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Document 32015D0218

    Decisione (UE) 2015/218 della Commissione, del 7 maggio 2014 , relativa all'aiuto di stato SA.29786 (ex N 633/09), SA.33296 (11/N), SA.31891 (ex N553/10), N 241/09, N 160/10 e SA.30995 (ex C 25/10) al quale l'Irlanda ha dato esecuzione per la ristrutturazione di Allied Irish Banks plc e EBS Building Society [notificata con il numero C(2014) 2638] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 44 del 18.2.2015, p. 40–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/218/oj

    18.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 44/40


    DECISIONE (UE) 2015/218 DELLA COMMISSIONE

    del 7 maggio 2014

    relativa all'aiuto di stato SA.29786 (ex N 633/09), SA.33296 (11/N), SA.31891 (ex N553/10), N 241/09, N 160/10 e SA.30995 (ex C 25/10) al quale l'Irlanda ha dato esecuzione per la ristrutturazione di Allied Irish Banks plc e EBS Building Society

    [notificata con il numero C(2014) 2638]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Allied Irish Banks, plc («AIB») ed EBS Building Society («EBS») hanno ricevuto individualmente un aiuto di Stato, che è stato notificato alla Commissione con procedure distinte. Il 1o luglio 2011 EBS e AIB sono state oggetto di una fusione («la Banca»), e la Commissione ha valutato l'aiuto concesso alla Banca con procedimento distinto. Conseguentemente esistono tre procedimenti in materia di aiuti di Stato concernenti rispettivamente AIB, EBS e l'entità derivante dalla fusione.

    1.1.   AIB

    (2)

    Con decisione del 12 maggio 2009 la Commissione ha approvato temporaneamente (2) un apporto di capitale pari a 3,5 miliardi di EUR a favore di AIB sotto forma di nuove azioni privilegiate di classe 1 (Core Tier 1), sulla base di vari impegni tra cui la presentazione di un piano di ristrutturazione entro i sei mesi successivi alla ricapitalizzazione.

    (3)

    Dopo questo primo apporto di capitale, il 13 novembre 2009 le autorità irlandesi hanno presentato un piano di ristrutturazione iniziale per AIB, seguito da numerosi scambi di comunicazioni. Il 4 maggio 2010 le autorità irlandesi hanno presentato un piano di ristrutturazione aggiornato, cui ancora una volta sono seguiti numerosi scambi di comunicazioni tra la Commissione e l'Irlanda.

    (4)

    Con decisione del 21 dicembre 2010 la Commissione ha approvato temporaneamente (3) una misura di salvataggio consistente in un apporto di capitale pari a 9,8 miliardi di EUR sotto forma di azioni ordinarie, in attesa dell'approvazione, da parte della Commissione, di un piano di ristrutturazione riveduto che tenesse conto dell'ulteriore aiuto erogato ad AIB. L'apporto di capitale avrebbe dovuto aver luogo in due fasi: i) 3,7 miliardi di EUR entro il 31 dicembre 2010, e ii) 6,1 miliardi di EUR nel febbraio 2011 (4).

    (5)

    La prima rata della ricapitalizzazione approvata è stata versata dallo Stato irlandese alla fine di dicembre 2010, mentre il secondo apporto di capitale, previsto per il febbraio 2011, non ha mai avuto luogo (5).

    1.2.   EBS

    (6)

    Con decisione del 2 giugno 2010 (6) la Commissione ha autorizzato temporaneamente la ricapitalizzazione di EBS quale aiuto di emergenza in attesa dell'approvazione, da parte della Commissione, di un piano di ristrutturazione. Le autorità irlandesi hanno presentato il piano il 31 maggio 2010.

    (7)

    L'11 ottobre 2010 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato») riguardo al piano di ristrutturazione per l'EBS presentato dall'Irlanda («la decisione di avvio del procedimento») (7), poiché nutriva dubbi sulla compatibilità del piano di ristrutturazione e delle misure di aiuto ad esso associate con il mercato interno, alla luce della comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato  (8) («la comunicazione relativa alla ristrutturazione»).

    (8)

    La Commissione ha ricevuto osservazioni da EBS e da altri due interessati.

    (9)

    Nel luglio 2011 EBS si è fusa con AIB diventando una società controllata e completamente integrata della Banca. Di conseguenza, EBS ha cessato di esistere quale società in grado di operare in modo autonomo. Pertanto la decisione di avvio del procedimento, riguardante EBS come società in grado di operare in modo autonomo, è stata svuotata di significato e la Commissione ha deciso di non continuare il procedimento.

    1.3.   PROCEDIMENTO CONGIUNTO

    (10)

    Il 31 marzo 2011 il ministro irlandese delle Finanze ha annunciato che il sistema bancario irlandese doveva essere riorganizzato intorno a due tra le banche più importanti, Bank of Ireland («BoI») e AIB (9). Egli ha annunciato altresì che, in tale contesto, EBS si sarebbe fusa con AIB per costituire il secondi istituto pilastro.

    (11)

    Con decisione del 15 luglio 2011 la Commissione ha approvato (10) un pacchetto combinato di misure di salvataggio a favore della Banca pari a 13,1 miliardi di EUR, in attesa dell'approvazione di un piano di ristrutturazione per la Banca che tenesse conto degli ulteriori aiuti erogati.

    (12)

    Il 28 settembre 2012 l'Irlanda ha notificato un piano di ristrutturazione per la Banca (11).

    (13)

    Tra l'ottobre 2012 e il marzo 2014 vi sono stati periodici scambi di comunicazioni tra la Commissione e le autorità irlandesi. La Commissione ha richiesto informazioni ripetutamente e l'Irlanda ha fornito una serie di osservazioni supplementari (12).

    2.   FATTI

    2.1.   DESCRIZIONE DEI BENEFICIARI

    2.1.1.   AIB

    (14)

    La sezione II.1 della decisione della Commissione sulla prima ricapitalizzazione della Banca del 12 maggio 2009 fornisce una descrizione dettagliata di AIB (13). Segue una breve sintesi.

    (15)

    Negli anni che hanno preceduto la crisi finanziaria, AIB era un gruppo di servizi finanziari diversificati che forniva una gamma completa di servizi bancari alle persone e alle imprese. Nel 2008 il suo bilancio ammontava a 182 miliardi di EUR. Era una delle due maggiori banche in Irlanda e possedeva quote di mercato nell'ordine del 35 % dei conti correnti personali, del 27 % dei crediti ipotecari, del 46 % dei risparmi e del 41 % dei conti correnti delle PMI.

    (16)

    Prima della crisi, AIB aveva conosciuto un periodo di rapida espansione, concentrando la propria attività soprattutto sui nuovi prestiti al mercato immobiliare irlandese e ricorrendo frequentemente a finanziamenti all'ingrosso. Con lo scoppio della crisi finanziaria globale, che in Irlanda ha investito con particolare violenza l'economia e soprattutto il mercato immobiliare, la vulnerabilità del modello economico di AIB è diventata evidente ed è stato inevitabile ricorrere al sostegno dello Stato.

    (17)

    Nel luglio 2011 AIB si è fusa con EBS.

    2.1.2.   EBS

    (18)

    La sezione 2.1.2 della decisione della Commissione sulla prima ricapitalizzazione di emergenza di EBS/AIB del 15 luglio 2011 fornisce una descrizione dettagliata di EBS (14). I punti seguenti forniscono una breve sintesi.

    (19)

    Negli anni che hanno preceduto la crisi finanziaria, EBS era la più grande società di credito immobiliare («building society») irlandese e, per dimensioni, l'ottavo istituto finanziario operante in Irlanda con un valore totale delle attività corrispondente a 21,5 miliardi di EUR nel 2009. Le società di credito immobiliare sono organizzazioni mutualistiche prive di azionisti ma possedute dai loro membri, che ne sono anche clienti. Il loro obiettivo è quello di raccogliere depositi ed erogare prestiti. Gli utili sono impiegati per adeguare i tassi di interesse a vantaggio dei membri, oppure sono accumulati come riserve.

    (20)

    EBS offriva ai suoi membri i prodotti bancari al dettaglio tradizionali (in particolare risparmi e crediti ipotecari) conformemente al suo obiettivo di società di credito immobiliare. Disponeva anche di una tesoreria che offriva servizi specializzati (servizi boutique) a un particolare segmento del mercato — clienti aziendali, studi professionali e cooperative di credito. A partire dal 2005 EBS ha ampliato le proprie attività nel settore dei prestiti immobiliari commerciali realizzando un considerevole portafoglio di prestiti in tale segmento. EBS ha subito gli effetti della crisi economica irlandese in generale e soprattutto del crollo dei prezzi degli immobili commerciali. L'accesso ai finanziamenti si è gradualmente deteriorato e le sensibili riduzioni del valore dei suoi portafogli di prestiti commerciali e ipotecari hanno provocato la riduzione del capitale di EBS.

    (21)

    Dal 1o luglio 2011 EBS è una società interamente controllata da AIB. Offre essenzialmente servizi di credito ipotecario e di deposito sul mercato irlandese. EBS continua a operare sotto la propria denominazione commerciale.

    2.1.3.   La Banca (entità derivante dalla fusione di AIB ed EBS)

    (22)

    Il risultato dell'esercizio PCAR/PLAR (15), concluso nell'ambito del programma di aggiustamento economico per l'Irlanda («programma di aggiustamento») (16) e annunciato il 31 marzo 2011, ha individuato un fabbisogno di capitale per AIB pari a 13,3 miliardi di EUR e per EBS pari a 1,5 miliardi di EUR (per entrambi gli istituti la cifra associa il capitale primario (17) e il capitale contingente (18)).

    (23)

    Conformemente a quanto previsto dal programma di aggiustamento, gli istituti di credito partecipanti hanno dovuto preparare i piani di ricapitalizzazione per rispettare le specifiche del PCAR/PLAR in termini di ulteriore capitale; il capitale richiesto doveva essere disponibile entro la fine del luglio 2011.

    (24)

    Il 31 marzo 2011 il ministro delle Finanze irlandese ha annunciato la ristrutturazione dell'intero settore bancario irlandese. È stato deciso di fondere AIB ed EBS; la nuova Banca così creata sarebbe dovuta diventare un pilastro del riformato sistema bancario irlandese.

    (25)

    Il 26 maggio 2011 il ministro, AIB ed EBS hanno firmato un accordo di acquisizione che prevedeva l'acquisizione di EBS da parte di AIB (dopo la conversione di EBS in una società privata e dopo aver ricevuto tutte le necessarie approvazioni). Ai sensi di questo accordo, EBS è una società interamente controllata che gode del pieno sostegno di AIB pur continuando a operare con il marchio EBS. La fusione delle due entità ha comportato la demutualizzazione di EBS e la sua conversione in un ente creditizio provvisto di licenza, seguita dall'acquisizione del suo capitale azionario per un corrispettivo nominale da parte di AIB. In seguito all'autorizzazione della concentrazione concessa il 27 giugno 2011 la fusione è stata portata a termine il 1o luglio 2011.

    (26)

    A partire dal 15 luglio 2011 il 99,8 % del capitale azionario della Banca è detenuto dallo Stato irlandese.

    (27)

    La Banca, la cui attività è concentrata soprattutto in Irlanda, si colloca come banca universale che offre un'ampia gamma di prodotti e servizi bancari tramite un'estesa rete di distribuzione. La Banca ha una limitata presenza all'estero in Gran Bretagna. Nell'ultima parte del 2012 AIB ha cominciato a organizzare la propria struttura interna secondo un modello incentrato sul cliente e articolata nelle seguenti principali entità: Domestic Core Bank, AIB UK e Financial Solutions Group («FSG»). La comunicazione per questa nuova base a segmenti è stata avviata nel 2013.

    (28)

    Domestic Core Bank opera mediante una serie di canali di distribuzione che comprende 274 filiali (19). La rete delle filiali è in corso di ristrutturazione e si sta procedendo alla chiusura di alcune di esse. La Banca fornisce inoltre servizi bancari attraverso gli uffici postali nazionali. EBS è gestita nell'ambito della struttura di Domestic Core Bank. Mantiene la propria licenza bancaria e opera come una società controllata che dispone della propria denominazione e mantiene la propria rete di filiali. Essa opera soprattutto nel settore dei crediti ipotecari e dei depositi.

    (29)

    AIB UK opera in Gran Bretagna e nell'Irlanda del Nord. In Gran Bretagna la Banca opera con la denominazione commerciale Allied Irish Bank (GB) e offre un servizio bancario completo attraverso 20 filiali universali nonché servizi bancari online. I principali mercati di riferimento sono le PMI. Con il marchio Allied Irish Bank (GB) Savings Direct, la Banca offre anche servizi di deposito (20). Nell'Irlanda del Nord AIB UK opera con la denominazione commerciale di First Trust Bank («FTB») attraverso 32 filiali, offrendo un servizio bancario completo a persone e imprese.

    (30)

    Financial Solutions Group è stato costituito nel 2012 per assistere le PMI e i clienti privati in difficoltà nel far fronte ai propri impegni creditizi e per attuare il piano di cessione di attività della Banca.

    (31)

    Oggi la Banca è una delle tre maggiori banche nazionali in Irlanda, insieme a BoI e Permanent TSB («PTSB»). Al 31 dicembre 2013 il valore totale delle attività della Banca corrispondeva a 118 miliardi di EUR, quello di BoI a 132 miliardi di EUR e quello di PTSB a 38 miliardi di EUR. La Banca è un gruppo di servizi finanziari diversificati che fornisce una gamma completa di servizi bancari alle persone e alle imprese, con particolare attenzione al mercato bancario al dettaglio irlandese. La Banca è presente soprattutto nel segmento delle PMI.

    Tabella 1

    La Banca — Dati finanziari selezionati 2013

     

    31/12/2013

    Valore totale delle attività (EUR)

    118 miliardi

    Finanziamenti e crediti alla clientela (EUR)

    66 miliardi

    Risultato operativo/perdita al lordo degli accantonamenti (EUR)

    0,445 miliardi

    Depositi dei clienti (EUR)

    66 miliardi

    Rapporto prestiti/depositi (%)

    100 %

    Attività ponderate per il rischio (EUR)

    62 miliardi

    Coefficiente di capitale di classe 1 (%)

    14,3 %

    Personale complessivo (equivalente a tempo pieno)

    11 431

    Fonte: Piano di ristrutturazione della Banca, settembre 2012; relazione annuale 2013 di AIB

    Tabella 2

    La posizione della Banca nei mercati delle PMI, dei privati, dei crediti ipotecari e dei risparmi

    %

     

    Quote di mercato

    Conti correnti principali delle PMI

    40

    Conti correnti principali personali

    37

    Settore crediti ipotecari — saldi in essere

    31

    Mercato di risparmi (AIB ed EBS insieme)

    40

    Fonte: Osservazione complementare del marzo 2014: le quote di mercato riguardano il dicembre 2013

    2.2.   LE DIFFICOLTÀ DI AIB ED EBS

    (32)

    La necessità di aiuti di Stato per AIB si spiega con l'impatto della crisi finanziaria globale, associato alla crescita eccessiva di AIB, al frequente ricorso a finanziamenti all'ingrosso, alla sua esposizione nei confronti del mercato immobiliare irlandese e all'inadeguata gestione del rischio.

    (33)

    Negli anni precedenti alla crisi finanziaria, AIB ha deciso di adeguarsi alla crescita senza precedenti dell'economia irlandese e del settore immobiliare del paese. In termini assoluti, tra il 2002 e il 2006 i prestiti immobiliari ed edili di AIB hanno conosciuto un aumento del 336 % e la sua esposizione verso questo settore è aumentata dal 19 % nel 2002 al 36 % nel 2008. Al fine di massimizzare il volume degli affari, e in assenza di vincoli di finanziamento, la banca ha assunto rischi eccessivi in termini di esposizione (concentrazione nel settore immobiliare ed edile), ma anche in relazione ai tipi di crediti ipotecari offerti (tracker mortgages — crediti ipotecari a tasso variabile (21)).

    (34)

    Il deterioramento del mercato immobiliare irlandese, i successivi crolli dei prezzi delle proprietà immobiliari e il rallentamento dell'economia irlandese a partire dal 2008 hanno sensibilmente peggiorato la qualità delle attività di AIB, riducendo considerevolmente il valore del suo portafoglio di prestiti e quindi la dotazione di capitale della banca.

    (35)

    Per finanziare la sua rapida espansione, la banca ha accresciuto la propria dipendenza dai finanziamenti all'ingrosso, che sono passati dal 35 % nel 2004 al 42 % nel 2006, mentre il rapporto prestiti/depositi («LDR») è aumentato dal 101 % nel 2002 al 157 % nel 2007.

