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Document 32015R1588

Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 248 del 24.9.2015, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1588/oj

24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1588 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2015

sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 109,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 (2) ha subito sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno spetta essenzialmente alla Commissione.

(3)

Il buon funzionamento del mercato interno richiede un'applicazione rigorosa ed efficace delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato.

(4)

È opportuno abilitare la Commissione a dichiarare, mediante regolamenti, nei settori in cui dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno a norma di una o più disposizioni dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE e sono dispensate dalla procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 3.

(5)

I regolamenti di esenzione per categoria garantiscono la trasparenza e la certezza del diritto. Essi possono essere direttamente applicati dai giudici nazionali, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 267 TFUE.

(6)

L'aiuto di Stato è una nozione oggettiva definita all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il potere della Commissione di adottare esenzioni per categoria previsto dal presente regolamento si applica soltanto alle misure che soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che costituiscono pertanto un aiuto di Stato. L'inserimento di una determinata categoria di aiuti nel presente regolamento o in un regolamento di esenzione non predefinisce la qualifica di una misura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(7)

È opportuno abilitare la Commissione a dichiarare che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese, gli aiuti in favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, gli aiuti in favore della tutela dell'ambiente, gli aiuti in favore dell'occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

(8)

L'innovazione è diventata una priorità politica dell'Unione nel quadro de «L'Unione dell'innovazione», una delle iniziative faro della strategia Europa 2020. Molte misure di aiuto a favore dell'innovazione hanno inoltre una portata relativamente ridotta e non determinano significative distorsioni della concorrenza.

(9)

Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire aiuti in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un'attività economica o perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, a condizione che le misure nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio costituiscano effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è opportuno abilitare la Commissione a dichiarare che, a determinate condizioni, tali aiuti sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. I piccoli progetti relativi alla cultura, alla creazione artistica e alla conservazione del patrimonio di norma non danno luogo a una distorsione significativa della concorrenza e hanno effetti limitati sugli scambi, come dimostrato recentemente da alcuni casi.

(10)

Le esenzioni nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio potrebbero essere concepite in base all'esperienza della Commissione illustrata negli orientamenti, come per le opere cinematografiche e audiovisive, o elaborate caso per caso. Nel formulare tali esenzioni per categoria, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che esse dovrebbero riguardare soltanto le misure che costituiscono aiuti di Stato, che dovrebbero in teoria focalizzarsi su misure che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE» e che l'esenzione per categoria si applica soltanto agli aiuti per cui la Commissione ha già una notevole esperienza. Si dovrebbe inoltre tenere conto della competenza primaria degli Stati membri nel settore della cultura, della tutela speciale di cui gode la diversità culturale a norma dell'articolo 167, paragrafo 1, TFUE, e del particolare carattere della cultura.

(11)

Per quanto riguarda le misure di aiuto di Stato destinate a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e quelle destinate a ovviare ai danni arrecati alle attività della pesca da talune avverse condizioni metereologiche, gli importi concessi in tali ambiti sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità. È opportuno che il presente regolamento abiliti la Commissione ad esentare tali aiuti dall'obbligo di notifica. In base all'esperienza della Commissione, tali aiuti non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell'esperienza acquisita.

(12)

Conformemente all'articolo 42 TFUE, le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano, a determinate condizioni, a talune misure di aiuto a favore di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE. L'articolo 42 non si applica alla silvicoltura o ai prodotti non elencati in tale allegato. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di esentare taluni tipi di aiuti a favore della silvicoltura, compresi gli aiuti contenuti nei programmi di sviluppo rurale e anche quelli che favoriscono la promozione e la pubblicità di prodotti nel settore alimentare non elencati nell'allegato I del TFUE qualora, in base all'esperienza della Commissione, le distorsioni della concorrenza siano limitate e sia possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

(13)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, (4) gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca, ad eccezione dei pagamenti erogati dagli Stati membri a norma e in conformità del regolamento (CE) n. 1198/2006. Aiuti di Stato supplementari per la conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce hanno solitamente effetti limitati sugli scambi tra Stati membri, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione nel campo della politica marittima e della pesca e non creano gravi distorsioni della concorrenza. Gli importi concessi in questo ambito sono in genere limitati ed è possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

(14)

