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Document 32016D2394

    Decisione (UE) 2016/2394 della Commissione, del 26 maggio 2014, relativa all'aiuto di stato concesso dall'Ungheria a ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (caso SA.33186 (2012/C) (ex 2011/NN)] [notificata con il numero C(2014) 3193] (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 359 del 30.12.2016, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2394/oj

    30.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 359/1


    DECISIONE (UE) 2016/2394 DELLA COMMISSIONE

    del 26 maggio 2014

    relativa all'aiuto di stato concesso dall'Ungheria a ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (caso SA.33186 (2012/C) (ex 2011/NN)]

    [notificata con il numero C(2014) 3193]

    (Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni ai sensi delle disposizioni di cui sopra (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Il 12 agosto 2008 la Commissione ha iniziato a monitorare il regime di aiuti ungherese «Utilizzo e applicazione del Fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica» HU 21/2004 (SA.15588 (MX 23/2008)] (di seguito il «regime»), considerato un aiuto di Stato esistente al momento dell'adesione dell'Ungheria (2). Le attività di controllo hanno esaminato gli aiuti di Stato concessi in virtù di detto regime nel periodo compreso tra il 2004 e il 2006.

    (2)

    Tre beneficiari sono stati selezionati e sottoposti a un'indagine approfondita (3), fra i quali ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ValDeal Innovation Services Closed Limited Company) (di seguito «ValDeal»). In tutti e tre i casi sono state rilevate irregolarità.

    (3)

    Una delle società monitorate ha volontariamente rimborsato l'aiuto con gli interessi nella fase di monitoraggio. Di conseguenza, la Commissione ha interrotto le indagini su tale beneficiario.

    (4)

    Nell'ambito della procedura di monitoraggio (SA.15588), la Commissione ha chiesto informazioni in merito a ValDeal il 12 giugno 2009, il 21 gennaio 2010, il 30 agosto 2010, il 22 dicembre 2010 e il 17 febbraio 2011. Le autorità ungheresi hanno presentato informazioni il 17 settembre 2009, il 30 marzo 2010, il 26 ottobre 2010, il 6 dicembre 2010, l'8 dicembre 2010, il 2 febbraio 2011, il 24 febbraio 2011 e il 1o aprile 2011.

    (5)

    Dato che i dubbi espressi dalla Commissione riguardo ai due beneficiari rimanenti, inclusa ValDeal, non erano stati del tutto dissipati dalle autorità ungheresi, il caso è stato trasferito nel registro degli aiuti non notificati (NN) il 16 giugno 2011 e protocollato con numero SA.33186 (2011/NN).

    (6)

    Nell'ottobre 2011 l'altro beneficiario rimanente oltre a ValDeal ha rimborsato volontariamente l'aiuto con gli interessi. Di conseguenza, la Commissione ha interrotto le indagini su tale beneficiario (4).

    (7)

    Alla luce di quanto precede, la presente decisione riguarda esclusivamente l'aiuto di Stato concesso a ValDeal (di seguito la «misura»).

    (8)

    La Commissione ha chiesto informazioni in merito a ValDeal il 9 febbraio 2012 e il 18 aprile 2012. Le autorità ungheresi hanno presentato informazioni il 1o settembre 2011, il 19 ottobre 2011, il 29 febbraio 2012, il 12 marzo 2012, il 18 giugno 2012, il 26 giugno 2012, il 4 luglio 2012 e il 12 settembre 2012.

    (9)

    In data 6 settembre 2011 si è tenuta a Bruxelles, presso i servizi della Commissione, una riunione con le autorità ungheresi e i rappresentanti del beneficiario.

    (10)

    Con lettera del 18 aprile 2012 i servizi della Commissione hanno informato le autorità ungheresi che, alla luce delle informazioni allora disponibili, l'aiuto concesso a ValDeal non poteva essere considerato aiuto per un progetto di R&S. Tuttavia, i servizi della Commissione hanno ritenuto, in via preliminare, che l'aiuto a ValDeal potesse essere compatibile ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (di seguito il «regolamento di esenzione per categoria per le PMI») (5). Le autorità ungheresi sono state pertanto invitate a verificare che la misura rispondesse a tutti i requisiti di detto regolamento e a produrre le informazioni di supporto. Infine, i servizi della Commissione hanno comunicato alle autorità ungheresi che, qualora l'importo dell'aiuto effettivamente percepito da ValDeal fosse stato superiore a quello autorizzato ai sensi del suddetto regolamento, sarebbe stato necessario recuperare la differenza insieme agli interessi applicabili, calcolati in conformità alle regole previste dal metodo di calcolo del tasso di riferimento per le procedure di recupero degli aiuti (6).

    (11)

    Con lettera del 18 giugno 2012 le autorità ungheresi hanno comunicato ai servizi della Commissione che l'aiuto concesso a ValDeal non dovrebbe essere valutato alla luce dell'articolo 4 del regolamento di esenzione per categoria per le PMI, senza fornire spiegazioni.

    (12)

    Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento d'indagine formale. La decisione della Commissione di avviare il procedimento («la decisione di avvio del procedimento») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (7). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

    (13)

    Il 22 febbraio 2013 le autorità ungheresi hanno presentato osservazioni in seguito alla decisione di avvio del procedimento. Due parti interessate, ValDeal e la Rete europea dei centri d'impresa e d'innovazione (European Business & Innovation Centre Network — EBN) (8) hanno presentato osservazioni, rispettivamente il 13 e il 14 marzo 2013.

    (14)

    Il 5 aprile 2013 le osservazioni delle parti interessate sono state trasmesse alle autorità ungheresi, le quali con lettera dell'8 maggio 2013 hanno confermato di non avere ulteriori osservazioni.

    (15)

    Con e-mail del 18 giugno 2013 è stato chiesto alle autorità ungheresi di presentare un calendario dettagliato del rimborso dell'aiuto; le autorità ungheresi hanno risposto il giorno stesso. Il 26 giugno 2013 le autorità ungheresi hanno presentato una tabella dei costi ammissibili. Poiché i dati forniti risultavano poco chiari alla luce delle informazioni presentate in passato, è stata inviata una richiesta d'informazione il 5 luglio 2013. Dopo due richieste di proroga del termine, le autorità ungheresi hanno risposto il 7 ottobre 2013.

    (16)

    In seguito alle richieste di chiarimenti presentate in via informale dai servizi della Commissione, il 12 febbraio 2014 le autorità ungheresi hanno indicato tramite e-mail che parte dell'aiuto era stata trasferita da ValDeal a taluni clienti, conformemente alle soglie de minimis e alle regole relative al cumulo.

    2.   DESCRIZIONE DEL REGIME E DI VALDEAL

    2.1.   Descrizione del regime

    (17)

    La base giuridica del regime è costituita dalla legge XC del 2003 sul Fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica (a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról) e dal decreto del governo n. 133/2004, del 29 aprile 2004, sulla gestione e applicazione del Fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica.

    (18)

    Il bilancio del regime per il 2006 era pari a 7 909 784 000 HUF (circa 31,25 milioni di EUR (9)). Il regime è stato finanziato esclusivamente dal bilancio dello Stato (10).

    (19)

    L'obiettivo del regime era quello di sostenere, tra le altre cose, le attività di R&S in Ungheria, senza restringere l'attenzione su determinati settori o porre limiti alle dimensioni dei beneficiari. Gli aiuti erano erogati sotto forma di sovvenzioni, prestiti agevolati e abbuoni d'interesse. Conformemente alla base giuridica del regime, gli aiuti potevano essere messi a disposizione, oltre che per la R&S, anche per il capitale di rischio, la formazione, l'occupazione, gli investimenti (aiuti a finalità regionale) e misure de minimis.

    (20)

    Uno dei beneficiari degli aiuti concessi nel quadro del regime era ValDeal. L'impresa ha ricevuto un aiuto di Stato alla R&S, a titolo del bilancio 2006 del regime, per un progetto di R&S intitolato «Sviluppo del modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione» (di seguito «il progetto»). ValDeal avrebbe destinato l'11 % dei fondi alla ricerca industriale e l'89 % allo sviluppo sperimentale.

    2.2.   Descrizione di ValDeal e del progetto realizzato

    2.2.1.   Attività di ValDeal nel quadro del progetto che ha beneficiato degli aiuti

    (21)

    ValDeal, una piccola impresa creata nel 2006 (11), ha ricevuto una sovvenzione a fondo perduto di 472 508 090 HUF (circa 1,86 milioni di EUR) per il progetto. Il costo complessivo del progetto era di 1 001 134 111 HUF (circa 3,95 milioni di EUR) e il contributo proprio di ValDeal di 528 626 021 HUF (circa 2,08 milioni di EUR) (12). Il progetto è stato realizzato tra il 1o dicembre 2006 e il 30 novembre 2010 (13) e l'aiuto è stato erogato in varie rate.

