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Document 32016D1991

    Decisione (UE) 2016/1991 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa alle misure SA.41614 — 2015/C [ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)] alle quali i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società di calcio professionistica FC Den Bosch di 's-Hertogenbosch [notificata con il numero C(2016) 4089] (Testo rilevante ai fini del SEE )

    C/2016/4089

    GU L 306 del 15.11.2016, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1991/oj

    15.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 306/19


    DECISIONE (UE) 2016/1991 DELLA COMMISSIONE

    del 4 luglio 2016

    relativa alle misure SA.41614 — 2015/C [ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN)] alle quali i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società di calcio professionistica FC Den Bosch di 's-Hertogenbosch

    [notificata con il numero C(2016) 4089]

    (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato (1),

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Nel 2011, la Commissione è stata informata da un cittadino e da informazioni apparse nella stampa del fatto che i Paesi Bassi avevano dato esecuzione a una misura di aiuto a favore della società di calcio professionistica FC Den Bosch di 's-Hertogenbosch. Nel 2010 e nel 2011, la Commissione è stata altresì informata dai cittadini di misure a favore di altre società di calcio professionistiche dei Paesi Bassi, nello specifico Willem II di Tilburg, MVV di Maastricht, PSV di Eindhoven e NEC di Nijmegen. Su richiesta della Commissione, con lettera del 1o settembre 2011 i Paesi Bassi hanno trasmesso informazioni relative alla società FC Den Bosch.

    (2)

    Con lettera del 6 marzo 2013, la Commissione ha informato i Paesi Bassi di aver avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione alle misure a favore di Willem II, NEC, MVV, PSV e FC Den Bosch.

    (3)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento (in appresso «decisione di avvio del procedimento» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare osservazioni sulla misura in oggetto.

    (4)

    I Paesi Bassi hanno trasmesso i propri commenti nel quadro delle misure a favore di FC a mezzo lettere del 31 maggio 2013 e 7 novembre 2013 e in occasione di un incontro svoltosi il 13 ottobre 2014. La Commissione non ha ricevuto commenti dalle parti interessate relativamente alle misure a favore di FC Den Bosch.

    (5)

    In seguito alla decisione di avvio del procedimento e in accordo con le autorità dei Paesi Bassi, le indagini sulle diverse società sono state condotte separatamente. L'indagine riguardante la società FC Den Bosch è stata registrata con il numero SA.41614.

    2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

    2.1.   Beneficiario, obiettivo e dotazione

    (6)

    La federazione di calcio nazionale olandese Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (in appresso «KNVB») è l'organizzazione ombrello per le competizioni calcistiche professionistiche e amatoriali. Nei Paesi Bassi il calcio professionistico è organizzato sulla base di un sistema a due livelli. Nella stagione 2014/2015 erano iscritte alla federazione 38 società, di cui 18 alla serie A (eredivisie) e 20 alla serie B (eerste divisie).

    (7)

    FC Den Bosch è iscritta alla serie B dalla stagione 2004/2005, quando ha giocato per l'ultima volta nella serie A olandese. Non ha mai giocato in un campionato europeo. In base alle informazioni trasmesse dai Paesi Bassi, FC Den Bosch è una società di piccole dimensioni; nella stagione 2011/2012 impiegava 31 dipendenti. Il suo fatturato e il suo totale di bilancio si sono attestati a circa 3 milioni di EUR in entrambi gli anni. FC Den Bosch può pertanto essere considerata una piccola impresa (3). Lo stadio in cui gioca la squadra del FC Den Bosch è di proprietà del comune di 's-Hertogenbosch (in appresso «il comune»), che riscuote un canone di affitto per il suo utilizzo da parte della società.

    (8)

    Nel 2010, il comune è venuto a conoscenza del fatto che FC Den Bosch si trovava in gravi difficoltà finanziarie, tali da pregiudicare il mantenimento della licenza di società di calcio professionistica e persino la sua stessa esistenza. Il 30 giugno 2010 la società FC Den Bosch ha registrato un patrimonio negativo di 4,6 milioni di EUR, che un anno aveva raggiunto 5,4 milioni di EUR. Come dimostrato da una società di revisione dei conti indipendente, FC Den Bosch ha altresì registrato un incremento delle perdite (0,168 milioni di EUR a giugno 2009, 0,612 milioni di EUR a giugno 2010 e 0,744 milioni di EUR a giugno 2011), una diminuzione del fatturato (da 3,736 milioni di EUR a 2,771 milioni di EUR dal 2009 al 2011) e un aumento dell'indebitamento. Fra i creditori della società figurava il comune, che vantava un credito subordinato nei suoi confronti di 1,65 milioni di EUR.

    (9)

    Nell'autunno del 2010 i tifosi, diverse società e sponsor hanno avviato un'iniziativa volta a evitare il fallimento di FC Den Bosch, che ha portato a un piano di ristrutturazione teso a migliorare la situazione finanziaria della società calcistica e a trasformarla in un'impresa redditizia con una nuova struttura giuridica, di proprietà dei tifosi. Nel giugno 2011, il comune e gli altri creditori della società hanno concordato un'iniziativa comune per convertire i propri prestiti in azioni della società. Nell'ambito della ristrutturazione, FC Den Bosch, che aveva lo status giuridico di associazione (Vereniging), il 30 giugno 2011 è stata trasformata nella società a responsabilità limitata (naamloze vennootschap) FC Den Bosch N.V.

    (10)

    È stata concordata la trasformazione del credito vantato dal comune in una quota di partecipazione del 60 % al capitale della società a responsabilità limitata FC Den Bosch N.V. di nuova costituzione. Il restante 40 % delle azioni della società sarebbero state acquistate dagli altri grandi creditori della stessa che hanno convertito debiti in azioni, tuttavia con un rapporto di conversione inferiore a quello del comune. I creditori minori hanno rinunciato a parti dei crediti da loro vantati. In seguito all'accordo tra creditori, il comune ha trasferito il proprio credito in azioni, risultante dal suo prestito di 1,65 milioni di EUR, alla fondazione Stichting Met Heel Mijn Hart per il valore di 1 EUR. La fondazione è stata costituita da associazioni di tifosi e da singoli tifosi di FC Den Bosch e non svolge attività commerciali.

