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Document 32015D2460

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia [notificata con il numero C(2015) 9818] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 339 del 24.12.2015, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2460/oj

    24.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 339/52


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2460 DELLA COMMISSIONE

    del 23 dicembre 2015

    relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia

    [notificata con il numero C(2015) 9818]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità in genere causa solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

    (2)

    L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze possono essere infettati anche gli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

    (3)

    In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

    (4)

    La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. L'articolo 16 della suddetta direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Inoltre l'articolo 30 della direttiva 2005/94/CE dispone alcune misure da applicare nelle zone di sorveglianza per impedire la diffusione della malattia, comprendenti determinate restrizioni alla movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova.

    (5)

    La direttiva 2009/158/CE del Consiglio (4) stabilisce norme che disciplinano gli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova, compresi i certificati veterinari da utilizzare.

    (6)

    La Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende situate sul suo territorio in cui viene allevato pollame e ha immediatamente adottato le misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16 di tale direttiva.

    (7)

    Dagli accertamenti di laboratorio è emerso che i virus dell'HPAI dei sottotipi H5N1, H5N2 e H5N9 rilevati in Francia sono chiaramente diversi dal virus dell'HPAI H5N1 apparso nella metà degli anni '90 in Asia e rilevato per la prima volta in Europa nel 2005. I virus dell'HPAI del sottotipo H5 attualmente riscontrati nel sud-ovest della Francia sono di origine europea.

    (8)

    La decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione (5) è stata adottata al fine di elencare, a livello di Unione, le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Francia in conformità all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE.

    (9)

    A causa dell'attuale situazione epidemiologica e del rischio di ulteriore diffusione della malattia, la Francia ha anche istituito un'ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza, comprendente vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest di tale Stato membro.

    (10)

    Al fine di contenere la diffusione della malattia la Francia dovrebbe garantire che dalle zone di protezione e sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni non siano spedite verso altre parti della Francia, altri Stati membri o paesi terzi, partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.

    (11)

    I pulcini di un giorno presentano un rischio trascurabile di diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, purché siano nati da uova da cova di pollame allevato in aziende avicole ubicate nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e qualora l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova da cova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all'interno delle zone di protezione o sorveglianza e quindi caratterizzate da un diverso status sanitario.

    (12)

    Le uova da cova presentano un rischio molto basso di trasmissione della malattia, purché siano raccolte da allevamenti tenuti nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni e siano stati sottoposti a esami sierologici risultati negativi. Un'altra condizione è che tali uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni.

    (13)

    Fatte salve le misure applicabili nella zona di protezione e sorveglianza, è quindi opportuno che l'autorità francese competente possa autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni, indicata nell'allegato della presente decisione, in conformità alle prescrizioni di cui sopra e previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione.

    (14)

    La vasta estensione dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita dalla Francia in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE imporrebbe un divieto di movimentazione per un'ampia percentuale della popolazione avicola suscettibile.

    (15)

    È inoltre opportuno ridurre il rischio di esposizione del pollame ai virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità che circolano nelle zone di sorveglianza istituite riducendo rapidamente la densità della popolazione avicola suscettibile nelle zone comprese nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, in particolare mediante la macellazione tempestiva e il ripopolamento con ritardo delle aziende ubicate in detta zona.

    (16)

    Data l'ampia e inattesa entità dei focolai e la corrispondente vastità delle zone di sorveglianza istituite intorno a ogni focolaio, è necessario ridurre rapidamente la densità del pollame suscettibile nelle aziende in cui sussiste un rischio di infezione particolarmente elevato. Un'indagine clinica sistematica del pollame prima della spedizione rallenterebbe notevolmente il processo di spopolamento e aumenterebbe il rischio di diffusione del virus.

