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Document 32015D1587

    Decisione (UE) 2015/1587 della Commissione, del 7 maggio 2015, sugli aiuti di Stato SA.35546 (2013/C) (ex 2012/NN) concessi dal Portogallo a favore di Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. [notificata con il numero C(2015) 3036] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 250 del 25.9.2015, p. 208–239 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1587/oj

    25.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 250/208


    DECISIONE (UE) 2015/1587 DELLA COMMISSIONE

    del 7 maggio 2015

    sugli aiuti di Stato SA.35546 (2013/C) (ex 2012/NN) concessi dal Portogallo a favore di Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A.

    [notificata con il numero C(2015) 3036]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    vista la decisione con la quale la Commissione ha disposto l'avvio del procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla misura di aiuto SA.35546 (2013/C) (ex 2012/NN) (1),

    avendo invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Tramite messaggio di posta elettronica del 3 ottobre 2012 le autorità portoghesi hanno informalmente presentato alla Commissione un breve memorandum sulle misure statali dirette a massimizzare le entrate derivanti dalla privatizzazione di Estaleiros Navais de Viana do Castelo SA (in prosieguo «ENVC»). Sulla base delle informazioni fornite, il 5 ottobre 2012 la Commissione ha deciso di avviare d'ufficio un procedimento, registrato con il numero SA.35546 (2012/CP). Il Portogallo è stato informato dell'avvio del procedimento con lettera dell'11 ottobre 2012.

    (2)

    La Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive con lettera del 12 ottobre 2012, alla quale il Portogallo ha risposto con messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2012 e lettera del 20 novembre 2012. Dalle informazioni fornite è emerso che in passato ENVC aveva beneficiato di diverse misure che potrebbero configurarsi come aiuti di Stato. Il 16 ottobre 2012 si è tenuta una conferenza telefonica con le autorità portoghesi. Su richiesta di queste ultime, la Commissione e le autorità portoghesi si sono riunite l'11 dicembre 2012. Il Portogallo ha presentato informazioni aggiuntive con lettera del 28 dicembre 2012 e con messaggio di posta elettronica del 18 gennaio 2013.

    (3)

    Con lettera del 23 gennaio 2013, la Commissione ha informato il Portogallo di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione alla misura di aiuto (in prosieguo la «decisione di avvio del procedimento»).

    (4)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) e gli interessati sono stati invitati a presentare osservazioni in merito alle misure in questione. Il Portogallo ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento con lettera del 12 marzo 2013. La Commissione non ha ricevuto osservazioni dagli interessati.

    (5)

    Durante tutto il procedimento di indagine formale, il Portogallo ha presentato informazioni in numerose occasioni, in risposta alle richieste di informazioni della Commissione. Inoltre, la Commissione e le autorità portoghesi hanno tenuto conferenze telefoniche il 27 maggio 2013, il 29 luglio 2013, il 13 novembre 2013 e il 20 gennaio 2015. La Commissione e le autorità portoghesi si sono anche riunite il 17 marzo 2014.

    (6)

    Con lettera del 27 febbraio 2015, il Portogallo ha chiesto alla Commissione di confermare che qualsiasi eventuale obbligo di recupero non sarebbe stato esteso alla società WestSea. Nella stessa lettera, il Portogallo ha accettato di rinunciare ai diritti conferiti ai sensi dell'art 342 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/1958 (3) e di acconsentire all'adozione e alla notifica in inglese della presente decisione.

    2.   CONTESTO

    2.1.   Il beneficiario

    (7)

    L'ENVC era un cantiere navale portoghese fondato nel 1944 e nazionalizzato nel 1975. Esso apparteneva quindi interamente allo Stato attraverso EMPORDEFEmpresa Portuguesa de Defesa (SGPS), S.A. (in prosieguo «EMPORDEF»), una holding statale al 100 % che controllava diverse imprese statali operanti nel settore della difesa.

    (8)

    Al momento della decisione di avvio del procedimento della Commissione (cfr. considerando 3 più sopra), ENVC impiegava 638 dipendenti ed era l'unico cantiere navale in Portogallo in grado di costruire navi militari (4). All'epoca, il portafoglio di costruzioni di ENVC era limitato alla costruzione di due navi cisterna per il trasporto di asfalto commissionate da Petróleos de Venezuela S.A. (in prosieguo «PDVSA»), una società posseduta al 100 % dallo Stato venezuelano.

    (9)

    Generalmente, le operazioni di ENVC si svolgevano su un terreno in concessione. Tale concessione era stata rilasciata a ENVC per la prima volta nel 1946 e modificata nel 1948, nel 1949 e nel 1974. Nel 1989 l'area di concessione era stata estesa in termini sia di dimensioni che di durata, inizialmente fino al 2006 e successivamente fino al 2031 (5).

    2.2.   La procedura di privatizzazione

    (10)

    All'epoca della decisione di avvio del procedimento, ENVC era ancora attiva sul mercato. Con decreto legge n. 186/2012, del 13 agosto 2012, il governo ha deciso di riprivatizzare la società (6).

    (11)

    Il processo di privatizzazione doveva avvenire nel quadro della legge di privatizzazione portoghese (7). Le norme specifiche che disciplinano tale processo, vale a dire il decreto legge n. 186/2012 e la risoluzione del Consiglio dei ministri n. 73/2012, sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale portoghese rispettivamente il 13 e il 29 agosto 2012 (8). La risoluzione del Consiglio dei ministri n.73/2012 specificava che la privatizzazione doveva avvenire mediante vendita diretta — senza gara d'appalto — del capitale azionario di ENVC fino a un massimo del 95 %.

    (12)

    Il Portogallo ha indicato che sono stati individuati più di 70 potenziali investitori da EMPORDEF e dal suo consulente finanziario. Tre investitori hanno presentato offerte vincolanti entro il termine del 5 novembre 2012, ma solo due sono stati ritenuti ammissibili: il brasiliano Rio Nave Serviços Navais e il russo JSC River Sea Industrial Trading (9).

    (13)

    Con risoluzione del Consiglio dei ministri n. 27/2013, del 17 aprile 2013, il governo portoghese ha deciso di respingere l'unica offerta valida di JSC River Sea Industrial Trading (l'offerta di Rio Nave Serviços Navais nel frattempo era scaduta), sostenendo che le sue condizioni erano eccessive e non potevano essere accettate.

    (14)

    Con decreto legge n. 98/2013 del 24 luglio 2013 il governo portoghese ha autorizzato ENVC a procedere a una subconcessione del terreno su cui operava. La procedura di subconcessione è stata avviata il 31 luglio 2013. Due offerenti hanno presentato offerte, ma solo quella di Martifer-Energy Systems SGPS, S.A. insieme con Navalria-Docas, Construções e Reparações Navais, S.A. (attraverso la loro controllata comune WestSea) è stata ritenuta ammissibile. Il Portogallo ha confermato di aver scelto l'offerta di WestSea l'11 ottobre 2013.

    (15)

    Alla luce della situazione finanziaria di ENVC, che a metà del 2013 aveva accumulato perdite superiori a 264 milioni di EUR, il governo portoghese ha deciso di liquidare ENVC con risoluzione del Consiglio dei ministri n. 86/2013, del 5 dicembre 2013. Nel contempo, il governo ha dato istruzioni al consiglio di amministrazione di ENVC di procedere con la vendita dei beni della società e massimizzarne il valore attraverso vendite trasparenti.

    (16)

    Il 4 marzo 2014, ENVC ha tenuto un'assemblea generale nella quale EMPORDEF, in veste di azionista unico di ENVC, ha confermato la decisione di procedere alla vendita dei beni di ENVC, nonché al licenziamento dei circa 607 dipendenti in attività in quel momento, al fine di liquidare e sciogliere la società al più presto.

    (17)

    Dopo aver preso gli accordi necessari per conformarsi alla decisione dell'assemblea generale di ENVC, vendere le attività e licenziare i dipendenti, il governo portoghese ha chiesto alla Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública — CRESAP (l'Agenzia portoghese per la selezione e l'assunzione di alti funzionari amministrativi) di nominare i liquidatori incaricati della liquidazione di ENVC. Le autorità portoghesi hanno confermato che ENVC sarà liquidata nei prossimi mesi.

    3.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

    (18)

    Sulla base delle informazioni fornite dal Portogallo nel corso del procedimento di indagine formale emerge che ENVC ha beneficiato di diverse misure di aiuto in passato (in prosieguo «le misure concesse in passato»).

    (19)

    Alcune di tali misure sono state erogate da EMPORDEF o dal Tesoro portoghese al fine di coprire i costi e/o le perdite di esercizio di ENVC tra il 2006 e il 2013. La tabella 1 di seguito ne espone un riepilogo.

    Tabella 1

    Misure concesse in passato per coprire i costi e/o le perdite di esercizio di ENVC

    Data

    Misura

    Organismo mutuante

    Importo

    (in EUR)

    11 maggio 2006

    Aumento di capitale di ENVC

    EMPORDEF

    24 875 000

    2012/2013

    Prestiti fruttiferi a copertura dei costi di esercizio — Per maggiori dettagli cfr. l'allegato I

    EMPORDEF

    101 118 066,03

    i)

    31 gennaio 2006

    ii)

    11 dicembre 2008

    iii)

    28 aprile 2010

    iv)

    27 aprile 2011

    Prestiti per far fronte a costi di esercizio

    Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF)

    i)

    30 000 000

    ii)

    8 000 000

    iii)

    5 000 000

    iv)

    13 000 000

    (20)

    L'11 maggio 2006, l'Assemblea generale di ENVC (il cui unico azionista era EMPORDEF) ha deciso di procedere a un aumento di capitale di ENVC di 24 875 000 EUR (in prosieguo «l'aumento di capitale del 2006») (10). Secondo il Portogallo, l'aumento di capitale del 2006 era necessario per consentire a ENVC di onorare i propri impegni finanziari e commerciali (in particolare con la Marina portoghese), ed è stato realizzato tenendo conto di un piano di ristrutturazione per ENVC del 17 agosto 2005 (cfr. il considerando 47 più sotto). Il Portogallo rileva inoltre che l'aumento di capitale del 2006 era necessario al fine di rispettare l'articolo 35 del Codice delle società commerciali («Código das Sociedades Comerciais»); l'alternativa, infatti, sarebbe stata una riduzione del capitale di ENVC o la liquidazione della società.

    (21)

    Nel 2012, e all'inizio del 2013, diverse banche hanno sospeso la concessione di prestiti a ENVC, manifestando la loro disponibilità a concederne esclusivamente a EMPORDEF. Di conseguenza, al fine di garantire la prosecuzione delle attività da parte di ENVC, EMPORDEF — in quanto unico azionista — ha fornito sostegno finanziario a ENVC sotto forma di diversi prestiti fruttiferi per un importo complessivo di 101 118 066,03 EUR (in prosieguo «i prestiti del 2012 e del 2013») (11). Il Portogallo spiega che tali prestiti sono stati concessi per coprire i costi di esercizio e garantire il differimento dei prestiti bancari esistenti. I tassi di interesse applicabili ai prestiti del 2012 e del 2013 dipendono da ciascun contratto specifico. Il Portogallo sostiene che i tassi di interesse applicati da EMPORDEF a ENVC hanno riprodotto i tassi di interesse bancari applicabili ai crediti sottostanti concessi a EMPORDEF. A febbraio del 2014 ENVC non aveva né rimborsato i prestiti del 2012 e del 2013 né aveva pagato alcun interesse.

    (22)

    Infine, nel 2006, 2008, 2010 e 2011, ENVC ha ottenuto finanziamenti per un totale di 56 milioni di EUR dal Tesoro portoghese («Direção-Geral do Tesouro e Finanças» — DGTF) sotto forma di diversi contratti di credito (in prosieguo «i prestiti della DGTF»). Il Portogallo afferma che i tassi di interesse applicabili erano pari alla somma del tasso EURIBOR più uno spread variabile a seconda del contratto. I prestiti della DGTF sono stati concessi per coprire gli obblighi finanziari insoluti e le esigenze di tesoreria per far fronte ai costi di esercizio di ENVC. Il Portogallo ha confermato che i prestiti della DGTF non sono stati rimborsati (12).

    (23)

    Il Portogallo ha anche fornito informazioni su diverse altre misure concesse a ENVC in passato. Le misure in questione sono riepilogate nella tabella 2 di seguito.

    Tabella 2

    Altre misure concesse in passato a favore di ENVC  (13)

    Data

    Misura

    Organismo mutuante

    Importo

    (in EUR)

    29 novembre 2011

    Lettera di patronage per un prestito concesso dal Banco Comercial Português (BCP)

    EMPORDEF

    990 000

    3 novembre 2011

    Lettera di patronage per un prestito concesso dal BCP

    EMPORDEF

    400 000

    30 settembre 2010

    Lettera di patronage per un prestito concesso dal BCP

    EMPORDEF

    12 500 000

    31 agosto 2010

    Lettere di patronage per due lettere di credito stand-by emesse dalla Caixa Geral de Depósitos (CGD)

    EMPORDEF

    12 890 000 (14)

    24 giugno 2010

    Lettera di patronage per un prestito concesso dal BCP

    EMPORDEF

    5 000 000

    25 novembre 2009

    Lettera di patronage per un prestito rotativo concesso dalla CGD

    EMPORDEF

    15 000 000

    7 settembre 2009

    Lettera patronage per un prestito rotativo concesso dal Banco Espírito Santo (BES)

    EMPORDEF

    4 500 000

    26 giugno 2008

    Lettera di patronage per il BCP come garanzia di esecuzione in relazione a due contratti di costruzione navale

    EMPORDEF

    14 512 500

    8 gennaio 2007

    Lettera di patronage per un prestito rotativo concesso dalla CGD

    EMPORDEF

    5 000 000

    Aiuti per la costruzione navale 2000-2005 (15)Per maggiori dettagli cfr. l'allegato II

    DGTF

    27 129 933,20

    Aiuto alla formazione professionale 2005-2006 (16)

    DGTF

    257 791

    23 dicembre 2009

    Prestito per la costruzione della nave Atlântida

    EMPORDEF

    37 000 000

    (24)

    Nel 2010, ENVC ha stipulato un contratto con PDVSA per la costruzione di due navi cisterna per il trasporto di asfalto. Il valore del contratto per ciascuna nave era pari a 64,45 milioni di EUR, per un totale di 128,9 milioni di EUR. Il contratto di costruzione prevedeva che PDVSA dovesse versare a ENVC un acconto del 10 % del prezzo totale del contratto, vale a dire 12,89 milioni di EUR, con la condizione sospensiva di ottenere due lettere di credito stand-by, che servivano a garantire l'acconto di PDVSA nel caso in cui ENVC non avesse adempiuto i propri obblighi contrattuali. Le due lettere di credito stand-by sono state emesse dalla CGD sulla base delle lettere di patronage di EMPORDEF e sono state ritirate il 28 febbraio 2014 e il 31 marzo 2014.

