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Document 32016D0299
Commission Implementing Decision (EU) 2016/299 of 2 March 2016 terminating the anti-dumping proceedings concerning imports of silico-manganese originating in India
Decisione di esecuzione (UE) 2016/299 della Commissione, del 2 marzo 2016, che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di silico-manganese originario dell'India
Decisione di esecuzione (UE) 2016/299 della Commissione, del 2 marzo 2016, che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di silico-manganese originario dell'India
C/2016/1253
GU L 57 del 3.3.2016, p. 8–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/299 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2016
che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di silico-manganese originario dell'India
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
(1) |
Il 20 dicembre 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di silico-manganese originario dell'India («il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»). |
(2) |
La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 10 novembre 2014 dal Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages («Euroalliages» o «il denunciante») per conto di tre produttori dell'Unione. Il denunciante rappresenta più del 25 % della produzione totale dell'Unione di silico-manganese. La denuncia conteneva elementi di prova di dumping e di conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
1.2. Parti interessate
(3) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità indiane in merito all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare. |
(4) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.3. Campionamento
(5) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando produttori esportatori in India e importatori indipendenti a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. |
a) Campionamento dei produttori dell'Unione
(6) |
A causa del numero limitato di produttori dell'Unione noti, il campionamento non è stato necessario. Tutti i produttori dell'Unione noti sono stati informati dell'apertura dell'inchiesta e sono stati invitati a manifestarsi e a partecipare all'inchiesta. |
b) Campionamento degli importatori
(7) |
Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. |
(8) |
Quattro importatori indipendenti si sono manifestati ma solo due di essi hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. In considerazione del loro numero ridotto, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario. |
c) Campionamento dei produttori esportatori in India
(9) |
Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori in India sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. |
(10) |
Inizialmente 21 produttori esportatori hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine stabilito. Essi hanno comunicato un volume totale di vendite all'esportazione che in base ai dati Eurostat rappresentava il 48 % delle importazioni totali dall'India durante il periodo dell'inchiesta. |
(11) |
Altre 13 società hanno successivamente presentato questionari di campionamento e hanno espresso la loro volontà di collaborare. La Commissione ha contattato queste società chiedendo loro di fornire ulteriori informazioni sulle loro esportazioni verso l'Unione. Tuttavia solo 11 società si sono manifestate e hanno fornito le informazioni richieste. |
(12) |
A seguito di una raccomandazione del consigliere-auditore, la Commissione ha deciso di considerare anche tali società come produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e le società sono state informate di tale decisione il 21 maggio 2015. Il volume totale delle esportazioni di tutti i produttori esportatori che hanno collaborato rappresentava dunque il 60 % delle importazioni totali dall'India (dati Eurostat). |
(13) |
È stato inizialmente selezionato un campione di quattro gruppi di produttori esportatori che rappresentavano il massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione rappresentava il 31 % del volume totale delle esportazioni dall'India verso l'Unione secondo i dati Eurostat e il 51 % del volume totale degli esportatori che hanno collaborato. |
(14) |
Una delle quattro società incluse nel campione ha in seguito informato la Commissione di non essere in grado di continuare a collaborare come società inclusa nel campione. Di conseguenza la società è stata esclusa dal campione. Tuttavia le tre imprese restanti rappresentavano ancora il 43 % circa del totale delle esportazioni dall'India verso l'Unione dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato e il 26 % circa delle importazioni complessive secondo i dati Eurostat; il campione è stato quindi ritenuto ancora rappresentativo. |
(15) |
Il denunciante ha sostenuto che il campione non era rappresentativo poiché i tipi di esportazioni del prodotto in esame per due delle tre società incluse nel campione non erano rappresentativi della grande maggioranza delle esportazioni indiane. Il denunciante ha inoltre sostenuto che il campione delle restanti tre società rappresenta soltanto il 13 % del totale delle esportazioni indiane nell'Unione. |
(16) |
Il denunciante ha pertanto chiesto la revisione del campione o l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base qualora non si disponga di tempo sufficiente per selezionare un nuovo campione. |
(17) |
Le argomentazioni del denunciante non possono essere accolte. In primo luogo, il campione rappresenta effettivamente il 26 % del totale delle esportazioni indiane verso l'Unione e non il 13 % come erroneamente comunicato alle parti interessate nel documento informativo di cui al considerando 26. In secondo luogo, il criterio utilizzato per la selezione del campione è il maggior volume esportato nell'Unione in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Il fatto che due società inserite nel campione non producano ed esportino tutti i tipi di prodotto non inficia la rappresentatività del campione poiché esso comprende tutti i tipi di silico-manganese. In terzo luogo, il ricorrente stesso ha affermato nella denuncia che «tutte le qualità e dimensioni di silico-manganese devono essere considerate un unico prodotto perché hanno tutte le stesse caratteristiche fisiche e chimiche essenziali e gli stessi usi principali» (3). In quarto luogo, il fatto che una delle società incluse nel campione e avente volumi d'esportazione relativamente modesti abbia cessato di collaborare avrebbe difficilmente potuto incidere in maniera sostanziale sui risultati dell'inchiesta o costituire una mancata collaborazione del campione. |
(18) |
Ne consegue che la richiesta del denunciante di selezionare un nuovo campione o di applicare l'articolo 18 del regolamento di base deve essere respinta. |
(19) |
Inoltre durante un'audizione del 18 novembre 2015, il denunciante ha sostenuto che le esportazioni nell'Unione di silico-manganese di bassa qualità dovrebbero essere escluse dai volumi di esportazione del produttore esportatore incluso nel campione, poiché un prodotto di qualità così bassa non può essere utilizzato come tale dalle acciaierie europee. La Commissione ricorda che il silico-manganese di bassa qualità è parte del prodotto in esame e che è già stato esportato in volumi rilevanti verso l'Unione. La richiesta di esclusione non può pertanto essere accolta. Anche se venisse accettata, l'impatto sulla rappresentatività del campione sarebbe comunque minimo perché il campione rappresenterebbe ancora un quarto circa del totale delle esportazioni indiane verso l'Unione. |
1.4. Esame individuale
(20) |
Cinque produttori esportatori dell'India hanno risposto al questionario chiedendo la determinazione di un margine di dumping individuale. |
(21) |
La Commissione ha ritenuto che, alla luce delle circostanze dell'inchiesta, non fosse possibile accogliere tali richieste. |
1.5. Risposte al questionario
(22) |
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori esportatori o gruppi di produttori inclusi nel campione in India, a tutti i produttori noti dell'Unione nonché agli importatori e agli utilizzatori che ne hanno fatto richiesta. |
(23) |
Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori esportatori o gruppi di produttori in India inclusi nel campione, da due produttori dell'Unione, da due importatori indipendenti dell'Unione e da cinque utilizzatori dell'Unione. |
1.6. Visite di verifica
(24) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
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1.7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(25) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («periodo dell'inchiesta» o PI). L'esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»). |
