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Document 32016L0881

Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

GU L 146 del 3.6.2016, p. 8–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/881/oj

3.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/8


DIRETTIVA (UE) 2016/881 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2016

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni in quanto futura norma europea e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale. Nelle conclusioni del 22 maggio 2013 il Consiglio europeo ha chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia ampliato sia a livello dell'Unione che a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

(2)

Svolgendo le proprie attività in più paesi, i gruppi di imprese multinazionali (GIM) hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non sono alla portata delle imprese che operano su scala nazionale. Quando i Gruppi di Imprese Multinazionali attuano questo tipo di pratiche, le imprese operanti su scala nazionale, di norma piccole e medie imprese (PMI), possono subire effetti particolarmente negativi dal momento che i loro oneri fiscali sono più elevati rispetto a quelli dei Gruppi di Imprese Multinazionali. Al contempo tutti gli Stati membri possono subire perdite di gettito fiscale, con il rischio che si instauri una concorrenza per attrarre i Gruppi di Imprese Multinazionali offrendo loro ulteriori vantaggi fiscali.

(3)

Le autorità fiscali degli Stati membri necessitano di informazioni complete e pertinenti per quanto riguarda la struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni interne, sia nell'Unione che nei paesi al di fuori dell'Unione, dei Gruppi di Imprese Multinazionali. Disporre di queste informazioni consentirà infatti alle autorità fiscali di reagire alle pratiche fiscali dannose modificando la legislazione o effettuando adeguate valutazioni dei rischi e verifiche fiscali, oltre a permettere loro di determinare se le società siano coinvolte in pratiche che provocano lo spostamento artificiale di porzioni cospicue del loro reddito in aree con una fiscalità vantaggiosa.

(4)

Una maggiore trasparenza nei confronti delle autorità fiscali potrebbe incentivare i Gruppi di Imprese Multinazionali ad abbandonare determinate pratiche e a pagare la giusta quota di tasse nel paese in cui realizzano gli utili. Pertanto aumentare la trasparenza per i Gruppi di Imprese Multinazionali costituisce un elemento essenziale della lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

(5)

La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri su un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE) (3) offre già ai gruppi di imprese multinazionali nell'Unione una via per fornire informazioni alle autorità fiscali sulle proprie operazioni commerciali su scala mondiale e sulle politiche in materia di prezzi di trasferimento («masterfile»), oltre che informazioni sulle operazioni concrete dell'impresa locale («local file»). Attualmente però la DPT UE non prevede alcun meccanismo per la presentazione delle rendicontazioni paese per paese.

(6)

Nella rendicontazione paese per paese i Gruppi di Imprese Multinazionali dovrebbero fornire ogni anno e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano l'importo dei ricavi, gli utili al lordo delle imposte sul reddito e le imposte sul reddito pagate e maturate. Dovrebbero riportare inoltre il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali per ciascuna giurisdizione fiscale. Infine, i Gruppi di Imprese Multinazionali dovrebbero individuare tutte le imprese del gruppo che operano in una determinata giurisdizione fiscale e fornire un'indicazione delle attività economiche che ciascuna di esse svolge.

(7)

Al fine di utilizzare le risorse pubbliche in maniera più efficiente e di ridurre gli oneri amministrativi per i Gruppi di Imprese Multinazionali, l'obbligo di rendicontazione dovrebbe applicarsi soltanto ai Gruppi di Imprese Multinazionali i cui ricavi consolidati annui siano superiori a un determinato importo. La presente direttiva dovrebbe garantire che siano raccolte e messe a disposizione delle amministrazioni fiscali le stesse informazioni, in maniera tempestiva e in tutta l'Unione.

(8)

Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, l'Unione deve garantire una concorrenza leale tra i gruppi di imprese multinazionali dell'Unione e quelli extraunionali che abbiano una o più imprese situate nell'Unione. Entrambe le tipologie di gruppo dovrebbero quindi essere soggette all'obbligo di rendicontazione. Tuttavia, per assicurare una transizione agevole, gli Stati membri dovrebbero poter rinviare di un anno l'obbligo di rendicontazione delle Entità costitutive residenti in uno Stato membro che non siano Controllanti capogruppo di Gruppi di Imprese Multinazionali o Supplenti delle Controllanti capogruppo.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero fissare disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e garantire che siano applicate. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(10)

Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno è necessario garantire che gli Stati membri adottino norme coordinate sugli obblighi di trasparenza per i Gruppi di Imprese Multinazionali.

