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Document 32015R1519

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1519 della Commissione, del 14 settembre 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio

    GU L 239 del 15.9.2015, p. 99–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/08/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1519/oj

    15.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 239/99


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1519 DELLA COMMISSIONE

    del 14 settembre 2015

    che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 598/2009 (2), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra 211,2 EUR e 237 EUR la tonnellata netta sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui, all'epoca, ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909787), originari degli Stati Uniti d'America («USA» o «paese interessato»). Nel seguito si fa riferimento al dazio compensativo istituito dal presente regolamento con l'espressione «le misure in vigore».

    (2)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 (3), che fa seguito a un'inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009, alle importazioni nell'Unione di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che fosse dichiarato originario del Canada o no, ad eccezione di quello prodotto dalle società BIOX Corporation, Oakville e Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America.

    1.2.   Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi

    (3)

    Al di fuori dell'ambito del presente procedimento, sono attualmente in vigore misure antidumping sulle esportazioni di biodiesel da Argentina e Indonesia (4).

    1.3.   Domanda di riesame

    (4)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (5)

    La domanda è stata presentata il 9 aprile 2014 dal comitato europeo del biodiesel (European Biodiesel Board — EBB) («il richiedente») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel. La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il rischio di reiterazione delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

    1.4.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (6)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito in forza dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (6), che esistevano elementi di prova sufficienti che giustificavano l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in data 10 luglio 2014 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura») (7), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, del regolamento di base. Lo stesso giorno, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA (8). Si tratta di un procedimento parallelo ma distinto affrontato sulla base di un regolamento diverso.

    (7)

    Prima di avviare il riesame, e a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo degli Stati Uniti d'America di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e l'ha invitato a partecipare a consultazioni intese a chiarire la situazione riguardo al contenuto della domanda di riesame e a giungere a una soluzione concordata. Il governo degli USA ha accettato la proposta di consultazione e le consultazioni si sono quindi tenute il 3 luglio 2014. Nel corso delle consultazioni non è stato possibile giungere a una soluzione concordata. Tuttavia si è tenuto debitamente conto delle osservazioni presentate dalle autorità del governo degli USA.

    1.5.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

    (8)

    L'inchiesta sulla probabilità di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 giugno 2014 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame degli andamenti significativi ai fini della valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dall'1 gennaio 2011 al 30 giugno 2014 («periodo in esame»).

    1.6.   Parti interessate

    (9)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità degli USA, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

    (10)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.7.   Campionamento

    (11)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell'articolo 27 del regolamento di base.

    a)   Campionamento dei produttori dell'Unione

    (12)

    Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato un campione a titolo provvisorio di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei più elevati volumi rappresentativi della produzione e delle vendite garantendo al contempo la distribuzione geografica. Il campione provvisorio è costituito da sette produttori dell'Unione ubicati in sette diversi Stati membri che rappresentano quasi il 30 % della produzione dell'Unione di biodiesel. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio.

    (13)

    Una società con sede in Italia ha chiesto di essere inclusa nel campione. Tale società tuttavia ha iniziato la propria attività solo alla fine del 2013, dopo aver acquistato un impianto di biodiesel di un altro produttore italiano di biodiesel che era incluso nel campione provvisorio. In mancanza di dati storici necessari per valutare gli andamenti pertinenti nel corso del periodo in esame e per il fatto che un'altra società italiana è già inclusa nel campione provvisorio, è stato deciso di non includere nel campione l'anzidetta società.

    (14)

    Il National Biodiesel Board (NBB) degli USA ha osservato che il campione selezionato a titolo provvisorio è diverso dal campione selezionato in indagini precedenti riguardanti il biodiesel riferendosi all'esclusione di due società con volumi di produzione e di vendite notevoli. Tuttavia le due società indicate dall'NBB o sono collegate a un'altra società già inclusa nel campione con volumi di vendite superiori oppure hanno un volume di vendite inferiore a quello di una società di un medesimo Stato membro scelta a titolo provvisorio. Pertanto l'inserimento nel campione di una delle due società non modificherebbe la rappresentatività del campione selezionato a titolo provvisorio. Il campione selezionato a titolo provvisorio è stato quindi confermato come campione rappresentativo dell'industria dell'Unione.

    (15)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni definitive, il governo degli Stati Uniti ha sostenuto che un campione rappresentante il 30 % dell'industria dell'Unione non poteva essere considerato rappresentativo dell'industria del biodiesel dell'Unione nel suo complesso e che i microindicatori avrebbero dovuto essere analizzati su una base più ampia. Il governo degli USA si riferisce alle conclusioni dell'organo di appello dell'OMC nella causa CEElementi di fissaggio in cui un campione del 27 % è stato considerato basso in proporzione al totale e avrebbe costituito solo un'importante quota nel caso di settori frammentati.

    (16)

    La Commissione, contrariamente all'inchiesta sugli elementi di fissaggio, ha definito ai fini della presente inchiesta l'industria dell'Unione come l'intera industria e non solo come le società incluse nel campione (considerando 151). Tutti i macroindicatori, inoltre, sono stati valutati sulla base dell'intero settore, mentre solo alcuni microindicatori sono stati analizzati a livello delle imprese incluse nel campione. Tuttavia, l'analisi complessiva della situazione dell'industria dell'Unione si è basata su una valutazione sia dei microindicatori sia dei macroindicatori. In ogni caso, l'industria dell'Unione è considerata un settore frammentato, dal momento che è composta da oltre 200 produttori situati in tutta l'Unione, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese. La Commissione conclude pertanto che il campione, rappresentante il 30 % dell'industria dell'Unione, è rappresentativo e l'obiezione è di conseguenza respinta.

    b)   Campionamento degli importatori

    (17)

    Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in caso affermativo un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

    (18)

    Solo alcuni importatori indipendenti hanno fornito tali informazioni e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In considerazione del loro numero ridotto, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.

    c)   Campionamento dei produttori esportatori USA

    (19)

    Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare in caso affermativo un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori degli USA a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione degli USA presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.

    (20)

    Ventisette produttori degli USA hanno risposto alla Commissione, ma solo nove hanno fornito i dati relativi alle esportazioni e/o alle vendite sul mercato interno richiesti nell'allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento. Nessuno di essi esportava nell'Unione durante il PIR. La Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori con il maggior volume di vendite sul mercato interno e all'esportazione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità degli USA sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.

    (21)

    Nessuno dei produttori inclusi nel campione ha fornito una risposta al questionario entro i termini fissati. Il 7 ottobre 2014 la Commissione ha informato i tre produttori esportatori inclusi nel campione circa la mancanza di risposta.

    (22)

    Il 10 ottobre 2014 un produttore esportatore incluso nel campione ha informato la Commissione di aver deciso di non rispondere al questionario. Gli altri due hanno chiesto varie proroghe che sono state accolte, ma non hanno presentato risposte complete.

    (23)

    Il 10 novembre 2014 la Commissione ha inviato una lettera alle tre società incluse nel campione informandole della sua intenzione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base. Le autorità degli USA sono state inoltre informate dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 28 del regolamento di base. Il termine per la presentazione delle osservazioni alla lettera era il 21 novembre 2014.

    (24)

    Al 21 novembre 2014 due società incluse nel campione non avevano dato alcuna risposta e l'altra aveva spiegato che il termine non era sufficiente per presentare una risposta.

    (25)

    La Commissione ha pertanto concluso che nessuno dei produttori esportatori degli USA inseriti nel campione intendeva collaborare all'inchiesta di riesame in previsione della scadenza e di conseguenza ha deciso di applicare le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento di base ed elaborare le conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

    1.8.   Risposte al questionario e visite di verifica

    (26)

    La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dalle autorità degli USA, dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e da quattro utilizzatori/operatori commerciali.

    (27)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione.

    (28)

    Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi delle seguenti autorità degli Stati Uniti:

     

    Autorità federali statunitensi

    Ministero del Tesoro (DOT)

    Ministero dell'Agricoltura (USDA)

     

    Autorità degli Stati:

    Autorità dello Stato della Florida, Tallahassee

    Autorità dello Stato dell'Iowa, Des Moines

    Autorità dello Stato del Kansas, Topeka

    Autorità dello Stato del Kentucky, Frankfort

    (29)

    Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori dell'Unione:

    Bio-Oils Huelva S.L., Huelva, Spagna

    Biopetrol Rotterdam BV, Rotterdam, Paesi Bassi,

    Diester industrie SAS, Rouen, Francia

    Novaol S.R.L., Milano, Italia

    Preol a.s., Lovosice, Repubblica ceca

    Rafineria Trzebinia SA, Trzebinia, Polonia

    Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Lipsia, Germania

    1.9.   Divulgazione delle conclusioni

    (30)

    Il 3 giugno 2015 la Commissione ha informato tutte le parti interessate delle valutazioni e dei fatti essenziali in base ai quali intendeva mantenere le misure antisovvenzione in vigore e ha invitato tali parti a presentare le loro osservazioni. La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e le ha prese in considerazione, ove opportuno.

    (31)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive l'NBB ha chiesto e ottenuto una audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto oggetto del riesame

    (32)

    Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso sottoposto all'inchiesta conclusasi con l'istituzione delle misure in vigore («l'inchiesta iniziale») ed è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90.

    (33)

    Il biodiesel è un carburante rinnovabile utilizzato nel settore dei trasporti per i motori diesel. I motori convenzionali non possono tuttavia funzionare con il biodiesel puro, ma necessitano di una miscela di diesel minerale e un limitato tenore di biodiesel.

    (34)

    Il biodiesel prodotto negli USA è prevalentemente costituito da «estere metilico di acidi grassi» derivato da un'ampia gamma di oli vegetali (olio di soia, olio di palma, olio di colza) e oli per friggere usati, grassi animali o biomassa utilizzati come materia prima del biodiesel. Il termine «estere» si riferisce alla transesterificazione degli oli vegetali, vale a dire alla miscelazione dell'olio con l'alcool. Il termine «metilico» si riferisce al metanolo, l'alcool più comunemente usato in questo processo, anche se nel processo produttivo può essere impiegato anche l'etanolo ottenendo così «esteri etilici di acidi grassi».

    (35)

    Tutti i tipi di biodiesel e il tenore di biodiesel nelle miscele possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto oggetto dell'inchiesta non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti. In particolare, dal punto di vista dell'utilizzatore finale di carburante diesel, non fa alcuna differenza se la miscela disponibile alla pompa è ottenuta da una particolare materia prima del biodiesel o da un'altra.

    2.2.   Prodotto simile

    (36)

    Come nell'inchiesta iniziale, il biodiesel venduto sul mercato interno degli USA e quello venduto all'esportazione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi. Analogamente, il biodiesel prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione ha le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi del prodotto esportato dagli USA nell'Unione. Di conseguenza, ai fini dell'inchiesta, essi sono prodotti simili nei termini dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

    2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

    (37)

    Il governo degli Stati Uniti ha affermato che il diesel ricavato dalla biomassa (9) rappresenta una categoria di prodotti più ampia rispetto al prodotto oggetto del riesame. Tuttavia, come indicato nel regolamento che istituisce dazi compensativi provvisori nel corso dell'inchiesta iniziale (10), è emerso che tutti i tipi di biodiesel e miscele di biodiesel, incluso il diesel ricavato dalla biomassa, sono considerati carburanti biodiesel e fanno parte di un pacchetto legislativo riguardante l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e i carburanti alternativi in quanto il biodiesel prodotto a partire dalla biomassa è identico o molto simile, in termini di caratteristiche fisiche e tecniche di base e di utilizzo, al biodiesel prodotto da altre fonti. La conclusione dell'inchiesta iniziale non è stata contestata da nessuna delle parti interessate e rimane valida anche ai fini del presente riesame in previsione della scadenza. La Commissione respinge pertanto l'obiezione del governo degli USA.

    3.   PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

    3.1.   Osservazioni preliminari

    (38)

    In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione delle sovvenzioni. Il concetto di reiterazione implica che una sovvenzione non deve necessariamente essere in vigore al momento dell'apertura del procedimento o quando è adottata la decisione di mantenere le misure. Di conseguenza, la Commissione ha anche verificato se esiste il rischio di reiterazione delle sovvenzioni scadute dopo il PIR.

    (39)

    La Commissione ha esaminato tutti i regimi di sovvenzioni indicati nella domanda di riesame e ha chiesto alle autorità degli USA di fornire informazioni su altri eventuali regimi di sovvenzioni. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità degli USA nella risposta al suo questionario, la Commissione ha esaminato i seguenti regimi in vigore durante il PIR:

     

    Regimi federali

    a)

    Credito in relazione alle miscele di biodiesel e al biodiesel

    b)

    Credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel

    c)

    Credito per la produzione di biodiesel cellulosico

    d)

    Programma bioenergia del ministero dell'Agricoltura degli USA per i biocarburanti avanzati

     

    Regimi statali

    a)

    Florida: Credito d'imposta sugli investimenti effettuati in Florida in relazione ai biocarburanti

    b)

    Iowa: Rimborso fiscale ai produttori di biodiesel dell'Iowa

    c)

    Kansas: Incentivo ai produttori di carburante biodiesel qualificato del Kansas

    d)

    Kentucky: Credito d'imposta sulla produzione di biodiesel in Kentucky

    (40)

    I seguenti regimi non saranno analizzati poiché, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità degli USA, non erano in vigore, o erano scaduti prima del PIR oppure i produttori non ne hanno usufruito durante il PIR:

     

    Regime federale

    Garanzie sui prestiti relativi ai biocarburanti avanzati

     

    Regimi statali

    i)

    Credito d'imposta per la produzione di biocarburanti in Alabama

    ii)

    Sovvenzioni e agevolazioni in relazione ai carburanti alternativi nell'Arkansas

    iii)

    Programma di sviluppo di carburanti rinnovabili nell'Illinois

    iv)

    Credito d'imposta in relazione alla produzione di biodiesel nell'Indiana

    v)

    Incentivi fiscali per la produzione di carburanti alternativi nel Kentucky

    vi)

    Esenzione d'imposta su carburante e attrezzature per il biodiesel nella Louisiana

    vii)

    Credito d'imposta per la produzione di biocarburanti nel Maine

    viii)

    Incentivi per la produzione di biocarburanti nel Maryland

    ix)

    Incentivi per la produzione di biocarburanti nel Mississippi

    x)

    Fondo di incentivazione dei produttori di biodiesel nel Missouri

    xi)

    Incentivo fiscale sugli immobili destinati alla produzione di carburante alternativo nel Montana

    xii)

    Credito d'imposta in relazione agli impianti di produzione di biodiesel nel Montana

    xiii)

    Credito d'imposta sugli investimenti per la produzione di biodiesel nel Nebraska

    xiv)

    Credito d'imposta per la produzione di biocarburanti nello Stato di New York

    xv)

    Credito per gli impianti di biodiesel nel South Carolina

    xvi)

    Programma di incentivi alla produzione di carburanti e biodiesel nel Texas

    xvii)

    Sovvenzioni per la produzione di biocarburanti nella Virginia

    xviii)

    Sovvenzioni e prestiti in relazione ai carburanti alternativi nello Stato di Washington

    xix)

    Esenzione fiscale per la produzione di biodiesel nello Stato di Washington

    3.2.   Sovvenzioni delle importazioni durante il PIR — Regimi federali

    3.2.1.   Credito in relazione alle miscele di biodiesel e al biodiesel

    3.2.1.1.   Basi giuridiche

    (41)

    Il titolo 26, sezioni 40 A e sezioni 6426 e 6427 dell'US Code (U.S.C.) costituisce la base giuridica di un regime di credito d'imposta di cui fruiscono imprese che effettuano la miscelazione di biodiesel, dettaglianti e utilizzatori finali. L'anzidetto codice prevede i seguenti crediti per il carburante biodiesel:

    i)

    credito in relazione alle miscele di biodiesel («$1/gallon scheme»);

    ii)

    credito in relazione al biodiesel;

    iii)

    credito ai piccoli produttori di agri-biodiesel.