Nel settore dello sport, in particolare nell'ambito delle attività sportive amatoriali, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire un aiuto in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un'attività economica o perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, a condizione che le misure nel settore dello sport costituiscano effettivamente un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, tali aiuti sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica. Spesso le misure di aiuto di Stato a favore dello sport, specie quelle nell'ambito delle attività sportive amatoriali o quelle di portata limitata, hanno effetti limitati sugli scambi tra Stati membri e non creano gravi distorsioni della concorrenza. Anche gli importi concessi sono in genere limitati. È possibile definire chiare condizioni di compatibilità sulla base dell'esperienza maturata in modo da garantire che gli aiuti a favore dello sport non diano luogo ad alcuna distorsione significativa.

(15)

Per quanto riguarda gli aiuti nel settore del trasporto aereo e marittimo, in base all'esperienza della Commissione, gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote quali isole e regioni ultraperiferiche, compresi gli Stati membri insulari regionali e le regioni scarsamente popolate, non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore. Inoltre, è possibile definire chiare condizioni di compatibilità.

(16)

Per quanto riguarda gli aiuti a favore di infrastrutture a banda larga, negli ultimi anni la Commissione ha acquisito una vasta esperienza e ha elaborato orientamenti in materia (5). In base all'esperienza della Commissione, gli aiuti per determinati tipi di infrastruttura a banda larga non danno luogo a distorsioni significative della concorrenza e potrebbero beneficiare di un'esenzione per categoria a condizione che siano rispettate determinate condizioni di compatibilità e che l'infrastruttura sia sviluppata in «aree bianche», che sono zone in cui non esistono infrastrutture della stessa categoria [a banda larga o reti di accesso di prossima generazione (NGA) ad altissima velocità] e dove è improbabile che siano sviluppate nel prossimo futuro, come accennato nei criteri elaborati negli orientamenti. Si tratta in questo caso di aiuti relativi alla fornitura di banda larga di base, nonché di aiuti per misure individuali di piccola entità che riguardano reti NGA e di aiuti per opere di ingegneria civile relative alla banda larga e per infrastrutture passive a banda larga.

(17)

Per quanto riguarda le infrastrutture, alcune misure adottate dagli Stati membri potrebbero non costituire un aiuto in quanto non soddisfano tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ad esempio perché il beneficiario non svolge un'attività economica, perché non ci sono effetti sugli scambi tra Stati membri o perché la misura costituisce una compensazione per un servizio di interesse economico generale che risponde a tutti i criteri della giurisprudenza sul caso Altmark (6). Tuttavia, a condizione che il finanziamento delle infrastrutture costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è opportuno che la Commissione sia abilitata a dichiarare che, a determinate condizioni, tali aiuti sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica. Per quanto riguarda le infrastrutture, aiuti di importo limitato per progetti infrastrutturali possono rappresentare un modo efficace di sostenere gli obiettivi dell'Unione a condizione che i costi siano ridotti al minimo e che le potenziali distorsioni della concorrenza siano limitate. La Commissione dovrebbe pertanto poter esentare gli aiuti di Stato per i progetti infrastrutturali a sostegno degli obiettivi menzionati nel presente regolamento e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020 (7). Vi potrebbe rientrare il sostegno a progetti che comportano reti o strutture multisettoriali per i quali sono necessari aiuto di importo relativamente limitato. Tuttavia, i progetti infrastrutturali possono beneficiare di esenzioni per categoria solo se la Commissione avrà maturato un'esperienza sufficiente per poter definire criteri di compatibilità chiari e rigorosi, tali da garantire che il rischio di potenziale distorsione della concorrenza sia limitato e che gli aiuti di notevole entità restino soggetti all'obbligo di notifica a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(18)

È opportuno che la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, specifichi le finalità dell'aiuto, le categorie di beneficiari, i massimali destinati ad evitare che gli aiuti oggetto dell'esenzione superino determinate soglie calcolate in funzione del totale dei costi ammissibili o determinati importi massimi, le condizioni relative al cumulo degli aiuti nonché le condizioni di controllo, al fine di garantire la compatibilità con il mercato interno degli aiuti oggetto del presente regolamento.