(11)

Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (4) prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in un certo numero di settori.

(12)

Lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese tra gli Stati membri dovrebbe in ogni caso includere la comunicazione di una serie definita di informazioni di base, alle quali dovrebbero poter accedere gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, una o più imprese del gruppo multinazionale sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione di un gruppo di Imprese Multinazionale.

(13)

Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per i Gruppi di Imprese Multinazionali, è necessario prevedere norme che siano in linea con gli sviluppi internazionali e che contribuiscano concretamente alla loro attuazione. Il 19 luglio 2013 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato il proprio piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (il «piano d'azione BEPS»), un'importante iniziativa per modificare le attuali norme fiscali internazionali. Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato le relazioni finali, che sono state approvate dai ministri delle finanze del G20. Nel corso delle riunioni del 15 e 16 novembre 2015 il pacchetto dell'OCSE è stato approvato anche dai leader del G20.

(14)

Il lavoro sull'azione 13 del piano d'azione BEPS si è tradotto in una serie di standard sulla comunicazione di informazioni per i Gruppi di Imprese Multinazionali, in particolare il masterfile, il local file e la rendicontazione paese per paese. È pertanto opportuno tener conto degli standard dell'OCSE nello stabilire le norme sulla rendicontazione paese per paese.

(15)

Qualora un'Entità costitutiva non possa ottenere o acquisire tutte le informazioni richieste per ottemperare agli obblighi di notifica ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri potrebbero considerare questo fatto un'indicazione della necessità di una valutazione dei rischi elevati legati ai prezzi di trasferimento e altri rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili connessi al gruppo di Imprese Multinazionali in questione.

(16)

Dopo aver stabilito che un altro Stato membro ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente le rendicontazioni paese per paese uno Stato membro dovrebbe provvedere a consultarlo.

(17)

L'azione dell'Unione nell'ambito della rendicontazione paese per paese dovrebbe continuare a prestare particolare attenzione ai futuri sviluppi a livello dell'OCSE. Nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero utilizzare la relazione finale 2015 sull'azione 13 del progetto OCSE/G20 in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, redatta dall'OCSE, sia come fonte illustrativa o interpretativa della presente direttiva che per assicurare coerenza nell'applicazione di quest'ultima negli Stati membri.

(18)

È necessario specificare i requisiti linguistici per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di rendicontazione paese per paese. Dovrebbero inoltre essere adottate le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete comune di comunicazione definita all'articolo 3, punto 13, della direttiva 2011/16/UE (la «rete CCN»). Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'articolo 20, paragrafo 6, e dell'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(19)

Al fine di migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba effettuare adattamenti simili ai propri sistemi, lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire tramite la rete CCN. Le modalità pratiche necessarie per il potenziamento del sistema dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.

(20)

L'ambito dello scambio obbligatorio di informazioni dovrebbe quindi essere ampliato per comprendere lo scambio automatico delle informazioni della rendicontazione paese per paese.

(21)

La relazione annuale degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2011/16/UE dovrebbe specificare l'estensione del local filing ai sensi dell'articolo 8 bis bis di tale direttiva e del relativo allegato III, sezione II, punto 1, nonché riportare un elenco delle giurisdizioni in cui le Controllanti capogruppo di Entità costitutive con sedi nell'Unione sono residenti, ma in cui non sono state presentate o scambiate rendicontazioni complete.

(22)

Le informazioni scambiate in forza della presente direttiva non comportano la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

(23)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(24)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

1)

all'articolo 3, il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.   “scambio automatico”:

a)

ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis e 8 bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;

b)

ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti;

c)

ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli 8 bis e 8 bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate di cui alle lettere a) e b) del presente punto.

Nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I. Nel contesto dell'articolo 8 bis bis e dell'allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato III.».;

2)

nella sezione II del capo II è inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis bis

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alla Controllante capogruppo di un gruppo di Imprese Multinazionale che è residente ai fini fiscali nel suo territorio, o a qualsiasi altra Entità tenuta alla rendicontazione, in conformità della sezione II dell'allegato III, di presentare una rendicontazione paese per paese relativamente al Periodo d'imposta di Rendicontazione entro 12 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali conformemente alla sezione II dell'allegato III.

2.   L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.

3.   La rendicontazione paese per paese contiene le seguenti informazioni sul gruppo di Imprese Multinazionali:

a)

informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il gruppo di Imprese Multinazionali;

b)

l'identificazione di ogni Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali, che indichi la giurisdizione di residenza fiscale di tale Entità costitutiva e, se diversa da detta giurisdizione di residenza fiscale, la giurisdizione secondo il cui ordinamento è organizzata tale Entità costitutiva, e la natura della principale o delle principali attività commerciali di tale Entità costitutiva.

4.   La comunicazione avviene entro 15 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali cui si riferisce la rendicontazione paese per paese. La prima rendicontazione paese per paese comunicata riguarda il Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali che ha inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva e si verifica entro 18 mesi dall'ultimo giorno di tale Periodo d'imposta.»;

3)

all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le informazioni comunicate tra Stati membri a norma dell'articolo 8 bis bis sono usate al fine di valutare i rischi elevati legati ai prezzi di trasferimento e altri rischi connessi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, compresa la valutazione del rischio di inosservanza da parte dei membri del gruppo di Imprese Multinazionali delle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento, e se opportuno a fini di analisi economiche e statistiche. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte delle autorità fiscali degli Stati membri riceventi non si basano sulle informazioni scambiate a norma dell'articolo 8 bis bis. In deroga a quanto sopra non è vietato usare le informazioni comunicate tra gli Stati membri a norma dell'articolo 8 bis bis come base di ulteriori indagini relativamente agli accordi sui prezzi di trasferimento del gruppo di Imprese Multinazionali o ad altre questioni fiscali durante una verifica fiscale, a seguito delle quali potrà essere opportunamente rettificata la base imponibile di un'Entità costitutiva.»;

4)

all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   Lo scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese di cui all'articolo 8 bis bis si effettua utilizzando il modello tipo contenuto nell'allegato III, sezione III, tabelle 1, 2 e 3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il regime linguistico per tale scambio entro il 31 dicembre 2016. Esso non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui all'articolo 8 bis bis in una qualsiasi delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione. Tuttavia tale regime linguistico può prevedere che gli elementi chiave di tali informazioni siano trasmessi anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;

5)

all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, sono fornite con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;

6)

all'articolo 23 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;

7)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 25 bis

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva relativamente all'articolo 8 bis bis e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.»;

8)

l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

9)

è aggiunto l'allegato III, il cui testo figura nell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 giugno 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 5 giugno 2017.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Parere del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 aprile 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 giugno 2006, su un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE) (GU C 176 del 28.7.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

REGOLE DI COMPILAZIONE PER I GRUPPI DI IMPRESE MULTINAZIONALI

SEZIONE I

DEFINIZIONI

1.

Per «Gruppo» si intende un insieme di imprese collegate tramite la proprietà o il controllo, in modo tale che esso sia tenuto a redigere il Bilancio Consolidato a fini della rendicontazione finanziaria secondo i principi contabili applicabili o vi sarebbe tenuto se le partecipazioni al capitale di una di queste imprese fossero negoziate in una borsa valori pubblica.

2.

Per «Impresa» si intende qualsiasi forma di conduzione di attività da parte di qualsiasi persona di cui all'articolo 3, punto 11, lettere b), c) e d).

3.

Per «Gruppo di Imprese Multinazionali» si intende un gruppo, diverso da un gruppo di Imprese Multinazionali Escluso, che comprende due o più imprese aventi residenza fiscale in giurisdizioni diverse, oppure un'impresa residente ai fini fiscali in una giurisdizione e soggetta a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione in un'altra giurisdizione.

4.