    (17)

    È pertanto opportuno disporre che, nelle 24 ore che precedono la spedizione delle partite destinate alla macellazione immediata all'interno della zona di sorveglianza o dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, non siano effettuate indagini cliniche sistematiche del pollame nelle aziende ubicate nelle zone di sorveglianza, a condizione che siano autorizzati solo spostamenti diretti del pollame proveniente dalle aziende nelle zone di sorveglianza verso un macello designato situato all'interno della zona di sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, che tali spostamenti siano svolti in applicazione di severe misure di biosicurezza, comprendenti una rigorosa separazione dal pollame proveniente dalla zona di protezione, che la pulizia e la disinfezione siano effettuate di conseguenza e che il ripopolamento sia previsto con notevole ritardo.

    (18)

    La Commissione, dopo aver esaminato le misure di lotta contro la malattia e l'estensione delle zone sottoposte a restrizioni in collaborazione con la Francia, ritiene che esse siano idonee a conseguire gli obiettivi fissati.

    (19)

    La Commissione è altresì soddisfatta del fatto che le frontiere della zona di protezione e sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, istituite dall'autorità francese competente in conformità all'articolo 16 della direttiva 2005/94/CE, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di focolai.

    (20)

    Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione l'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita in Francia e disporre che, dalle zone di protezione e sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni, non siano spedite verso altre parti della Francia, altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova, fatta eccezione per determinate deroghe autorizzate.

    (21)

    In considerazione dell'entità degli attuali sviluppi dei focolai di malattia, non è più possibile aggiornare tempestivamente l'elenco delle aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza mediante una decisione di esecuzione della Commissione. Di conseguenza la Francia pubblica sul sito web delle autorità francesi tali elenchi, che dovrebbero essere pubblicati anche sul sito web della Commissione a titolo informativo.

    (22)

    L'ulteriore zona soggetta a restrizioni intorno alle aree delle zone di protezione e sorveglianza dovrebbe essere elencata nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere fissata la durata di tale regionalizzazione.

    (23)

    Dato che la Francia sta attuando misure supplementari, come previsto nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2239, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria e per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare tale decisione.

    (24)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La Francia istituisce le zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE e

    a)

    pubblica gli elenchi delle zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE («gli elenchi»).

    b)

    La Francia garantisce che gli elenchi siano tenuti aggiornati e fornisce immediatamente eventuali aggiornamenti alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico.

    2.   La Commissione pubblica gli elenchi sul proprio sito web solo a titolo informativo.

    Articolo 2

    1.   Fatte salve le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza conformemente all'articolo 1 della presente decisione, la Francia istituisce un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, che comprende almeno le aree indicate quali ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato della presente decisione.

    2.   La Francia garantisce che, dalle aree indicate nell'allegato, non sono spedite partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.

    3.   In deroga al paragrafo 2, l'autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle aree indicate nell'allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso aziende ubicate all'interno di tale Stato membro o verso altri Stati membri o paesi terzi, purché:

    a)

    siano nati da uova da cova provenienti da aziende avicole situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;

    b)

    l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all'interno delle zone di protezione e sorveglianza istituite e quindi caratterizzati da un diverso status sanitario;

    c)

    l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione sia stata preventivamente informata per iscritto e abbia acconsentito ad accettare le partite di pulcini di un giorno e a notificare all'autorità francese competente la data di arrivo delle partite nell'azienda di destinazione situata nel suo territorio.

    4.   In deroga al paragrafo 2, l'autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di uova da cova dalle aree indicate nell'allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso incubatoi ubicati all'interno di tale Stato membro, di altri Stati membri o di paesi terzi, purché siano raccolte da aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni indicata nell'allegato e nelle quali abbiano avuto risultato negativo gli esami effettuati sul pollame nel quadro di una ricerca sierologica per l'influenza aviaria in grado di accertare una prevalenza del 5 % di tale malattia, con un livello di confidenza almeno del 95 %, e sia assicurata la tracciabilità delle uova.

