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Document 32016D0530

Decisione di esecuzione (UE) 2016/530 della Commissione, dal 1° aprile 2016, relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di generatore di corrente [notificata con il numero C(2016) 1779] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/1779

GU L 88 del 5.4.2016, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/530/oj

5.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/530 DELLA COMMISSIONE

dal 1o aprile 2016

relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di generatore di corrente

[notificata con il numero C(2016) 1779]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di un generatore di corrente del tipo Rotenbach FO-65/LB2600 fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Cina, e distribuito da FRINGO GmbH & Co. KG Germania.

(2)

L'adozione di questa misura è stata giustificata dalla non conformità del generatore di corrente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

(3)

L'allegato I, sezione 1.5.1., della direttiva 2006/42/CE, concernente l'energia elettrica, dispone che una macchina alimentata con energia elettrica deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica. Il generatore di corrente presentava le seguenti lacune:

i cavi esposti tra l'interruttore di accensione e il meccanismo di accensione del motore a benzina e la batteria da 12 V liberamente accessibile potevano, in caso di guasto, provocare una scossa elettrica o un incendio e il cortocircuito della batteria;

sebbene il quadro operativo del gruppo elettrogeno fosse protetto da un alloggiamento sul retro, il punto di entrata del cavo (cavo del generatore) e un'apertura nell'alloggiamento erano stati progettati in modo tale per cui era possibile accedere a parti sotto tensione dei collegamenti a 230 V del voltmetro e a parti sotto tensione della presa ad alta tenuta;

alcuni componenti del pannello di controllo non corrispondevano al livello di protezione IPX3;

numerosi cavi di messa a terra erano collegati a un terminale di connessione sia sulla presa da 400 V che sulle prese da 230 V;

le estremità dei cavi erano stagnate e non erano presenti puntali di chiusura, il che comportava un maggior rischio di scossa elettrica potenzialmente letale in caso di contatto dell'utilizzatore con una parte del prodotto ad alta tensione;

ad eccezione del cavo di messa a terra (combinazione bicolore VERDE/GIALLO) nessuno dei cavi era chiaramente identificabile. Non era presente alcuno schema di cablaggio da poter utilizzare per identificare i cavi;

il codice cromatico impiegato per vari tipi di cavi non era conforme ai requisiti.

(4)

L'allegato I, sezione 1.7.3., della direttiva 2006/42/CE, concernente la marcatura delle macchine, dispone che ogni macchina deve recare in modo visibile, leggibile e indelebile almeno una serie di indicazioni. Il generatore di corrente a benzina non recava un'etichetta con la dicitura «gruppo elettrogeno a bassa potenza». Le targhette segnaletiche erano incollate e facilmente rimovibili. Mancavano la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante.

(5)

La Commissione ha invitato Fringo GmbH&Co.KG e Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd a presentare le loro osservazioni sulla misura adottata dalla Germania. Non è pervenuta alcuna risposta.

(6)

L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che il generatore di corrente a benzina fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd e distribuito da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Germania per vietare l'immissione sul mercato di un generatore di corrente del tipo Rotenbach FO-65/LB2600 fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Cina e distribuito da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino, è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2016

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


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