    (11)

    Il comune ha altresì acconsentito al pagamento di 1,4 milioni di EUR a fronte del trasferimento di FC Den Bosch dalle strutture in cui conduce gli allenamenti (4), ubicate in un terreno di proprietà del comune.

    2.2.   Motivazioni dell'avvio del procedimento d'indagine formale

    (12)

    Nella decisione di avvio del procedimento relativamente alle misure a favore di FC Den Bosch, la Commissione è giunta alla decisione preliminare che il comune aveva conferito a FC Den Bosch un vantaggio selettivo mediante risorse statali e aveva pertanto fornito aiuti alla società di calcio.

    (13)

    In merito alla decisione di cedere il credito di 1,65 milioni di EUR a fronte del corrispettivo di 1 EUR a tifosi organizzati, secondo la Commissione, i Paesi Bassi non possono sostenere che il comune abbia agito allo stesso modo in cui avrebbe fatto un creditore privato in una situazione analoga. La Commissione ha evidenziato che altri grandi creditori hanno trasformato i propri crediti in quote di partecipazione al capitale del nuovo soggetto giuridico, laddove il comune ha trasferito i propri crediti per una somma simbolica. Per quanto attiene all'acquisizione del nuovo centro allenamenti e giovanile per un corrispettivo di 1,4 milioni di EUR, la Commissione ha evidenziato che tale prezzo era stato calcolato da un esperto esterno come il valore di sostituzione del centro in oggetto. La Commissione ha sollevato dubbi in merito al fatto che il valore di sostituzione di un edificio equivalga al suo prezzo di mercato.

    (14)

    La Commissione ha altresì assunto la posizione secondo cui le misure di aiuto concesse a società di calcio professionistiche rischiano di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

    (15)

    In merito alla compatibilità di un eventuale aiuto a FC Den Bosch, la Commissione ha evidenziato nella decisione di avvio del procedimento che la società di calcio si trovava in difficoltà finanziarie nel momento in cui l'aiuto è stato concesso. Per valutare la compatibilità dell'aiuto con gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (5) (in appresso «gli orientamenti»), la Commissione ha richiesto informazioni sulla conformità a tutti i requisiti posti negli orientamenti.

    (16)

    In particolare, la Commissione non è stata in grado di verificare l'ottemperanza alle condizioni di cui ai punti da 34 a 37 degli orientamenti relativamente alla natura e al rispetto di un piano di ristrutturazione. Si sarebbe dovuto inoltre dimostrare che l'aiuto era stato limitato al minimo necessario, che lo stesso beneficiario aveva dovuto versare un adeguato contributo proprio alla ristrutturazione e che sarebbe stato rispettato il principio «una tantum».

    3.   OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

    3.1.   Esistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

    (17)

    I Paesi Bassi dissentono dalla conclusione preliminare della Commissione secondo la quale le misure riguardanti FC Den Bosch costituiscono aiuto di Stato. I Paesi Bassi ritengono che, poiché il comune vantava un credito subordinato nei confronti di una società sull'orlo del fallimento, nel rinunciare al suo credito nel 2011 ha agito in conformità al principio del creditore operante in un'economia di mercato.

    (18)

    Secondo i Paesi Bassi, in caso di fallimento della società FC Den Bosch, il comune non avrebbe con tutta probabilità recuperato nulla del credito subordinato da esso vantato. Con lettera del 7 novembre 2013, i Paesi Bassi hanno altresì invocato la decisione della Commissione relativa alla società belga Sonaca (6), dalla quale si evince che la conversione di un prestito pubblico in capitale non costituisce aiuto di Stato. Se nel giugno 2011 FC Den Bosch non fosse stato in grado di recuperare la propria posizione finanziaria, avrebbe perso la licenza di calcio professionistico secondo le regole della KNVB. In merito all'acquisizione delle strutture per gli allenamenti, i Paesi Bassi sostengono che detta acquisizione è avvenuta al valore definito da un esperto esterno, laddove tale valore copriva anche il costo della sostituzione per FC Den Bosch. I Paesi Bassi sostengono di aver agito in conformità alla comunicazione della Commissione in materia di vendita di terreni (7) (in appresso «comunicazione sulla vendita di terreni»).

    (19)

    Inoltre, i Paesi Bassi sostengono che, sebbene si possa ritenere che le misure conferiscano un vantaggio selettivo nei confronti di FC Den Bosch, esse non falsano la concorrenza né incidono sugli scambi tra Stati membri. I Paesi Bassi sottolineano la posizione di debolezza di FC Den Bosch nell'ambito del calcio professionistico nazionale, a causa della quale la sua partecipazione alle competizioni europee è un evento molto improbabile. Ritengono altresì che la Commissione non sia stata in grado di dimostrare nella decisione di avvio del procedimento che l'aiuto a FC Den Bosch possa falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra Stati membri.

    (20)

    Come argomentazione secondaria, i Paesi Bassi sostengono che se le misure dovessero essere considerate aiuti di Stato, sarebbero compatibili con gli orientamenti e, dunque, con il mercato interno.

    (21)

    Nel 2010 FC Den Bosch versava in difficoltà finanziarie. Nel 2011, ha registrato un patrimonio negativo con debiti pari a 5,97 milioni di EUR e debiti pari a 7 milioni di EUR, con un patrimonio di circa 3 milioni di EUR. La tabella 1 riporta i creditori e i debiti della società.