(19)

Per ciascuna categoria di aiuto per la quale la Commissione adotta un regolamento di esenzione per categoria, i massimali possono essere espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi. Inoltre, è opportuno che la Commissione sia abilitata ad applicare esenzioni per categoria a taluni tipi di misure di aiuto di Stato le quali, vista la loro particolare impostazione, non possono essere espresse con esattezza in termini di intensità o di importi massimi dell'aiuto, come avviene ad esempio per gli strumenti di ingegneria finanziaria o per alcune forme di misure destinate a promuovere gli investimenti in capitale di rischio. Tali misure complesse possono comportare aiuti a diversi livelli: beneficiari diretti, beneficiari intermedi e beneficiari indiretti. Vista l'importanza crescente di tali misure e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, è opportuno che si possano esentare dall'obbligo di notifica. Dovrebbe pertanto essere possibile, per quanto riguarda tali misure, definire i massimali per una particolare erogazione di aiuti in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore di o in relazione a dette misure. I livelli massimi di sostegno statale possono comprendere un elemento di sostegno, che può non essere aiuto di Stato, purché la misura adottata preveda almeno alcuni elementi che contengono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che non costituiscono elementi marginali.

(20)

Può essere opportuno fissare massimali o altre condizioni pertinenti per la notifica dei casi di erogazione di aiuti, al fine di consentire alla Commissione di esaminare individualmente l'effetto di certi aiuti sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri e la loro compatibilità con il mercato interno.

(21)

È opportuno autorizzare la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ad aggiungere altre condizioni dettagliate al fine di garantire la compatibilità con il mercato interno degli aiuti oggetto del presente regolamento.

(22)

La Commissione, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno, dovrebbe essere abilitata a stabilire, mediante regolamento, che taluni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono, pertanto, dispensati dalla procedura di notifica prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, purché gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un arco di tempo determinato non superino un importo prestabilito.

(23)

A norma dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha l'obbligo di procedere con gli Stati membri all'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti. A tal fine, e per garantire il maggior grado possibile di trasparenza e un adeguato controllo, è opportuno che la Commissione provveda ad istituire un sistema affidabile di registrazione e di memorizzazione delle informazioni sull'applicazione dei regolamenti da essa adottati, al quale tutti gli Stati membri abbiano accesso, e che riceva dagli Stati membri tutte le informazioni sull'applicazione degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica, che possano essere discusse e valutate con gli Stati membri in sede di comitato consultivo in materia di aiuti di Stato. A tal fine è altresì opportuno che la Commissione possa richiedere l'invio delle informazioni necessarie a garantire l'efficacia di tale esame.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere una sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto da essi attuati che rientrano in un regolamento di esenzione. La pubblicazione di tali sintesi è necessaria per garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri. Con l'aumento dei mezzi di comunicazione elettronici, la pubblicazione delle sintesi sul sito Internet della Commissione è un metodo rapido ed efficace che garantisce trasparenza a beneficio delle parti interessate. Pertanto, tali sintesi dovrebbero essere pubblicate sul sito internet della Commissione.

(25)

Il controllo sull'erogazione degli aiuti comporta molteplici problemi pratici, giuridici ed economici di carattere molto complesso in un contesto in costante evoluzione. È opportuno pertanto che la Commissione sottoponga a riesame periodico le categorie di aiuti che devono essere dispensate dall'obbligo di notifica. La Commissione dovrebbe poter abrogare o modificare i regolamenti da essa adottati a norma del presente regolamento nei casi in cui siano mutate le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che ne ha determinato l'adozione o in cui tale abrogazione o modifica sia resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato interno.

(26)

È opportuno che la Commissione, in collegamento stretto e costante con gli Stati membri, possa definire precisamente l'ambito di applicazione di tali regolamenti e le relative condizioni. Al fine di promuovere la collaborazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno che il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato sia consultato prima che la Commissione adotti regolamenti in base al presente regolamento.

(27)

È opportuno che i progetti di regolamenti e altri documenti che devono essere esaminati dal comitato consultivo in materia di aiuti di Stato conformemente al presente regolamento siano pubblicati sul sito internet della Commissione, al fine di garantire trasparenza.