    (36)

    In seguito al tracollo di Lehman Brothers Holdings Inc. nel settembre 2008, le turbolenze che hanno investito i mercati finanziari globali hanno limitato l'accesso di AIB ai finanziamenti (come si è verificato per altre banche irlandesi) andando a colpire la sua capacità di svolgere le normali operazioni. Lo Stato è pertanto intervenuto in primo luogo offrendo garanzie di finanziamento. In un contesto caratterizzato da maggiori costi di finanziamento (commissioni di garanzia e costi dei depositi ad alti livelli) e da un tasso di base della Banca centrale europea («BCE») sensibilmente più basso (22), i crediti ipotecari a tasso variabile della banca (il 45 % circa del portafoglio di prestiti ipotecari di AIB nel 2011) hanno dato luogo a un margine d'interesse netto («NIM») sostanzialmente ridotto per la Banca.

    (37)

    Il deterioramento materiale della posizione finanziaria di AIB l'ha spinta a partecipare a tutte le misure di sostegno messe in atto dallo Stato irlandese per salvaguardare la stabilità finanziaria del paese. Oltre alle garanzie dello Stato, AIB ha ricevuto apporti di capitale dallo Stato, beneficiando altresì dei trasferimenti delle attività alla National Asset Management Agency («NAMA») (23) per risanare il bilancio.

    (38)

    Allo stesso modo la crisi finanziaria ha colpito la posizione finanziaria di EBS, soprattutto in seguito alla drastica riduzione del valore delle proprietà immobiliari in Irlanda. Prima della crisi, EBS aveva costituito un considerevole portafoglio di prestiti nel segmento dei prestiti immobiliari commerciali.

    (39)

    EBS ha dovuto procedere a subito sensibili riduzioni del valore dei propri portafogli di prestiti commerciali e ipotecari. L'accesso di EBS ai finanziamenti si è gradualmente ridotto, fino ad azzerarsi del tutto. Di conseguenza, a causa della sua posizione vulnerabile, EBS è stata costretta a chiedere misure di sostegno statali. EBS ha avuto bisogno di garanzie di finanziamento, trasferimenti di attività a NAMA e apporti di capitale.

    2.3.   LE MISURE DI AIUTO

    (40)

    A causa delle difficoltà di AIB ed EBS lo Stato ha dovuto fornire un considerevole sostegno individuale a entrambe, nonché alla Banca (l'entità derivante dalla fusione).

    (41)

    A livello individuale, sia AIB che EBS hanno ottenuto garanzie su strumenti di passività rispettivamente nell'ambito del regime di supporto finanziario a favore degli enti creditizi (Credit Institutions Financial Support — CIFS) (24) e del regime di garanzia delle passività a breve (Eligible Liability Guarantee — ELG) (25) nonché misure di sostegno a fronte di attività deteriorate sotto forma di trasferimento di tali attività a NAMA.

    (42)

    Inoltre, AIB ed EBS hanno goduto ripetutamente di misure di sostegno al capitale (26).

    (43)

    Lo Stato ha concesso anche garanzie sul credito di ultima istanza (emergency liquidity assistance — ELA) fornito dalla Banca centrale d'Irlanda.

    (44)

    La Banca ha continuato a beneficiare del regime ELG ed è stata ricapitalizzata nel luglio 2011 (27) attraverso il collocamento del capitale proprio, un conferimento di capitale (28) e contingent capital notes (titoli di debito che si convertono in azioni al verificarsi di un evento predefinito).

    (45)

    Le misure complessive di ricapitalizzazione della Banca considerate collettivamente (tra cui le azioni privilegiate e gli strumenti di capitale contingente) sono pari a 20,775 miliardi. In seguito ai diversi apporti di capitale, lo Stato irlandese, attraverso la commissione del Fondo di riserva previdenziale nazionale («NPRFC») possiede il 99,8 % delle azioni ordinarie della Banca.

    (46)

    La NPRFC detiene inoltre azioni privilegiate per 3,5 miliardi di EUR, originariamente apportate ad AIB nel 2009 e approvate dalla decisione della Commissione nel caso N 241/09 (29). Il rimborso/riacquisto di tali azioni è a discrezione della Banca. Nel maggio 2014 (cinque anni dopo l'apporto) alle azioni si applicherà un aumento del 25 % e il rimborso sarà effettuato al 125 % del valore nominale.

    (47)

    La Tabella 3 offre una sintesi di tutte le misure di aiuto concesse ad AIB, a EBS e alla Banca (l'entità derivante dalla fusione).

    Tabella 3

    Panoramica delle misure concesse ad AIB, a EBS e alla Banca (entità derivante dalla fusione di AIB/EBS)

    (in alcuni casi gli importi approvati e quelli effettivamente concessi differiscono)

     

    Tipo di misura

    Importo

    (miliardi di EUR)

    Remunerazione

    Misure a favore di AIB (in grado di operare in modo autonomo)

    a

    Garanzie nell'ambito del regime CIFS

    (importo delle passività garantite)

    fino a 133

    In conformità con il regime CIFS

    b

    Garanzie nell'ambito del regime ELG

    (importo delle passività garantite)

    fino a 62,5

    In conformità con il regime ELG

    c

    Misure di sostegno a fronte di attività deteriorate — trasferimenti a NAMA

    20,4

    (importo stimato dell'aiuto = 1,6)  (30)

    n.d. — lo sconto medio ammontava approssimativamente al 56 %

    d

    Ricapitalizzazione sotto forma di azioni privilegiate, maggio 2009

    3,5

    8 % annuo oppure azioni ordinarie

    e

    Ricapitalizzazione sotto forma di nuovo capitale azionario, dicembre 2010

    3,7

     

    f

    Garanzia dello Stato sul credito di ultima istanza («ELA») fino al secondo trimestre del 2011.

    [5 -15] (31)

     

     

     

     

     

    Misure a favore di EBS

    g

    Garanzie nell'ambito del regime CIFS

    (importo delle passività garantite)

    fino a 14,4

    In conformità con il regime CIFS

    h

    Garanzie nell'ambito del regime ELG

    (importo delle passività garantite)

    fino a 8,0

    In conformità con il regime ELG

    i

    Misure di sostegno a fronte di attività deteriorate — trasferimenti a NAMA

    0,9

    (importo stimato dell'aiuto = 0,1)  (30)

    n.d. — lo sconto medio ammontava approssimativamente al 57 %

    j

    Ricapitalizzazione sotto forma di speciali quote di investimento (SIS), maggio e dicembre 2010.

    0,625

    Può essere remunerato con la distribuzione di un dividendo se sono disponibili sufficienti riserve distribuibili.

    k

    Ricapitalizzazione tramite una sovvenzione diretta sotto forma di un pagherò cambiario, dicembre 2010.

    0,250

    Non remunerato separatamente.

    l

    Garanzia dello Stato sull'ELA.

    [0 -5]

     

    Misure a favore della Banca (l'entità derivante dalla fusione)

    m

    Ricapitalizzazione sotto forma di azioni ordinarie («collocamento»), luglio 2011

    5,0

     

    n

    Ricapitalizzazione sotto forma di contingent capital notes, luglio 2011

    1,6

    Tasso di interesse fisso obbligatorio del 10 % annuo

    o

    Ricapitalizzazione sotto forma di conferimento di capitale, luglio 2011

    6,1

    Nessun corrispettivo

     

     

     

     

     

    Ricapitalizzazione totale composta (d + e + j + k + m + n + o)

    20,775

     

    Fonte: Autorità irlandesi e piani di ristrutturazione per AIB ed EBS e per la Banca

    2.4.   I SINGOLI PIANI DI RISTRUTTURAZIONE

    (48)

    Nel novembre 2009 le autorità irlandesi hanno presentato un primo piano di ristrutturazione per AIB che avanzava alcune proposte sul modo di ripristinare la redditività di AIB. Nel maggio 2010 l'Irlanda ha presentato una versione aggiornata del piano che, tra l'altro, prevedeva altre cessioni (le controllate polacche, britanniche e statunitensi di AIB) per soddisfare i nuovi requisiti patrimoniali minimi fissati dall'autorità di regolamentazione finanziaria nell'ambito del PCAR nel marzo 2010.

    (49)

    Il piano di ristrutturazione per EBS, presentato il 31 maggio 2010, prevedeva la ristrutturazione interna di EBS per garantirne la redditività, oltre a una rapida vendita a un terzo. Secondo questo piano EBS avrebbe cessato la propria attività di prestiti immobiliari commerciali riorientandosi verso i crediti ipotecari e i risparmi al dettaglio. EBS avrebbe ridotto la sua dipendenza dai finanziamenti all'ingrosso (a breve termine) concentrandosi sui depositi bancari al dettaglio.

    2.5.   MISURE DI RISTRUTTURAZIONE GIÀ ATTUATE DALLA BANCA (ENTITÀ DERIVANTE DALLA FUSIONE DI AIB ED EBS)

    (50)

    La Banca ha già attuato un'ampia gamma di misure di ristrutturazione prima di presentare la versione definitiva del piano di ristrutturazione, per realizzare gli obiettivi della redditività di lungo periodo, del contributo proprio e della condivisione degli oneri. Tra queste misure si annoverano le cessioni aziendali, la cessione di attività, gli interventi di gestione delle passività (32) e le azioni volte a ridurre i costi, come segue (33):

    Cessioni aziendali che hanno generato 3,3 miliardi di EUR di capitale primario di classe 1 di base:

    Sett. 10

    Vendita di Goodbody Stockbrokers

    Nov. 10

    Vendita del 23,9 % della partecipazione in M&T Corporation

    Feb. 11

    Trasferimento ad AIB di depositi di Anglo Irish Banks, pari a 9 miliardi di EUR.

    Apr. 11

    Vendita del 70,36 % della partecipazione in Polish BZWBK

    Apr. 11

    Vendita del 50,00 % della partecipazione nella società di gestione patrimoniale di Polish BZWBK.

    Mag. 11

    Vendita del 49,99 % della partecipazione in Bulgarian American Credit Bank

    Ago. 11

    Vendita dei servizi finanziari internazionali di AIB

    Ago. 11

    Vendita di AIB Jersey Trust

    Gen. 12

    AIB annuncia la decisione di porre fine alla joint venture con Aviva LIFE Holdings Ireland Ltd

    Apr. 12

    AIB annuncia la decisione di cessare le proprie operazioni nell'isola di Man e nell'isola di Jersey.

    Apr. 12

    Vendita del ramo d'azienda di AIB Baltics

    Giu. 12

    Vendita di AIB Investment Managers

    Ago. 12

    Vendita della partecipazione nei fondi immobiliari polacchi

    Trasferimento di 21,3 miliardi di EUR di attività a NAMA;

    Cessione di attivi derivante da PLAR 2011 pari a 20,5 miliardi di EUR (completa)

    Interventi di gestione delle passività/Riacquisto del debito effettuati rispettivamente nel 2009, nel 2010 e nel 2011 hanno contribuito con 5,4 miliardi di EUR di capitale primario di classe 1 di base:

    Giu. 09

    Riacquisto di ibrido di classe 1 + conferimento di capitale pari a 1,1 miliardi di EUR

    Mar. 10

    Riacquisto di obbligazioni di classe 2 + conferimento di capitale pari a 0,4 miliardi di EUR

    Gen. 11

    Riacquisto di obbligazioni di classe 2 + conferimento di capitale pari a 1,5 miliardi di EUR

    Lug. 11

    Riacquisto di obbligazioni di classe 1 e di classe 2 + conferimento di capitale pari a 2,1 miliardi di EUR

    Giu. 10- Feb. 11

    Serie di riacquisti di obbligazioni di classe 1 e di classe 2 di EBS + conferimento di capitale pari a 0,3 miliardi di EUR

    Chiusura delle filiali (68 in Irlanda, chiusura di 22 sportelli di EBS, 22 filiali AIB nel Regno Unito);

    Programma di prepensionamento e di cessazione volontaria del servizio: una riduzione di +/– 2 877 FTE (34) al 31 dicembre 2013, con la programmazione di ulteriori uscite;

    Sostituzione di tutti gli incarichi del consiglio di amministrazione e dei dirigenti di grado elevato (rispetto al profilo precedente a settembre 2008).

    Riorientamento dell'azienda verso l'Irlanda, con l'offerta di servizi bancari al dettaglio e alle imprese.

    2.6.   IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PER LA BANCA (ENTITÀ DERIVANTE DALLA FUSIONE DI AIB ED EBS)

    (51)

    Il 28 settembre 2012 le autorità irlandesi hanno presentato un piano di ristrutturazione per la Banca relativo al periodo 2012-2015. In seguito hanno ripetutamente modificato e integrato questo piano e, infine, è stato deciso che il periodo di ristrutturazione comprendesse gli anni dal 2014 al 2017.

    (52)

    Le autorità irlandesi hanno presentato uno scenario di base, uno scenario di base alternativo fondato su ipotesi più prudenti, e uno scenario sfavorevole per dimostrare la capacità della Banca di ottenere una redditività nel lungo periodo.

    (53)

    Prima della fine del periodo di ristrutturazione la Banca conta di tornare a essere un istituto solido, redditizio e dotato di robusti finanziamenti, con buoni coefficienti patrimoniali e un modello aziendale più tradizionale. Il piano definisce una strategia aziendale che colloca la Banca come una più piccola banca universale, la cui attività è concentrata soprattutto in Irlanda, rispetto al gruppo di servizi finanziari internazionali diversificati che la caratterizzava nel periodo pre-crisi. La struttura operativa della Banca è articolata in tre sezioni: Domestic Core Bank, AIB UK (che nel Regno Unito opera in Gran Bretagna e nell'Irlanda del Nord) e Financial Solutions Group, costituito nel 2012.

    (54)

    I fattori principali per ripristinare la redditività della Banca sono i seguenti:

    a)

    il riorientamento della Banca verso una banca più piccola, dotata di un profilo di finanziamento migliore, concentrata soprattutto in Irlanda;

    b)

    più alti livelli di redditività grazie al miglioramento del NIM, a misure di riduzione dei costi e a oneri derivanti dalla riduzione di valore considerevolmente ridotti;

    c)

    una consistente riserva di capitale.

    2.6.1.   Lo scenario di base

    2.6.1.1.   Ipotesi macroeconomiche e principali previsioni finanziarie

    (55)

    Nello scenario di base si ipotizza che nel 2014 in Irlanda il prodotto interno lordo («PIL») crescerà del 2,2 %, per accelerare e raggiungere una crescita del 2,8 %, 3,2 % e 3,2 % rispettivamente nel 2015, 2016 e 2017. Si prevede che il PIL del Regno Unito aumenti dell'1,9 % nel 2014, del 2,1 % nel 2015, del 2,5 % nel 2016 e del 2,5 % nel 2017.

    (56)

    Si prevede altresì che i dati relativi all'occupazione migliorino durante la ristrutturazione, con un tasso di crescita previsto dello 0,8 % nel 2014, dell'1,5 % nel 2015, del 2 % nel 2016 e del 2 % nel 2017.

    (57)

    Per i settori dell'urbanistica e dell'edilizia si prevede una ripresa consistente dopo i livelli di attività molto bassi registrati finora. I prezzi delle abitazioni dovrebbero aumentare del 3 % nel 2014, del 3 % nel 2015, del 2,5 % nel 2016 e del 2,5 % nel 2017.