    Tabella 1

    Creditori e debiti di FC Den Bosch

    Creditori

    Importo dei prestiti

    Comune (credito residuo di un prestito concesso nel 2000)

    1,65 milioni di EUR

    […] (*)

    1,092 milioni di EUR

    […]

    1,865 milioni di EUR

    […]

    0,73 milioni di EUR

    […]

    0,235 milioni di EUR

    Creditore privato

    0,3 milioni di EUR

    […]

    0,1 milioni di EUR

    (22)

    La federazione KNVB ha sottolineato che la società avrebbe perso la propria licenza di calcio professionistica qualora, al 30 giugno 2011, il suo patrimonio fosse rimasto negativo. Ciò avrebbe comportato per la società la retrocessione a una categoria di calcio dilettantistica.

    (23)

    Nel giugno 2011 FC Den Bosch e KNVB hanno pertanto elaborato un piano di ristrutturazione, in base al quale la società è stata trasformata in una società a responsabilità limitata (NV). I debiti (non garantiti) dei vari grandi creditori sono stati convertiti in azioni della società secondo lo schema di cui alla tabella 2.

    Tabella 2

    Rapporti di conversione debito-capitale

    Creditore

    Prestito

    Azioni/percentuale

    EUR/azione

    Il comune/fondazione Stichting Met Heel Mijn Hart

    1,65 milioni di EUR

    61 900 /54,3

    26,7

    […]

    1,092 milioni di EUR

    20 492 /18

    53,3

    […]

    1,865 milioni di EUR

    27 925 /24,5

    11 000 di cui azioni privilegiate

    66,8

    […]

    0,73 milioni di EUR

    3 583 /3,1

    203,7

    (24)

    Il restante 0,1 % delle azioni è stato distribuito ai soci anziani della società di calcio. Da quanto sopra si evince che il comune ha negoziato per ottenere il 54 % delle quote del capitale della società a fronte di una quota del 38 % dei suoi debiti.

    (25)

    Inoltre, un prestito commerciale di 100 000 EUR è stato assistito da una garanzia di terzi; altri soggetti privati hanno fornito capitale nuovo per 300 000 EUR. Un prestito a breve termine di 250 000 EUR è stato convertito in un prestito a lungo termine. I debiti nei confronti di BIM, la società che gestisce lo stadio cittadino, relativi al canone di locazione sono garantiti dal diritto di BIM di esercitare il pignoramento del reddito derivante dai diritti TV.

    (26)

    Secondo il comune, il suo prestito di 1,65 milioni di EUR è da ritenersi non recuperabile. Già nel bilancio comunale 2010 tale prestito era stato iscritto come non recuperabile poiché FC Den Bosch non effettuava più pagamenti a rimborso di tale prestito. Nel giugno 2011, il comune ha incaricato la società di revisione Ernst & Young, che aveva analizzato la situazione finanziaria di FC Den Bosch già a febbraio e a marzo 2011, di effettuare la valutazione della recuperabilità del prestito a FC Den Bosch. L'analisi ha evidenziato che nei prossimi anni non è possibile ragionevolmente prevedere un rimborso del prestito o il pagamento degli interessi, anche se la società è stata ristrutturata in seguito alla rinuncia ai crediti a lungo termine dai suoi creditori maggiori. Questa conclusione risulta sensata anche alla luce del fatto che la società non possiede immobili o macchinari che potrebbero essere venduti o convertiti in liquidità per il rimborso dei debiti.

    (27)

    Nell'ambito di un accordo con i creditori, il comune ha stabilito di trasferire il proprio diritto al 54 % delle azioni alla fondazione «Met Heel Mijn Hart» per il valore di 1 EUR. In questo modo, la fondazione ha acquisito la proprietà della società divenendone azionista, a differenza del comune che non aveva espresso alcun interesse a un coinvolgimento, analogamente agli altri grandi creditori, in base a quanto concordato con loro e con il comune nell'accordo di ristrutturazione. La fondazione venderà, sulla base di tali azioni, certificati del valore di 100 EUR.

    (28)

    In confronto ad altri creditori, in particolare, il maggior interesse del comune a evitare la liquidazione della società o la sua retrocessione a una categoria dilettantistica era dovuto al fatto che avrebbe perso, quantomeno per un certo lasso di tempo, il principale utilizzatore del suo stadio, e il relativo canone di locazione da esso versato. In tal senso, il fatto che la società continuasse a giocare in una serie di calcio professionistica era nell'interesse economico del comune.

    (29)

    Per quanto attiene all'area del complesso per gli allenamenti, dell'estensione di 36 000 m2, le informazioni trasmesse ai Paesi Bassi evidenziano che questa era già di proprietà del comune. Era stata data in uso alla società FC Den Bosch, che aveva costruito il complesso sportivo con edifici e campi sportivi a proprie spese nel 2000 apportandovi modifiche successive nel 2006 e nel 2007. Non vi era alcun canone di locazione a lungo termine (8) tra il comune e FC Den Bosch e il comune potrebbe realizzare la costruzione di case e appartamenti sulla proprietà in oggetto. Aveva dunque in ogni caso interesse a che la società lasciasse le strutture e ha approfittato dell'opportunità presentatasi con le esigenze di liquidità del club. Il comune intendeva pertanto risarcire la società per l'espropriazione degli edifici, come in caso di espropriazione non contestata degli edifici, e ha richiesto una valutazione degli edifici e degli impianti dell'area sulla base della legge olandese in materia per un tale caso.

    (30)

    Il prezzo dell'acquisizione è stato determinato sulla base di una valutazione del complesso sportivo da parte di un esperto in questioni fiscali certificato e indipendente. La valutazione si è basata sul valore di sostituzione adeguato, da intendersi come l'importo necessario a ottenere oggetti dello stesso valore in termini di tipo, qualità, condizioni ed età. Tale importo non corrisponde pertanto solo al valore del complesso sportivo nelle dimensioni indicati. È adeguato in base allo stato tecnico e all'età del complesso. Una tale valutazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 40b, paragrafo 3, della legge olandese sugli espropri (Onteigeningswet) in casi di espropriazione consensuale, applicabili, secondo i Paesi Bassi, alla situazione in oggetto. I Paesi Bassi ritengono pertanto che la Commissione abbia commesso un errore nel considerare che la relazione di valutazione si riferisse solo al valore di sostituzione quale base di partenza per la valutazione. Nella prassi valutativa olandese, i beni non convenzionali, quali chiese, monumenti o complessi sportivi, sono valutati sulla base del valore di sostituzione adeguato, da intendersi come il prezzo che un acquirente indipendente sarebbe disposto a pagare in caso di espropriazione o trasferimento del reale proprietario.