Per «Gruppo di Imprese Multinazionali Escluso» si intende un gruppo i cui ricavi consolidati complessivi, in relazione a ciascun Periodo d'imposta sono inferiori a 750 000 000 EUR, o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 000 000 EUR alla data di gennaio 2015, nel Periodo d'imposta immediatamente precedente al Periodo d'imposta di Rendicontazione, come indicato nel Bilancio Consolidato relativo a tale Periodo d'imposta precedente.

5

Per «Entità costitutiva» si intende:

a)

un'unità operativa distinta di un gruppo di Imprese Multinazionali che è inclusa nel Bilancio Consolidato di tale gruppo a fini della rendicontazione finanziaria o lo sarebbe se le partecipazioni al capitale di tale unità operativa di un gruppo di Imprese Multinazionali fossero negoziate in una borsa valori pubblica;

b)

un'unità operativa che è esclusa dal Bilancio Consolidato del gruppo di Imprese Multinazionali unicamente sulla base delle sue dimensioni o della rilevanza;

c)

ciascuna stabile organizzazione di un'unità operativa distinta del gruppo di Imprese Multinazionali che rientra in quanto previsto alla lettera a) o b), purché l'unità operativa rediga un bilancio distinto per la stabile organizzazione ai fini della rendicontazione finanziaria o a fini normativi, fiscali o di controllo interno della gestione.

6.

Per «Entità tenuta alla rendicontazione» si intende l'Entità costitutiva che è tenuta a presentare, per conto del gruppo di Imprese Multinazionali, una rendicontazione paese per paese conforme ai requisiti di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, nella propria giurisdizione di residenza fiscale. L'Entità tenuta alla rendicontazione può essere la Controllante capogruppo, la Supplente della Controllante capogruppo o qualsiasi entità di cui alla sezione II, punto 1.

7.

Per «Controllante capogruppo» si intende l'Entità costitutiva di un gruppo di Imprese Multinazionali che soddisfa i seguenti criteri:

a)

essa detiene, direttamente o indirettamente, in una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali, un interesse tale da essere tenuta a redigere il Bilancio Consolidato secondo i principi contabili generalmente applicati nella sua giurisdizione di residenza fiscale, o vi sarebbe tenuta se le sue partecipazioni al capitale fossero negoziate in una borsa valori pubblica nella sua giurisdizione di residenza fiscale;

b)

nel gruppo di Imprese Multinazionali non vi è nessun'altra Entità costitutiva che detenga, direttamente o indirettamente, un interesse ai sensi della lettera a) nell'Entità costitutiva di cui sopra.

8.

Per «Supplente della Controllante capogruppo» si intende l'Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali nominata da detto gruppo quale unica sostituta della Controllante capogruppo ai fini della presentazione della rendicontazione paese per paese nella giurisdizione di residenza fiscale dell'Entità costitutiva per conto del gruppo di Imprese Multinazionali qualora si verifichi una o più delle condizioni di cui alla sezione II, punto 1, lettera b).

9.

Per «Periodo d'imposta» si intende un periodo contabile annuale in relazione al quale la Controllante capogruppo del gruppo di Imprese Multinazionali redige il bilancio.

10.

Per «Periodo d'imposta di Rendicontazione» si intende il Periodo d'Imposta i cui risultati, finanziario ed operativo, sono riportati nella rendicontazione paese per paese di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 3.

11.

Per «Accordo qualificante tra Autorità Competenti» si intende un accordo tra i rappresentanti autorizzati di uno Stato membro dell'UE e una giurisdizione non-UE che sono parti di un accordo internazionale e che richiede lo scambio automatico di rendicontazioni paese per paese tra le giurisdizioni delle parti.

12.

Per «Accordo Internazionale» si intende la Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, qualsiasi convenzione fiscale bilaterale o multilaterale, o qualsiasi accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale di cui è parte lo Stato membro e le cui disposizioni forniscano la base giuridica per lo scambio, anche automatico, di informazioni fiscali tra giurisdizioni.

13.

Per «Bilancio Consolidato» si intende il bilancio di un gruppo di Imprese Multinazionali nel quale le attività, le passività, i redditi, i costi e i flussi di cassa della Controllante capogruppo e delle Entità costitutive sono presentati come quelli di un'unica entità economica.