2. MANCATA ISTITUZIONE DI MISURE PROVVISORIE E CONSEGUENTE PROCEDURA
(26) |
La Commissione ha deciso di non istituire misure provvisorie. Tutte le parti interessate hanno ricevuto un documento informativo contenente i motivi della mancata istituzione di misure provvisorie. Varie parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni sulle conclusioni illustrate nel documento informativo. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere ascoltate. L'8 dicembre 2015 ha avuto luogo un'audizione del denunciante in presenza del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
(27) |
Successivamente la Commissione ha informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva non istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di silico-manganese originario dell'India. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Il 20 gennaio 2016 ha avuto luogo una seconda audizione del denunciante in presenza del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. In quest'ultima audizione il denunciante era accompagnato dal produttore spagnolo dell'Unione FerroAtlantica, che non era rappresentato dal denunciante e che non aveva collaborato nel corso del procedimento, come indicato alla sezione 5. |
(28) |
Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione. |
3. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
3.1. Prodotto in esame
(29) |
Il prodotto in esame è il silico-manganese (incluso il ferro-silico-manganese) originario dell'India, attualmente classificato con i codici NC ex 7202 30 00 ed ex 8111 00 11 («il prodotto in esame»). |
(30) |
Il silico-manganese è una ferrolega composta principalmente di manganese, silicio e ferro e generalmente contenente proporzioni inferiori di altri elementi quali carbonio, fosforo, zolfo e boro. Il silico-manganese è prodotto dalla fusione del minerale di manganese in forni elettrici ed è utilizzato principalmente come fonte di manganese e silicio per la produzione di acciaio. |
(31) |
Esistono diverse qualità di silico-manganese a seconda del tenore di manganese, silicio e carbonio; esso è venduto in pietre di varie dimensioni in funzione delle esigenze dei clienti. Tutte queste qualità e dimensioni costituiscono tuttavia un prodotto unico, anche se si paga un sovrapprezzo per un tenore più elevato di manganese o silicio e per un tenore di carbonio inferiore allo 0,1 %, che rende il silico-manganese adatto per la produzione di alcuni particolari tipi di acciaio inossidabile. |
(32) |
Il contenuto più o meno elevato di altri elementi come il fosforo e il boro non incide sul prezzo, sebbene un tenore di tali elementi al di sopra di determinate soglie renda il silico-manganese inadeguato ad alcune produzioni a valle. |
3.2. Prodotto simile
(33) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base:
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(34) |
La Commissione ha concluso pertanto nel suo documento informativo che tali prodotti sono da considerarsi prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3.3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
(35) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che il silico-manganese con un tenore molto basso di carbonio (per lo più tra lo 0,05 % e lo 0,1 %, massimo 0,2 % — silico-manganese «a basso tenore di carbonio») è un prodotto diverso dal silico-manganese «standard» che contiene una quantità di carbonio dieci volte superiore (massimo 2 %). Esse sostengono che sebbene i due prodotti presentino elementi chimici simili, le caratteristiche tecniche sono diverse e che ciò incide sul loro uso: il silico-manganese a basso tenore di carbonio è utilizzato per acciai inossidabili e acciai speciali, mentre il silico-manganese standard è utilizzato per l'acciaio al carbonio. Inoltre le parti affermano che i due tipi di silico-manganese non sono intercambiabili. Mentre il silico-manganese a basso tenore di carbonio potrebbe essere utilizzato per produrre acciaio standard, il silico-manganese standard non può essere utilizzato per produrre acciaio inossidabile e speciale. L'utilizzo di silico-manganese a basso tenore di carbonio per la produzione di acciaio standard non sarebbe peraltro ragionevole perché più costoso. I produttori di acciaio che acquistano entrambi i tipi di silico-manganese li utilizzano quindi per produzioni diverse. Le parti interessate hanno inoltre ricordato che le autorità statunitensi hanno escluso il silico-manganese a basso tenore di carbonio dall'ambito della loro inchiesta e hanno poi affermato che anche se la Commissione non ha fatto distinzione tra i due tipi di silico-manganese in una precedente inchiesta ciò non implica che essa debba fare altrettanto nel presente caso. Infine suggeriscono che in caso di sospetto di elusione del dazio (silico-manganese standard dichiarato come silico-manganese a basso tenore di carbonio per evitare dazi antidumping) è possibile effettuare agevolmente efficaci controlli e test doganali. |
(36) |
La Commissione ha ritenuto che il silico-manganese dovrebbe essere considerato come un unico prodotto ai fini della presente inchiesta. Il silico-manganese è una ferrolega utilizzata prevalentemente nella produzione di acciaio. Viene prodotto sempre con gli stessi componenti chimici, sebbene talvolta le proporzioni possano variare leggermente. Di conseguenza, anche se determinati acciai richiedono un tipo di silico-manganese a basso tenore di carbonio non sostituibile dal silico-manganese standard, ciò non rende le due tipologie di silico-manganese due prodotti diversi. Il diverso tenore di carbonio — e di manganese — dei vari tipi di silico-manganese è correttamente rispecchiato dal «numero di controllo del prodotto» (product-control-number — NCP), che consente di confrontare i rispettivi tipi di prodotto. Le autorità statunitensi hanno escluso il silico-manganese a basso tenore di carbonio dall'ambito delle loro indagini perché non vi erano produttori di tale tipo di silico-manganese negli USA. La Commissione ha già ritenuto in precedenti inchieste che il silico-manganese standard e quello a basso tenore di carbonio siano fondamentalmente lo stesso prodotto, anche per evitare la possibile elusione dei dazi attraverso false dichiarazioni (le autorità doganali non possono distinguere visivamente il silico-manganese a basso tenore di carbonio, sarebbe necessario un test). Il fatto che il silico-manganese a basso tenore di carbonio sia più costoso non garantisce che le autorità doganali siano in grado di individuare una possibile elusione sulla base del prezzo fatturato, specialmente se le parti coinvolte nella transazione sono collegate o hanno concordato compensazioni incrociate. Tale argomentazione è pertanto respinta. |
4. DUMPING
4.1. Valore normale
(37) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ogni produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. |
(38) |
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno, identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione nell'Unione e ha verificato se le vendite di ciascun tipo di prodotto effettuate sul mercato interno da ogni produttore esportatore che ha collaborato fossero rappresentative, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso l'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. |
(39) |
La Commissione ha poi definito, per ogni tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta allo scopo di decidere se utilizzare il prezzo delle vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(40) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per un tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che tali vendite siano remunerative o meno, se:
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(41) |
In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta. |
(42) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo, praticato sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto, delle sole vendite remunerative sul mercato interno dei tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta se:
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(43) |
Qualora nel corso di normali operazioni commerciali non siano state realizzate vendite o siano state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile, o qualora un tipo di prodotto non sia stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
(44) |
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile del produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
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(45) |