    (58)

    Secondo lo scenario di base, dal piano di ristrutturazione della Banca emergono le seguenti previsioni finanziarie:

    Tabella 4

    I risultati finanziari e le previsioni finanziarie della Banca secondo lo scenario di base

    Principali indicatori finanziari

    2012

    Effettivi

    2013

    Effettivi

    2014

    Piano

    2015

    Piano

    2016

    Piano

    2017

    Piano

    —   Attività ponderate per il rischio («RWA») e capitale

    Coefficiente di capitale di classe 1 («CT1») oppure coefficiente del capitale di base di classe 1 («CET1») (%)

    15,2 %

    14,3 %

    [10-20 %]

    [10-20 %]

    [10-20 %]

    [10-20 %]

    Riserva di capitale (m EUR) rispetto a 8 % CT1/CET1

    5 133

    3 934

    [0-5 000]

    [5 000-10 000]

    [5 000-10 000]

    [5 000-10 000]

    RWA (m EUR)

    71 417

    62 395

    [55 000-65 000]

    [55 000-65 000]

    [55 000-65 000]

    [55 000-65 000]

    —   Redditività

    NIM — ELG escluso (%)

    1,22 %

    1,37 %

    [1,5-2,25 %]

    [1,5-2,25 %]

    [1,5-2,25 %]

    [1,5-2,25 %]

    Rapporto costi/ricavi

    123 %

    77 %

    [60-70 %]

    [50-60 %]

    [45-55 %]

    [45-55 %]

    Utili al netto delle imposte (m EUR)

    (3 557)

    (1 597)

    [0-750]

    [0-750]

    [250-1 250]

    [250-1 250]

    Rendimento del capitale («ROE») (35)

    – 37,0 %

    – 21,5 %

    [0,5-10 %]

    [0,5-10 %]

    [5-15 %]

    [5-15 %]

    —   Finanziamenti

    LDR

    115 %

    100 %

    [95-120 %]

    [95-120 %]

    [95-120 %]

    [95-120 %]

    Ricorso alla BCE (% delle passività totali (36))

    20 %

    12 %

    [10-20 %]

    [< 10 %]

    [< 10 %]

    [< 10 %]

    —   Altro

    Prestiti lordi e anticipi a clienti (m EUR)

    89 872

    82 851

    [70 000-80 000]

    [65 000-75 000]

    [65 000-75 000]

    [65 000-75 000]

    Valore totale delle attività (m EUR)

    122 501

    117 734

    [100 000-150 000]

    [100 000-150 000]

    [100 000-150 000]

    [100 000-150 000]

    FTE (in cifre)

    13 429

    11 431

    [10 000-15 000]

    [8 000 -13 000]

    [8 000 -13 000]

    [8 000 -13 000]

    Fonte: Il piano di ristrutturazione della Banca e l'osservazione complementare del 10 gennaio 2014, relazione annuale 2013 di AIB

    2.6.1.2.   Fattori principali per ripristinare la redditività della Banca

    i)   Una banca più piccola concentrata all'interno del paese dotata di un profilo di finanziamento migliore

    (59)

    Mediante una cospicua cessione di attività non strategiche (37), la Banca si propone di diventare un'istituzione di dimensioni più piccole rispetto al periodo precedente alla crisi finanziaria. La Banca ha già portato a termine un'importante riduzione della leva finanziaria con la cessione di molti dei suoi rami d'azienda, la cessione di attività e il trasferimento a NAMA di attività correlate a «proprietà ad alto rischio» (21,3 miliardi di EUR), riuscendo così a ridurre sensibilmente il proprio bilancio. Il valore totale delle attività del gruppo AIB si è ridotto da 136,7 miliardi di EUR alla fine del 2011 a 117,7 miliardi di EUR al 31 dicembre 2013 (registrando una riduzione del 14 %) (38).

    (60)

    Il cospicuo programma di riduzione della leva finanziaria/ridimensionamento intrapreso dalla Banca, insieme a una crescente base dei depositi della clientela (a partire dal 2011), ha contribuito a migliorare il profilo di finanziamento della Banca. La percentuale dei depositi della clientela rispetto alla fonte totale di finanziamento (passività totali (39)) è migliorata passando dal 49,7 % alla fine del 2011 al 61,2 % alla fine del 2013, mentre l'LDR è diminuito, passando dal 138 % alla fine del 2011 al 100 % al 31 dicembre 2013.

    (61)

    Durante il periodo di ristrutturazione, la Banca prevede di aumentare ulteriormente la percentuale di depositi della clientela rispetto alla fonte totale di finanziamento (passività totali), mentre la percentuale di finanziamenti della BCE dovrebbe ridursi sensibilmente nel corso del piano di ristrutturazione, passando dal 20 % del 2012 al [< 10 %] del 2017 (con una riduzione di 15-25 miliardi di EUR), considerando collettivamente i minori volumi di prestiti previsti (40), il rimborso di obbligazioni NAMA (41) e gli accresciuti depositi da parte delle banche.

    (62)

    La Banca sta gradualmente riguadagnando l'accesso al mercato all'ingrosso. Nel gennaio e nel settembre 2013 la Banca ha emesso due obbligazioni bancarie ipotecarie del valore di 500 milioni di EUR ciascuna. Nell'ottobre 2013 la Banca ha effettuato la cartolarizzazione delle carte di credito per 500 milioni di EUR, la prima di questo genere mai effettuata da una banca irlandese. Nel novembre 2013 la Banca è riuscita a collocare 500 milioni di EUR di titoli di debito triennali non garantiti. È stata la prima transazione debitoria non garantita effettuata dalla Banca dal 2009. Nel marzo 2014 la Banca ha emesso titoli settennali garantiti da attività per 500 milioni di EUR. Si tratta del titolo di riferimento garantito da attività pubbliche a più lunga scadenza emesso da AIB dal 2007.

    (63)

    Per quanto riguarda gli indici di liquidità previsti, considerando le informazioni disponibili in questa fase sulla composizione dell'indice di copertura della liquidità («LCR») che è ancora in una fase consultiva a livello di Unione europea (42), la Banca prevede un LCR durante il periodo di ristrutturazione assai superiore ai requisiti minimi (cfr. Tabella 5).

    Tabella 5

    Gli indici di liquidità della Banca

    (%)

    Indici di liquidità

    2014

    Piano

    2015

    Piano

    2016

    Piano

    2017

    Piano

    LCR

    [75-150]

    [75-170]

    [75-170]

    [75-170]

    LRC minimo previsto dal regolamento 575/2013

     

    60

    70

    80

    Indice netto di stabilità dei finanziamenti

    [70-120]

    [70-120]

    [70-120]

    [70-120]

    Fonte: Piano di ristrutturazione della Banca

    ii)   Un più alto livello di redditività

    (64)

    La Banca prevede di ripristinare la redditività nel 2014, con un utile netto previsto pari a [0-750] milioni di EUR, che raggiungerà i [250-1 250] milioni di EUR nel 2017. Il rendimento del capitale (ROE) dovrebbe essere pari allo [0,5-10 %] nel 2014 e al [5-15 %] nel 2017. Ciò avverrà nel modo seguente.

    (65)

    In primo luogo, il piano di ristrutturazione indica alcune iniziative che dovranno favorire la ripresa del NIM, escludendo i costi ELG, dall'1,22 % del 2012 all'[1,5-2,25 %] del 2017. Tali iniziative comprendono nuovi prestiti pari a [20-30] miliardi di EUR dal 2014 al 2017 a tassi di interesse più alti, l'ulteriore miglioramento nella fissazione dei prezzi dei prestiti del portafoglio (43) e un'ulteriore riduzione del costo dei prodotti di deposito fino al 2015 (cfr. Tabella 6). Inoltre la percentuale di attività a basso rendimento della Banca (crediti ipotecari a tasso variabile e obbligazioni NAMA) rispetto al valore totale delle attività dovrebbe ridursi nel periodo di ristrutturazione, passando dal [20-30 %] del 2014 al [10-20 %] del 2017 in seguito al rimborso delle obbligazioni NAMA e all'ammortamento del portafoglio di crediti ipotecari a tasso variabile per il quale non è previsto alcun nuovo prestito.

    Tabella 6

    Prevista evoluzione della Banca in relazione ai rendimenti medi di attività e passività

    %

    Rendimento medio

    2013

    Effettivi

    2014

    Piano

    2015

    Piano

    2016

    Piano

    2017

    Piano

    Rendimento medio — Nuovi prestiti

    [3-7]

    [3-7]

    [3-7]

    [3-7]

    [3-7]

    Rendimento medio — Prestiti del portafoglio

    [2-5]

    [2-5]

    [2-5]

    [2-5]

    [2-5]

    Rendimento medio — Prestiti totali

    2,74

    [2-6]

    [2-6]

    [2-6]

    [2-6]

    Rendimento medio — Depositi

    (compresi i conti correnti)

    – 1,54

    [da – 0,5 a – 2,5]

    [da – 0,5 a – 2,5]

    [da – 0,5 a – 2,5]

    [da – 0,5 a – 2,5]

    Fonte: Il piano di ristrutturazione della Banca e l'osservazione complementare del 20 marzo 2014

    (66)

    In secondo luogo, la sospensione del regime ELG al 28 marzo 2013 favorirà un miglioramento del NIM al netto dei costi ELG poiché le commissioni di garanzia pagate allo Stato si ridurranno. Nel 2012 ammontavano a 0,4 miliardi di EUR e si prevede che nel 2017 saranno pari ad appena 8 milioni di EUR.

    (67)

    In terzo luogo, per quanto riguarda i risultati operativi sostenibili al lordo degli accantonamenti la Banca prevede un'ulteriore riduzione dei propri costi operativi, che dovrebbero passare da 1,8 miliardi di EUR nel 2012 a [1,0-1,5] miliardi di EUR nel 2015 e a [1,0-1,5] miliardi di EUR nel 2017. Le due principali iniziative che sono alla base di questa prevista riduzione sono il Piano di prepensionamento e di cessazione volontaria del servizio e il riesame delle retribuzioni e delle indennità annunciato nel 2012. Da questo punto di vista, la Banca prevede una riduzione del personale, rispettivamente del [20-40] % entro il 2015 e del [20-40] % entro il 2017 rispetto ai livelli del 2012, con una riduzione totale del personale [tra 2 000 e 5 000] persone.

    (68)

    Infine, per quanto riguarda i risultati operativi al netto degli accantonamenti e al lordo delle poste straordinarie, la Banca prevede di ridurre sostanzialmente gli oneri derivanti dalla riduzione di valore dei prestiti, passando da 2,5 miliardi di EUR del 2012 a [0-0,5] miliardi di EUR nel 2014 e a [0-0,5] miliardi di EUR nel 2017, giacché il piano ipotizza una ripresa economica in Irlanda. AIB prevede che tale ripresa produca un rallentamento dei nuovi prestiti non rimborsati. Il piano di offerta prevede altresì una gestione del credito più efficace che si riflette nella costituzione del Financial Solution Group e nel varo della strategia per la soluzione degli arretrati di pagamento di crediti ipotecari (44) («MARS»). Tutto ciò ha lo scopo di migliorare la raccolta di prestiti da parte della Banca e di potenziarne l'efficacia, aumentando così il numero di prestiti «sanati».

    iii)   Mantenimento di una consistente riserva di capitale

    (69)

    La Banca prevede di mantenere una consistente riserva di capitale durante il periodo di ristrutturazione, mediante maggiori utili non distribuiti e minori attività ponderate per il rischio («RWA»). La Banca si propone di accrescere gli utili, che intende trattenere per intero, mediante le iniziative descritte nei punti da (65) a (68). Si prevede che le RWA si ridurranno di circa [5-10] miliardi di EUR dal 2013 al 2016, soprattutto in seguito alla continua contrazione del portafoglio di prestiti (tra cui rettifiche di valore, crediti deteriorati ristrutturati e ammortamento del prestito), al nuovo trattamento delle attività fiscali differite («DTA») (45), e alla prevista adozione, da parte della Banca di a) un metodo basato sui rating interni («IRB») per quanto riguarda il portafoglio di prestiti di EBS e b) modelli IRB aggiornati per il portafoglio di prestiti di AIB.

    (70)

    Inoltre, secondo le informazioni fornite dalle autorità irlandesi, la CBI ridurrà il requisito patrimoniale minimo (46) dal 10,5 % al […] % nel breve periodo, con il conseguente incremento della riserva di capitale della Banca di [0-5] miliardi di EUR nel 2014, senza altre variazioni. Di conseguenza l'obiettivo del 10,5 % fissato dalla CBI nel novembre 2010 nell'ambito dell'esercizio PCAR non sarà più significativo.

    (71)

    Considerando un requisito patrimoniale minimo di base di classe 1 («CET1») dell'8 % per tutto il periodo, si prevede che la riserva di capitale della Banca si assesti su [0-5] miliardi di EUR nel 2014 e circa [5-10] miliardi di EUR nel 2017. Con una soglia di capitale minimo pari al 5,5 % (47) nel 2014 la riserva di capitale sarebbe pari a [5-10] miliardi di EUR.

    (72)

    Inoltre, la Banca dispone di strumenti di capitale contingente (48) di 1,6 miliardi di EUR che potrebbero essere convertiti in azioni ordinarie in caso di necessità. Prendendo in considerazione i suddetti strumenti, la riserva di capitale nel 2014 sarebbe pari a [5-10] miliardi di EUR con un requisito patrimoniale minimo dell'8 %, e a [5-10] miliardi di EUR con una soglia di capitale minimo pari al 5,5 %.

    (73)

    Le cifre fornite per il CET1 nei punti (71) e (72) comprendono un'idonea e graduale deduzione delle DTA (49). Le DTA riconosciute dalla Banca, derivanti da perdite fiscali non utilizzate, ammontavano a 3,9 miliardi di EUR al 31 dicembre 2013.

    2.6.2.   Lo scenario di base alternativo

    (74)

    L'11 febbraio 2014 la Banca ha presentato alla Commissione uno scenario di base alternativo (lo «scenario di base alternativo») fondato su ipotesi più prudenti rispetto allo scenario di base. Le ipotesi più prudenti riguardavano l'evoluzione delle RWA, i risultati della valutazione del bilancio (BSA) (50), il volume dei nuovi prestiti, una diversa composizione dei finanziamenti, il maggiore costo dei fondi e maggiori oneri da accantonamenti come risulta dalla tabella 7. Le ipotesi macroeconomiche su cui si fonda questo scenario di base alternativo sono le stesse su cui si fonda lo scenario di base descritto nei punti (55) e (56).

    Tabella 7

    Scenario di base alternativo: le principali variazioni delle ipotesi rispetto allo scenario di base

    Variabile

    Scenario di base alternativo (variazione rispetto allo scenario di base)

    RWA

    Comprende i risultati della BSA e ignora, per motivi prudenziali, l'impatto della prevista attuazione dei modelli IRB nuovi e aggiornati, che ancora devono essere approvati dalla CBI (51). In seguito a queste due variazioni, le RWA hanno registrato un incremento di [3-8] miliardi di EUR, [3-8] miliardi di EUR, [3-8] miliardi di EUR e [3-8] miliardi di EUR, rispetto allo scenario di base rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

    Accantonamenti per la riduzione di valore dei prestiti

    Comprende tutti i risultati dell'esercizio di BSA. L'esercizio di BSA ha individuato un fabbisogno crescente in termini di accantonamenti pari a 1,1 miliardi di EUR, di cui solo […] miliardi di EUR si riflettevano nello scenario di base. Ciò significa che nel 2013 gli accantonamenti sono superiori di […] miliardi di EUR nello scenario di base alternativo rispetto allo scenario di base e questo riflette una riduzione più lineare verso il livello precedente alla crisi. Ciò implicava un onere supplementare da accantonamenti pari a [500-1 000] milioni di EUR nel 2014, [500-1 000] milioni di EUR nel 2015, [0-500] milioni di EUR nel 2016 e [0-500] milioni di EUR nel 2017 rispetto allo scenario di base.

    Nuovi prestiti

    Stima che i nuovi prestiti per il portafoglio commerciale, di imprese e di PMI per ciascuno degli anni previsti siano limitati alla crescita prevista del PIL. Ciò significa che la nuova produzione accumulata nel periodo di ristrutturazione è inferiore di [2-4] miliardi a quella dello scenario di base. (Le nuove ipotesi di prestiti hanno effetti sulle RWA per [0-3] miliardi di EUR, [0-3] miliardi di EUR, [0-3] miliardi di EUR e [0-3] miliardi di EUR rispettivamente per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

    Composizione dei finanziamenti

    Comprende una maggiore percentuale (del 2 %-3 %) di finanziamenti di lungo periodo fino al 2016 rispetto allo scenario di base.

    Costo dei fondi

    Stima che l'evoluzione del costo dei depositi per conti al dettaglio a scadenza fissa, depositi di imprese e delle PMI segua più da vicino l'evoluzione del tasso di base previsto della BCE, rispetto allo scenario di base.

    Fonte: Il piano di ristrutturazione della Banca e le osservazioni complementari dell'11 febbraio e del 27 marzo 2014

    (75)

    Secondo le ipotesi più prudenti, la Banca non tornerà alla redditività prima del 2016, con un utile previsto al netto delle imposte pari a [0-750] milioni di EUR, che raggiungerà i [250-1 250] milioni di EUR nel 2017. Il ROE dovrebbe essere pari allo [0,5-10 %] nel 2016 e al [5-15 %] nel 2017.

    (76)

    La riserva di capitale della Banca dovrebbe assestarsi su [2-6] miliardi di EUR nel 2014 e [2-6] miliardi di EUR nel 2017 considerando un requisito patrimoniale minimo dell'8 %. Prendendo in considerazione gli strumenti di capitale contingente, la riserva di capitale nel 2014 sarebbe pari a [3-8] miliardi di EUR con requisiti patrimoniali dell'8 % (e a [3-8] miliardi di EUR con una soglia di capitale minimo pari al 5,5 %).