    (42)

    Il credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel si applica soltanto ai piccoli produttori. Il regime è preso in esame nei considerando da 59 a 63.

    3.2.1.2.   Ammissibilità

    (43)

    Per poter fruire del credito in relazione alle miscele di biodiesel di cui al punto i) del considerando 41, una società deve fabbricare una miscela di biodiesel e di carburante diesel e venderla come carburante o per essere utilizzata come carburante.

    (44)

    La persona che chiede l'incentivo deve ottenere un attestato da parte del produttore o dell'importatore del biodiesel che identifica il prodotto e la percentuale di biodiesel e di agri-biodiesel (11). Il credito consiste in un credito di accisa oppure, se l'importo dell'accisa dovuta dalla società è inferiore al totale del credito di accisa, la società può chiedere che il credito residuo sia imputato come credito d'imposta sul reddito rimborsabile. Un credito d'imposta sul reddito rimborsabile è un credito in relazione all'imposta sul reddito del contribuente oppure un versamento diretto. È rimborsabile perché il credito in eccedenza può essere versato al contribuente in forma di pagamento diretto in contanti se l'importo del credito è superiore all'imposta dovuta.

    (45)

    Il credito in relazione al biodiesel di cui al punto ii) del considerando 41 è un credito d'imposta sul reddito non rimborsabile, concesso ai dettaglianti e agli utenti finali di biodiesel puro. Possono usufruire del credito in relazione al biodiesel puro soltanto coloro che usano ciascun gallone come carburante per un veicolo o come altro carburante. Va sottolineato che anche i produttori di biodiesel che producono il biodiesel per proprio uso possono beneficiare di questo credito. Il produttore di biodiesel quindi per avere diritto al credito deve agire in qualità di dettagliante (quando rifornisce con ciascun gallone di biodiesel il serbatoio del mezzo dell'utilizzatore finale) oppure in qualità di utilizzatore finale (quando utilizza il biodiesel nei propri veicoli).

    3.2.1.3.   Attuazione pratica

    (46)

    Il biodiesel che è miscelato con carburante diesel minerale può beneficiare di un credito d'accisa o di un credito d'imposta sul reddito. Durante il PIR, il credito generalmente accordato era pari a 1 dollaro per gallone per tutti i tipi di biodiesel, vale a dire anche agri-biodiesel e diesel da biomassa.

    (47)

    Il credito d'imposta finale sulla miscela di carburante dipende dalla percentuale di biodiesel che essa contiene. Il minimo obbligatorio, che corrisponde alla prassi corrente, consiste nell'aggiungere lo 0,1 % di diesel minerale al 99,9 % di biodiesel (miscela detta «B99» negli Stati Uniti), il che permette di ottenere il credito d'imposta massimo. Il credito d'imposta cui si ha diritto è calcolato in base alla percentuale di biodiesel in un miscela (ad esempio, 100 galloni di B99 contengono 99,9 galloni di biodiesel e danno diritto a un credito d'imposta di 99,90 dollari). La trasformazione del biodiesel da prodotto puro (B100) in miscela (B99) è un processo semplice. La trasformazione del biodiesel da prodotto puro (B100) in miscela (B99) è un processo semplice che consiste nell'aggiunta dello 0,1 % di diesel minerale a biodiesel puro e che non comporta alcuna modifica di rilievo del prodotto in questione. È la miscelazione che dà diritto al credito.

    (48)

    I produttori di biodiesel possono fruire dell'incentivo quando effettuano essi stessi la miscelazione. Il produttore deve miscelare il biodiesel puro con diesel minerale. In termini di diritto all'incentivo, non c'è nessuna differenza tra il biodiesel miscelato destinato alla vendita sul mercato interno e quello che è venduto all'esportazione.

    (49)

    Anche le società che non producono biodiesel puro, ma lo acquistano e lo trasformano in miscela di biodiesel possono fruire del credito d'imposta. Queste società devono ottenere un attestato dal produttore o dall'importatore del biodiesel (e, se del caso, da ogni rivenditore intermedio), indicante che il produttore non ha usufruito del credito d'imposta. L'attestato è trasferibile e consente al detentore di beneficiare di un dollaro di credito d'imposta per gallone di biodiesel puro.

    (50)

    L'incentivo può prendere la forma di un credito d'accisa, di un credito d'imposta sul reddito o di un pagamento diretto in contanti. L'importo totale resta lo stesso (1 dollaro per gallone), che si tratti di un credito d'accisa, di un credito d'imposta sul reddito o di un pagamento diretto al contribuente, o di una combinazione di queste forme.

    (51)

    L'U.S.C. prevede che il credito in relazione alle miscele di biodiesel sia concesso soltanto se la società che effettua la miscelazione di biodiesel e di diesel minerale ottiene dal produttore di biodiesel un attestato (Certificate for biodiesel), nel quale il produttore attesta, tra l'altro, la quantità di biodiesel alla quale si riferisce il documento e precisa se si tratta di agri-biodiesel o di biodiesel di altro tipo. Se una società che produce biodiesel miscela successivamente il biodiesel con diesel minerale e chiede di fruire del credito d'imposta, deve produrre tale attestato e la documentazione necessaria. Ogni persona in possesso di un attestato e che successivamente vende il biodiesel senza produrre una miscela è tenuta a fornire all'acquirente l'attestato e una «dichiarazione del rivenditore di biodiesel». In altri termini, la società che effettua la miscelazione e chiede di fruire del credito d'imposta può ottenere l'attestato o direttamente dal produttore di biodiesel o indirettamente dal rivenditore. L'attestato è quindi trasferibile e chi lo detiene ha diritto di fruire di un credito d'imposta di un dollaro per ogni gallone di biodiesel utilizzato dal fruitore per produrre una miscela di biodiesel.

    (52)

    Durante il periodo di riesame non è stata comunicata alcuna nuova informazione che negasse la validità delle conclusioni dell'inchiesta iniziale secondo le quali tutto il biodiesel è sovvenzionato mediante il suddetto credito d'imposta.

    (53)

    Per quanto riguarda il credito in relazione al biodiesel, contrariamente all'inchiesta precedente, durante la quale il credito generalmente accordato era pari a 1 dollaro per gallone di agri-biodiesel non miscelato (puro), oppure 0,50 USD per gallone di altro biodiesel non miscelato, ora il dettagliante (o un produttore di biodiesel in qualità di dettagliante) o l'utilizzatore finale di biodiesel non miscelato possono fruire di un credito d'imposta sul reddito d'impresa non rimborsabile pari a 1,00 USD per gallone di agri-biodiesel non miscelato (puro) o di altri tipi di biodiesel o di diesel ricavato dalla biomassa. Il credito d'imposta sul reddito d'impresa non rimborsabile è un credito utilizzabile rispetto all'imposta sul reddito d'impresa. Si tratta di un credito non rimborsabile perché, se l'importo dei crediti dell'impresa è superiore all'importo dell'imposta dovuta, l'eccedenza non può essere versata all'impresa in forma di pagamento diretto in contanti. Tuttavia, stando alle informazioni fornite dalle autorità USA, il credito d'imposta accordato per un anno a un'impresa può essere fatto valere sui due esercizi precedenti e riportato per venti esercizi successivi.

    (54)

    Le autorità statunitensi hanno riconosciuto che alcuni produttori di biodiesel devono avere beneficiato di tale credito durante il PIR in qualità di rivenditori o di utilizzatori, ma non sono stati in grado di quantificare esattamente il beneficio da essi ottenuto durante il PIR.

    3.2.1.4.   Conclusioni

    (55)

    Il credito in relazione alle miscele di biodiesel e al biodiesel vanno considerati come incentivi fiscali, indipendentemente dal fatto che siano concessi in forma di versamenti in contanti (possibile solo nel caso delle miscele di biodiesel) o portati in detrazione sulle imposte dovute (applicabile sia nel caso delle miscele di biodiesel sia in quello del biodiesel).

    (56)

    La Commissione ritiene che i suddetti regimi si configurino come sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del regolamento di base, in quanto costituiscono un contributo finanziario del governo degli Stati Uniti in forma di sovvenzioni dirette (pagamenti in contanti, solo nel caso del credito in relazione alle miscele di biodiesel) e di sgravi fiscali (detrazioni d'imposta) (applicabili a entrambi i crediti d'imposta). L'incentivo conferisce un beneficio alle imprese che ne usufruiscono.

    (57)

    I regimi si applicano alle sole società operanti nel settore del biodiesel e sono quindi considerati specifici nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e sono pertanto compensabili.

    (58)

    Infine, poiché il regime di credito in relazione alle miscele di biodiesel prevede una sovvenzione di 1 USD per gallone per tutti i tipi di biodiesel, la Commissione ritiene che tale regime abbia accordato sovvenzioni per un ammontare notevole ai produttori esportatori di biodiesel degli USA e, di conseguenza, è il regime di gran lunga più importante utilizzato durante il PIR.

    3.2.2.   Credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel

    3.2.2.1.   Basi giuridiche

    (59)

    Il titolo 26, Sezione 40 A dell'U.S.C. prevede anche un credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel.

    3.2.2.2.   Ammissibilità

    (60)

    Possono usufruire di questo regime soltanto i piccoli produttori di agri-biodiesel puro. I soggetti che effettuano la miscelazione, o gli operatori economici che acquistano ma non producono biodiesel, non sono ammissibili al credito. Sono considerati piccoli produttori i soggetti la cui capacità di produzione non supera i 60 milioni di galloni annui di agri-biodiesel. Il piccolo produttore di agri-biodiesel può fruire di un credito d'imposta sul reddito generale d'impresa non rimborsabile pari a 0,10 USD per gallone di agri-biodiesel prodotto. La produzione cui si applica il credito non può superare 15 milioni di galloni per produttore e per esercizio fiscale. Perché il produttore possa fruire del credito, l'agri-biodiesel deve essere utilizzato come carburante, venduto per essere utilizzato come carburante o utilizzato per produrre una miscela di biodiesel e carburante diesel, utilizzata come carburante o venduta per essere utilizzata come carburante. Pertanto i piccoli produttori di agri-biodiesel possono associare tale regime a quello di credito in relazione alle miscele di biodiesel e beneficiare quindi di un credito complessivo di 1,10 USD per gallone. I grandi produttori di agri-biodiesel invece possono usufruire solo del regime di credito in relazione alle miscele di biodiesel.

    3.2.2.3.   Attuazione pratica

    (61)

    Le domande di credito d'imposta sul reddito generale delle imprese non rimborsabile sono presentate annualmente, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il credito per ogni gallone di biodiesel prodotto dal dichiarante durante l'esercizio fiscale in questione, fino a un massimo di 15 milioni di galloni, è detratto dall'imposta dovuta sul reddito della società. Se l'imposta dovuta è inferiore al credito, l'eccedenza può essere riportata agli esercizi fiscali seguenti.

    3.2.2.4.   Conclusioni

    (62)

    La Commissione ritiene che tale regime configuri una sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto il governo degli Stati Uniti assegna un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono.

    (63)

    Il regime si applica solo alle società che producono biodiesel ed è quindi considerato specifico nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

    3.2.3.   Programma bioenergia per i biocarburanti avanzati

    3.2.3.1.   Basi giuridiche

    (64)

    Il programma bioenergia per i biocarburanti avanzati (BPAB) del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) è disciplinato dal titolo IX, Sezione 9005, del Farm Security and Rural Investment Act (Legge sugli investimenti delle aziende agricole) del 2002. Il programma doveva scadere nel 2012, ma è stato prorogato al 2013 e successivamente al 2014. L'Agriculture Act (Legge sull'agricoltura) del 2014 ha prorogato il programma per altri 5 anni, fino alla fine del 2018.

    3.2.3.2.   Ammissibilità

    (65)

    Tale programma prevede sovvenzioni dirette ai produttori di biocarburanti avanzati, che sono generalmente definiti come «carburanti derivati da biomassa differente dall'amido delle cariossidi di mais». La definizione comprende diesel prodotti da biomassa (12). Non più del cinque per cento dei fondi del programma possono essere distribuiti ai produttori ammissibili con una capacità di raffinazione superiore a 150 000 000 di galloni annui di biocarburante avanzato. Le imprese che effettuano la miscelazione non sono ammissibili al programma.

    3.2.3.3.   Attuazione pratica

    (66)

    I partecipanti ricevono pagamenti diretti dal governo dopo aver presentato la domanda di ammissione al programma. I produttori sono tenuti ad iscriversi in primo luogo presso l'autorità competente e quindi a firmare un contratto. Per ottenere il pagamento relativo alla produzione di biocarburante avanzato di un determinato trimestre, devono presentare domanda per quel trimestre dell'esercizio fiscale. I pagamenti sono effettuati sia in relazione alla produzione effettiva sia in relazione all'incremento di produzione. I pagamenti per la produzione effettiva sono calcolati trimestralmente sulla quantità di biocarburante avanzato prodotto effettivamente ogni trimestre.