Per una delle società incluse nel campione il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto conformemente al metodo illustrato al considerando 40. Per le altre due società incluse nel campione, il valore normale di alcuni tipi di prodotto è stato costruito utilizzando la metodologia descritta al considerando 44. Per gli altri tipi di prodotto, venduti nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale si è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto conformemente al metodo illustrato al considerando 40. |
4.2. Prezzo all'esportazione
(46) |
I produttori esportatori hanno esportato il prodotto verso l'UE o direttamente ad acquirenti indipendenti o attraverso operatori collegati situati fuori dall'UE. |
(47) |
Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
4.3. Confronto
(48) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica. |
(49) |
Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(50) |
A questo proposito, il governo indiano aveva in atto due regimi per incoraggiare le esportazioni, vale a dire la restituzione dei dazi (Duty Draw Back — «DDB») e il regime del prodotto mirato (Focus Product Scheme — «FPS»). Il regime DBB prevedeva un rimborso dell'1,7 % sul valore all'esportazione franco a bordo (fob) per i dazi all'importazione e le imposte sulle materie prime importate se tali contributi venivano utilizzati per produrre i beni finali destinati all'esportazione. L'FPS è un beneficio del 4 % sul valore fob concesso a determinati prodotti che sono esportati, senza ulteriori condizioni che legano i beni esportati e importati. |
(51) |
Una società ha chiesto un adeguamento per il regime DDB in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Tuttavia la società non è stata in grado di dimostrare il collegamento tra le materie prime importate e i beni finali esportati come richiesto da tale articolo. La Commissione non ha pertanto accolto la richiesta. |
(52) |
Un'altra società ha chiesto un adeguamento per il regime DDB e per quello FPS in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Per quanto riguarda il DDB, se per esso esiste una base giuridica specifica a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base e se le condizioni di quest'ultimo non sono soddisfatte, non è possibile accogliere la domanda a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k). Poiché la società non è stata in grado di dimostrare alcun nesso tra fattori produttivi importati e merci esportate, la Commissione ha respinto tale richiesta. |
(53) |
Per quanto riguarda l'FPS, le prove fornite dalla società non hanno dimostrato che gli acquirenti sul mercato interno pagavano prezzi sostanzialmente diversi a causa del regime FPS come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Gli elementi di prova dimostrano solo che gli importi ricevuti dalle autorità indiane nel quadro del regime FPS creavano una notevole differenza nei profitti delle vendite tra vendite sul mercato interno e vendite all'esportazione. La Commissione ha pertanto ritenuto questa richiesta infondata. |
4.4. Margine di dumping
(54) |
Per i produttori esportatori inseriti nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(55) |
Il margine di dumping medio ponderato dei produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione è stato calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato fissato in base ai margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione. |
(56) |
Il livello di collaborazione è stato ritenuto scarso poiché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituiscono soltanto il 60 % delle esportazioni totali dall'India nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
(57) |
La Commissione ha quindi calcolato il margine unico per l'intero paese sulla base di una media delle transazioni di una società del campione caratterizzate dal margine di dumping più elevato. |
(58) |
I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
5. PREGIUDIZIO
5.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(59) |
Il prodotto simile è stato fabbricato da quattro produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. In base alle informazioni riportate nella denuncia, non vi sono altri produttori del prodotto simile nell'Unione. Hanno collaborato due produttori dell'Unione, che hanno presentato la denuncia, COMILOG Dunkerque e OFZ. Un altro produttore dell'Unione (Italghisa, Italia) che ha sostenuto la denuncia ha interrotto la sua collaborazione poco dopo l'apertura dell'inchiesta. Il suo volume di produzione era comunque marginale. Il quarto produttore dell'Unione, FerroAtlantica, non ha collaborato ma non si è opposto all'inchiesta. |
(60) |
Per proteggere la riservatezza dei dati relativi ai due produttori dell'Unione che hanno collaborato, tutti i valori sono espressi come intervalli. Durante il PI la produzione totale dell'Unione ammontava a [213 000/282 000] tonnellate. I due produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno avuto una produzione pari a [85 000/113 000] tonnellate, che rappresenta circa il [35 %/47 %] della produzione totale dell'Unione. |
(61) |
Varie parti interessate hanno formulato osservazioni in merito alla definizione di industria dell'Unione. In primo luogo esse ritengono che la non inclusione di FerroAtlantica tra i denuncianti metta in discussione la constatazione della Commissione che i restanti produttori siano considerati una proporzione maggioritaria dell'industria dell'Unione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo antidumping dell'OMC e dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. In secondo luogo hanno sostenuto che, se l'analisi dei fattori e degli indici economici che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione avesse preso in considerazione anche FerroAtlantica e in particolare la sua redditività durante il periodo considerato, la conseguente situazione di pregiudizio sarebbe stata molto diversa. In terzo luogo hanno affermato che la mancata inclusione di FerroAtlantica tra i denuncianti è stata una scelta tattica, motivata unicamente dall'intenzione di distorcere la situazione del pregiudizio, dato che FerroAtlantica è stata un denunciante attivo in precedenti inchieste antidumping avviate dalla Commissione. |
(62) |
La Commissione ha respinto tali affermazioni con le seguenti motivazioni: i) FerroAtlantica è stata debitamente contattata dalla Commissione e le è stato inviato un questionario. Ciò significa che anche se la società non fa parte dei denuncianti ha avuto eguali opportunità di esprimere il proprio interesse e le proprie opinioni e di collaborare fornendo alla Commissione le informazioni richieste. La società non ha tuttavia collaborato né si è espressa in proposito. La Commissione non dispone di mezzi per indurre la società a collaborare o viceversa per evitare che collabori. Non è pertanto possibile sostenere che la Commissione abbia escluso tale società. Al contrario, i dati esistenti relativi a tale società sono stati messi a disposizione nella denuncia e sono stati usati in occasione dell'esame del pregiudizio, come spiegato al considerando 88; ii) i due produttori dell'Unione hanno collaborato e fornito le informazioni necessarie. Essi rappresentano il [35 %/47 %] circa della produzione totale dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che tale percentuale fosse sufficientemente alta per affermare che i due produttori rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione nazionale. Una proporzione maggioritaria non corrisponde necessariamente a una maggioranza a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base (4), in linea con l'interpretazione data all'analogo concetto a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 dell'accordo antidumping dell'OMC (5); iii) l'analisi degli indicatori microeconomici si è basata sui dati dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato. Se i dati microeconomici di FerroAtlantica fossero stati presi in considerazione, i vari indicatori economici avrebbero potuto o meno mostrare tendenze diverse, ma poiché i due produttori dell'Unione che hanno collaborato rappresentano una proporzione maggioritaria dell'industria dell'Unione l'analisi basata sui loro dati è legittima. |
5.2. Consumo dell'Unione
(63) |
Il consumo totale dell'Unione è stato stabilito sommando alle vendite sul mercato interno di tutti i produttori dell'Unione le importazioni totali nell'Unione. Il consumo dell'Unione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell'Unione (in tonnellate)
|
(64) |
Il consumo dell'Unione è diminuito nel corso degli anni, in linea con il calo della produzione e del consumo di acciaio dell'Unione. |
