 8 è sostituito dal seguente:

    «8.   TEST LINGUISTICO

    1.

    Il macchinista che deve comunicare con il gestore dell'infrastruttura per questioni cruciali di sicurezza deve possedere cognizioni linguistiche perlomeno in una delle lingue indicate dal gestore dell'infrastruttura interessato. Le cognizioni linguistiche devono consentirgli di comunicare in modo attivo ed efficace in situazioni di routine, critiche e d'emergenza. Il macchinista deve essere in grado di utilizzare i messaggi e la metodologia di comunicazione specificati nella STI ‘Esercizio e gestione del traffico’.

    2.

    Al fine di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, il macchinista deve essere in grado di comprendere (ascolto e lettura) e di comunicare (oralmente e per iscritto) conformemente al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages — CEFR) stabilito dal Consiglio d'Europa (1).

    3.

    Nel caso dei tratti tra le frontiere e le stazioni situate in prossimità delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere, i macchinisti dei treni operati da un'impresa ferroviaria possono essere esentati dal gestore dell'infrastruttura dall'obbligo di ottemperare ai requisiti di cui al paragrafo 2, a condizione che sia applicata la seguente procedura:

    a)

    l'impresa ferroviaria richiede una deroga al gestore dell'infrastruttura per i macchinisti interessati. Al fine di garantire il trattamento equo e paritario dei richiedenti, il gestore dell'infrastruttura applica a tutte le richieste di deroga presentate la medesima procedura di valutazione, che fa parte del prospetto informativo della rete;

    b)

    il gestore dell'infrastruttura concede una deroga se l'impresa ferroviaria può dimostrare di aver posto in atto meccanismi sufficienti a garantire la comunicazione tra i macchinisti interessati e il personale del gestore dell'infrastruttura in situazioni di routine, critiche e d'emergenza, come previsto al paragrafo 1;

    c)

    le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura garantiscono che il personale interessato sia a conoscenza di tali norme e meccanismi e riceva una formazione adeguata tramite i propri sistemi di gestione della sicurezza.»


    (1)  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001, Cambridge University Press (per la versione inglese — ISBN 0-521-00531-0). Disponibile anche sul sito web del Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/.


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