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Document 32016D0575

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/575 della Commissione, del 29 marzo 2016, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2016) 1702] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/1702

    GU L 98 del 14.4.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/575/oj

    14.4.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 98/4


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/575 DELLA COMMISSIONE

    del 29 marzo 2016

    che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

    [notificata con il numero C(2016) 1702]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 13,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

    (2)

    La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità di tali decisioni a un periodo non superiore a un anno e ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non superiore a un anno.

    (3)

    La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno dalle decisioni seguenti (in ordine cronologico): decisione 2007/231/CE della Commissione (3) fino all'11 maggio 2008, decisione 2008/322/CE della Commissione (4) fino all'11 maggio 2009, decisione 2009/298/CE della Commissione (5) fino all'11 maggio 2010, decisione 2010/157/UE della Commissione (6) fino all'11 maggio 2011, decisione 2011/176/UE della Commissione (7) fino all'11 maggio 2012, decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione (8) fino all'11 maggio 2013, decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione (9) fino all'11 maggio 2014, decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione (10) fino all'11 maggio 2015 e decisione di esecuzione (UE) 2015/249 della Commissione (11) fino all'11 maggio 2016.

    (4)

    Vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino. Un rafforzamento delle attività di sorveglianza del mercato dovrebbe ridurre ulteriormente il numero di tali prodotti presenti sul mercato.

    (5)

    In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti in materia di accendini a prova di bambino, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/502/CE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2017.»

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2016 e rendono pubbliche tali misure. Essi informano senza indugio la Commissione delle misure adottate.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2016

    Per la Commissione

    Věra JOUROVÁ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

    (2)  Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41).

    (3)  Decisione 2007/231/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16).

    (4)  Decisione 2008/322/CE della Commissione, del 18 aprile 2008, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40).

    (5)  Decisione 2009/298/CE della Commissione, del 26 marzo 2009, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23).

    (6)  Decisione 2010/157/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9).

    (7)  Decisione 2011/176/UE della Commissione, del 21 marzo 2011, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 99).

    (8)  Decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione, del 27 gennaio 2012, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE la quale fa obbligo agli Stati membri di adottare provvedimenti atti a garantire che vengano commercializzati solo accendini a prova di bambino e che sia proibita la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 27 del 31.1.2012, pag. 24).

    (9)  Decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione, del 1o marzo 2013, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 61 del 5.3.2013, pag. 11).

    (10)  Decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione, del 5 febbraio 2014, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 43).

    (11)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/249 della Commissione, del 10 febbraio 2015, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 41).


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