    (22)

    Obiettivo del progetto era sviluppare un sistema di gestione dell'innovazione specifico per l'Ungheria e la regione dell'Europa centrale e orientale. Tale sistema avrebbe dovuto monitorare sistematicamente i progetti scientifici/tecnologici, le invenzioni e le start-up al fine di identificare quelli con più elevate potenzialità di commercializzazione, aiutarli a creare interesse commerciale e portafogli di licenze allettanti per i potenziali investitori, oppure aiutare tali progetti ad accrescere le entrate conquistando nuovi mercati, introducendo nuove linee di prodotti o semplicemente trasformando nuove idee in attività commerciali (14).

    (23)

    La prima fase del progetto prevedeva l'acquisto di know-how sotto licenza in materia di gestione dell'innovazione dall' IC2 Institute dell'Università del Texas e dalla società tedesca INNO AG, che vantano pluriennale esperienza nell'incubazione di imprese, nella gestione dell'innovazione e nella commercializzazione della proprietà intellettuale. ValDeal ha altresì acquistato dall'Università del Texas corsi di formazione per il proprio personale in tema di gestione dell'innovazione.

    (24)

    In virtù del regime, ValDeal era tenuta a fornire ai propri clienti vari servizi a titolo gratuito. La clausola 1.1 del contratto di sovvenzione prevedeva che il beneficiario (ValDeal) si sarebbe impegnato per la durata del progetto a ricercare, identificare e analizzare, a titolo gratuito e senza accettare alcun compenso, almeno 100 tecnologie o prodotti innovativi, nonché a individuarne le possibilità di utilizzo adeguate.

    (25)

    Secondo ValDeal, la sua attività di R&S consisteva nell'adattare il know-how acquistato al contesto imprenditoriale ungherese e dell'Europa centrale e orientale. Sulla base di tale modello adattato, ValDeal ha offerto servizi gratuiti di gestione dell'innovazione a 60 «idee» (di cui 18 provenivano da imprese e le rimanenti da singoli ricercatori), selezionate tra 600 proposte presentate nell'ambito di un concorso organizzato dalla stessa ValDeal.

    (26)

    ValDeal ha sintetizzato le sue attività nel progetto raggruppandole nel seguente modo: acquisizione del know-how americano ed europeo in materia di gestione dell'innovazione; raccolta, selezione e valutazione dei risultati della ricerca, delle idee di prodotti, tecnologie e servizi, selezione dei progetti con elevate potenzialità; sviluppo delle imprese, concessione di licenze, commercializzazione del know-how; sviluppo di servizi di gestione integrata dell'innovazione; formazione; divulgazione e comunicazione dei risultati; sostenibilità dei risultati (15).

    (27)

    Per quanto riguarda i servizi forniti da Val Deal agli inventori o alle imprese, essi consistevano tipicamente nelle seguenti attività: sviluppo della home page; sviluppo della creatività; generazione di idee; innovazione aperta; identificazione di idee di prodotti, tecnologie e servizi; monitoraggio dei risultati della ricerca; identificazione di società o imprese innovative con potenziale d'innovazione; stesura e gestione delle domande di sovvenzione/gare d'appalto; formazione; tutela della proprietà intellettuale; mediazione, abbinamento delle capacità di R&S; gestione interinale; marketing e ricerca di mercato; comunicazione; elaborazione di piani commerciali e studi di fattibilità; creazione di reti nazionali e internazionali; collaborazione in rete con business angels e investitori; ricerca di investitori; gestione dei processi d'investimento; raccolta e diffusione delle buone/migliori pratiche (16).

    (28)

    Secondo ValDeal l'adeguamento del modello originale era necessario per tenere conto delle differenze tra le condizioni vigenti in Ungheria e quelle dei paesi europei più sviluppati o degli USA. Le differenze più tipiche, secondo ValDeal, sono le seguenti: in Ungheria manca un contesto socioeconomico favorevole all'innovazione; mancano capitali d'avviamento istituzionali; il sistema nazionale dell'innovazione non è efficace; non esiste un'istituzione a livello politico responsabile dell'organizzazione strategica e dell'efficace gestione dell'innovazione; manca personale qualificato per gestire l'innovazione; nei centri di conoscenza manca la figura qualificata/competenza di responsabile del trasferimento di tecnologia e dell'innovazione; il numero delle collaborazioni internazionali nel campo dell'innovazione è estremamente basso. (17) ValDeal precisa inoltre che in Ungheria la cultura dell'innovazione è diversa. Ad esempio, i responsabili di progetto non dispongono di informazioni adeguate sul mercato e sui concorrenti di pertinenza; nella maggior parte dei casi non sono adatti a gestire l'impresa e sovente non accettano il fatto che la gestione scientifica del progetto sia separata dalla gestione generale e commerciale; la gestione dei diritti di proprietà intellettuale non è adeguata; oppure, in taluni casi, vi è una mancanza pressoché totale di etica professionale (18).

    2.2.2.   Protezione dei DPI richiesta da ValDeal

    (29)

    Uno degli argomenti invocati da ValDeal per dimostrare il contenuto di R&S del progetto, è che la società ha richiesto la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito: «DPI») per i suoi risultati di ricerca (19). A tal riguardo, ValDeal ha dichiarato di aver ottenuto due tipi di protezione dei DPI:

    In primo luogo, ValDeal sostiene di aver registrato due marchi presso l'Ufficio dei brevetti ungherese (di seguito: «UBU»): il primo per il suo segno grafico (registrazione n. 191345) e il secondo per la combinazione di parole «Modello ValDeal di gestione integrata dell'innovazione» (ValDeal Integrált Innováció-menedzsment Modell) (registrazione n. 206941).

    In secondo luogo, ValDeal ha depositato presso l'UBU una registrazione volontaria (20) del suo modello di gestione integrata dell'innovazione. Secondo quanto pubblicato sul sito web dell'UBU, la registrazione volontaria delle opere non implica una protezione giuridica equivalente ai diritti d'autore o a qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, ma ha il solo scopo di provare che, alla data della registrazione presso l'UBU, l'opera o i diritti connessi, di cui il ricorrente rivendica la titolarità, esistevano con il contenuto registrato (21).

    2.2.3.   Progetti simili finanziati dall'UE

    (30)

    Quale ulteriore prova del contenuto di R&S del progetto, ValDeal ha presentato alcuni esempi di progetti finanziati dall'UE (cfr. di seguito), argomentando che questi erano tutti analoghi progetti di R&S, finanziati dal Quinto programma quadro (di seguito «PQ5») o dal Sesto programma quadro (di seguito «PQ6») (22), e che quindi il progetto di ValDeal doveva essere considerato un progetto di R&S. ValDeal ha citato come esempi i seguenti progetti:

    «Creative trainer»: scopo di questo progetto era sviluppare un corso di gestione della creatività e dell'innovazione con il sostegno del programma di apprendimento permanente della Commissione, il cui obiettivo è quello di promuovere le esperienze di apprendimento e sviluppare il settore dell'istruzione e della formazione in Europa (23). Alla luce di tali informazioni, il progetto «Creative Trainer» non sembra essere un progetto di R&S.

    «WOMENTOR»: scopo del progetto era sostenere la partecipazione delle imprenditrici ai progetti di ricerca europei; anche questo progetto era finanziato dal programma di apprendimento permanente. Pertanto, anch'esso non sembra essere un progetto di R&S.

    «ImMediaTe»: scopo del progetto era istituire una piattaforma settoriale per le PMI nel settore dei media digitali e dell'industria creativa per fornire loro assistenza e formazione in tema di sviluppo e finanziamento di imprese digitali. Il progetto era finanziato dal Programma quadro per la competitività e l'innovazione dell'UE (24), che mira a incoraggiare la competitività delle imprese europee in generale, promuovendo un maggiore e migliore utilizzo delle TIC, un maggior uso delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica, a sostenere le attività d'innovazione, a facilitare l'accesso al credito e a offrire servizi di sostegno alle imprese. Alla luce di queste informazioni, anche il progetto ImMediaTe sembra essere principalmente un progetto di formazione.

    «NIMCUBE»: scopo del progetto era sviluppare soluzioni informatiche sofisticate per misurare, gestire e ottimizzare il riutilizzo delle conoscenze e l'innovazione delle imprese. Il progetto NIMCUBE era finanziato dal PQ5 ma, a differenza del progetto di ValDeal, era incentrato sullo sviluppo di nuove soluzioni tecniche, nella fattispecie di nuovo software.

    3.   DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

    (31)

    Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale. In via preliminare, la Commissione ha concluso che la misura costituiva aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per le ragioni esposte di seguito.

    (32)

    In primo luogo, ValDeal ha ricevuto una sovvenzione a valere sul bilancio 2006 del regime di aiuti di Stato HU 21/2004; pertanto, la misura è stata considerata finanziata da risorse statali.