(28)

È opportuno che il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato sia consultato prima della pubblicazione di un progetto di regolamento. Tuttavia, a fini di trasparenza, è opportuno che il progetto di regolamento sia pubblicato sul sito internet della Commissione nello stesso momento in cui la Commissione consulta il comitato consultivo per la prima volta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esenzioni per categoria

1.   La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento e a norma dell'articolo 107 TFUE, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE:

a)

gli aiuti a favore:

i)

delle piccole e medie imprese;

ii)

della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;

iii)

della tutela dell'ambiente;

iv)

dell'occupazione e della formazione;

v)

della cultura e della conservazione del patrimonio;

vi)

della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali;

vii)

della riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca;

viii)

della silvicoltura;

ix)

della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell'allegato I del TFUE;

x)

della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;

xi)

dello sport;

xii)

dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore;

xiii)

di infrastrutture a banda larga di base, di misure individuali di piccola entità per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro;

xiv)

di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati ai punti da i) a xiii) e alla lettera b) del presente paragrafo e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020;

b)

gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

2.   I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti:

a)

la finalità dell'aiuto;

b)

le categorie di beneficiari;

c)

i massimali espressi in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto per i quali può essere difficile individuare con esattezza l'intensità o l'ammontare dell'aiuto, in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;

d)

le condizioni relative al cumulo degli aiuti;

e)

le condizioni del controllo di cui all'articolo 3.

3.   Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono in particolare:

a)

fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti;

b)

escludere certi settori dal loro ambito di applicazione;

c)

subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.

Articolo 2

De minimis

1.   La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento, decidere che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito.

2.   Gli Stati membri comunicano in qualsiasi momento alla Commissione, su sua richiesta, ogni ulteriore informazione relativa agli aiuti esentati a norma del paragrafo 1.

Articolo 3

Trasparenza e controllo

1.   All'atto dell'adozione dei regolamenti in applicazione dell'articolo 1, la Commissione impone agli Stati membri norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi degli stessi regolamenti. Dette norme consistono in particolare negli obblighi definiti nei paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della stessa, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

3.   Gli Stati membri registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria. Se la Commissione dispone di elementi che danno adito a dubbi sulla corretta applicazione di un regolamento di esenzione, gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto con detto regolamento.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili a tutti gli Stati membri. Una volta l'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato di cui all'articolo 7.

Articolo 4

Periodo di validità e modifica dei regolamenti

1.   I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 si applicano per un periodo di tempo determinato. Gli aiuti esentati mediante regolamento adottato a norma degli articoli 1 e 2 sono esentati per il periodo di validità di detto regolamento e per il periodo di adeguamento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere abrogati o modificati se cambiano le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che hanno determinato la loro adozione o se tale modifica o abrogazione è resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato interno. In questo caso il nuovo regolamento stabilisce un periodo di adeguamento di sei mesi per l'aggiustamento degli aiuti rientranti nel regolamento precedente.

3.   I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 prevedono un periodo quale quello indicato nel paragrafo 2 del presente articolo nel caso in cui, alla loro scadenza, non se ne proroghi l'applicazione.

Articolo 5

Relazione di valutazione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Un progetto di relazione è da essa sottoposto per esame al comitato di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Audizione delle parti interessate

La Commissione, quando intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto per dar modo a tutte le persone e le organizzazioni interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole da essa fissato e che non può in nessun caso essere inferiore ad un mese.

Articolo 7

Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato

È istituito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato («comitato»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 8

Consultazione del comitato

1.   La Commissione consulta il comitato:

a)

al momento di pubblicare un progetto di regolamento conformemente all'articolo 6;

b)

prima di adottare un regolamento.

2.   La consultazione del comitato ha luogo durante una riunione su invito della Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati a tale invito e possono essere pubblicati sul sito Internet della Commissione. La riunione ha luogo non prima di due mesi dopo l'invio della convocazione.

Tale termine può essere ridotto nel caso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché in caso di urgenza e di semplice proroga di un regolamento.

3.   Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

4.   Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 994/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN


(1)  Parere del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(5)  Comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

(6)  Sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Racc. 2003, pag. I-7747).

(7)  Cfr. raccomandazione 2010/410/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28) e decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO E RELATIVA MODIFICA

Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

(GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

Regolamento (EU) n. 733/2013 del Consiglio

(GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11).


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 994/98

Presente regolamento

Articoli da 1 a 8

Articoli da 1 a 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Allegato I

Allegato II


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