    (25)

    Il Portogallo spiega anche che tra il 2007 e il 2011 EMPORDEF ha emesso numerose altre lettere di patronage e garanzie a sostegno di accordi di finanziamento fra ENVC e banche commerciali (le lettere di patronage descritte dettagliatamente nel considerando 24 più sopra e nel presente considerando saranno in prosieguo denominate congiuntamente «le lettere di patronage». Il loro importo totale è pari a 70 792 500 EUR). Il Portogallo osserva che EMPORDEF non ha mai addebitato a ENVC le lettere di patronage.

    (26)

    Tra il 2000 e il 2005, ENVC ha ricevuto numerose sovvenzioni per attività di costruzione navale pari a 27 129 933,20 EUR (in prosieguo «le sovvenzioni per la costruzione navale»). Tale importo corrisponde a più sovvenzioni non rimborsabili per la costruzione di diverse navi e navi cisterna che, secondo il Portogallo, sono state erogate in base al decreto legge n. 296/89 per l'attuazione della direttiva 87/167/CEE del Consiglio (17).

    (27)

    ENVC ha anche ricevuto aiuti finanziari per la formazione professionale pari a 257 791 EUR (in prosieguo «le sovvenzioni per la formazione professionale») nel 2005 e nel 2006, nell'ambito del Programma Operativo «Occupazione, formazione e sviluppo sociale» (POEFDS), finanziato dal Fondo sociale europeo.

    (28)

    Per quanto riguarda la nave Atlântida, il Portogallo spiega che, nel 2006, la sua costruzione è stata oggetto di una gara pubblica internazionale cui hanno partecipato solo ENVC e un'altra impresa. Tuttavia, entrambe le offerte sono state respinte perché non soddisfacevano i requisiti necessari della gara. La costruzione delle navi è stata aggiudicata a ENVC in una fase successiva, mediante trattativa diretta con Atlanticoline, la società pubblica responsabile del trasporto oceanico nelle Azzorre. Il valore iniziale del contratto per la nave Atlântida era di 39,95 milioni di EUR, successivamente saliti a 45,35 milioni di EUR. In un secondo momento, Atlanticoline ha rescisso il contratto con ENVC sostenendo che la nave Atlântida non era in grado di raggiungere la velocità stabilita.

    (29)

    Per porre fine al conflitto tra Atlanticoline ed ENVC, il 23 dicembre 2009 EMPORDEF ha ricevuto un prestito dalla CGD per un importo di 37 milioni di EUR. Il contratto di credito precisava che il prestito dovesse essere utilizzato da EMPORDEF per erogare a ENVC i fondi necessari per consentirle di porre fine al procedimento con Atlanticoline. Il tasso di interesse addebitato è stato: EURIBOR 6 mesi più uno spread del 2 % (in prosieguo «il prestito per la nave Atlântida»).

    (30)

    Per la nave terminata è stata indetta una gara nel corso del 2014. Questa procedura di vendita è stata pubblicizzata su quotidiani nazionali e internazionali e l'unico criterio per la scelta del vincitore della gara è stato il prezzo. Il contratto di acquisto con l'acquirente (Mystic Cruises SA), per un importo di 8,75 milioni di EUR, è stato siglato il 30 settembre 2014.

    4.   LA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    (31)

    Il 23 gennaio 2013, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale. Nella sua decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto, in via preliminare, che ENVC potesse essere considerata un'impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (18) (in prosieguo «gli Orientamenti del 2004»), in particolare alla luce delle forti perdite registrate da ENVC almeno a partire dal 2000.

    (32)

    Sebbene la Commissione abbia evidenziato, nella sua decisione di avvio del procedimento, di aver ricevuto informazioni limitate sulle misure concesse in passato, è giunta alla conclusione preliminare che tutte le misure comportavano risorse statali ed erano imputabili allo Stato (19). Il parere preliminare della Commissione è stato anche che le misure di aiuto concesse in passato abbiano conferito a ENVC un vantaggio indebito, dal momento che sembrava improbabile che un investitore privato operante razionalmente avrebbe concesso a ENVC tali misure viste le difficoltà in cui versava in quel momento. Il vantaggio sarebbe poi di carattere selettivo poiché l'unico beneficiario era la società ENVC.

    (33)

    La Commissione ha inoltre osservato che le misure concesse in passato potrebbero aver inciso sugli scambi tra gli Stati membri, poiché ENVC era in concorrenza con i cantieri di altri Stati membri dell'Unione europea e del resto del mondo. Le misure concesse in passato, pertanto, hanno consentito a ENVC di continuare ad operare senza dover affrontare, come altri concorrenti, le conseguenze che, in condizioni normali, sarebbero derivate dai suoi risultati finanziari negativi.

    (34)

    Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto, in via preliminare, che le misure concesse potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Inoltre, poiché le misure concesse in passato sarebbero state concesse in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione sanciti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione ha osservato che potevano costituire aiuti di Stato illegali.

    (35)

    La Commissione ha inoltre espresso dubbi sulla compatibilità con il mercato interno delle misure concesse, soprattutto in quanto le autorità portoghesi non hanno fornito alcun motivo di compatibilità possibile.

    (36)

    Tuttavia, la Commissione ha valutato, prima facie, l'eventualità di una possibile applicazione dei motivi di compatibilità previsti dal TFUE alle misure concesse. Dopo aver scartato l'applicabilità delle eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE, la Commissione ha osservato, in via preliminare, che solo l'eccezione di cui alla lettera c) dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, sarebbe applicabile.

    (37)

    La Commissione ha osservato che le misure concesse in passato non sembravano essere state concesse ai sensi delle norme specifiche sugli aiuti di Stato applicabili alla cantieristica al momento della concessione delle misure, vale a dire la Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (20) o norme precedenti (21). In considerazione del fatto che ENVC sembrava un'impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti del 2004 al momento della concessione delle misure, la Commissione ha osservato che l'unica base di compatibilità rilevante sembrava quella relativa all'aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, vale a dire gli Orientamenti del 2004.

    (38)

    La Commissione ha osservato che le condizioni per gli aiuti per il salvataggio, stabilite nella sezione 3.1 degli Orientamenti del 2004, non sembravano essere soddisfatte. Inoltre, in materia di aiuti alla ristrutturazione, secondo la definizione della sezione 3.2 degli Orientamenti del 2004, la Commissione ha osservato che il Portogallo non ha dimostrato la presenza di nessuno degli elementi necessari affinché le misure fossero considerate aiuti alla ristrutturazione compatibili (piano di ristrutturazione, contributo proprio, misure compensative ecc.). Alla Commissione, pertanto, è mancata la prova per verificare se fosse possibile, sulla base degli Orientamenti, ritenere compatibili le misure concesse in passato come salvataggio o aiuti alla ristrutturazione.

    (39)

    Ciò premesso, la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità con il mercato interno delle misure concesse a favore di ENVC.

    (40)

    Inoltre, la Commissione ha formulato diverse osservazioni sulle misure previste dal Portogallo nel contesto della privatizzazione della società ENVC. Benché le misure che avrebbero dovuto accompagnare la privatizzazione di ENVC non siano state oggetto della decisione di avvio del procedimento, alla luce della loro natura e della situazione economica di ENVC, la Commissione ha ritenuto probabile che potessero configurarsi come aiuti di Stato. Tuttavia, la Commissione osserva che il Portogallo ha rifiutato l'unica offerta valida per la privatizzazione di ENVC e che ha deciso, invece, di liquidare l'azienda (cfr. i considerando da 14 a 15 più sopra). Su tale base, la Commissione ritiene che le misure che avrebbero dovuto accompagnare la privatizzazione di ENVC non siano state concesse e, di conseguenza, non saranno prese in considerazione nella presente decisione.

    5.   OSSERVAZIONI DEL PORTOGALLO SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    (41)

    Nelle sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento della Commissione, il Portogallo ha osservato che, nonostante le perdite accumulate da ENVC dal 2000, e in particolare dal 2009, la decisione di mantenere a galla l'azienda fornendole i mezzi sufficienti sia stata una scelta razionale per EMPORDEF, in linea con la logica del criterio dell'investitore in economia di mercato («MEO»).

    (42)

    Per quanto riguarda le difficoltà di ENVC, il Portogallo ha osservato che la gravità della sua situazione finanziaria sarebbe emersa solo nel 2009/2010 e che la sua irreversibilità è stata riconosciuta soltanto nei conti annuali della società del 2012.

    (43)

    Il Portogallo ha anche spiegato che l'aumento di capitale del 2006 è stato determinato da un obbligo giuridico sancito dall'articolo 35 del Codice delle società commerciali portoghese. Secondo tale disposizione, quando si perde la metà del capitale azionario di una determinata società, i) la società deve essere sciolta, ii) il capitale azionario deve essere ridotto di un importo non inferiore al capitale proprio («capital próprio») della società o iii) gli azionisti della società devono contribuire al capitale azionario. È su questa base che gli azionisti di ENVC hanno deciso nel 2006 di effettuare un'iniezione di 24,875 milioni di EUR di capitale nella società.

    (44)

    Secondo il Portogallo, questa decisione è stata presa nella convinzione che le opzioni alternative previste dall'articolo 35 del Codice delle società commerciali portoghese non avrebbero consentito a ENVC di onorare i propri impegni finanziari e commerciali (in particolare con la Marina portoghese). Nel 2006, infatti, ENVC aveva nel suo registro delle commesse 15 progetti di costruzione per un importo complessivo di 386 milioni di EUR.

    (45)

    Il Portogallo sostiene che anche un investitore operante in un'economia di mercato avrebbe optato per aumentare il capitale di ENVC e consentirle di continuare ad operare, rafforzando così la propria competitività nel mercato della cantieristica.

    (46)

    Nella lettera del 14 febbraio 2014, il Portogallo ha indicato che la decisione di procedere all'aumento di capitale del 2006 è stata presa tenendo conto non soltanto del portafoglio della società, ma anche di un piano di ristrutturazione elaborato per ENVC ad agosto 2005.

    (47)

    Tale piano di ristrutturazione, di cui è stata fornita una bozza, è stato elaborato dal Banco Português de Investimento S.A. (in prosieguo «BPI») e riguardava il periodo 2005-2009. Secondo il piano di ristrutturazione, ENVC avrebbe dovuto concentrarsi su attività militari al fine di ripristinare la redditività, pur riconoscendo che la sostenibilità economica e finanziaria di ENVC sarebbe stata subordinata alla capacità di gestione, all'adempimento dei contratti in essere e all'andamento del mercato della cantieristica.

    (48)

    Il piano di ristrutturazione non quantificava i costi connessi all'inadempimento dei contratti a disposizione di ENVC in quel momento. I costi connessi alla chiusura dell'azienda (tra cui il licenziamento dei dipendenti e la regolarizzazione delle passività), però, erano stimati a 175 milioni di EUR. Secondo il Portogallo, è stata scartata l'opzione della liquidazione in quanto più onerosa rispetto all'aumento di capitale,.

    (49)

    Il Portogallo spiega inoltre che il piano di ristrutturazione ha riconosciuto la necessità di sostegno di ENVC, dal momento che la società non sarebbe stata in grado di continuare ad operare solo con i propri mezzi nel periodo 2005-2007. Tuttavia, il Portogallo osserva che una relazione del 2009 della Inspecção-Geral de Finanças — IGF (l'entità responsabile della vigilanza sulle imprese pubbliche portoghesi) aveva rilevato che il piano di ristrutturazione di ENVC non era stato sufficientemente attuato e che le previsioni economiche e finanziarie per il periodo 2008-2011 erano troppo ottimistiche.

    (50)

    In relazione ai prestiti del 2012 e del 2013, il Portogallo sostiene che i tassi di interesse applicati a ENVC fossero uguali a quelli che EMPORDEF era riuscita a ottenere dal mercato. Pertanto, i tassi di interesse devono essere considerati a condizioni di mercato e privi di elementi di aiuto. Secondo il Portogallo, poiché EMPORDEF era l'unica azionista di ENVC, potrebbe essere considerata, in ultima istanza, responsabile dei debiti e delle passività di ENVC. Di conseguenza, il Portogallo sostiene che EMPORDEF non abbia aumentato il suo rischio esponendolo ulteriormente a ENVC mediante i prestiti del 2012 e del 2013.

    (51)

    Nella sua lettera del 14 febbraio 2014, il Portogallo ha spiegato che fino a quel momento ENVC non aveva né rimborsato i prestiti del 2012 e del 2013 né aveva pagato alcun interesse, rilevando anche che i prestiti concessi a ENVC erano, all'occorrenza, accompagnati da lettere di patronage emesse da EMPORDEF.

    (52)

    Per quanto riguarda i prestiti della DGTF concessi nel 2006, 2008, 2010 e 2011, il Portogallo è del parere che siano stati erogati a condizioni di mercato, dal momento che l'interesse applicato era il tasso EURIBOR più uno spread variabile a seconda di ogni contratto di prestito. Il Portogallo osserva altresì che i prestiti della DGTF sono stati erogati tenendo presente il registro delle commesse di ENVC, che avrebbe creato ragionevoli aspettative circa la capacità di ENVC di rimborsare i prestiti.