    (31)

    In merito al commento della Commissione secondo il quale il valore stabilito in seguito alla valutazione fosse più alto del valore contabile indicato nei conti di FC Den Bosch, le autorità olandesi affermano che il valore contabile di un appezzamento di terreno o di edifici di norma non riflette il loro valore di mercato. È determinato da fattori diversi dal valore stabilito durante un'operazione commerciale, quali il prezzo storico di acquisto o l'ammortamento.

    (32)

    La società ha continuato le proprie attività per gli allenamenti altrove, all'interno dello stadio e in un altro complesso di allenamenti calcistici in città che ancora offriva capacità residua. I Paesi Bassi sostengono che il prezzo del complesso di allenamenti è stato stabilito senza tenere in considerazione le necessità di finanziamento di FC Den Bosch. Parte dell'importo ricevuto per lasciare il complesso è stata impiegata dalla società per alloggiare strutture alternative per gli allenamenti. Queste entrate sono state altresì utilizzate per il pagamento dei debiti rappresentati dal canone di locazione dello stadio a BIM.

    3.2.   Compatibilità dell'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato

    (33)

    Inoltre, i Paesi Bassi hanno sostenuto che anche se la misura dovesse costituire aiuto di Stato, sarebbe in ogni caso compatibile con il mercato interno. In merito alla ristrutturazione di FC Den Bosch, i Paesi Bassi hanno descritto la situazione finanziaria della società come riportato al considerando 8.

    (34)

    Ogni società di calcio professionistica olandese deve possedere una licenza della KNVB, che viene rilasciata solo a condizione che la società adempia a determinati obblighi, uno dei quali riguarda la salute finanziaria della società. Se questa è insufficiente, la federazione KNVB ha la facoltà di ritirare la licenza. In caso di costituzione di una società di calcio che succeda alla prima, il successore non è ammesso direttamente alle serie di calcio professionistiche, ma deve iniziare dalla seconda categoria dilettanti. Con le sue difficoltà, Den Bosch ha rischiato di perdere la licenza per partecipare a competizioni professionistiche.

    (35)

    Alla luce di tali difficoltà, i Paesi Bassi hanno suggerito di porre una serie di condizioni alla decisione del comune di rinunciare al credito sul prestito e di risarcire FC Den Bosch per il trasferimento dal complesso per gli allenamenti utilizzato dalla squadra. Tali condizioni sono state definite nel piano di ristrutturazione concordato tra il comune, gli altri creditori e FC Den Bosch.

    (36)

    Il piano di ristrutturazione ha comportato la costituzione di una nuova entità giuridica per FC Den Bosch, che si è trasformata da club in società a responsabilità limitata [naamloze vennootschap (NV)] e ha operato riduzioni di personale e giocatori. Il piano ha previsto che il numero di giocatori sotto contratto sia ridotto a 16, il numero minimo imposto dalla KNVB. FC Den Bosch non acquisterà giocatori sul calciomercato, ma potrà sottoscrivere contratti solo con i giocatori liberamente disponibili al trasferimento. Ciò ha comportato una riduzione dei costi per il personale e i giocatori del 17 %.

    (37)

    Come indicato al considerando 22, i creditori di FC Den Bosch hanno rinunciato a crediti del valore complessivo di 5,337 milioni di EUR in cambio di azioni della società. Inoltre, il comune ha risarcito la società per aver lasciato il complesso per gli allenamenti che aveva fino a quel momento utilizzato con un importo di 1,4 milioni di EUR. Grazie alle misure in questione, la società è potuta passare da un patrimonio negativo a un patrimonio positivo di 0,63 milioni di EUR, e ciò ha gettato le basi per la sua trasformazione in società a responsabilità limitata.

    (38)

    Il piano è stato concepito per garantire alla società una posizione finanziaria stabile nell'arco di tre anni. Ha previsto una riduzione delle perdite negli esercizi finanziari 2011/2012 e 2012/2013 e un modesto utile di 0,1 milioni di EUR nell'esercizio finanziario 2013/2014. Ciò non ha permesso a FC Den Bosch di avere sufficiente margine per l'acquisto di giocatori in trasferimento. FC Den Bosch ha di fatto realizzato un utile moderato di 0,103 milioni di EUR nell'esercizio 2011/2012, anche grazie a contratti per sponsorizzazioni migliori di quanto originariamente previsto.

    4.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

    4.1.   Esistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

    (39)

    Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, gli aiuti concessi dagli Stati membri, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. Le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulative; di conseguenza, affinché una misura possa configurarsi come aiuto di Stato tutte le condizioni devono essere soddisfatte.

    (40)

    La Commissione valuterà la decisione del comune del 21 giugno 2011 di rinunciare a un credito subordinato di 1,65 milioni di EUR vantato nei confronti di FC Den Bosch e di risarcire la società con 1,4 milioni di EUR per aver lasciato le sue strutture per gli allenamenti sulla base della decisione di avvio del procedimento. La Commissione rileva che entrambe le azioni sono state presentate insieme e decise nell'ambito dello stesso incontro con il consiglio comunale; evidenzia pertanto che sono strettamente correlate per quanto riguarda il loro scopo e la situazione di FC Den Bosch del momento.

    (41)

    Pertanto, le due misure in oggetto dovrebbero essere oggetto di un'unica valutazione (9). Nel caso in oggetto, emerge tuttavia in modo chiaro dalla valutazione qui di seguito che entrambe le misure costituiscono aiuto di Stato se valutate separatamente. Ciò implica necessariamente che le misure costituiscono altresì aiuto di Stato se valutate insieme come fossero un'unica misura.