    (67)

    I pagamenti in relazione all'incremento di produzione sono effettuati in base alla quantità di biocarburante avanzato ammissibile, prodotto in un esercizio fiscale, eccedente la quantità prodotta nel precedente esercizio fiscale (dal 2009).

    (68)

    Il finanziamento è ripartito tra tutti i produttori che si sono manifestati in base al valore Btu (13) della produzione. Il finanziamento è ripartito equamente tra tutti i produttori in funzione del valore Btu.

    3.2.3.4.   Conclusioni

    (69)

    La Commissione ritiene che tale regime configuri una sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto il regime prevede un contributo finanziario da parte del governo degli Stati Uniti d'America sotto forma di sovvenzione diretta. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono.

    (70)

    Il regime si applica solo alle società che producono biodiesel ed è quindi considerato specifico nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

    3.2.4.   Credito per la produzione di biodiesel cellulosico

    3.2.4.1.   Basi giuridiche

    (71)

    Il programma esiste dall'1 gennaio 2009 ed è stato istituito dal Food, Conservation, and Energy Act (Legge sull'alimentazione, la conservazione e l'energia) del 2008. Dopo il 1o gennaio 2011, il programma è stato prorogato secondo le stesse modalità dei tre regimi di cui sopra (per una descrizione più particolareggiata cfr. punto 3.4.1). La legge adottata il 19 dicembre 2014 ha ripristinato retroattivamente il regime per tutto l'anno di 2014 (14), ma le imprese possono riportare per 20 anni il credito d'imposta maturato.

    3.2.4.2.   Ammissibilità

    (72)

    Questo regime prevede un credito d'imposta non rimborsabile sul reddito generale d'impresa di 1,01 USD per gallone di biocarburante di seconda generazione utilizzato come carburante o venduto per essere utilizzato come carburante. Sono ammissibili i produttori, compresi i produttori di biocarburanti derivati da materie lignocellulosiche o emicellulosiche con disponibilità rinnovabile o reiterabile nonché combustibili a base di alghe.

    3.2.4.3.   Attuazione pratica

    (73)

    Le autorità degli USA non hanno presentato dati precisi sui benefici concessi durante il PIR. Hanno sostenuto che sarebbero stati in possesso dei dati relativi al 2013 entro ottobre 2015 e di quelli relativi al 2014 entro il 2016. Tuttavia sembra che i produttori di diesel qualificato come combustibile di seconda generazione non abbiano usufruito del regime, probabilmente perché finora questo tipo di diesel non risulta prodotto a fini di profitto e le quantità prodotte e vendute sul mercato sono marginali.

    3.2.4.4.   Conclusioni

    (74)

    In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che i produttori di biodiesel non abbiano fruito di questo regime durante il PIR e quindi non ne ha esaminato l'impatto sulla possibile persistenza e/o reiterazione delle sovvenzioni.

    3.3.   Sovvenzioni delle importazioni durante il PIR — Regimi statali

    3.3.1.   Credito d'imposta sugli investimenti effettuati in Florida in relazione ai biocarburanti

    3.3.1.1.   Basi giuridiche

    (75)

    La base giuridica di questo regime gestito dal Dipartimento dell'Agricoltura e dei servizi ai consumatori della Florida è la Sezione 220.192 dello Statuto della Florida.

    3.3.1.2.   Ammissibilità

    (76)

    Il programma Renewable Energy Technologies Investment Tax Credit (credito d'imposta sugli investimenti per le tecnologie energetiche rinnovabili) prevede un credito d'imposta annuale sui redditi d'impresa per tutte le persone giuridiche ammissibili in relazione al costo del capitale e ai costi operativi e di manutenzione, ai costi per ricerca e sviluppo sostenuti tra il 1o luglio 2012 e il 30 giugno 2016, relativi a investimenti nella produzione, nello stoccaggio e nella distribuzione di biodiesel, etanolo e altri carburanti rinnovabili nello Stato della Florida.

    3.3.1.3.   Attuazione pratica

    (77)

    Le richieste di credito d'imposta devono pervenire al dipartimento entro il 1o novembre di ogni anno e sono esaminate in ordine di arrivo. Devono contenere la documentazione giustificativa di tutte le spese ammissibili. I richiedenti devono presentare una descrizione sintetica delle modalità con cui il materiale è utilizzato in relazione a un investimento nella produzione, nello stoccaggio e nella distribuzione di biodiesel (B10-B100), etanolo (E10-E 100) o di altri carburanti rinnovabili in Florida. Il richiedente deve aggiungere alla domanda completa una descrizione dell'impatto economico del progetto in Florida.

    (78)

    Il regime offre un credito d'imposta annuale alle imprese pari al 75 % (fino a 1 milione USD per contribuente e 10 milioni USD in totale per anno fiscale statale) di tutti i costi (costo del capitale, costi operativi e di manutenzione, costi per ricerca e sviluppo) relativi a investimenti nella produzione, nello stoccaggio e nella distribuzione di biodiesel e altri carburanti rinnovabili nello Stato della Florida. Il credito ammonta fino a 1 milione USD per contribuente e l'importo non utilizzato può essere riportato e utilizzato negli anni fiscali successivi dall'1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2018; dopo tale data il credito scade e non può più essere utilizzato.

    3.3.1.4.   Conclusioni

    (79)

    La Commissione ritiene che tale regime configuri una sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto lo Stato della Florida assegna un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono.

    (80)

    Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante ed è quindi considerato specifico nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

    3.3.2.   Rimborso fiscale ai produttori di biodiesel dell'Iowa

    3.3.2.1.   Basi giuridiche

    (81)

    La base giuridica di questo regime gestito dal dipartimento delle Entrate dell'Iowa è la Sezione 423.4, paragrafo 9, del Codice dello Iowa.

    3.3.2.2.   Ammissibilità

    (82)

    Il produttore deve essere un fabbricante di biodiesel, registrato dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti, a norma del 40 C.F.R, paragrafo 79.4. In conformità del codice dell'Iowa, sezione 214 A.2, il biodiesel deve essere destinato a miscele di biocarburante e deve essere prodotto nell'Iowa.

    3.3.2.3.   Attuazione pratica

    (83)

    I produttori di biodiesel ammissibili devono presentare una domanda di rimborso specificando la quantità di galloni di biodiesel prodotti durante il trimestre. Il dipartimento delle Entrate esamina la domanda di rimborso e, se approvata, versa il rimborso a ciascun produttore di biodiesel.

    (84)

    Le domande di rimborso sono presentate ad aprile, luglio, ottobre e gennaio di ogni anno e i rimborsi sono effettuati a maggio, agosto, novembre e febbraio di ogni anno.

    (85)

    Il programma prevede un rimborso di 0,03 USD per gallone di biodiesel prodotto nell'Iowa (0,03 USD nel 2012, 0,025 USD nel 2013 e 0,02 USD per il periodo 2014-2017). Il rimborso riguarda solo i primi 25 milioni di galloni prodotti in ciascun impianto.

    3.3.2.4.   Conclusioni

    (86)

    La Commissione ritiene che tale regime configuri una sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto lo Stato dell'Iowa assegna un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono.

    (87)

    Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante ed è quindi considerato specifico nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

    3.3.3.   Incentivo ai produttori di carburante biodiesel qualificato del Kansas

    3.3.3.1.   Basi giuridiche

    (88)

    La base giuridica di questo regime gestito dal dipartimento delle Entrate del Kansas è il Kansas Statutes Annotated (K.S.A.) (Statuto annotato del Kansas) da 79-34, 155 a da 79-34, 159 del Kansas Administrative Regulations (K.A.R.) (regolamento amministrativo del Kansas) e da 92-27-1 a 92-27-5 (K.A.R.). Il regime scade il 1o luglio 2016.

    3.3.3.2.   Ammissibilità

    (89)

    L'incentivo ai produttori di carburante biodiesel qualificato del Kansas prevede una sovvenzione diretta di 0,30 USD per gallone ai produttori di biodiesel stabiliti nello Stato del Kansas. Gli incentivi sono vincolati ai fondi disponibili e sono distribuiti proporzionalmente, se necessario.

    (90)

    Il regime negli ultimi anni è stato sottofinanziato e fino all'1 luglio 2015 non sono previsti finanziamenti, e comunque non ne ha ricevuti dall'1 luglio 2014. Tuttavia, durante il PIR molti produttori degli USA ne hanno usufruito. Inoltre, non si può escludere che una parte del finanziamento totale previsto a norma di legge (875 000 USD ogni trimestre) possa essere stanziato per il regime dopo il 1o luglio 2015.

    3.3.3.3.   Conclusioni

    (91)

    La Commissione ritiene che tale regime configuri una sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto i), del regolamento di base, in quanto il regime prevede un contributo finanziario da parte dello Stato del Kansas sotto forma di sovvenzione diretta. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono.

    (92)

    Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante ed è quindi considerato specifico nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

    3.3.4.   Credito d'imposta sulla produzione di biodiesel in Kentucky

    3.3.4.1.   Basi giuridiche

    (93)

    La base giuridica di questo programma gestito dalla dipartimento delle Entrate del Kentucky è la sezione 154.27 dello Statuto del Kentucky modificato (KRS) e la sezione 307, 1:040 del regolamento amministrativo del Kentucky.

    3.3.4.2.   Ammissibilità

    (94)

    Qualsiasi produttore di biodiesel, impresa che effettua la miscelazione di biodiesel o produttore di diesel rinnovabile, fisicamente ubicato nel Kentucky, ha diritto al credito d'imposta sulla produzione.

    3.3.4.3.   Attuazione pratica

    (95)

    Il richiedente ammissibile deve presentare al dipartimento delle Entrate la domanda entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno civile precedente. Il richiedente deve dimostrare che il biodiesel prodotto soddisfa determinati requisiti.

    (96)

    Per ottenere il credito d'imposta è obbligatorio allegare il certificato di credito emesso dal dipartimento alla dichiarazione fiscale relativamente alla quale si richiede il credito d'imposta.

    (97)

    L'importo del credito è pari a un dollaro (1 USD) per gallone di biodiesel prodotto da un produttore di biodiesel, un dollaro (1 USD) per gallone di biodiesel utilizzato nel processo di miscelazione da un'impresa che effettua la miscelazione, un dollaro (1 USD) per gallone di diesel rinnovabile (ossia carburante diesel prodotto da biomassa) prodotto da un produttore di diesel rinnovabile, purché l'importo totale del credito approvato per tutti i produttori di biodiesel, le imprese che effettuano la miscelazione e i produttori di diesel rinnovabile non superi il tetto massimo annuo del credito d'imposta per la produzione di biodiesel e diesel rinnovabile.

    (98)

    Il tetto annuo combinato del credito d'imposta per la produzione di biodiesel e diesel rinnovabile per gli anni 2013 e 2014 è stato di 10 milioni di USD in conformità del KRS 141.422, paragrafo 1, lettera c).

    (99)

    Se l'importo totale del credito approvato per tutti i produttori di biodiesel, le imprese che effettuano la miscelazione e i produttori di diesel rinnovabile supera il tetto massimo di credito d'imposta per la produzione di biodiesel e diesel rinnovabile, il dipartimento calcola l'importo del credito che ogni produttore di biodiesel, impresa che effettua la miscelazione e produttore di diesel rinnovabile deve ricevere moltiplicando il tetto massimo annuo del credito d'imposta per la produzione di biodiesel e diesel rinnovabile per una frazione avente al numeratore l'importo del credito individuale approvato e al denominatore il credito complessivo approvato.

    3.3.4.4.   Conclusioni

    (100)

    La Commissione ritiene che tale regime configuri una sovvenzione nei termini dell'articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base, in quanto lo Stato del Kentucky assegna un contributo finanziario rinunciando ad entrate altrimenti dovute. L'incentivo conferisce un beneficio alle società che ne usufruiscono.

    (101)

    Il regime è destinato solo alle società che producono biodiesel e altri tipi di carburante ed è quindi considerato specifico nei termini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base ed è pertanto compensabile.

    3.4.   Probabilità di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

    (102)

    Come stabilito nell'inchiesta iniziale, il regime più importante resta il credito in relazione alle miscele di biodiesel. Durante il PIR era in vigore, ma è scaduto il 31 dicembre 2014. Di seguito si analizzano gli sviluppi legislativi relativi a tale regime, le probabilità che esso sia reintrodotto, il credito in relazione al biodiesel e il credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel.

    3.4.1.   Scadenze e proroghe dei tre regimi federali

    (103)

    I tre regimi federali (credito in relazione alle miscele di biodiesel, credito in relazione al biodiesel e credito concesso ai piccoli produttori di agri-biodiesel) sono stati adottati con l'American Jobs Creation Act (Legge sulla creazione di posti di lavoro) del 2004 (15) e sono entrati in vigore il 1o gennaio 2005. Avrebbero dovuto scadere il 31 dicembre 2008, ma da allora le scadenze e le proroghe si sono reiterate quattro volte:

    i)

    la prima proroga è stata stabilita fino al 31 dicembre 2009 ed è stata attuata con la legge di diritto pubblico 110-343, firmata il 3 ottobre 2008 [Emergency Economic Stabilization Act (legge di stabilizzazione economica di emergenza) del 2008: Divisione B — Energy Improvement and Extension Act (Legge sul miglioramento energetico e di estensione) del 2008];

    ii)

    la seconda proroga è stata stabilita fino al 31 dicembre 2011 ed è stata attuata con la legge di diritto pubblico 111-312, firmata il 17 dicembre 2010 [Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act (legge sullo sgravio fiscale, sull'autorizzazione dell'indennità di disoccupazione e sulla creazione di posti di lavoro) del 2010];

    iii)

    la terza proroga è stata stabilita fino al 31 dicembre 2013 (riguardante retroattivamente anche il 2012) ed è stata attuata con la legge di diritto pubblico 112-240, firmata il 2 gennaio 2013 [American Taxpayer Relief Act (legge sullo sgravio fiscale) del 2012];

    iv)

    la quarta e, per il momento, ultima proroga è stata stabilita fino al 31 dicembre 2014 ed è stata attuata dal Tax Increase Prevention Act (legge sulla prevenzione dell'aumento delle imposte) del 2014, firmata dal presidente degli Stati Uniti il 19 dicembre 2014.

