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Document 32016D0708

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/708 della Commissione, dell'11 maggio 2016, concernente la conformità dell'«Austrian Agricultural Certification Scheme» alle condizioni stabilite dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE

    C/2016/2715

    GU L 122 del 12.5.2016, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/708/oj

    12.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 122/60


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/708 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 maggio 2016

    concernente la conformità dell'«Austrian Agricultural Certification Scheme» alle condizioni stabilite dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel che modifica la direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 6,

    vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono, inter alia, i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. Le disposizioni degli articoli 7 ter e 7 quater e dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili a quelle degli articoli 17 e 18 e dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

    (2)

    Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui, rispettivamente, all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE. A tal fine gli operatori economici possono fornire prove o dati anche ottenuti conformemente a un sistema volontario nazionale o internazionale, oppure a un sistema nazionale.

    (3)

    Gli Stati membri possono notificare alla Commissione i propri sistemi nazionali. Se la Commissione stabilisce che il sistema nazionale notificato rispetta le condizioni di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE, i sistemi istituiti conformemente all'articolo 7 quater della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18 della direttiva 2009/28/CE non possono rifiutare il reciproco riconoscimento con il sistema dello Stato membro notificante per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.

    (4)

    Il 29 settembre 2015 l'Austria ha notificato alla Commissione il proprio sistema nazionale («Austrian Agricultural Certification Scheme»). Il sistema riguarda le materie prime agricole e gli oli vegetali e si applica fino alla loro lavorazione iniziale. La Commissione ha valutato la conformità dell'Austrian Agricultural Certification Scheme con le condizioni stabilite dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi istituito dall'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'«Austrian Agricultural Certification Scheme» soddisfa le condizioni stabilite dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

    (2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.


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