    (53)

    Evidenzia, inoltre, che l'uso di lettere di patronage è normale tra operatori privati come meccanismo per garantire l'accesso ai mercati finanziari per le aziende con una minore capacità di indebitamento. Il Portogallo rileva che EMPORDEF sarebbe stata comunque considerata, in ultima istanza, responsabile dei debiti di ENVC essendone l'unica azionista. Ad ogni modo, il Portogallo riconosce che EMPORDEF non ha mai addebitato a ENVC le lettere di patronage.

    (54)

    Per quanto riguarda le sovvenzioni alla costruzione navale, il Portogallo sostiene che siano state erogate conformemente al decreto legge n. 296/89 di attuazione della direttiva 87/167/CEE, e che pertanto costituiscono aiuti compatibili all'industria cantieristica. Per quanto riguarda le sovvenzioni alla formazione professionale, il Portogallo sostiene che siano state erogate a tutte le imprese che soddisfacevano le condizioni normative e che, quindi, non avrebbero conferito a ENVC un vantaggio selettivo indebito.

    (55)

    In relazione alla nave Atlântida, il Portogallo osserva che nel giugno 2012 il valore di mercato è stato stimato a 29,24 milioni di EUR, tenendo conto, tra l'altro, dell'obsolescenza economica e della svalutazione sia fisica che funzionale. In questo contesto, il Portogallo sostiene che non esistono motivi per ritenere che la costruzione della nave abbia comportato un vantaggio indebito per ENVC, tenendo conto del fatto che il costo di costruzione superava il prezzo contrattuale.

    6.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

    (56)

    La presente decisione esamina, quale punto preliminare, se ENVC sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti del 2004 (22). Valuta quindi se le misure in esame costituiscano aiuti di Stato a favore di ENVC ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e se tali eventuali aiuti siano legali e compatibili con il mercato interno.

    6.1.   Le difficoltà di ENVC

    (57)

    Come indicato in precedenza nel considerando (42), il Portogallo sostiene che la gravità della situazione finanziaria di ENVC sarebbe emersa solo nel 2009/2010 e che la sua irreversibilità sia stata riconosciuta soltanto nei conti annuali della società del 2012.

    (58)

    La Commissione ribadisce i pareri espressi nella sua decisione di avvio del procedimento. Conformemente al considerando 9 degli Orientamenti del 2004, la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

    (59)

    Il punto 10 degli Orientamenti del 2004 chiarisce che una società a responsabilità limitata è considerata in difficoltà qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o qualora soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

    (60)

    Il punto 11 degli Orientamenti del 2004 aggiunge che, anche qualora non sia soddisfatta alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

    (61)

    La Commissione osserva che ENVC è una società a responsabilità limitata che ha costantemente registrato forti perdite almeno a partire dal 2000 (cfr. la tabella 3 riportata di seguito):

    Tabella 3

    Utili netti di ENVC fra il 2000 e il 2003

     

    Utile netto (in milioni di EUR)

    2000

    – 2,72

    2001

    – 4,98

    2002

    – 11,12

    2003

    – 26,87

    2004

    – 27,02

    2005

    – 14,38

    2006

    – 5,26

    2007

    – 8,04

    2008

    – 12,07

    2009

    – 22,26

    2010

    – 41,90

    2011

    – 22,70

    2012

    – 8,78

    2013

    – 52,42

    Fonte: conti annuali di EMPORDEF per il 2006, 2007, 2008, 2012 e 2013 (disponibile all'indirizzo http://www.empordef.pt/main.html), conti annuali di ENVC per il 2001, 2002, 2003, 2009, 2010 e 2011.

    (62)

    Oltre alle forti perdite di ENVC, che costituiscono una prima indicazione delle difficoltà della società, sono presenti anche alcuni altri sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti del 2004. Ad esempio, il fatturato di ENVC era in costante calo almeno a partire dal 2008: era passato da 129,62 milioni di EUR di quell'anno a 55,58 milioni di EUR nel 2009, 20,22 milioni di EUR nel 2010 e 15,11 milioni di EUR nel 2011. Sebbene nel 2012 sia stato registrato un aumento del fatturato (30,38 milioni di EUR) derivante da alcuni lavori aggiuntivi per una nave di supporto logistico (23), si è trattato di un evento una tantum; nel 2013, infatti, il fatturato è nuovamente crollato raggiungendo i 3,79 milioni di EUR.

    (63)

    Inoltre, ENVC aveva un patrimonio netto negativo almeno dal 2009: – 25,62 milioni di EUR nel 2009, – 74,49 milioni di EUR nel 2010, – 129,63 milioni di EUR nel 2011, – 142,45 milioni di EUR nel 2012 e – 193,46 milioni di EUR nel 2013 (24).

    (64)

    Secondo il Portogallo (cfr. il considerando (43) più sopra), l'aumento di capitale del 2006 era necessario al fine di rispettare l'articolo 35 del Codice delle società commerciali portoghese; l'alternativa, infatti, sarebbe stata una riduzione del capitale di ENVC o la liquidazione della società. Inoltre, il piano di ristrutturazione elaborato dal BPI ad agosto 2005 (cfr. il considerando (47) più sopra), evidenzia che dalla fine del 2003 ENVC si trovava in una situazione di fallimento tecnico («falência técnica»). Infine, la Commissione osserva che la relazione del 2009 dell'IGF indica che al 31 dicembre 2005 e alla fine del 2008, ENVC si trovava nuovamente in una situazione di fallimento tecnico. Emerge, quindi, che negli anni in cui ENVC si trovava in fallimento tecnico, la società mostrava tutti i sintomi del fallimento, salvo per il fatto di non essere stata dichiarata formalmente fallita dal tribunale competente. Ciò indica che l'azienda soddisfaceva le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza, in linea con il punto 10 degli Orientamenti del 2004, quanto meno alla fine del 2003, del 2005 e del 2008.

    (65)

    Ciò premesso, la Commissione conclude che ENVC era un'impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti del 2004 al momento della concessione delle misure.

    6.2.   Esistenza di un aiuto di Stato

    (66)

    In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (67)

    Al fine di accertare la presenza di aiuti di Stato, occorre pertanto valutare se i criteri cumulativi di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (trasferimento di risorse statali, vantaggio selettivo, potenziali distorsioni della concorrenza ed effetti sugli scambi commerciali nell'ambito dell'Unione europea) siano soddisfatti per le misure individuate.

    (68)

    A questo riguardo, la Commissione rileva già che il Portogallo non contesta il carattere di aiuto di Stato delle sovvenzioni alla costruzione navale, poiché queste ultime — secondo le autorità portoghesi — sono state erogate conformemente al decreto legge n. 296/89 di attuazione della direttiva 87/167/CEE. La Commissione ne valuterà la compatibilità con il mercato interno nella sezione 6.4 più sotto.

    (69)

    In relazione alle sovvenzioni alla formazione professionale erogate nel 2005 e nel 2006 e pari a 257 791 EUR, il Portogallo afferma che queste sono state concesse nell'ambito del Programma Operativo «Occupazione, formazione e sviluppo sociale» (POEFDS), finanziato dal Fondo sociale europeo. La Commissione osserva che tali fondi costituiscono di per sé aiuti di Stato poiché sono stati erogati dallo Stato membro nel contesto dei fondi strutturali 2000-2006. Di conseguenza, la Commissione valuterà direttamente la loro compatibilità con il mercato interno nella sezione 6.4 più sotto.

    6.2.1.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

    (70)

    Il Portogallo non mette in discussione le conclusioni preliminari espresse dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento in relazione alla presenza di risorse statali e all'imputabilità allo Stato.

    (71)

    In primo luogo, la Commissione evidenzia che i prestiti della DGTF, le sovvenzioni alla costruzione navale e le sovvenzioni alla formazione professionale sono stati erogati direttamente dal bilancio dello Stato (principalmente attraverso la DGTF); non vi è pertanto alcun dubbio che queste misure concesse in passato comportino risorse statali e siano imputabili allo Stato.

    (72)

    Per quanto riguarda EMPORDEF, la Commissione ritiene inoltre che le sue azioni abbiano comportato risorse statali (dato che il bilancio di EMPORDEF viene prelevato direttamente dalle casse dello Stato) e che tali azioni siano imputabili allo Stato ai sensi della giurisprudenza Stardust Marine  (25). In primo luogo, la Commissione osserva che si è in presenza di una holding statale al 100 %; infatti, l'unico azionista di EMPORDEF per conto dello Stato è la DGTF. Inoltre, EMPORDEF è soggetta alla vigilanza diretta del Ministero delle Finanze e delle Amministrazioni pubbliche, per quanto riguarda la vigilanza finanziaria, e del Ministero della Difesa Nazionale per quanto riguarda la vigilanza settoriale (26).

    (73)

    Inoltre, secondo la pagina web di EMPORDEF, le sue operazioni sono coerenti con gli obiettivi, le politiche e gli scopi stabiliti dal suo unico azionista, ovvero lo Stato (27). Ancora, il Presidente di EMPORDEF e i suoi amministratori esecutivi sono nominati direttamente dal Ministro della Difesa Nazionale (28).

    (74)

    Oltre a quanto sopra esposto, le norme che disciplinavano la privatizzazione prevista di ENVC (cfr. la sezione 2.2 più sopra) indicavano chiaramente che la decisione finale doveva essere presa dal governo portoghese e non da EMPORDEF. In termini di prove indirette, la Commissione osserva che il 4 gennaio 2012 il Ministero della Difesa Nazionale portoghese ha emesso un comunicato stampa che recitava: «il 2 luglio 2011, il Ministero della Difesa Nazionale ha deciso di sospendere lo smantellamento di [ENVC]. Nel mese di agosto, il Ministero della Difesa Nazionale ha affidato alla nuova amministrazione di EMPORDEF il compito di trovare una soluzione per evitare lo smantellamento e la chiusura di ENVC» (29). Inoltre, in diverse occasioni il Ministro della Difesa Nazionale ha annunciato pubblicamente i passi da intraprendere per quanto riguarda la privatizzazione prevista di ENVC (30). Una volta scartati i piani di privatizzazione, il governo portoghese ha autorizzato EMPORDEF a prendere le misure necessarie in relazione a ENVC (31).

    (75)

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che le azioni di EMPORDEF sono imputabili allo Stato e che le misure concesse in passato a ENVC hanno comportato risorse statali.

    6.2.2.   Vantaggio selettivo

    (76)

    Per quanto riguarda la questione se le misure concesse in passato abbiano conferito a ENVC un vantaggio selettivo indebito, la Commissione osserva che il Portogallo ritiene che la maggior parte delle misure concesse non abbia conferito alcun vantaggio selettivo indebito in quanto sarebbe in linea con il criterio dell'operatore in economia di mercato.

    (77)

    Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha indicato che, nonostante le limitate informazioni disponibili all'epoca, sembrava improbabile che un investitore privato operante razionalmente avrebbe concesso a ENVC tali misure di aiuto. Infatti, date le difficoltà di ENVC in quel momento, secondo il parere preliminare della Commissione, un operatore di mercato che segua una logica razionale ed operi in condizioni di mercato non avrebbe erogato tale finanziamento a una società come ENVC. La Commissione ha anche concluso, in via preliminare, che il vantaggio sarebbe di carattere selettivo poiché l'unico beneficiario era la società ENVC.

    (78)

    Per quanto riguarda l'aumento di capitale del 2006, la Commissione non condivide il parere del Portogallo secondo cui un operatore in un'economia di mercato avrebbe optato per l'aumento di capitale della ENVC — invece di liquidare la società — al fine di consentirle di continuare a operare nel mercato della cantieristica, in particolare alla luce del registro delle commesse, nel quale all'epoca figuravano 15 progetti di costruzione per un importo di 386 milioni di EUR (cfr. il considerando (44) più sopra).

    (79)

    In primo luogo, la Commissione osserva che un investitore di mercato che opera secondo una logica razionale avrebbe dovuto valutare se fosse più economicamente razionale liquidare la società o erogarle capitale aggiuntivo, tenendo presente lo scarso rendimento finanziario di ENVC tra il 2000 e il 2006 e considerando inoltre le misure già concesse dallo Stato a ENVC prima dell'aumento di capitale del 2006 (vale a dire uno dei prestiti della DGTF per un importo di 30 milioni di EUR concesso nel mese di gennaio/febbraio 2006, le sovvenzioni alla cantieristica superiori a 27 milioni di EUR e le sovvenzioni alla formazione professionale).

    (80)

    Sebbene l'ammontare del registro delle commesse sembrasse superare l'importo complessivo delle misure concesse, la Commissione ritiene che un investitore di mercato operante razionalmente avrebbe anche valutato la capacità di ENVC di portare a termine le costruzioni con profitto e/o entro i termini contrattuali, in modo da evitare il pagamento di eventuali penalità (32). In base alle informazioni fornite dal Portogallo, nulla indica che EMPORDEF abbia fatto tali riflessioni al momento di realizzare l'aumento di capitale del 2006.

    (81)

    Inoltre, il Portogallo rileva che, secondo il piano di ristrutturazione elaborato dal BPI ad agosto 2005, i costi connessi alla chiusura di ENVC erano stati stimati in 175 milioni di EUR. Secondo il Portogallo, poiché la liquidazione era più onerosa rispetto all'aumento di capitale, la prima linea di azione è stata scartata.

    (82)

    A questo proposito, la Commissione osserva che la stima fatta dal BPI nel piano di ristrutturazione non è corroborata da dati oggettivi. Su tale base, la Commissione non è in grado di valutare l'accuratezza di tale stima e di stabilire se in effetti fosse più economicamente razionale per EMPORDEF realizzare l'aumento di capitale piuttosto che procedere alla liquidazione della società.

    (83)

    Inoltre, la Commissione osserva che il piano di ristrutturazione elaborato dal BPI rilevava che ENVC da sola non aveva la capacità di ripristinare la redditività e che aveva bisogno di fondi esterni per un importo di 45-50 milioni (scenario di base), che sarebbe salito a 70-80 milioni di EUR in uno scenario pessimistico. L'importo dell'aumento di capitale del 2006 (24,875 milioni di EUR) si attesta notevolmente al di sotto di queste stime e non avrebbe consentito a ENVC di ripristinare la redditività.