    (33)

    In secondo luogo, ValDeal ha ricevuto un aiuto di Stato per svolgere attività che gli altri operatori di mercato dovevano finanziare interamente da sé,. e ciò a prescindere dal fatto che nel quadro della misura, ValDeal prestasse i propri servizi gratuitamente. La misura minaccia quindi di falsare la concorrenza conferendo a ValDeal un vantaggio selettivo.

    (34)

    In terzo luogo, la misura incide chiaramente sugli scambi tra Stati membri. ValDeal ha acquistato know-how in materia di gestione dell'innovazione dall'Università del Texas, negli USA, e dalla tedesca INNO AG; la misura poteva quindi incidere sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, ValDeal intendeva offrire i suoi servizi anche ad imprese aventi sede in altri paesi dell'Europa centrale e orientale.

    (35)

    La Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno. In particolare, dubitava se l'aiuto concesso a ValDeal potesse essere ritenuto compatibile con il mercato interno nel quadro della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione («disciplina RSI») del 1996 o, in alternativa, nel quadro di altri strumenti.

    3.1.   Compatibilità nel quadro della disciplina RSI

    3.1.1.   Contenuto di R&S

    (36)

    La Commissione ha concluso che nessuno dei succitati servizi forniti da ValDeal poteva essere considerato un'innovazione, dal momento che erano già offerti da prestatori di servizi del settore informatico, da avvocati, esperti in materia di brevetti, consulenti, business angels ecc. e erano presenti sul mercato sotto svariate forme. In realtà, risulta che il progetto consisteva nel testare l'efficacia di un know-how/modello di gestione dell'innovazione fornito da terzi, adattandolo semplicemente al contesto imprenditoriale ungherese (effettuando anche la traduzione in ungherese).

    (37)

    ValDeal sostiene inoltre che l'adattamento del know-how/modello di gestione dell'innovazione acquistato consisteva nel dare maggiore importanza ad alcuni servizi di gestione, come la formazione personale degli inventori, cui viene attribuita minore importanza nei paesi dove la cultura imprenditoriale è maggiormente sviluppata. Tuttavia, secondo la Commissione, ValDeal offriva sostanzialmente gli stessi servizi che erano già inclusi nel modello di gestione dell'innovazione acquistato.

    (38)

    Anziché svolgere effettive e autentiche attività di R&S, ValDeal si occupava principalmente di incoraggiare le attività di R&S di altri soggetti, ossia dei suoi clienti. ValDeal stessa ha dichiarato che, nelle società cui ha prestato i propri servizi, sono stati creati da 60 a 80 posti di lavoro ad alto contenuto di R&S (25).

    3.1.2.   Registrazione dei DPI

    (39)

    Secondo il regolamento sul marchio comunitario «Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese» (26). In altre parole, la finalità principale di un marchio non è proteggere i risultati delle attività di R&S di un'impresa, ma distinguerli da quelli di altre imprese. Pertanto, un marchio non può di per sé costituire prova del fatto che l'impresa titolare abbia svolto attività di R&S ai sensi della disciplina RSI del 1996.

    (40)

    Inoltre, secondo la Commissione, il fatto che ValDeal non abbia o non abbia potuto registrare brevetti o diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati delle sue attività, a parte il marchio, è un chiaro segno del fatto che il progetto non ha ottenuto risultati di ricerca tali da soddisfare i criteri per una tutela brevettuale.

    (41)

    Se è pur vero che un'impresa può decidere di proteggere le proprie conoscenze o le proprie invenzioni brevettabili come know-how o segreto aziendale anziché registrarle formalmente come brevetto, l'affermazione generica di ValDeal di voler sviluppare il proprio know-how attraverso l'attuazione del progetto non è sufficiente a dimostrare che il progetto includeva autentiche attività di R&S ai sensi della disciplina RSI.

    3.1.3.   Progetti analoghi dell'UE

    (42)

    In primo luogo, la Commissione ha esaminato i progetti in questione, riscontrando che, a parte uno, nessuno di essi era finanziato dal PQ5 o PQ6: erano finanziati da programmi più ampi di formazione, istruzione e competitività che, secondo le autorità ungheresi, presentavano alcune analogie con il progetto di ValDeal.

    (43)

    In secondo luogo, il progetto NIMCUBE, che potrebbe aver incluso attività di R&S, mirava a sviluppare nuove soluzioni informatiche e quindi non era simile al progetto realizzato da ValDeal. Di conseguenza, secondo la Commissione, le eventuali somiglianze tra i succitati progetti e quello di ValDeal non erano una prova sufficiente per considerare le attività di ValDeal progetti di R&S ai sensi della disciplina RSI.

    3.2.   Compatibilità nel quadro di altri strumenti

    (44)

    Nella decisione di avvio la Commissione ha invitato a presentare osservazioni su eventuali motivazioni alternative di compatibilità.

    3.2.1.   Compatibilità con il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione  (27) (di seguito «regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale»)

    (45)

    Nella decisione di avvio la Commissione ha ricordato che, secondo l'articolo 4 del regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale, gli aiuti all'investimento iniziale sono esenti dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni generali e specifiche.

    (46)

    La prima condizione generale è che l'aiuto sia concesso in una regione ammissibile agli aiuti regionali. L'intero territorio dell'Ungheria era ed è una regione assistita, ammissibile agli aiuti regionali. La sede operativa principale di ValDeal si trova a Budaörs, una città situata nella provincia di Pest, nella regione dell'Ungheria centrale (Közép-Magyarország). Fino al 31 dicembre 2006 la provincia di Pest era una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del TCE (28). Pertanto, la prima condizione generale sembra essere soddisfatta.

    (47)

    La seconda condizione generale è che l'intensità di aiuto non superi il massimale degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto. ValDeal dichiara di aver ricevuto un'intensità d'aiuto pari al 47,03 %. Il massimale degli aiuti per la provincia di Pest nel 2006 era del 40 %, al quale era possibile aggiungere una maggiorazione del 20 % per i beneficiari che si qualificavano come piccole imprese (29), totalizzando un'intensità d'aiuto massima del 60 %. Secondo le autorità ungheresi, ValDeal nel 2006 (anno della sua costituzione) era una microimpresa, mentre nel 2007 era una piccola impresa (30). La valutazione di questa condizione richiede un ricalcolo dei costi ammissibili alla luce delle condizioni specifiche riportate di seguito.

    (48)

    Per quanto riguarda le condizioni specifiche di compatibilità degli aiuti all'investimento iniziale, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del citato regolamento prevede che: se per il calcolo dei costi ammissibili vengono presi in considerazione gli attivi immateriali, essi devono i) essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale, ii) essere considerati ammortizzabili, iii) essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato e iv) figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni, o di tre anni nel caso di PMI come ValDeal. Benché fosse provato che ValDeal ha acquistato il know-how alle condizioni di mercato, la Commissione non ha ricevuto informazioni riguardo al soddisfacimento delle condizioni i), iii) e iv) e ha quindi invitato le parti interessate a fornire informazioni a riguardo.

    (49)

    Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale prevede che l'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni (per tre anni nel caso di PMI) una volta completato l'intero investimento. Il progetto è stato completato il 30 novembre 2010 e ValDeal ha proseguito le sue attività nella regione dell'Ungheria centrale fino al 30 novembre 2013. Pertanto, questa condizione specifica sembra essere soddisfatta.

    (50)

    Infine, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del succitato regolamento, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 %. ValDeal ha contribuito per il 52,97 % del costo totale del progetto. Pertanto, questa condizione specifica sembra essere soddisfatta.

    (51)

    Concludendo, la Commissione ha invitato le parti interessate a fornire informazioni in merito a quanto segue: i) se l'aiuto a ValDeal poteva essere valutato ai sensi del regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale e, in particolare, ii) se l'intensità di tale aiuto era conforme alle intensità di aiuto applicabili, tenendo conto dei costi ammissibili previsti dal succitato regolamento.

    3.2.2.   Compatibilità con il regolamento (CE) n. 70/2001 (di seguito «regolamento di esenzione per categoria per le PMI»).

    (52)

    A norma dell'articolo 4 del regolamento di esenzione per categoria per le PMI, un aiuto all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali è compatibile con il mercato interno e non è soggetto all'obbligo di notifica a condizione che l'investimento sia effettuato in una regione ammessa al beneficio degli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto e che l'intensità di aiuto non superi il massimale di aiuti all'investimento a finalità regionale, fissato nella carta approvata dalla Commissione per ogni Stato membro, in misura superiore a 15 punti percentuali, nelle regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TCE, purché l'intensità totale netta dell'aiuto non superi il 75 %. La maggiorazione rispetto al massimale per gli aiuti regionali si applica solo quando l'aiuto è concesso a condizione che l'investimento sia conservato nella regione beneficiaria per un periodo di almeno 5 anni e che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25 % del finanziamento ottenuto.