    4.1.1.   Uso di risorse statali

    (42)

    Entrambe le misure sono state decise dal comune e hanno conseguenze finanziarie per il comune stesso pari a 3,1 milioni di EUR. Comportano pertanto l'impiego di risorse statali e sono imputabili allo Stato. Il trasferimento di risorse statali può avvenire in molteplici modi, ad esempio sovvenzioni dirette, prestiti, garanzie, investimenti diretti nel capitale delle imprese e prestazioni in natura. La rinuncia a crediti da parte dello Stato si configura altresì come un trasferimento di risorse statali.

    4.1.2.   Vantaggio selettivo a favore di FC Den Bosch

    (43)

    Si è in presenza di un vantaggio ogni volta in cui la situazione finanziaria di un'impresa migliora a seguito dell'intervento statale. Per valutare tale circostanza, occorre confrontare la situazione finanziaria dell'impresa successivamente alla misura con la situazione finanziaria della stessa impresa in assenza di misura. È incontestabile che vi sia stato un miglioramento significativo della situazione finanziaria di FC Den Bosch grazie alla misura oggetto del procedimento d'indagine.

    (44)

    Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per vantaggio economico si intende ogni vantaggio economico che un'impresa non avrebbe ricevuto a normali condizioni di mercato (10), vale a dire in assenza di interventi statali non orientati da principi commerciali.

    (45)

    I Paesi Bassi sostengono che il miglioramento della situazione finanziaria di FC Den Bosch è il risultato di transazioni avvenute in conformità al mercato e che pertanto non è da ritenersi illegittimo. Le autorità dei Paesi Bassi ritengono che il comune abbia agito in conformità al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato (market economy investor principle, in appresso «MEIP»).

    4.1.2.1.   Rinuncia al credito subordinato

    (46)

    Come sopra illustrato, la decisione di rinunciare al credito subordinato di 1,65 milioni di EUR comporta una conversione debito-capitale seguita dal trasferimento del risultante credito in azioni per 1 EUR.

    (47)

    Pertanto, occorre anzitutto determinare se un creditore privato avrebbe convertito debiti in azioni allo stesso modo del comune. In caso di impresa che soddisfa le condizioni per il fallimento, un creditore privato ha due opzioni. Può procedere alla liquidazione dell'impresa allo scopo di recuperare il suo prestito almeno in parte, o può convertire il prestito in azioni per consentire all'impresa di continuare a operare, con l'obiettivo di garantirne la rinnovata redditività, e quindi l'aumento del valore delle azioni. Se i creditori privati si comportassero allo stesso modo del comune e per una parte significativa dei debiti di FC Den Bosch, è ragionevole ipotizzare che il comportamento del comune sia conforme al MEIP.

    (48)

    Un operatore agisce nel rispetto del MEIP quando un'operazione è condotta alle stesse condizioni (e dunque con il medesimo livello di rischi e guadagni) e al tempo spesso da soggetti pubblici e operatori privati che operano a condizioni di parità (operazione cosiddetta «pari passu»). In questo caso, è normale desumere che una tale operazione sia conforme alle condizioni di mercato (11). È inoltre importante valutare se l'intervento degli operatori privati sia realmente economicamente significativo e non sia meramente simbolico o marginale (12) e se la posizione di partenza dei soggetti pubblici e degli operatori privati coinvolti sia paragonabile relativamente all'operazione. D'altro canto, se soggetti pubblici e operatori privati che agiscono a partire da una situazione paragonabile partecipano alla stessa operazione allo stesso tempo ma a condizioni diverse, ciò indica solitamente che l'intervento del soggetto pubblico non è conforme alle condizioni di mercato.

    (49)

    Nel caso in esame, la posizione di partenza dei soggetti pubblici e degli operatori privati coinvolti era paragonabile relativamente all'operazione. Tutti i creditori coinvolti nell'operazione vantavano crediti non garantiti e non recuperabili. Anche il coinvolgimento del settore privato è stato significativo. Tuttavia, come già evidenziato, gli altri operatori non sono semplici operatori di mercato; tutti sono apparentemente legati in un modo o nell'altro alla società. Di conseguenza non è possibile desumere che abbiano agito nell'intento di realizzare profitti; i tifosi, ad esempio, non sono operatori di mercato razionali che agiscono a scopo di lucro.

    (50)

    È anche evidente che l'operazione si è svolta a condizioni diverse. In cambio della sua rinuncia al credito, il comune ha chiesto di più degli altri creditori. Come riportato nella tabella 2, per ogni azione del valore di 26,7 EUR ha ottenuto molte più azioni degli altri creditori commerciali o non a scopo di lucro. Inoltre, la ristrutturazione del debito ha consentito a FC Den Bosch di pagare gli arretrati del canone di locazione dello stadio al gestore BIM, di proprietà del comune. D'altro lato, il creditore […] ha ottenuto azioni privilegiate che gli attribuiscono la priorità nel ricevere possibili dividendi futuri. Ciò significa che non è da escludere la possibilità che almeno un attore privato abbia ottenuto condizioni migliori del comune. Le prove non permettono di concludere che il comune abbia agito a condizioni di parità (pari passu) con gli operatori economici di mercato nell'acconsentire alla conversione.

    (51)

    È altresì improbabile che un investitore privato avrebbe acconsentito a cedere il suo prestito non recuperabile convertito in capitale al prezzo di 1 EUR a una fondazione che prevede di vendere certificati per tali azioni del valore di 100 EUR ciascuna. Con la decisione di non tenere le azioni in suo possesso, il comune si è alienata l'unica ragione commerciale di una conversione debito-capitale proprio, ovvero la speranza o l'aspettativa, per quanto remote, di assistere all'incremento di valore delle azioni. Ha offerto a terzi l'opportunità di raccogliere fondi vendendo certificati azionari anziché farlo essa stessa o quantomeno richiedere di detenere una quota dei proventi dalle vendite (13). In tal caso, lo Stato mantiene le sue azioni e può ragionevolmente attendersi un utile in futuro.