    (84)

    Infine, la Commissione osserva che ENVC aveva bisogno di una profonda ristrutturazione, come riconosciuto dal piano di ristrutturazione elaborato dal BPI. Sebbene il piano di ristrutturazione sia solo una bozza, esso indica già le difficoltà di ENVC e la necessità di fondi esterni supplementari. Tuttavia, precisa che il ritorno di ENVC alla redditività sarebbe stato fortemente condizionato dalla capacità dei dirigenti della società di onorare i suoi contratti e dall'andamento dei mercati dell'industria cantieristica. A questo riguardo la Commissione osserva che il Portogallo non ha fornito alcuna prova del fatto che EMPORDEF avesse valutato tali elementi nel momento in cui ha realizzato l'aumento di capitale del 2006, che sarebbe comunque inferiore agli importi necessari, stimati dal piano di ristrutturazione, per consentire alla società di ripristinare la redditività.

    (85)

    Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione è giunta alla conclusione che un operatore prudente in un'economia di mercato non avrebbe realizzato l'aumento di capitale del 2006 e che pertanto quest'ultimo ha comportato un vantaggio indebito per ENVC.

    (86)

    Per quanto riguarda i prestiti del 2012 e del 2013 erogati da EMPORDEF per un importo complessivo di 101 118 066,03 EUR, dalle informazioni fornite dal Portogallo emerge che nel corso del 2012 EMPORDEF ha stipulato 70 contratti con ENVC, generalmente a breve termine, con scadenza a 90 giorni. I prestiti sono stati concessi per diversi importi e con diversi tassi di interesse, principalmente EURIBOR 3 mesi maggiorato di un margine. Tuttavia, alcuni contratti avevano un tasso di interesse fisso, in particolare i contratti firmati a partire da ottobre 2012 (cfr. ad esempio i contratti firmati il 30 marzo 2012 per 16,7 milioni di EUR a un tasso di interesse del 2 %, quelli firmati il 2 novembre 2012 per 10,570 milioni di EUR a un tasso di interesse del 5,871 % e infine i contratti del 1o dicembre 2012 per 1 milione di EUR, anch'essi al tasso di interesse del 5,871 %). È emerso inoltre che i contratti di prestito non erano assistiti.

    (87)

    Il Portogallo sostiene l'assenza di aiuto nei prestiti della DGTF dal momento che EMPORDEF ha applicato a ENVC gli stessi tassi di interesse ottenuti dal mercato. Poiché, comunque, EMPORDEF sarebbe stata ritenuta responsabile dei debiti e delle passività di ENVC, essendo l'unica azionista della società, il Portogallo sostiene che EMPORDEF non ha aumentato il rischio esponendolo ulteriormente a ENVC.

    (88)

    In primo luogo, non sembra che EMPORDEF sarebbe stata responsabile di tutti i debiti e le passività di ENVC, visto che EMPORDEF ed ENVC sono società a responsabilità limitata («sociedade anónima»). Di norma, nelle società a responsabilità limitata la responsabilità dei membri (titolari di partecipazioni) è limitata al valore nominale delle loro azioni, ai sensi dell'articolo 271 del Codice delle società commerciali portoghese (33). Su questa base, erogando i prestiti del 2012 e del 2013 a ENVC, EMPORDEF sarebbe incorsa in ulteriori rischi al di là del valore delle sue azioni nella società.

    (89)

    Ad ogni modo, indipendentemente da quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che EMPORDEF non abbia agito come un investitore di mercato razionale nel momento in cui ha erogato i prestiti del 2012 e del 2013 a ENVC. A quell'epoca, la situazione finanziaria di ENVC era estremamente difficile: le perdite dell'anno precedente avevano raggiunto 22,7 milioni di EUR (cfr. la tabella 3 di cui sopra) e il patrimonio netto negativo era di – 129,63 milioni di EUR (cfr. il considerando 63 più sopra). Alla luce della situazione di difficoltà in cui versava ENVC, la Commissione ritiene che un investitore in economia di mercato avrebbe valutato la situazione finanziaria di ENVC e analizzato la capacità dell'azienda di rimborsare i prestiti e gli interessi. A questo proposito, la Commissione osserva che diversi istituti finanziari — in relazione ai quali la Commissione non ha ragione di sospettare che non operassero come investitori di mercato — avevano rifiutato di erogare prestiti direttamente a ENVC. Ciò indica, di per sé, che i mercati non credevano più che ENVC sarebbe stata in grado di rimborsare i prestiti.

    (90)

    Riproducendo semplicemente gli interessi ottenuti per i prestiti nel mercato, EMPORDEF ha conferito a ENVC un vantaggio indebito, poiché quest'ultima non sarebbe stata in grado di ottenere tali condizioni; ENVC, infatti, non ha ottenuto nessuno dei prestiti dal mercato. Sebbene alcuni dei tassi di interesse applicati da EMPORDEF a ENVC potrebbero apparire relativamente alti (ad es. EURIBOR 3 mesi maggiorato dell'8,431 % per il contratto firmato il 30 maggio 2012), la Commissione ritiene che nessun istituto finanziario privato avrebbe erogato un prestito di questo tipo — non assistito — a un'impresa chiaramente in difficoltà.

    (91)

    La Commissione osserva inoltre che, una volta raggiunta la scadenza di 90 giorni per i primi contratti, EMPORDEF avrebbe potuto notare che ENVC non aveva né rimborsato il capitale né pagato alcun interesse (cfr. il considerando 51 più sopra). Alla luce di ciò, la Commissione ritiene che un operatore di mercato operante razionalmente non avrebbe erogato ulteriori prestiti a ENVC.

    (92)

    La Commissione conclude pertanto che i prestiti del 2012 e del 2013 hanno conferito a ENVC un vantaggio indebito.

    (93)

    La Commissione valuterà ora se i prestiti della DGTF per un importo di 56 milioni di EURO hanno conferito a ENVC un vantaggio indebito. Il Portogallo indica che il tasso di interesse di tali prestiti era EURIBOR 6 mesi più uno spread variabile a seconda di ciascun contratto. Secondo il Portogallo, tale remunerazione sarebbe soddisfacente per un investitore ed escluderebbe quindi la presenza di un vantaggio indebito e quest'ultimo di un aiuto di Stato. Il Portogallo osserva inoltre che i prestiti della DGTF sono stati forniti tenendo presente il registro delle commesse di ENVC.

    (94)

    La Commissione non può condividere i pareri del Portogallo secondo cui fissare un tasso di interesse EURIBOR a 6 mesi più uno spread variabile significherebbe rendere i prestiti della DGTF conformi al mercato. La tabella 4 di seguito riepiloga il tasso di interesse totale applicabile ai prestiti della DGTF al momento della firma dei contratti:

    Tabella 4

    Totale del tasso di interesse applicabile ai prestiti della DGTF

    Data della firma del contratto

    Importo in EUR

    EURIBOR 6 mesi (a) (%)

    Spread (34) (b)

    Tasso di interesse totale (a) + (b) (%)

    31 gennaio 2006

    30 000 000

    2,698

    150bp

    4,198 (35)

    11 dicembre 2008

    8 000 000

    3,417

    100bp

    4,417

    28 aprile 2010

    5 000 000

    0,964

    100bp

    1,964

    27 aprile 2011

    (erogato in due rate: ad aprile e a giugno 2011)

    13 000 000

    1,661

    3,907 % (aprile 2011)

    3,580 % (giugno 2011)

    5,568 (aprile 2011)

    5,241 (giugno 2011)

    (95)

    Al fine di accertare la conformità al mercato dei tassi di interesse applicati ai prestiti della DGTF, la Commissione utilizzerà come miglior indicatore disponibile i tassi di riferimento derivanti dalla normativa applicabile all'epoca dei prestiti.

    (96)

    Innanzitutto, come indicato nella sezione 6.1 più sopra, la Commissione ritiene che nel 2006 e nel 2008 ENVC avesse i requisiti per essere considerata un'impresa in difficoltà. Per quanto riguarda in particolare il prestito della DGTF del 2006, la Commissione osserva che, secondo la relazione del 2009 dell'IGF, al 31 dicembre 2005 ENVC si trovava in una situazione di fallimento tecnico. Per quanto riguarda il prestito della DGTF del 2008, la stessa relazione indica che alla fine del 2008 ENVC si trovava nuovamente in una situazione di fallimento tecnico (cfr. il considerando 64 più sopra).

    (97)

    In particolare, per quanto riguarda il prestito della DGTF del 2006, la comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione del 1997 (36), applicabile in quel momento, ha stabilito che il tasso di base (3,70 % in Portogallo nel gennaio 2006) (37) debba essere aumentato di un premio di 400 punti base o più in situazioni di rischio particolare. A questo proposito, la Commissione evidenzia le difficoltà di ENVC a quell'epoca e il fatto che si trovasse in una situazione di fallimento tecnico. Inoltre, secondo il contratto di prestito della DGTF del 2006, ENVC decise di assistere il prestito con i proventi della costruzione di determinate navi destinate alla Marina portoghese. Non è chiaro, tuttavia, se un prestatore orientato al mercato avrebbe accettato tale garanzia alla luce dei problemi che ENVC aveva per portare a termine le costruzioni con profitto e/o entro le scadenze (cfr. a questo proposito il considerando 80 e la nota a piè di pagina 28). Ad ogni modo, la Commissione non ha ricevuto alcuna prova che consenta di esaminare tali contratti di costruzione. La Commissione ritiene pertanto che l'applicazione di un margine di almeno 400 punti base sarebbe ragionevole. Di conseguenza, il tasso di riferimento applicabile sarebbe almeno del 7,70 %, che è ben di sopra del tasso di interesse del 4,198 % effettivamente applicato dalla DGTF.

    (98)

    Per quanto riguarda il prestito della DGTF del 2008, la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione del 2008 (38) applicabile all'epoca ha stabilito che al tasso di base (2,05 % in Portogallo nel dicembre 2008) (39) si debba applicare un margine a seconda del rating dell'impresa interessata e del livello di garanzia offerto. Alla luce delle difficoltà in cui versava ENVC in quel momento e del basso livello di garanzia (cfr. il considerando 97 più sopra, che si applica mutatis mutandis), il margine applicabile sarebbe quantomeno di 1 000 punti base. Di conseguenza, il tasso di riferimento applicabile sarebbe per lo meno del 12,05 %, anch'esso al di sopra del tasso di interesse del 4,417 % effettivamente applicato dalla DGTF.

    (99)

    In relazione ai prestiti della DGTF del 2010 e del 2011, la Commissione ribadisce il suo parere, secondo cui ENVC aveva i requisiti per essere considerata un'impresa in difficoltà nel momento in cui sono stati concessi i prestiti (cfr. la sezione 6.1 più sopra). Secondo la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione del 2008, applicabile in quel momento, il tasso di base applicabile per il Portogallo era l'1,24 % ad aprile 2008 e l'1,49 % ad aprile 2011.

    (100)

    Per quanto riguarda il prestito della DGTF del 2010, la Commissione rileva che non vi è alcuna garanzia in senso stretto ma solo una promessa fatta da ENVC di utilizzare i proventi di un certo contratto quadro con il Ministero della Difesa Nazionale per rimborsare il prestito. Su questa base, e tenendo conto delle difficoltà in cui versava ENVC in quel momento, la Commissione è del parere che il margine applicabile dovrebbe essere almeno di 1 000 punti base. Di conseguenza, il tasso di riferimento applicabile sarebbe perlomeno dell'11,24 %, rispetto al tasso decisamente inferiore dell'1,964 % applicato dalla DGTF.

    (101)

    Infine, per quanto riguarda il prestito della DGTF del 2011, la Commissione osserva che, come nel caso del prestito della DGTF del 2010, non vi è alcuna garanzia in senso stretto ma semplicemente una promessa di ENVC di utilizzare i proventi di un determinato contratto quadro con il Ministero della Difesa Nazionale per rimborsare il prestito, che inoltre ha dovuto essere confermata dal Consiglio di amministrazione di ENVC e approvata dal Ministero della Difesa Nazionale. È quindi altamente improbabile che questo livello di garanzia possa essere considerato adeguato da un prestatore orientato al mercato. Di conseguenza, dato che ENVC era a quell'epoca un'impresa in difficoltà, la Commissione ritiene che il margine applicabile debba essere quantomeno di 1 000 punti base, che si tradurrebbe in un tasso di riferimento minimo dell'11,49 %, molto superiore ai tassi di interesse effettivamente applicati a ENVC (5,568 % ad aprile 2011 e 5,241 % a giugno 2011).

    (102)

    Tenendo presente quanto sopra, la Commissione giunge alla conclusione che i prestiti della DGTF abbiano conferito a ENVC un vantaggio indebito.

    (103)

    Per quanto riguarda le lettere di patronage emesse da EMPORDEF tra il 2007 e il 2011, la Commissione in primo luogo rileva che sembrano essere molto simili a una garanzia, poiché nella maggior parte di queste lettere EMPORDEF ha dichiarato specificamente che avrebbe fatto tutto il necessario per assicurarsi che ENVC disponesse dei mezzi necessari per onorare il contratto di prestito sottostante. Tuttavia, le lettere di patronage datate 8 gennaio 2007 e 26 giugno 2008 hanno una diversa formulazione. In queste lettere, EMPORDEF fa notare di possedere ENVC al 100 % e che tale partecipazione azionaria non sarebbe stata ridotta; in caso contrario, la banca che concede il prestito sarebbe autorizzata a chiedere a ENVC di rimborsare il prestito prima della scadenza. Questa dichiarazione, da sola, non consente alla Commissione di ritenere che EMPORDEF sarebbe stata responsabile dell'inadempimento di ENVC rispetto ai prestiti in questione e pertanto non sembra opportuno assimilare le lettere di patronage a delle garanzie. Non si è pertanto stabilito che tali lettere abbiano conferito un vantaggio a ENVC.