5.3. Importazioni dall'India
(65) |
Il volume delle importazioni è stato stabilito utilizzando dati Eurostat e tenendo conto di tutti i regimi di importazione, compreso il perfezionamento attivo. L'origine di un volume significativo di importazioni «non è specificata per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con paesi terzi». Con l'assistenza dell'autorità doganale di uno Stato membro, la Commissione è stata in grado di ricostruire le componenti di questo volume per paese di origine. Riattribuendo queste importazioni «non specificate» ai rispettivi paesi di origine, l'andamento complessivo delle importazioni non cambia in modo significativo. Tuttavia, al fine di preservare la riservatezza di tali importazioni, le cifre sono espresse in intervalli. |
(66) |
Le importazioni dall'India hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
|
(67) |
Le importazioni dall'India rappresentano circa un quarto del totale delle importazioni nell'Unione e detengono la quota di mercato maggiore delle importazioni totali nell'Unione. |
(68) |
Le importazioni dall'India sono aumentate notevolmente nel 2012 rispetto al 2011, ma sono nuovamente diminuite negli anni successivi, a un livello durante il PI leggermente superiore a quello del 2011. L'andamento delle importazioni dall'India è stato simile all'andamento della produzione e delle vendite dell'industria dell'Unione e contrario all'andamento delle importazioni da altri paesi terzi (le importazioni dall'India sono aumentate nel 2012, mentre le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite, e viceversa) nel 2013 e durante il PI. |
(69) |
Il denunciante ha sostenuto che vi è stato un notevole aumento della quota di mercato dell'India dal 2008 al 2013. |
(70) |
Come stabilito al considerando 25 tuttavia, l'esame degli andamenti rilevanti per la valutazione del pregiudizio riguardava il periodo dal 1o gennaio 2011 alla fine del PI. Pertanto, i dati anteriori al 2011 non sono stati esaminati e non hanno potuto essere presi in considerazione. |
(71) |
La media ponderata del prezzo delle importazioni nell'Unione dall'India ha mostrato la seguente evoluzione: Tabella 3 Prezzi all'importazione (EUR/tonnellata)
|
(72) |
I prezzi delle importazioni indiane sono diminuiti in linea con il prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. I dati Eurostat mostrano inoltre che le importazioni indiane sono le più economiche tra quelle dei principali paesi esportatori di silico-manganese. |
5.4. Sottoquotazione del prezzo
(73) |
La Commissione ha valutato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
|
(74) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta. |
(75) |
Per tener conto del tenore più basso di manganese nel silico-manganese venduto dai produttori esportatori indiani inclusi nel campione (se del caso), è stato effettuato un adeguamento di tipo qualitativo. L'adattamento è stato applicato utilizzando il cosiddetto «adeguamento proporzionale», una formula ampiamente usata nel settore industriale per confrontare il prezzo del prodotto in esame con quello del silico-manganese di qualità standard (65 % di manganese e 16 % di silicio). |
(76) |
Uno dei produttori esportatori indiani inclusi nel campione ha venduto silico-manganese a basso tenore di carbonio nell'Unione. Il silico-manganese a basso tenore di carbonio è prodotto dall'industria dell'Unione, ma non dai due produttori dell'Unione che hanno collaborato. Per garantire un confronto equo tra il silico-manganese a basso tenore di carbonio indiano e quello standard dell'Unione, la Commissione ha corretto al rialzo i prezzi medi di vendita dell'Unione in base alla media del premio di mercato per il silico-manganese a basso tenore di carbonio. In tal modo la Commissione ha tenuto conto del fatto che il silico-manganese a basso tenore di carbonio ha un prezzo più elevato rispetto a quello del silico-manganese standard. |
(77) |
Su tale base si è riscontrato che un produttore esportatore indiano incluso nel campione applicava prezzi inferiori del 6,5 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, mentre ciò non è avvenuto per gli altri due produttori indiani inclusi nel campione. |
(78) |
Per i produttori esportatori che non hanno collaborato è stata stabilita una sottoquotazione limitata sulla base dei prezzi medi all'importazione secondo i dati Eurostat, senza applicare adeguamenti relativi alle differenze di qualità o di livello commerciale. |
(79) |
Varie parti interessate hanno affermato che il confronto tra i prezzi dell'Unione e i prezzi dei prodotti indiani sulla base dei prezzi medi indicati da Eurostat è fuorviante. Due parti interessate hanno proposto che la Commissione adegui il prezzo medio dei prodotti indiani basandosi sul presupposto che il tenore medio di manganese del silico-manganese indiano sia pari al 58 %. Una parte ha inoltre suggerito di adeguare che il prezzo medio dei prodotti ucraini stabilito sulla base dei dati Eurostat in base al presupposto che il tenore medio di manganese del silico-manganese ucraino sia pari al 68 %. Queste parti hanno sostenuto che, una volta applicati tali adeguamenti, il prezzo medio indiano del silico-manganese non sarebbe inferiore ai prezzi praticati dai produttori dell'Unione o da produttori di altri paesi terzi. |
(80) |
La Commissione è consapevole del fatto che i dati Eurostat comprendono tutti i tipi/qualità del prodotto in esame e che di conseguenza non consentono un valido confronto tra i diversi tipi di prodotto. In mancanza di dati più precisi per ciascun tipo di prodotto, in particolare per quanto riguarda i produttori indiani che non hanno collaborato all'inchiesta, non è possibile trascurare l'uso di prezzi medi nell'analisi del pregiudizio; la valutazione è effettuata in ogni caso con la dovuta diligenza, insieme al resto degli indicatori di pregiudizio. |
(81) |
Una parte interessata ha spiegato che l'adeguamento proporzionale basato sul tenore di manganese non rispecchia l'intera differenza di prezzo in quanto l'acquirente del prodotto di qualità inferiore deve sostenere le spese di eliminazione delle impurezze aggiuntive. Una parte interessata ha sostenuto che la struttura del numero di controllo del prodotto (NCP) utilizzata dalla Commissione non fa distinzione tra vari tipi di silico-manganese con tenore di manganese inferiore al 60 % e che questo rende inappropriato il confronto per i calcoli relativi alla sottoquotazione. Un'altra parte interessata ha osservato che stabilendo fasce di tenore per il manganese i risultati non sono esatti. |
(82) |
La Commissione ha respinto tali affermazioni in quanto l'adeguamento proporzionale si basa su una prassi di mercato generalmente accettata e quindi adeguata. Inoltre la parte interessata non ha fornito alcuna metodologia alternativa. L'adeguamento applicato sul tenore di manganese dei produttori esportatori indiani inclusi nel campione si è basato sul tenore esatto verificato nel corso dell'inchiesta. Esso distingue pertanto tra i vari tipi di manganese, anche per il silico-manganese con tenore di manganese inferiore al 60 %. |
(83) |
Una parte interessata ha sostenuto che il silico-manganese fabbricato dall'industria dell'Unione è più costoso in quanto contiene meno impurezze quali fosforo e boro rispetto al silico-manganese fabbricato in India. Tale parte ha fornito informazioni in merito a clienti che hanno chiesto di essere riforniti di silico-manganese contenente meno di una certa percentuale di fosforo e di boro, deducendone di conseguenza che i clienti erano disposti a pagare un sovrapprezzo. |
(84) |
Tuttavia le informazioni fornite non hanno dimostrato che il tenore in fosforo e boro abbia un effetto sui prezzi. Hanno solo dimostrato che alcuni utilizzatori, al fine di fabbricare determinati prodotti in acciaio speciale, potrebbero richiedere che il silico-manganese che acquistano abbia un tenore di fosforo o di boro al di sotto di una certa soglia. In assenza di chiari elementi di prova sul pagamento di un sovrapprezzo, tale affermazione è stata respinta. |
(85) |
Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha sostenuto che non è insolito riscontrare una leggera sottoquotazione dei prezzi nel mercato dei prodotti primari e che l'esistenza di una sottoquotazione dei prezzi non è in sé un requisito per affermare l'esistenza di un pregiudizio. Come indicato nella sezione 5.5, la Commissione fonda effettivamente le sue conclusioni in materia di pregiudizio su un certo numero di indicatori; il livello di sottoquotazione dei prezzi in questo caso non è stato decisivo per la determinazione del pregiudizio. |