14.

Per «Inadempienza sistemica» relativamente a una giurisdizione si intende che una giurisdizione nella quale è in vigore un Accordo qualificante tra Autorità Competenti concluso con uno Stato membro (per ragioni diverse da quanto previsto dall'accordo) ha sospeso lo scambio automatico di informazioni, oppure che una giurisdizione ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente a uno Stato membro le rendicontazioni paese per paese in suo possesso relative a Gruppi di Imprese Multinazionali che hanno Entità costitutive in tale Stato membro.

SEZIONE II

OBBLIGHI GENERALI DI RENDICONTAZIONE

1.

Un'Entità costitutiva residente in uno Stato membro che non sia la Controllante capogruppo di un gruppo di Imprese Multinazionali presenta la rendicontazione paese per paese per quanto riguarda il Periodo d'imposta di Rendicontazione di un gruppo di Imprese Multinazionali di cui essa è un'Entità costitutiva laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'entità è residente a fini fiscali in uno Stato membro;

b)

quando si presenta una delle condizioni seguenti:

i)

la Controllante capogruppo del gruppo di Imprese Multinazionali non è obbligata a presentare una rendicontazione paese per paese nella sua giurisdizione di residenza fiscale;

ii)

nella giurisdizione di residenza fiscale della Controllante capogruppo vige un Accordo Internazionale di cui lo Stato membro è parte, ma alla data di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per la presentazione della rendicontazione paese per paese per il Periodo d'imposta di Rendicontazione non è in vigore un Accordo qualificante tra Autorità Competenti di cui lo Stato membro è parte;

iii)

vi è stata un'Inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza fiscale della Controllante capogruppo che è stata notificata dallo Stato membro all'Entità Costitutiva residente a fini fiscali nello Stato membro.

Fatto salvo l'obbligo della Controllante capogruppo di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, o della Supplente della Controllante capogruppo di presentare la prima rendicontazione paese per paese per il periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali che ha inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva, gli Stati membri possono decidere che l'obbligo delle Entità costitutive di cui al punto 1 si applica alle rendicontazioni paese per paese relativamente ai Periodi d'imposta di Rendicontazione che hanno inizio il 1o gennaio 2017 o in data successiva.

Un'Entità costitutiva residente in uno Stato membro quale definita al primo paragrafo del presente punto chiede alla sua Controllante capogruppo di fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di ottemperare all'obbligo di presentare una rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 3. Qualora, nonostante questa richiesta, non abbia ottenuto o acquisito tutte le informazioni necessarie per la rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali, l'Entità costitutiva presenta una rendicontazione paese per paese contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e notifica allo Stato membro di residenza che la Controllante capogruppo si è rifiutata di mettere a disposizione le informazioni necessarie. Questa disposizione non pregiudica il diritto dello Stato membro in questione di applicare le sanzioni all'uopo previste nella legislazione nazionale; lo Stato membro informa tutti gli Stati membri di questo rifiuto.

Qualora più Entità costitutive dello stesso gruppo di Imprese Multinazionali siano residenti a fini fiscali nell'Unione e ricorrano una o più delle condizioni di cui alla lettera b), il gruppo di Imprese Multinazionali può designare una di queste Entità costitutive affinché presenti la rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, per qualsiasi Periodo d'imposta di Rendicontazione entro il termine previsto all'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, e notifichi allo Stato membro che con tale presentazione essa assolve all'obbligo previsto per tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali residenti a fini fiscali nell'Unione. Lo Stato membro, a norma dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, comunica la rendicontazione paese per paese ricevuta a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione.

Qualora non possa ottenere o acquisire tutte le informazioni necessarie per presentare una rendicontazione paese per paese in conformità dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, un'Entità costitutiva non può essere designata quale Entità tenuta alla rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali conformemente al quarto comma. Ciò non pregiudica l'obbligo dell'Entità costitutiva di notificare allo Stato membro di residenza che la Controllante capogruppo si è rifiutata di mettere a disposizione le informazioni necessarie.

