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Document 32016D0827

    Decisione (UE) 2016/827 della Commissione, del 20 maggio 2016, relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie

    C/2016/2931

    GU L 137 del 26.5.2016, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/05/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/827/oj

    26.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 137/22


    DECISIONE (UE) 2016/827 DELLA COMMISSIONE

    del 20 maggio 2016

    relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sancisce i valori su cui si fonda l'Unione e l'articolo 6 riconosce alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso valore giuridico dei trattati e stabilisce che i diritti fondamentali costituiscono principi generali del diritto dell'Unione.

    (2)

    Il 20 novembre 1991 la Commissione europea ha deciso di integrare la dimensione etica nel processo decisionale per le politiche comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo il gruppo di consulenti sulle implicazioni etiche della biotecnologia («GCEB»).

    (3)

    Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha deciso di sostituire il GCEB con il gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie («GEE»), estendendo il mandato del gruppo a tutti i settori di applicazione della scienza e della tecnologia. Il mandato del GEE è stato successivamente rinnovato, da ultimo con la decisione 2010/1/UE della Commissione (1). È adesso opportuno rinnovare il mandato per un periodo di cinque anni e successivamente nominare i nuovi membri.

    (4)

    Il GEE ha il compito di fornire orientamenti etici alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, e previo accordo con la Commissione. La Commissione può richiamare l'attenzione del GEE su questioni che il Parlamento europeo e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica.

    (5)

    È opportuno stabilire disposizioni per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

    (6)

    I dati personali vanno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (7)

    È opportuno abrogare la decisione 2010/1/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Mandato

    Il mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie, di seguito denominato «GEE», è rinnovato per un periodo di cinque anni.

    Articolo 2

    Compiti

    Compito del GEE è fornire alla Commissione consulenze su questioni di carattere etico relative alle scienze e alle nuove tecnologie e sulle più vaste implicazioni per la società dei progressi realizzati in questi ambiti, su richiesta della Commissione o del presidente del GEE con l'accordo dei servizi della Commissione. Il gruppo quindi:

    a)

    individua, definisce ed esamina le questioni etiche sollevate dagli sviluppi della scienza e delle tecnologie;

    b)

    fornisce, sotto forma di analisi e raccomandazioni, orientamenti incentrati sulla promozione dell'etica nell'elaborazione delle politiche dell'UE, tenendo in debita considerazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    Articolo 3

    Consultazione

    La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi aspetto che rientri negli ambiti di cui all'articolo 2. In tale contesto, la Commissione può richiamare l'attenzione del gruppo su questioni che il Parlamento e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica.

    Articolo 4

    Composizione — Nomina

    1.   Il GEE è composto da 15 membri al massimo. I membri intervengono nei settori di loro competenza di cui all'articolo 2.

    2.   I membri agiscono a titolo personale. Consigliano la Commissione nell'interesse pubblico e in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. I membri informano in tempo utile la Commissione su un eventuale conflitto d'interessi che possa compromettere la loro indipendenza.

    3.   I membri sono nominati dal presidente della Commissione sulla base di una proposta del commissario competente per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, previa trasmissione della loro candidatura in risposta all'invito a manifestare interesse per la nomina a membro del GEE e a seguito di un processo di selezione sotto la supervisione di un comitato di individuazione, sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

    4.   Nel proporre la composizione del GEE, il comitato di identificazione mira a garantire, per quanto possibile, un elevato livello di competenza e pluralità di vedute, un equilibrio geografico e una rappresentazione equilibrata del know-how pertinente e delle aree di interesse, tenendo conto dei compiti specifici del GEE, del tipo di competenza necessario e delle risposte ottenute a seguito dell'invito a manifestare interesse. Il GEE è un organismo indipendente, pluralista e pluridisciplinare.

    5.   Ciascun membro del GEE è nominato per due anni e mezzo. Al termine di un mandato, la nomina può essere rinnovata, al massimo per tre volte.

    6.   I seguenti fattori e criteri saranno presi in considerazione per la selezione dei candidati per il gruppo:

    a)

    la composizione del gruppo garantisce consulenze indipendenti della qualità più elevata, che combinano saggezza e lungimiranza. La credibilità del gruppo risiede nell'equilibrio delle qualità delle donne e degli uomini che lo compongono, i quali collettivamente riflettono la varietà di vedute in tutta Europa. Si presterà particolare attenzione all'equilibrio di genere e di età e alla distribuzione geografica;

    b)

    i membri del gruppo sono esperti di fama internazionale, di comprovata eccellenza e esperienza a livello europeo e mondiale;

    c)

    i membri rispecchiano l'ampia portata interdisciplinare del mandato del gruppo, che comprende la filosofia e l'etica, le scienze naturali e sociali e il diritto. Tuttavia, essi non si considerano rappresentanti di una disciplina, visione, o linea di ricerca particolare; hanno una visione ampia che riflette collettivamente la conoscenza degli importanti sviluppi in corso ed emergenti, ivi comprese le prospettive interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari, e il bisogno di consulenze in campo etico a livello europeo;

    d)

    oltre alla loro comprovata reputazione, i membri utilizzano collettivamente le loro competenze, acquisite in vari Stati membri e a livello europeo e internazionale, per fornire consulenze di carattere etico ai responsabili delle politiche;

    e)

    il gruppo comprende membri con esperienza in organismi quali i consigli e i comitati consultivi, consulenti di organismi pubblici, comitati nazionali di etica, università e istituti di ricerca. Può essere utile al gruppo includere membri che hanno acquisito esperienza in più di un paese e membri provenienti da paesi terzi.