    (53)

    Come indicato sopra, l'intero territorio dell'Ungheria è ed era una regione assistita, ammissibile agli aiuti regionali. La provincia di Pest, dove era situata la principale sede operativa di ValDeal, è stata, fino al 31 dicembre 2006, una regione ammissibile ex dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), con un massimale di aiuto del 40 %. Pertanto, nel dicembre 2006, il regolamento di esenzione per categoria per le PMI consentiva nella provincia di Pest un'intensità massima d'aiuto del 40 % + 15 % = 55 %, purché l'investimento fosse mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni.

    (54)

    Concludendo, la Commissione ha invitato le parti interessate a fornire informazioni che indicassero se i) l'aiuto di Stato concesso a ValDeal poteva essere considerato compatibile ai sensi del regolamento di esenzione per categoria per le PMI e se (ii) l'intensità dell'aiuto concesso a ValDeal non superava i massimali di aiuto applicabili all'eventuale aiuto all'investimento iniziale in questione, con particolare riguardo al calcolo dei costi ammissibili pertinenti.

    (55)

    La Commissione ha altresì dichiarato che ValDeal non ha abusato degli aiuti ottenuti poiché ha svolto le stesse attività descritte nella documentazione di gara.

    4.   POSIZIONE DELLE AUTORITÀ UNGHERESI  (31)

    4.1.   Compatibilità con la disciplina RSI

    (56)

    In risposta alla decisione di avvio, le autorità ungheresi hanno affermato che le attività di ValDeal rispondevano ai requisiti di un progetto di R&S poiché rientravano nella categoria dello sviluppo sperimentale e che l'aiuto era legittimo dal momento che riguardava le seguenti presunte attività di R&S:

    preparazione di analisi sulle pratiche europee;

    quale componente umana della ricerca, valutazione delle modalità per motivare alla collaborazione il promotore del progetto;

    quale attività formativa e di ricerca, ricerca metodologica delle possibilità per formare imprenditori ben preparati;

    sviluppo di una serie di metodi e strumenti per la raccolta, valutazione e selezione dei progetti, non ancora disponibili nei servizi di innovazione in Ungheria;

    identificazione dei servizi necessari alla gestione dell'innovazione, studio delle migliori pratiche e sviluppo di servizi per il modello di servizi ungherese.

    (57)

    Secondo le autorità ungheresi ValDeal si era impegnata a 1) testare la metodologia messa a punto, 2) condurre lo sviluppo sperimentale del modello di gestione integrata dell'innovazione (ossia raccolta, valutazione e selezione dei progetti, su base sperimentale, in base al know-how acquisito) e 3) confermare la sostenibilità dei nuovi servizi mediante l'applicazione sperimentale dei progetti selezionati.

    (58)

    Inoltre, secondo le autorità ungheresi, il contenuto di R&S del progetto sarebbe stato confermato dal fatto che il progetto era pienamente conforme ai criteri esposti al paragrafo 149 del Manuale di Frascati (32).

    (59)

    Infine, stando alle autorità ungheresi, nel corso del progetto ValDeal aveva prestato servizi di innovazione a piccole e medie imprese e a singole persone fisiche. Conformemente ai requisiti del programma, tali servizi erano stati prestati gratuitamente. Secondo quanto dichiarato da ValDeal, il valore di questi servizi ai prezzi di mercato correnti ammontava a 323 797 000 HUF (33).

    (60)

    Secondo le autorità ungheresi, il vantaggio trasferito sotto forma di servizi prestati gratuitamente non implica un vantaggio economico per ValDeal. Ciò ridurrebbe l'importo degli aiuti di Stato concessi a ValDeal a 148 711 090 HUF, ossia la differenza tra la partecipazione complessiva del governo e l'aiuto a favore dei suoi clienti.

    4.2.   Compatibilità con il regolamento (CE) n. 1628/2006 (esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale)

    (61)

    In alternativa, le autorità ungheresi si sono dette d'accordo con la conclusione della decisione di avvio, secondo cui l'aiuto sarebbe potuto essere un aiuto all'investimento compatibile ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006 relativo all'esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale.

    (62)

    Ai sensi del succitato regolamento, le intensità di aiuto si calcolano in percentuale delle spese materiali e immateriali ammissibili oppure, se il progetto di investimento crea direttamente posti di lavoro, in percentuale dei costi salariali del dipendente, calcolati su un periodo di due anni, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l'aiuto non superi l'importo più favorevole ottenuto in base ai due suddetti criteri.

    (63)

    Secondo le autorità ungheresi, i costi totali del progetto ammontavano a 842 027 000 HUF, mentre gli aiuti a ValDeal ammontavano a 148 711 090 HUF, pari a un'intensità di aiuto del 17,66 % (34) (tasso inferiore alla soglia del 60 % prevista dal regolamento di cui sopra). Tuttavia, con lettera del 7 ottobre 2013, le autorità ungheresi hanno informato la Commissione che i costi del progetto ammontavano a 823 320 683 HUF (anziché 842 028 250 HUF) (35). La Commissione prenderà pertanto la propria decisione sulla base di quest'ultima informazione.

    (64)

    Secondo le autorità ungheresi, sia le condizioni generali che quelle specifiche, definite all'articolo 4 del regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale, erano soddisfatte.

    4.3.   Compatibilità con il regolamento (CE) n. 70/2001 (esenzione per categoria per le PMI)

    (65)

    Le autorità ungheresi non hanno formulato una chiara spiegazione su come potesse essere applicato il regolamento (CE) n. 70/2001 in questo caso. Secondo quanto consta alla Commissione, le autorità ungheresi non hanno ritenuto necessario fornire ulteriori prove poiché le intensità di aiuto massime sono inferiori a quelle consentite dal regolamento (CE) n. 1628/2006.

    4.4.   Compatibilità ai sensi del trattato

    (66)

    Le autorità ungheresi hanno altresì affermato che l'aiuto concesso può essere compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, visto che il progetto di ValDeal era inteso a colmare un'evidente carenza del mercato, ma non poteva essere realizzato con fondi forniti a prezzi di mercato. In tale ottica, l'importo dell'aiuto è stato limitato al livello necessario per il conseguimento dell'obiettivo senza superalo.

    (67)

    La disciplina RSI del 2006, adottata il 22 novembre 2006 ed entrata in vigore il 1o gennaio 2007, conteneva una nuova categoria di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Poiché l'autorità che concede gli aiuti si è impegnata in data 19 dicembre 2006 e la nuova disciplina era intesa a riconoscere l'ammissibilità dei servizi di consulenza in materia di innovazione, la compatibilità degli aiuti poteva essere valutata, secondo le autorità ungheresi, direttamente ai sensi del trattato.

    (68)

    A tale riguardo, le autorità ungheresi hanno osservato che lo sviluppo di un modello di gestione dell'innovazione, conforme alla normativa ungherese e dell'UE, nonché al contesto socio-culturale dell'Europa centrale e orientale, richiedeva lo sviluppo di un modello e di pratiche commerciali adeguati, in cui l'innovazione fosse guidata dalla domanda del mercato e dai rapporti con i clienti. Il progetto di ValDeal ha messo a punto una serie di metodi e strumenti di raccolta, valutazione e selezione dei progetti onde poterli utilizzare in futuro sistematicamente. Quei servizi non erano ancora disponibili in Ungheria al momento della concessione.

    5.   POSIZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

    5.1.   Posizione di ValDeal

    (69)

    ValDeal ha confermato il suo parere, secondo cui il progetto includeva autentiche attività di R&S, ammissibili ai sensi della disciplina RSI del 1996 e. Secondo ValDeal l'attività era da considerarsi un'attività di sviluppo sperimentale: benché le singole attività svolte nell'ambito del progetto non potessero essere considerate, singolarmente, progetti di R&S, se considerate insieme, potevano contribuire al conseguimento di un obiettivo di R&S.

    (70)

    In particolare, ValDeal ha sottolineato di aver applicato una metodologia esistente a imprese e progetti locali e di aver svolto attività di sviluppo sperimentale su un nuovo modello di gestione integrata dell'innovazione. Su base sperimentale, ValDeal ha raccolto, valutato e selezionato un'ampia gamma di progetti ungheresi, verificandone la sostenibilità. ValDeal ritiene pertanto di aver svolto un'attività unica all'interno del mercato ungherese. La differenza principale tra i servizi di ValDeal e quelli offerti dai concorrenti risiede nel fatto che questi ultimi operavano solo in uno dei segmenti di attività di ValDeal.