    Tabella 8

    Le previsioni finanziarie della Banca nello scenario di base alternativo

    Principali indicatori finanziari

    2014

    Piano

    2015

    Piano

    2016

    Piano

    2017

    Piano

    —   Capitale e RWA

    Coefficiente CT1 o coefficiente CET1 (%)

    [10-20 %]

    [10-20 %]

    [10-20 %]

    [10-20 %]

    Riserva di capitale (m EUR) rispetto a 8 % CT1/CET1

    [2 000-6 000]

    [2 000-6 000]

    [2 000-6 000]

    [2 000-6 000]

    Riserva di capitale (m EUR) rispetto a 8 % CT1/CET1 compresa la conversione degli strumenti di capitale contingente

    [3 000-8 000]

    [3 000-8 000]

    [3 000-8 000]

    [3 000-8 000]

    RWA (m EUR)

    [55 000-65 000]

    [55 000-65 000]

    [55 000-65 000]

    [50 000-60 000]

    —   Redditività

    NIM — esclusi costi ELG (%)

    [1,5-2,25 %]

    [1,5-2,25 %]

    [1,5-2,25 %]

    [1,5-2,25 %]

    Rapporto costi/ricavi

    [60-70 %]

    [60-70 %]

    [50-60 %]

    [45-55 %]

    Utile al netto delle imposte (m EUR)

    [EUR-ve 0-750]

    [EUR-ve 0-750]

    [0-750]

    [250-1 250]

    ROE

    [Non significativo]

    [Non significativo]

    [0,5-10 %]

    [515 %]

    —   Finanziamenti

    LDR

    [95-120 %]

    [95-120 %]

    [95-120 %]

    [95-120 %]

    —   Altro

    Prestiti lordi e anticipi a clienti (m EUR)

    [70 000-80 000]

    [65 000-75 000]

    [65 000-75 000]

    [65 000-75 000]

    Valore totale delle attività (m EUR)

    [100 000-150 000]

    [100 000-150 000]

    [100 000-150 000]

    [100 000-150 000]

    Fonte: Il piano di ristrutturazione della Banca e l'osservazione complementare dell'11 febbraio e del 27 marzo 2014

    2.6.3.   Lo scenario sfavorevole

    (77)

    Secondo lo scenario sfavorevole presentato dalla Banca, il PIL in Irlanda dovrebbe aumentare dell'1 % nel 2014, dell'1,5 % nel 2015, del 2,2 % nel 2016 e del 2,2 % nel 2017. L'occupazione non aumenterà fino al 2015, quando dovrebbe crescere dello 0,5 %, con successivi aumenti dell'1 % nel 2016 e dell'1 % nel 2017. I prezzi delle abitazioni dovrebbero aumentare dell'1,2 % nel 2014, dell'1,7 % nel 2015, dell'1,9 % nel 2016 e dell'1,9 % nel 2017. Il PIL nel Regno Unito dovrebbe aumentare dello 0,8 % nel 2014, dell'1 % nel 2015, dell'1,5 % nel 2016 e dell'1,5 % nel 2017.

    (78)

    Lo scenario sfavorevole si basa su ipotesi macroeconomiche più pessimistiche rispetto allo scenario di base e allo scenario di base alternativo. Lo scenario di base alternativo, tuttavia, genera una minore redditività e una minore riserva di capitale rispetto allo scenario sfavorevole, poiché le ipotesi su cui si fondano le previsioni finanziarie della Banca concernenti la sua evoluzione aziendale sono più pessimistiche nello scenario di base alternativo rispetto a quelle dello scenario sfavorevole.

    (79)

    Nello scenario sfavorevole si prevede che i proventi operativi della Banca aumentino, passando da [1-3] miliardi di EUR nel 2014 a [1-3] miliardi di EUR nel 2017. Si prevede che i risultati operativi al lordo degli accantonamenti aumentino, passando da [0-1] miliardi di EUR nel 2014 a [0,75-1,75] miliardi di EUR nel 2017. Nello scenario sfavorevole, si prevede che la Banca ripristini la redditività nel [2014-2016], con utili al lordo delle imposte pari a [0-750 milioni].

    (80)

    Il rapporto costi/ricavi dovrebbe migliorare, passando dal [60-70] % nel 2014 al [45-55] % nel 2017.

    (81)

    Nello scenario sfavorevole, i coefficienti CET1 della Banca dovrebbero assestarsi sul [10-20] % nel 2014, [10-20] % nel 2015, [10-20] % nel 2016 e [10-20] % nel 2017. Ciò comporterebbe una riserva di capitale di [3-8] miliardi di EUR nel 2014, [3-8] miliardi di EUR nel 2015, [3-8] miliardi di EUR nel 2016 e [3-8] miliardi di EUR nel 2017, considerando un requisito patrimoniale minimo dell'8 %.

    2.7.   PIANO DI RIMBORSO

    (82)

    Prima della fine del periodo di ristrutturazione la Banca comincerà a rimborsare l'aiuto di Stato tramite il pagamento di dividendi o con altri mezzi, a condizione che disponga almeno di un'eccedenza di capitale dell'1-4 % superiore al coefficiente CET1 minimo (con una piena attuazione di Basilea III) come stabilito dalla CBI al 31 dicembre 2016. L'importo rimborsato sarà uguale all'eccedenza rispetto al coefficiente CET1 minimo maggiorato dell'1-4 %.

    (83)

    Per facilitare il rimborso, la Banca non adotterà alcuna misura che darebbe luogo a un'uscita di capitale prima di […] a meno che […].

    (84)

    La Banca mantiene la facoltà di convertire in parte o integralmente le azioni privilegiate della NPRFC al valore nominale fino al 13 maggio 2014 e successivamente al 125 % del prezzo di sottoscrizione, come anticipo o come parte di un evento di uscita (o uscita parziale) che si verifichi per lo Stato coinvolgendo il settore privato.

    (85)

    In linea di principio la Banca può disporre degli strumenti di capitale contingente dello Stato in qualsiasi momento. L'Irlanda tuttavia si è impegnata a far sì che la Banca non rimborsi i suddetti strumenti finché non siano stati pubblicati i risultati dell'esame della qualità delle attività/della prova di stress («AQR/ST») (52), effettuati dalla BCE e dall'Autorità bancaria europea («ABE»), e previa approvazione delle autorità.

    2.8.   IMPEGNI PROPOSTI DALL'IRLANDA

    (86)

    Le autorità irlandesi hanno assunto alcuni impegni che saranno osservati dalla Banca durante il periodo di ristrutturazione, e che riguardano:

    la ristrutturazione dei portafogli dei crediti ipotecari e dei prestiti alle PMI

    il rispetto degli obiettivi quantitativi di ristrutturazione al fine della ristrutturazione/proposta di soluzioni sostenibili;

    l'opzione di ristrutturazione ottimale si baserà sulla massimizzazione del valore attuale netto;

    i nuovi prestiti a […] sono limitati a […] nel […] e […]. I nuovi prestiti possono superare i limiti a condizione che il saldo lordo aggregato dei prestiti di fine esercizio non superi rispettivamente […] alla fine di […] e […] alla fine di […];

    il rimborso dell'aiuto di Stato (tramite dividendi se il coefficiente patrimoniale della banca supera il requisito patrimoniale minimo più l'1-4 %, nel 2016,

    i contingent capital notes (1,6 miliardi di EUR) non saranno rimborsati prima che siano resi noti i risultati dell'AQR/ST,

    una riduzione dei costi di [200-600] milioni di EUR entro il 2015 rispetto al 2012, e un rapporto costi ricavi pari al [45-65] % o al [50-70] %, rispettivamente, se l'aumento del PIL è inferiore al 2 %,

    il limite dell'esposizione alle obbligazioni sovrane irlandesi a [10-20] miliardi di EUR,

    impegni comportamentali in termini di limiti per le acquisizioni, la commercializzazione, la pubblicità e la sponsorizzazione in Irlanda, nonché il divieto relativo a dividendi o cedole per quanto riguarda gli strumenti esistenti;

    misure volte a favorire la concorrenza nel mercato bancario irlandese («misure di apertura del mercato» che comprendono un pacchetto di servizi e un pacchetto per la mobilità della clientela),

    la nomina di un fiduciario di controllo per verificare il rispetto degli impegni.

    (87)

    L'Irlanda si è impegnata a garantire che il piano di ristrutturazione presentato il 28 settembre 2012, e le relative integrazioni, siano attuati per intero, compresi gli impegni descritti dettagliatamente nell'allegato.

    3.   LA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RIGUARDANTE EBS

    (88)

    Il 31 maggio 2010 le autorità irlandesi hanno presentato un piano di ristrutturazione per EBS. La Commissione ha avviato un'indagine approfondita poiché nutriva dubbi sulla compatibilità del piano di ristrutturazione con il mercato interno. In particolare la Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che:

    i)

    il piano di ristrutturazione fosse in grado di ripristinare la redditività di lungo periodo di EBS;

    ii)

    gli aiuti fossero limitati al minimo necessario;

    iii)

    esistessero misure sufficienti a limitare la distorsione della concorrenza.

    (89)

    La Commissione ha osservato che le previsioni finanziarie nel piano di ristrutturazione erano incoerenti e mancavano di informazioni sufficienti in merito alle ipotesi macroeconomiche nello scenario sfavorevole. Inoltre, la Commissione ha messo in dubbio le ipotesi su cui si fondano i calcoli di EBS in merito all'evoluzione dei prestiti ipotecari in Irlanda nel medio periodo. La Commissione ha richiesto anche ulteriori chiarimenti sulle ipotesi di EBS concernenti il mercato dei depositi di imprese. La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione di EBS abbia sottostimato il livello di riduzione di valore dei prestiti ipotecari per il periodo in questione, e che manchi di un'analisi approfondita sulle riduzioni di valore dei portafogli di prestiti commerciali in liquidazione. Infine, la Commissione ha espresso dubbi sul calcolo del rapporto costi/ricavi di EBS e del costo dei finanziamenti all'ingrosso nel medio periodo.

    (90)

    Per quanto riguarda la necessità di limitare gli aiuti al minimo, la Commissione ha osservato che disponeva di informazioni insufficienti a concludere se tale requisito sarebbe stato soddisfatto, data la discrepanza tra l'obiettivo della ricapitalizzazione e le previsioni del piano di ristrutturazione secondo il quale EBS avrebbe ampiamente superato il requisito patrimoniale minimo.

    (91)

    Infine, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che le misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza esposte nel piano fossero sufficienti. In particolare la Commissione ha criticato il fatto che la proposta riduzione di bilancio fosse assai meno cospicua di quanto la Commissione si sarebbe aspettata da una banca che ha ricevuto un importo di aiuto così elevato, sia in termini assoluti che di attività ponderate per il rischio.

    (92)

    La Commissione ha ricevuto osservazioni da EBS, che ha fornito elementi supplementari a sostegno del piano di ristrutturazione. Inoltre, due interessati hanno presentato osservazioni che sostanzialmente confermano i dubbi della Commissione riguardo all'adeguatezza delle misure proposte per affrontare le distorsioni della concorrenza e la condivisione degli oneri. L'Irlanda non ha presentato alcuna osservazione.

    (93)

    Nel luglio 2011 EBS si è fusa con AIB diventando una società controllata e completamente integrata della Banca. Di conseguenza, EBS ha cessato di esistere quale società in grado di operare in modo autonomo. Pertanto la decisione di avvio del procedimento, riguardante EBS come società in grado di operare in modo autonomo, è stata svuotata di significato e la Commissione ha deciso di non continuare il procedimento. Inoltre, poiché le osservazioni presentate da EBS e dai due interessati riguardano misure volte ad affrontare le distorsioni della concorrenza e la condivisione degli oneri nell'ambito di un piano di ristrutturazione presentato per EBS che non sarà più attuato, tali osservazioni non sono rilevanti per quanto riguarda il piano di ristrutturazione presentato per la Banca (fusione di AIB ed EBS); pertanto la Commissione non ha motivo di esaminarle nella presente decisione. Nella sezione 5.2 della presente decisione la Commissione esamina invece la compatibilità delle misure di aiuto originariamente concesse a favore di EBS, insieme alle misure originariamente concesse a favore di AIB e a quelle concesse a favore della Banca, in considerazione del piano di ristrutturazione presentato per la Banca, tra cui la redditività della Banca, il limite dell'aiuto al minimo necessario e l'adeguatezza delle misure per limitare le distorsioni della concorrenza.

    4.   POSIZIONE DELLE AUTORITÀ IRLANDESI

    (94)

    L'Irlanda accetta la tesi che le misure costituiscano un aiuto di Stato e ritiene che esse siano compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato giacché sono necessarie per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia irlandese.

    (95)

    Come descritto nella sezione 2.7 della presente decisione, l'Irlanda ha assunto alcuni impegni che sono esposti nei dettagli nell'allegato.

    5.   VALUTAZIONE

    5.1.   ESISTENZA DI AIUTI DI STATO

    (96)

    La Commissione deve in primo luogo valutare se le misure concesse ai beneficiari costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Conformemente a tale disposizione, per aiuti di Stato si intendono, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (97)

    Per attribuire a una misura la qualifica di aiuto di Stato è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) la misura dev'essere finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al beneficiario; iii) il vantaggio dev'essere selettivo; e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e potenzialmente incidere sugli scambi tra Stati membri. Poiché si tratta di misure cumulative, devono essere tutte presenti prima di poter attribuire a una misura la qualifica di aiuto di Stato.

    (98)

    In decisioni precedenti (53) la Commissione ha già stabilito che le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono soddisfatte per tutte le misure di aiuto alla ristrutturazione elencate nella tabella 3 e che queste misure costituiscono perciò un aiuto ai sensi di tale disposizione. La Commissione conferma tale posizione e osserva che l'importo complessivo degli aiuti per le misure di ricapitalizzazione e di sostegno a fronte di attività deteriorate è stato stimato a 22,475 miliardi di EUR. L'importo comprende la ricapitalizzazione, per AIB ed EBS e l'entità derivante dalla fusione, di 20,775 miliardi di EUR e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate per AIB ed EBS pari a 1,7 miliardi di EUR (importo stimato). La Commissione ha inoltre tenuto conto delle garanzie a favore di AIB ed EBS (54).

    (99)

    La Commissione ritiene altresì che né il rimborso delle azioni privilegiate del 2009 (prima o dopo l'aumento) né il successivo nuovo apporto dello stesso importo sotto forma di azioni ordinarie costituiscano un nuovo aiuto. La Commissione ha già approvato questa misura nelle decisioni nei casi N 241/09 e SA.32891 (N 553/10).

    5.2.   COMPATIBILITÀ

    5.2.1.   Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato

    (100)

    Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati «a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro».

    (101)

    Nonostante una lenta ripresa economica osservata a partire dal 2013, la Commissione ritiene ancora che i requisiti per l'approvazione degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato continuino a essere rispettati in considerazione della crisi persistente dei mercati finanziari. Nel luglio 2013 la Commissione ha confermato tale opinione adottando la Comunicazione relativa all'applicazione, dal 1o agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (55).

    (102)

    La CBI ha già confermato, in precedenti occasioni, che la Banca riveste un'importanza sistemica per il mercato finanziario in Irlanda (56). Senza le misure di aiuto alla ristrutturazione che sono state concesse, l'autorità di vigilanza avrebbe potuto chiudere la Banca, oppure AIB ed EBS prima della fusione, a causa della violazione dei requisiti patrimoniali minimi.

    5.2.2.   Valutazione della compatibilità

    (103)

    Tutte le misure individuate come aiuto di Stato sono state fornite nel contesto della ristrutturazione della Banca (l'entità derivante dalla fusione). La comunicazione relativa alla ristrutturazione fissa le norme applicabili alla concessione di aiuti alla ristrutturazione a istituti finanziari nella crisi attuale. Conformemente alla comunicazione relativa alla ristrutturazione, la ristrutturazione di un istituto finanziario nel contesto dell'attuale crisi finanziaria è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE se i) consente di ripristinare la redditività della banca, ii) comprende o prevede un contributo proprio sufficiente del beneficiario (condivisione degli oneri) che limita l'aiuto al minimo necessario e iii) prevede misure sufficienti a limitare le distorsioni della concorrenza.

    (104)

    Per la valutazione della compatibilità, la Commissione si è basata sullo scenario di base alternativo proposto dalla Banca, fondato su ipotesi più prudenti di quelle dello scenario di base.

    Ripristino della redditività a lungo termine

    (105)

    Come indicato dalla Commissione nella comunicazione relativa alla ristrutturazione lo Stato membro ha l'obbligo di presentare un piano di ristrutturazione completo, che dimostri in che modo l'entità ripristinerà non appena possibile la redditività a lungo termine senza aiuti di Stato ed entro cinque anni al massimo. Conformemente al punto 13 della comunicazione relativa alla ristrutturazione, la redditività a lungo termine viene raggiunta quando una banca è in grado di competere sul mercato dei capitali in base ai propri meriti in conformità a quanto richiesto dalle relative norme. A tal fine la banca deve essere in grado di coprire tutti i suoi costi e di fornire un adeguato rendimento del capitale, tenendo conto del profilo di rischio della banca. Conformemente al punto 14 della comunicazione relativa alla ristrutturazione, la redditività a lungo termine richiede dunque che qualsiasi aiuto di Stato ricevuto venga rimborsato col tempo, o remunerato secondo le normali condizioni di mercato, garantendo quindi che cessi qualsiasi forma di aiuto di Stato aggiuntivo.