(86) |
Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha applicato metodi diversi per il calcolo del margine di dumping e per la determinazione della sottoquotazione, in quanto ha utilizzato le transazioni maggiormente soggette a dumping per stabilire il margine di dumping ma non per la sottoquotazione dei prezzi. |
(87) |
La Commissione non capisce perché dovrebbe applicare lo stesso metodo per calcolare la sottoquotazione dei prezzi e il margine di dumping. Lo scopo dei calcoli è completamente distinto; il calcolo delle transazioni maggiormente soggette a dumping serviva a determinare un margine di dumping per i produttori esportatori indiani che non hanno collaborato; i calcoli per la sottoquotazione dei prezzi non sono stati effettuati per calcolare uno specifico margine ma per esaminare l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. Tale affermazione è stata pertanto respinta. |
5.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione
(88) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Gli indicatori di pregiudizio si basano sui dati specifici forniti dai due produttori dell'Unione che hanno collaborato, nella fattispecie i denuncianti, che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione complessiva dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Se disponibili nella denuncia, sono stati esaminati anche i dati relativi a tutti i produttori dell'Unione per i seguenti indicatori: consumo dell'Unione, quota di mercato, produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, occupazione e produttività. Come spiegato al considerando 60, per proteggere la riservatezza dei dati relativi ai due produttori dell'Unione che hanno collaborato, tutti i valori sono espressi come intervalli. |
(89) |
Gli indicatori di pregiudizio sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping, ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
(90) |
Una parte interessata ha criticato il fatto che alcuni dati di FerroAtlantica fossero stati presi in considerazione per gli indicatori macroeconomici (volume delle vendite e quota di mercato, produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti, occupazione e produttività) ma non per i restanti indicatori microeconomici. Tale argomentazione è stata respinta poiché FerroAtlantica non ha collaborato, la Commissione non disponeva pertanto di dati microeconomici provenienti da tale società. |
5.5.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(91) |
Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 4 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (in tonnellate)
|
(92) |
Il volume della produzione nel 2013 e durante il PI era inferiore a quello dell'inizio del periodo in esame. L'anno 2012 costituisce un picco di produzione. A seguito della decisione di una parte dell'industria dell'Unione, la capacità produttiva dell'industria dell'Unione nel suo complesso è aumentata nel 2012 rispetto al 2011 ed è successivamente rimasta relativamente stabile. Di conseguenza l'utilizzo degli impianti è diminuito in modo significativo. |
5.5.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(93) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 5 Volume delle vendite (in tonnellate) e quota di mercato
|
(94) |
Rispetto al 2011 il volume delle vendite è aumentato nel 2012 ed è diminuito nel 2013. Durante il PI il volume delle vendite era inferiore rispetto al 2011. L'anno 2012 ha costituito un picco delle vendite. Tuttavia dato che il calo delle vendite è stato proporzionalmente inferiore al calo del consumo, la quota di mercato è aumentata ed è stata più elevata durante il PI rispetto al 2011. |
5.5.3. Crescita
(95) |
Durante il periodo considerato l'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita, in un contesto di calo del consumo essa è tuttavia riuscita a mantenere la sua quota di mercato. |
5.5.4. Occupazione e produttività
(96) |
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 6 Occupazione e produttività
|
(97) |
Il numero di dipendenti è aumentato nel 2012 e diminuito nel periodo successivo. La produttività, misurata in termini di unità di prodotto per dipendente, ha subìto delle fluttuazioni e durante il PI era superiore a quella del 2011. |
5.5.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(98) |
Tutti i margini di dumping sono superiori al livello de minimis e per uno dei produttori esportatori sono sensibilmente superiori. Considerando il volume e i prezzi delle importazioni dall'India, l'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in maniera non trascurabile sull'industria dell'Unione. |
(99) |
Le misure antidumping nei confronti delle importazioni di silico-manganese originario della Cina e del Kazakhstan sono scadute nel 2012. Non è stata presentata nessuna richiesta di avvio di un riesame in previsione della scadenza. Non vi è alcuna indicazione del fatto che l'industria dell'Unione non si fosse ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping prima che iniziasse il dumping da parte dell'India. |
5.5.6. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(100) |
Durante il periodo in esame la media ponderata del prezzo di vendita unitario applicato dai due produttori dell'Unione che hanno collaborato ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 7 Prezzo di vendita nell'Unione
|
(101) |
Il prezzo medio unitario di vendita dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato è sceso di anno in anno. |
(102) |
I costi di produzione sono diminuiti, principalmente a causa di una riduzione del prezzo dei due principali fattori di costo della produzione: il minerale di manganese e l'energia. |
5.5.7. Costo del lavoro
(103) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato ha mostrato il seguente andamento: Tabella 8 Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)
|
(104) |
Il costo medio del lavoro per dipendente è calcolato dividendo il costo totale del lavoro dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato in un determinato periodo per il numero totale di lavoratori occupati nello stesso periodo. Il costo complessivo del lavoro è aumentato nel 2012 e nel 2013 per poi diminuire fino ad avvicinarsi ai livelli del 2011 durante il PI. Nel corso degli anni il numero di dipendenti è anch'esso diminuito in maniera più marcata (in termini relativi) rispetto al calo del costo del lavoro. Di conseguenza il costo medio del lavoro per dipendente ha registrato un aumento. |
5.5.8. Scorte
(105) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato ha mostrato il seguente andamento: Tabella 9 Scorte
|
(106) |
Il livello delle scorte è aumentato nel 2012 e nel 2013 ed è calato durante il PI, mantenendosi però ancora al di sopra del livello del 2011. Lo stesso vale per il rapporto tra scorte e produzione. |
5.5.9. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali
(107) |
Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno mostrato il seguente andamento: Tabella 10 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(108) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite di silico-manganese ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. La redditività è stata negativa durante tutto il periodo in esame. Il 2011 è stato l'anno peggiore. Nel 2012 si era registrato un miglioramento ma l'anno successivo e durante il PI la situazione è nuovamente peggiorata. Durante il PI la situazione è leggermente migliorata rispetto al 2011. |
(109) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto è ciclico: ha mostrato un calo nel 2012, un aumento nel 2013 e un altro calo durante il PI. |
(110) |
Il livello degli investimenti è sceso nel corso del periodo in esame. |
(111) |
L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Poiché il livello di investimenti è diminuito, l'utile sul capitale investito (sempre negativo, dato che le due società che hanno collaborato erano in perdita) è migliorato nel periodo in esame. |
5.6. Conclusioni relative al pregiudizio
(112) |
Fattori come l'evoluzione del volume della produzione, l'utilizzo degli impianti e il volume delle vendite e i prezzi presentano una netta tendenza negativa per tutta l'industria dell'Unione. |
(113) |
Per quanto riguarda i due produttori dell'Unione che hanno collaborato, gli indicatori mostrano che erano in perdita durante il periodo considerato. Il prezzo di vendita e il volume di silico-manganese sono diminuiti costantemente e ciò non è stato sufficientemente compensato dalla concomitante riduzione dei costi di produzione. Altri indicatori come il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito erano anch'essi negativi durante tutto il periodo in esame o hanno comunque seguito una tendenza al ribasso. |