    (52)

    Pertanto, la rinuncia al credito subordinato non può essere paragonata al comportamento di un operatore di mercato razionale e ha conferito a FC Den Bosch un vantaggio che non avrebbe altrimenti ottenuto a condizioni di mercato.

    4.1.2.2.   Acquisizione del complesso per gli allenamenti

    (53)

    Per quanto riguarda il complesso per gli allenamenti, i Paesi Bassi sostengono che il risarcimento di 1,4 milioni di EUR è stato calcolato conformemente alla comunicazione sulla vendita di terreni e alle decisioni della Commissione relative alla compensazione del costo di sostituzione e che pertanto non ha conferito alcun vantaggio a FC Den Bosch. Secondo tale comunicazione, una vendita di terreni ed edifici da parte di un'autorità pubblica non si configura come aiuto anzitutto nel caso in cui l'ente pubblico accetta l'offerta più alta o l'unica offerta pervenuta a seguito di una procedura di offerta incondizionata e, in secondo luogo, quando in assenza di una tale procedura di offerta il prezzo di vendita sia fissato al valore stabilito da una valutazione di esperti indipendenti.

    (54)

    Gli orientamenti forniti dalla comunicazione sulla vendita di terreni riguardano, come è riportato nell'introduzione alla comunicazione, «esclusivamente le vendite di terreni e fabbricati di proprietà pubblica e non si riferiscono agli atti con i quali le pubbliche autorità procedono all'acquisto di terreni e fabbricati, ovvero locano o prendono in locazione terreni e fabbricati. Anche tali atti possono contenere elementi di aiuti di Stato.»

    (55)

    In ogni caso, i meccanismi previsti dalla comunicazione sulla vendita di terreni sono unicamente strumenti per stabilire se lo Stato ha agito in conformità al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato e sono pertanto esempi specifici dell'applicazione del MEIP alle transazioni di terreni tra soggetti pubblici e privati (14). Non è dunque rilevante se il giudizio sulla valutazione e l'acquisizione dei terreni avvenga conformemente alla comunicazione o senza farvi riferimento.

    (56)

    Nel caso del complesso sportivo lasciato da FC Den Bosch, la valutazione del terreno da parte di un esperto indipendente si è basata sul valore di sostituzione adeguato. Secondo le spiegazioni fornite dai Paesi Bassi, tale valore consiste nel valore che lo Stato sarebbe tenuto a pagare in caso di reinsediamento del proprietario, basato sulle norme di legge per la valutazione di beni immobili oggetto di procedimenti di espropriazione. Tale argomentazione non è convincente. Gli edifici e gli impianti del complesso, costruiti da FC Den Bosch, erano già di proprietà del comune. FC Den Bosch ne ha usufruito senza aver sottoscritto alcun canone di locazione di lunga durata. La valutazione non sarebbe pertanto dovuta avvenire in un contesto in cui FC Den Bosch sarebbe stata la proprietaria degli immobili. Inoltre, il valore di sostituzione adeguato può differire in modo significativo dal valore di mercato dagli immobili.

    (57)

    Inoltre, il comune non aveva apparentemente piani specifici per l'area in questione nel momento in cui si è svolta l'operazione. L'operazione è chiaramente rientrata nell'ambito delle misure di ristrutturazione decise dal comune e perseguiva apparentemente come obiettivo principale quello di fornire liquidità a FC Den Bosch. È improbabile che il comune avrebbe avviato una tale operazione in quel dato momento senza tale obiettivo. Si potrebbe altresì sostenere che qualora la società di calcio fosse scomparsa in caso di fallimento, il complesso sportivo sarebbe stato liberato senza alcun risarcimento.

    (58)

    Pertanto, resta dubbia l'ipotesi che un altro operatore di mercato avrebbe potuto convincere il comune a erogare 1,4 milioni di EUR per liberare una proprietà sulla quale tale operatore non aveva nemmeno sottoscritto un contratto di locazione a lungo termine. In ogni caso, l'importo sarebbe stato molto inferiore.

    4.1.2.3.   Conclusione sull'esistenza di un vantaggio economico

    (59)

    La misura conferisce pertanto un vantaggio selettivo a FC Den Bosch ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

    4.1.3.   Effetti sugli scambi e sulla concorrenza

    (60)

    I Paesi Bassi hanno messo in discussione l'incidenza di un eventuale aiuto sul mercato interno delle società di calcio che non partecipano a competizioni di livello europeo. Tuttavia, le società di calcio professionistiche sono considerate imprese e sono pertanto soggette al controllo degli aiuti di Stato. Le società del calcio professionistico offrono la possibilità di un'occupazione lucrativa e prestano servizi remunerati. Hanno conseguito un elevato livello di professionalità, il che ne accresce l'incidenza economica (15).

    (61)

    Sebbene FC Den Bosch non partecipi a competizioni calcistiche di livello internazionale, come società di calcio professionistica svolge attività economiche in numerosi altri mercati, quali il calciomercato per il trasferimento di giocatori professionisti, la pubblicità, le sponsorizzazioni, il merchandising o la copertura mediatica. Gli aiuti a una società di calcio professionistica rafforzano la sua posizione su ciascuno di questi mercati, gran parte dei quali si estendono su diversi Stati membri. Pertanto, se le risorse statali sono utilizzate per conferire un vantaggio a una società di calcio professionistica, indipendentemente dalla serie in cui gioca, tale aiuto può potenzialmente falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (16).