2.

In deroga al punto 1, se si verificano una o più delle condizioni di cui al punto 1, primo paragrafo, lettera b), un'entità descritta al punto 1 non è tenuta a presentare la rendicontazione paese per paese per alcun Periodo d'imposta di Rendicontazione qualora il gruppo di Imprese Multinazionali di cui essa è un'Entità costitutiva metta a disposizione una rendicontazione paese per paese a norma dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 3, relativamente a tale Periodo d'imposta attraverso una Supplente della Controllante capogruppo che presenti la rendicontazione paese per paese all'autorità fiscale della giurisdizione in cui è residente a fini fiscali alla data di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, o in data precedente, e che, nel caso in cui la Supplente della Controllante capogruppo sia residente a fini fiscali in una giurisdizione al di fuori dell'Unione, soddisfi le seguenti condizioni:

a)

la giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo richiede la presentazione di rendicontazioni paese per paese in conformità dei requisiti dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 3;

b)

nella giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo vige un Accordo qualificante tra Autorità Competenti di cui lo Stato membro è parte alla data di cui all'articolo 8 bis bis, paragrafo 1, per la presentazione della rendicontazione paese per paese per il Periodo d'imposta di Rendicontazione;

c)

la giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo non ha notificato allo Stato membro un'Inadempienza sistemica;

d)

alla giurisdizione di residenza fiscale della Supplente della Controllante capogruppo è stato notificato, entro l'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali, da parte dell'Entità costitutiva residente a fini fiscali nella sua giurisdizione, che costituisce la Supplente della Controllante capogruppo;

e)

allo Stato membro è stata presentata una notifica conformemente al punto 4.

3.

Gli Stati membri chiedono a ciascuna Entità costitutiva di un gruppo di Imprese Multinazionali residente a fini fiscali nel proprio territorio di notificare allo Stato membro se essa è la Controllante capogruppo, la Supplente della Controllante capogruppo o l'Entità costitutiva designata al punto 1, entro l'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione di tale gruppo di Imprese Multinazionali. Gli Stati membri possono estendere tale termine fino all'ultimo giorno fissato per la presentazione della dichiarazione fiscale dell'Entità costitutiva relativa al periodo d'imposta precedente.

4.

Gli Stati membri chiedono, ove un'Entità costitutiva di un gruppo di Imprese Multinazionali residente a fini fiscali nel proprio territorio non sia né la Controllante capogruppo né la Supplente della Controllante capogruppo né l'Entità costitutiva designata al punto 1, che essa notifichi allo Stato membro l'identità e la residenza fiscale dell'Entità tenuta alla rendicontazione entro l'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione di tale gruppo di Imprese Multinazionali. Gli Stati membri possono estendere tale termine fino all'ultimo giorno fissato per la presentazione della dichiarazione fiscale dell'Entità costitutiva relativa al periodo d'imposta precedente.

5.

La rendicontazione paese per paese specifica la valuta in cui sono espressi gli importi indicati nella rendicontazione.

SEZIONE III

RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE

Α.   Modello di rendicontazione paese per paese

Tabella 1.   Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale

Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali:

Periodo d'imposta interessato:

Valuta utilizzata:

Giurisdizione fiscale

Ricavi

Utili (Perdite) al lordo delle imposte sul reddito

Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa)

Imposte sul reddito maturate — anno in corso

Capitale dichiarato

Utili non distribuiti

Numero di addetti

Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Parte non correlata

Parte correlata

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2   Elenco di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale

Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali:

Periodo d'imposta interessato:

Giurisdizione fiscale

Entità costitutive residenti nella giurisdizione fiscale

Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali

Attività Principali

Ricerca e sviluppo

Detenzione o gestione dei diritti di proprietà intellettuale

Acquisti o appalti

Fabbricazione o produzione

Vendite, commercializzazione o distribuzione

Servizi di amministrazione, gestione o assistenza

Prestazione di servizi a parti non correlate

Finanziamento interno del gruppo

Servizi finanziari regolamentati

Assicurazioni

Detenzione di azioni o altri strumenti di capitale

Inattiva

Altro (1)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3:   Informazioni supplementari

Denominazione del gruppo di Imprese Multinazionali:

Periodo d'imposta interessato:

Si prega di fornire ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione paese per paese

B.   Istruzioni generali per la compilazione della rendicontazione paese per paese

1.   Obiettivo

Il modello serve per segnalare la distribuzione del reddito, delle imposte e delle attività di un gruppo di Imprese Multinazionali sulla base della giurisdizione fiscale.

