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Document 32016D1023
Council Decision (EU) 2016/1023 of 17 June 2016 abrogating Decision 2010/289/EU on the existence of an excessive deficit in Slovenia
Decisione (UE) 2016/1023 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che abroga la decisione 2010/289/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia
Decisione (UE) 2016/1023 del Consiglio, del 17 giugno 2016, che abroga la decisione 2010/289/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia
GU L 166 del 24.6.2016, p. 17–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 166/17 |
DECISIONE (UE) 2016/1023 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2016
che abroga la decisione 2010/289/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 dicembre 2009, con decisione 2010/289/UE del Consiglio (1), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che in Slovenia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico previsto per il 2009 era pari al 5,9 %, e pertanto superava il valore di riferimento del 3 % stabilito dal trattato. Sempre per il 2009 era previsto un debito pubblico lordo pari al 34,2 % del PIL, al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. |
(2) |
Il 2 dicembre 2009, a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato alla Slovenia una raccomandazione al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica. |
(3) |
Il 21 giugno 2013, il Consiglio ha concluso che la Slovenia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE ma che, dopo l'adozione di tale raccomandazione iniziale, si sono verificati eventi economici sfavorevoli imprevisti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha pertanto ritenuto che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha adottato una nuova raccomandazione destinata alla Slovenia a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015. Tale nuova raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica. |
(4) |
Il 5 marzo 2014, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in considerazione dei rischi relativi al raggiungimento di una correzione sostenibile entro il 2015, la Commissione ha destinato una raccomandazione alla Slovenia, al fine dell'adozione delle misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto della raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, in particolare realizzando lo sforzo di bilancio raccomandato dal Consiglio. |
(5) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo, gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (4). |
(6) |
Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3 % del PIL stabilita dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni (5). |
(7) |
In base ai dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dalla Slovenia nell'aprile 2016, il programma di stabilità 2016 e le previsioni di primavera 2016 della Commissione sono giustificate le conclusioni seguenti.
|
(8) |
A partire dal 2016, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Slovenia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. In tale contesto, sembra esserci il rischio di una qualche deviazione rispetto all'aggiustamento richiesto dello 0,6 % del PIL verso l'obiettivo a medio termine nel 2016. Nel 2017, a politiche invariate, sembra esserci il rischio di una deviazione significativa rispetto all'aggiustamento raccomandato dello 0,6 % del PIL verso l'obiettivo a medio termine. Si prevede che la Slovenia rispetterà la regola del debito transitoria nel 2016 e la rispetterà sostanzialmente nel 2017. Nel complesso, nel 2016 e nel 2017 saranno necessarie ulteriori misure. |
(9) |
A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
(10) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Slovenia sia stato corretto e che la decisione 2010/289/UE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Slovenia è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2010/289/UE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) Decisione 2010/289/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 46).
(2) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(3) Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11).
(4) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).
(5) In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza».