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Document 32015R0208R(01)

    Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015)

    GU L 4 del 7.1.2016, p. 16–16 (HR, IT, HU, SK)
    GU L 4 del 7.1.2016, p. 16–18 (BG)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/208/corrigendum/2016-01-07/oj

    7.1.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 4/16


    Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 42 del 17 febbraio 2015 )

    Pagina 156, allegato XXXIII, punto 1.1:

    anziché:

    «“treno di rotolamento” si intende un sistema comprendente almeno due rulli portanti, separati fra loro ad una distanza specifica in un piano (in linea), e un cingolo continuo metallico o di gomma che gira su tali rulli;»

    leggasi:

    «“sottocarro cingolato” si intende un sistema comprendente almeno due rulli portanti, separati fra loro ad una distanza specifica in un piano (in linea), e un cingolo continuo metallico o di gomma che gira su tali rulli;».

    Pagina 156, allegato XXXIII, punto 1.2:

    anziché:

    «“rulli portanti” si intende il sistema che trasmette il peso del veicolo e del treno di rotolamento al suolo mediante il cingolo, che trasmette la coppia dal sistema di trazione del veicolo al cingolo e che può determinare un cambiamento di direzione del cingolo in movimento;»

    leggasi:

    «“rulli portanti” si intende il sistema che trasmette il peso del veicolo e del sottocarro cingolato al suolo mediante il cingolo, che trasmette la coppia dal sistema di trazione del veicolo al cingolo e che può determinare un cambiamento di direzione del cingolo in movimento;».

    Pagina 156, allegato XXXIII, punto 3.2:

    anziché:

    «I treni di rotolamento non devono danneggiare le strade. I veicoli dotati di treno di rotolamento non danneggiano le strade quando:»

    leggasi:

    «I sottocarri cingolati non devono danneggiare le strade. I veicoli dotati di sottocarri cingolati non danneggiano le strade quando:».

    Pagina 156, allegato XXXIII, punto 3.2.2:

    anziché:

    «la superficie di contatto del treno di rotolamento con la pavimentazione stradale è di materiale elastomerico (come gomma ecc.).»

    leggasi:

    «la superficie di contatto del sottocarro cingolato con la pavimentazione stradale è di materiale elastomerico (come gomma ecc.).».

    Pagina 158, allegato XXXIII, punto 3.9.3:

    anziché:

    «Veicoli di cui al punto 2.1.1, 2.1.2 o 2.1.3 il cui treno di rotolamento è composto da un asse munito di ruote in combinazione con una serie di cingoli corrispondenti»

    leggasi:

    «Veicoli di cui al punto 2.1.1, 2.1.2 o 2.1.3 il cui sottocarro è composto da un asse munito di ruote in combinazione con una serie di cingoli corrispondenti.»


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