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Document 32015R2072

Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104

GU L 302 del 19.11.2015, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2072/oj

19.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/2072 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2015

che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure per la conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, ove del caso, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi.

(3)

Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(4)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché conformemente alle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)

Le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti di cattura per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico dovrebbero essere stabiliti conformemente alle norme previste dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (2).

(6)

A causa di cambiamenti nella biologia dello stock orientale di merluzzo bianco, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) non ha potuto stabilire i punti di riferimento biologici per lo stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 e ha invece raccomandato che il TAC relativo a tale stock sia fissato secondo l'approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati. In mancanza di punti di riferimento biologici è stato impossibile seguire le norme per la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca per lo stock di merluzzo bianco in tali sottodivisioni a norma del regolamento (CE) n. 1098/2007. Dal momento che la mancata fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca potrebbe costituire una grave minaccia per la sostenibilità dello stock di merluzzo bianco, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno fissare il TAC sulla base dell'approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati a un livello corrispondente all'approccio sviluppato e raccomandato dal CIEM.

(7)

Considerato il nuovo approccio del CIEM ai pareri scientifici ai fini della fissazione delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24, è opportuno applicare un approccio graduale alla riduzione delle possibilità di pesca.

(8)

Alla luce dei più recenti pareri scientifici, al fine di tutelare le zone di deposito delle uova del merluzzo bianco occidentale, è opportuno stabilire possibilità di pesca al di fuori dei periodi di riproduzione (15 febbraio - 31 marzo 2016 e, di conseguenza, non nel mese di aprile, come in precedenza applicabile). Tale fissazione di possibilità di pesca contribuirà allo sviluppo positivo dello stock e, quindi, al raggiungimento degli obiettivi della PCP stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(9)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce l'obiettivo della PCP di ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile entro il 2015, ove possibile, e progressivamente entro il 2020 per tutti gli stock. Dal momento che ottenere tale tasso di sfruttamento entro il 2016 avrebbe serie conseguenze per la sostenibilità sociale ed economica delle flotte che pescano stock di spratto e di aringa, è accettabile raggiungerlo al più tardi nel 2017. Le possibilità di pesca per il 2016 per tali stock dovrebbero essere stabilite in modo da garantire che il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile sia ottenuto progressivamente entro tale data.

(10)

L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca alla Commissione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

(11)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(12)

Nel 2015, in considerazione dell'embargo imposto dalla Federazione russa sull'importazione di taluni prodotti agricoli e della pesca provenienti dall'Unione, per gli stock colpiti più severamente o più direttamente dall'embargo russo è stata introdotta una flessibilità del 25 % nel riportare possibilità di pesca inutilizzate. In considerazione delle circostanze eccezionali, nella fattispecie la proroga e l'estensione di tale embargo relativamente all'Unione e l'indisponibilità di taluni mercati tradizionali, e in considerazione dei pareri scientifici, è opportuno consentire di riportare al 2016 le possibilità di pesca inutilizzate nel 2015 fino al 25 % del contingente iniziale per il 2015 relativamente a taluni stock, e fino al 17,5 % relativamente allo sgombro dell'Atlantico nord-orientale. È pertanto opportuno introdurre tale flessibilità sia nel regolamento (UE) n. 1221/2014 (5) che nel regolamento (UE) n. 2015/104 (6). Nessun'altra flessibilità relativamente al riporto delle possibilità di pesca inutilizzate dovrebbe essere applicabile agli stock in questione.

(13)

Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2016. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per i motivi illustrati nel considerando 12, le disposizioni riguardanti la possibilità di trasferire possibilità di pesca inutilizzate nel 2015 dovrebbero applicarsi con effetto dal 1o gennaio 2015,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2016.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «CIEM»: Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare;

2)   «Mar Baltico»: zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;

3)   «sottodivisione»: una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (7);

4)   «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

5)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

6)   «stock»: una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

7)   «totale ammissibile di catture» (TAC): la quantità di ciascuno stock che può essere:

i)

catturata nell'arco di un anno, per attività di pesca che sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; oppure

ii)

sbarcata nell'arco di un anno, per attività di pesca che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

8)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

1.   Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento.

2.   Le catture e le catture accessorie di passera di mare sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente a condizione che tale contingente non sia ancora esaurito.

3.   Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente di cui allo stesso articolo.

CAPO III

FLESSIBILITÀ NELLA FISSAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI PESCA PER TALUNI STOCK

Articolo 7

Modifica del regolamento (UE) 2015/104

Nel regolamento (UE) 2015/104 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

1.   Il presente articolo si applica ai seguenti stock:

a)

sgombro nelle zone IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId;

b)

sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV;

c)

sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa;

d)

aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II;

e)

aringa nel Mare del Nord a nord di 53° N;

f)

aringa nelle zone IVc e VIId;

g)

aringa nelle zone VIIa, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk;

h)

sugarello nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; nelle acque dell'Unione e internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV.