    (106)

    Le autorità irlandesi hanno presentato un piano di ristrutturazione che espone la strategia della Banca per il ripristino della redditività senza ulteriori aiuti di Stato, rivolgendo particolare attenzione ai seguenti elementi: i) riorientamento della Banca verso un istituto più piccolo, concentrato in Irlanda, dotato di un profilo di finanziamento migliore; ii) più alti livelli di redditività grazie al miglioramento del NIM, a misure di riduzione dei costi e a oneri derivanti dalla riduzione di valore gradualmente ridotti; e iii) una consistente riserva di capitale.

    i)   Un istituto più piccolo, concentrato in Irlanda, dotato di un profilo di finanziamento migliore

    (107)

    La Banca ha già intrapreso misure di ristrutturazione di ampio respiro che hanno portato a un bilancio di dimensioni assai ridotte rispetto ai livelli precedenti alla crisi, che erano il risultato di una crescita incontrollata (118 miliardi di EUR nel 2013 rispetto a 136,7 miliardi di EUR nel 2011 (57)). La riduzione è stata ottenuta soprattutto mediante cessioni aziendali all'estero, trasferimenti a NAMA di attività correlate a «proprietà ad alto rischio» e altre cessioni di attività (58). Di conseguenza, l'attuale esposizione della Banca al settore immobiliare ed edile si è ridotta e si prevede un'ulteriore riduzione in termini relativi fino alla fine del periodo di ristrutturazione. La Commissione ritiene che la nuova strategia sia prudente e adeguata nel contesto emerso dopo la crisi. La Banca si è impegnata a limitare i prestiti a […] per sostenere la sua strategia aziendale più prudente.

    (108)

    La Banca sta inoltre consolidando il ritorno a un modello bancario più tradizionale e conservatore in cui finanzierà il proprio portafoglio di prestiti soprattutto mediante i depositi della clientela con un previsto LDR inferiore al [95-120 %] alla fine del periodo di ristrutturazione nello scenario di base alternativo. L'obiettivo è il risultato di un piano ambizioso e valido di riduzione della leva finanziaria e di ipotesi relativamente prudenti concernenti l'evoluzione del volume dei depositi. La Commissione osserva positivamente che, secondo lo scenario di base alternativo, la Banca prevede di non dipendere eccessivamente dai finanziamenti all'ingrosso né da fonti di finanziamento istituzionali, come i finanziamenti della BCE.

    ii)   Più alti livelli di redditività

    (109)

    Per quanto riguarda il ripristino della redditività, il piano indica un'adeguata composizione delle iniziative programmate. I nuovi prestiti saranno garantiti a tassi di interesse più alti. Inoltre, la fissazione dei prezzi dei prestiti e dei depositi (del portafoglio) sarà migliorata ove possibile. Queste misure, insieme all'interruzione delle commissioni di garanzia nell'ambito del regime ELG, consentiranno alla Banca di favorire gradualmente la ripresa del proprio NIM.

    (110)

    Inoltre, le iniziative programmate dalla Banca, in particolare il piano di cessazione del servizio del personale (59) e il riesame delle retribuzioni e delle indennità, volto a ridurre i costi operativi (di [200-600] milioni di EUR entro il 2015 rispetto ai livelli del 2012), permetteranno di raggiungere una base dei costi operativi più sostenibile in considerazione delle prospettive/della capacità della Banca di generare reddito. Queste iniziative, insieme al programmato aumento del reddito, consentiranno alla Banca di migliorare sensibilmente il proprio rapporto costi/ricavi (che secondo le previsioni nel 2017 dovrebbe assestarsi al [45-55] % rispetto al 123 % del 2012). Da questo punto di vista la Commissione accoglie con favore l'impegno assunto dall'Irlanda per ridurre i costi operativi della Banca di [200-600] milioni di EUR entro il 2015 rispetto al 2012 e l'impegno di realizzare un rapporto costi/ricavi non superiore al [45-65] % (a meno che la crescita del PIL non sia inferiore al 2 %, nel qual caso il rapporto costi/ricavi non supererà il [50-70] %).

    (111)

    La Banca prevede di ridurre gradualmente gli oneri derivanti dalla riduzione di valore durante il periodo di ristrutturazione nello scenario di base alternativo. Questa tendenza alla riduzione è ritenuta appropriata dal momento che i) la prevista ripresa economica in Irlanda dovrebbe rallentare il ritmo dei nuovi prestiti non rimborsati, ii) il previsto aumento dei prezzi delle abitazioni dovrebbe limitare la gravità delle perdite sui prestiti ipotecari e iii) la rafforzata gestione del credito della Banca (60) dovrebbe accelerare/migliorare la raccolta e la ristrutturazione di prestiti. Da questo punto di vista, la Commissione accoglie favorevolmente l'impegno assunto dall'Irlanda in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, quantitativi e qualitativi, della Banca concernenti il portafoglio dei crediti ipotecari e dei prestiti alle PMI.

    (112)

    Nello scenario di base alternativo, la Banca non tornerà alla redditività prima del 2016. Nonostante l'impatto degli oneri derivanti dalla riduzione di valore, la redditività della Banca è strutturalmente debole a causa di un grande portafoglio di attività a basso rendimento (crediti ipotecari a tasso variabile e obbligazioni NAMA) ereditato dal passato. Di conseguenza il ROE rimarrà basso fino alla fine del periodo di ristrutturazione, raggiungendo soltanto il [5-15 %] nel 2017. La Commissione ritiene tuttavia che la Banca sia sulla strada giusta per raggiungere in futuro redditività/livelli di ROE più concorrenziali, poiché i nuovi prestiti con margini superiori e la rivalutazione dei prestiti del portafoglio compenseranno gradualmente l'ostacolo che si frappone al raggiungimento della redditività a causa delle attività a basso rendimento ereditate. Si prevede quindi che la redditività migliori gradualmente.

    iii)   Una consistente riserva di capitale

    (113)

    Infine, la Commissione osserva con soddisfazione che la Banca è un istituto dotato di una buona capitalizzazione, che disporrà di una soddisfacente riserva di capitale fino alla fine del periodo di ristrutturazione. Nello scenario di base alternativo, la Banca manterrà una riserva di capitale di [2-6] miliardi di EUR nel 2017 con un requisito patrimoniale minimo dell'8 % (e di [3-8] miliardi di EUR con una soglia del 5,5 %); ciò consentirà alla Banca di assorbire ulteriori perdite se la ripresa economica irlandese si dimostrasse inferiore alle previsioni. Inoltre, la Banca possiede 1,6 miliardi di EUR di strumenti di capitale contingente che possono essere utilizzati in caso di necessità per rafforzare la propria base di capitale. A questo proposito, l'Irlanda si è impegnata a far sì che la Banca non rimborsi i suddetti strumenti prima che siano resi noti i risultati dell'AQR/ST.

    (114)

    La Commissione osserva che la Banca prevede di rimborsare le azioni privilegiate del 2009 (61) prima della fine del periodo di ristrutturazione. Fino al 13 maggio 2014 il rimborso si effettua al valore nominale; dopo tale data si applicherà un aumento del 25 %. Si prevede che l'importo delle azioni privilegiate sarebbe rimborsato allo Stato, che reinvestirebbe immediatamente nella Banca lo stesso importo sotto forma di capitale proprio (azioni ordinarie). Di conseguenza, l'entità del bilancio della Banca non registrerà alcuna variazione. La struttura del capitale della Banca, tuttavia, migliorerà alla luce delle nuove norme di Basilea III (62). Inoltre, la partecipazione dello Stato nella Banca aumenterà marginalmente rispetto all'attuale livello del 99,8 %, in seguito a tale operazione.

    iv)   Conclusione

    (115)

    Le iniziative già intraprese da AIB (riduzione della leva finanziaria, riduzione dei costi, migliore profilo di finanziamento) insieme a quelle previste per tutto il periodo di ristrutturazione al fine di ripristinare la sua redditività (nuovi prestiti con prezzi più alti/rivalutazione dei depositi e dei prestiti del portafoglio, ulteriori riduzioni dei costi connessi al personale e rafforzata gestione del credito (63)) sono adeguate in considerazione delle difficoltà finanziarie della Banca (64).

    (116)

    Conseguentemente, il piano di ristrutturazione espone in maniera convincente la giusta strategia per ripristinare la redditività di lungo periodo della Banca. La combinazione delle iniziative descritte in precedenza sembra adatta a garantire la futura redditività della Banca senza ulteriore sostegno da parte dello Stato.

    (117)

    Il ripristino della redditività della Banca potrebbe tuttavia protrarsi fino alla fine del periodo di ristrutturazione a causa delle attività a basso rendimento ereditate dalla Banca. Pertanto il ROE della Banca nello scenario di base alternativo rimane a un livello comparativamente basso, anche alla fine del periodo di ristrutturazione, ma mostra una moderata tendenza al rialzo.

    (118)

    Tenendo conto dei suddetti elementi, la Commissione conclude in generale che il piano di ristrutturazione della Banca espone in maniera convincente la strada da seguire per ripristinare la redditività di lungo periodo.

    Limitare gli aiuti al minimo: contributo proprio e condivisione degli oneri

    (119)

    La sezione 3 della comunicazione relativa alla ristrutturazione indica che è necessario un contributo adeguato da parte del beneficiario per limitare gli aiuti al minimo e affrontare le distorsioni della concorrenza nonché il rischio morale. A tale scopo essa prevede che i) l'importo dell'aiuto debba essere limitato e ii) sia necessario un cospicuo contributo proprio.

    (120)

    La comunicazione relativa alla ristrutturazione prevede inoltre che, per limitare gli aiuti al minimo, la banca debba innanzitutto utilizzare le risorse proprie per finanziare la ristrutturazione. I costi connessi con la ristrutturazione non devono essere soltanto a carico dello Stato ma anche di coloro che hanno investito nella banca. Per raggiungere questo obiettivo è necessario in primo luogo assorbire le perdite con il capitale disponibile.

    (121)

    I precedenti proprietari di AIB hanno ottenuto una condivisione degli oneri quasi totale. Gli azionisti sono stati eliminati e lo Stato attualmente possiede il 99,8 % della Banca. La Commissione ritiene quindi che l'entità della condivisione degli oneri da parte dei precedenti proprietari sia significativa e adeguata.

    (122)

    Per quanto riguarda i detentori di titoli di debito subordinati, tra il 2009 e il 2011 è stata effettuata una serie di interventi di gestione delle passività/riacquisto del debito, che hanno contribuito per 5,4 miliardi di EUR di capitale di classe 1 di base (riacquisto di strumenti di classe 1 e di classe 2). Attualmente soltanto una parte marginale del debito subordinato rimane nella Banca (circa 34 milioni di EUR al 31 dicembre 2012) […]. Pertanto, i creditori subordinati hanno contribuito adeguatamente a sostenere i costi di ristrutturazione.

    (123)

    La Banca ha inoltre partecipato in misura considerevole ai costi di ristrutturazione vendendo controllate e partecipazioni (65). In questo modo la Banca ha contribuito con 3,3 miliardi di capitale di classe 1 di base per limitare gli aiuti al minimo necessario.

    (124)

    La Banca paga una remunerazione fissa del 10 % sugli strumenti di capitale contingente e dell'8 % sulle azioni privilegiate (in contanti oppure con l'emissione di nuove azioni ordinarie). Inoltre, si applica un aumento del 25 % alle azioni privilegiate se la Banca non le riacquista prima del 13 maggio 2014. La Commissione ritiene che la remunerazione sia adeguata, ancorché di basso livello, in considerazione della situazione di difficoltà di AIB/della Banca (66).

    (125)

    Alla luce di quanto sopra, la Commissione conclude che il piano di ristrutturazione della Banca prevede un contributo proprio e una condivisione degli oneri adeguati.

    Misure che limitano le distorsioni della concorrenza

    (126)

    La sezione 4 della comunicazione relativa alla ristrutturazione prevede che il piano di ristrutturazione contenga misure che limitano le distorsioni della concorrenza. Tali misure devono affrontare le distorsioni nei mercati in cui il beneficiario opera dopo la ristrutturazione. Nel caso specifico è necessario assicurare che i nuovi operatori potenziali possano accedere facilmente al concentrato mercato bancario irlandese per stimolare la concorrenza.

    (127)

    La Banca si impegna ad adottare talune misure volte a favorire la concorrenza tra il luglio 2014 e il giugno 2017, in particolare offrendo ai concorrenti interessati (67) un pacchetto di servizi e un pacchetto per la mobilità della clientela.

    (128)

    Il pacchetto di servizi ha lo scopo di ridurre il costo di accesso o il costo di espansione di un concorrente. In particolare, il beneficiario del pacchetto di servizi riceverà un sostegno per varie funzioni di supporto (come la compensazione o il trattamento delle transazioni cartacee) a costi incrementali da parte della Banca (costi direttamente sostenuti per la fornitura di questo servizio), e potrebbe decidere di investire nella propria infrastruttura soltanto in una fase successiva quando la base della sua clientela sarà sufficientemente ampia per assorbire i costi fissi. Il beneficiario accederà anche alla rete di distributori automatici di banconote (ATM) della Banca a costi incrementali, offrendo immediatamente una copertura nazionale ai propri clienti.

    (129)

    Il pacchetto per la mobilità della clientela ridurrà i costi dell'acquisizione di clientela per i suoi beneficiari. I beneficiari contatteranno i clienti della Banca, tramite la Banca, e offriranno loro prodotti alternativi per i conti correnti, prodotti personali relativi alle carte di credito, conti correnti aziendali, carte di credito aziendali, crediti ipotecari e prestiti a imprese e PMI. Benché sia difficile prevedere quanti clienti della Banca decideranno di passare ai prodotti bancari dei beneficiari della misura, questo approccio al cliente è più mirato e meno costoso di generiche iniziative pubblicitarie.

    (130)

    Le misure descritte in precedenza offrono un quadro per favorire nuovi accessi al mercato bancario irlandese, e limitano quindi le distorsioni della concorrenza provocate dagli aiuti concessi alla Banca.

    (131)

    La Commissione guarda inoltre con favore gli impegni assunti dall'Irlanda per quanto riguarda alcune restrizioni poste all'attività economica durante il periodo di ristrutturazione, in particolare il massimale sui prestiti a […] in […] e […]. Il divieto di acquisizioni garantirà inoltre che l'aiuto di Stato non venga utilizzato per acquisire altri concorrenti, ma per raggiungere lo scopo prefissato, ossia per finanziare il processo di ristrutturazione. La Banca rispetterà inoltre gli impegni comportamentali concernenti il divieto di pubblicità e di sponsorizzazione (68).

    Attuazione e monitoraggio

    (132)

    Infine, conformemente alla sezione 5 della comunicazione relativa alla ristrutturazione, per verificare che il piano di ristrutturazione sia attuato correttamente, la Commissione richiederà periodiche relazioni dettagliate.

    (133)

    Sarà nominato un fiduciario di controllo che presenterà relazioni periodiche alla Commissione in merito all'attuazione del piano di ristrutturazione da parte della Banca e al rispetto degli impegni assunti.

    (134)

    Tenendo conto degli impegni, delle misure di ristrutturazione di ampia portata già attuate dalla Banca e in considerazione dell'adeguatezza del contributo proprio e della condivisione degli oneri di cui sopra, la Commissione ritiene che vi siano sufficienti garanzie per limitare le potenziali distorsioni della concorrenza nonostante i cospicui aiuti concessi ad AIB e a EBS prima e dopo la fusione.

    5.3.   CONCLUSIONE SULL'ESISTENZA DI AIUTI E SULLA COMPATIBILITÀ

    (135)

    Le misure da a) a o) elencate nella tabella 3 sono considerate un aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. In considerazione degli impegni assunti dall'Irlanda, la Commissione conclude che il piano di ristrutturazione a favore della Banca è in linea con la comunicazione relativa alla ristrutturazione, l'aiuto di Stato è limitato al minimo necessario e le misure intese a far fronte alle distorsioni della concorrenza sono sufficienti. L'aiuto alla ristrutturazione è pertanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Di conseguenza, la Commissione

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Le seguenti misure costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato:

    Misure erogate a favore di AIB

    a)

    garanzie nell'ambito del regime CIFS fino a 133 miliardi di EUR;

    b)

    garanzie nell'ambito del regime ELG fino a 62,5 miliardi di EUR;

    c)

    una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate (trasferimenti a NAMA di 20,4 miliardi di EUR), che costituisce un aiuto di importo stimato a 1,6 miliardi di EUR;

    d)

    una ricapitalizzazione sotto forma di azioni privilegiate nel maggio 2009 per un importo di 3,5 miliardi di EUR;

    e)

    una ricapitalizzazione sotto forma di nuovo capitale azionario nel dicembre 2010 per un importo di 3,7 miliardi di EUR;

    f)

    una garanzia dello Stato sulla liquidità di emergenza fino al secondo trimestre del 2011 per un importo di [5-15 miliardi].