(114) |
Sulla base delle conclusioni di cui sopra riguardo ai due produttori dell'Unione che hanno collaborato e dopo una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha concluso che una proporzione maggioritaria dell'industria dell'Unione ha subìto un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. |
(115) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che anche considerando solo gli indicatori economici dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato, tali indicatori economici non mostrano un pregiudizio notevole. Le parti hanno sottolineato ad esempio che sebbene il volume delle vendite dei produttori dell'Unione che hanno collaborato sia diminuito in termini assoluti, esso è aumentato in termini di quota di mercato. Esse hanno ritenuto che ciò costituisse uno sviluppo positivo in un contesto di contrazione della domanda di silico-manganese. Hanno altresì sottolineato che anche se i produttori dell'Unione che hanno collaborato erano in perdita durante il periodo in esame, la loro situazione stava migliorando tra il 2012 e la fine del PI; questo costituisce per loro un'ulteriore tendenza positiva. |
(116) |
La Commissione concorda sul fatto che non tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria mostrano tendenze negative. Resta tuttavia il fatto che la maggior parte degli indicatori economici e finanziari mostrano una situazione negativa per i due produttori dell'Unione che hanno collaborato. La Commissione respinge pertanto questa argomentazione. |
(117) |
Il denunciante ha affermato che, facendo riferimento all'articolo 3, paragrafo 5, la Commissione ha riconosciuto che le importazioni oggetto di dumping hanno effettivamente causato un pregiudizio notevole. |
(118) |
Ciò non è tuttavia quanto la Commissione ha concluso. In primo luogo, la Commissione ha concluso che una proporzione maggioritaria dell'industria dell'Unione ha subìto un pregiudizio notevole, senza fare però riferimento alle sue possibili cause. Successivamente, in conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dall'India avessero causato un pregiudizio notevole. |
(119) |
Il ragionamento del denunciante secondo cui, qualora una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, porti a concludere che l'industria dell'Unione ha subìto un pregiudizio, ciò implica anche che il pregiudizio è causato dalle importazioni oggetto di dumping, è un'errata interpretazione del regolamento di base. Come stabilito all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, una delle condizioni che devono essere soddisfatte per poter istituire un dazio antidumping è dimostrare che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio. Ciò richiede un'analisi completa del nesso di causalità e non è una semplice supposizione come suggerisce il denunciante. Tale analisi è effettuata nella sezione 6. |
6. NESSO DI CAUSALITÀ
(120) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dall'India avessero arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. |
6.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping dall'India
(121) |
La Commissione non ha osservato una coincidenza temporale tra lo sviluppo della difficile situazione economica dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato e l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dall'India. Il volume delle importazioni dall'India è aumentato nel 2012 rispetto al 2011, per poi diminuire (cfr. tabella 11) sia in termini assoluti sia relativamente alla produzione e al consumo nell'Unione. Ciò evidenzia una controtendenza rispetto alla situazione dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato, che hanno registrato le perdite più consistenti nel 2011 (quando il volume delle importazioni dall'India ha raggiunto il livello minimo sia in termini assoluti sia relativamente alla produzione e al consumo) e le perdite più ridotte nel 2012 (quando il volume delle importazioni dall'India ha raggiunto il livello massimo sia in termini assoluti sia relativamente alla produzione e al consumo). Analogamente, durante il PI la situazione finanziaria dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato è peggiorata, ma rispetto al 2013 il volume delle importazioni dall'India è diminuito sia in termini assoluti sia relativamente alla produzione e al consumo. Tabella 11 Volume delle importazioni e delle vendite (in tonnellate), quota di mercato e redditività
|
(122) |
Il denunciante ha spiegato come segue tale controtendenza tra il volume d'importazione e la redditività dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato. A causa di costi energetici eccezionali in uno Stato membro nel 2011, un produttore dell'Unione ha subìto una perdita più elevata nel 2011 rispetto al 2012, quando i costi dell'energia sono diminuiti. Senza tali costi energetici eccezionali nel 2011, le tendenze mostrerebbero che la perdita maggiore per i due produttori dell'Unione che hanno collaborato si è verificata durante il PI. |
(123) |
La Commissione ha riconosciuto che nel 2011 uno dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato ha dovuto affrontare costi energetici eccezionali. Tuttavia anche dopo l'adeguamento dei costi di produzione e della redditività per quell'anno, la controtendenza rimane invariata. La massima perdita dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato (verificatasi durante il PI) ha coinciso con una contrazione del volume delle importazioni dall'India, sia in termini assoluti sia relativamente alla produzione e al consumo dell'Unione. |
(124) |
Il denunciante ha inoltre affermato che non era esatto effettuare un'analisi su base annua (vale a dire un'analisi su base annua dell'evoluzione delle importazioni oggetto di dumping rispetto al deterioramento dei risultati) sul mercato delle materie prime e ha suggerito di fondare l'analisi sulle tendenze tra il 2011 e il PI proponendo la seguente metodologia. In primo luogo, il denunciante ha calcolato ciò che considerava essere il consumo reale di silico-manganese nell'Unione come percentuale della produzione d'acciaio nell'Unione (supponendo che sia necessaria una quantità costante di silico-manganese per produrre una tonnellata di acciaio), e ha affermato che il consumo reale si è mantenuto relativamente stabile per tutto il periodo da gennaio 2011 ad aprile 2013. In secondo luogo, il denunciante ha calcolato il consumo apparente di silico-manganese nell'Unione come produzione sul mercato interno sommata alle importazioni meno le esportazioni per lo stesso periodo e ha affermato che il consumo apparente è aumentato notevolmente a causa dell'aumento delle importazioni dall'India. In terzo luogo, il denunciante ha ritenuto che la differenza tra il consumo reale e quello apparente fosse dovuta all'accumulo di scorte delle importazioni indiane dal 2011 ad aprile 2013. Infine, il denunciante ha ritenuto che l'eccesso di scorte fosse stato immesso sul mercato dell'Unione a partire dall'aprile 2013, portando a un'eccedenza dell'offerta con conseguente pressione al ribasso sui prezzi, anche se le importazioni dall'India erano contemporaneamente diminuite. |
(125) |
La Commissione ha calcolato il consumo dell'Unione di silico-manganese come somma delle vendite sul mercato interno e delle importazioni. Il denunciante non ha chiarito per quale motivo questo metodo non possa essere considerato esatto. Il consumo dell'Unione ha mostrato una tendenza al ribasso nel corso del periodo in esame, in linea con la tendenza a livello mondiale di una domanda inferiore di silico-manganese. La Commissione ha rilevato che tanto le vendite dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato quanto le importazioni da tutti i paesi terzi sono diminuite durante il periodo in esame. Tuttavia, le importazioni da tutti i paesi terzi sono state maggiormente colpite dal calo dei consumi, mentre i due produttori dell'Unione che hanno collaborato sono riusciti a mantenere la loro quota di mercato. Inoltre tra le importazioni da tutti i paesi terzi, le importazioni dall'India sono aumentate nel 2012 e successivamente diminuite, mentre le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite nel 2012 e aumentate successivamente. |
(126) |
La Commissione ha ritenuto che l'argomentazione del denunciante relativa all'effetto di un importante accumulo di scorte delle importazioni indiane non fosse sufficientemente motivata. Non sono stati forniti in tempo dati statistici specifici per le importazioni indiane di silico-manganese e per il suo consumo. Non è stato pertanto dimostrato che la pressione esercitata sul volume delle vendite e sui prezzi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta fosse dovuta all'effetto delle importazioni indiane nei due anni precedenti. |