    (104)

    Di conseguenza, nel corso della loro esistenza, i tre regimi federali non solo sono stati costantemente reintegrati, ma in due occasioni (nel 2013 e nel 2014) ciò è accaduto addirittura retroattivamente 11 mesi dopo la loro scadenza. Pertanto, dal momento dell'introduzione di tali regimi nel 2005 fino alla fine del 2014, i produttori di biodiesel degli USA ne hanno potuto usufruire costantemente, fosse grazie a semplici proroghe o a proroghe con effetti retroattivi.

    (105)

    Il finanziamento per il 2014 sarà erogato ai beneficiari soltanto nella seconda metà del 2015 (16) poiché la scadenza del termine di presentazione della domanda nell'ambito del programma introdotto retroattivamente è stata prorogata all'8 agosto 2015.

    3.4.2.   Probabilità della reiterazione delle sovvenzioni dei tre regimi federali

    (106)

    La Commissione ritiene che la probabilità di reintegrazione in futuro dei regimi federali sia molto elevata, anche per quel che riguarda la copertura retroattiva del periodo successivo al 31 dicembre 2014 per i motivi di seguito enunciati.

    (107)

    In primo luogo, le quattro precedenti proroghe, descritte al punto 3.4.1 sono caratterizzate da uno schema abituale di reintegrazione dei regimi.

    (108)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha sostenuto che un siffatto schema non ci sarebbe perché le ultime due reintegrazioni riguardavano il passato e non il futuro. Su questa base, l'NBB afferma che se vi fosse una struttura replicabile nel 2015, ci potrebbe essere una reintegrazione per il 2015, ma non per il 2016. Secondo quanto asserito non sarebbe possibile prevedere con sufficiente grado di probabilità che il biodiesel prodotto negli USA potrebbe beneficiare del credito in relazione alle miscele di biodiesel venduto nel 2016.

    (109)

    L'affermazione dell'NBB è inesatta di fatto e va pertanto respinta. Solo l'ultima reintegrazione del regime riguardava esclusivamente il passato (2014), mentre tutte le precedenti riguardavano anche periodi futuri. Per esempio, il reintegro del 2 gennaio 2013 riguardava retroattivamente il 2012, ma anche l'intero anno 2013. Analogamente, le proroghe del 2008 e del 2010, riguardavano rispettivamente anche il 2009 e il 2011. Di conseguenza, non solo esiste una struttura di reintegrazione retroattiva dei regimi, ma tutte le reintegrazioni passate, esclusa quella del 2014, prevedevano anche periodi di vigenza futura di tali regimi. In ogni caso, è irrilevante che la prossima reintegrazione riguardi solo il 2015 o anche il 2016, finora le precedenti reintegrazioni si sono risolte in una costante sovvenzione e nulla indica che questo non accadrà più. È pertanto probabile che il 2016 (e molti anni ancora) sia retroattivamente contemplato nella reintegrazione (o nelle reintegrazioni) future, tenuto conto dei seguenti elementi:

    i)

    schema abituale di reintegrazione dei regimi;

    ii)

    il fatto accertato nei considerando da 116 a 120 secondo il quale i prezzi del biodiesel sul mercato interno degli USA non è variato dopo le precedenti scadenze dei regimi;

    iii)

    il mantenimento e la non abolizione del finanziamento dei regimi in passato;

    iv)

    il fatto che i regimi, anche se dovessero essere aboliti, dovrebbero essere progressivamente ridotti.

    (110)

    L'NBB ha anche presentato una serie di argomenti a sostegno della tesi che la reintegrazione dei tre regimi federali sarebbe una mera possibilità, ma non una probabilità. In primo luogo, l'NBB ha citato una dichiarazione dall'International Council on Clean Transportation (ICCT) (Consiglio internazionale sul trasporto pulito) che sembra affermi che non vi sono elementi di prova riguardanti il fatto che il biodiesel necessiti ancora di un credito d'imposta.

    (111)

    Secondo l'NBB ha sottolineato che una legge recente sulla riforma e la proroga degli incentivi fiscali sul biodiesel (Biodiesel Tax Incentive Reform and Extension Act) del 2014 [noto anche come Draft Bill 2021 (progetto di legge 2021)], che propone la proroga del credito d'imposta sul reddito e le accise relative al biodiesel fino al 31 dicembre 2017, è stata bocciata dal Congresso. L'NBB ha sostenuto che la Camera dei rappresentanti probabilmente non approverà una legge che proroghi il credito per il biodiesel (miscela) nel corso del 2015.

    (112)

    La prima argomentazione riguarda una dichiarazione dell'ICCT del 31 luglio 2014. Le autorità degli USA però non hanno accolto quel parere e alla fine dello stesso anno hanno prorogato il regime. Di conseguenza non si può dare molta importanza alla dichiarazione dell'ICCT quando si tratta di valutare la probabilità di future reintegrazioni.

    (113)

    Per quanto riguarda la seconda affermazione, il progetto di legge 2021 (17) non è stato approvato dal Congresso per il periodo 2013-2014 e la Camera dei rappresentanti non ha approvato la proroga degli incentivi fiscali. Tuttavia, il 21 maggio 2015 è stato presentato al Congresso un nuovo progetto di legge che propone la proroga dei tre regimi di sovvenzione per il periodo tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2016 (18). Pertanto, è di fatto erroneo affermare che attualmente non vi è alcuna proposta legislativa discussa nell'ambito del sistema legislativo degli Stati Uniti. Anche se questa nuova legge non sarà adottata, l'esperienza insegna che, nell'ambito del sistema legislativo degli Stati Uniti, una legge può essere proposta e approvata in soli 18 giorni. Secondo le informazioni fornite dal governo USA, il Tax Increase Prevention Act (legge sulla prevenzione dell'aumento delle imposte) del 2014 è stato presentato per la prima volta alla Camera dei rappresentanti soltanto il 1o dicembre 2014 e l'ultima fase legislativa si è svolta solo dopo 18 giorni, quando il presidente Obama, il 19 dicembre 2014, ha firmato la legge. Inoltre, tenuto conto del fatto che, secondo il sistema giuridico degli Stati Uniti, tale proroga può essere applicata retroattivamente (per esempio la reintegrazione del 2013 riguardava retroattivamente anche il 2012) l'adozione di una nuova proroga può avvenire anche dopo il 2015.

    (114)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha sostenuto inoltre che la valutazione della Commissione (cfr. considerando 107) non soddisferebbe i requisiti giuridici di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, il quale, a suo avviso, impone alla Commissione di dimostrare che la scadenza dei dazi compensativi comporterebbe la reiterazione delle sovvenzioni.

    (115)

    L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base impone di dimostrare la probabilità di reiterazione delle sovvenzioni, il che implica necessariamente che le importazioni oggetto di sovvenzioni nell'Unione riprenderebbero in assenza di misure. Come analizzato in dettaglio al punto 3.5, la Commissione ha stabilito che è probabile che i produttori degli USA di biodiesel riprendano a esportare biodiesel a prezzi sovvenzionati in grandi volumi nel mercato dell'Unione, qualora le misure scadessero.

    (116)

    In secondo luogo, sul mercato interno degli Stati Uniti non si è osservata alcuna modifica dei prezzi del biodiesel collegabile alla scadenza, o imminente scadenza dei regimi, dopo il 31 dicembre 2014. Secondo i dati forniti dall'NBB (19), i prezzi del biodiesel sul mercato interno sono diminuiti durante la crisi finanziaria del 2008, sono aumentati nel secondo e terzo trimestre del 2010 e in seguito sono rimasti piuttosto stabili fino alla fine del 2013. Nel primo semestre del 2014, i prezzi sono diminuiti del 30 % circa, laddove avrebbero dovuto aumentare se i produttori effettivamente prevedevano che non vi sarebbe stata reintegrazione dei regimi. Ciò dimostra che i produttori di biodiesel, come pure altri operatori del mercato, avevano forti aspettative riguardo al fatto che i regimi sarebbe stati retroattivamente reintegrati, tenendo conto:

    i)

    della portata delle sovvenzioni rispetto al prezzo di vendita del biodiesel;

    ii)

    del fatto che l'inchiesta iniziale ha rivelato che alcuni produttori di biodiesel calcolano direttamente nei loro prezzi il regime di credito all'acquirente di 1 USD per gallone (20).

    (117)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha sostenuto che i prezzi del biodiesel variano in funzione dei prezzi del diesel minerale e del costo delle materie prime. L'NBB ha sostenuto, quindi, che non si possono fare deduzioni in base all'andamento dei prezzi del biodiesel per stabilire la probabilità di reiterazione delle sovvenzioni, a meno che non sia presa in considerazione l'incidenza del costo delle materie prime e dei prezzi del diesel minerale.

    (118)

    A prescindere dall'incidenza del prezzi del diesel minerale e dei costi delle materie prime sulla variazione dei prezzi del biodiesel, la Commissione conclude che la sovvenzione concessa ai produttori di biodiesel per ogni gallone di biodiesel prodotto deve aver ridotto sensibilmente il costo di produzione, elemento che ha inciso anche sulla determinazione del prezzo finale del biodiesel. Poiché le società degli USA non hanno cooperato, non è possibile determinare l'esatta portata delle sovvenzioni sul costo di produzione. Tuttavia, la Commissione ha calcolato che un dollaro (1 USD) per ogni gallone di biodiesel prodotto rappresentava circa un terzo del prezzo finale del biodiesel sul mercato interno degli USA durante il PIR. Di conseguenza, la Commissione ribadisce le proprie conclusioni secondo le quali il prezzo del biodiesel avrebbe dovuto aumentare, se i produttori avessero previsto che i regimi non sarebbero stati reintegrati. Ma sul mercato interno degli Stati Uniti non si è osservata alcuna modifica dei prezzi del biodiesel collegabile alla scadenza, o imminente scadenza dei regimi, dopo il 31 dicembre 2014.

    (119)

    In terzo luogo, a parte il fatto che l'industria del biodiesel degli USA potrebbe avvalersi ininterrottamente delle sovvenzioni erogate dai tre regimi federali, il finanziamento per un determinato periodo di tempo non è mai stato abolito. Il regime non è mai stato sottofinanziato né è stato ridotto il suo campo di applicazione relativo a beneficiari e/o benefici. Al contrario, nel 2008 (21) il credito di 1 USD per gallone è stato esteso a tutti i produttori di biodiesel e non solo ai produttori di agri-biodiesel. Infatti, il finanziamento a disposizione nel 2013 è più che raddoppiato rispetto al 2012, mentre per il primo semestre del 2014 il finanziamento è stato superiore a quello complessivo del 2013 (22).

    Finanziamento in milioni USD

    2011

    2012

    2013

    1.6.2013-31.12.2013

    2014 (fino al 30 giugno 2014)

    Crediti relativi alle accise sulla miscela di carburante biodiesel

    760,7

    847,0

    1 603,2

    1 427,8

    1 830,2

    (120)

    In quarto luogo, data l'importanza dei regimi per l'industria del biodiesel negli Stati Uniti e dato che gli operatori del mercato prevedono che i regimi continuino ad esistere, anche se gli Stati Uniti decidessero di abolirli in futuro, ciò non potrebbe accedere per semplice scadenza dei termini di vigenza. I fondi disponibili e/o il numero dei beneficiari ammissibili sarebbero, piuttosto, ridotti gradualmente, vale a dire nell'arco di vari anni. Se così non fosse si rischierebbe di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna di biodiesel, con una notevole perdita di posti di lavoro (l'industria impiega circa 60 000 persone (23)), dipendenza dalle importazioni di carburante diesel e mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali mediante l'utilizzo del biodiesel stabiliti dal governo (24).

    (121)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha puntualizzato che la disponibilità sufficiente di finanziamenti e la mancata riduzione in passato del campo di applicazione relativo ai beneficiari sono fatti irrilevanti ai fini di una valutazione del rischio di reiterazione di un programma di sovvenzioni che è scaduto. L'NBB ha anche affermato che se l'industria del biodiesel negli Stati Uniti impiega circa 60 000 persone, ciò non significa automaticamente che i programmi di sovvenzione debbano essere reintegrati o debbano ridursi nel tempo. Infine, se la Renewable Fuel Standard-2 (norma sui combustibili rinnovabili) richiede un'utilizzazione minima annua di 1 miliardo di galloni di diesel da biomassa tra il 2011 e il 2021, ciò non significa che tale obiettivo non possa essere raggiunto se i programmi di sovvenzione non vengono reintegrati.

    (122)

    La Commissione conclude che, data l'importanza dei finanziamenti erogati mediante i tre regimi federali e dato che tutti gli operatori del mercato prevedono che i regimi restino in essere, sembra molto difficile che le autorità degli USA lascino semplicemente scadere i termini di vigenza. Il livello di occupazione nell'industria negli Stati Uniti e gli obiettivi ambientali ed economici cui mira tale industria sono indicatori importanti di ciò che potrebbe essere in pericolo se essa fosse costretta a ridurre la sua produzione e la sua capacità in assenza di sovvenzioni federali o nel caso di una loro riduzione. Inoltre, questo scenario metterà pure in pericolo l'obiettivo ambientale di cui alla Renewable Fuel Standard-2, secondo il quale entro il 2022 si dovrebbero utilizzare almeno 22 miliardi di galloni di biocarburanti avanzati (25), obiettivo raggiungibile anche grazie al biodiesel.

    (123)

    Di conseguenza, la Commissione ritiene che vi sia una forte probabilità che il regime di credito in relazione alle miscele di biodiesel, il regime di credito in relazione al biodiesel e il regime di credito concesso ai piccoli produttori di agri-biodiesel saranno reintegrati retroattivamente e i produttori degli USA di biodiesel continueranno a beneficiarne in futuro. I tre regimi federali potrebbero riguardare retroattivamente il periodo dopo il 31 dicembre 2014, come accaduto già in passato.