    Misure erogate a favore di EBS

    g)

    garanzie nell'ambito del regime CIFS fino a 14,4 miliardi di EUR;

    h)

    garanzie nell'ambito del regime ELG fino a 8,0 miliardi di EUR;

    i)

    una misura di sostegno a fronte di attività deteriorate (trasferimenti a NAMA di 0,9 miliardi di EUR), che costituisce un aiuto di importo stimato a 0,1 miliardi di EUR;

    j)

    una ricapitalizzazione sotto forma di speciali quote di investimento nel maggio e nel dicembre 2010 per un importo di 0,625 miliardi di EUR;

    k)

    una ricapitalizzazione tramite una sovvenzione diretta sotto forma di un pagherò cambiario nel dicembre 2010 per un importo di 0,25 miliardi di EUR;

    l)

    una garanzia dello Stato sulla liquidità di emergenza per un importo di [0-5 miliardi].

    Misure erogate a favore della Banca (l'entità derivante dalla fusione)

    m)

    una ricapitalizzazione sotto forma di azioni ordinarie nel luglio 2011 per un importo di 5 miliardi di EUR;

    n)

    una ricapitalizzazione sotto forma di contingent capital notes nel luglio 2011 per un importo di 1,6 miliardi di EUR;

    o)

    una ricapitalizzazione sotto forma di conferimento di capitale nel luglio 2011 per un importo di 6,1 miliardi di EUR.

    2.   L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, in considerazione del piano di ristrutturazione e degli impegni di cui all'allegato.

    Articolo 2

    L'Irlanda provvede affinché il piano di ristrutturazione presentato il 28 settembre 2012, comprensivo delle successive modifiche apportate, sia attuato integralmente, includendo gli impegni contenuti nell'allegato.

    Articolo 3

    L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2014.

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Vicepresidente


    (1)  GU C 214 del 7.8.2010, pag. 3.

    (2)  Decisione della Commissione nel caso N 241/09, Ricapitalizzazione di Allied Irish Bank da parte dello Stato irlandese (GU C 223 del 16.9.2009, pag. 2).

    (3)  Decisione della Commissione nel caso N 553/10, Seconda ricapitalizzazione di emergenza a favore di Allied Irish Banks plc (GU C 76 del 10.3.2011, pag. 4).

    (4)  Gli apporti di capitale lordo sono stati pari rispettivamente a 3,9 miliardi di EUR e 6,3 miliardi di EUR, ciascuno dei quali comprendeva 0,2 miliardi di EUR rimborsati da AIB al governo irlandese.

    (5)  La decisione della Commissione consentiva la ricapitalizzazione come misura di salvataggio per sei mesi, subordinandola alla presentazione di un piano di ristrutturazione aggiornato. In febbraio la seconda rata della ricapitalizzazione non è stata versata.

    (6)  Decisione della Commissione nel caso N 160/10, Ricapitalizzazione di EBS (GU C 217 dell'11.8.2010, pag. 2).

    (7)  Decisione della Commissione nel caso C 25/10 (ex N 212/10), Ristrutturazione dell'Educational Building Society (GU C 300 del 6.11.2010, pag. 17).

    (8)  GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

    (9)  Nell'aprile 2012 è stato deciso che Permanent TSB sarebbe dovuta rimanere attiva come terza erogatrice nazionale di prestiti a fianco di AIB e BoI.

    (10)  Decisione della Commissione nel caso SA.33296, Ricapitalizzazione di emergenza a favore dell'entità derivante dalla fusione di Educational Building Society/Allied Irish Banks plc (GU C 268 del 10.9.2011, pag. 3).

    (11)  Il piano è stato registrato con il numero SA.29786.

    (12)  Le più importanti delle quali sono state presentate il 10 e 11 gennaio, il 13 febbraio e il 20 e 27 marzo 2014, e riguardavano le previsioni finanziarie.

    (13)  Cfr. nota 2.

    (14)  Cfr. nota 10.

    (15)  Esercizi di valutazione del capitale prudenziale (Prudential Capital Assessment Review — PCAR) e della liquidità prudenziale (Prudential Liquidity Assessment Review — PLAR). Descritti dettagliatamente nei punti da 25 a 31 della decisione nel caso SA.33296.

    (16)  Il programma di aggiustamento economico per l'Irlanda è stato formalmente concordato nel dicembre 2010. Esso comprendeva un pacchetto di finanziamento congiunto pari a 85 miliardi di EUR e interessava il periodo dal 2010 al 2013.

    (17)  Strumenti di capitale che soddisfano i requisiti degli articoli 28, 29 e 31 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (18)  Il capitale contingente consiste nella conversione del debito in capitale proprio quando si verificano determinate condizioni.

    (19)  200 filiali per AIB e 74 filiali per EBS al dicembre 2013.

    (20)  Nel febbraio 2011 i depositi dei clienti detenuti in precedenza da Anglo Irish Bank sono stati trasferiti ad Allied Irish Bank (GB) che adesso fornisce servizi di deposito a circa 60 000 clienti mass market in Gran Bretagna.

    (21)  I crediti ipotecari tracker sono un tipo di mutuo a tasso variabile. Il tasso d'interesse del mutuo segue il tasso di base della Banca centrale europea adeguandosi a un margine superiore definito.

    (22)  Il tasso della BCE, che nel luglio 2008 era pari al 4,25 %, nel maggio 2009 è sceso all'1 %.

    (23)  Cfr. la decisione della Commissione nel caso N 725/09, Costituzione di un'Agenzia nazionale di gestione delle attività (NAMA) (GU C 94 del 14.4.2010, pag. 10).

    (24)  Cfr. la decisione della Commissione nel caso NN 48/08, Regime di garanzia per le banche in Irlanda (GU C 312 del 6.12.2008, pag. 2).

    (25)  Cfr. decisione della Commissione nel caso N 349/09, Regime di garanzia delle passività a breve per gli istituti di credito (GU C 72 del 20.3.2010, pag. 6) e relative proroghe.

    (26)  AIB: decisione della Commissione nel caso N 241/09 e decisione della Commissione nel caso SA.31891 (N 533/10). EBS: decisione della Commissione nel caso N 160/2010.

    Decisione della Commissione nel caso SA.33296

    (27)  Cfr. nota 10.

    (28)  Il conferimento di capitale da parte del ministro delle Finanze e della commissione del Fondo di riserva previdenziale nazionale ammontava a 6,1 miliardi di EUR; non sono state emesse azioni nuove né è stato dato alcun corrispettivo per il conferimento di capitale.

    (29)  Di cui ai punti da 18 a 33 della decisione N 241/09.

    (30)  Gli importi degli aiuti concernenti le misure di sostegno a fronte di attività deteriorate sia per AIB che per EBS sono importi stimati poiché le ultime quote di attività trasferite a NAMA devono ancora essere approvate dalla Commissione. Queste stime si basano sulle informazioni fornite dall'Irlanda il 14 febbraio 2013.

    (31)  Segreto d'affari

    (32)  Interventi di gestione delle passività: riacquisto o conversione dei titoli di debito subordinato in strumenti di capitale (capitale di base di classe 1), solitamente applicando uno sconto. Questi interventi potrebbero anche assumere la forma di una riduzione del valore nominale del debito o di un rimborso anticipato con un valore diverso da quello nominale.

    (33)  Situazione al 30 giugno 2013.

    (34)  Equivalente a tempo pieno.

    (35)  Il ROE comprende le azioni privilegiate del capitale medio.

    (36)  Escludendo il capitale proprio

    (37)  Gli obiettivi di riduzione della leva finanziaria stabiliti sulla base del PLAR 2011 e pari a 20,5 miliardi di EUR sono stati raggiunti.

    (38)  La riduzione è anche maggiore — pari al 38 % — se misurata rispetto alle cifre del 2009, prima della fusione di AIB ed EBS, quando il valore totale delle attività di AIB ed EBS era pari rispettivamente a 174,3 miliardi di EUR e 21,5 miliardi di EUR.

    (39)  Escludendo il capitale proprio.

    (40)  La contrazione del portafoglio di prestiti deriva da rettifiche di valore e rimborso globalmente superiori alla nuova produzione.

    (41)  Obbligazioni emesse da NAMA a fronte delle attività deteriorate che le sono state trasferite da parte degli istituti di credito partecipanti. Più in particolare, il prezzo d'acquisto delle attività trasferite a NAMA è stato versato tramite l'emissione, da parte di NAMA, di obbligazioni/titoli di debito senior garantiti dallo Stato per il 95 % del prezzo d'acquisto e l'emissione di titoli di debito subordinati (non garantiti dallo Stato) per il 5 %.

    (42)  Gli LCR previsti considerano le obbligazioni NAMA detenute dalla Banca come attività liquide di qualità elevata, come proposto dall'Autorità bancaria europea nella sua relazione sulle misure di liquidità del dicembre 2013. La composizione definitiva dell'indice netto di stabilità dei finanziamenti sarà discussa in futuro.

    (43)  Portafoglio di prestiti esistente rispetto alla nuova produzione.

    (44)  L'iniziativa MARS è stata varata dalla Banca nel 2012 a seguito di consultazioni con il governo irlandese e la Banca centrale d'Irlanda in merito a possibili soluzioni alla questione degli arretrati di pagamento di mutui. Nell'ambito di tale strategia la Banca offre nuove opzioni di tolleranza ai clienti che hanno sottoscritto mutui ipotecari. Il programma MARS adesso è del tutto operativo e conta più di 300 addetti specializzati responsabili dei clienti che hanno sottoscritto mutui ipotecari e stanno attraversando difficoltà finanziarie.

    (45)  A partire dal 1o gennaio 2014 conformemente alle norme di Basilea III.

    (46)  Ai fini di questa decisione, per «requisito patrimoniale minimo» si intende il capitale richiesto dalla CBI alle banche irlandesi.

    (47)  Nel contesto dell'esame completo che è in corso di svolgimento da parte della Banca centrale europea e dell'Autorità bancaria europea, una soglia pari al 5,5 % del CET1 sarà applicata a uno scenario sfavorevole.

    (48)  Gli strumenti di capitale contingente in essere sono rimborsabili immediatamente e obbligatoriamente e saranno convertiti in azioni ordinarie qualora il coefficiente di capitale di classe 1 (rispettivamente il coefficiente CET1 dopo la data di attuazione della CRD IV) scenda al di sotto del valore soglia indicato (trigger ratio) dell'8,25 %. Pacchetto CRD IV (direttiva e regolamento sui requisiti patrimoniali), GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

    (49)  Le nuove norme del pacchetto CRD IV, tra l'altro, imporranno alla Banca di dedurre dal proprio CET1 il valore di gran parte delle proprie attività fiscali differite, tra cui tutte le attività fiscali differite derivanti da perdite fiscali non utilizzate. La deduzione dal CET1 sarà introdotta gradualmente e in modo uniforme nel corso di dieci anni.

    (50)  Nel 2013 la CBI ha svolto un esercizio di BSA per gli istituti di credito soggetti al PCAR (AIB, Bol e PTSB). Il requisito per il completamento di tale valutazione è stato concordato con il Fondo monetario internazionale, la Commissione e la Banca centrale europea come parte del Programma. L'esercizio è strettamente correlato al contesto temporale giacché non ha tenuto conto degli utili futuri né delle perdite non ancora realizzate e mira a effettuare una nuova stima degli accantonamenti e delle RWA per valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche al giugno 2013.

    (51)  Cfr. punto (69).

    (52)  Esame completo effettuato dalla Banca centrale europea e dall'Autorità bancaria europea, comprensivo di esame della qualità delle attività e della prova di stress delle principali banche europee. I risultati sono attesi per l'ottobre 2014.

    (53)  Per le misure di ricapitalizzazione cfr.: decisione caso N 160/10, punti da 40 a 47; decisione nel caso N 241/09, punti da 43 a 48; decisione nel caso SA.31891 (N 553/10), punti da 59 a 65, e decisione nel caso SA.33296, punti da 54 a 60. La Commissione ha inoltre stabilito, con decisioni precedenti, che il sostegno concesso nell'ambito dei regimi CIFS ed ELG nonché della NAMA costituisce aiuto di Stato (cfr. i punti (37) e (41)].

    (54)  Cfr. la Tabella 3 per i relativi importi nell'ambito dei regimi CIFS ed ELG.

    (55)  GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1 (cfr. in particolare il punto 6).

    (56)  Lettera del governatore della Banca centrale d'Irlanda al ministro delle Finanze del 19 novembre 2010.

    (57)  L'entità della riduzione del bilancio è anche maggiore se si considerano le dimensioni del bilancio 2009 di AIB ed EBS prima della fusione. Complessivamente nel 2009 i due istituti avevano attività superiori a 195 miliardi di EUR.

    (58)  Cfr. la sezione 2.5 della presente decisione.

    (59)  Piano di prepensionamento e di cessazione volontaria del servizio.

    (60)  Come risulta dal punto (68).

    (61)  Cfr. il punto (46).

    (62)  Le azioni privilegiate non conteranno più come capitale CET1 a partire dal 1o gennaio 2018.

    (63)  Come risulta dal punto (68).

    (64)  Cfr. i punti da (32) a (39).

    (65)  Cfr. la sezione 2.5 della presente decisione.

    (66)  Cfr. i punti da 62 a 82 della decisione nel caso N 241/09 e i punti da 76 a 78 della decisione nel caso SA.33296.

    (67)  Ai fini di questo impegno, si intende per «concorrente interessato» un istituto di credito che operi in Irlanda e che non si trovi in un periodo di ristrutturazione degli aiuti di Stato al momento di richiedere misure nell'ambito di un pacchetto di servizi o di un pacchetto per la mobilità della clientela.

    (68)  Cfr. il punto 86 e l'allegato.


    ALLEGATO

    LISTA DI CONDIZIONI — CASO SA.29786 — IRLANDA — RISTRUTTURAZIONE DI AIB

    L'Irlanda si impegna a garantire che il piano di ristrutturazione per AIB, presentato nel settembre 2012, modificato e integrato mediante comunicazioni scritte, sia attuato integralmente e correttamente. Il presente documento (la «Lista di condizioni») definisce le condizioni (gli «Impegni») per la ristrutturazione di AIB, che l'Irlanda si è impegnata ad attuare.

    1.   Definizioni

    Nel presente documento, salvo quando richiesto altrimenti dal contesto, le parole che denotano il singolare includeranno il plurale (e viceversa) e i termini con le iniziali maiuscole utilizzati hanno i seguenti significati:

    1.1.

    «Acquisizione»: ha il significato attribuito dalla clausola 6.1 del presente documento.

    1.2.

    «AIB»: Allied Irish Banks, p.l.c., comprese le controllate e le consociate.

    1.3.

    «Costi operativi annui»: l'aggregato di 1) spese per il personale, 2) spese generali e amministrative, e 3) ammortamenti e svalutazioni.

    1.4.

    «Giorno lavorativo»: qualsiasi giorno da lunedì a venerdì (includendo entrambi) ma escludendo le festività pubbliche irlandesi.

    1.5.

    «Uscita di capitale»: il pagamento di dividendi allo Stato sulle azioni ordinarie e il riacquisto di azioni ordinarie dallo Stato.

    1.6.

    «Banca centrale»: la Banca centrale d'Irlanda.

    1.7.

    «CIR»: il rapporto costi/ricavi, calcolato dividendo i costi operativi per i proventi operativi.

    1.8.

    «Clausola»: esclusivamente una clausola del presente documento, che fa parte del documento stesso. Le intestazioni delle clausole sono tuttavia da considerarsi puramente indicative e non sono vincolanti.

    1.9.

    «Esame completo»: la prova di stress effettuata nel 2014 in tutta l'Unione europea da parte della Banca centrale europea e dell'Autorità bancaria europea destinata a migliorare la trasparenza dei bilanci delle banche interessate, tra cui AIB.

    1.10.

    «Strumento di capitale contingente»: strumento di debito contingente di classe 2 di 1,6 miliardi di EUR emesso da AIB nei confronti dello Stato, e descritto più dettagliatamente nel prospetto del 27 ottobre 2011.

    1.11.

    «Pacchetto per la mobilità della clientela»: il pacchetto di misure descritto nella clausola 11.5 del presente documento.