    (104)

    Per quanto riguarda il resto delle lettere di patronage (vale a dire quelle emesse nel 2009, 2010 e 2011), dato che EMPORDEF dichiara di essere pronta a intervenire nel caso in cui ENVC non onori il sottostante contratto di prestito, è evidente che sono equivalenti a una garanzia, poiché EMPORDEF rassicura l'istituto finanziario che concede il prestito impegnandosi a fare tutto il necessario affinché ENVC disponga dei mezzi necessari per rimborsare i prestiti. Un operatore di mercato normale avrebbe chiesto un premio in cambio dell'emissione di questo tipo di «garanzia», cosa che comunque EMPORDEF non ha mai fatto nonostante il forte rischio che ENVC non fosse in grado di rimborsare i prestiti vista la difficile situazione in cui versava in quel momento.

    (105)

    Secondo la sezione 2.2 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (40) (in prosieguo «la Comunicazione sulle garanzie»), «l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo. Quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione». Occorre dunque esaminare se, in linea di principio, sarebbe stato possibile ottenere la garanzia a condizioni di mercato dai mercati finanziari e se è stato pagato il premio di mercato per ottenerla (41).

    (106)

    La Commissione osserva che le lettere di patronage non sono state remunerate e che ENVC non ha pagato a EMPORDEF alcun premio. Di conseguenza, il rischio affrontato da EMPORDEF non è stato remunerato. Ciò è di per sé sufficiente per concludere che le lettere di patronage, che hanno caratteristiche molto simili a una garanzia, hanno conferito a ENVC un vantaggio indebito.

    (107)

    Per quanto riguarda l'argomentazione del Portogallo secondo cui EMPORDEF sarebbe stata comunque ritenuta responsabile, in ultima istanza, dei debiti di ENVC dal momento che era l'unica azionista, la Commissione fa riferimento alla sua motivazione esposta nel considerando 88 più sopra, che si applica mutatis mutandis.

    (108)

    Di conseguenza, la Commissione è del parere che le lettere di patronage del 2009, 2010 e 2011 abbiano conferito a ENVC un vantaggio indebito.

    (109)

    Per quanto riguarda il prestito per la nave Atlântida, la Commissione osserva che nel dicembre 2009 EMPORDEF ha erogato a ENVC 37 milioni di EUR ottenuti dalla CGD per concludere la procedura giudiziaria con Atlanticoline. All'epoca, quando ENVC era già un'impresa in difficoltà, un investitore di mercato operante razionalmente avrebbe valutato la situazione della società e la sua capacità di rimborsare il prestito, anziché trasferire semplicemente i fondi a ENVC. Inoltre, un operatore di mercato razionale avrebbe valutato i rischi connessi all'operazione e la possibilità di vendere la nave a un diverso acquirente, cosa che alla fine è accaduta a settembre 2014 (cfr. il considerando 30 più sopra). La Commissione osserva inoltre che il prestito è stato concesso a EMPORDEF a un tasso di interesse annuo EURIBOR a 6 mesi maggiorato del 2 %, che al momento del contratto equivaleva a 2,993 %. Tuttavia, secondo la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione del 2008, applicabile in quel momento, il tasso di base applicabile per il Portogallo nel dicembre 2009 era 1,45 %, a cui va aggiunto un margine di almeno 1 000 punti base alla luce delle difficoltà di ENVC e dell'assenza di una garanzia in senso stretto. Di conseguenza, il tasso di riferimento applicabile sarebbe quantomeno dell'11,45 %.

    (110)

    La Commissione intende che ENVC non ha rimborsato i 37 milioni di EUR del prestito per la nave Atlântida a EMPORDEF e che non ha pagato alcun interesse per tale importo, ad eccezione degli interessi pagati nel 2010 pari a 840 480,54 EUR. Su questa base, e tenendo presente quanto sopra, la Commissione giunge alla conclusione che il prestito per la nave Atlântida ha conferito a ENVC un vantaggio indebito.

    6.2.3.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi intra-UE

    (111)

    Le misure concesse possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri poiché ENVC è in concorrenza con cantieri di altri Stati membri dell'Unione europea e del resto del mondo. Le misure concesse in questione, pertanto, hanno consentito a ENVC di continuare a operare senza dover affrontare, come altri concorrenti, le conseguenze che, in condizioni normali, sarebbero derivate dai suoi risultati finanziari negativi. Esse, quindi, hanno anche distorto la concorrenza.

    6.2.4.   Conclusione sull'esistenza di un aiuto di Stato e quantificazione

    (112)

    Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che le misure concesse configurano un aiuto di Stato, dal momento che soddisfano i requisiti necessari della definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, fatta eccezione per le lettere di patronage datate 8 gennaio 2007 e 26 giugno 2008 (cfr. il considerando 103 più sopra).

    (113)

    Come indicato nei considerando 68 e 69 più sopra, la totalità delle sovvenzioni alla costruzione navale e delle sovvenzioni alla formazione professionale configurano aiuti di Stato per un importo, rispettivamente, di 27 129 933,20 EUR e 257 791 EUR.

    (114)

    Per quanto riguarda il resto delle misure concesse in passato, la Commissione ribadisce che, in considerazione della situazione di difficoltà in cui versava ENVC in quel momento, nessun operatore orientato al mercato gliele avrebbe concesse. Per questo motivo, la Commissione è del parere che ENVC abbia ricevuto aiuti di Stato per un importo pari alla totalità dell'aumento di capitale del 2006 (24,875 milioni di EUR).

    (115)

    Per quanto riguarda le lettere di patronage del 2009, 2010 e 2011, la Commissione ribadisce che sono molto simili a delle garanzie (cfr. i considerando 103 e 104 più sopra). A questo proposito, la sezione 4.1 della Comunicazione sulle garanzie recita: «La Commissione sottolinea che, per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l'elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l'importo effettivamente coperto da tale garanzia;».

    (116)

    La Commissione osserva che le banche hanno erogato i prestiti a ENVC esclusivamente per la presenza delle «garanzie» (sotto forma di lettere di patronage) di EMPORDEF che le rassicuravano sull'impegno di quest'ultima a fare tutto il necessario affinché ENVC fosse in grado di rimborsare i prestiti. Inoltre, la Commissione rileva che le lettere di patronage sono state emesse gratuitamente in un momento in cui ENVC era in difficoltà e nonostante la forte probabilità che quest'ultima non sarebbe stata in grado di onorare i suoi impegni. La Commissione rileva inoltre che ENVC si era trovata almeno in tre occasioni in una situazione di fallimento tecnico (cfr. il considerando 64 più sopra) e nonostante ciò, EMPORDEF ha deciso di emettere le lettere di patronage senza premio. In questo contesto, la Commissione giunge alla conclusione che non esiste un possibile tasso di mercato che potrebbe essere utilizzato come comparatore ragionevole e, pertanto, ritiene che ENVC abbia ricevuto aiuti di Stato per un importo pari alla totalità degli importi garantiti dalle lettere di patronage del 2009, 2010 e 2011 (vale a dire 51,28 milioni di EUR).

    (117)

    Una logica analoga vale per il caso dei prestiti erogati a ENVC, cioè i prestiti del 2012 e del 2013, i prestiti della DGTF e il prestito per la nave Atlântida. EMPORDEF e la DGTF hanno erogato tali prestiti a ENVC in un momento in cui l'azienda era in difficoltà e nessun investitore di mercato operante razionalmente glieli avrebbe concessi. Ciò è particolarmente evidente nel caso dei prestiti del 2012 e del 2013, dal momento che, come indicato nel considerando 21 più sopra, le banche avevano cessato di concedere prestiti a ENVC ed erano disposte a concederli solo a EMPORDEF. Inoltre, la Commissione osserva che i prestiti della DGTF e il prestito per la nave Atlântida sono stati erogati tra il 2006 e il 2011: nel corso di questi anni, le banche private erano disposte a concedere prestiti a ENVC solo sulla base di una garanzia (sotto forma di lettera di patronage) emessa da EMPORDEF. Ciò indica che nessun operatore del mercato era disposto a concedere un prestito a ENVC da sola. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che ENVC ha ricevuto aiuti di Stato per un importo pari alla totalità dei prestiti del 2012 e del 2013 (101 118 066,03 EUR), dei prestiti della DGTF (rispettivamente 30 milioni di EUR, 8 milioni di EUR, 5 milioni di EUR e 13 milioni di EUR) e del prestito per la nave Atlântida (37 milioni di EUR).

    6.3.   Aiuto illegale

    (118)

    L'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, stabilisce che uno Stato membro non può dare esecuzione a una misura di aiuto in vigore prima che la Commissione abbia adottato una decisione di autorizzazione della misura.

    (119)

    La Commissione rileva che il Portogallo ha concesso le misure in questione a ENVC senza notificarle preventivamente alla Commissione per l'approvazione (con le eccezioni indicate al considerando 125 più sotto). La Commissione si rammarica che il Portogallo non abbia rispettato l'obbligo di sospensione, violando così l'obbligo sancito dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

    6.4.   Compatibilità delle misure concesse con il mercato interno

    (120)

    Nella misura in cui le misure di cui sopra costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la loro compatibilità deve essere valutata alla luce delle eccezioni previste dai paragrafi 2 e 3 di tale disposizione.

    (121)

    Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta allo Stato membro invocare possibili motivi di compatibilità e dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per tale compatibilità (42). Le autorità portoghesi ritengono che la maggior parte delle misure concesse in passato non costituisca aiuti di Stato e, di conseguenza, non hanno addotto nessun possibile motivo di compatibilità.

    (122)

    Tuttavia, la Commissione ha valutato l'eventualità di una possibile applicazione dei motivi di compatibilità previsti dal TFUE alle misure concesse.

    (123)

    Per quanto riguarda le sovvenzioni alla costruzione navale, il Portogallo sostiene che siano state concesse ai sensi del decreto legge n. 296/89 in attuazione della direttiva 87/167/CEE (cfr. il considerando 68 più sopra). Tuttavia, come già sottolineato dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, tale direttiva ha cessato di essere applicabile dal 31 dicembre 1990 (cfr. l'articolo 13 della stessa).

    (124)

    Inoltre, il Portogallo non ha fornito alcuna prova della compatibilità delle sovvenzioni alla costruzione navale con nessuna delle successive basi giuridiche per dichiarare compatibile l'aiuto ai fini della costruzione navale.

    (125)

    L'unica eccezione riguarda due sovvenzioni alla costruzione navale concesse a ENVC nel 2003 e nel 2005 per la costruzione di due navi (appalti C224 e C225 — cfr. l'allegato II). Tali sovvenzioni sono state autorizzate dalla decisione della Commissione nel caso C 33/2004 (43) sulla base del regolamento (CE) n. 1540/98. La Commissione conclude pertanto, in base alle informazioni fornite, che le sovvenzioni per gli appalti C224 e C225 per un importo di 2 675 275 EUR ciascuno (per un totale di 5 350 550 EUR) costituiscono un aiuto alla costruzione navale compatibile con il mercato interno.

    (126)

    La Commissione è giunta tuttavia alla conclusione che il resto delle sovvenzioni alla cantieristica (pari a 21 779 383,21 EUR) — per le quali il Portogallo non contesta il carattere di aiuto di Stato — sono incompatibili con il mercato interno.

    (127)

    In relazione al resto delle misure concesse in passato (con l'esclusione delle lettere di patronage dell'8 gennaio 2007 e del 26 giugno 2008), come già indicato nella decisione di avvio del procedimento, alla luce della natura delle misure e delle difficoltà di ENVC, gli unici criteri di compatibilità rilevanti sembrano quelli relativi agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, sulla base degli Orientamenti del 2004 (44).

    (128)

    In primo luogo, la Commissione ribadisce le sue conclusioni della decisione di avvio del procedimento, secondo cui non sono soddisfatte le condizioni per gli aiuti per il salvataggio di cui al punto 3.1 degli Orientamenti del 2004. Ai sensi del punto 25, lettera a), degli Orientamenti del 2004, gli aiuti per il salvataggio devono consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti; in entrambi i casi, il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane. Ad esempio, già l'aumento di capitale del 2006 non soddisfarebbe questo requisito.

    (129)

    Inoltre, il punto 25, lettera a), aggiunge che i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione all'impresa della prima tranche. Come spiegato in precedenza, ciò non sembra essere avvenuto per nessuna delle misure concesse in esame.

    (130)

    Il punto 25, lettera b) sancisce che gli aiuti per il salvataggio debbano essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere effetti gravi di «spillover» negativo in altri Stati membri; Il Portogallo non ha fornito alcuna prova in questo senso per nessuna delle misure concesse in passato.

    (131)

    Inoltre, nel caso di aiuto per il salvataggio non notificato, il punto 25, lettera c), impone allo Stato membro di comunicare alla Commissione, entro sei mesi dalla prima attuazione della misura di aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione oppure un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata. Ancora una volta, il Portogallo non ha rispettato tale requisito indispensabile ai fini della compatibilità.

    (132)

    Ai sensi del punto 25, lettera d), l'aiuto per il salvataggio deve essere limitato all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività. Tenuto conto degli ingenti aiuti derivanti da tutte le misure concesse in passato, la Commissione conclude che neanche questo requisito è stato soddisfatto.

    (133)

    Infine, il punto 25, lettera e), degli Orientamenti del 2004 richiede che venga rispettato il principio «dell'aiuto una tantum». Secondo questo principio, qualora siano trascorsi meno di 10 anni da quando è stato concesso l'aiuto per il salvataggio o si è concluso un periodo di ristrutturazione, la Commissione non autorizzerà ulteriori aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione. Alla luce dei numerosi interventi dello Stato durante il lasso di tempo coperto dalle misure concesse, è chiaro che il principio «dell'aiuto una tantum» non è stato rispettato e che ENVC ha beneficiato di un aiuto di Stato illegale in numerose occasioni.