    5.   La Francia provvede affinché sui certificati veterinari previsti nell'allegato IV della direttiva 2009/158/CE, che accompagnano le partite di cui al paragrafo 2 del presente articolo, da spedire verso altri Stati membri, sia indicata la seguente dicitura:

    «La partita è conforme alle prescrizioni zoosanitarie specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione (6).

    Articolo 3

    L'autorità francese competente autorizza la spedizione di pollame destinato alla macellazione immediata proveniente dalle aree situate nelle zone di sorveglianza elencate in conformità all'articolo 1, paragrafo 1, verso un macello designato, ubicato all'interno della zona di sorveglianza o dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, purché tale spostamento sia effettuato:

    a)

    in un unico viaggio senza indebiti ritardi;

    b)

    in applicazione di severe misure di biosicurezza, comprendenti una rigorosa separazione dal pollame proveniente da altre regioni, nonché misure di pulizia e disinfezione.

    Articolo 4

    La decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 è abrogata.

    Articolo 5

    La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2016.

    Articolo 6

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

    (4)  Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343, del 22.12.2009, pag. 74).

    (5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/2239 della Commissione, del 2 dicembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5N1 e H5N2 in Francia (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 37).


    ALLEGATO

    Ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1:

    Codice ISO del paese

    Stato membro

    Nome (numero del dipartimento)

     

     

    FR

    Francia

    Aree comprendenti i dipartimenti di:

     

     

    DORDOGNE (24)

    GERS (32)

    GIRONDE (33)

    HAUTE-VIENNE (87)

    HAUTES-PYRÉNÉES (65)

    LANDES (40)

    LOT-ET-GARONNE (47)

    PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

     

     

     

     

    Aree comprendenti parti dei dipartimenti di:

     

     

     

     

    CHARENTE (16), il comune di:

    16254

    PALLUAUD

     

     

    LOT (46), i comuni di:

    46006

    46008

    46061

    46066

    46072

    46087

    46098

    46114

    46118

    46120

    46126

    46127

    46145

    46152

    46153

    46164

    46169

    46171

    46178

    46184

    46186

    46194

    46200

    46205

    46209

    46215

    46216

    46219

    46222

    46234

    46239

    46241

    46250

    46257

    46258

    46259

    46297

    46309

    46316

    46334

    ANGLARS-NOZAC

    LES ARQUES

    CASSAGNES

    CAZALS

    CONCORES

    DEGAGNAC

    FAJOLES

    FRAYSSINET-LE-GELAT

    GIGNAC

    GINDOU

    GOUJOUNAC

    GOURDON

    LACHAPELLE-AUZAC

    LAMOTHE-FENELON

    LANZAC

    LAVERCANTIERE

    LEOBARD

    LHERM

    LOUPIAC

    MARMINIAC

    MASCLAT

    MILHAC

    MONTCLERA

    MONTGESTY

    NADAILLAC-DE-ROUGE

    PAYRAC

    PAYRIGNAC

    PEYRILLES

    POMAREDE

    RAMPOUX

    LE ROC

    ROUFFILHAC

    SAINT-CAPRAIS

    SAINT-CIRQ-MADELON

    SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET

    SAINT-CLAIR

    SALVIAC

    SOUILLAC

    THEDIRAC

    LE VIGAN

     

     

    CORREZE (19), i comuni di:

    19015

    19030

    19047

    19066

    19077

    19107

    19120

    19124

    19161

    19182

    19191

    19195

    19229

    19239

    19289

    AYEN

    BRIGNAC-LA-PLAINE

    CHARTRIER-FERRIÈRE

    CUBLAC

    ESTIVALS

    LARCHE

    LOUIGNAC

    MANSAC

    PERPEZAC-LE-BLANC

    SAINT-AULAIRE

    SAINT-CERNIN-DE-LARCHE

    SAINT-CYPRIEN

    SAINT-PANTALÉON-DE-LARCHE

    SAINT-ROBERT

    YSSANDON


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