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Document 32015R1391

Regolamento (UE) 2015/1391 della Commissione, del 13 agosto 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2009 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 215 del 14.8.2015, p. 11–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2022; abrog. impl. da 32021R2286

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1391/oj

14.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/11


REGOLAMENTO (UE) 2015/1391 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2009 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 7 (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1166/2008 definisce un quadro per la compilazione di statistiche dell'Unione comparabili sulla struttura delle aziende agricole e per un'indagine sui metodi di produzione agricola.

(2)

Il regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione (2) definisce un nuovo elenco delle caratteristiche da rilevare nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016. Si rende pertanto necessario modificare le definizioni.

(3)

Al fine di assicurare la comparabilità, i termini contenuti nell'elenco delle caratteristiche di cui al considerando 2 dovrebbero essere intesi e applicati in modo uniforme in tutta l'Unione. È pertanto necessario modificare le definizioni delle caratteristiche da utilizzare per l'indagine sulla struttura delle aziende agricole.

(4)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione (3) dovrebbe essere allineato al nuovo elenco di caratteristiche di cui al considerando 2.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1200/2009.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda l'elenco delle caratteristiche da rilevare nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2016 (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 8.)

(3)  Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1).

(4)  Decisione 72/279/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, che istituisce un Comitato permanente di statistica agraria (GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Definizioni delle caratteristiche da utilizzare per le indagini dell'Unione sulla struttura delle aziende agricole  (1)

I.   CARATTERISTICHE GENERALI

Ubicazione dell'azienda

L'ubicazione geografica dell'azienda agricola è definita all'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1166/2008.

Regione NUTS 3

La regione di livello NUTS 3 [conformemente al regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione (2)] in cui è ubicata l'azienda.

L'azienda è ubicata in una zona svantaggiata (ZS)?

Informazioni sulle zone svantaggiate devono essere fornite conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

L— L'azienda è ubicata in una zona svantaggiata, soggetta a vincoli naturali significativi, diversa dalle zone montane, o in un'altra zona soggetta a vincoli specifici.

M— L'azienda è ubicata in una zona montana svantaggiata.

N— Zona normale (non svantaggiata).

Personalità giuridica dell'azienda

La personalità giuridica dell'azienda dipende dalla forma giuridica del conduttore.

L'azienda è un'unità di terreni collettivi?

Una speciale “unità agricola di terreni collettivi”, ossia un'entità virtuale creata ai fini della rilevazione e della registrazione dei dati, costituita dalla superficie agricola utilizzata dall'azienda agricola che non le appartiene direttamente, bensì su cui si applicano diritti collettivi.

La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda è assunta da:

 

una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente?

Un'unica persona fisica che è il conduttore di un'azienda la quale non è vincolata ad aziende di altri conduttori da una gestione comune o da accordi simili.

Se la risposta alla domanda precedente è affermativa, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?

Se il conduttore non è il capo azienda, quest'ultimo è un membro della famiglia del conduttore?

Se il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore, si tratta del coniuge del conduttore?

 

una o più persone fisiche socie di un gruppo di aziende?

I soci di un gruppo di aziende sono persone fisiche che possiedono a titolo di proprietà, affittano o gestiscono in comune un'unica azienda agricola, oppure gestiscono le loro diverse aziende individuali come se fossero una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalla legge o da un accordo scritto.

 

una persona giuridica?

Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di citare ed essere citata in giudizio (capacità giuridica propria).

Forma di conduzione (rispetto al conduttore) e sistema di produzione

Superficie agricola utilizzata

La totalità delle superfici investite a seminativi, prati permanenti e pascoli, coltivazioni permanenti e orti familiari utilizzate dall'azienda, indipendentemente dalla forma di conduzione e dal fatto che siano utilizzate come parte di terreni collettivi.

in proprietà

Superficie agricola utilizzata dall'azienda, di proprietà del conduttore o da lui condotta a titolo di usufruttuario, enfiteuta o ad altro titolo equivalente.

in affitto

Superficie agricola utilizzata concessa in affitto al conduttore sulla base di un contratto (scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro, in natura o in altro modo. Una superficie agricola utilizzata è imputata a una sola azienda. Se nel corso dell'anno di riferimento una superficie agricola utilizzata è stata affittata a diverse aziende, normalmente sarà imputata all'azienda a cui è associata il giorno di riferimento dell'indagine o a quella a cui è stata affittata per il periodo di tempo più lungo durante l'anno di riferimento.

a mezzadria o attraverso altre forme di conduzione

a)

Superficie agricola utilizzata (eventualmente un'azienda intera) condotta in associazione dal concedente e dal mezzadro sulla base di un contratto (scritto o verbale) di mezzadria. Concedente e mezzadro suddividono fra di loro il risultato (economico o in natura) secondo quote prestabilite.

b)

Superficie agricola utilizzata ad altre forme di conduzione non comprese nelle precedenti rubriche.

terreni collettivi

La superficie agricola che è utilizzata dall'azienda agricola ma non le appartiene direttamente, cioè a cui si applicano diritti collettivi.

Agricoltura biologica

Agricoltura praticata conformemente agli standard e alle norme specificate: i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (4) o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali pertinenti in materia di produzione biologica.

Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione dell'agricoltura biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

La parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui la produzione è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti: i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali pertinenti in materia di certificazione della produzione biologica.

Totale della superficie agricola utilizzata dell'azienda in fase di conversione a metodi di produzione dell'agricoltura biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

La parte della superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione biologica, ma non è stato ancora completato il periodo di transizione necessario a considerarla pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti: i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali pertinenti in materia di certificazione della produzione biologica.

Superficie dell'azienda in cui si applicano metodi di produzione dell'agricoltura biologica certificati o in fase di conversione da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

La superficie agricola utilizzata dell'azienda in cui metodi di produzione biologica sono applicati e certificati oppure sono in fase di conversione da certificare conformemente agli standard e alle norme specificate: i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o, se del caso, nella legislazione più recente; e ii) nelle norme nazionali pertinenti in materia di produzione biologica, da ripartire per categorie di coltivazione.