    4.2.   Valutazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato

    (62)

    La Commissione è tenuta a valutare se le misure di aiuto a favore di FC Den Bosch possano essere considerate compatibili con il mercato interno. Nessuna delle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato si applica alla misura di aiuto in oggetto. Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, la Commissione rileva che nessuna delle regioni olandesi rientra nell'ambito delle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. La misura di aiuto in questione non è destinata a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia olandese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Non si può neanche ritenere che la misura di aiuto promuova la conservazione del patrimonio culturale o artistico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

    4.2.1.   Orientamenti applicabili

    (63)

    Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato a favore dell'aiuto volto a promuovere lo sviluppo di talune attività economiche, un tale aiuto può essere compatibile qualora non influenzi negativamente le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

    (64)

    Per la valutazione delle misure di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, la Commissione ha pubblicato una serie di regolamenti, discipline, orientamenti e comunicazioni relativi alle forme di aiuto e agli obiettivi orizzontali o settoriali per i quali l'aiuto è concesso. Dato che FC Den Bosch si trovava in difficoltà finanziarie nel momento in cui le misure sono state adottate e che l'aiuto è stato concesso al comune per far fronte a tali difficoltà, è opportuno valutare se i criteri stabiliti dagli orientamenti (17) si applicano e sono stati rispettati.

    (65)

    Nel luglio 2014, la Commissione ha pubblicato i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (18). Tali orientamenti non sono tuttavia applicabili agli aiuti non notificati concessi nel 2011. In base al punto 137 dei nuovi orientamenti, ciò avviene solo nel caso di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione concessi senza previa autorizzazione se l'aiuto è parzialmente o interamente concesso dopo la pubblicazione di tali orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Secondo il punto 138 dei nuovi orientamenti, in tutti gli altri casi la Commissione esegue la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto, dunque, nel caso attuale, di quelli applicabili prima del 2014.

    4.2.2.   FC Den Bosch quale impresa in difficoltà

    (66)

    In base al punto 11 degli orientamenti, un'impresa è considerata in difficoltà quando presenta sintomi caratteristici quali aumento delle perdite, diminuzione del fatturato, aumento delle scorte, sovracapacità, riduzione del flusso di cassa o aumento del debito. Come indicato al considerando 8, molti di questi sintomi sono presenti per FC Den Bosch. La società è pertanto da ritenersi un'impresa in difficoltà e la compatibilità dell'aiuto di Stato sarà valutata conformemente agli orientamenti.

    4.2.3.   Ripristino della redditività a lungo termine

    (67)

    Nella sezione 3.2 degli orientamenti, la concessione di un aiuto alla ristrutturazione è subordinata all'attuazione di un piano di ristrutturazione. Come indicato al considerando 7, FC Den Bosch si qualifica come piccola impresa. In base al punto 59 degli orientamenti, la Commissione evidenzia che i Paesi Bassi hanno trasmesso un piano di ristrutturazione che soddisfa le condizioni di cui ai punti da 34 a 37 degli orientamenti.

    (68)

    A tale riguardo, la Commissione rileva che la decisione del comune di rinunciare al prestito erogato a FC Den Bosch e di remunerare la società per l'espropriazione del proprio complesso sportivo è stata presa dopo aver analizzato la natura e le cause delle difficoltà in cui versava la società. La sovvenzione è stata subordinata a una serie di condizioni poste allo scopo di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa in un periodo di tempo ragionevole di tre anni e al soddisfacimento delle esigenze poste da KNVB per prorogare la licenza di FC Den Bosch per la partecipazione a competizioni a livello professionistico. Il piano di ristrutturazione ha previsto una nuova gestione e la riduzione del personale e dei giocatori. Il piano contempla l'abbandono di un grande complesso per gli allenamenti. Attraverso tali misure FC Den Bosch prevede di conseguire risparmi sulla sua attività principale. Il piano di ristrutturazione non fa affidamento a fattori esterni che FC Den Bosch può seguire ma non pienamente controllare, come la ricerca di nuovi sponsor e l'aumento nel numero di spettatori. L'obiettivo è garantire il continuo miglioramento della situazione finanziaria della società e la prosecuzione della sua attività di società di calcio professionistica. Lo sviluppo illustrato al considerando 35 mostra che il piano era di fatto realistico.

    4.2.4.   Misure compensative

    (69)

    I punti da 38 a 42 degli orientamenti prevedono l'attuazione di misure compensative da parte del beneficiario al fine di minimizzare l'effetto di distorsione della concorrenza dell'aiuto e la sua possibilità di incidere negativamente sugli scambi. Questa condizione non si applica alle piccole imprese. Come indicato al considerando 7, FC Den Bosch è una piccola impresa.

    4.2.5.   Limitazione dell'aiuto al minimo

    (70)

    La Commissione rileva altresì che il piano di ristrutturazione è in larga misura finanziato da soggetti privati esterni, oltre che dai risparmi interni conseguiti in conformità ai punti 43 e 44 degli orientamenti. Molti soggetti privati avevano anch'essi acconsentito a rinunciare ai propri crediti. Il contributo complessivo dei creditori e del comune al rifinanziamento di FC Den Bosch è stato pari a 6,737 milioni di EUR (5,337 milioni di EUR di rinuncia ai crediti e 1,4 milioni di EUR per il complesso per gli allenamenti, qualora l'intero importo di tale complesso venisse considerato come aiuto). Il 25 % del contributo richiesto alle piccole imprese sarebbe pari al massimo a 1,685 EUR. Altri soggetti oltre allo Stato hanno contribuito per 3,687 milioni di EUR sotto forma di rinuncia ai crediti (5,337 milioni di EUR meno il prestito del comune di 1,65 milioni di EUR). Fra di loro figura un'impresa commerciale che ha versato un contributo pari a 1,865 milioni di EUR, oltre il 25 % richiesto.

    (71)

    L'importo dell'aiuto è stato necessario. Il piano di ristrutturazione prevede che l'aiuto consenta di generare perdite inferiori nelle stagioni 2011/2012 e 2012/2013 e di ottenere un moderato risultato positivo in seguito. Ciò non avrebbe permesso a FC Den Bosch di acquistare nuovi giocatori o di attrarli con stipendi più alti.

