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Document 32016D1189
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1189 of 19 July 2016 authorising the placing on the market of UV-treated milk as a novel food under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2016) 4565)
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1189 della Commissione, del 19 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4565]
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1189 della Commissione, del 19 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4565]
C/2016/4565
GU L 196 del 21.7.2016, p. 50–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/50 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1189 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2016
che autorizza l'immissione sul mercato del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2016) 4565]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 settembre 2012 la società Dairy CREST Ltd ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda una richiesta di immissione sul mercato di latte trattato con raggi ultravioletti (UV) quale nuovo prodotto alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, punto f), del regolamento (CE) n. 258/97. |
(2) |
Il 10 gennaio 2013 l'organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che il latte trattato con raggi UV soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(3) |
Il 16 gennaio 2013 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. |
(4) |
Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. |
(5) |
Il 9 febbraio 2015 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendole un'ulteriore valutazione del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97. |
(6) |
Il 10 dicembre 2015 l'EFSA, nel suo parere sulla sicurezza del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare (2), ha concluso che il latte trattato con raggi UV è sicuro alle condizioni di uso proposte. |
(7) |
Il parere offre quindi una base sufficiente per stabilire che il latte trattato con raggi UV come nuovo prodotto alimentare soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
(8) |
Il trattamento con raggi UV del latte pastorizzato determina un aumento del contenuto di vitamina D del latte. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) specifica cosa si intende per una quantità significativa di vitamine e sali minerali. È pertanto importante informare in modo adeguato il consumatore della presenza nel prodotto di vitamina D ottenuta attraverso il trattamento con raggi UV. |
(9) |
Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. L'uso di latte trattato con raggi UV dovrebbe essere autorizzato, fatte salve le prescrizioni di tale normativa. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il latte trattato con raggi UV specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo prodotto alimentare per gli impieghi indicati e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione, fatte salve le disposizioni particolari del regolamento (CE) n. 1925/2006.
Articolo 2
La denominazione del latte trattato con raggi UV autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari è «latte trattato con raggi UV».
Se il latte trattato con raggi UV contiene un quantitativo di vitamina D considerato significativo ai sensi dell'allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, la denominazione sull'etichettatura deve essere accompagnata dalla dicitura «contiene vitamina D prodotta attraverso il trattamento con raggi UV» o «latte contenente vitamina D risultante dal trattamento con raggi UV».
Articolo 3
La presente decisione è destinata alla società Dairy Crest Ltd, Claygate House, Littleworth Road, Esher, Surrey, KT10 9PN, Regno Unito.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2016; 14(1):4370.
(3) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(4) Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).
ALLEGATO I
SPECIFICHE PER IL LATTE TRATTATO CON RAGGI UV
Definizione:
Il latte trattato con raggi UV consiste in latte vaccino (intero e parzialmente scremato) sottoposto ad un trattamento con radiazione ultravioletta (UV) tramite flusso turbolento dopo la pastorizzazione. Il trattamento del latte pastorizzato con radiazione UV determina un aumento delle concentrazioni di vitamina D3 (colecalciferolo) dovuto alla trasformazione del 7-diidrocolesterolo in vitamina D3.
Radiazione UV: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra i 200 e i 310 nm con un apporto di energia di 1 045 J/l.
Vitamina D3:
Denominazione chimica |
(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metileptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-esaidro-1H-inden-4-ilidene]etilidene]-4-metilidenecicloesan-1-olo |
Sinonimo |
Colecalciferolo |
Numero CAS |
67-97-0 |
Peso molecolare |
384,6377 g/mol |
Contenuto:
Vitamina D3 nel prodotto finale |
(1) Come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(2) HPLC
ALLEGATO II
IMPIEGHI AUTORIZZATI DEL LATTE TRATTATO CON RAGGI UV
Categoria di alimenti |
Quantità di vitamina D3 |
Latte intero pastorizzato (1) |
5–32 μg/kg per la popolazione generale esclusi i lattanti |
Latte parzialmente scremato pastorizzato (1) |
1-15 μg/kg per la popolazione generale esclusi i lattanti |
(1) Consumato come tale.