    (124)

    L'NBB ha anche affermato che, sebbene l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base faccia riferimento alla probabilità della reiterazione delle sovvenzioni, i dazi compensativi non possono essere mantenuti se al momento delle conclusioni di un riesame in previsione della scadenza un programma di sovvenzioni è stato revocato e non può essere data esecuzione a dazi compensativi se non esiste sovvenzione compensabile per impedire che sia arrecato un pregiudizio. Il contrario sarebbe in contraddizione con l'articolo 15, paragrafo 1 e con l'articolo 17 del regolamento di base, nonché con l'articolo 19 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. L'NBB ha anche affermato che stando ad un'interpretazione coerente di tali disposizioni, i dazi in questione dovrebbero essere mantenuti solo se il programma di sovvenzioni in quanto tale fosse ancora in vigore, ma non producesse benefici.

    (125)

    Questa argomentazione va respinta. Il tenore letterale dell'articolo 18 del regolamento di base non impone necessariamente alla Commissione di stabilire che le sovvenzioni esistono effettivamente al fine di decidere in merito all'estensione delle misure. L'articolo 18 del regolamento di base prevede piuttosto che, anche se le misure sono in vigore, le sovvenzioni possono non essere erogate e, di conseguenza, prevede la possibilità di stabilire un «rischio di reiterazione delle sovvenzioni». Pertanto l'esistenza di un regime di sovvenzioni vigente al momento della proroga non costituisce un requisito fondamentale imposto dall'articolo 18 del regolamento di base.

    (126)

    Inoltre, il contesto conferma che l'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base non è applicabile al riesame in previsione della scadenza. L'articolo 15 del regolamento di base determina in generale le condizioni per l'istituzione di misure definitive nel caso di inchieste svolte a norma dell'articolo 10 (cioè nuove inchieste). In effetti, molte disposizioni del regolamento di base non sono applicabili alle inchieste di riesame in previsione della scadenza avviate a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Per esempio, l'articolo 15, paragrafo 1, quinto comma, di tale regolamento precisa che «l'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato». Tale comma chiaramente non è applicabile al riesame in previsione della scadenza poiché, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, dello stesso regolamento, quando è effettuato un riesame in previsione della scadenza, le misure possono solo essere abrogate o lasciate in vigore, e quindi in tale fase non si può stabilire l'importo del dazio compensativo.

    (127)

    L'articolo 19 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, che disciplina chiaramente le condizioni per l'istituzione di misure definitive nel caso di nuove inchieste, presenta un tenore letterale simile.

    (128)

    Per gli stessi motivi indicati nei considerando 125, 126, 127, la Commissione è del parere che l'articolo 17 del regolamento di base non sia applicabile alle inchieste di riesame in previsione della scadenza avviate a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (129)

    Infine, l'obiettivo dell'articolo 18 del regolamento di base è quello di effettuare un'analisi prospettica riguardo alla probabilità del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Un tale esercizio suggerisce un certo grado di probabilità e distingue l'articolo 18 del regolamento di base dall'articolo 15, paragrafo 1, e dall'articolo 17 del medesimo regolamento, i cui obiettivi sono di tener conto di una variazione delle circostanze che sia già avvenuta.

    (130)

    Pertanto, in base al tenore letterale, al contesto e agli obiettivi dell'articolo 18, la Commissione ritiene che gli articoli 15 e 17 del regolamento di base non si applichino al riesame in previsione della scadenza.

    (131)

    Per i motivi di cui sopra, la Commissione respinge le argomentazioni dell'NBB.

    3.4.3.   Rischio di persistenza delle sovvenzioni di altri regimi

    (132)

    Tutti i regimi di sovvenzione precedentemente analizzati, e in base ai quali sono state concesse sovvenzioni, erano in vigore durante il PIR.

    (133)

    Alcuni regimi di minor portata sono attualmente ancora in vigore, per esempio il programma bioenergia per i biocarburanti avanzati e i regimi di sovvenzione dello Stato, e non vi è alcun segnale che ne indichi la soppressione in un prossimo futuro.

    (134)

    Pertanto, per quanto riguarda i regimi in vigore, la Commissione ritiene che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere delle sovvenzioni.

    3.5.   Impatto delle sovvenzioni per le esportazioni nell'UE

    (135)

    La Commissione ha altresì esaminato l'entità dei volumi delle eventuali esportazioni sovvenzionate dagli USA nell'Unione qualora le misure scadessero. A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori selezionati inclusi nel campione di cui al considerando 20, non è stato possibile effettuare un'analisi basata su dati verificati forniti dai produttori degli USA. La Commissione ha pertanto utilizzato le seguenti fonti di informazione: i dati forniti da alcuni produttori di biodiesel degli USA all'apertura del procedimento in risposta al questionario inviato ai fini del campionamento, Eurostat, la domanda di riesame in previsione della scadenza, le osservazioni successive presentate dal richiedente, il National Biodiesel Board (NBB) e i siti web dell'Energy Information Administration, del dipartimento per l'Energia e dell'International Trade Commission degli USA.

    (136)

    Sulla base dei dati dell'EIA, la capacità dei produttori degli USA di biodiesel durante il PIR è stata pari a 7 128 000 tonnellate. Questo valore è molto simile a quello indicato dall'NBB basato sulle informazioni fornite all'EPA dai suoi membri, ossia 6 963 000 tonnellate.

    (137)

    L'effettiva produzione di biodiesel negli USA durante il PIR è stata di 4 450 000 tonnellate (dati EIA), il che corrisponde a un utilizzo degli impianti del 62,4 % e a una capacità inutilizzata del 37,6 %, pari a 2 678 000 tonnellate. Tale capacità inutilizzata potrebbe essere usata per rifornire il mercato dell'Unione qualora le misure scadessero. I produttori degli USA, infatti, possono facilmente aumentare la loro produzione destinandola all'esportazione nell'UE con i vantaggi economici dell'aumento del grado di utilizzo degli impianti e della riduzione del costo di produzione unitario. L'immissione sul mercato dell'Unione della capacità inutilizzata negli USA avrebbe un impatto significativo in quanto ammonta a circa il 22 % del consumo dell'Unione durante il PIR.

    (138)

    L'NBB ha presentato una serie di osservazioni a tal proposito. In primo luogo ha sottolineato che la capacità di produzione reale degli USA sarebbe inferiore a quella considerata dalla Commissione. Secondo l'NBB, infatti, negli USA, alcuni impianti, anche se registrati, sono in realtà inattivi e pertanto la reale capacità produttiva è di 5 409 000 tonnellate. Inoltre secondo l'ente la produzione di biodiesel durante il PIR sarebbe superiore attestandosi a 5 084 000 tonnellate. L'NBB sostiene perciò che l'utilizzo degli impianti è pari al 94 % circa e che le capacità inutilizzata da destinare all'esportazione nell'UE in caso di abrogazione delle misure sono minime.

    (139)

    Tale affermazione non può, però, essere accolta. I dati forniti dall'NBB non corrispondono ai dati ufficialmente disponibili. I produttori di biodiesel degli USA hanno l'obbligo di presentare mensilmente all'EIA un modulo (EIA-22M 'Monthly Biodiesel Production Survey) nel quale è indicata tra l'altro la capacità di produzione annuale e lo stato di funzionamento, per esempio attivo, temporaneamente inattivo o attività definitivamente cessate. Dal gennaio 2013 la capacità registrata è variata lievemente da un mese all'altro, ma nel complesso è stata piuttosto stabile.

    (140)

    Inoltre, i produttori di biodiesel degli USA sono tenuti a fornire annualmente all'EPA varie informazioni tra cui il tipo, o i tipi di combustibili rinnovabili che prevedono di fabbricare o importare e la capacità di produzione effettiva e prevista.

    (141)

    La capacità registrata, dichiarata dai produttori degli USA di biodiesel, è quindi aggiornata regolarmente ed è pertanto considerata una fonte attendibile. Gli impianti registrati, anche se inutilizzati o inattivi, devono essere presi in considerazione per il calcolo della capacità inutilizzata, disponibile per aumentare la produzione e le esportazioni.

    (142)

    I valori relativi alla capacità di produzione forniti dall'NBB, inoltre, già escludevano gli impianti definitivamente chiusi, come esplicitato nella presentazione. Gli impianti non definitivamente chiusi possono, per definizione, iniziare nuovamente la produzione qualora le future condizioni di mercato cambino (per esempio l'apertura del mercato dell'Unione). Una verifica della probabilità di reiterazione in un riesame in previsione della scadenza richiede un approccio in prospettiva sui comportamenti futuri qualora le misure scadessero e non un mera descrizione della situazione durante il PIR.

    (143)

    Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l'NBB ha sostenuto che la capacità di produzione non dovrebbe prendere in considerazione la capacità inutilizzata, anche se tale capacità non è stato notificata alle autorità degli USA come smantellata o definitivamente chiusa.

    (144)

    Tuttavia, secondo le istruzioni EIA citate dall'NBB, la «capacità di produzione annua [è] il quantitativo di biodiesel che un impianto può produrre in un anno civile, presumendo normali arresti degli impianti per manutenzione. Essa comprende la capacità dell'impianto inattivo fino al suo smantellamento o al suo abbandono» (26). Da quanto precede è evidente che l'EIA, nella capacità produttiva totale degli USA, tiene conto di tutti gli impianti che potenzialmente possono rientrare in attività. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene l'NBB, gli impianti non smantellati né definitivamente chiusi possono, per definizione, riprendere la produzione, se le condizioni dovessero cambiare. Pertanto, questa capacità inutilizzata è da considerarsi parte della capacità di produzione di biodiesel totale degli USA.

    (145)

    La Commissione ritiene pertanto che l'attuale capacità registrata costituisca una base corretta per calcolare sia la capacità di produzione totale degli USA sia la capacità inutilizzata e respinge l'obiezione dell'NBB.

    (146)

    In secondo luogo, l'NBB ha sostenuto anche che il settore del biodiesel negli USA non è ancora concepito come settore all'esportazione poiché la maggior parte degli impianti biodiesel negli Stati Uniti producono meno di 15 000 000 di galloni (55 000 tonnellate metriche) l'anno. Secondo quanto asserito non sarebbe economicamente fattibile immagazzinare la produzione di biodiesel di diverse settimane per una sola spedizione all'esportazione.

    (147)

    La Commissione ritiene che tale obiezione debba essere respinta. L'industria degli USA del biodiesel può esportare e, prima dell'istituzione delle misure in vigore, i produttori degli USA hanno esportato quantità significative di biodiesel nel mercato dell'Unione, raggiungendo, durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dall'1 aprile 2007 al 31 marzo 2008), 1 137 000 tonnellate. Ciò dimostra che i produttori degli USA con sufficiente capacità di produzione sono in grado di esportare. I produttori degli USA che non sono dotati di sufficiente capacità di produzione individuale per l'esportazione nell'Unione, inoltre, continueranno a fornire il mercato interno e gli operatori commerciali possono cumulare la produzione di numerosi impianti ed esportarla.

    (148)

    Inoltre il mercato dell'Unione è molto allettante essendo il maggiore al mondo ed esistendo importanti incentivi sia a livello dell'Unione sia a livello nazionale per il consumo di biodiesel. Da ultimo, ma non meno importante, il livello dei prezzi nell'Unione, che è più elevato rispetto a quello di altri mercati terzi, spingerebbe i produttori statunitensi ad esportare nell'Unione piuttosto che in quei mercati.

    (149)

    Pertanto, la Commissione conclude che, in considerazione del rischio di persistenza e reiterazione delle sovvenzioni, insieme alla notevole capacità inutilizzata dell'industria del biodiesel degli USA e visto l'interesse per il mercato dell'Unione, è probabile che i produttori di biodiesel degli USA riprendano a esportare biodiesel a prezzi sovvenzionati nel mercato dell'Unione in grandi volumi, qualora le misure scadessero.

    3.6.   Conclusioni

    (150)

    Alla luce di quanto precede, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione conclude che esiste il rischio del persistere e della reiterazione delle sovvenzioni, qualora le misure in vigore scadessero.

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

    (151)

    Il prodotto simile è stato fabbricato da circa 200 produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» nei termini di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (152)

    La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata calcolata in circa 11 600 000 tonnellate. La Commissione ha determinato tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, per esempio le informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e i dati raccolti presso i produttori dell'Unione nel corso dell'inchiesta. Come indicato nei considerando 12, 13 e 14, è stato selezionato un campione di sette produttori dell'Unione che rappresentano circa il 30 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

    4.2.   Consumo dell'Unione

    (153)

    La Commissione ha calcolato il consumo dell'Unione sottraendo le esportazioni dal volume della produzione totale dell'Unione e aggiungendo le importazioni da paesi terzi. I dati relativi al volume delle importazioni e delle esportazioni sono stati ricavati dalle statistiche Eurostat.

    (154)

    Il consumo dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo dell'Unione

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Consumo totale dell'Unione (in tonnellate metriche)

    11 130 119

    11 856 626

    11 382 324

    12 324 479

    Indice

    100

    107

    102

    111

    Fonte: dati raccolti presso l'industria dell'Unione, Eurostat

    (155)

    In base a quanto precede il consumo di biodiesel dell'Unione è aumentato dell'11 % durante il periodo in esame.

    4.3.   Importazioni del prodotto in esame dagli USA

    4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

    (156)

    Secondo i dati Eurostat, in seguito all'istituzione delle misure nel 2009, le importazioni di biodiesel dagli USA nell'Unione si sono ridotte quasi a zero. Le importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno mostrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Volume delle importazioni e quota di mercato

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Stati Uniti d'America (in tonnellate metriche)

    2 442

    803

    7

    13

    Indice

    100

    33

    0

    1

    Quota di mercato

    0

    0

    0

    0

    Fonte: Eurostat

    4.3.2.   Prezzi e sottoquotazione dei prezzi

    4.3.2.1.   Prezzi praticati sul mercato interno degli USA

    (157)

    In assenza di cooperazione da parte dei produttori di biodiesel degli USA, i servizi della Commissione si sono avvalsi di tre fonti d'informazione per stabilire il prezzo di vendita del biodiesel sul mercato interno degli USA durante il PIR: i) le risposte al questionario inviato all'apertura del procedimento ai fini del campionamento, presentate da alcuni produttori di biodiesel degli USA all'apertura del procedimento; ii) informazioni fornite dall'NBB basate su dati raccolti da un ricercatore di mercato denominato «Jacobsen»; iii) informazioni fornite dal richiedente basate sulle informazioni raccolte dall'Oil Price Information Service (OPIS).