    (134)

    In relazione agli aiuti alla ristrutturazione di cui al punto 3.2 degli Orientamenti del 2004, la Commissione rileva che il Portogallo non ha notificato alla Commissione nessuna delle misure identificate in precedenza come aiuti alla ristrutturazione e, quindi, non ha dimostrato la presenza di nessuno degli elementi necessari affinché le misure siano considerate come tali (piano di ristrutturazione, contributo proprio, misure compensative ecc.);

    (135)

    In particolare, il punto 34 degli Orientamenti del 2004 sancisce che la concessione di un aiuto alla ristrutturazione è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione, che per tutti gli aiuti individuali deve essere approvato dalla Commissione. Inoltre, qualsiasi aiuto alla ristrutturazione deve prevedere misure volte a evitare indebite distorsioni della concorrenza («misure compensative» — cfr. i punti da 38 a 42) e deve anche prevedere un «contributo proprio» del beneficiario che, nel caso di ENVC, deve aver raggiunto il 50 % dei costi di ristrutturazione, dal momento che si trattava di una grande impresa (cfr. i punti da 38 a 45). Inoltre, come per gli aiuti per il salvataggio, deve essere rispettato il principio «dell'aiuto una tantum».

    (136)

    La Commissione ribadisce innanzitutto che non è stato rispettato il principio «dell'aiuto una tantum» (cfr. il considerando 133 più sopra). Osserva, infatti, che numerose misure concesse in passato sono state concesse al di fuori del periodo di ristrutturazione previsto 2005-2009. Ciò violerebbe il principio «dell'aiuto una tantum» e sarebbe quindi sufficiente per ritenere che le misure concesse non possono essere considerate aiuti alla ristrutturazione compatibili ai sensi degli Orientamenti del 2004.

    (137)

    Ad ogni modo, la Commissione evidenzia che il Portogallo ha presentato il piano di ristrutturazione elaborato dal BPI solo nel 2014, vale a dire cinque anni dopo la scadenza del periodo di ristrutturazione previsto (2005-2009). Inoltre, la Commissione sottolinea che il piano elaborato dal BPI sembra una bozza di discussione. In ogni caso, sebbene il piano di ristrutturazione sembri includere alcuni degli elementi richiesti dagli Orientamenti del 2004, esso non comprende misure compensative e non prevede alcun contributo proprio da parte della società ENVC. Di conseguenza, non si può ritenere che il piano di ristrutturazione del BPI rispetti i requisiti necessari degli Orientamenti del 2004.

    (138)

    In assenza di una proposta di misure compensative e di un contributo proprio da parte di ENVC, e tenendo presente che non è stato rispettato il principio «dell'aiuto una tantum», la Commissione conclude che il resto delle misure concesse in passato non può essere considerato come un aiuto alla ristrutturazione compatibile ai sensi degli Orientamenti.

    6.5.   Conclusione sulla compatibilità

    (139)

    In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che le sovvenzioni alla costruzione navale per gli appalti C224 e C225, per un importo di 2 675 275 EUR ciascuno (cfr. il considerando 125 più sopra), costituiscano misure di aiuto alla costruzione navale compatibili con il mercato interno.

    (140)

    La Commissione ritiene inoltre che il resto delle misure concesse in passato (vale a dire l'aumento di capitale del 2006, i prestiti del 2012 e del 2013, i prestiti della DGTF, le lettere di patronage del 2009, 2010 e 2011, le sovvenzioni alla formazione professionale, il prestito per la nave Atlântida e il resto delle sovvenzioni alla costruzione navale) non soddisfi le condizioni degli Orientamenti del 2004. La Commissione non ha individuato alcun'altra base per la compatibilità. Ritiene, pertanto, che il resto delle misure concesse comporti un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.

    6.6.   Recupero

    (141)

    Secondo il Trattato e la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve sopprimere o modificare l'aiuto qualora riscontri che quest'ultimo è incompatibile con il mercato interno (45). L'obbligo dello Stato membro di revocare un aiuto ritenuto a giudizio della Commissione incompatibile con il mercato interno è finalizzato, secondo la giurisprudenza costante della Corte, a ripristinare la situazione precedente all'aiuto (46).

    (142)

    La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegali, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (47).

    (143)

    In linea con la giurisprudenza, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (48) sancisce che «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]». L'articolo 15 dello stesso regolamento precisa che «I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni», che «[…] inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario […]. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite». Dal momento che la Commissione ha intrapreso la prima azione nel caso SA.35546 l'11 ottobre 2012 (cfr. il considerando 1 più sopra), qualsiasi recupero di aiuti incompatibili non può includere eventuali aiuti concessi prima dell'11 ottobre 2002.

    (144)

    La Commissione osserva, a questo riguardo, che alcune delle sovvenzioni alla costruzione navale sono state erogate prima dell'11 ottobre 2002, in particolare in relazione agli appalti C206, C211, C217, C218, C219, C220, C221 e C222 (cfr. l'allegato II). Pertanto, gli aiuti incompatibili per questi appalti, pari a 11 297 009,19 EUR sono soggetti al termine di prescrizione di dieci anni e non possono essere recuperati.

    (145)

    Il resto delle misure concesse in passato, che comportano aiuti di Stato illegali e incompatibili (cfr. la tabella 5 di seguito), deve essere recuperato al fine di ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della loro concessione. Il recupero deve aver luogo dal momento in cui si è stato conferito un vantaggio per il beneficiario, vale a dire quando l'aiuto è stato messo a sua disposizione, fino al recupero effettivo, e le somme da recuperare devono comprendere gli interessi applicabili fino al momento dell'effettivo recupero.

    Tabella 5

    Importi di recuperare (in EUR)

    Data

    Misura

    Importo da recuperare (49)

    11 maggio 2006

    Aumento di capitale del 2006

    24 875 000

    2012/2013

    Prestiti del 2012 e 2013

    101 118 066,03

    i)

    31 gennaio 2006

    ii)

    11 dicembre 2008

    iii)

    28 aprile 2010

    iv)

    27 aprile 2011

    Prestiti della DGTF

    i)

    30 000 000

    ii)

    8 000 000

    iii)

    5 000 000

    iv)

    13 000 000

    29 novembre 2011

    Lettere di patronage per un prestito concesso dal BCP

    990 000

    3 novembre 2011

    Lettera di patronage per un prestito concesso dal BCP

    400 000

    30 settembre 2010

    Lettera di patronage per un prestito concesso dal BCP

    12 500 000

    31 agosto 2010

    Lettere di patronage per due lettere di credito stand-by emesse dalla CGD

    12 890 000

    24 giugno 2010

    Lettera di patronage per un prestito concesso dal BCP

    5 000 000

    25 novembre 2009

    Lettera di patronage per un prestito rotativo concesso dalla CGD

    15 000 000

    7 settembre 2009

    Lettera di patronage per un prestito rotativo concesso dal BES

    4 500 000

    Sovvenzioni alla costruzione navale (appalti C212, C213, C214 e C223)

    10 482 374,01 (50)

    Aiuto alla formazione professionale 2005-2006

    257 791

    23 dicembre 2009

    Prestito per la nave Atlântida

    37 000 000

    7.   VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ ECONOMICA TRA ENVC E WESTSEA

    (146)

    Il 4 marzo 2014, ENVC ha tenuto un'assemblea generale nella quale EMPORDEF, in veste di azionista unico, ha confermato la decisione di procedere alla vendita dei beni di ENVC, nonché al licenziamento dei dipendenti, al fine di liquidare e sciogliere la società al più presto.

    (147)

    Il 27 febbraio 2015, in vista della futura liquidazione di ENVC, il Portogallo ha inviato una duplice richiesta alla Commissione:

    «a)

    Tenendo conto che, in caso di una decisione negativa della Commissione che imponga il recupero degli aiuti incompatibili erogati a ENVC ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, la maggior parte dei beni di ENVC sarà venduta e il processo di liquidazione di ENVC sarà praticamente concluso, lo Stato portoghese chiede alla Commissione di confermare che, alle condizioni sopra descritte, la vendita dei suddetti beni non si configuri come aiuto agli acquirenti.

    b)

    Tenendo anche in considerazione che, in caso di una decisione negativa della Commissione che imponga il recupero degli aiuti incompatibili concessi a ENVC ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, allo Stato portoghese sarebbe richiesto di recuperare gli aiuti incompatibili, le autorità portoghesi chiedono alla Commissione di confermare che tale obbligo di recupero non verrebbe esteso a WestSea, nonostante quest'ultima rilevi parte dei beni di ENVC

    (148)

    Infatti, in caso di una decisione negativa della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti incompatibili da un'impresa ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, allo Stato membro in questione generalmente viene richiesto di recuperare l'aiuto incompatibile. L'obbligo di recupero può essere esteso a una nuova società alla quale la prima società abbia trasferito o venduto parte dei propri attivi, qualora dalla struttura del trasferimento o della vendita si possa constatare una continuità economica tra le due società. Inoltre, anche in assenza di continuità economica, (nuovi) aiuti di Stato per l'acquirente potrebbero anche derivare dalla vendita delle attività al di sotto del loro valore di mercato.

    (149)

    Con la presente decisione, la Commissione non valuta l'aggiudicazione dei contratti per la costruzione di due navi cisterna per il trasporto di asfalto (51), che non ha ancora avuto luogo.

    (150)

    Al fine di decidere se vi sia un aiuto di Stato a favore dell'acquirente/degli acquirenti dei beni, la Commissione deve a) determinare se la vendita delle attività avviene al prezzo di mercato; e b) tener conto anche di altri criteri menzionati nel considerando seguente.

    (151)

    Secondo la decisione della Corte sulla causa Italia e SIM 2/Commissione  (52), sulla quale la Commissione ha fondato le sue decisioni in merito alla causa Olympic Airlines, Alitalia e SERNAM  (53), la valutazione della continuità economica tra la precedente entità (che ha ricevuto aiuti) e l'acquirente viene stabilita sulla base di una serie di indicatori. Possono essere presi in considerazione i seguenti elementi: i) l'entità degli attivi venduti (attivi e passivi, mantenimento della forza lavoro, attivi aggregati), ii) il prezzo di vendita, iii) l'identità dell'acquirente/degli acquirenti, iv) il momento della vendita (dopo l'avvio della valutazione preliminare, il procedimento di indagine formale o la decisione finale) e v) la logica economica dell'operazione. Questa serie di indicatori è stata confermata dal Tribunale nella sua decisione del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione  (54), che ha confermato la decisione Alitalia.

    7.1.   Entità delle attività vendute

    (152)

    Al fine di evitare la continuità economica, la Commissione deve stabilire se gli attivi e altri elementi dell'impresa trasferiti rappresentano solo una parte della società precedente o delle sue attività. Quanto maggiore è la parte dell'impresa originaria trasferita a una nuova entità, tanto più elevata è la probabilità che l'attività economica relativa a tali attività continui a beneficiare del vantaggio che deriva dagli aiuti incompatibili concessi all'entità precedente.

    (153)

    Le principali attività di ENVC comprendevano i) la concessione ricevuta dall'Amministrazione del porto di Viana do Castelo per il terreno su cui sorge il cantiere e ii) varie attrezzature e materie prime. Tutti questi attivi sono stati venduti mediante gare trasparenti, non discriminatorie e incondizionate, aperte a offerenti portoghesi e non, nelle quali l'unico criterio di selezione era il prezzo migliore.

    (154)

    Per quanto riguarda la subconcessione per il terreno su cui sorge il cantiere navale, a seguito di una gara d'appalto è stata aggiudicata fino a marzo 2031 a WestSea, una filiale comune della holding portoghese Martifer e del cantiere navale portoghese Navalria. WestSea corrisponderà un canone annuo di 419 233,95 EUR e una garanzia di 435 500 EUR.

    (155)

    Per quanto riguarda le altre attrezzature e materie prime, fra cui i veicoli e un grande sollevatore/gru, il tutto è stato venduto nel corso di 120 piccole gare in 884 partite di merci. Di conseguenza, su un totale di 3 358 905,13 EUR di merci vendute, gli acquirenti hanno acquistato in media 55 981,75 EUR di merce a prezzi compresi fra 10 EUR e 1 035 000 EUR. Il Ministério dos Transportes e Comunicações de Timor è stato l'acquirente più importante, con una quota del 31 %. WestSea ha acquistato meno del 20 % delle attività vendute.

    (156)

    Infine, per quanto riguarda i dipendenti, non è stato trasferito a nessuno degli acquirenti alcun contratto di lavoro: 596 contratti di lavoro sono già stati rescissi e i restanti 13 dipendenti sono in procinto di essere licenziati. Le gare non comprendevano alcuna condizione specifica riguardo al trasferimento dei contratti di lavoro o dei dipendenti da ENVC agli acquirenti.

    (157)

    Dagli elementi di cui sopra consegue la conclusione della Commissione secondo cui l'entità delle attività già acquisite o che saranno acquisite in futuro da WestSea sarà notevolmente ridotta rispetto a quella di ENVC e della sua attività precedente.

    7.2.   Prezzo di vendita

    (158)

    Al fine di evitare una continuità economica tra ENVC e WestSea, la Commissione deve stabilire se gli attivi e altri elementi dell'impresa trasferiti sono stati o saranno venduti a prezzo di mercato. Il prezzo di mercato è il prezzo che sarebbe stato fissato da un investitore privato operante in condizioni di mercato (55).

    (159)

    La subconcessione per il terreno su cui sorgono i cantieri navali e le varie attrezzature e materie prime sono state dismesse mediante gare d'appalto aperte, trasparenti, non discriminatorie e incondizionate, nelle quali l'unico criterio per selezionare gli offerenti era il prezzo migliore.

    (160)

    Dagli elementi di cui sopra consegue la conclusione della Commissione secondo cui l'aggiudicazione della subconcessione per il terreno su cui sorgono i cantieri navali e la vendita di varie attrezzature di ENVC nonché delle materie prime a WestSea sono state effettuate mediante procedure di gara aperte, trasparenti, non discriminatorie e incondizionate, aggiudicate al miglior offerente e, quindi, a un prezzo di mercato.