(127) |
Le informazioni fornite dal denunciante hanno solo portato alla conclusione che il consumo reale di silico-manganese era inferiore al consumo apparente tra marzo 2011 e marzo 2012 e che tale accumulo di scorte sarebbe stato immesso sul mercato a partire da marzo 2012, il mese dopo il quale il consumo reale sembra essere stato leggermente superiore rispetto al consumo apparente. In base a un grafico fornito dal denunciante nel corso dell'audizione del dicembre 2015, tra marzo 2012 e settembre 2013 sarebbe stato assorbito un eccesso di scorte che non avrebbe avuto alcun effetto durante il periodo dell'inchiesta (da ottobre 2013 a settembre 2014). Inoltre le informazioni generali non consentivano di isolare le importazioni indiane dalle altre importazioni. Non è quindi chiaro quali sarebbero state le fonti del presunto accumulo massiccio di scorte: si potrebbe trattare delle importazioni dall'India, ma anche delle importazioni da paesi terzi o addirittura dell'industria dell'Unione, in cui sono stati osservati considerevoli incrementi delle scorte a partire dal 2011 (cfr. tabella 9). Inoltre tenuto conto dell'evoluzione del mercato per il silico-manganese a partire dal 2011 (calo del consumo combinato a un calo dei prezzi, permanenza in magazzino inferiore a un anno), sembra piuttosto debole il motivo commerciale che giustificherebbe un presunto accumulo massiccio di scorte nel 2011 e in precedenza, immesso sul mercato dell'Unione alla fine del 2013 e nel corso del 2014 (durante il periodo dell'inchiesta). Di conseguenza l'affermazione secondo cui un accumulo massiccio di scorte di importazioni indiane dovrebbe modificare l'interpretazione dei dati sulle importazioni nel periodo dell'inchiesta è stata respinta. |
6.1.1. Silico-manganese a basso tenore di manganese (inferiore o uguale al 50 %)
(128) |
Nel suo documento informativo e in una richiesta separata inviata a tutti gli importatori noti, la Commissione ha chiesto alle parti interessate di fornire informazioni sulle importazioni di silico-manganese a basso tenore di manganese (inferiore o uguale al 50 %) come parte del prodotto in esame, per valutare il volume e il prezzo medio di tali importazioni. Lo scopo era anche di chiarire la fattibilità tecnica ed economica dell'impiego di silico-manganese di scarsa qualità (in quanto tale o dopo miscelazione) e il suo impatto sul mercato dell'Unione. |
(129) |
La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dagli importatori, altre parti interessate hanno però fornito un riscontro. |
(130) |
Un produttore indiano ha affermato che il silico-manganese a basso tenore di manganese è un prodotto di qualità inferiore, venduto quindi a un prezzo inferiore. Tuttavia se il suo prezzo viene adattato per tener conto del tenore inferiore di manganese, tale prezzo è pienamente in linea con il prezzo del silico-manganese standard. La suddetta parte interessata ha aggiunto che le importazioni nell'Unione di questo silico-manganese di qualità inferiore hanno un volume ridotto e non possono quindi causare pregiudizio all'industria dell'Unione. |
(131) |
Un altro gruppo di produttori indiani ha sostenuto che il silico-manganese di bassa qualità potrebbe essere utilizzato direttamente nei forni elettrici ad arco o potrebbe essere miscelato con silico-manganese di qualità superiore per ottenere un prodotto standard, non esclusivamente silico-manganese con tenore di Fe del 72 % (tipicamente originario dell'Ucraina). Tale gruppo ha anche osservato che lo studio di fattibilità tecnica presentato dal denunciante non esclude in sé la fattibilità tecnica della miscelazione. Secondo il gruppo la miscelazione comporta costi supplementari, ma non ai livelli descritti dal denunciante. Ha inoltre convenuto che questo tipo di silico-manganese è venduto a un prezzo inferiore proprio a causa del basso tenore di manganese, pertanto prima di confrontare il prezzo con quello del silico-manganese standard si dovrebbe operare un adeguamento proporzionale, che evidenzierebbe prezzi simili. |
(132) |
Il denunciante ha sostenuto che il silico-manganese di scarsa qualità non viene usato in quanto tale dalle acciaierie nell'Unione e che per motivi di qualità i clienti non sono disposti a rischiare di utilizzare una miscela di silico-manganese di vari gradi. Il denunciante ha inoltre sostenuto che tale prodotto di qualità inferiore rappresentava un fenomeno temporaneo che non è stato causa di pregiudizio nel suo caso. |
6.1.2. Effetto sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping
(133) |
Per quanto riguarda l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, la Commissione ha osservato che il prezzo medio delle importazioni di silico-manganese oggetto di dumping originarie dell'India e i prezzi dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato sono diminuiti durante il periodo in esame. Tuttavia non è stata praticamente constatata alcuna sottoquotazione dei prezzi, come indicato ai considerando 77 e seguenti. |
6.2. Conclusioni in merito al nesso di causalità
(134) |
La Commissione ha concluso che non sussiste una coincidenza temporale tra l'evoluzione della difficile situazione economica dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato e l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping originarie dell'India. L'inchiesta ha stabilito l'esistenza di controtendenze tra l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subìto dai due produttori dell'Unione che hanno collaborato. Inoltre la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata nel periodo in esame, ma solo dal [18 %/24 %] al [23 %/30 %]. La quota di mercato non ha mostrato una tendenza costante al rialzo e i prezzi non erano inferiori (o erano di poco inferiori) ai prezzi dell'industria dell'Unione. |
(135) |
Data la mancata coincidenza temporale tra il peggioramento della situazione economica dei produttori dell'Unione che hanno collaborato e le tendenze del volume e della quota di mercato delle importazioni di silico-manganese originario dell'India, la Commissione ha concluso che l'impatto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione non può essere considerato considerevole a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. In tali circostanze non è stato dimostrato che il volume e/o i prezzi delle importazioni indiane oggetto di dumping fossero all'origine della situazione di pregiudizio dei due produttori che hanno collaborato. |
(136) |
Dato che non è stato possibile stabilire un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e la situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione, non sussisteva la necessità di divulgare il calcolo delle vendite sottocosto, poiché queste sono pertinenti solo ai fini della determinazione del livello delle misure. La Commissione respinge pertanto l'affermazione del denunciante secondo cui ha omesso di calcolare e comunicare il livello di vendita sottocosto. |
7. ALTRI FATTORI
(137) |
Come indicato al considerando 135, la Commissione non ha potuto stabilire un nesso di causalità tra il pregiudizio subìto dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping originarie dell'India. Non era quindi necessario trarre conclusioni quanto all'incidenza di altri fattori sulla situazione dell'industria dell'Unione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base. Tuttavia sono stati esaminati altri fattori che, per ragioni di completezza, sono descritti nella seguente sezione. |
(138) |
Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore metodologico nel valutare che l'eventuale pregiudizio derivante da altri fattori possa in qualche modo giustificare il fatto che le importazioni oggetto di dumping causino un pregiudizio notevole. Il denunciante ha anche sostenuto che la Commissione ha utilizzato fattori quali le importazioni da paesi diversi dall'India e la situazione di mercato di FerroAtlantica unicamente per chiudere il caso. |
(139) |
Poiché non è stato possibile stabilire alcun nesso di causalità, la considerazione del potenziale impatto di altri fattori sul pregiudizio subìto dall'industria dell'Unione non è più pertinente. Le sezioni da 7.1 a 7.4 si limitano alla descrizione degli altri fattori senza trarre conclusioni riguardo al loro potenziale impatto sul pregiudizio. In mancanza di un nesso di causalità, l'analisi degli «altri fattori» non ha alcuna incidenza sulle conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità. La Commissione respinge pertanto questa argomentazione. |