    1.12.

    «Data della decisione definitiva»: il giorno in cui la Commissione europea adotta la decisione definitiva sul piano di ristrutturazione di AIB.

    1.13.

    «Data della domanda»: il giorno in cui un concorrente interessato presenta una domanda valida per iscritto ad AIB in relazione al pacchetto per la mobilità della clientela di cui alla clausola 11.5 del presente documento.

    1.14.

    «Portafoglio delle PMI in sofferenza»: uno specifico portafoglio di prestiti alle PMI nell'ambito di AIB gestito da AIB Financial Solutions Group al 31 dicembre 2012 e soggetto agli obiettivi di risoluzione fissati dalla Banca centrale.

    1.15.

    «EBS»: EBS Limited, comprese le controllate e le associate.

    1.16.

    «Decisione definitiva»: la decisione della Commissione europea sul piano di ristrutturazione e su tutti gli aiuti di Stato concessi ad AIB ed EBS prima e dopo la loro fusione.

    1.17.

    «FRAND»: equo, ragionevole e non discriminatorio.

    1.18.

    «PIL»: il prodotto interno lordo dell'Irlanda secondo i calcoli dell'Ufficio centrale di statistica d'Irlanda.

    1.19.

    «Deteriorato»: un prestito per il quale si riscontrino prove obiettive di riduzione di valore dovuta a uno o più eventi verificatisi dopo la rilevazione iniziale delle attività (un «evento di perdita») e di un impatto di questo evento (o eventi) di perdita, tale da ridurre il valore attuale dei futuri flussi di cassa a dimensioni inferiori all'attuale valore contabile delle attività finanziarie o del gruppo di attività, richiedendo di inserire nel conto economico un accantonamento per la riduzione di valore.

    1.20.

    «Costo incrementale»: i costi supplementari sostenuti da AIB come diretta conseguenza della fornitura di servizi ai concorrenti interessati per l'applicazione delle misure. In particolare nei costi incrementali non rientrano i costi fissi o variabili che AIB dovrebbe sostenere in assenza delle misure.

    1.21.

    «Irlanda» o «Stato»: la Repubblica d'Irlanda, comprese le autorità governative irlandesi, di volta in volta interessate, tra cui, senza alcun limite, il ministero degli Affari esteri, il ministero delle Finanze e la Banca centrale.

    1.22.

    «Prestiti in arretrato»: prestiti per i quali sono trascorsi almeno novanta giorni dalla data in cui è stato effettuato per intero un pagamento previsto per contratto; sono compresi i prestiti in corso di ristrutturazione per i quali lo strumento di prestito originale rimane al di fuori delle proprie condizioni iniziali per più di 90 giorni. Se un prestito o un'esposizione sono scaduti, è considerata scaduta l'intera esposizione e non solo l'importo delle eventuali eccedenze o arretrati.

    1.23.

    «Data di spedizione»: ha il significato attribuito nella clausola 11.5.2.2. del presente documento.

    1.24.

    «Quota di mercato»: la quota di mercato espressa in termini percentuali, per i) azioni o ii) flusso, detenuta da un'impresa in qualsiasi mercato irlandese (mercato che riguardi un prodotto interessato) e misurata su un'adeguata base pratica da una fonte di ricerca esterna indipendente che comprende i prospetti proposti da AIB a norma di legge e approvati dal fiduciario di controllo (la cui approvazione non può essere rifiutata in modo irragionevole) caso per caso prima della data della domanda.

    1.25.

    «Commercializzazione, pubblicità e sponsorizzazione»: la promozione dell'attività (o di parte dell'attività) di AIB con mezzi di comunicazione quali televisione, radio, giornali, Internet e altri simili.

    1.26.

    «Materiale»: ha il significato attribuito nella clausola 11.5.1.4. del presente documento.

    1.27.

    «Misure»: gli obblighi imposti ad AIB in virtù degli impegni assunti dall'Irlanda con le clausole da 3 a 11 del presente documento.

    1.28.

    «Fiduciario di controllo»: una o più persone fisiche o giuridiche, indipendenti da AIB, approvate dalla Commissione europea e nominate da AIB, che hanno il compito di verificare se AIB rispetta gli impegni contenuti nella decisione definitiva; il ruolo del fiduciario di controllo è descritto in maniera completa nel piano relativo al presente documento.

    1.29.

    «Crediti ipotecari»: tutti i prestiti garantiti da immobili residenziali in Irlanda emessi da un istituto di credito o società di credito immobiliare, per i quali lo scopo dell'anticipo è normalmente di finanziare il passaggio di proprietà oppure migliorie apportate all'immobile residenziale che garantisce il prestito; sono però ammessi anche scopi non legati all'immobile. Qualsiasi riferimento ai crediti ipotecari riguarda sia il proprietario residente che gli immobili acquistati per essere affittati.

    1.30.

    «NAMA»: l'Agenzia nazionale di gestione delle attività, istituita ai sensi della legge sull'Agenzia nazionale di gestione delle attività.

    1.31.

    «Esposizione netta»: in relazione a un cliente, l'esposizione creditizia lorda nei confronti di quel cliente detratti gli accantonamenti effettuati da AIB per quel cliente.

    1.32.

    «Data di notifica»: la data alla quale AIB notifica al concorrente interessato che il materiale di quest'ultimo dev'essere spedito da AIB.

    1.33.

    «NPRFC»: commissione del Fondo di riserva previdenziale nazionale.

    1.34.

    «Azioni privilegiate NPRFC»: le azioni privilegiate derivanti dall'investimento NPRFC.

    1.35.

    «Investimento NPRFC»: la sottoscrizione, da parte della NPRFC, di azioni privilegiate AIB per 3,5 miliardi di EUR e l'emissione di certificati di opzione per azioni ordinarie realizzata il 31 maggio 2009.

    1.36.

    «Azioni ordinarie»: le azioni ordinarie aventi un valore di 0,01 EUR ciascuna nel capitale di AIB.

    1.37.

    […]

    1.38.

    «Concorrente interessato»: un'impresa che alla data della domanda 1) è autorizzata in Irlanda o altrove a operare come istituto di credito in Irlanda; 2) non riceve aiuti di Stato (le banche che hanno ricevuto aiuti di Stato e che sono ancora nel periodo di ristrutturazione non sono considerate «concorrenti interessati»; tuttavia, sono considerate «concorrenti interessati» le banche che hanno ricevuto aiuti di Stato ma il cui periodo di ristrutturazione si è concluso); e 3) in virtù di tutte le imprese correlate, detiene una quota di mercato inferiore al 15 % delle azioni o del flusso del mercato del prodotto interessato in cui AIB detiene una quota di mercato superiore al 30 % delle azioni o del flusso del mercato del prodotto interessato, in base a una misurazione della quota di mercato effettuata da una fonte di ricerca esterna indipendente che comprende i prospetti proposti da AIB a norma di legge e approvati dal fiduciario di controllo.

    1.39.

    «Prodotto interessato»: i) conti correnti personali; ii) carte di credito personali; iii) conti correnti aziendali; iv) carte di credito aziendali; v) crediti ipotecari; e vi) prestiti a imprese e PMI.

    1.40.

    «Periodo di ristrutturazione»: il periodo dalla data della decisione definitiva al 31 dicembre 2017.

    1.41.

    «Piano di ristrutturazione»: il piano presentato da AIB alla Commissione europea, tramite l'Irlanda, nel settembre 2012, modificato e integrato di volta in volta mediante comunicazioni scritte.

    1.42.

    «Piano»: esclusivamente un piano relativo al presente documento, che fa parte del documento stesso. Il piano costituisce parte integrante della lista di condizioni ed è ugualmente vincolante.

    1.43.

    «Prestiti a PMI»: tutti i prestiti concessi a piccole e medie imprese, secondo la definizione di piccola e media impresa contenuta nella raccomandazione della Commissione europea (1), che esercitano un'attività economica in Irlanda, a prescindere dalla forma giuridica rivestita (per esempio società di capitali, società di persone, imprese individuali), che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Questi prestiti comprendono prestiti garantiti e non garantiti mediante prestiti a scadenza, prestiti ipotecari e commerciali rimborsabili su un periodo prestabilito che può giungere fino a 15 anni, finanziamenti di attività e finanziamenti commerciali nonché sconto di fatture, indipendentemente dal fatto che il tasso d'interesse del prestito interessato sia variabile, oppure un margine fisso su uno specifico tasso d'interesse di riferimento, o ancora un tasso d'interesse fisso per tutta la durata del prestito o parte di essa. Non rientrano in questa definizione i prestiti concessi a entità commerciali diverse da PMI, persone che agiscono in qualità di consumatori, e clienti che rientrano nelle categorie di «clienti governativi» e «altri clienti finanziari».

    1.44.

    «Aiuti di Stato»: ai fini della presente lista di condizioni ha il significato attribuito nella clausola 2.1 del presente documento.

    1.45.

    «Domanda valida»: una domanda presentata da un'impresa che è un concorrente interessato il quale, alla data della domanda, è un concorrente interessato a un servizio di cui alla clausola 11.5 del presente documento e che espone, in maniera ragionevolmente dettagliata, informazioni sufficienti a consentire ad AIB di erogare il servizio.

    2.   Base delle misure

    2.1.

    Le misure che seguono sono subordinate all'adozione, da parte della Commissione europea (la «Commissione») di una decisione definitiva in base alla quale gli aiuti di Stato ricevuti da EBS e AIB, che comprendono l'elemento di aiuto di Stato dei regimi di garanzia per le banche in Irlanda del 2008 e 2009, le ricapitalizzazioni di EBS da parte dell'Irlanda descritte nella decisione di salvataggio N 160/2010 del 2 giugno 2010, e di AIB descritte nelle decisioni di salvataggio N 241/09 del 12 maggio 2009, N 553/10 del 21 dicembre 2010 e SA.33296 del 15 luglio 2011, e gli aiuti di Stato concessi a EBS e AIB grazie a NAMA (a tutti questi aiuti si fa riferimento nel presente documento come «aiuti di Stato») sono compatibili con il mercato interno ai sensi degli articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    2.2.

    AIB si impegna a fare tutto il possibile entro limiti ragionevoli per rispettare gli obblighi che le sono imposti in seguito alle misure derivanti dagli impegni assunti dall'Irlanda (tra cui la richiesta e l'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni).

    2.3.

    In relazione all'obbligo di AIB di attuare tali misure, AIB non è obbligata a violare gli obblighi giuridici che le incombono. Qualora vi sia un conflitto tra un obbligo derivante da una misura contenuta nella presente lista di condizioni e gli obblighi giuridici di AIB, AIB informa il fiduciario di controllo e si impegna a proporre una soluzione alternativa che consenta ad AIB di rispettare i propri impegni. Il fiduciario di controllo, previa consultazione con la Commissione, verifica se la soluzione proposta è in linea con gli impegni contenuti nella lista di condizioni e con gli obblighi giuridici di AIB.

    3.   Impegno alla ristrutturazione del portafoglio di prestiti

    3.1.

    L'Irlanda si impegna a far sì che AIB raggiunga i seguenti obiettivi di ristrutturazione del prestito (le percentuali citate nella clausola 3 sono una percentuale del bilancio in euro elaborato per ciascun settore) per i crediti ipotecari e i prestiti alle PMI concordati nel quadro del programma UE-FMI:

    3.1.1.

    entro il 31 dicembre 2014 l'[80-100] % (2) del portafoglio delle PMI in sofferenza sarà stato ristrutturato (ossia vi sarà una comunicazione formale di AIB al cliente dell'accordo riveduto (per esempio, una revisione dell'accordo di prestito/della lista di condizioni) o qualora siano stati avviati procedimenti legali); e

    3.1.2.

    entro il 30 giugno 2014 saranno state proposte soluzioni sostenibili da parte di AIB per il 75 % dei crediti ipotecari che costituiscono prestiti in arretrato, e saranno state raggiunte soluzioni con i clienti per il 35 % dei crediti ipotecari che costituiscono prestiti in arretrato.

    3.2.

    L'Irlanda garantisce che AIB si impegni con i clienti per gli altri portafogli di prestiti gestiti dal Financial Solutions Group di AIB, e proponga soluzioni sostenibili per il [50-100] % di questi prestiti entro il 31 dicembre 2014.

    3.3.

    A partire da tre mesi dalla data della decisione definitiva e fino alla fine del periodo di ristrutturazione, l'Irlanda si impegna a far sì che la metodologia che AIB dovrà adottare per scegliere la soluzione di ristrutturazione più adatta per prestiti a PMI, prestiti a società di capitali e prestiti immobiliari commerciali deteriorati e/o in arretrato, sia basata su criteri economici e commerciali e si articoli nel modo seguente:

    3.3.1.

    qualora l'esposizione netta nei confronti del cliente superi [2,5-10] milioni di EUR, verrà effettuata un'analisi del valore attuale netto («NPV») delle opzioni di ristrutturazione, al fine di massimizzare il NPV per AIB ma anche per garantire che la redditività della PMI o della società di capitali non ne venga messa a repentaglio; qualora la soluzione scelta non comporti il massimo NPV, essa deve basarsi su criteri economici e commerciali verificabili e la decisione dovrà essere approvata dal pertinente comitato di credito di AIB;

    3.3.2.

    se l'esposizione netta nei confronti del cliente non supera [2,5-10] milioni di EUR, l'Irlanda si impegna a far sì che AIB applichi in maniera coerente ed efficace linee guida per coadiuvare i centri decisionali sui mezzi più opportuni per valutare la migliore opzione di ristrutturazione sia per i clienti sostenibili che per quelli non sostenibili.

    4.   Impegno a limitare i prestiti a […]

    4.1.

    L'Irlanda si impegna a far sì che AIB fissi un limite aggregato per «nuovi prestiti» rispettivamente a […] di […] nel […] e […] nel […].

    4.2.

    A esclusiva discrezione di AIB, i nuovi prestiti possono superare i limiti di […] indicati nella clausola 4.1, a condizione che il saldo lordo aggregato dei prestiti di fine esercizio a […] non superi rispettivamente […] alla fine di […] e […] miliardi alla fine di […];.

    5.   Impegno per la commercializzazione, la pubblicità e la sponsorizzazione in Irlanda

    5.1.

    L'Irlanda si impegna a far sì che AIB limiti il livello nominale delle proprie spese esterne per la commercializzazione, la pubblicità e la sponsorizzazione in Irlanda allo stesso livello registrato nell'esercizio finanziario concluso il 31 dicembre 2012 fino alla fine del periodo di ristrutturazione (ossia, -[…] milioni per ogni anno).

    5.2.

    Durante il periodo di ristrutturazione, l'Irlanda si impegna a far sì che AIB non citi, nella propria campagna pubblicitaria, alcun sostegno statale ricevuto da AIB, né adotti misure che possano ragionevolmente definirsi prassi commerciali aggressive.

    5.3.

    Il limite di cui alla clausola 5.1 non si applica a: (a) spese richieste o raccomandate da autorità normative o di governo; e/o (b) spese connesse a misure contemplate nel presente documento; e/o (c) spese di beneficenza; e/o (d) iniziative ragionevolmente necessarie per informare clienti e altri soggetti su temi quali frodi, reati penali (per esempio banconote false o rapine in banca, modifiche dei termini e delle condizioni dei prodotti) o una maggiore esposizione al rischio.

    6.   Impegno a non effettuare acquisizioni e ad accettare restrizioni sull'ambito dell'attività economica di AIB per un certo periodo di tempo

    6.1.

    L'Irlanda si impegna a far sì che, a partire dalla data della decisione definitiva fino al raggiungimento della data più prossima tra (a) la fine del periodo di ristrutturazione; e (b) la data in cui le azioni privilegiate NPRFC e lo strumento di capitale contingente saranno stati rimborsati per intero o non saranno più detenuti dall'Irlanda, AIB non acquisirà, per alcun motivo, partecipazioni in imprese (nel senso di imprese che abbiano la forma giuridica di una società o un pacchetto di attività che formino un'azienda) (una «Acquisizione») soggette alle eccezioni di cui alla clausola 6.2.

    6.2.

    AIB può effettuare tali acquisizioni:

    6.2.1.

    previo consenso scritto della Commissione; tale consenso viene concesso qualora l'acquisizione venga giudicata necessaria in circostanze eccezionali per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire un'effettiva concorrenza;

    6.2.2.

    se il prezzo di acquisto per l'acquisizione (esclusa l'assunzione del debito) pagato da AIB è inferiore allo 0,01 % del valore totale delle attività di AIB alla data della decisione definitiva e il prezzo d'acquisto cumulativo per tutte le acquisizioni effettuate durante il periodo di ristrutturazione (esclusa l'assunzione del debito) pagato da AIB è inferiore allo 0,025 % del valore totale delle attività di AIB alla data della decisione definitiva; oppure

    6.2.3.

    se l'acquisizione ha luogo nell'ambito della normale attività bancaria per la gestione delle richieste di risarcimento avanzate nei confronti di imprese in difficoltà.