Le differenti categorie di coltivazione per la produzione biologica sono elencate qui di seguito. Le colture sono definite nella sezione II. Superfici.

 

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

 

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

 

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

 

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

 

Semi oleosi

 

Ortaggi freschi, meloni e fragole

 

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

 

Frutteti e piantagioni di bacche

 

Agrumeti

 

Oliveti

 

Vigneti

 

Altre colture (colture tessili ecc.) inclusi i pascoli magri

Metodi di produzione biologica applicati all'allevamento di bestiame e certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea

Il numero di animali allevati nell'azienda in cui la totalità o una parte della produzione animale è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello aziendale stabiliti: i) dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio o, se del caso, dalla legislazione più recente; e ii) dalle norme nazionali pertinenti in materia di certificazione della produzione biologica, da ripartire per categorie di animali.

Il bestiame è definito nella sezione III. Patrimonio zootecnico.

 

Bovini

 

Suini

 

Ovini e caprini

 

Pollame

 

Altri animali

Destinazione della produzione dell'azienda

La famiglia del conduttore consuma più del 50 % del valore della produzione finale dell'azienda

La famiglia è l'unità familiare cui appartiene il conduttore e i cui componenti condividono la stessa abitazione, mettono in comune una parte o la totalità dei loro redditi e del loro patrimonio e consumano collettivamente alcuni tipi di beni e di servizi, principalmente l'alloggio e l'alimentazione.

Il concetto di produzione finale cui fa riferimento questa caratteristica corrisponde alla definizione di produzione utilizzabile dei conti economici dell'agricoltura (5).

Le vendite dirette ai consumatori finali rappresentano oltre il 50 % delle vendite complessive dell'azienda

Le vendite dirette ai consumatori finali sono le vendite da parte dell'azienda di prodotti della sua produzione agricola, trasformati o no, direttamente a consumatori per il loro consumo. La percentuale va calcolata in base al valore misurato in denaro, indipendentemente dal fatto che le vendite siano state pagate con denaro, in natura o in altri modi.

II.   SUPERFICI

La superficie totale dell'azienda comprende la superficie agricola utilizzata (seminativi, prati permanenti e pascoli, terreni destinati a coltivazioni permanenti e orti familiari) e le altre superfici (superficie agricola non utilizzata, superfici boscate ed altre superfici).

Seminativi

Terreni lavorati (arati o coltivati) regolarmente che entrano generalmente nel sistema di rotazione delle colture.

La rotazione delle colture consiste nell'avvicendare nel corso delle successive annate agrarie le colture annuali su un determinato appezzamento seguendo un ordine o un piano prestabiliti, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente sullo stesso appezzamento. Di norma l'avvicendamento delle colture è annuale, ma può anche essere pluriennale. Per distinguere i seminativi dalle coltivazioni permanenti o dai prati permanenti e pascoli si utilizza una soglia di cinque anni. In altri termini, se un appezzamento è utilizzato per la stessa coltura per cinque anni o più senza che la coltura precedente venga eliminata e ne venga introdotta una nuova non è considerato seminativo.

Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

Sono registrate qui tutte le superfici destinate alla coltivazione di cereali raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dal loro utilizzo (compresi i cereali destinati alla produzione di energia rinnovabile).

 

Frumento (grano) tenero e spelta

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. e Triticum monococcum L.

 

Frumento (grano) duro

Triticum durum Desf.

 

Segala

Secale cereale L., compresi i miscugli di segala e altri cereali seminati in autunno (segalata).

 

Orzo

Hordeum vulgare L.

 

Avena

Avena sativa L., compresi i miscugli di avena e altri cereali seminati in primavera.

 

Granturco

Granturco (Zea mays L.) coltivato per granella.

 

Riso

Oryza sativa L.

 

Altri cereali per la produzione di granella

Cereali seminati in coltura pura, raccolti secchi per granella e non registrati nelle rubriche precedenti.

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

Colture seminate e raccolte essenzialmente per il contenuto proteico.

Sono registrate qui tutte le superfici destinate alla coltivazione di legumi secchi e alle colture proteiche, raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dal loro utilizzo (comprese le colture destinate alla produzione di energia rinnovabile).

di cui piselli, fave e favette, lupini dolci

Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp., seminati in colture pure, raccolti secchi per granella.

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

Solanum tuberosum L.

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

Beta vulgaris L. destinate all'industria saccarifera e alla produzione di alcol (comprese quelle destinate alla produzione di energia).

Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

Barbabietole da foraggio (Beta vulgaris L.) e piante della famiglia Brassicae destinate principalmente a foraggio, siano le radici o i gambi ad essere utilizzati, e altre piante coltivate essenzialmente per le radici da foraggio non menzionate altrove.

Colture industriali

Piante non vendute direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima dell'utilizzazione finale.

Sono registrate qui tutte le superfici destinate alla coltivazione di piante industriali, quale che ne sia l'utilizzo (comprese le piante destinate alla produzione di energia rinnovabile).

 

Tabacco

Nicotiana tabacum L.

 

Luppolo

Humulus lupulus L.

 

Cotone

Gossypium spp., raccolto per le fibre e per i semi oleosi.

 

Colza e ravizzone

Brassica napus L. (partim) e Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.) Briggs, coltivati per la produzione di olio, raccolti secchi per granella.

 

Girasole

Helianthus annuus L., raccolto secco per granella.

 

Soia

Glycine max L. Merril, raccolta secca per granella.

 

Semi di lino

Linum usitatissimum L., varietà coltivate essenzialmente per produrre olio, raccolte secche per granella.

 

Altri semi oleosi

Altre piante coltivate essenzialmente per il contenuto oleoso, raccolte secche per granella, non menzionate altrove.

 

Lino

Linum usitatissimum L., varietà coltivate essenzialmente per produrre fibre.

 

Canapa

Cannabis sativa L.

 

Altre colture tessili

Altre piante coltivate essenzialmente per il contenuto di fibre, non menzionate altrove.