    (71)

    Sulla base del know-how acquisito, ValDeal ha affermato di aver sviluppato un nuovo modello e una nuova metodologia di gestione dell'innovazione che potevano essere applicati sistematicamente, in maniera adeguata al contesto giuridico e alle condizioni socioculturali ungheresi. In particolare, la metodologia di raccolta dei progetti doveva essere adattata alla realtà ungherese, dal momento che, per via delle diverse caratteristiche del mercato statunitense, i progetti ungheresi in fase iniziale erano meno adatti alla selezione. Inoltre, i metodi di selezione dei progetti dovevano essere ulteriormente migliorati, dal momento che il modello americano focalizzava l'attenzione sulla commerciabilità (utilizzo commerciale), mentre il modello per l'Europa centrale e orientale, visto il diverso contesto socioculturale, attribuiva maggiore importanza allo spirito imprenditoriale e alla personalità dei promotori dei progetti. Le differenze socio-culturali e il contesto economico avevano altresì portato a una revisione approfondita del programma di formazione e dell'agenda didattica del modello.

    (72)

    Per quanto riguarda l'impatto sulla concorrenza, ValDeal ha sottolineato che il progetto non era inteso a prestare servizi generali di gestione, ma mirava piuttosto a creare qualcosa di realmente unico, ossia un modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione, unitamente ai relativi servizi di consulenza in materia di innovazione. ValDeal sostiene che non esisteva un mercato per questi servizi al momento della concessione. Inoltre, all'inizio del 2013, non esisteva ancora in Ungheria un modello simile, ossia servizi di incubazione di piccole e medie imprese connesse all'innovazione.

    (73)

    Secondo ValDeal, inoltre, il contratto con l'autorità che eroga l'aiuto non prevedeva alcun obbligo giuridico di presentare una domanda di brevetto. Oltre a ciò, la società non poteva sostenere il costo di una relazione brevettuale, né era autorizzata a utilizzare gli aiuti a tale scopo.

    5.2.   Posizione della Rete europea dei centri d'impresa e di innovazione (EBN)

    (74)

    L'EBN è una rete europea di centri d'impresa e innovazione (CEII) e di organizzazioni simili quali gli incubatori. ValDeal è membro dell'EBN.

    (75)

    Stando all'EBN (36), ValDeal ha effettuato in Ungheria l'applicazione sperimentale di un modello sviluppato negli Stati Uniti, che prevedeva la raccolta, la valutazione e la selezione di progetti sulla base dell'originalità del know-how.

    (76)

    Inoltre, secondo l'EBN, ValDeal ha svolto un'analisi metodica delle pratiche europee in materia di gestione dell'innovazione, esaminando allo stesso tempo in maniera approfondita come i titolari dei progetti possono essere motivati a collaborare. Ha altresì condotto attività di ricerca e di insegnamento e sviluppato efficaci e innovativi metodi e strumenti di raccolta, valutazione e selezione dei progetti. Un simile strumento di gestione dell'innovazione non era ancora presente nella gamma di servizi disponibili in Ungheria in materia di innovazione.

    (77)

    L'EBN ha dichiarato di aver valutato annualmente i risultati di ValDeal a partire dal 2008 e di aver effettuato due audit approfonditi in loco nel 2008 e nel 2010. Dalle valutazioni e dagli audit è emerso che ValDeal era pienamente conforme ai criteri dei centri d'impresa e innovazione.

    6.   VALUTAZIONE

    6.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

    (78)

    Per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura deve soddisfare i quattro criteri cumulativi seguenti:

    (a)

    la misura deve comportare l'uso di risorse statali;

    (b)

    la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza;

    (c)

    la misura deve conferire un vantaggio selettivo a talune imprese;

    (d)

    la misura deve incidere sugli scambi tra Stati membri.

    6.1.1.   Aiuto a livello di ValDeal

    (79)

    In primo luogo, ValDeal ha ricevuto una sovvenzione a valere sul bilancio 2006 del regime di aiuti di Stato n. HU 21/2004; pertanto, la Commissione conclude che la misura ha comportato l'uso di risorse statali ed è imputabile allo Stato.

    (80)

    In secondo luogo, ValDeal ha ricevuto un aiuto di Stato per svolgere attività che gli altri operatori di mercato dovevano sostenere interamente da sé. ValDeal è stata selezionata in seguito a una gara d'appalto organizzata dal Fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica e ha ricevuto fondi per sviluppare e fornire una serie di servizi di consulenza in materia di innovazione, parallelamente ai servizi correlati offerti da società di consulenza, esperti in materia di brevetti, business angels e avvocati. Pertanto, la misura ha conferito un vantaggio selettivo a ValDeal.

    (81)

    In terzo luogo, la misura può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri, dal momento che il mercato in cui opera ValDeal è aperto alla concorrenza di imprese con sede in altri Stati membri. Inoltre, ValDeal ha acquistato know-how in materia di gestione dell'innovazione dall'Università del Texas, negli USA, e dalla tedesca INNO AG e intendeva prestare servizi a imprese aventi sede in altri paesi dell'Europa centrale e orientale.

    6.1.2.   Aiuto a livello dei clienti di ValDeal

    (82)

    Per mezzo della misura, i clienti di ValDeal hanno potuto beneficiare di servizi di consulenza gratuiti. Pertanto, pur non avendo ricevuto risorse statali direttamente, questi clienti hanno ottenuto un vantaggio indiretto, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in considerazione del fatto che il preciso scopo della misura era prestare servizi di consulenza gratuiti a inventori e imprese.

    (83)

    La misura è chiaramente imputabile allo Stato e comporta l'impiego di risorse statali, a diretto vantaggio di ValDeal e dei suoi clienti.

    (84)

    In secondo luogo, ValDeal ha attuato un processo in base al quale le imprese più meritevoli e promettenti erano selezionate come beneficiarie di servizi di consulenza gratuiti. Di conseguenza, il progetto conferiva un vantaggio selettivo ai beneficiari selezionati e poteva falsare la concorrenza sui mercati a valle in cui operavano i clienti di ValDeal, conferendo loro un vantaggio selettivo.

    (85)

    In terzo luogo, è probabile che la misura incida sugli scambi tra Stati membri. Inoltre, come indicato sopra, ValDeal intendeva offrire i servizi anche a imprese aventi sede in altri paesi dell'Europa centrale e orientale e il progetto intendeva migliorare la capacità dei clienti di ValDeal di competere a livello sia nazionale che europeo. Pertanto, la misura ha chiaramente inciso sugli scambi tra Stati membri.

    6.1.3.   Conclusione

    (86)

    La Commissione conclude che la misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, a beneficio di ValDeal e dei suoi clienti.

    6.2.   Valutazione della compatibilità

    6.2.1.   Aiuto a ValDeal

    —   Qualifica delle attività di ValDeal come progetti di R&S

    (87)

    La disciplina RSI del 1996 definisce i tipi di ricerca che possono essere considerati compatibili con le norme sugli aiuti di Stato:

    «2.2. […] Per individuare la prossimità al mercato della R&S beneficiaria degli aiuti, la Commissione attua una distinzione tra ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva (37)».

    (88)

    Secondo quanto consta alla Commissione, scopo del progetto di ValDeal era lo sviluppo di un intero processo e la creazione del modello. Anche se ha effettivamente interagito con i propri clienti per comprendere il mercato ungherese e adattare il modello di consulenza acquisito alle sue peculiarità, Valdeal ha introdotto sul mercato ungherese di un modello di consulenza già esistente, che integrava vari servizi sino ad allora prestati separatamente da diversi soggetti. Di fatto, ValDeal rivestiva il ruolo di integratore di servizi in base alle esigenze dei suoi clienti. Pertanto, gli adeguamenti alle differenze socioculturali e agli impatti economici sul mercato ungherese rivendicati da ValDeal non sembrano essere pertinenti per qualificare le attività di ValDeal come progetti di R&S.

    (89)

    Il modello messo a punto era inteso a creare e a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione in seno ad altri soggetti e non all'interno della stessa ValDeal. L'adeguamento del modello ai requisiti di un determinato mercato non è una prerogativa di ValDeal, bensì un comportamento economico ordinario, adottato da qualsiasi operatore economico che intenda fare ingresso in un nuovo mercato. Il succitato modello sembra essere una semplice personalizzazione che qualsiasi operatore economico effettua solitamente prima di iniziare ad operare in un dato mercato. L'immagine realistica del valore di mercato dei risultati di progetti innovativi e della loro commerciabilità, che ValDeal sostiene di aver fornito ai propri beneficiari, non è, di per sé, in alcun modo diversa dai servizi offerti da società di consulenza analoghe, e in ogni caso non può essere considerata un'attività di R&S.