    (158)

    I dati ottenuti da queste tre fonti comprendono livelli di prezzi all'ingrosso differenti e differenti condizioni Incoterm. I valori tuttavia sono molto simili tra loro. La loro media è pari a 1 196,93 USD per tonnellata metrica. Al tasso di cambio medio euro/dollaro durante il PIR (1 EUR = 1,356 USD), questo valore corrisponde a un prezzo di vendita sul mercato interno degli USA pari a 883 EUR per tonnellata metrica (27).

    4.3.2.2.   Prezzi all'esportazione degli USA e sottoquotazione

    (159)

    Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, le importazioni di biodiesel dagli USA nell'Unione sono state irrilevanti e non possono fornire una base significativa per calcolare la sottoquotazione.

    (160)

    È stata pertanto condotta un'analisi confrontando il prezzo medio del biodiesel fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione e il prezzo medio all'esportazione del biodiesel esportato in paesi terzi dagli USA durante il PIR. La Commissione ha consultato la banca dati dell'International Trade Commission degli Stati Uniti e ne ha estratto le quantità e i valori delle esportazioni di biodiesel di cui al codice HTS 382600 relativi al PIR. Le quantità esportate (in tonnellate metriche) in tutti i paesi (UE inclusa) ammontano a 567 018 tonnellate. Il valore medio per tonnellata metrica durante il PIR è stato pari a 753,34 EUR.

    Tabella 3

    Volumi delle esportazioni e prezzi all'esportazione degli USA durante il PIR

    Paesi di destinazione

    Quantità esportate (in tonnellate metriche)

    % delle esportazioni in tutti i paesi

    Valore medio (USD) per tonnellata metrica

    Valore medio (EUR) per tonnellata metrica

    Gibilterra (totale)

    76 266

    13

    753,19

    555,45

    Canada (totale)

    247 959

    44

    1 167,33

    860,86

    Australia (totale)

    4 267

    1

    1 019,77

    752,04

    Malaysia (totale)

    103 773

    18

    891,44

    657,41

    (161)

    Durante il PIR il prezzo medio all'esportazione del biodiesel dagli USA in tutte le destinazioni è stato pari a 1 021,52 USD (753,34 EUR) per tonnellata metrica franco sotto bordo. Per calcolare un prezzo all'esportazione nell'Unione verosimile e ragionevole è opportuno aggiungere al suddetto prezzo medio le spese di trasporto e di assicurazione, un dazio doganale del 6,5 % nonché i costi successivi all'importazione. Secondo i dati ottenuti nel corso dell'inchiesta i costi ammonterebbero a circa 100 EUR per tonnellata metrica. Ne consegue che, secondo le stime, il prezzo all'esportazione nell'Unione sarebbe sottoquotato rispetto al prezzo praticato nell'Unione, dato che il prezzo medio sul mercato interno del biodiesel venduto dai produttori dell'Unione durante il PIR è stato di 905 EUR per tonnellata metrica (tabella 8).

    (162)

    L'NBB ha sostenuto che la Commissione ha omesso di spiegare perché, per stabilire il probabile prezzo all'esportazione nell'Unione, ha utilizzato la media dei prezzi all'esportazione degli USA nei paesi terzi invece del prezzo all'esportazione in Canada che è più elevato. Sempre secondo le asserzioni dell'NBB, la Commissione avrebbe omesso di spiegare su quale base ha stabilito i 100 EUR di adeguamento per calcolare il prezzo all'esportazione nell'Unione e non avrebbe tenuto conto dei costi successivi all'importazione né di presunte differenze di prezzo imputabili a materie prime diverse. Di conseguenza l'analisi della sottoquotazione è errata.

    (163)

    L'inchiesta ha dimostrato, come descritto in precedenza, che i prezzi all'esportazione praticati dagli USA variano sensibilmente a seconda della destinazione. Per stabilire un prezzo all'esportazione nell'Unione verosimile e ragionevole, quindi, la Commissione ha stabilito tale prezzo in base a una media dei prezzi all'esportazione in tutte le destinazioni. Considerare semplicemente il prezzo all'esportazione più elevato, come sostenuto dall'NBB, non sarebbe stato un metodo adeguato proprio come sarebbe stato inappropriato considerare solo il prezzo all'esportazione più basso.

    (164)

    Per quanto riguarda l'adeguamento di 100 EUR, la Commissione ha basato il proprio calcolo sulle informazioni fornite dall'NBB stesso. Più specificamente, la Commissione ha utilizzato l'importo, corrispondente ai dazi doganali e alle spese di trasporto, fornito dall'NBB (circa 94 EUR) e l'ha arrotondato a 100 EUR per tenere conto anche delle spese successive all'importazione. L'importo per tali spese asserito dall'NBB (2 % del valore cif franco frontiera o 16,69 EUR) è stato ignorato dal momento che non era confermato da elementi di prova.

    (165)

    Per quanto riguarda la presunta differenza di prezzo dovuta alla diversità di materie prime, la Commissione ricorda che nell'inchiesta iniziale è stato concesso un adeguamento sulla base di un confronto di dati verificati ottenuti dai produttori degli USA e dai produttori dell'Unione. In assenza di collaborazione da parte dei produttori degli USA per il presente riesame in previsione della scadenza, la Commissione in primo luogo non ha potuto stabilire se andasse concesso un adeguamento, in secondo luogo, ammesso che un adeguamento dovesse essere concesso, la Commissione non ha potuto stabilirne il livello. Le circostanze prevalenti al momento dell'inchiesta iniziale sono cambiate, in particolare la composizione della materia prima utilizzata sia nell'Unione sia negli Stati Uniti per la produzione di biodiesel non è più la stessa. In ogni caso, l'NBB ha chiesto un adeguamento del 10 %, senza tuttavia giustificarlo.

    (166)

    Da quanto precede ne consegue che l'obiezione dell'NBB circa la carenza dell'analisi della sottoquotazione va respinta.

    4.3.3.   Importazioni da altri paesi terzi

    (167)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Importazioni da altri paesi terzi

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Malaysia (tonnellate metriche)

    16 622

    36 543

    211 430

    314 494

    Indonesia (tonnellate metriche)

    1 087 517

    1 133 946

    394 578

    204 086

    Argentina (tonnellate metriche)

    1 422 142

    1 475 824

    425 239

    153 607

    Altri (tonnellate metriche)

    139 580

    153 529

    177 889

    206 592

    Totale (tonnellate metriche)

    2 665 861

    2 799 842

    1 209 136

    878 779

    Indice

    100

    105

    45

    33

    Quota di mercato

    24,0 %

    23,6 %

    10,6 %

    7,1 %

    Indice

    100

    99

    44

    30

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    927

    932

    779

    786

    Indice

    100

    100

    84

    85

    Fonte: Eurostat

    (168)

    Il volume delle importazioni di biodiesel dai paesi terzi diversi dagli USA è diminuito in misura significativa nel corso del periodo in esame, il che si riflette in un'analoga riduzione della quota di mercato. La riduzione dei volumi delle importazioni rispetto al 2013 coincide con l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di biodiesel da Indonesia e Argentina. Nello stesso periodo anche il prezzo medio è diminuito del 15 %. L'andamento dei prezzi è analogo a quello dei prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (tabella 8) e può essere attribuito essenzialmente a un calo dei prezzi delle materie prime. Sebbene i livelli dei prezzi siano inferiori del 13 % circa rispetto al prezzo medio dell'Unione, la quota di tali importazioni è minima e non ha alcun impatto significativo sull'industria dell'Unione.

    4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    4.4.1.   Osservazioni di carattere generale

    (169)

    In conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, è stata effettuata la valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel corso del periodo in esame.

    (170)

    Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati relativi a tutti i produttori dell'Unione e gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati ottenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

    (171)

    Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.

    (172)

    Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

    4.4.2.   Indicatori macroeconomici

    4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (173)

    Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Volume di produzione (in tonnellate metriche)

    8 547 884

    9 138 558

    10 528 886

    11 596 824

    Indice

    100

    107

    123

    136

    Capacità produttiva (in tonnellate metriche)

    16 072 000

    16 190 288

    16 997 288

    16 746 869

    Indice

    100

    101

    106

    104

    Utilizzo degli impianti

    53 %

    56 %

    62 %

    69 %

    Indice

    100

    106

    116

    130

    Fonte: dati forniti da EBB (il richiedente)

    (174)

    Mentre la capacità di produzione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame (+ 4 %), i volumi di produzione sono considerevolmente aumentati a partire dal 2012 fino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. Tale aumento dei volumi di produzione si spiega in parte con l'aumento del consumo nell'Unione nello stesso periodo, ma coincide anche con l'istituzione di misure antidumping sulle importazioni di biodiesel da Indonesia e Argentina, che ha chiaramente avuto un effetto positivo sui volumi di produzione dell'industria dell'Unione.

    (175)

    Grazie alla stabile capacità produttiva e all'aumento dei volumi di produzione, l'utilizzo degli impianti è aumentato del 30 % nel periodo in esame e alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame si è attestato al 69 %.

    (176)

    L'NBB sostiene che la versione non riservata delle risposte ai questionari presentata da alcune società incluse nel campione mostrano tassi elevati di utilizzo degli impianti, ossia tra il 78 % e almeno il 93 %. Pertanto il più basso tasso medio di utilizzo degli impianti dell'industria nel suo complesso è dovuto più a fattori strutturali che alle importazioni. In tali circostanze, non sarebbe opportuno considerare l'utilizzo degli impianti come un indicatore di un processo di ripresa dalle passate pratiche di sovvenzione in cui si troverebbe attualmente l'industria del biodiesel dell'Unione.

    (177)

    Tale affermazione non può, però, essere accolta. L'utilizzo degli impianti è solo uno dei vari indicatori macroeconomici che la Commissione considera analizzando la situazione generale dell'industria dell'Unione. Il fatto che alcune società incluse nel campione presentino tassi di utilizzo più elevati è normale poiché i macroindicatori si basano sulla media ponderata dell'intera industria dell'Unione. Il fatto che alcuni produttori di biodiesel nell'Unione abbiano recuperato più rapidamente, o in grado maggiore, rispetto ad altri, soprattutto in un settore altamente frammentato, non rende tale indicatore inutile ai fini della valutazione complessiva della situazione dell'industria dell'Unione.

    4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (178)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:

    Tabella 6

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Volume delle vendite nel mercato dell'Unione (in tonnellate metriche)

    8 497 073

    8 863 191

    9 741 548

    10 966 576

    Indice

    100

    104

    115

    129

    Quota di mercato

    76 %

    75 %

    86 %

    89 %

    Indice

    100

    98

    112

    117

    Fonte: dati forniti da EBB (il richiedente)

    (179)

    I volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sono aumentati notevolmente in linea con l'aumento della produzione durante il periodo in esame. Di conseguenza anche la sua quota di mercato nell'Unione è passata dal 76 % all'inizio del periodo in esame all'89 % alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. L'evoluzione positiva dei volumi di vendita e della quota di mercato indica che le attuali misure antidumping e antisovvenzioni hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione.

    4.4.2.3.   Crescita

    (180)

    Il consumo dell'Unione è aumentato dell'11 % durante il periodo in esame, mentre le vendite e i volumi di produzione sono aumentati del 30 % circa. Anche l'utilizzo degli impianti è aumentato del 30 % circa e la capacità è rimasta relativamente stabile registrando un lieve aumento. Allo stesso tempo durante il periodo in esame l'occupazione è aumentata (tabella 7), mentre il livello degli investimenti è diminuito (tabella 11). Nel complesso si può concludere che l'industria dell'Unione è in un periodo di crescita.

    4.4.2.4.   Occupazione e produttività

    (181)

    L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

    Tabella 7

    Occupazione e produttività

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Numero di addetti

    2 123

    2 125

    2 351

    2 326

    Indice

    100

    100

    111

    110

    Produttività (tonnellate metriche/dipendente)

    4 021

    4 301

    4 479

    4 986

    Indice

    100

    107

    111

    124

    Fonte: dati forniti da EBB (il richiedente)

    (182)

    Il numero di addetti dell'industria del biodiesel dell'Unione è rimasto stabile all'inizio del periodo in esame ma dal 2012 alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame è aumentato del 10 %. Questo andamento è pienamente in linea con quello di altri indicatori di pregiudizio, come i volumi di produzione e di vendita, ed è un'indicazione del processo di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni che l'industria dell'Unione sta vivendo.

    (183)

    Dato che l'aumento dell'occupazione è proporzionalmente inferiore all'aumento della produzione di biodiesel, la produttività per occupato è proporzionalmente aumentata (quasi il 25 % durante il periodo in esame) e ciò indica che l'industria dell'Unione sta diventando un'industria più efficiente.

    4.4.2.5.   Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

    (184)

    Come indicato al considerando 159, le importazioni di biodiesel dagli USA sono virtualmente cessate dopo l'imposizione di dazi compensativi e praticamente non vi sono state importazioni oggetto di sovvenzioni dagli USA durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Pertanto, l'entità del margine di sovvenzione non può essere valutata. L'analisi degli indicatori di pregiudizio mostra tuttavia che le misure in vigore nei confronti degli Stati Uniti e le successive misure istituite nei confronti delle importazioni da Argentina e Indonesia hanno avuto un impatto positivo sull'industria dell'Unione che, secondo le stime, si trova in fase di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione, sebbene la situazione economica sia ancora fragile e vulnerabile.

    4.4.3.   Indicatori microeconomici

    4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (185)

    Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Prezzi di vendita nell'Unione

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Prezzo di vendita medio nell'Unione (EUR/tonnellata metrica)

    1 105

    1 079

    964

    905

    Indice

    100

    98

    87

    82

    Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata metrica)

    1 107

    1 153

    969

    868

    Indice

    100

    104

    88

    78

    Fonte: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

    (186)

    Il prezzo di vendita medio nell'Unione è diminuito costantemente nel corso del periodo in esame analogamente al costo di produzione unitario. Il biodiesel è commercializzato come prodotto di base quindi l'industria dell'Unione non ha potuto mantenere un prezzo di vendita più elevato e ha piuttosto dovuto diminuire il prezzo in linea con la riduzione dei costi di produzione. Pertanto, l'industria dell'Unione non è stata in grado di cogliere pienamente i vantaggi di una riduzione dei costi delle materie prime. D'altro canto il costo unitario di produzione è diminuito leggermente di più del prezzo unitario medio e ciò indica una maggiore efficienza dall'industria dell'Unione.