 

Piante aromatiche, medicinali e da condimento

Piante o parti di piante utilizzate per la fabbricazione di medicinali o di profumi o destinate al consumo umano.

Le piante da condimento si distinguono dagli ortaggi per il fatto che sono utilizzate in piccole quantità, non come alimenti bensì per aromatizzare questi ultimi.

 

Altre colture industriali non menzionate altrove

Altre colture industriali che non sono state menzionate altrove.

Sono comprese le superfici di colture destinate esclusivamente alla produzione di energia rinnovabile.

Ortaggi freschi, meloni e fragole, di cui:

coltivati all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

Ortaggi freschi, meloni, fragole, coltivati all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile).

coltivati in pieno campo

Ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in seminativi in avvicendamento con altre coltivazioni agricole.

coltivati in orti stabili

Ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in seminativi in avvicendamento con altre coltivazioni ortive.

coltivati in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

Coltivazioni praticate in serre o ripari di altezza sufficiente per potervi accedere, fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso.

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

Coltivati all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) coltivati all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile).

Coltivati in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

Fiori e piante ornamentali che durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior di esso sono coltivati in serre o ripari fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) di altezza sufficiente per potervi accedere.

Piante raccolte verdi

Sono incluse qui tutte le coltivazioni seminative raccolte “verdi” destinate prevalentemente all'alimentazione animale, alla produzione di energia rinnovabile (per esempio produzione di biomassa da mais verde) o al sovescio, in particolare cereali, graminacee, leguminose o piante industriali e altre coltivazioni seminative raccolte e/o utilizzate verdi.

Le coltivazioni dovrebbero essere coltivate in avvicendamento con altre colture e occupare lo stesso appezzamento per meno di cinque anni (coltivazioni foraggiere annuali o pluriennali).

Sono comprese le coltivazioni non utilizzate dall'azienda che vengono vendute ad altre aziende per uso diretto o all'industria.

Erbai temporanei

Graminacee da pascolo, fieno o insilamento, incluse come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni, seminate pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata di nuovo.

Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le graminacee e altre colture foraggiere (di norma leguminose), utilizzati per pascolo, raccolti verdi o come fieno secco.

Altre piante raccolte verdi

Altre piante annuali o pluriennali (meno di cinque anni) raccolte verdi come descritto nella rubrica “Piante raccolte verdi”.

Mais verde

Tutti i tipi di mais (Zea mays L.) coltivati principalmente per l'insilamento e non raccolti per la granella (tutoli interi, parti di una pianta o pianta intera).

Sono compresi il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) e i tutoli interi (grano, rachide, glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento e per la produzione di energia rinnovabile.

Leguminose

Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) principalmente per foraggio, energia o sovescio.

Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > 80 %) e le graminacee, raccolti verdi o come fieno secco.

Altre piante raccolte verdi non menzionate altrove

Altre coltivazioni seminative destinate principalmente all'alimentazione animale, raccolte verdi, non menzionate altrove.

Sementi e piantine per seminativi

Superfici per la produzione di sementi e piantine destinate alla vendita, esclusi cereali, riso, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi. Sono incluse qui le superfici a foraggi verdi raccolti per i semi, radici raccolte per i semi, sementi e piantine di ortaggi e fiori per la vendita ecc.

Altre coltivazioni per seminativi

Coltivazioni per seminativi non comprese altrove.

Terreni a riposo

Tutti i seminativi inclusi nel sistema di rotazione delle colture o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali (GAEC (6)), lavorati o meno, ma che non sono destinati a produrre un raccolto per tutta la durata dell'annata agraria.

La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell'essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata della annata agraria.

I terreni a riposo possono essere:

1)

terreni nudi senza alcuna coltivazione;

2)

terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come alimento per il bestiame o come sovescio;

3)

terreni seminati esclusivamente per la produzione di foraggio verde (sovescio).

Orti familiari

Superfici riservate alla coltivazione di prodotti agricoli destinati all'autoconsumo da parte del conduttore e della sua famiglia, di norma separate dagli altri terreni agricoli e riconoscibili come orti familiari.

Solo eccedenze occasionali prodotte da questa superficie vengono vendute all'esterno dell'azienda. Tutte le superfici i cui prodotti vengono costantemente venduti sul mercato rientrano in altre rubriche, anche se parte di tali prodotti viene consumata dal conduttore e dalla sua famiglia.

Prati permanenti e pascoli

Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.

Le superfici possono essere utilizzate per pascolare, falciare per l'insilamento e la fienagione o essere utilizzate per la produzione di energia rinnovabile.

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

Pascoli magri

Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato.

Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e in genere non sono falciate oppure vengono falciate in modo estensivo; non possono alimentare un numero elevato di animali.

Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

Superfici di prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione che, conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (7) o, se del caso, alla legislazione più recente, sono mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali e sono ammessi a beneficiare di aiuti finanziari.

Colture permanenti

Coltivazioni fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti.

Frutteti e piantagioni di bacche

Superfici investite ad alberi da frutto, arbusti e piante perenni di bacche diverse dalle fragole per la produzione di frutta. I frutteti possono essere di tipo continuo, con spazi minimi tra gli alberi, o di tipo non continuo, con ampi spazi.

Specie di frutta, di cui:

 

frutta di origine temperata

Piantagioni di frutta, tradizionalmente coltivate in climi temperati per la produzione di frutta fresca.

 

frutta di origine subtropicale

Piantagioni di frutta, tradizionalmente coltivate in climi subtropicali per la produzione di frutta fresca.

Bacche

Piantagioni di bacche, tradizionalmente coltivate in climi temperati e subtropicali per la produzione di bacche.

Frutta in guscio

Piantagioni di frutta in guscio, tradizionalmente coltivate in climi temperati e subtropicali.

Agrumeti

Piantagioni di Citrus spp.

Oliveti

Piantagioni di Olea europaea L.

 

per la produzione di olive da tavola

Piantagioni di oliveti atti alla produzione di olive da tavola.

 

per la produzione di olive da olio

Piantagioni di oliveti atti alla produzione di olio d'oliva.