2.   Trattamento delle succursali e delle stabili organizzazioni

I dati relativi alla stabile organizzazione devono essere comunicati con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e non con riferimento alla giurisdizione di residenza fiscale dell'unità operativa di cui tale stabile organizzazione fa parte. Le informazioni comunicate nella giurisdizione di residenza fiscale riguardo all'unità operativa di cui fa parte la stabile organizzazione non comprendono i dati finanziari relativi alla stabile organizzazione.

3.   Periodo di riferimento del modello annuale

Il modello si riferisce al Periodo d'imposta dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione. Per le Entità Costitutive il modello deve contenere in modo coerente una delle seguenti tipologie di informazioni, a discrezione dell'impresa multinazionale notificante:

a)

informazioni relative al Periodo d'imposta delle pertinenti Entità costitutive che termina alla stessa data del Periodo d'imposta dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione, o che termina entro i 12 mesi precedenti tale data;

b)

informazioni relative a tutte le pertinenti Entità costitutive segnalate per il Periodo d'imposta dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione.

4.   Fonte dei dati

Per la compilazione del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve utilizzare sistematicamente, nel corso degli anni, le stesse fonti di dati. L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione può scegliere di usare i dati desunti dalla reportistica del bilancio consolidato, dai bilanci obbligatori di entità separate, dai bilanci previsti dalla normativa o dalla contabilità relativa alla gestione interna. Non è necessario conciliare le dichiarazioni relative ai ricavi, agli utili e alle imposte indicate nel modello con quanto riportato nel bilancio consolidato. Se come base per la rendicontazione si utilizzano i bilanci obbligatori, tutti gli importi devono essere convertiti nella valuta funzionale dichiarata dell'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione applicando il tasso di cambio medio per l'anno indicato nella sezione «Informazioni supplementari» del modello. Non è però necessario effettuare adeguamenti per quanto concerne le differenze tra i principi contabili applicati nelle diverse giurisdizioni fiscali.

L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve fornire una breve descrizione delle fonti dei dati utilizzate per compilare il modello nella sezione «Informazioni supplementari» dello stesso. Nel caso in cui da un anno all'altro venga modificata la fonte dei dati utilizzate, l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve esporre le motivazioni di tale cambiamento e le relative conseguenze nella sezione «Informazioni supplementari» del modello.

C.   Istruzioni specifiche per la compilazione della rendicontazione paese per paese

1.   Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale (tabella 1)

1.1.   Giurisdizione fiscale

Nella prima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve elencare tutte le giurisdizioni fiscali in cui le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali sono residenti a fini fiscali. Si definisce giurisdizione fiscale una giurisdizione, corrispondente o meno ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale. Per tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali che l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione non ritiene essere residenti in alcuna giurisdizione fiscale ai fini dell'imposizione è necessario inserire una riga a parte. Qualora un'Entità costitutiva sia residente in più di una giurisdizione fiscale, per determinarne la giurisdizione di residenza fiscale dovranno essere applicate le regole dirimenti del trattato fiscale applicabile. Ove non vi sia nessun trattato fiscale applicabile, l'Entità costitutiva deve essere segnalata come residente nella giurisdizione fiscale della sua sede di direzione effettiva. La sede di direzione effettiva deve essere determinata in base agli standard concordati a livello internazionale.

1.2.   Ricavi

Nelle tre colonne del modello sotto l'intestazione «Ricavi», l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve inserire le seguenti informazioni:

a)

la somma dei ricavi di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con imprese associate;

b)

la somma dei ricavi di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale generati dalle operazioni con terzi indipendenti;

c)

il totale delle somme di cui alle lettere a) e b).