    (90)

    Se è pur vero che al momento della concessione dell'aiuto il contesto economico ungherese era alquanto diverso da quello di tutti gli altri paesi, questa argomentazione non è sufficiente per affermare che le attività di ValDeal presentavano elementi di R&S. Se avesse operato in un altro paese, ValDeal avrebbe comunque dovuto adattare il valore della propria offerta, analogamente a qualsiasi altro operatore economico. In tale ottica, ValDeal non ha agito in maniera diversa dagli altri prestatori di servizi o fornitori di beni. La sua unicità risiede nell'essere riuscita a integrare e coordinare vari servizi richiesti dai beneficiari, o che questi non avrebbero acquistato in assenza del progetto.

    (91)

    Benché ValDeal faccia riferimento al manuale di Frascati, la sua attività non aveva carattere di ricerca finalizzata all'identificazione di un prodotto innovativo, ma era una sorta di personalizzazione di un prodotto esistente, unita a un lavoro sistematico di analisi, svolto nel quadro della sua prestazione di servizi. In particolare, ValDeal ha acquisito know-how da terzi limitandosi ad adattarlo al mercato ungherese.

    (92)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che, nonostante promuovessero l'innovazione da parte degli utenti finali dei servizi di ValDeal, le attività in questione non possono essere considerate progetti di R&S ai sensi della disciplina RSI del 1996. Pertanto, la Commissione valuterà se gli aiuti di Stato possano essere considerati compatibili con il mercato interno nel quadro di altri obiettivi strategici, come previsto dall'articolo 107 del TFUE.

    (93)

    Ai fini di tale valutazione, la Commissione prende nota delle argomentazioni presentate dalle autorità ungheresi, secondo cui l'aiuto in questione dovrebbe essere analizzato su due livelli. In primo luogo, a livello di ValDeal, la Commissione analizzerà l'aiuto destinato a coprire le spese dei suoi investimenti materiali e immateriali, legati all'acquisto e all'uso (previo adattamento) del modello pertinente per la prestazione di servizi di consulenza e assistenza in materia di innovazione alle PMI. In secondo luogo, a livello dei clienti di ValDeal, l'analisi focalizzerà l'attenzione sull'aiuto concesso alle imprese e alle persone fisiche che hanno beneficiato dei suddetti servizi di consulenza, prestati da ValDeal a titolo gratuito.

    —   Compatibilità nell'ambito di strumenti diversi

    (94)

    Le attività svolte da ValDeal soddisfano i requisiti materiali dell'articolo 4 (generali e specifici) del regolamento (CE) n. 1628/2006 (esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale). L'articolo 4 del suddetto regolamento contiene le seguenti condizioni generali e specifiche riguardo alla compatibilità degli aiuti all'investimento iniziale:

    (1)

    Condizioni generali:

    a.

    Presentazione della domanda di aiuto prima dell'inizio delle operazioni: ValDeal ha presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali prima dell'inizio del progetto d'investimento.

    b.

    «Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale:» l'aiuto è stato concesso in una regione ammissibile agli aiuti a finalità regionale, dal momento che la regione dell'Ungheria centrale, dove ha sede ValDeal, era una regione ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, al momento della concessione dell'aiuto.

    c.

    L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo non supera il massimale regionale in vigore al momento in cui viene concesso l'aiuto per la regione nella quale l'investimento ha luogo. Il massimale può essere aumentato del 20 % per le piccole imprese: nella regione dell'Ungheria centrale il massimale dell'aiuto era pari al 40 % che, sommato all'aumento concesso per le piccole imprese, ha raggiunto un'intensità di aiuto del 60 % nel caso di ValDeal. Nel 2006 ValDeal era una microimpresa, mentre dal 2007 è una piccola impresa. Le autorità ungheresi hanno confermato che al momento della concessione degli aiuti ValDeal era una piccola o media impresa. Come dimostrato di seguito (considerando 96 e 97), l'intensità di aiuto per il progetto realizzato da ValDeal è stata inferiore al massimale previsto dal regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale.

    (2)

    Condizioni specifiche:

    a.

    «L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno tre anni nel caso di PMI:» alcune imprese hanno beneficiato dei risultati dell'investimento; il modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione è disponibile su base permanente. ValDeal ha deciso di rimanere in attività fino al 30 novembre 2013.

    b.

    «Gli attivi immateriali, per essere ammissibili, devono:

    (i)

    essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;

    (ii)

    essere considerati ammortizzabili;

    (iii)

    essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;

    (iv)

    figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno tre anni nel caso di PMI»;

    Il know-how acquistato da ValDeal soddisfaceva i criteri relativi agli attivi immateriali, previsti dal regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale. Il know-how è stato acquistato da terzi e a prezzo di mercato. Inoltre, il know-how acquistato e gli sviluppi sperimentali capitalizzati sono stati utilizzati esclusivamente da ValDeal ed esclusivamente nella struttura predisposta alla realizzazione del progetto d'investimento.

    c.

    «Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevazioni, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico:» i calcoli relativi all'intensità di aiuto confermano che anche il requisito relativo alle risorse proprie è stato soddisfatto.

    (95)

    In particolare, in seguito all'avvio del procedimento, le informazioni acquisite hanno permesso alla Commissione di identificare e calcolare i costi ammissibili pertinenti e di verificare se l'intensità di aiuto concessa a ValDeal superava le intensità di aiuto stabilite.

    (96)

    In primo luogo, la Commissione rileva che l'Ungheria ha ricalcolato i costi del progetto sulla base delle disposizioni del succitato regolamento (ossia considerando i costi di investimenti materiali e immateriali) e ha concluso che i costi complessivi del progetto ammontavano a 823 320 683 HUF. Anche se le autorità ungheresi presumevano che tutti i costi di cui sopra erano ammissibili, la Commissione è del parere che alcuni di questi costi, in particolare quelli relativi all'«adeguamento del know-how», siano di natura operativa e quindi non ammissibili. La Commissione ha quindi sottratto i costi di «adeguamento del know-how», pari a 531 300 170 HUF, dai costi totali. In seguito a questa detrazione, i costi ammissibili calcolati dalla Commissione ammontano a 292 020 513 HUF in valore nominale, ossia a 267 015 826 HUF in valore attualizzato.

    (97)

    In secondo luogo, la Commissione rileva che l'aiuto di cui ha beneficiato ValDeal ammontava a 148 711 090 HUF in valore nominale, ossia a 118 431 978 HUF in valore attualizzato. Di conseguenza, l'intensità dell'aiuto concesso direttamente a ValDeal rappresenta il 44 % dei costi ammissibili (in valore attualizzato), una percentuale nettamente inferiore all'intensità massima consentita dal suddetto regolamento (ovverosia il 60 %) (38).

    (98)

    Pertanto, tenuto conto delle argomentazioni di cui sopra, la Commissione conclude che gli aiuti a livello di ValDeal soddisfacevano tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione.

    6.2.2.   Aiuto ai clienti di ValDeal

    (99)

    La Commissione osserva che, conformemente alla decisione di concessione delle autorità ungheresi, i clienti di ValDeal hanno beneficiato di servizi che possono essere considerati servizi di consulenza in materia di innovazione e che sono stati prestati da ValDeal a titolo gratuito. Le autorità ungheresi hanno stimato il valore di tale aiuto sulla base di una tariffa di 15 000 HUF/giorno conforme ai prezzi correnti sul mercato ungherese e, su tale base, hanno indicato che l'aiuto in questione ammontava a 323 797 000 HUF.

    (100)

    Benché al momento della concessione l'aiuto per tali servizi non fosse regolamentato dalla disciplina applicabile in materia di R&S, questo tipo di aiuto era tuttavia oggetto della nuova disciplina RSI del 2006, entrata in vigore il 1o gennaio 2007, ossia alcuni giorni dopo la concessione degli aiuti (39).

    (101)

    Sulla base di quanto esposto sopra, la Commissione provvederà a effettuare una valutazione della compatibilità dell'aiuto direttamente ai sensi del trattato, tenendo conto dei criteri specifici enunciati nella disciplina RSI del 2006.

    Obiettivo di interesse comune

    (103)

    La Commissione ritiene che, al momento della concessione, la mancanza di coordinamento tra i prestatori di servizi di consulenza in materia di innovazione ostacolasse l'erogazione dei servizi in maniera integrata, prevenendo lo sviluppo della domanda.

    (104)

    Inoltre, il progetto era inteso a sviluppare una serie di metodi e strumenti di raccolta, valutazione e selezione dei progetti che non erano ancora disponibili in Ungheria nell'ambito dei servizi di innovazione. Pertanto, il progetto realizzato da ValDeal ha contribuito a promuovere un mercato di servizi integrati di consulenza in un settore frammentato e a migliorare le capacità di innovazione delle imprese nel medio e lungo termine.

    (105)

    Il progetto ha altresì promosso il trasferimento di conoscenze in Ungheria, il che è in linea con l'iniziativa faro «L'Unione dell'innovazione» dell'attuale programma della Commissione «Europa 2020» (40).