Vigneti per la produzione di:

Piantagioni di Vitis vinifera L.

 

vini di qualità

Varietà di uve atte alla produzione di vini con denominazione d'origine protetta (DOP) che rispondono ai requisiti: i) del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (8) o, se del caso, della legislazione più recente; e ii) delle pertinenti normative nazionali.

Varietà di uve atte alla produzione di vini con indicazione geografica protetta (IGP) che rispondono ai requisiti: i) del regolamento (CE) n. 479/2008 o, se del caso, della legislazione più recente; e ii) delle pertinenti normative nazionali.

 

altri vini

Varietà di uve atte alla produzione di vini che non fruiscono né di una denominazione d'origine protetta né di un'indicazione geografica protetta.

 

uve da tavola

Varietà di uve atte alla produzione di uva da tavola.

 

uva passa

Varietà di uve atte alla produzione di uva passa.

Vivai

Superfici investite a piantine legnose in piena aria, destinate ad essere trapiantate:

a)

vivai viticoli e di viti madri di portinnesto;

b)

vivai di alberi da frutto e piante da bacche;

c)

vivai ornamentali;

d)

vivai forestali per la vendita (non compresi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda);

e)

alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate, ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali; nonché relativi portainnesti e virgulti.

Altre colture permanenti

Coltivazioni permanenti all'aperto non comprese nelle rubriche precedenti, in particolare le piante da intreccio, in genere raccolte annualmente, nonché gli alberi piantati sulla superficie agricola utilizzata per essere commercializzati come alberi di Natale.

Colture permanenti in serra

Altre superfici

Per “altre superfici” si intendono le superfici agricole non utilizzate (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o altre e che non sono utilizzate per la rotazione delle colture), la superficie boscata e le superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce ecc.

Superfici agricole non utilizzate

Superficie precedentemente utilizzata a scopi agricoli, ma che, nel corso dell'anno di riferimento dell'indagine, per motivi economici, sociali o altri, non viene più utilizzata e non rientra nell'avvicendamento. Per essa è esclusa un'utilizzazione agricola.

Questa superficie potrebbe tornare ad essere utilizzata con l'intervento dei mezzi normalmente disponibili in un'azienda agricola.

Superficie boscata

Superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi le piantagioni di pioppi o di alberi simili, dentro o fuori foresta, e i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname ecc.).

di cui bosco ceduo a rotazione rapida

Superficie boschiva coltivata per la produzione di piante legnose con un periodo di rotazione uguale o inferiore a 20 anni.

Il periodo di rotazione è il periodo di tempo trascorso tra la prima semina/piantagione degli alberi e la raccolta del prodotto finale. La raccolta non include le normali operazioni di gestione quali il diradamento.

Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce ecc.)

Tutte le parti della superficie totale dell'azienda agricola che non sono comprese né nella superficie agricola utilizzata, né nella superficie agricola non utilizzata, né nella superficie boscata.

Funghi

Funghi coltivati in fabbricati appositi o adattati a tale scopo, nonché in sotterranei, grotte e cantine.

Piante energetiche (per la produzione di biocarburanti o altra energia rinnovabile)

Superficie riservata alla coltivazione di specifiche piante energetiche non destinate a scopi diversi rispetto alla produzione di energia e coltivate su seminativi agricoli.

Superficie irrigata

Superficie irrigabile totale

Superficie massima che, nel corso dell'anno di riferimento, potrebbe, ove necessario, essere irrigata con l'ausilio di impianti tecnici e con una quantità d'acqua normalmente disponibile nell'azienda.

Superficie coltivata totale irrigata almeno una volta nel corso dei 12 mesi precedenti

Superficie delle coltivazioni che, nel corso dei dodici mesi antecedenti il giorno di riferimento dell'indagine, sono state effettivamente irrigate almeno una volta.

Metodi di irrigazione utilizzati

 

Irrigazione per scorrimento superficiale (per sommersione, a solchi)

Scorrimento dell'acqua sul terreno, per sommersione dell'intera superficie o scorrimento lungo piccoli solchi tra le file delle colture, utilizzando la forza di gravità.

 

Irrigazione per aspersione

Irrigazione delle piante aspergendo le parcelle di terreno con acqua ad alta pressione in forma di pioggia.

 

Irrigazione a goccia

Irrigazione mediante sgocciolamento dell'acqua ai piedi delle piante, o con microirroratori o mediante nebulizzazione.

Provenienza delle acque utilizzate nell'azienda per l'irrigazione

Provenienza delle acque, o della maggior parte di esse, utilizzate nell'azienda per l'irrigazione.

 

Acque sotterranee all'interno dell'azienda

Fonti situate nell'azienda o nelle vicinanze, che utilizzano acqua pompata da pozzi forati o scavati o che fluisce liberamente da fonti naturali o simili.

 

Acque superficiali all'interno dell'azienda

Piccoli bacini naturali o artificiali, interamente situati nell'azienda o utilizzati da una sola azienda.

 

Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d'acqua al di fuori dell'azienda

Acque dolci superficiali (laghi, fiumi, altri corsi d'acqua), non create artificialmente a scopo d'irrigazione.

 

Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell'acqua

Fonti d'acqua esterne all'azienda, diverse da quelle menzionate alla rubrica “Acque superficiali provenienti da laghi, fiumi o corsi d'acqua al di fuori dell'azienda”, accessibili almeno a due aziende.

 

Altre fonti

Altre fonti d'acqua di irrigazione non menzionate altrove. Può trattarsi di fonti altamente saline come l'Atlantico e il Mediterraneo, nel qual caso l'acqua è trattata (desalinizzata) per ridurne la concentrazione di sale prima dell'utilizzazione, oppure di fonti salmastre (a basso tenore salino), come il Mar Baltico e alcuni fiumi, che possono essere utilizzate direttamente senza trattamento. Può anche trattarsi di acque reflue sottoposte a trattamento e distribuite agli utenti come acque reflue depurate.

III.   PATRIMONIO ZOOTECNICO

Consistenza dei capi posseduti o allevati direttamente dall'azienda il giorno di riferimento dell'indagine.