    7.3.   Identità degli acquirenti

    (161)

    Al fine di evitare una continuità economica, la Commissione deve stabilire se gli acquirenti degli attivi e di altri elementi dell'impresa trasferiti non hanno un legame economico o societario con ENVC.

    (162)

    Per quanto riguarda la concessione del terreno su cui sorge il cantiere navale, le autorità portoghesi confermano che WestSea non ha legami economici o societari con ENVC o con lo Stato portoghese.

    (163)

    Per quanto riguarda le varie attrezzature e le materie prime già dismesse, le autorità portoghesi confermano che nessuno dei principali acquirenti ha legami economici o societari con ENVC o con il suo azionista.

    (164)

    Dagli elementi di cui sopra consegue la conclusione della Commissione secondo cui WestSea è un'entità indipendente da ENVC e dal suo azionista.

    7.4.   Momento della vendita

    (165)

    Al fine di evitare una continuità economica, la Commissione deve stabilire se la scelta del momento per la vendita degli attivi e di altri elementi dell'impresa trasferiti non sia stata finalizzata ad eludere la decisione della Commissione di recuperare gli aiuti di Stato incompatibili.

    (166)

    La Commissione osserva che le procedure di gara per la subconcessione del terreno su cui sorgono i cantieri navali, nonché per l'acquisizione degli attivi e delle attrezzature, sono state avviate e si sono concluse prima dell'adozione da parte della Commissione della presente decisione finale.

    (167)

    Inoltre, come indicato nel considerando 1 più sopra, è stato il Portogallo che si è rivolto per primo alla Commissione al fine di organizzare adeguatamente la privatizzazione di ENVC conformemente alle norme UE sugli aiuti di Stato. Questa serie di eventi indica, pertanto, che la privatizzazione non è stata interpretata come meccanismo per eludere le decisioni negative esistenti o le indagini in corso da parte della Commissione.

    (168)

    Dagli elementi di cui sopra consegue la conclusione della Commissione secondo cui il fatto che l'aggiudicazione della subconcessione del terreno su cui sorgono i cantieri navali, nonché l'acquisto di varie attrezzature di ENVC e delle materie prime, siano avvenuti prima dell'adozione da parte della Commissione della presente decisione finale non indica l'intenzione di eludere una possibile decisione di recupero da parte della Commissione.

    7.5.   Logica economica dell'operazione

    (169)

    Al fine di evitare una continuità economica, la Commissione deve stabilire se gli acquirenti dei beni e di altri elementi dell'impresa trasferiti non impiegheranno tali beni allo stesso modo del proprietario precedente, ma li utilizzeranno per impostare un'attività o una strategia diverse.

    (170)

    Alcuni dei beni di ENVC acquisiti da WestSea possono essere utilizzati per la stessa attività generale (costruzioni navali), in particolare il terreno su cui sorge il cantiere navale. Tuttavia, il semplice fatto che l'acquirente opererebbe nello stesso settore economico dell'entità precedente non implica necessariamente che vi sia una continuità economica. WestSea non ha l'obbligo di rilevare i dipendenti di ENVC o i contratti di lavoro. Inoltre, WestSea integrerà il cantiere nella propria strategia aziendale, al fine di garantire sinergie con altri cantieri navali. WestSea avrà la possibilità di gestire le proprie attività in condizioni operative diverse rispetto a ENVC e avrà la libertà di applicare il proprio modello aziendale.

    (171)

    Dagli elementi di cui sopra consegue la conclusione della Commissione secondo cui WestSea integrerà questi elementi nella propria strategia aziendale e li utilizzerà al fine di perseguire una propria logica economica.

    7.6.   Conclusione sulla continuità economica tra ENVC e WestSea

    (172)

    Innanzitutto, l'entità dei beni acquisiti da WestSea è sensibilmente ridotta rispetto a quella di ENVC e alla sua attività precedente. Secondariamente, l'aggiudicazione della subconcessione per il terreno su cui sorge il cantiere navale e l'acquisizione delle varie attrezzature e delle materie prime sono avvenute mediante gare d'appalto aperte, trasparenti, non discriminatorie e incondizionate. In terzo luogo, WestSea è un'entità indipendente da ENVC e dal suo azionista. Quarto, il momento dell'aggiudicazione della subconcessione del terreno su cui sorgono i cantieri navali, nonché l'acquisto di varie attrezzature e materie prime, non indicano che vi sia l'intenzione di eludere una possibile decisione di recupero da parte della Commissione. Quinto, WestSea integrerà i beni di ENVC nella propria strategia aziendale e li utilizzerà al fine di perseguire una propria logica economica.

    (173)

    Di conseguenza, la Commissione conclude che non vi è continuità economica tra ENVC e WestSea.

    8.   CONCLUSIONE

    (174)

    La Commissione ritiene che le misure concesse in passato, ad eccezione delle lettere di patronage datate 8 gennaio 2007 e 26 giugno 2008, si configurino come aiuti di Stato a favore di ENVC ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

    (175)

    Le misure concesse in passato che si configurano come aiuto di Stato sono incompatibili con il mercato interno (ad eccezione delle due sovvenzioni alla costruzione navale autorizzate dalla decisione della Commissione nel caso C 33/2004), in quanto non sono state soddisfatte le pertinenti condizioni degli Orientamenti del 2004 e non sono stati individuati altri motivi di compatibilità.

    (176)

    La Commissione ritiene inoltre che il Portogallo abbia attuato illegalmente le misure di cui sopra in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

    (177)

    L'aiuto di Stato incompatibile deve essere recuperato presso il beneficiario, come indicato nella sezione 6.6 più sopra.

    (178)

    Tale recupero non riguarda WestSea, in quanto non vi è continuità economica tra ENVC e WestSea.

    (179)

    Infine, la Commissione rileva che il Portogallo ha acconsentito all'adozione e alla notifica in inglese della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Le lettere di patronage datate 8 gennaio 2007 e 26 giugno 2008 non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

    2.   L'aiuto di Stato contenuto nelle sovvenzioni alla costruzione navale, corrispondente agli appalti C224 e C225 (pari a 5 350 550 EUR) è compatibile con il mercato interno.

    3.   Gli aiuti di Stato di cui alla tabella di seguito, illegalmente messi in atto dal Portogallo in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno.

    Data

    Misura

    Importo

    11 maggio 2006

    Aumento di capitale del 2006

    24 875 000

    2012/2013

    Prestiti del 2012 e 2013

    101 118 066,03

    i)

    31 gennaio 2006

    ii)

    11 dicembre 2008

    iii)

    28 aprile 2010

    iv)

    27 aprile 2011

    Prestiti della DGTF

    i)

    30 000 000

    ii)

    8 000 000

    iii)

    5 000 000

    iv)

    13 000 000

    29 novembre 2011

    Lettere di patronage per un prestito concesso dal BCP

    990 000

    3 novembre 2011

    Lettera di patronage per un prestito concesso dal BCP

    400 000

    30 settembre 2010

    Lettera di patronage per un prestito concesso dal BCP

    12 500 000

    31 agosto 2010

    Lettere di patronage per due lettere di credito stand-by emesse dalla CGD

    12 890 000

    24 giugno 2010

    Lettera di patronage per un prestito concesso dal BCP

    5 000 000

    25 novembre 2009

    Lettera di patronage per un prestito rotativo concesso dalla CGD

    15 000 000

    7 settembre 2009

    Lettera di patronage per un prestito rotativo concesso dal BES

    4 500 000

    Sovvenzioni alla costruzione navale (appalti C212, C213, C214 e C223)

    10 482 374,01

    Sovvenzioni alla costruzione navale (appalti C206, C211, C217, C218, C219, C220, C221 e C222)

    11 279 009,01

    Aiuto alla formazione professionale 2005-2006

    257 791

    23 dicembre 2009

    Prestito per la nave Atlântida

    37 000 000

    Articolo 2

    1.   Il Portogallo recupera l'aiuto incompatibile di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 dal beneficiario (compresi, se del caso, gli interessi maturati e non pagati da ENVC), ad eccezione delle sovvenzioni alla costruzione navale legate agli appalti C206, C211, C217, C218, C219, C220, C221 e C222 (per un importo complessivo di 11 279 009,01 EUR) in quanto soggette al termine di prescrizione di 10 anni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999.

    2.   Tale recupero di aiuti di Stato incompatibili non riguarda WestSea.

    3.   Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

    4.   Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (56), e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (57), che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

    5.   Il Portogallo deve annullare tutti i pagamenti in essere dell'aiuto, ove ve ne siano, con effetto dalla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 3

    1.   Il recupero dell'aiuto di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 deve essere immediato ed effettivo.

    2.   Il Portogallo deve provvedere a dare esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa.

    Articolo 4

    1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Portogallo deve trasmettere le seguenti informazioni:

    a)

    l'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario;

    b)

    una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

    c)

    i documenti attestanti che al beneficiario è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.

    2.   Il Portogallo deve informare la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1. Deve trasmettere immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Deve inoltre fornire informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

    Articolo 5

    Il Portogallo è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

    Per la Commissione

    Margrethe VESTAGER

    Membro della Commissione


    (1)  Aiuti di Stato — Portogallo — Aiuto di Stato SA.35546 (2013/C) (ex 2012/NN) — Misure concesse in passato a favore di Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 95 del 3.4.2013, pag. 118).

    (2)  Cfr. nota 1.

    (3)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

    (4)  Sulla base delle informazioni fornite dal Portogallo emerge che la capacità in termini di forza lavoro dedicata alla costruzione di navi destinate a scopi militari aveva raggiunto il livello massimo nel 2005, pari al 33 % dell'attività totale di ENVC (comprese le attività di costruzione, riparazione ecc.). Dal 2006 al 2011, la capacità media dedicata alla costruzione militare era stata di circa l'11 %, ma nel 2012 era scesa a zero per l'annullamento di un ordine di costruzione di navi militari commissionato dall'esercito portoghese.

    (5)  Il contratto di concessione è stato modificato anche nel 2005 e nel 2007 per consentire a ENVC di dare parte del terreno in subconcessione per la produzione di generatori eolici.

    (6)  Questo processo non era oggetto del Memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica (TERM) firmato fra il Portogallo e la Commissione, il Fondo monetario internazionale e la Banca centrale europea.

    (7)  Lei Quadro das Privatizações, approvata con la legge n. 11/90 del 5 aprile 1990 e ripubblicata con la legge n. 50/2011 del 13 settembre 2011.

    (8)  Rispettivamente, Diário da República n. 156 del 13.8.2012, pag. 4364 e Diário da República n. 167 del 29.8.2012, pag. 4838.

    (9)  Sebbene Volstad Maritime abbia presentato un'offerta vincolante il 5 novembre 2012, è stata esclusa per averla presentata dopo la scadenza delle ore 10:00.

    (10)  Nella sua lettera del 28 dicembre 2012, il Portogallo ha fatto riferimento a un aumento di capitale effettuato, sembrerebbe, nel 2009. Tuttavia, nel corso del procedimento di indagine formale, il Portogallo ha confermato che nel 2009 non era stato realizzato alcun aumento di capitale.

    (11)  Questa misura prevede l'assunzione da parte EMPORDEF del debito di ENVC nei confronti di Parvalorem per un importo di 5 111 910,08 EUR, nonché gli interessi maturati e non pagati pari a 5 281 882,02 EUR.

    (12)  Ha osservato inoltre che ENVC ha pagato gli interessi relativi ai prestiti della DGTF del 2006 e del 2008 in cinque occasioni, tra il 2006 e il 2010, per un importo complessivo di 3 291 293,50 EUR.

    (13)  La decisione di avvio del procedimento includeva, fra le altre misure, una lettera di patronage di EMPORDEF in relazione alle lettere di credito emesse dalla CGD, per un importo di 12 890 000 EUR. Nel corso del procedimento di indagine formale, il Portogallo ha chiarito che tale misura è quella descritta al considerando 24.

    (14)  Nel corso del procedimento di indagine formale, il Portogallo ha chiarito che l'importo soggetto alle lettere di credito stand-by era pari a 12 890 000 EUR, vale a dire il 10 % dei costi di costruzione delle due navi cisterna per il trasporto di asfalto (128 900 000 EUR). Inoltre, il Portogallo ha chiarito che il contratto per l'emissione di lettere di credito stand-by è stato stipulato nel 2010 e non nel 2012, come indicato nella decisione di avvio del procedimento.

    (15)  Secondo le informazioni fornite dal Portogallo, l'aiuto ai fini della costruzione navale è stato erogato sotto forma di sovvenzioni legate a 14 contratti nel periodo 2000-2005, e non 2000-2007 come indicato nella decisione di avvio del procedimento.

    (16)  Il Portogallo ha chiarito che l'aiuto per la formazione professionale è stato erogato nel 2005 e nel 2006, e non nel periodo 2000-2007, come indicato nella decisione di avvio del procedimento.

    (17)  Direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 69 del 12.3.1987, pag. 55).

    (18)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. Il 1o agosto 2014 sono entrati in vigore gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1) (in prosieguo «gli Orientamenti del 2014»). In virtù del punto 135 degli Orientamenti del 2014, la Commissione applicherà questi orientamenti con effetto dal 1o agosto 2014 fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, secondo il punto 138 degli Orientamenti del 2014, le misure concesse in passato, oggetto della presente decisione, devono essere valutate sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto, vale a dire gli Orientamenti del 2004 (o, se del caso, gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2 — in prosieguo «gli Orientamenti del 1999»).

    (19)  Per quanto riguarda EMPORDEF, nei considerando da 46 a 48 della decisione di avvio del procedimento la Commissione ha rilevato che le sue decisioni sembravano imputabili allo Stato portoghese ai sensi della giurisprudenza Stardust Marine (sentenza nella causa C-482/99, Francia/Commissione).

    (20)  GU C 364 del 14.12.2011, pag. 9.

    (21)  Vale a dire la Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11) e il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1).

    (22)  Cfr. nota 14.

    (23)  Fonte: conti annuali di EMPORDEF per il 2012.