7.1. Importazioni da paesi terzi
(140) |
Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è stato determinato utilizzando dati Eurostat e tenendo conto di tutti i regimi di importazione, compreso il perfezionamento attivo. L'origine di un volume significativo di importazioni «non è specificata per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con paesi terzi». Con l'assistenza dell'autorità doganale di uno Stato membro, la Commissione è stata in grado di ricostruire le componenti di questo volume per paese di origine. Riattribuendo queste importazioni «non specificate» ai rispettivi paesi di origine, l'andamento complessivo delle importazioni non cambia in modo significativo. Tuttavia al fine di preservare la riservatezza di tali importazioni, le cifre sono espresse secondo i seguenti intervalli: Tabella 12 Importazioni da altri paesi terzi (in tonnellate)
|
(141) |
Il silico-manganese è importato nell'Unione da un numero significativo di altri paesi. Oltre all'India, esistono tre principali paesi esportatori (in base al volume): Norvegia, Sud Africa e Ucraina. I quattro paesi principali rappresentano il 90 % circa del totale delle importazioni nell'Unione e hanno una quota di mercato del 70 % circa. La Norvegia ha una quota di mercato del [17 %/23 %] circa. Un produttore norvegese di silico-manganese è collegato a uno dei produttori dell'Unione (Comilog Dunkerque/Eramet). |
(142) |
Il volume delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dall'India ha seguito una controtendenza rispetto alle importazioni provenienti dall'India. In particolare, tali importazioni sono diminuite nel 2012 e nel 2013 rispetto al 2011, ma sono aumentate durante il PI. |
(143) |
Secondo i dati Eurostat, i prezzi delle importazioni dai paesi terzi erano in media più elevati rispetto ai prezzi delle importazioni dall'India e hanno evidenziato una tendenza al ribasso durante il periodo in esame. I dati Eurostat non forniscono tuttavia il dettaglio per qualità e gradi e non consentono pertanto un confronto tra elementi omogenei. |
(144) |
Il denunciante ha precisato che le ragioni per cui le importazioni di silico-manganese dall'Ucraina, dal Sud Africa e dalla Norvegia sono diminuite nel 2012 non sono collegate all'aumento delle importazioni dall'India, bensì dovute a circostanze specifiche di ciascun paese. |
(145) |
La Commissione ha preso atto delle spiegazioni fornite dal denunciante circa l'aumento o la diminuzione delle importazioni da determinati paesi terzi. Tuttavia il fatto che i due produttori dell'Unione che hanno collaborato abbiano mantenuto la propria quota di mercato mostra che i paesi terzi erano in concorrenza tra di loro per il mantenimento delle vendite e della quota di mercato nell'Unione, senza per questo influenzare il volume delle vendite e la quota di mercato dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato. |
7.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
(146) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei due produttori dell'Unione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 13 Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione che hanno collaborato
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(147) |
Sebbene i volumi non risultino particolarmente significativi in termini assoluti, le vendite al di fuori dell'Unione dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato sono più che raddoppiate nel corso del periodo in esame. |
(148) |
I prezzi medi di vendita ad acquirenti indipendenti in paesi terzi sono diminuiti in linea con il calo del prezzo di mercato dell'Unione. |
7.3. Evoluzione della produzione di acciaio ed eccesso di offerta
(149) |
Diverse parti interessate hanno confermato nelle loro osservazioni che la produzione di acciaio è diminuita a seguito della crisi economica nell'Unione. Poiché il silico-manganese è utilizzato prevalentemente per la produzione di acciaio, ciò ha avuto un impatto diretto e immediato sul consumo di silico-manganese. |
(150) |
Diverse parti interessate hanno confermato nelle loro osservazioni che la produzione mondiale di silico-manganese non è diminuita in linea con il calo registrato nel consumo. Esse hanno dichiarato che il prezzo di mercato del silico-manganese è legato all'equilibrio tra offerta e domanda, come accade per tutte le merci. Di conseguenza l'eccessiva offerta ha determinato una diminuzione del prezzo del silico-manganese. L'industria dell'Unione nel suo complesso ha aumentato la propria capacità dal 2011 al 2012 contribuendo in tal modo a questa situazione. |
7.4. Concorrenza all'interno dell'Unione
(151) |
La società spagnola FerroAtlantica non h collaborato all'inchiesta. Secondo la denuncia FerroAtlantica, principale produttore dell'Unione, ha evitato il grave pregiudizio causato dalle importazioni indiane ed è rimasta di fatto molto redditizia. FerroAtlantica è il maggior produttore di silico-manganese nell'Unione, è riuscita a mantenere la propria quota di mercato durante tutto il periodo in esame ed è in concorrenza diretta con i due produttori dell'Unione che hanno collaborato. |
(152) |
Il denunciante ha sostenuto che FerroAtlantica non può aver contribuito al pregiudizio subìto dai due produttori dell'Unione che hanno collaborato, in quanto non ha effettuato vendite a prezzi inferiori ai loro e non ha guadagnato quote di mercato a loro svantaggio. Il denunciante ha anche affermato che FerroAtlantica non è più immune dal pregiudizio causato dalle importazioni indiane dal momento che la sua situazione ha cominciato a deteriorarsi all'inizio del 2015. |
(153) |
Tale affermazione riguarda fatti verificatisi dopo il PI e che non sono normalmente presi in considerazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre la Commissione non ha individuato alcuna particolare considerazione che renderebbe la sua decisione manifestamente inadeguata se dovesse ignorare tale affermazione. In particolare, l'affermazione è stata fatta in una fase molto tardiva dell'inchiesta, vale a dire più di 11 mesi dopo l'avvio, quando non poteva più essere verificata. In ogni caso la Commissione ritiene che la presenza del maggior produttore dell'Unione sul mercato abbia avuto un impatto sull'evoluzione del volume delle vendite, dei prezzi e della quota di mercato dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato durante il PI. |
8. INTERESSE DELL'UNIONE
(154) |
Il denunciante e due importanti produttori di acciaio hanno presentato osservazioni riguardo all'interesse dell'Unione. Dal momento che il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie dell'India e il pregiudizio subìto dall'industria dell'Unione non è stato accertato, non è necessario esaminare l'interesse dell'Unione. |
9. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(155) |
Sulla base delle conclusioni formulate dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità e in conformità all'articolo 9 del regolamento di base, è opportuno chiudere il procedimento senza l'istituzione di misure. |
(156) |
Tutte le parti interessate sono state informate delle conclusioni finali e dell'intenzione di chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le osservazioni presentate sono state prese in considerazione, ma non hanno modificato le conclusioni di cui sopra, |
(157) |
Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 non ha espresso un parere, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di silico-manganese dell'India è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 461 del 20.12.2014, pag. 25.
(3) Pagina 7, capitolo 3, «Prodotto oggetto del presente procedimento» della versione consultabile della denuncia.
(4) Per esempio, nella sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2015 nella causa C-511/13 P Philips/Consiglio, la Corte ha constatato che una parte della produzione dell'Unione molto vicina al 50 % della produzione totale del prodotto simile fabbricato dall'industria dell'Unione può essere considerata una proporzione maggioritaria della produzione. La Corte ha chiarito che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce di fatto alla nozione di una «proporzione maggioritaria» della produzione dell'Unione, e non alla «maggioranza della produzione dell'Unione» (paragrafo 72).
(5) Ad esempio, nella sua relazione del 22 aprile 2003, WT/DS/241/R Argentina — Dazi antidumping definitivi aventi ad oggetto carni di pollame provenienti dal Brasile, paragrafo 7.344, il panel ha ammesso che l'industria nazionale, che rappresenta il 46 % della produzione nazionale totale, può essere considerata una proporzione maggioritaria dell'industria nazionale.