    7.   I membri del GEE sono individuati e selezionati sulla base di un invito pubblico a manifestare interesse, in cui si specificano le modalità di trasmissione di una candidatura completa. La Commissione pubblica l'invito a presentare proposte sul sito web Europa. Sarà fornito anche un link dal registro dei gruppi di esperti della Commissione e da altre entità simili (il «registro dei gruppi di esperti») al sito web Europa.

    8.   Le candidature possono essere trasmesse, purché il candidato si attenga alle modalità di trasmissione di una candidatura completa.

    9.   La Commissione pubblica l'elenco dei membri del GEE nel registro dei gruppi di esperti.

    10.   I candidati ritenuti idonei, ma non nominati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, saranno iscritti in un elenco di riserva. Il presidente della Commissione può nominare membri dall'elenco di riserva.

    11.   Qualora un membro non sia più in grado di contribuire in modo efficace al lavoro del GEE, o presenti le dimissioni o non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente della Commissione può nominare un membro di sostituzione dall'elenco di riserva per la durata rimanente del mandato del membro originario.

    Articolo 5

    Funzionamento

    1.   La direzione generale della Ricerca e Innovazione, in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione del lavoro del GEE e provvede alle mansioni di segreteria.

    2.   Tra i suoi membri il GEE elegge, a maggioranza semplice, un presidente e un vicepresidente per la durata del mandato.

    3.   I membri del GEE e gli esperti invitati sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nelle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (3) e (UE, Euratom) 2015/444 (4). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

    4.   Il programma di lavoro del GEE, comprese le analisi etiche proposte dal GEE di propria iniziativa, è approvato dal presidente della Commissione. Ogni richiesta di analisi etica comprende i parametri dell'analisi richiesta. La Commissione, nel richiedere il parere del GEE, stabilisce il termine entro il quale tale parere deve essere formulato.

    5.   I pareri del GEE comprendono una serie di raccomandazioni. Si basano su una panoramica dello stato dell'arte delle scienze e delle tecnologie in questione e su un'analisi esaustiva delle questioni etiche in gioco. I servizi competenti della Commissione sono informati in merito alle raccomandazioni formulate dal GEE.

    6.   Il GEE opera in maniera collegiale, cercando il consenso tra i suoi membri. Adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti, previo accordo del rappresentante della Commissione. Le procedure di lavoro devono cercare di garantire che tutti i deputati abbiano un ruolo attivo nelle attività del gruppo.

    7.   Il GEE si riunisce di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da questa fissati. Il GEE si riunisce almeno 6 volte nel corso di 12 mesi, per un totale di circa 12 giorni lavorativi l'anno. D'intesa con il rappresentante della Commissione, si possono organizzare, se necessario, riunioni aggiuntive.

    Ai fini della preparazione delle analisi del GEE e nei limiti delle risorse disponibili, il rappresentante della Commissione può:

    se del caso, invitare esperti e rappresentanti delle pertinenti organizzazioni non governative o organizzazioni rappresentative per uno scambio di opinioni su una base ad hoc. La Commissione può anche invitare esperti esterni a partecipare all'attività del GEE su una base temporanea ad hoc, se ciò è ritenuto necessario per coprire l'ampio spettro di questioni etiche relative ai progressi nel settore delle scienze e delle nuove tecnologie,

    avviare studi per raccogliere le informazioni di natura tecnico-scientifica necessarie,

    autorizzare la creazione di gruppi di lavoro che esaminano questioni specifiche,

    stabilire legami stretti con esponenti dei vari organismi etici nell'Unione europea e nei paesi terzi.

    Inoltre, per ogni parere formulato dal GEE, la Commissione organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza. Il GEE stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione competenti per le tematiche di cui si occupa il gruppo.

    8.   Il gruppo si adopera per raggiungere un consenso. Tuttavia, ove un parere non venga adottato all'unanimità, esso darà conto di ogni posizione di dissenso (in quanto «parere di minoranza») con il nome dei membri dissenzienti. Il parere è trasmesso al presidente della Commissione o a un rappresentante designato dal presidente. Ogni parere viene pubblicato immediatamente e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea dopo la sua adozione.

    9.   Se, per motivi operativi, occorra fornire un parere su una determinata questione in tempi più rapidi rispetto a quelli necessari per la normale procedura di adozione di un parere, si possono effettuare brevi dichiarazioni o altre forme di analisi seguite eventualmente da un'analisi più approfondita, sotto forma di un parere, garantendo il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi parere. Le dichiarazioni saranno pubblicate e messe a disposizione sul sito Internet del GEE. Come parte del suo programma di lavoro, d'intesa con il rappresentante della Commissione, il GEE può aggiornare il parere qualora lo ritenga necessario.

    10.   Le discussioni del GEE hanno carattere riservato. D'intesa con il rappresentante della Commissione, il GEE può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di renderne pubblico il contenuto.

    11.   Tutti i pertinenti documenti relativi alle attività del GEE (come gli ordini del giorno, i verbali, i pareri e i contributi dei partecipanti) sono messi a disposizione tramite il registro dei gruppi di esperti o mediante un link dal registro verso un sito web dedicato. Qualora si ritenga che la divulgazione di un documento comprometta la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si possono prevedere deroghe alla pubblicazione.

    12.   Prima della scadenza del mandato del GEE, viene elaborata, sotto la responsabilità del presidente del gruppo, una relazione di attività. La relazione è pubblicata e trasmessa secondo le modalità di cui al paragrafo 11.

    Articolo 6

    Spese per le riunioni

    1.   I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono retribuiti per i servizi resi.

    2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del GEE in base alle proprie disposizioni interne.

    3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

    Articolo 7

    Disposizioni finali

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione 2010/1/UE è abrogata.

    Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  Decisione 2010/1/UE della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa al rinnovo del mandato del Gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 8).

    (2)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

    (3)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

    (4)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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