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Document 32016D0630

    Decisione (UE) 2016/630 del Consiglio, dell’11 aprile 2016, sulla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa, in merito a una raccomandazione sulle domande di riammissione che richiedono l’organizzazione di interviste

    GU L 110 del 26.4.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/630/oj

    26.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 110/1


    DECISIONE (UE) 2016/630 DEL CONSIGLIO

    dell’11 aprile 2016

    sulla posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa, in merito a una raccomandazione sulle domande di riammissione che richiedono l’organizzazione di interviste

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa (1) del 25 maggio 2006 («accordo di riammissione») è entrato in vigore il 1o giugno 2007.

    (2)

    L’articolo 19 dell’accordo di riammissione istituisce un comitato misto per la riammissione e ne specifica i compiti.

    (3)

    L’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo di riammissione prevede che il comitato di riammissione debba decidere le modalità necessarie per l’esecuzione uniforme dell’accordo di riammissione.

    (4)

    L’intervista è uno degli elementi della procedura di riammissione previsti dall’accordo di riammissione. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo di riammissione, l’intervista deve essere organizzata quando la parte richiedente non può accludere alla domanda di riammissione nessuno dei documenti elencati negli allegati 2 e 3 dell’accordo di riammissione.

    (5)

    Una prima raccomandazione sulle domande di riammissione che richiedono l’organizzazione di interviste è stata adottata dal comitato misto per la riammissione il 2 giugno 2009. Tale raccomandazione dovrebbe essere ulteriormemnte chiarita da una seconda raccomandazione che fornisca orientamenti per le situazioni in cui i termini per l’organizzazione di interviste non possono essere rispettati, al fine di riprogrammare tali interviste.

    (6)

    È pertanto opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione nel comitato misto per la riammissione in merito alla raccomandazione sulle domande di riammissione che richiedono l’organizzazione di interviste.

    (7)

    Il Regno Unito è vincolato dall’accordo di riammissione e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

    (8)

    L’Irlanda è vincolata dall’accordo di riammissione e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.

    (9)

    La Danimarca non è vincolata dall’accordo di riammissione, non è soggetta alla sua applicazione e non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 19 dell’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa, in merito all’adozione della raccomandazione sulle domande di riammissione che richiedono l’organizzazione di interviste, è basata sul progetto di raccomandazione del comitato misto per la riammissione accluso alla presente decisione.

    2.   I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto per la riammissione possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di raccomandazione del comitato misto per la riammissione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

    Fatto a Lussemburgo, l’11 aprile 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M.H.P. VAN DAM


    (1)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 40.


    PROGETTO DI

    RACCOMANDAZIONE N. 2 DEL COMITATO MISTO PER LA RIAMMISSIONE ISTITUITO DALL’ACCORDO DI RIAMMISSIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA FEDERAZIONE RUSSA DEL 25 MAGGIO 2006

    dell’…

    sulle domande di riammissione che richiedono l’organizzazione di interviste

    IL COMITATO,

    richiamandosi all’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa del 25 maggio 2006 (in seguito denominato «accordo di riammissione»), in particolare al suo articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento interno del comitato misto per la riammissione del 25 luglio 2007,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’intervista è uno degli elementi della procedura di riammissione previsti dall’accordo di riammissione e, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, dovrebbe essere organizzata quando la parte richiedente non può accludere alla domanda di riammissione nessuno dei documenti elencati negli allegati 2 e 3 dell’accordo di riammissione.

    (2)

    Il 2 giugno 2009 il comitato misto per la riammissione ha adottato la raccomandazione n. 1 sulle domande di riammissione che richiedono l’organizzazione di interviste (in seguito denominata «raccomandazione n. 1»).

    (3)

    A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera f), dell’accordo di riammissione, le specifiche disposizioni riguardanti i termini per il trattamento delle domande di riammissione possono essere oggetto di protocolli di attuazione bilaterali,

    RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

    1.

    Conformemente al punto 2 della raccomandazione n. 1, se i termini per l’organizzazione di interviste non sono stabiliti nei rispettivi protocolli di attuazione tra la Federazione russa e gli Stati membri dell’Unione europea, l’intervista dovrebbe aver luogo entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda di riammissione di cui al punto 1 della raccomandazione n. 1.

    2.

    Qualora l’intervista non sia stata organizzata entro i termini di cui al punto 1 della presente raccomandazione o in caso di mancata consegna della persona da interrogare, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto dovrebbero prendere i contatti e le disposizioni necessari per organizzare l’intervista senza indugio.

    3.

    Se durante il termine fissato per l’organizzazione dell’intervista lo Stato richiedente notifica allo Stato richiesto il rinvio della consegna della persona da intervistare, il termine di cui al punto 1 della presente raccomandazione o, se del caso, il termine previsto dai rispettivi protocolli di attuazione dovrebbe essere prorogato alla data specificata nella notifica.

    4.

    Tenuto conto delle circostanze di cui al punto 3 della presente raccomandazione, il termine per l’organizzazione delle interviste non dovrebbe essere superiore a 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda di riammissione, a meno che le circostanze particolari del caso giustifichino l’organizzazione dell’intervista dopo tale data.

    Per la Federazione russa

    Per l’Unione europea


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