2.   I quantitativi fino al 25 % del contingente iniziale di uno Stato membro relativo agli stock indicati al paragrafo 1, lettere da d) ad h), che non sono stati utilizzati nel 2015 sono aggiunti ai fini del calcolo del contingente dello Stato membro interessato relativo ai pertinenti stock per il 2016. Tale percentuale è pari al 17,5 % per gli stock indicati nel paragrafo 1, lettere da a) a c). I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi del presente paragrafo.

3.   Nel caso in cui uno Stato membro abbia utilizzato l'opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativamente a un determinato stock, non si applica alcun'altra flessibilità relativamente al riporto di possibilità di pesca inutilizzate per lo stock in questione.»

Articolo 8

Modifica del regolamento (UE) n. 1221/2014

Nel regolamento (UE) n. 1221/2014 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

1.   Il presente articolo si applica ai seguenti stock:

a)

aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31;

b)

aringa nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 25-27, 28.2, 29 e 32;

c)

aringa nella sottodivisione CIEM 28.1;

d)

spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 22-32.

2.   I quantitativi fino al 25 % del contingente iniziale di uno Stato membro relativo agli stock indicati al paragrafo 1 che non sono stati utilizzati nel 2015 sono aggiunti ai fini del calcolo del contingente dello Stato membro interessato relativo ai pertinenti stock per il 2016. I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi del presente paragrafo.

3.   Nel caso in cui uno Stato membro abbia utilizzato l'opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativamente a un determinato stock, non si applica alcun'altra flessibilità relativamente al riporto di possibilità di pesca inutilizzate per lo stock in questione.»

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Quando, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, trasmettono i dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock alla Commissione, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 10

Flessibilità

1.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

2.   L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Tuttavia, gli articoli 7 e 8 si applicano con effetto dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).

(6)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/0214 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) e le condizioni a essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlandia

99 098

 

 

Svezia

21 774

 

 

Unione

120 872

 

 

TAC

120 872

 

TAC analitico


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danimarca

3 683

 

 

Germania

14 496

 

 

Finlandia

2

 

Si applica l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

Polonia

3 419

 

 

Svezia

4 674

 

 

Unione

26 274

 

 

TAC

26 274

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.2; HER/3D29.; HER/3D32.

Danimarca

3 905

 

 

Germania

1 035

 

 

Estonia

19 942

 

Si applica l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

Finlandia

38 927

 

 

Lettonia

4 921

 

 

Lituania

5 182

 

 

Polonia

44 224

 

 

Svezia

59 369

 

 

Unione

177 505

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisione 28.1

HER/03D.RG

Estonia

16 124

 

 

Lettonia

18 791

 

Si applica l'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

Unione

34 915

 

 

TAC

34 915

 

TAC analitico


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danimarca

9 451

 

 

Germania

3 760

 

 

Estonia

921

 

 

Finlandia

723

 

 

Lettonia

3 514

 

 

Lituania

2 315

 

 

Polonia

10 884

 

 

Svezia

9 575

 

 

Unione

41 143

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danimarca

5 552 (1)

 

 

Germania

2 715 (1)

 

 

Estonia

123 (1)

 

 

Finlandia

109 (1)

 

 

Lettonia

459 (1)

 

 

Lituania

298 (1)

 

 

Polonia

1 486 (1)

 

 

Svezia

1 978 (1)

 

 

Unione

12 720 (1)

 

 

TAC

12 720 (1)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danimarca

2 890

 

 

Germania

321

 

 

Polonia

605

 

 

Svezia

218

 

 

Unione

4 034

 

 

TAC

4 034

 

TAC analitico


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danimarca

19 879 (2)

 

 

Germania

2 212 (2)

 

 

Estonia

2 020 (2)

 

 

Finlandia

24 787 (2)

 

 

Lettonia

12 644 (2)

 

 

Lituania

1 486 (2)

 

 

Polonia

6 030 (2)

 

 

Svezia

26 870 (2)

 

 

Unione

95 928 (2)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione della sottodivisione 32

SAL/3D32.

Estonia

1 344 (3)

 

 

Finlandia

11 762 (3)

 

 

Unione

13 106 (3)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danimarca

19 958

 

 

Germania

12 644

 

 

Estonia

23 175

 

 

Finlandia

10 447

 

 

Lettonia

27 990

 

 

Lituania

10 125

 

 

Polonia

59 399

 

 

Svezia

38 582

 

 

Unione

202 320

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


(1)  Questo contingente può essere pescato dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 1o aprile al 31 dicembre 2016.

(2)  Numero di individui.

(3)  Numero di individui.


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