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Document 32016D0887

Decisione di esecuzione (UE) 2016/887 della Commissione, del 2 giugno 2016, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2016) 3215] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/3215

GU L 148 del 4.6.2016, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/887/oj

4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/6


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/887 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2016

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati

[notificata con il numero C(2016) 3215]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, di tale regolamento («i prodotti»), incluso un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione.

(2)

Quando i paesi terzi sono regionalizzati ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui alla decisione 2007/777/CE, le parti regionalizzate dei loro territori sono elencate nella parte 1 dell'allegato II.

(3)

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti a uno dei trattamenti pertinenti di cui a tale parte del medesimo allegato. Tali trattamenti mirano a eliminare determinati rischi per la salute degli animali legati ai prodotti specifici. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», elencati in ordine decrescente di gravità del rischio per la salute degli animali legato al prodotto specifico.

(4)

L'Argentina e il Brasile hanno richiesto di essere inseriti nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quali paesi autorizzati a introdurre prodotti di bovini domestici da tutte le parti del loro territorio già autorizzate ad introdurre nell'Unione carni fresche di animali della stessa specie secondo quanto descritto nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3).

(5)

Poiché i prodotti da introdurre nell'Unione devono essere sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, la descrizione dei territori regionalizzati dell'Argentina e in Brasile per i prodotti in questione con la denominazione AR-1, AR-2 e BR-2 di cui all'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE dovrebbe essere modificata per essere allineata alla regionalizzazione applicata all'Argentina e al Brasile per l'introduzione nell'Unione di carni fresche di bovini domestici secondo quanto descritto nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(6)

Il Brasile ha inoltre chiesto che una nuova zona del proprio territorio sia autorizzata a introdurre nell'Unione prodotti ottenuti da bovini domestici e sottoposti al trattamento specifico «B» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. In considerazione del fatto che tale zona fa parte del territorio del Brasile che è riconosciuto indenne da afta epizootica (4) senza vaccinazione dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e tenuto conto dell'applicazione del trattamento specifico B per i prodotti in questione, tale zona dovrebbe essere autorizzata a introdurre i prodotti nell'Unione.

(7)

È pertanto opportuno inserire tale parte del territorio del Brasile nell'elenco di cui all'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE come BR-4. È opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione delle partite di prodotti ottenuti da bovini domestici della parte del Brasile descritta come BR-4, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «B» di cui alla parte 4 di tale allegato, e di conseguenza tale parte del territorio BR-4 dovrebbe essere elencata nella parte 2 di tale allegato.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parti 1 e 2, della decisione 2007/777/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(3)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(4)  http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/


ALLEGATO

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1)

Nella parte 1, le voci relative ad Argentina e Brasile sono sostituite dalle seguenti:

«Argentina

AR

01/2004

Intero paese

AR-1

02/2016

I territori di cui alle voci AR-1 e AR-3 che figurano all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010

AR-2

02/2016

I territori di cui alla voce AR-2 figurante all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010

Brasile

BR

01/2004

Intero paese

BR-1

01/2005

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

BR-2

02/2016

I territori di cui alle voci BR-1, BR-2, BR-3 e BR-4 che figurano all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010

BR-3

01/2005

Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

BR-4

01/2016

Distrito Federal, Stati di Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.»

2)

Nella parte 2, alla voce relativa al Brasile è aggiunta la riga seguente:

«Brasile BR-4

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»


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