    4.4.3.2.   Costo del lavoro

    (187)

    Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Costo medio del lavoro per addetto

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Costo medio del lavoro per addetto (EUR)

    60 866

    59 081

    60 802

    61 807

    Indice

    100

    97

    100

    102

    Fonte: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

    (188)

    Il costo del lavoro medio per addetto si è mantenuto stabile per tutto il periodo in esame.

    4.4.3.3.   Scorte

    (189)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Scorte

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Scorte finali (in tonnellate metriche)

    84 734

    118 256

    92 825

    91 202

    Indice

    100

    140

    110

    108

    Scorte finali in percentuale della produzione

    4 %

    5 %

    4 %

    3 %

    Indice

    100

    125

    100

    75

    Fonte: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

    (190)

    Il livello delle scorte è rimasto relativamente stabile, mantenendosi nella normalità durante il periodo in esame.

    4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale

    (191)

    Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno mostrato il seguente andamento:

    Tabella 11

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2011

    2012

    2013

    PIR

    Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato)

    2,0

    – 1,4

    1,1

    3,8

    Indice

    100

    – 70

    55

    190

    Flusso di cassa (in EUR)

    67 930 517

    1 004 296

    135 656 898

    66 832 681

    Indice

    100

    1

    200

    98

    Investimenti (in EUR)

    12 122 366

    9 859 293

    9 133 725

    8 314 180

    Indice

    100

    81

    75

    69

    Utile sul capitale investito (in % sulle vendite nette)

    14,0

    – 14,2

    12,5

    44,2

    Indice

    100

    – 101

    89

    315

    Fonte: dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

    (192)

    La Commissione ha determinato la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione in percentuale del fatturato delle stesse vendite. La redditività è aumentata passando dal 2,0 % nel 2011 al 3,8 % alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame, ma è diminuita nel 2012 registrando una perdita (– 1,4 %) dovuta molto probabilmente all'effetto di importanti quantitativi di importazioni oggetto di dumping da Indonesia e Argentina, che hanno sostituito le importazioni precedentemente originarie degli USA.

    (193)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Sebbene non sia possibile stabilire un chiaro andamento nel periodo in esame, le società incluse nel campione hanno mantenuto nel corso del periodo un flusso di cassa positivo.

    (194)

    Durante il periodo in esame gli investimenti sono diminuiti. Tuttavia, in considerazione del flusso di cassa positivo e del significativo aumento dell'utile sul capitale investito, come illustrato nella tabella precedente, non vi sono elementi per ritenere che l'industria dell'Unione avrebbe avuto difficoltà a reperire capitali o effettuare ulteriori investimenti, se tali investimenti fossero stati necessari durante il periodo in esame.

    (195)

    L'NBB sostiene che una redditività del 3,8 % non è coerente con i suoi calcoli, basati su dati tratti da versioni non riservate delle risposte al questionario dei produttori dell'UE inclusi nel campione e dai quali risultava un margine di profitto dell'8,5 %.

    (196)

    La Commissione ha esaminato tale argomentazione e ha constatato che l'NBB ha ottenuto una cifra diversa sulla base di un metodo/calcolo errato per diverse ragioni. In primo luogo, i suoi calcoli della redditività durante il periodo d'inchiesta non sono stati basati sulle risposte al questionario come affermato, ma su dati del campione che, tuttavia, non comprendevano informazioni relative al periodo dell'inchiesta ma ad un periodo diverso. In secondo luogo, i costi di produzione che l'NBB ha utilizzato per calcolare la redditività erano basati su un costo di produzione stabilito per un altro campione di imprese utilizzato in un'altra inchiesta che non può essere meramente trasposto alla presente inchiesta. Infine, la Commissione ha stabilito il margine di profitto medio delle società incluse nel campione sulla base di dati di tali imprese attendibili e verificati. Le argomentazioni dell'NBB sono pertanto respinte.

    4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (197)

    L'analisi degli indicatori economici dimostra che i volumi della produzione e delle vendite sono aumentati durante il periodo in esame, mentre il consumo nell'Unione è aumentato solo in misura minore. L'industria dell'Unione di conseguenza ha aumentato la sua quota di mercato nell'Unione. Allo stesso tempo, sia i prezzi di vendita sia i costi di produzione sono diminuiti a livelli simili, il che ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente dell'aumento dei volumi di vendita, nonostante una significativa riduzione delle importazioni da paesi terzi.

    (198)

    D'altra parte, la redditività si è mantenuta a bassi livelli durante il periodo in esame e l'industria dell'Unione ha registrato addirittura valori negativi nel 2012. I profitti ottenuti durante il periodo dell'inchiesta di riesame, poco meno del 4 %, sono decisamente inferiori a quelli che l'industria dell'Unione potrebbe ragionevolmente ottenere in normali condizioni di mercato. La Commissione ricorda che nell'inchiesta iniziale in seguito alla quale sono state istituite le misure in vigore, il Consiglio ha stabilito il profitto (obiettivo) che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente ottenere in normali condizioni di mercato, pari al 15 % (28). Nella successiva inchiesta riguardante le importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, il livello di profitto che l'industria dell'Unione poteva ragionevolmente attendersi in normali condizioni di mercato è stato, tuttavia, leggermente corretto al ribasso, principalmente per via della maggior concorrenza sul mercato dell'Unione e della maturità dell'industria del biodiesel nell'Unione, e fissato all'11 % (29).

    (199)

    Molti indicatori economici pertinenti per l'analisi dell'attuale stato dell'industria dell'Unione hanno registrato un andamento positivo e quindi indicano che le misure in vigore hanno avuto un effetto positivo sull'industria dell'Unione. Il livello di profitto dell'industria dell'Unione è tuttavia ancora molto basso e notevolmente inferiore all'obiettivo di profitto stabilito nell'inchiesta precedente. Inoltre il livello degli investimenti già basso è diminuito del 30 % nel periodo in esame mentre l'utilizzo degli impianti, sebbene in aumento, è ancora inferiore al 70 % rispetto a un tasso di utilizzo del 90 % circa raggiunto quando le importazioni oggetto di sovvenzioni erano assenti dal mercato dell'Unione (2004-2006) e l'industria dell'Unione era considerata sana (30).

    (200)

    Sulla base di un'analisi complessiva di tutti gli indicatori economici, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non si è ancora pienamente ripresa dagli effetti di precedenti importazioni oggetto di sovvenzioni ed è ancora in una situazione fragile sotto il profilo economico e finanziario e l'attuale tendenza positiva potrebbe facilmente invertirsi, qualora vi fosse una reiterazione di importazioni oggetto di sovvenzioni dagli USA in volumi importanti.

    5.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (201)

    Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione qualora le misure in vigore scadessero, la Commissione ha analizzato il probabile impatto delle importazioni dagli USA sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. In particolare, la Commissione ha esaminato la probabilità di una reiterazione delle importazioni oggetto di sovvenzioni, il loro volume e il probabile livello dei prezzi, la capacità inutilizzata, l'interesse per il mercato dell'Unione nonché la politica dei prezzi dei produttori degli USA.

    (202)

    Come precedentemente concluso (considerando 149), è probabile una reiterazione delle importazioni oggetto di sovvenzioni dagli USA se le misure in vigore scadessero. La Commissione ha accertato che i produttori di biodiesel degli USA esportano attualmente in mercati di paesi terzi a prezzi inferiori a quelli dell'Unione. Poiché i prezzi dell'Unione sono leggermente superiori a quelli di altri mercati di paesi terzi, è probabile che almeno una parte di tali esportazioni possa essere dirottata nell'Unione, qualora scadessero le misure in vigore.

    (203)

    La Commissione ha stabilito che i produttori degli USA hanno una notevole capacità inutilizzata pari a circa 2 678 000 tonnellate, equivalenti a circa il 22 % del consumo totale dell'Unione.

    (204)

    Tale capacità inutilizzata difficilmente sarà assorbita dal mercato interno degli USA. Già oggi, nonostante una capacità sufficiente, i produttori degli USA non rispondono a tutta la domanda del mercato degli USA. È inoltre improbabile che l'attuale capacità inutilizzata sia destinata ad aumentare le esportazioni nei paesi terzi diversi dall'Unione. Attualmente, come descritto in dettaglio nel considerando 161, i prezzi all'esportazione praticati dagli USA ai paesi terzi sono, in media, inferiori del 15 % al prezzo medio praticato sul suo mercato interno, inoltre sono inferiori al prezzo medio praticato nell'Unione anche considerando i costi del trasporto dagli USA all'Unione. È pertanto probabile che i produttori degli USA cerchino un altro sbocco per la loro capacità inutilizzata.

    (205)

    Dato che il mercato dell'Unione, oltre ad essere il mercato del biodiesel più grande al mondo, presenta prezzi analoghi o leggermente superiori a quelli del mercato interno degli USA, esso sarebbe molto interessante per i produttori statunitensi di biodiesel. In effetti questo fatto è storicamente dimostrato.

    (206)

    È quindi assai probabile che tali produttori decidano di utilizzare gran parte della loro capacità inutilizzata per rientrare nel mercato dell'Unione qualora le misure in vigore scadessero. Date l'attuale politica dei prezzi sugli altri mercati di esportazione e l'ampia capacità inutilizzata disponibile è molto probabile che volumi significativi di biodiesel degli USA possano rientrare nel mercato dell'Unione a prezzi sovvenzionati pari o inferiori ai prezzi dell'Unione.

    (207)

    Tali importazioni eserciterebbero una significativa pressione al ribasso sui prezzi dell'industria dell'Unione, la quale ai livelli di prezzo attuali ottiene profitti molto ridotti e ben al di sotto dell'obiettivo. Ciò si tradurrebbe con tutta probabilità in una diminuzione della produzione e del volume delle vendite, in una minore redditività e in una perdita della quota di mercato.

    (208)

    Data la fragilità della situazione economica dell'industria dell'Unione, questo probabile scenario avrebbe un effetto negativo rilevante per l'attuale ripresa dell'industria dell'Unione e determinerebbe con ogni probabilità una reiterazione di un notevole pregiudizio.

    5.1.   Conclusioni

    (209)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, qualora le misure in vigore nei confronti delle importazioni di biodiesel dagli USA scadessero, vi sarebbe il rischio di reiterazione di un notevole pregiudizio per l'industria dell'Unione.

    6.   INTERESSE DELL'UNIONE

    (210)

    In conformità dell'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore possa essere contrario all'interesse dell'Unione, malgrado le precedenti conclusioni circa il rischio di reiterazione delle sovvenzioni pregiudizievoli. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori di biodiesel.

    6.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (211)

    Le misure in vigore hanno contribuito a una riduzione quasi totale delle importazioni sovvenzionate di biodiesel dagli USA e hanno alleggerito la pressione sull'industria dell'Unione. Sebbene l'industria dell'Unione abbia mostrato segnali positivi di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione, per esempio l'aumento del volume della produzione e delle vendite, i prezzi del biodiesel sul mercato dell'Unione sono notevolmente diminuiti e la redditività è rimasta molto bassa, lasciando l'industria dell'Unione in una situazione economica fragile e vulnerabile.

    (212)

    Se le misure in vigore scadessero, l'industria dell'Unione dovrebbe certamente far fronte a una crescente concorrenza sleale in termini di importanti volumi di importazioni di biodiesel dagli USA oggetto di sovvenzioni. Ciò porrebbe fine all'attuale processo di recupero che l'industria del biodiesel dell'Unione sta vivendo e sfocerebbe con ogni probabilità nella reiterazione di un notevole pregiudizio. La scadenza delle misure non è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione.

    6.2.   Interesse degli operatori commerciali e degli importatori indipendenti

    (213)

    Solo tre importatori/operatori commerciali si sono manifestati e hanno comunicato le loro osservazioni. Una società ha affermato che il livello dei dazi in vigore è sproporzionato e tale estensione produrrebbe una distorsione e una limitazione del mercato con conseguente aumento dei prezzi, invece le altre due società hanno affermato che le misure in vigore non hanno avuto conseguenze per la loro attività e di essere indifferenti a un'eventuale proroga delle misure antisovvenzione in vigore.

    (214)

    I risultati della presente inchiesta non avallano l'affermazione secondo la quale una proroga delle misure in vigore limiterebbe il mercato e comporterebbero un aumento dei prezzi. Al contrario, durante il periodo in esame, i prezzi dell'Unione sono diminuiti nonostante l'esistenza delle misure. Inoltre, l'industria dell'Unione ha oggi capacità sufficiente per soddisfare la domanda di biodiesel dell'Unione e anche capacità inutilizzata per soddisfare un futuro aumento di tale domanda. Pertanto, le argomentazioni presentate non forniscono elementi di prova del fatto che il mantenimento delle misure in vigore sia contrario all'interesse degli importatori e/o operatori commerciali.

    6.3.   Interesse degli utilizzatori

    (215)

    Un solo utilizzatore, una compagnia petrolifera che acquista il biodiesel miscelato con oli minerali, si è manifestato e ha comunicato il suo punto di vista alla Commissione. Tale compagnia si è decisamente schierata a favore del mantenimento delle misure in vigore sostenendo che la loro eliminazione potrebbe avere effetti devastanti sul mercato del biodiesel dell'Unione conducendo a un afflusso di volumi significativi di biodiesel oggetto di sovvenzioni che comporterebbe una reiterazione di un notevole pregiudizio per l'industria del biodiesel dell'Unione.

    (216)

    Non vi sono indicazioni che le misure in vigore abbiano inciso negativamente sugli utilizzatori dell'Unione di biodiesel e, in particolare, non vi è alcuna prova che le misure in vigore abbiano avuto un effetto negativo sulla redditività o sull'attività. In ogni caso, data la stabilità (o leggero aumento) dei consumi di biodiesel nell'Unione, l'industria dell'Unione dispone di una capacità sufficiente a soddisfare la domanda attuale e quella futura anche se dovesse aumentare ulteriormente. Il mantenimento delle misure non comporterebbe una scarsità dell'offerta.

    (217)

    Si può quindi concludere che il mantenimento delle misure non sarebbe contrario all'interesse degli utilizzatori.

    6.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

    (218)

    In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di biodiesel originario degli USA.

    7.   MISURE COMPENSATIVE

    (219)

    Viste le conclusioni raggiunte riguardo alla probabilità del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base le misure antisovvenzione applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli USA istituite con il regolamento (CE) n. 598/2009, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011, dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di cinque anni.

    (220)

    Come indicato al considerando 2, i dazi compensativi in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli USA sono stati estesi alle importazioni dello stesso prodotto proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni nell'Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America.

    (221)

    I dazi compensativi da mantenersi sulle importazioni di biodiesel continueranno ad essere estesi alle importazioni di biodiesel proveniente dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America.

    (222)

    I produttori esportatori del Canada che erano stati esonerati dalle misure estese con regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 saranno esonerati anche dalle misure istituite dal presente regolamento.

    (223)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America, attualmente classificabile ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201129), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201529), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201729), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824909212), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001029, 3826001039, 3826001049, 3826001099) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009019).

    2.   I dazi compensativi definitivi applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono rappresentati dai seguenti importi fissi:

    Società

    Dazio compensativo in EUR per tonnellata netta

    Codice addizionale TARIC

    Archer Daniels Midland Company, Decatur

    237,0

    A933

    Cargill Inc., Wayzata

    213,8

    A934

    Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

    213,4

    A935

    Imperium Renewables Inc., Seattle

    216,8

    A936

    Peter Cremer North America LP, Cincinnati

    211,2

    A937

    Vinmar Overseas Limited, Houston

    211,2

    A938

    World Energy Alternatives LLC, Boston

    211,2

    A939

    Società elencate nell'allegato I

    219,4

    Cfr. allegato I

    Tutte le altre società

    237,0

    A999

    Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

    3.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (31), l'importo del dazio compensativo di cui al paragrafo 2 è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    4.   L'applicazione del dazio individuale specificato per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

    5.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Il dazio compensativo definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, provenienti dal Canada, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (codice TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (codici TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040 e 3826001089) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009011), ad eccezione di quelli fabbricati dalle società sotto elencate:

    Paese

    Società

    Codice addizionale TARIC

    Canada

    BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

    B107

    Canada

    Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

    B108

    Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 598/2009, ossia un dazio compensativo definitivo di 237 EUR per tonnellata netta.

    Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

    2.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importo del dazio compensativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    3.   L'applicazione delle esenzioni concesse alle società elencate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato II. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio compensativo di cui al paragrafo 1.

    4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 3

    1.   Il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni nell'Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d'America e attualmente classificabili ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (codice TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (codice TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (codice TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (codice TARIC 2710201130), ex 2710 20 15 (codice TARIC 2710201530), ex 2710 20 17 (codice TARIC 2710201730), ex 3824 90 92 (codici TARIC 3824909220) ed ex 3826 00 90 (codice TARIC 3826009030).

    Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

    2.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato dal venditore a favore dell'acquirente e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 145, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importo del dazio compensativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla ripartizione dell'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    3.   L'applicazione del dazio individuale specificato per le società elencate all'articolo 1, paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida e conforme alle prescrizioni di cui all'allegato III. Qualora non sia presentata una siffatta fattura, si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».

    4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 4

    1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: Rue de la Loi 170, CHAR 04/034

    1049 Bruxelles

    BELGIO

    E-mail: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

    2.   A norma dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 598/2009.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 19.

    (2)  Regolamento (CE) n. 598/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 2).

    (5)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative (GU C 289 del 4.10.2013, pag. 11).

    (6)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

    (7)  GU C 217 del 10.7.2014, pag. 25.

    (8)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU C 217 del 10.7.2014, pag. 14).

    (9)  Ai sensi della legislazione degli USA, titolo 26, Sezione 45K lettera c), paragrafo 3, per «biomassa» s'intende qualsiasi materiale organico diverso da: a) petrolio e gas naturale (o loro derivati), e b) carbone (compresa la lignite) o suoi derivati.

    (10)  Regolamento (CE) n. 194/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 50), considerando 20, nota 5.

    (11)  Secondo la definizione dell'U.S.C. il termine «agri-biodiesel» designa un biodiesel derivato esclusivamente da oli vegetali vergini, compresi gli esteri ottenuti da oli vegetali vergini estratti da granoturco, semi di soia, semi di girasole, semi di cotone, canola, crambe, semi di colza, cartamo, semi di lino, crusca di riso, semi di senape e grassi animali.

    (12)  Sezione 428.102 «Definizioni» del regolamento di esecuzione: «Carburante diesel equivalente derivato da biomasse rinnovabili, tra cui olio vegetale e grasso animale.» Potenzialmente i «biocarburanti derivati da materiale di scarto come residui di coltivazione, scarti vegetali, animali, alimentari e di cortile» potrebbero anche includere la produzione di biodiesel.

    (13)  L'unità termica britannica (BTU o Btu) è un'unità di energia pari a circa 1 055 joule.

    (14)  Mediante il Tax Increase Prevention Act (Legge sulla prevenzione dell'aumento delle imposte) del 2014, firmata dal presidente degli Stati Uniti il 19 dicembre 2014. Estensione del credito al produttore di biocarburanti di seconda generazione.

    (15)  Prorogato con l'Energy Policy Act (legge sulla politica energetica) del 2005, paragrafo 1344 (P.L. 109-58), modificato dall'Energy Improvement and Extension Act (legge sul miglioramento dell'energia e la sua estensione) del 2008 (L.P. 110-343, Divisione B), paragrafi 202 e 203.

    (16)  L'autorità competente (servizio nazionale delle entrate) deve effettuare il versamento entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (termine ultimo, 8 agosto 2015) oppure è tenuta a versare un indennizzo.

    (17)  https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2021/text

    (18)  HR 2517 Powering American Jobs Act (legge sull'incentivazione dell'occupazione americana) del 2015, presentata da Mike Kelly. Cfr. https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2517/text?q={%22search%22%3A[%22\%22hr2517\%22%22]}#toc-H48B28727047A4954BB43B03E81976580 (ultimo accesso 8 luglio 2015).

    (19)  Documentazione presentata dall'NBB il 29 settembre 2014.

    (20)  Cfr. considerando 55 del regolamento (CE) n. 194/2009.

    (21)  Con la sezione 202, lettera a) dell'Energy and Improvement and Extension Act (legge sul miglioramento dell'energia e la sua estensione) del 2008. La sezione 203 modifica tuttavia il codice delle entrate sezioni 40 A e 6426 escludendo dal credito il biodiesel importato e venduto all'esportazione a partire dal 15 maggio 2008. Si tratta però di una riduzione del campo di applicazione relativo ai beneficiari che non ha effetti reali sul mercato interno degli USA, poiché non riguarda né la produzione né l'importazione del biodiesel consumato negli USA.

    (22)  Fonte: risposta del governo degli Stati Uniti. NB: le cifre citate riguardano soltanto crediti d'imposta relativi alle accise, ma non riguardano crediti d'imposta sul reddito e sovvenzioni dirette per i quali il governo degli USA non ha fornito informazioni.

    (23)  Secondo il NBB, «Biodiesel Basics What is biodiesel?», http://www.biodiesel.org/what-is-biodiesel/biodiesel-basics (ultimo accesso il 24 marzo 2015).

    (24)  La Renewable Fuel Standard-2 (norma sui combustibili rinnovabili) stabilita dall'Energy Policy Act (legge sulla politica energetica) del 2005 e successivamente dall'Energy Independence and Security Act (legge sull'indipendenza e la sicurezza energetica) del 2007, richiede un'utilizzazione minima annua di 1 miliardo di galloni di diesel da biomassa tra il 2011 e il 2022. Essa richiede inoltre che il paese utilizzi almeno 21 miliardi di galloni di biocarburanti avanzati entro il 2022. Il biodiesel rispetta entrambi i requisiti. Fonte: http://www.biodiesel.org/what-is-biodiesel/biodiesel-faq's (ultimo accesso 30 marzo 2015).

    (25)  Cfr. nota 21.

    (26)  http://www.eia.gov/survey/form/eia_22m/instructions.pdf (ultimo accesso 7.7.2015).

    (27)  A causa di un errore tipografico, nel documento di divulgazione era erroneamente riportato un importo di 884 EUR.

    (28)  Regolamento (CE) n. 598/2009, considerando 176, 177 e 178.

    (29)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, considerando da 202 a 208.

    (30)  Regolamento (CE) n. 193/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22).

    (31)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Denominazione sociale

    Città

    Codice addizionale TARIC

    AC & S Inc.

    Nitro

    A941

    Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

    Birmingham

    A940

    American Made Fuels, Inc.

    Canton

    A940

    Arkansas SoyEnergy Group

    DeWitt

    A940

    Arlington Energy, LLC

    Mansfield

    A940

    Athens Biodiesel, LLC

    Athens

    A940

    Beacon Energy

    Cleburne

    A940

    Biodiesel of Texas, Inc.

    Denton

    A940

    BioDiesel One Ltd

    Southington

    A940

    BioPur Inc.

    Bethlehem

    A941

    Buffalo Biodiesel, Inc

    Tonawanda

    A940

    BullDog BioDiesel

    Ellenwood

    A940

    Carbon Neutral Solutions, LLC

    Mauldin

    A940

    Central Iowa Energy LLC

    Newton

    A940

    Chesapeake Custom Chemical Corp.

    Ridgeway

    A940

    Community Fuels

    Stockton

    A940

    Delta BioFuels Inc.

    Natchez

    A940

    Diamond Biofuels

    Mazon

    A940

    Direct Fuels

    Euless

    A940

    Eagle Creek Fuel Services, LLC

    Baltimore

    A940

    Earl Fisher Bio Fuels

    Chester

    A940

    East Fork Biodiesel LLC

    Algona

    A940

    ECO Solutions, LLC

    Chatsworth

    A940

    Ecogy Biofuels LLC

    Tulsa

    A940

    ED&F Man Biofuels Inc.

    New Orleans

    A940

    Freedom Biofuels Inc.

    Madison

    A940

    Freedom Fuels LLC

    Mason City

    A941

    Fuel & Lube, LLC

    Richmond

    A940

    Fuel Bio

    Elizabeth

    A940

    FUMPA Bio Fuels

    Redwood Falls

    A940

    Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)

    Houston

    A940

    GeoGreen Fuels LLC

    Houston

    A940

    Georgia Biofuels Corp.

    Loganville

    A940

    Green River Biodiesel, Inc.

    Moundville

    A940

    Griffin Industries Inc.

    Cold Spring

    A940

    High Plains Bioenergy

    Guymon

    A940

    Huish Detergents Inc.

    Salt Lake City

    A940

    Incobrasa Industries Ltd.

    Gilman

    A940

    Independence Renewable Energy Corp.

    Perdue Hill

    A940

    Indiana Flex Fuels

    LaPorte

    A940

    Innovation Fuels Inc.

    Newark

    A940

    Integrity Biofuels

    Morristown

    A941

    Iowa Renewable Energy LLC

    Washington

    A940

    Johann Haltermann Ltd.

    Houston

    A940

    Lake Erie Biofuels LLC

    Erie

    A940

    Leland Organic Corporation

    Leland

    A940

    Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC

    Claypool

    A940

    Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

    Claypool

    A940

    Middle Georgia Biofuels

    East Dublin

    A940

    Middletown Biofuels LLC

    Blairsville

    A940

    Musket Corporation

    Oklahoma City

    A940

    Natural Biodiesel Plant LLC

    Hayti

    A941

    New Fuel Company

    Dallas

    A940

    North Mississippi Biodiesel

    New Albany

    A940

    Northern Biodiesel, Inc.

    Ontario

    A940

    Northwest Missouri Biofuels, LLC

    St. Joseph

    A940

    Nova Biofuels Clinton County LLC

    Clinton

    A940

    Nova Biosource

    Senaca

    A940

    Organic Fuels Ltd.

    Houston

    A940

    Owensboro Grain Company LLC

    Owensboro

    A940

    Paseo Cargill Energy, LLC

    Kansas City

    A940

    Peach State Labs Inc.

    Rome

    A940

    Perihelion Global, Inc.

    Opp

    A940

    Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

    Philadelphia

    A940

    Piedmont Biofuels Industrial LLC

    Pittsboro

    A941

    Pinnacle Biofuels, Inc.

    Crossett

    A940

    PK Biodiesel

    Woodstock

    A940

    Pleasant Valley Biofuels, LLC

    American Falls

    A940

    Prairie Pride

    Deerfield

    A941

    RBF Port Neches LLC

    Houston

    A940

    Red Birch Energy, Inc.

    Bassett

    A940

    Red River Biodiesel Ltd.

    New Boston

    A940

    REG Ralston LLC

    Ralston

    A940

    Renewable Energy Products, LLC

    Santa Fe Springs

    A940

    Riksch BioFuels LLC

    Crawfordsville

    A940

    Safe Renewable Corp.

    Conroe

    A940

    Sanimax Energy Inc.

    DeForest

    A940

    Seminole Biodiesel

    Bainbridge

    A940

    Southeast BioDiesel LLC

    Charlotte

    A941

    Soy Solutions

    Milford

    A940

    SoyMor Biodiesel LLC

    Albert Lea

    A940

    Stepan Company

    Northfield

    A941

    Sunshine BioFuels, LLC

    Camilla

    A940

    TPA Inc.

    Warren

    A940

    Trafigura AG

    Stamford

    A940

    U.S. Biofuels Inc.

    Rome

    A940

    United Oil Company

    Pittsburgh

    A940

    Valco Bioenergy

    Harlingen

    A940

    Vanguard Synfuels, LLC

    Pollock

    A940

    Vitol Inc.

    Houston

    A940

    Walsh Bio Diesel, LLC

    Mauston

    A940

    Western Dubque Biodiesel LLC

    Farley

    A940

    Western Iowa Energy LLC

    Wall Lake

    A940

    Western Petroleum Company

    Eden Prairie

    A940

    Yokaya Biofuels Inc.

    Ukiah

    A941


    ALLEGATO II

    Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2:

    nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale;

    la seguente dichiarazione:

    «Il sottoscritto certifica che i (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato o paesi interessati]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


    ALLEGATO III

    Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 3, paragrafo 3:

    nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale;

    la seguente dichiarazione:

    «Il sottoscritto certifica che i (volume) di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come “biodiesel”, in forma pura o in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] negli Stati Uniti d'America. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


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