Il bestiame non è necessariamente di proprietà del conduttore. Può trovarsi nell'azienda stessa in stalle o su superfici agricole utilizzate dall'azienda o anche al di fuori di essa (pascoli collettivi, migrazione ecc.).

Equini

Animali domestici della famiglia Equidae, genere Equus (cavalli, asini ecc.).

Bovini

Animali domestici delle specie Bos taurus e Bubalus bubalus, compresi gli ibridi come il beefalo.

 

Bovini di meno di 1 anno, maschi e femmine

 

Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi

 

Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, femmine

 

Bovini di 2 anni e più, maschi

 

Giovenche di 2 anni e più

Bovine di 2 anni e più che non hanno ancora partorito.

 

Vacche da latte

Bovine che hanno già partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

 

Altre vacche

Bovine che hanno già partorito (comprese quelle di meno di 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli e il cui latte non viene destinato al consumo umano né alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

Ovini e caprini

Ovini (di tutte le età)

Animali domestici della specie Ovis aries.

 

Femmine da riproduzione

Pecore e agnelle montate.

 

Altri ovini

Tutti gli ovini ad esclusione delle femmine da riproduzione.

Caprini (di tutte le età)

Animali domestici della sottospecie Capra aegagrus hircus.

 

Femmine da riproduzione

Capre aventi già figliato e capre montate.

 

Altri caprini

Tutti i caprini ad esclusione delle femmine da riproduzione.

Suini

Animali domestici della specie Sus scrofa domesticus.

 

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

Lattonzoli di peso vivo generalmente inferiore a 20 kg.

 

Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

Suine da riproduzione di almeno 50 kg, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno partorito.

 

Altri suini

Suini non specificati altrove.

Pollame

 

Polli da carne

Animali domestici della specie Gallus gallus destinati alla produzione di carne.

 

Galline ovaiole

Animali domestici della specie Gallus gallus che hanno raggiunto l'età dell'entrata in deposizione e sono destinati alla produzione di uova.

 

Altro pollame

Pollame non menzionato nelle rubriche “Polli da carne” o “Galline ovaiole”.

 

Tacchini

Animali domestici della specie Meleagris.

 

Anatre

Animali domestici delle specie Anas e Cairina moschata.

 

Oche

Animali domestici della specie Anser anser dom.

 

Struzzi

Struzzi (Struthio camelus).

 

Altro pollame non menzionato altrove

Coniglie fattrici

Coniglie (della specie Oryctolagus) destinate alla produzione di conigli da ingrasso, che hanno già partorito.

Api

Numero di alveari occupati da api (Apis mellifera) destinate alla produzione di miele.

Altri animali non menzionati altrove

Altri animali d'allevamento non menzionati altrove in questa sezione.

IV.   MANODOPERA

i)   LAVORO AGRICOLO NELL'AZIENDA

Manodopera agricola

La manodopera agricola dell'azienda comprende tutte le persone di età superiore a quella corrispondente al termine della scuola dell'obbligo che, nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine, hanno effettuato lavori agricoli nell'azienda.

Se le leggi nazionali non stabiliscono un'età minima di fine della scolarità obbligatoria a tempo pieno e a tempo parziale, tale età è fissata convenzionalmente a 15 anni.

I conduttori unici che non svolgono lavori agricoli sull'azienda sono rilevati nell'indagine ma non calcolati nel “Totale della manodopera agricola”.

Le persone che, pur avendo raggiunto l'età della pensione, continuano a lavorare nell'azienda devono essere incluse nella manodopera agricola.

È esclusa la manodopera che lavora nell'azienda agricola ma alle dipendenze di terzi o a titolo di aiuto reciproco (ad esempio, manodopera di un appaltatore agricolo o di una cooperativa).

Lavoro agricolo

Per “lavoro agricolo” si intendono tutti i tipi di lavori eseguiti nell'azienda che contribuiscono: i) alle attività definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1166/2008; ii) alla manutenzione dei mezzi di produzione; o iii) alle attività che derivano direttamente da tali attività di produzione.

Tempo di lavoro agricolo nell'azienda

Per “tempo di lavoro agricolo nell'azienda” si intende il tempo di lavoro dedicato effettivamente ai lavori agricoli per l'azienda, esclusi i lavori domestici nell'abitazione del conduttore o del capo azienda.

Unità di lavoro annuo (ULA)

L'occupazione equivalente a tempo pieno, ossia il numero totale di ore di lavoro prestate diviso per il numero medio di ore di lavoro prestate all'anno in impieghi a tempo pieno nel paese.

Per “tempo pieno” si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se questi non precisano il numero di ore annue, il dato minimo da considerare è di 1 800 ore (pari a 225 giorni di lavoro di 8 ore).

Conduttore

Il conduttore è la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica per conto e in nome del quale l'azienda viene condotta ed è giuridicamente ed economicamente responsabile dell'azienda, cioè sostiene i rischi economici legati all'azienda.

Il conduttore può essere proprietario, affittuario, enfiteuta, usufruttuario o amministratore fiduciario.

 

Sesso

 

Età

 

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Capo azienda

La persona fisica responsabile della produzione, delle questioni finanziarie e della gestione corrente e quotidiana dell'azienda.

 

Sesso

 

Età

 

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

 

Formazione del capo azienda

 

Formazione agraria del capo azienda

 

Esperienza agraria esclusivamente pratica

Esperienza acquisita mediante attività pratiche in un'azienda agricola.

 

Formazione agraria elementare

Ogni ciclo di formazione completato in una scuola per la formazione agraria di base e/o in un centro di formazione specializzato in alcune discipline (ivi comprese l'orticoltura, la viticoltura, la silvicoltura, la piscicoltura, la scienza veterinaria, la tecnologia agraria e discipline affini). Rientra altresì nella formazione elementare ogni apprendistato agricolo portato a termine.