    (106)

    Inoltre, benché non ancora previsto dalla legislazione in vigore al momento della concessione, il tipo di aiuto di cui hanno beneficiato i clienti di ValDeal corrispondeva alla categoria di servizi di consulenza in materia di innovazione, riconosciuta e regolamentata in modo specifico dal punto 5.6 della disciplina RSI del 2006, entrata in vigore il 1o gennaio 2007, ossia alcuni giorni dopo la concessione dell'aiuto in questione.

    (107)

    Di conseguenza, premesso che la promozione dell'innovazione è un importante obiettivo strategico atto a promuovere la crescita sostenibile nell'UE, l'aiuto in questione era inteso al conseguimento di un obiettivo di interesse comune.

    Fallimento del mercato

    (108)

    In seguito alla transizione economica, verificatasi negli anni '90, la rete ungherese degli organismi pubblici di ricerca è entrata in crisi e alcuni istituti sono stati chiusi. Inoltre, all'epoca della privatizzazione e della ristrutturazione dell'industria ungherese, solo le multinazionali erano in grado di finanziare con risorse interne l'acquisto di nuove conoscenze e di sfruttare i risultati delle loro attività di R&S sul mercato.

    (109)

    Tra le cause del basso livello di innovazione da parte delle imprese nazionali, specialmente delle PMI, le autorità ungheresi citano i costi troppo elevati dell'innovazione e la mancanza di risorse proprie, oltre che scarsi rapporti di lavoro e una collaborazione insufficiente tra i titolari ungheresi di progetti innovativi e gli investitori. Quest'ultimo problema riguardava principalmente l'insufficiente finanziamento di tecnologie ancora al loro stadio iniziale, poiché all'epoca gli investitori in capitale di rischio investivano principalmente in imprese che si trovavano in una fase media e matura di sviluppo, per via del più basso livello di rischio. Ad esempio, nel periodo 2000–2005 si è registrata una media annua di soli 35 investimenti destinati a imprese innovative.

    (110)

    Per ovviare alle suddette limitazioni, è stato attuato un Sistema nazionale dell'innovazione. Benché la maggior parte dei componenti del sistema esistessero e funzionassero generalmente bene singolarmente, le prestazioni complessive del sistema erano lungi dall'essere soddisfacenti. Alcuni dei componenti non funzionavano adeguatamente e la loro cooperazione era alquanto limitata. Poiché le prestazioni complessive dipendevano dalla qualità dei legami e della cooperazione tra quei componenti, il sistema ha prodotto risultati tutt'altro che adeguati.

    (111)

    Una delle soluzioni per promuovere lo sviluppo dell'innovazione in Ungheria sembrava essere la creazione di incubatori di imprese. I primi incubatori sono stati creati nei primi anni '90 e nel 2009 l'Ungheria contava circa 40 incubatori, la maggior parte dei quali finanziava la propria attività attraverso la locazione degli uffici e la prestazione di servizi amministrativi, di servizi di gestione delle infrastrutture e di servizi informatici. Gli incubatori accoglievano le imprese nelle loro strutture in cambio della locazione di uffici e le imprese beneficiavano delle economie di scala degli incubatori, ottenendo una razionalizzazione dei loro costi fissi. Tuttavia, gli incubatori esistenti non prestavano servizi alle imprese quali consulenza in materia di DPI, commercio internazionale, gestione dell'innovazione e tecnologia. L'Ungheria non disponeva di una rete di business angels (41), di fondi d'avviamento (42) o di società d'investimento in capitale di rischio che investissero in imprese in fase iniziale di sviluppo. Infine, gli incubatori non fornivano servizi alle imprese che intendevano avviare la loro attività e/o espanderla a livello internazionale (43).

    (112)

    Nel 2006 esistevano 14 società in Ungheria che offrivano servizi di gestione dell'innovazione. I servizi prestati riguardavano i seguenti settori: selezione, monitoraggio e valutazione delle invenzioni, identificazione di progetti innovativi, servizi per attirare fondi di capitali di rischio, gestione di sovvenzioni, elaborazione di piani commerciali, creazione di imprese «spin-off», concessione di licenze e proprietà intellettuale, consulenza gestionale, gestione di processi e progetti, mediazione tra partner commerciali, formazione e istruzione, organizzazione di reti dell'innovazione, fornitura di locali per uffici e realizzazione di ricerche e studi.

    (113)

    Mentre ciascuno dei concorrenti di ValDeal svolgeva almeno una delle succitate attività, il progetto di ValDeal intendeva coprirle tutte in forma integrata. Sembra pertanto che gli sforzi e i costi per sviluppare un modello di prestazione integrata di servizi fossero troppo elevati, dal momento che, in mancanza di un efficace coordinamento tra gli operatori esistenti, il modello non era in grado di colmare la lacuna presente sul mercato. Ad esempio, per coprire tutti i servizi offerti da ValDeal su base integrata, un'impresa avrebbe dovuto acquisire come partner almeno quattro concorrenti di ValDeal.

    (114)

    La Commissione è pertanto consapevole del fatto che, a causa di un problema di coordinamento, in Ungheria non esisteva un'impresa o un ente di collegamento che potesse sistematicamente valutare il potenziale commerciale di prodotti e/o tecnologie innovativi attraverso un servizio «a sportello unico». In Ungheria sembra quindi esservi stato un serio problema di coordinamento nel mercato dei servizi di gestione dell'innovazione.

    (115)

    Alla luce di quanto esposto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto in questione era necessario, perché al momento della concessione in Ungheria vi era un fallimento del mercato sotto forma di problema di coordinamento che incideva sia sulla domanda che sull'offerta di servizi integrati di consulenza in materia di innovazione.

    Adeguatezza dell'aiuto

    (116)

    Le autorità ungheresi hanno cercato di ovviare alle limitazioni che impedivano alle start-up del paese di accedere a servizi integrati di consulenza in materia di innovazione creando il Sistema nazionale dell'innovazione. Benché il sistema dovesse migliorare l'innovazione e, più in generale, la competitività delle imprese, l'approccio regolamentare non ha portato ai risultati attesi (cfr. considerando 110). Pertanto, l'aiuto concesso ai clienti di ValDeal sotto forma di servizi integrati di consulenza a titolo gratuito può essere considerato un mezzo adeguato per ovviare al fallimento del mercato di cui sopra. Occorre inoltre notare che la procedura di selezione dei beneficiari finali, adottata da ValDeal, ha garantito che fossero scelte le imprese più meritevoli e promettenti.

    Effetto di incentivazione

    (117)

    In primo luogo, il progetto realizzato da ValDeal è stato finanziato sia dal governo che da risorse proprie di ValDeal, che ha partecipato con un contributo del valore di 528 626 021 HUF.

    (118)

    In secondo luogo, la Commissione osserva che ValDeal non ha abusato dell'aiuto, poiché ha svolto le stesse attività descritte nella documentazione di gara.

    (119)

    Dalle prove fornite dalle autorità ungheresi emerge che, senza l'aiuto, ValDeal non avrebbe potuto prestare servizi di innovazione gratuiti basati su un modello integrato e promuovere la domanda di tali servizi, in quanto la frammentazione del mercato ungherese impediva lo sviluppo della domanda e non consentiva di realizzare economie di scala. La Commissione conclude pertanto che il ricorso a risorse pubbliche nell'ambito del progetto era inteso a modificare il comportamento di ValDeal e quello dei suoi clienti.

    Proporzionalità e impatto sulla concorrenza

    (120)

    Il progetto ha consentito a ValDeal di attuare un modello più efficiente, che integrava le diverse componenti dei servizi di gestione dell'innovazione, e ha aiutato i clienti di ValDeal a migliorare le loro capacità commerciali e gestionali.

    (121)

    Le autorità ungheresi hanno dimostrato che in nessun caso l'importo dell'aiuto per i servizi prestati a titolo gratuito da ValDeal ha superato i 200 000 EUR. L'Ungheria ha verificato e confermato il rispetto delle regole relative al cumulo a livello di impresa.

    (122)

    Secondo la Commissione, il vantaggio ottenuto dai clienti di ValDeal beneficiari dell'aiuto corrisponde agli importi massimi di aiuto applicabili ai servizi di consulenza in materia di innovazione ai sensi della disciplina RSI del 2006, entrata in vigore il 1o gennaio 2007, ossia soltanto 10 giorni dopo l'avvio del progetto. Pertanto, secondo la Commissione, la valutazione dell'aiuto di cui sopra direttamente ai sensi del trattato induce a concludere che gli importi concessi ai clienti di ValDeal fossero proporzionati, alla luce dei criteri stabiliti dalla Commissione nella disciplina RSI del 2006.