I ricavi comprendono le entrate derivanti dalla vendita di scorte e di proprietà, da servizi, canoni, interessi, premi ed eventuali altri importi. I ricavi non comprendono i pagamenti ricevuti da altre Entità costitutive che sono considerati dividendi nella giurisdizione fiscale del soggetto pagante.

1.3.   Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito

Nella quinta colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma degli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito per tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito devono includere tutte le voci relative a ricavi e costi straordinari.

1.4.   Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa)

Nella sesta colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare l'importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d'imposta da tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di cui trattasi. Le imposte pagate comprendono le imposte di cassa versate in contanti dall'Entità Costitutiva alla giurisdizione di residenza fiscale e a tutte le altre giurisdizioni fiscali. Le imposte pagate comprendono le ritenute alla fonte versate da altri soggetti (imprese associate e imprese indipendenti) sui pagamenti all'Entità costitutiva. Pertanto se la società A residente nella giurisdizione fiscale A matura interessi nella giurisdizione fiscale B, la ritenuta alla fonte operata nella giurisdizione fiscale B deve essere segnalata da parte della società A.

1.5.   Imposte sul reddito maturate (anno in corso)

Nella settima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma degli oneri fiscali correnti maturati sugli utili o sulle perdite imponibili per l'anno a cui si riferisce la rendicontazione e per tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli oneri fiscali correnti riguardano solamente operazioni relative all'anno in corso e non comprendono imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti.

1.6.   Capitale dichiarato

Nell'ottava colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma del capitale dichiarato di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, il capitale dichiarato deve essere segnalato dall'entità giuridica a cui queste stabili organizzazioni fanno capo, a meno che nella giurisdizione fiscale della stabile organizzazione non vi sia uno specifico requisito patrimoniale a fini regolamentari.

1.7.   Utili non distribuiti

Nella nona colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma totale degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, gli utili non distribuiti devono essere segnalati dall'entità giuridica a cui queste fanno capo.

1.8.   Numero di addetti

Nella decima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare il numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno (ETP), di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Il numero di addetti può essere riferito alla fine dell'anno, calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l'anno o con qualsiasi altra modalità che sia applicata in modo coerente tra giurisdizioni fiscali e da un anno all'altro. A tal fine, i collaboratori esterni che partecipano alle attività ordinarie dell'Entità costitutiva possono essere indicati come addetti. Sono ammessi arrotondamenti o approssimazioni ragionevoli del numero degli addetti, a condizione che non falsino in misura rilevante la distribuzione relativa degli addetti tra le diverse giurisdizioni fiscali. Gli approcci scelti devono essere applicati in modo coerente da un anno all'altro tra le diverse entità.

1.9.   Immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Nell'undicesima colonna del modello l'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare la somma dei valori contabili netti delle immobilizzazioni materiali di tutte le Entità costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, le immobilizzazioni devono essere segnalate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui è situata la stabile organizzazione. In questo contesto le immobilizzazioni materiali non comprendono disponibilità liquide o mezzi equivalenti, attività immateriali o attività finanziarie.

2.   Elenco di tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale (tabella 2)

2.1.   Entità costitutive residenti nella giurisdizione fiscale

L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve elencare, giurisdizione fiscale per giurisdizione fiscale e riportando la denominazione di ciascuna entità giuridica, tutte le Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali che sono residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Tuttavia, come indicato al punto 2 delle istruzioni generali per quanto riguarda le stabili organizzazioni, queste ultime devono essere elencate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui sono situate. Deve essere indicata l'entità giuridica a cui fa capo la stabile organizzazione.

2.2.   Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali

L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve indicare il nome della giurisdizione fiscale secondo la cui normativa è costituita od organizzata l'Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale.

2.3.   Attività Principali

L'impresa multinazionale tenuta alla rendicontazione deve precisare la natura dell'attività principale (o delle attività principali) che l'Entità costitutiva esercita nella pertinente giurisdizione fiscale, contrassegnando una o più caselle, a seconda del caso.»


(1)  Specificare nelle «Informazioni supplementari» la natura dell'attività dell'Entità costitutiva.


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