 

Formazione agraria completa

Ogni ciclo di formazione equivalente ad almeno due anni di formazione a tempo pieno dopo la fine della scuola dell'obbligo, completato presso un istituto a indirizzo agrario, un istituto superiore o un'università nelle seguenti discipline: scienze agrarie, orticoltura, viticoltura, silvicoltura, piscicoltura, medicina veterinaria, tecnologia agraria e discipline affini.

 

Formazione professionale seguita dal capo azienda nel corso degli ultimi 12 mesi

La formazione professionale è una misura o un'attività di formazione prestata da un istruttore o da un istituto di formazione e che ha come scopo principale l'acquisizione di nuove competenze in relazione con le attività dell'azienda o con attività direttamente collegate all'azienda, o lo sviluppo e il miglioramento di competenze esistenti.

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda

Componenti della famiglia del conduttore unico, compreso il coniuge, addetti a lavori agricoli nell'azienda ma che non vivono necessariamente nell'azienda.

Generalmente, per membri della famiglia del conduttore2 si intendono: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti (compresi i casi di parentela derivante da matrimonio e da adozione) e i fratelli e le sorelle del conduttore o del suo coniuge.

Due persone che convivono more uxorio sono assimilate a coniugi.

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda: maschi

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Membri della famiglia del conduttore unico che sono addetti a lavori agricoli nell'azienda: femmine

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa

Tutte le persone che effettuano lavori agricoli per l'azienda a fronte di una retribuzione (in forma di salario, stipendio, utile o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura), tranne il conduttore e i componenti della sua famiglia.

Per manodopera occupata in forma continuativa si intendono le persone che nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine hanno svolto lavori agricoli ogni settimana nell'azienda, indipendentemente dalla durata settimanale del lavoro.

Sono comprese le persone che, pur avendo lavorato regolarmente per una parte di questo periodo, non hanno potuto lavorare per tutto il periodo per uno dei seguenti motivi:

1)

condizioni particolari di produzione dell'azienda (per esempio, aziende specializzate nella viticoltura o olivicoltura oppure nell'ingrassamento degli animali al pascolo o nell'ortofrutticoltura in pieno campo, per le quali è necessaria una manodopera solo per un numero limitato di mesi);

2)

assenza dal lavoro per ferie, servizio militare, malattia, infortunio o morte;

3)

assunzione nell'azienda o licenziamento dalla stessa (sono comprese anche le persone che nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine hanno cessato di lavorare nell'azienda per iniziare a lavorare in un'altra);

4)

sospensione totale del lavoro nell'azienda, per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio ecc.).

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa: maschi

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Manodopera non familiare occupata in forma continuativa: femmine

Lavoro agricolo nell'azienda (escluso il lavoro domestico)

Manodopera non familiare occupata in forma saltuaria: maschi e femmine

La manodopera occupata in forma saltuaria comprende le persone che, nei dodici mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine, non hanno lavorato ogni settimana nell'azienda per un motivo diverso da quelli indicati alla rubrica “Manodopera non familiare occupata in forma continuativa”.

Per giorni di lavoro prestati da manodopera non familiare occupata in forma saltuaria si intendono i giorni lavorativi di durata tale da essere retribuiti (in forma di salario, stipendio, utile o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura) come una giornata intera di lavoro, corrispondente al lavoro normalmente effettuato da un lavoratore agricolo occupato a tempo pieno. I giorni di ferie e di malattia non sono da considerare come giornate di lavoro.

Per giornata di lavoro intera si intende una giornata di lavoro normale per un lavoratore occupato in forma continuativa a tempo pieno.

ii)   ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE — LAVORO NON AGRICOLO NELL'AZIENDA (NON COLLEGATO DIRETTAMENTE ALL'AZIENDA) E LAVORO ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA

Qualsiasi attività, esclusa quella relativa al lavoro agricolo nell'azienda come definito nella sezione IV i) ed escluse le altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda definite nella sezione V 1), esercitata a fronte di una retribuzione (in forma di salario, stipendio, utile o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura, a seconda dell'attività esercitata).

Sono inclusi i lavori agricoli effettuati dalla manodopera di un'azienda agricola per conto di un'altra azienda.

I dati sono raccolti solo nel caso di aziende con conduttore unico il cui conduttore è una persona fisica (cioè quando il conduttore è anche il capo azienda) e nel caso di tutti i gruppi di aziende. Non sono rilevati dati nel caso di aziende con conduttore unico allorché il conduttore non è il capo azienda e nel caso di persone giuridiche.

Le informazioni su altre attività remunerative sono rilevate per il conduttore e per gli altri componenti della famiglia del conduttore unico solo se questi svolgono lavori agricoli nell'azienda o attività collegate direttamente all'azienda.

Le attività remunerative secondarie non attinenti all'agricoltura non separabili esercitate nell'azienda sono escluse in quanto sono comprese nel lavoro agricolo.

Le attività qui incluse sono classificate come segue:

—   attività principali— che occupano lo stesso o più tempo dei lavori agricoli effettuati per l'azienda,

—   attività secondarie— che occupano meno tempo dei lavori agricoli effettuati per l'azienda.

Altre attività remunerative del conduttore che è al tempo stesso il capo azienda

Tutte le attività remunerative non collegate direttamente all'azienda svolte dal conduttore che è al tempo stesso il capo azienda come propria attività principale o secondaria.

Altre attività remunerative degli altri membri della famiglia del conduttore unico

 

Attività principale

Il numero di persone (coniuge del conduttore unico o altri componenti della famiglia del conduttore unico) che esercitano attività remunerative non collegate all'azienda come loro attività principale.

 

Attività secondaria

Il numero di persone (coniuge del conduttore unico o altri componenti della famiglia del conduttore unico) che esercitano attività remunerative non collegate all'azienda come loro attività secondaria.

V.   ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE DELL'AZIENDA (COLLEGATE DIRETTAMENTE ALL'AZIENDA)

i)   ELENCO DELLE ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE

Le altre attività remunerative dell'azienda comprendono tutte le attività diverse dai lavori agricoli che sono collegate direttamente all'azienda e hanno per essa conseguenze economiche.