    (123)

    La Commissione precisa inoltre che, al momento dell'attuazione del progetto, i concorrenti di ValDeal offrivano soltanto componenti specifiche dei servizi di consulenza in materia di innovazione sovvenzionati nell'ambito della misura. Il fatto che l'offerta fosse frammentata e che mancasse un coordinamento tra gli operatori significa che ValDeal ha prestato i propri servizi integrati in un mercato in cui nessun altro concorrente era in grado di fornire servizi pienamente fungibili. Pertanto, il progetto realizzato da ValDeal ha avuto solo un impatto limitato sulla concorrenza.

    7.   CONCLUSIONI

    (124)

    Alla luce di quanto esposto sopra, l'aiuto concesso a ValDeal è compatibile con il mercato interno ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006 e l'aiuto ai clienti di ValDeal è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto di Stato che l'Ungheria ha concesso a ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság e ai suoi clienti, nel periodo di attuazione del progetto beneficiario «Utilizzo e applicazione del Fondo per la ricerca e l'innovazione tecnologica» è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Articolo 2

    L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2014

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Vicepresidente


    (1)  GU C 40 del 12.2.2013, pag. 53.

    (2)  Decisione della Commissione C(2004) 3568/2 del 20 settembre 2004, «Misure che verranno considerate aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE — Ungheria».

    (3)  Con lettera del 12 giugno 2009 la Commissione ha informato l'Ungheria di aver selezionato tre imprese (fra cui ValDeal) ai fini di un'analisi approfondita.

    (4)  Con lettera del 19 dicembre 2011 la Commissione ha informato le autorità ungheresi di aver interrotto le indagini sul beneficiario in questione.

    (5)  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

    (6)  Articoli 9 e 11 del regolamento (CE) n. 794/2004, del 21 aprile 2004, della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

    (7)  GU C 40 del 12.2.2013, pag. 53.

    (8)  La Rete europea dei centri d'impresa e innovazione è un'associazione europea di imprese, di cui ValDeal è membro.

    (9)  Al momento dell'adozione della presente decisione, la Commissione ha utilizzato il tasso di cambio di 253,13 HUF/EUR, in vigore al 19 dicembre 2006.

    (10)  Le autorità ungheresi hanno confermato che per il regime di aiuti non sono stati utilizzati fondi strutturali.

    (11)  Secondo le autorità ungheresi, ValDeal nel 2006 (anno della sua creazione) era una microimpresa, mentre nel 2007 era una piccola impresa (informazioni presentate dall'Ungheria in data 12 marzo 2012).

    (12)  Il contratto di sovvenzione originale prevedeva una sovvenzione a fondo perduto di 550 milioni di HUF (circa 2,17 milioni di EUR) per il costo totale del progetto originariamente previsto di 1 169 467 000 HUF (circa 4,62 milioni di EUR). Esiste quindi una differenza di 168 332 889 HUF tra il costo totale previsto del progetto e quello effettivo.

    (13)  Il periodo di attuazione originariamente previsto dal contratto di sovvenzione era dal 1o dicembre 2006 al 31 gennaio 2009. Il contratto di sovvenzione è stato tuttavia più volte modificato per prorogare il termine di attuazione al 30 novembre 2010.

    (14)  Informazioni presentate dall'Ungheria in data 4 luglio 2012, «Contesto — Programma di gestione dell'innovazione di ValDeal», pag. 1.

    (15)  Informazioni presentate dall'Ungheria in data 24 febbraio 2011, «Sviluppo del modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione — Relazione finale», pag. 8.

    (16)  Informazioni presentate dall'Ungheria in data 24 febbraio 2011, «Sviluppo del modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione — Relazione finale», pag. 19.

    (17)  Informazioni presentate dall'Ungheria in data 24 febbraio 2011, «Sviluppo del modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione — Relazione finale», pag. 3.

    (18)  Informazioni presentate dall'Ungheria in data 24 febbraio 2011, «Sviluppo del modello ungherese di gestione integrata dell'innovazione — Relazione finale», pag. 20.

    (19)  Informazioni presentate dall'Ungheria in data 4 luglio 2012, sezione «Risposte alle domande della Commissione europea — Progetto ValDeal», pag. 2.

    (20)  La registrazione volontaria di opere è disciplinata dal regolamento n. 26/2010 del 28 dicembre 2010 del ministero ungherese della Pubblica amministrazione e della giustizia.

    (21)  http://www.sztnh.gov.hu/kerdesek/gyik/onkentes.html.

    (22)  Informazioni presentate dall'Ungheria in data 19 ottobre 2011, pag. 17, e informazioni presentate in data 12 settembre 2012.

    (23)  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm.

    (24)  http://ec.europa.eu/cip.

    (25)  Informazioni presentate dall'Ungheria il 4 luglio 2012, sezione «Contesto — Programma di gestione dell'innovazione di ValDeal», pag. 2.

    (26)  Articolo 4 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

    (27)  Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29).

    (28)  Per il periodo 1 maggio 2004–31 dicembre 2006, cfr. la lettera della Commissione inviata all'Ungheria il 7 luglio 2004, che riconosce la carta degli aiuti a finalità regionale dell'Ungheria come aiuto esistente: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/2004/hungary_en.pdf, e la carta allegata degli aiuti a finalità regionale valida in per quel periodo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/2004/hungary.gif. Per il periodo 2007–2013, cfr. aiuto di Stato N 487/06 — Ungheria — Carta degli aiuti a finalità regionale 2007–2013, C(2006) 4009 def. del 13 settembre 2006 (GU C 256 del 24.10.2006, pag. 7).

    (29)  Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esenzione per categoria degli aiuti a finalità regionale.

    (30)  Informazioni presentate dall'Ungheria in data 12 marzo 2012.

    (31)  Informazioni presentate dall'Ungheria il 13 marzo 2013.

    (32)  OCSE, «Frascati Manual: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development»FRASCATI MANUAL 2002, ISBN 92-64-19903-9, © OECD 2002. Di seguito si riportano alcuni criteri che possono aiutare a identificare la presenza di R&S nelle attività di servizi:

    (1)

    collegamenti con laboratori di ricerca pubblici: questo criterio può essere soddisfatto attraverso la collaborazione di ValDeal con l'Università di tecnologia ed economia di Budapest e l'Università Corvinus di Budapest;

    (2)

    partecipazione di personale titolare di dottorato di ricerca o di dottorandi: questo criterio può essere soddisfatto attraverso la partecipazione di numeroso personale titolare di dottorato di ricerca alla realizzazione del progetto;

    (3)

    pubblicazione dei risultati di ricerca su riviste scientifiche, organizzazione di conferenze scientifiche o partecipazione a valutazioni scientifiche: questo criterio può essere soddisfatto grazie ai 20-30 interventi sul tema del progetto, realizzati da ValDeal in occasione di varie conferenze;

    (4)

    costruzione di prototipi o di impianti pilota: questo criterio può essere soddisfatto alla luce del fatto che, tra il 2007 e il 2010, ValDeal ha sistematicamente sviluppato e testato il modello su oltre 500 progetti.

    (33)  Il prezzo di mercato dei servizi prestati gratuitamente da ValDeal è stato calcolato in base a una tariffa di 15 000 HUF/ora (circa 60 EUR/ora).

    (34)  Le autorità ungheresi presumevano che tutti i costi del progetto fossero ammissibili.

    (35)  Le informazioni presentate inizialmente includevano altre voci, di importo pari a 18 507 567 HUF, che pur non essendo legate direttamente al progetto, potevano essere considerate attività di sviluppo sperimentale.

    (36)  Informazioni presentate dalla Rete europea dei centri d'impresa e di innovazione in data 14 marzo 2013.

    (37)  Gazzetta ufficiale C 45 del 17.2.1996, pag. 5 (allegato I):

    Ricerca fondamentale: è un'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

    Ricerca industriale: è la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

    Attività di sviluppo precompetitiva: è la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

    (38)  Le argomentazioni presentate dalle autorità ungheresi sulla conformità del progetto di ValDeal con le condizioni di compatibilità previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 non sono state comprovate in misura tale da consentire alla Commissione di effettuare una valutazione approfondita.

    (39)  Il paragrafo 5.6 della disciplina RSI del 2006 stabilisce che: «Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, se sono rispettate le seguenti condizioni:

    1)

    il beneficiario è una PMI;

    2)

    l'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni

    3)

    il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea. In caso contrario l'aiuto non può coprire più del 75 % dei costi ammissibili;

    4)

    il beneficiario deve utilizzare l'aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole)».

    (40)  http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=199719

    (41)  Orientamenti sul capitale di rischio (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2): «per business angels si intendono privati facoltosi che investono direttamente in imprese nuove e in espansione non quotate in borsa (finanziamenti seed) e forniscono loro assistenza, di norma in cambio di una quota di partecipazione nel capitale dell'impresa, ma possono anche fornire altri finanziamenti a lungo termine;».

    (42)  Orientamenti sul capitale di rischio (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2): «per seed capital si intende il finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase d'avvio (start-up);.»

    (43)  Fonti: Bundik, 2008.


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