    4.2.6.   Controllo e relazione annuale

    (72)

    Il punto 49 degli orientamenti prevede l'obbligo per gli Stati membri di riferire in merito alla corretta applicazione del piano di ristrutturazione attraverso relazioni dettagliate periodiche. Il punto 51 contempla condizioni meno stringenti per le PMI, ritenendo di norma sufficiente la trasmissione da parte loro dello stato patrimoniale e del conto economico con cadenza annuale. I Paesi Bassi si sono impegnati a trasmettere dette relazioni.

    4.2.7.   Il principio «una tantum»

    (73)

    In conformità ai punti da 72 a 77 degli orientamenti, i Paesi Bassi hanno specificato che FC Den Bosch non ha beneficiato di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione nei dieci anni antecedenti alla concessione dell'aiuto in oggetto. Si sono altresì impegnati a non concedere a FC Den Bosch aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione per un periodo di dieci anni.

    4.3.   Conclusioni

    (74)

    La Commissione ha concluso pertanto che le misure di ristrutturazione del debito riguardanti FC Den Bosch costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, l'aiuto alla ristrutturazione concesso dal comune a FC Den Bosch soddisfa le condizioni degli orientamenti e dunque non altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Pertanto, l'aiuto è compatibile con il disposto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    5.   CONCLUSIONI

    (75)

    La Commissione constata che i Paesi Bassi hanno illegalmente posto in essere l'aiuto a favore di FC Den Bosch in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia, l'aiuto di Stato concesso a FC Den Bosch nel 2011 del valore di 1,65 milioni di EUR sotto forma di rinuncia al credito e 1,4 milioni di EUR versati come corrispettivo per il trasferimento dal complesso per gli allenamenti soddisfa le condizioni dell'aiuto alla ristrutturazione contemplato dagli orientamenti e può essere ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'aiuto di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione a favore della società di calcio FC Den Bosch di 's-Hertogenbosch, del valore di 3,05 milioni di EUR, è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Articolo 2

    Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

    Per la Commissione

    Margrethe VESTAGER

    Membro della Commissione


    (1)  Decisione della Commissione relativa al caso SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) – Aiuti concessi dai Paesi Bassi a talune società di calcio professionistiche olandesi nel 2008-2011 – Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 116 del 23.4.2013, pag. 19).

    (2)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

    (3)  Articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) (Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR).

    (4)  Le strutture sono ubicate nella Jan Sluyterstraat a 's-Hertogenbosch.

    (5)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2). L'applicazione di tali orientamenti è stata prorogata dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1o ottobre 2004 (GU C 296 del 2.10.2012, pag. 3).

    (6)  Caso SA.35131 (2013/N).

    (7)  Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3).

    (*)  Informazioni riservate

    (8)  Ai sensi dell'articolo 5:85 del codice civile olandese, per erfpacht (canone di locazione) si intende un diritto reale di godimento limitato che concede al suo titolare, il «conduttore» il diritto di detenere e utilizzare un bene immobile di proprietà di un altro soggetto.

    (9)  Causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione, UE:T:1998:199, punto 170 e seguenti; cause C-399/10 P e C-401/10 P, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e altri, UE:C:2013:175, punti 103-104 e causa T-1/12, Francia/Commissione, UE:T:2015:17, punto 37.

    (10)  Causa C-39/94, SFEI e altri, ECLI:UE:C:1996:285, punto 60; causa C-342/96 Spagna/Commissione, ECLI:UE:C:1999:210, punto 41.

    (11)  Cfr., in proposito, la causa T-296/97, Alitalia/Commissione, ECLI:UE:T:2000:289, punto 81.

    (12)  Ad esempio, nel caso Citynet Amsterdam la Commissione ha considerato che il fatto che due operatori privati controllassero un terzo del capitale azionario totale della società (considerando anche la struttura azionaria globale e il fatto che loro azioni erano sufficienti per costituire una minoranza di blocco in caso di decisioni strategiche per l'impresa) potesse essere considerato come avente un impatto economico [cfr. la decisione 2008/729/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'aiuto di Stato C53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) per un investimento della città di Amsterdam in una rete di comunicazione fibre-casa (FttH) (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 27), considerando 96-100).

    (13)  Per queste motivazioni la rinuncia al credito da parte del comune non può essere paragonata alla decisione della Commissione relativamente alla società belga Sonaca nel caso SA.35131 (2013/N).

    (14)  In base a questa prova, non si configura nessun aiuto di Stato laddove, in circostanze analoghe, un investitore operante in normali condizioni di economia di mercato sia stato indotto a offrire al beneficiario le misure in questione.

    (15)  Causa C-325/08, Olympique Lyonnais, ECLI:UE:C:2010:143, punti 27 e 28; causa C519/04 P, Meca-Medina e Majcen/Commissione, ECLI:UE:2006:492, punto 22; causa C-415/93, Bosman, ECLI:UE:C:1995:463, punto 73.

    (16)  Decisione della Commissione riguardante la Germania, del 20 marzo 2013, Multifunktionsarena der Stadt Erfurt (caso SA.35135 (2012/N)), punto 12, e Multifunktionsarena der Stadt Jena (caso SA.35440 (2012/N)), sintesi nella GU C 140 del 18.5.2013, pag. 1, e del 2 ottobre 2013, Fußballstadion Chemnitz (caso SA.36105 (2013/N)), sintesi nella GU C 50 del 21.2.2014, pag. 1, punti 12-14; decisione della Commissione riguardante la Spagna, del 18 dicembre 2013, in materia di possibili aiuti di Stato a favore di quattro società di calcio professionistiche spagnole (caso SA.29769 (2013/C)), punto 28, Real Madrid CF (caso SA.33754 (2013/C)), punto 20, e presunto aiuto a favore di tre società di calcio di Valenza (caso SA.36387 (2013/C)), punto 16, pubblicato in GU C 69 del 7.3.2014, pag. 99.

    (17)  Cfr. considerando 15 e nota 5.

    (18)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).


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