Le “attività collegate direttamente all'azienda” sono le attività che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari ecc.) o dei suoi prodotti. Se viene utilizzata solo la manodopera dell'azienda (familiare e non familiare) e non vengono impiegate altre risorse dell'azienda si considera che i lavoratori siano occupati in due attività diverse. Tali altre attività remunerative non vengono pertanto considerate come collegate direttamente all'azienda.

Sono compresi i lavori agricoli e non agricoli effettuati per altre aziende.

Per attività remunerative si intende in questo contesto il lavoro attivo, escludendo pertanto gli investimenti di carattere puramente finanziario. È escluso anche l'affitto di terreni per attività diverse senza ulteriore partecipazione ad esse.

 

Servizi sanitari, sociali o educativi

Qualsiasi attività connessa alla prestazione di servizi sanitari, sociali o educativi e/o attività commerciali a carattere sociale, che comporta l'utilizzo delle risorse dell'azienda o dei suoi prodotti principali.

 

Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero

Tutte le attività connesse al turismo, servizi di alloggio, visite dell'azienda da parte di turisti o altri gruppi, attività sportive e ricreative ecc. che comportano l'utilizzo del fondo o dei fabbricati rurali o di altre risorse dell'azienda.

 

Artigianato

Attività artigianali esercitate nell'azienda dal conduttore, dai componenti della sua famiglia o da manodopera non familiare, a condizione che queste persone siano addette anche a lavori agricoli. Il modo in cui i prodotti vengono venduti è irrilevante.

 

Trasformazione di prodotti agricoli

Qualsiasi trasformazione nell'azienda di un prodotto agricolo di base in un prodotto secondario. È irrilevante se la materia prima viene prodotta dall'azienda o acquistata da terzi. Sono comprese la lavorazione della carne, la caseificazione ecc.

È compresa in questa rubrica qualsiasi trasformazione di prodotti agricoli, tranne se la trasformazione è considerata parte dell'attività agricola. La vinificazione e la produzione di olio d'oliva sono quindi escluse, tranne se la proporzione di vino o di olio d'oliva acquistata all'esterno è significativa.

 

Produzione di energia rinnovabile

La produzione di energia rinnovabile destinata alla vendita, compresi biogas, biocarburanti o energia elettrica, per mezzo di turbine eoliche o altri impianti o a partire da materie prime agricole.

Non è compresa l'energia rinnovabile prodotta esclusivamente ad uso dell'azienda.

 

Lavorazione del legno (ad esempio segatura)

La lavorazione nell'azienda di legname grezzo per la vendita (segatura di legname ecc.).

 

Acquacoltura

Itticoltura esercitata nell'azienda. Sono escluse le attività concernenti esclusivamente la pesca.

 

Lavori per conto terzi (utilizzando i mezzi di produzione dell'azienda)

Lavori su contratto, effettuati utilizzando l'attrezzatura dell'azienda, distinguendo se all'interno o all'esterno del settore agricolo, ad esempio sgombero della neve, trasporti, manutenzione del paesaggio, servizi agricoli ed ambientali ecc.

 

Lavori agricoli (per altre aziende)

 

Lavori non agricoli

 

Silvicoltura

Lavori di silvicoltura effettuati servendosi della manodopera agricola e dei macchinari e degli impianti dell'azienda utilizzati in generale per scopi agricoli.

 

Altre

Altre attività lucrative collegate direttamente all'azienda non menzionate altrove.

Persone interessate

Le attività qui incluse sono classificate come segue:

—   attività principali— che occupano lo stesso o più tempo dei lavori agricoli effettuati per l'azienda;

—   attività secondarie— che occupano meno tempo dei lavori agricoli effettuati per l'azienda.

Conduttore che è al tempo stesso il capo azienda

Altri membri della famiglia del conduttore unico, come attività principale

Altri membri della famiglia del conduttore unico, come attività secondaria

Lavoratori extrafamiliari occupati in forma continuativa nell'azienda agricola, come attività principale

Lavoratori extrafamiliari occupati in forma continuativa nell'azienda agricola, come attività secondaria

ii)   RILEVANZA DELLE ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE COLLEGATE DIRETTAMENTE ALL'AZIENDA

Percentuale della produzione finale dell'azienda

La rilevanza delle altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda nella produzione di questa è stimata come la quota del fatturato generato dalle altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda sulla somma del fatturato totale dell'azienda e dei pagamenti diretti all'azienda a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Formula

VI.   SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

L'azienda ha usufruito di una delle seguenti misure per lo sviluppo rurale nel corso degli ultimi tre anni

Misure di cui al titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1305/2013 delle quali l'agricoltore beneficia.

Devono essere rilevate informazioni per stabilire se l'azienda nel corso degli ultimi tre anni ha usufruito o no di una delle seguenti misure di sviluppo rurale secondo gli standard e le norme specificate nella legislazione più recente.

 

Partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità alimentare

Articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013: regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

 

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua  (10)

Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013: indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua

 

Pagamenti agroambientali — Pagamenti per il clima

Articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013: pagamenti agro-climatico-ambientali

 

Agricoltura biologica

Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013: agricoltura biologica

 

Pagamenti per il benessere degli animali.

Articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013: benessere degli animali

 

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013: investimenti in immobilizzazioni materiali

 

Prevenzione e ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici

Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013: ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione

 

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013: sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

 

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013: investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

 

Forestazione e imboschimento

Articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013: forestazione e imboschimento

 

Allestimento di sistemi agroforestali

Articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013: allestimento di sistemi agroforestali

 

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate

Articolo 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013: prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

 

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale delle foreste

Articolo 25 del regolamento (UE) n. 1305/2013: investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

 

Investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Articolo 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013: investimenti nelle tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

 

Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013: indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

 

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

Articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013: servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta

 

Gestione del rischio

Articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013: gestione del rischio

VII.   PRATICHE COLTURALI E DI GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI APPLICATE NELLE AZIENDE AGRICOLE

Metodi di lavorazione del terreno in seminativi all'aperto

Lavorazione convenzionale

Seminativi lavorati in modo convenzionale mediante ribaltamento del terreno, abitualmente con aratro a versoio o aratro a disco, seguito da una seconda lavorazione effettuata con un erpice a dischi.