    (24)  Fonte: conti annuali di EMPORDEF per il 2012 e il 2013. Dai conti annuali di ENVC per il 2001, 2002 e 2003 risulta che la società aveva un patrimonio netto totale negativo anche nel 2000 (– 5,99 milioni di EUR), nel 2001 (– 10,97 milioni di EUR), nel 2002 (– 22,09 milioni di EUR) e nel 2003 (– 48,97 milioni di EUR).

    (25)  Sentenza nella causa C-482/99, Francia/Commissione.

    (26)  Fonte: http://www.empordef.pt/main.html

    (27)  Fonte: http://www.empordef.pt/uk/main.html

    (28)  Cfr. l'elenco di nomine nella pagina web del Ministero della Difesa Nazionale (http://www.portugal.gov.pt/pt/o-governo/nomeacoes/ministerio-da-defesa-nacional.aspx). Cfr. inoltre la pagina web di EMPORDEF (http://www.empordef.pt/main.html) nonché diversi comunicati stampa, come ad esempio http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1768612 o http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1950754.

    (29)  Il testo originale in portoghese è il seguente: «[…] no passado dia 2 de julho de 2011 o Ministério da Defesa Nacional decidiu suspender o desmantelamento dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Em agosto, o Ministério da Defesa Nacional mandatou a nova administração da Empordef para que fosse encontrada uma solução que evitasse esse desmantelamento e encerramento dos ENVC». Cfr. http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-defesa-nacional/mantenha-se-atualizado/20120104-mdn-envc.aspx

    (30)  Cfr. ad esempio http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-defesa-nacional/mantenha-se-atualizado/20120319-mdn-modelo-reprivatizacao.aspx, http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-defesa-nacional/mantenha-se-atualizado/20120502-mdn-envc.aspx e http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-defesa-nacional/mantenha-se-atualizado/20120713-seamdn-envc.aspx

    (31)  Cfr. ad esempio http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-oficiais/20131205-comunicado-cm.aspx. Il coinvolgimento dello Stato nelle azioni di EMPORDEF è ulteriormente dimostrato dal seguente comunicato stampa del governo portoghese: http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-defesa-nacional/mantenha-se-atualizado/20140205-mdn-comunicado-estaleiros.aspx

    (32)  A questo riguardo, la Commissione osserva come prova ex post il fatto che la relazione del 2009 dell'IGF (cfr. il considerando 49) ha evidenziato che nel periodo 2005-2007 ENVC ha consegnato 11 navi i cui costi di costruzione avevano superato del 15,4 % i costi contrattuali concordati (da notare che i costi preventivati da ENVC superavano già del 4,1 % i costi concordati contrattualmente, il che significava che comunque l'azienda avrebbe costruito le navi in perdita).

    (33)  Fonte: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/annexes_accounting_report_2011/portugal_en.pdf

    (34)  Per il contratto firmato il 27 aprile 2011, lo spread applicabile era lo spread medio su swap di attività del debito pubblico portoghese di scadenza equivalente (dati forniti dal Portogallo).

    (35)  A partire dal 2010, il tasso di interesse è stato allineato con quello del prestito dell'11 dicembre 2008

    (36)  GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3.

    (37)  Fonte: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates_eu25_en.pdf

    (38)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

    (39)  Fonte: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/base_rates_eu27_en.pdf

    (40)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10. Cfr. anche la comunicazione della Commissione del 2000 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14).

    (41)  Cfr., ad esempio, i considerandi 249 e 250 della decisione 2008/948/CE della Commissione del 23 luglio 2008 relativa alle misure previste dalla Germania a favore di DHL e dell'aeroporto di Lipsia/Halle C 48/06 (ex N 227/06) (GU L 346 del 23.12.2008, pag. 1).

    (42)  Sentenza nella causa C-364/90, Italia/Commissione.

    (43)  Decisione 2006/946/CE della Commissione del 6 settembre 2005 relativa all'aiuto di Stato Portogallo — proroga del termine di consegna di due navi cisterna per il trasporto di prodotti chimici, costruite da Estaleiros Navais de Viana do Castelo, SA (GU L 383 del 28.12.2006, pag. 16).

    (44)  Per quanto riguarda le sovvenzioni alla formazione professionale, la Commissione osserva che gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2000-2006 (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9), in vigore in quel momento, escludevano l'erogazione di aiuti regionali a imprese in difficoltà.

    (45)  Sentenza nella causa C-70/72, Commissione/Germania, punto 13.

    (46)  Sentenza nelle cause C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, punto 75.

    (47)  Sentenza nella causa C-75/97, Belgio/Commissione, punti 64 e 65.

    (48)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

    (49)  Ove applicabile, gli interessi dovuti e non pagati da ENVC devono essere anch'essi soggetti all'obbligo di recupero.

    (50)  Tale valore deriva dalla totalità delle sovvenzioni alla costruzione navale (i) meno le sovvenzioni soggette alla prescrizione di 10 anni (ii) meno le sovvenzioni dichiarate aiuti compatibili (iii), vale a dire (i) 27 129 933,20 — (ii) 11 279 009,19 EUR — (iii) 5 350 550 = 10 482 374,01 EUR.

    (51)  Cfr. il considerando 24. Il contratto inizialmente concluso tra PDVSA ed ENVC, per la costruzione di due navi cisterna per il trasporto di asfalto, è stato ceduto a EMPORDEF. Il Portogallo si è impegnato a fare in modo che le quote di contratto oggetto di subappalto siano appaltate mediante gare trasparenti, non discriminatorie e incondizionate, aperte a offerenti portoghesi e non portoghesi -il cui unico criterio per selezionare i fornitori di beni e di servizi sia il prezzo migliore- e che ENVC sia esclusa dal processo nel caso in cui la sua liquidazione e il suo scioglimento non siano conclusi al momento delle gare.

    (52)  Sentenza nelle cause C-328/99 e C-399/00,Italia e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione.

    (53)  Decisione della Commissione del 17 settembre 2008, aiuto di Stato N 321/2008 e N 322/2008 — Grecia — Vente de certains actifs d'Olympic Airlines/Olympic Airways Services; decisione della Commissione del 12 novembre 2008, aiuto di Stato N 510/2008 — Italia — Vendita di attività di Alitalia; decisione della Commissione del 4 aprile 2012 SA.34547 — Francia — Reprise des actifs du groupe SERNAM dans le cadre de son redressement judiciaire.

    (54)  Sentenza del 28 marzo 2012 nella causa T-123/09 Ryanair Ltd/Commissione, confermata in appello dalla sentenza del 13 giugno 2013 nella C-287/12 P, Ryanair Ltd/Commissione, Racc.

    (55)  Sentenza nella causa C-239/09, Seydaland, punto 34.

    (56)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

    (57)  Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).


    ALLEGATO I

    PRESTITI DEL 2012 E DEL 2013

    Data della firma

    Importo

    Tasso di interesse applicato

    6 gennaio 2012

    970 000,00

    7,108 %

    9 gennaio 2012

    175 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 7,108 %

    31 gennaio 2012

    3 445 258,51

    EURIBOR 3 mesi + 6,62 %

    8 febbraio 2012

    64 741,49

    EURIBOR 3 mesi + 6,62 %

    30 marzo 2012

    1 026 647,44

    EURIBOR 3 mesi + 7,887 %

    30 marzo 2012

    16 700 000,00

    2 %

    30 aprile 2012

    1 268 536,13

    EURIBOR 3 mesi + 5 %

    2 maggio 2012

    48 997,82

    EURIBOR 3 mesi + 7,887 %

    30 maggio 2012

    1 100 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 8,431 %

    31 maggio 2012

    5 375 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 8,5 %

    31 maggio 2012

    834 830,96

    EURIBOR 3 mesi + 8,451 %

    1 giugno 2012

    12 844 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 4,976 %

    5 giugno 2012

    281 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 4,976 %

    6 giugno 2012

    345 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 7,682 %

    8 giugno 2012

    1 449 714,00

    EURIBOR 3 mesi + 7,682 %

    11 giugno 2012

    696 481,42

    EURIBOR 3 mesi + 7,682 %

    21 giugno 2012

    177 979,74

    EURIBOR 3 mesi + 7,682 %

    21 giugno 2012

    4 785 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 8,1509 %

    22 giugno 2012

    118 070,71

    EURIBOR 3 mesi + 7,682 %

    25 giugno 2012

    83 694,43

    EURIBOR 3 mesi + 4,976 %

    26 giugno 2012

    1 163 308,28

    EURIBOR 3 mesi + 4,976 %

    29 giugno 2012

    664 537,83

    EURIBOR 3 mesi + 4,976 %

    3 luglio 2012

    272 811,37

    EURIBOR 3 mesi + 8,5 %

    11 luglio 2012

    71 104,02

    EURIBOR 3 mesi + 4,976 %

    11 luglio 2012

    1 742 275,55

    EURIBOR 3 mesi + 8,1509 %

    13 luglio 2012

    40 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 8,431 %

    19 luglio 2012

    45 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 4,956 %

    27 luglio 2012

    1 000 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 5,78 %

    31 luglio 2012

    400 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 8,182 %

    31 luglio 2012

    1 450 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 4,756 %

    2 agosto 2012

    100 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 8,182 %

    14 agosto 2012

    275 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 8,151 %

    17 agosto 2012

    180 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 8,1509 %

    20 agosto 2012

    1 186 322,44

    EURIBOR 3 mesi + 8,1509 %

    20 agosto 2012

    400 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 5,624 %

    24 agosto 2012

    600 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 5,624 %

    13 settembre 2012

    365 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 5,624 %

    19 settembre 2012

    5 111 910,08

    Debito di ENVC nei confronti di Parvalorem assunto da EMPORDEF

    21 settembre 2012

    19 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 5,624 %

    25 settembre 2012

    1 180 491,65

    EURIBOR 3 mesi + 4,668 %

    27 settembre 2012

    1 050 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 5,624 %

    28 settembre 2012

    48 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 5,624 %

    12 ottobre 2012

    120 000,00

    5,871 %

    16 ottobre 2012

    15 000,00

    8,1509 %

    19 ottobre 2012

    566 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 4,64 %

    26 ottobre 2012

    1 000 000,00

    EURIBOR 3 mesi + 4,64 %

    29 ottobre 2012

    84 685,34

    8,151 %

    30 ottobre 2012

    120 000,00

    8,1509 %

    2 novembre 2012

    10 570 971,04

    5,871 %

    9 novembre 2012

    5 227,50

    4,459 %

    27 novembre 2012

    250 000,00

    5,871 %

    28 novembre 2012

    250 000,00

    8,1509 %

    29 novembre 2012

    200 000,00

    7,915 %

    29 novembre 2012

    120 000,00

    5,871 %

    30 novembre 2012

    84 685,12

    5,871 %

    3 dicembre 2012

    300 000,00

    4,459 %

    3 dicembre 2012

    35 000,00

    7,915 %

    7 dicembre 2012

    1 500,00

    8,151 %

    11 dicembre 2012

    100 000,00

    4,459 %

    14 dicembre 2012

    180 000,00

    4,459 %

    19 dicembre 2012

    200 000,00

    4,459 %

    20 dicembre 2012

    29 159,75

    4,459 %

    21 dicembre 2012

    1 000 000,00

    5,871 %

    28 dicembre 2012

    5 000 000,00

    7,915 %

    31 dicembre 2012

    16 500,00

    4,459 %

    4 gennaio 2013

    120 000,00

    4,459 %

    9 gennaio 2013

    84 756,80

    4,459 %

    11 gennaio 2013

    260 000,00

    7,911 %

    17 gennaio 2013

    200 000,00

    8,15 %

    8 febbraio 2013

    5 767 984,59

    4,165 %

    31 maggio 2013

    5 281 882,02

    Interessi dovuti da ENVC a EMPORDEF per i prestiti del 2012

     

    Totale:101 118 066,03

     


    ALLEGATO II

    SOVVENZIONI ALLA COSTRUZIONE NAVALE

    Numero dell'appalto

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    TOTALE

    Atto di concessione (Despacho)

    Data di pubblicazione nel Diário da República

    C206

    679 362,74

     

     

     

     

     

    679 362,74

     

     

    C211

     

     

    2 081 867,70

     

     

     

    2 081 867,70

    245/2002 del 31.12.2001

    6.4.2002

    C212

     

     

    1 629 892,00

    407 473,00

     

     

    2 037 365,00

    882/2002 del 25.12.2002

    12.12.2002

    C213

     

     

    2 265 871,06

    541 732,94

    701 901,00

     

    3 509 505,00

    880/2002 del 25.12.2002

    12.12.2002

    C214

     

     

    2 807 604,01

     

    701 901,00

     

    3 509 505,01

    880/2002 del 25.12.2002

    12.12.2002

    C217

     

    1 415 887,71

     

     

     

     

    1 415 887,71

    158/2001 del 29.12.2000

    16.2.2001

    C218

     

    1 415 887,71

     

     

     

     

    1 415 887,71

    158/2001 del 29.12.2000

    16.2.2001

    C219

     

    1 425 998,34

     

     

     

     

    1 425 998,34

    158/2001 del 29.12.2000

    16.2.2001

    C220

     

    1 425 998,34

     

     

     

     

    1 425 998,34

    158/2001 del 29.12.2000

    16.2.2001

    C221

    1 140 802,66

    276 446,76

    8 753,90

     

     

     

    1 426 003,32

    810/2000 del 25.7.2000

    5.8.2000

    C222

     

     

    1 426 003,33

     

     

     

    1 426 003,33

    244/2002 del 31.12.2001

    6.4.2002

    C223

     

     

    1 425 999,00

     

     

     

    1 425 999,00

    881/2002 del 25.11.2002

    12.12.2002

    C224

     

     

     

    2 140 220,00

     

    535 055,00

    2 675 275,00

    879/2002 del 25.11.2002

    12.12.2002

    C225

     

     

     

    2 140 220,00

     

    535 055,00

    2 675 275,00

    879/2002 del 25.11.2002

    12.12.2002

     

    1 820 165,40

    5 960 218,86

    11 645 991,00

    5 229 645,94

    1 403 802,00

    1 070 110,00

    27 129 933,20

     

     


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