Lavorazione conservativa

Seminativi trattati con lavorazione conservativa (ridotta al minimo), ovvero una tecnica o un insieme di tecniche che lasciano residui vegetali (almeno 30 %) sulla superficie del suolo per limitare l'erosione e trattenere l'umidità, di norma senza ribaltamento del terreno.

Nessuna lavorazione del terreno (esclusi i seminativi all'aperto coltivati a piante pluriennali)

Seminativi che non sono lavorati tra il raccolto e la semina.

Copertura del suolo in seminativi all'aperto

Modo in cui i seminativi sono coperti di piante o di loro residui o lasciati nudi in inverno.

Coltura invernale normale

Seminativi seminati in autunno per la coltura di piante invernali (piante che crescono in inverno, come il frumento invernale), abitualmente raccolte o utilizzate come pascolo.

Coltura di copertura o coltura intercalare

Seminativi sui quali piante sono seminate allo scopo specifico di ridurre le perdite di suolo, nutrienti e prodotti fitosanitari in inverno o in altri periodi in cui, senza queste colture, le terre sarebbero nude ed esposte a tali perdite. Sono coltivazioni di interesse economico ridotto, che hanno principalmente lo scopo di proteggere i terreni e prevenire il dilavamento dei nutrienti.

I terreni sono abitualmente arati in primavera prima di seminare un'altra coltura e le colture esistenti non vengono raccolte o utilizzate per il pascolo.

Residui colturali

Seminativi coperti in inverno dai residui vegetali e dalle stoppie dell'annata agraria precedente. Sono escluse le colture intercalari e di copertura.

Suolo nudo

Seminativi che sono arati o altrimenti lavorati in autunno e che in inverno non sono seminati né coperti da residui vegetali e restano nudi fino alle operazioni agrotecniche di pre-semina o di semina della primavera seguente.

Seminativi all'aperto coltivati a piante pluriennali

Seminativi all'aperto coltivati a piante pluriennali non seminati o coltivati nell'anno di riferimento.

Rotazione colturale dei seminativi

La rotazione delle colture consiste nell'avvicendare nel corso delle successive annate agrarie le colture su un determinato appezzamento seguendo un ordine o un piano prestabiliti, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente sullo stesso appezzamento.

Quota di seminativi inclusi nella rotazione colturale

Seminativi per i quali è prevista una rotazione colturale.

Aree di interesse ecologico — Superficie totale dei terreni di confine, fasce tampone, siepi, alberi, terreni a riposo, biotopi, imboschimenti ed elementi caratteristici del paesaggio

Aree che il capo azienda garantisce costituiscano aree di interesse ecologico ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Superficie totale dei terreni di confine, fasce tampone, siepi, alberi, terreni a riposo, biotopi, imboschimenti ed elementi caratteristici del paesaggio

Da dichiarare unicamente per le aziende con più di 15 ettari di seminativo.

Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici

Percentuale del totale di effluenti zootecnici dell'azienda (generati + ricevuti — ceduti) che vengono distribuiti sui terreni agricoli, avvalendosi delle diverse tecniche disponibili.

Spandimento

Spandimento di effluenti zootecnici su un terreno o una coltura, senza ricorso a tecniche di iniezione o di spandimento in bande.

 

Spandimento senza incorporazione

Percentuale del totale di effluenti zootecnici distribuiti sui terreni senza incorporazione. Se gli effluenti non sono stati incorporati entro 24 ore dallo spandimento sono inclusi in questa rubrica.

 

Spandimento con incorporazione entro 4 ore

Percentuale del totale di effluenti zootecnici distribuiti sui terreni incorporati meccanicamente entro quattro ore dallo spandimento.

 

Spandimento con incorporazione dopo 4 ore

Percentuale del totale di effluenti zootecnici distribuiti sui terreni incorporati meccanicamente dopo quattro ore dallo spandimento. Se gli effluenti non sono stati incorporati entro 24 ore dallo spandimento sono esclusi da questa rubrica per essere inclusi nella rubrica “Spandimento senza incorporazione”.

Spandimento in bande

Spandimento di liquame o colaticcio in bande parallele separate tra loro, utilizzando un dispositivo fissato all'estremità di un'autobotte o di un trattore per distribuire rasoterra deiezioni animali liquide.

 

Spandimento con tubi flessibili

È utilizzato un distributore di liquame costituito da una serie di tubi flessibili montati su una barra, ma non provvisto di dispositivi per spostare lateralmente le foglie di piante o gli steli d'erba.

 

Spandimento con deflettore

È utilizzato un distributore di liquame costituito da una serie di deflettori montati su una barra per spostare lateralmente le foglie di piante o gli steli d'erba al fine di distribuire le deiezioni in bande sopra il suolo, riducendo la contaminazione delle colture o dell'erba.

Spandimento per iniezione

Spandimento di liquame o colaticcio in solchi aperti nel suolo a varie profondità in funzione del tipo di iniettore.

 

Iniezione poco profonda/a solco aperto

Solchi poco profondi, normalmente di circa 50 mm di profondità, che vengono lasciati aperti dopo l'applicazione.

 

Iniezione profonda/a solco chiuso

Solchi più profondi, normalmente di circa 150 mm di profondità, che vengono chiusi dopo l'applicazione.

Effluenti zootecnici ricevuti/ceduti dall'azienda

Totale degli effluenti zootecnici prodotti, ceduti dall'azienda

Il quantitativo di effluenti zootecnici trasportati fuori dall'azienda.

Effluenti zootecnici ricevuti dall'azienda

Il quantitativo di effluenti zootecnici ricevuti dall'azienda per essere utilizzati in agricoltura, a prescindere che siano acquistati o ottenuti a titolo gratuito.»


(1)  Le definizioni di azienda agricola e di unità di bestiame figurano all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1166/2008.

(2)  Regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3).

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(7)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(10)  Direttiva 2000/60CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acqua (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).


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