    7.   Impegni relativi a pagamenti su strumenti di capitale

    7.1.

    L'Irlanda si impegna a far sì che AIB non effettui pagamenti discrezionali di cedole né eserciti opzioni di acquisto volontarie su strumenti di capitale durante il periodo di ristrutturazione, tranne i casi in cui:

    7.1.1.

    la Commissione dà il consenso al pagamento o all'opzione di acquisto;

    7.1.2.

    il pagamento della cedola è versato allo Stato (a condizione che tali pagamenti non causino pagamenti di cedole ad altri investitori che altrimenti non sarebbero obbligatori); oppure

    7.1.3.

    il pagamento viene effettuato nel quadro di uno strumento di nuova emissione (strumenti emessi alla data della decisione definitiva o successivamente a essa), a condizione che il pagamento delle cedole in base a tali strumenti di nuova emissione non crei l'obbligo giuridico di effettuare pagamenti di cedole sui titoli di AIB esistenti prima della data della decisione definitiva.

    8.   Impegno alla riduzione dei costi

    8.1.

    L'Irlanda si impegna a far sì che AIB intraprenda un'attiva gestione dei costi in modo che al 31 dicembre 2015:

    8.1.1.

    i costi operativi annui di AIB non superino […] milioni di EUR, ossia [200-600] milioni di EUR in meno rispetto alla cifra equivalente del 2012, indicata nelle relazioni finanziarie; e

    8.1.2.

    il CIR di AIB non superi il [45-65] %, a meno che in quel momento la crescita del PIL sia inferiore al 2 %; in tal caso il CIR non dovrà superare il [50-70] %.

    9.   Impegno concernente l'esposizione di AIB alle obbligazioni sovrane irlandesi

    9.1.

    L'Irlanda si impegna a far sì che il valore delle obbligazioni sovrane irlandesi detenute da AIB, escluse le obbligazioni emesse da NAMA, non superi [10-20] miliardi di EUR in alcun momento del periodo di ristrutturazione.

    10.   Impegno al rimborso degli aiuti di Stato

    10.1.

    L'Irlanda si impegna a far sì che AIB rimborsi gli aiuti di Stato prima della fine del periodo di ristrutturazione mediante il pagamento di dividendi o altri mezzi, per un importo pari a un'eccedenza di capitale superiore al coefficiente CET1 minimo (con una piena attuazione di Basilea III) come stabilito dalla Banca centrale (più una riserva dell'1-4 %) al 31 dicembre 2016.

    10.2.

    L'Irlanda e AIB riconoscono che l'impegno fissato nella clausola 10.1 è soggetto alle autorizzazioni normative e di altro tipo.

    10.3.

    Per favorire il rimborso di cui alla clausola 10.1 l'Irlanda si impegna a far sì che AIB non adotti alcuna misura che porterebbe a un'uscita di capitale prima di […] a meno che non […].

    10.4.

    Fatte salve le clausole da 10.1 a 10.3 l'Irlanda e AIB mantengono la facoltà di:

    10.4.1.

    convertire in capitale, in parte o integralmente, le azioni privilegiate della NPRFC al valore nominale fino al 13 maggio 2014 e successivamente al 125 % del prezzo di sottoscrizione, come anticipo o come parte di un evento di uscita (o uscita parziale) che si verifica per lo Stato coinvolgendo il settore privato; e

    10.4.2.

    disporre in qualsiasi momento dello strumento di capitale contingente dello Stato, benché AIB non abbia la facoltà di rimborsare lo strumento di capitale contingente dello Stato fino a dopo l'esame completo, previa approvazione delle autorità.

    11.   Impegni a operare alcune misure volte a favorire la concorrenza

    11.1.

    A partire dal 1o luglio 2014, per un periodo di tre anni, l'Irlanda si impegna a far sì che AIB attui alcune misure volte a favorire la concorrenza, offrendo ai concorrenti interessati: (a) un pacchetto di servizi; e (b) un pacchetto per la mobilità della clientela.

    11.2.

    L'Irlanda si impegna a far sì che AIB contribuisca con 500 000 EUR all'anno, per un periodo di tre anni a partire dal 1o luglio 2014, a una campagna di sensibilizzazione (che sarà promossa dall'Irlanda mediante un organismo statale) per informare la clientela e favorirne il cambiamento di fornitore.

    11.3.

    Qualsiasi controversia tra AIB e un concorrente interessato, concernente la clausola 11, sarà deferita da AIB e dal concorrente interessato al fiduciario di controllo, che farà da Mediatore nella ricerca di una soluzione. Qualora non si giunga a una soluzione, il fiduciario di controllo deferirà la questione alla Commissione, la cui decisione sarà vincolante.

    Pacchetto di servizi

    11.4.

    L'Irlanda si impegna a far sì che AIB renda operativo un pacchetto di servizi per i concorrenti interessati che vogliano avvalersi di tale pacchetto.

    11.4.1.

    AIB fornisce a condizioni FRAND e tali da recuperare i costi incrementali di AIB (compreso il pertinente costo del capitale; per costo del capitale si intende il costo dei fondi AIB (per esempio debito e capitale) a sostegno di tale attività), ai concorrenti interessati:

    11.4.1.1.

    accesso al sistema di compensazione bancaria irlandese (sia per quanto riguarda le transazioni cartacee, sia per quelle elettroniche);

    11.4.1.2.

    accesso tramite carta di debito a qualsiasi rete ATM in Irlanda di cui AIB faccia parte;

    11.4.1.3.

    accesso alle informazioni di mercato (per esempio il tasso complessivo di inadempimento della clientela e dati macro/micro-economici), ma tale accesso dev'essere soggetto al rispetto di tutte le leggi, i codici e le prassi compresi, senza restrizioni, quelli riguardanti protezione dei dati, riservatezza, proprietà intellettuale, contratti e concorrenza;

    11.4.1.4.

    accesso a servizi di distribuzione e fornitura di contante; e

    11.4.1.5.

    servizi di distribuzione e fornitura di valuta estera.

    11.4.2.

    AIB rivolgerà la debita attenzione a tutte le domande ragionevoli provenienti da un concorrente interessato tramite il fiduciario di controllo, nell'eventualità di modificare i servizi da erogare nell'ambito della clausola 11.4.1. Per fugare eventuali dubbi, l'offerta di tali servizi deve rispettare tutte le leggi, i codici e le prassi applicabili in generale (compresa, senza restrizioni, la direttiva sui servizi di pagamento dell'UE); AIB è obbligata a fornire soltanto i servizi che rientrano tra le sue competenze e le sue facoltà.

    Pacchetto per la mobilità della clientela

    11.5.

    L'Irlanda si impegna a far sì che AIB renda operativo un pacchetto per la mobilità della clientela per i concorrenti interessati che vogliano avvalersi di tale pacchetto.

    11.5.1.

    Il pacchetto per la mobilità della clientela consentirà a un concorrente interessato di inviare il proprio materiale pubblicitario concernente un prodotto interessato ai clienti di AIB, a condizione che siano pienamente soddisfatte tutte le seguenti condizioni contenute nella clausola 11.5.1:

    11.5.1.1.

    AIB ha ricevuto una domanda valida dal concorrente interessato;

    11.5.1.2.

    il concorrente interessato ha le caratteristiche per essere considerato tale alla data della domanda;

    11.5.1.3.

    AIB detiene una quota di mercato superiore al 30 % per il prodotto interessato alla data della domanda;

    11.5.1.4.

    il concorrente interessato rimborserà AIB, a condizioni di mercato, tutti i costi direttamente connessi alla spedizione del materiale del concorrente interessato concernente il prodotto interessato («materiale») ai clienti di AIB (compresi, se del caso, i costi di stampa, imballaggio e spedizione di tale materiale). I concorrenti interessati saranno responsabili di tutti i costi associati alla produzione del materiale e alla consegna e dei costi connessi alla stessa per AIB e infine dei costi di spedizione. I costi della selezione della clientela in relazione al pacchetto per la mobilità della clientela saranno sostenuti da AIB. Altri costi non direttamente connessi alla spedizione del materiale del concorrente interessato ai clienti di AIB saranno sostenuti da AIB;

    11.5.1.5.

    il concorrente interessato si assume la piena responsabilità della legalità, accuratezza e adeguatezza del materiale e fornisce ad AIB, in anticipo, una garanzia d'indennizzo per qualsiasi perdita o danno provocato o subito da AIB in relazione alla spedizione. Per fugare eventuali dubbi, AIB non è obbligata a esaminare il materiale, né le incombe alcuna responsabilità o obbligo per il materiale distribuito ai sensi di questa misura o per l'adempimento della misura in generale; qualsiasi controversia in proposito tra AIB e il concorrente interessato sarà deferita al fiduciario di controllo, che farà da Mediatore nella ricerca di una soluzione. Qualora non si giunga a una soluzione, il fiduciario di controllo deferirà la questione alla Commissione; e

    11.5.1.6.

    un numero sufficiente di copie del materiale da distribuire in virtù delle presenti disposizioni viene consegnato ad AIB dal concorrente interessato entro le 17:00, cinque giorni lavorativi utili prima della data di spedizione; il materiale deve rispettare sotto ogni punto di vista tutte le leggi, i codici e le prassi applicabili. Qualsiasi controversia sarà deferita al fiduciario di controllo, che farà da Mediatore nella ricerca di una soluzione. Qualora non si giunga a una soluzione, il fiduciario di controllo deferirà la questione alla Commissione.

    11.5.2.

    Alla spedizione effettuata da AIB si applicano le seguenti condizioni:

    11.5.2.1.

    le spedizioni verranno suddivise in sei periodi di sei mesi; il primo periodo inizierà tre mesi dopo la data della decisione definitiva. In questi periodi i concorrenti interessati potranno presentare ad AIB una domanda di spedizione. Ciascun concorrente interessato può rivolgersi ad AIB una volta in ciascun periodo di spedizione di sei mesi.

    11.5.2.2.

    In ciascun periodo di spedizione di sei mesi, le spedizioni vengono effettuate in tre date prefissate (le «date di spedizione») tenendo conto dell'interesse dei concorrenti interessati e del calendario di spedizione di AIB, a condizione che la data della domanda presentata dai concorrenti interessati cada un numero ragionevole di giorni prima delle date di spedizione, per consentire ad AIB di prepararsi a effettuare spedizioni così voluminose per ciascuna data di spedizione (tali domande dovranno essere ricevute da AIB entro e non oltre le 17.00 (ora di Dublino) della data della domanda). AIB garantirà che le date di spedizione siano rese pubbliche in anticipo sul sito di AIB, per consentire ai concorrenti interessati un ragionevole lasso di tempo per la preparazione della domanda. Qualsiasi controversia sarà deferita al fiduciario di controllo, che farà da Mediatore nella ricerca di una soluzione. Qualora non si giunga a una soluzione, il fiduciario di controllo deferirà la questione alla Commissione.

    11.5.2.3.

    Ai fini della spedizione AIB sceglierà casualmente, su richiesta del concorrente interessato, fino a un terzo della base della propria clientela per ciascuna spedizione da effettuare nel primo periodo di spedizione di sei mesi; la base della clientela è costituita dai clienti di AIB per il prodotto interessato che sarà pubblicizzato dal concorrente interessato in quella spedizione, ed è limitata esclusivamente ai clienti di AIB che hanno acconsentito a ricevere informazioni commerciali da AIB: AIB sceglierà un altro terzo della base della propria clientela nel secondo periodo di spedizione di sei mesi e l'ultimo terzo della base della propria clientela nel terzo periodo. Lo stesso processo verrà ripetuto nei tre successivi periodi di spedizione di sei mesi. Il fiduciario di controllo verificherà la selezione dei clienti effettuata da AIB. Su richiesta del concorrente interessato, il numero dei clienti contattati durante un periodo di spedizione di sei mesi potrebbe essere ridotto, in base a criteri di selezione facilmente applicabili da AIB (gli strumenti necessari per effettuare tale selezione devono essere facilmente reperibili da AIB o facilmente calcolabili nell'ambito di AIB). Conformemente alla legge irlandese sulla protezione dei dati, il materiale non può essere inviato a nessun cliente che non abbia dato consenso ad AIB di ricevere materiali analoghi da parte di AIB.

    11.5.2.4.

    Per garantire che i consumatori non siano inondati da materiale pubblicitario e per aumentare al massimo le probabilità che il materiale fornito dai concorrenti interessati venga letto, in ciascuna data di spedizione per ciascuno dei periodi di spedizione di sei mesi AIB spedirà il materiale di non più di due concorrenti interessati per ciascun prodotto interessato, nell'ambito di questa misura.

    11.5.2.5.

    Per fugare eventuali dubbi, le opportunità di spedizione non utilizzate non possono essere recuperate.

    11.5.3.

    La spedizione sarà gestita, trattata e portata a termine da AIB (o dal suo agente) in nome e per conto del concorrente interessato senza alcun contributo o partecipazione del concorrente interessato. Per fugare eventuali dubbi, il concorrente interessato non ha accesso ai nomi né agli indirizzi né ancora ad altri dettagli relativi alla base della clientela di AIB.

    11.5.4.

    AIB è obbligato a inviare materiale a nome di non più di due concorrenti interessati per ciascun prodotto interessato ad ogni data di spedizione, e i due concorrenti interessati per ciascun prodotto interessato sono scelti nell'ordine in cui presentano una domanda ad AIB oppure, qualora più di due concorrenti interessati per ciascuno prodotto interessato presentino la domanda contemporaneamente per ciascuna data di spedizione, i due concorrenti interessati per ciascun prodotto interessato saranno estratti a sorte dal fiduciario di controllo. Perché la domanda sia valida, il concorrente interessato deve avere le caratteristiche per essere considerato tale alla data della domanda e aver soddisfatto tutte le condizioni di cui alla clausola 11.5.1. AIB notificherà per iscritto al concorrente interessato se la sua domanda ha avuto successo e se il materiale sarà spedito da AIB.

    11.5.5.

    Un concorrente interessato può chiedere che il materiale sia spedito, relativamente a uno o più prodotti interessati, ma non ad altri prodotti. Inoltre, il concorrente interessato può ricordare ai clienti la possibilità di cambiare il rapporto con l'istituto bancario di appartenenza, in tutto o in parte, e fare generici riferimenti ad altri prodotti bancari. Una domanda è comunque valida, anche se richiede il beneficio della misura per la mobilità della clientela per un prodotto interessato per il quale AIB disponga di una quota di mercato inferiore al 30 %, a condizione che la domanda preveda anche la spedizione in relazione ai prodotti interessati per i quali AIB detenga una quota di mercato superiore al 30 %. Se il materiale pubblicitario ricevuto dal concorrente interessato comprende materiale per prodotti diversi dai prodotti interessati (salvo generici riferimenti a cambiare il rapporto con l'istituto bancario di appartenenza, in tutto o in parte, e generici riferimenti ad altri prodotti bancari), AIB non è obbligata a spedire tale materiale ma notifica al concorrente interessato la propria decisione, laddove pratico e possibile, con sufficiente tempestività in modo da consentire al concorrente interessato di ripresentare il materiale modificato. Qualsiasi controversia a riguardo sarà deferita al fiduciario di controllo, che farà da Mediatore nella ricerca di una soluzione. Qualora non si giunga a una soluzione, il fiduciario di controllo deferirà la questione alla Commissione. AIB non sarà tenuta a spedire il materiale ripresentato a meno che non lo riceva entro le 17:00, cinque giorni lavorativi utili prima della data di spedizione e a condizione che il materiale ripresentato rispetti le condizioni della clausola 11.5.5.

    11.5.6.

    Per ciascun prodotto interessato soggetto a spedizione AIB si impegna a:

    11.5.6.1.

    non contattare un cliente con materiale pubblicitario relativo a tale prodotto interessato se il cliente in questione è stato scelto come contatto ed è stato contattato a nome di un concorrente interessato, nei sei mesi successivi a tale contatto a nome del concorrente interessato;

    11.5.6.2.

    non contattare il cliente per un altro anno con materiale pubblicitario relativo a tale prodotto interessato, se il cliente in questione passa al concorrente interessato, nell'ambito di questa misura, e AIB è a conoscenza del passaggio del cliente; e

    11.5.6.3.

    non contattare il cliente nell'anno supplementare cui si fa riferimento nella clausola 11.5.6.2 con materiale pubblicitario specificamente concepito per riconquistare i clienti al prodotto interessato che il cliente ha abbandonato.

    11.5.7.

    Per fugare ogni dubbio, AIB rimane libera di contattare tali clienti per motivi normativi e nel quadro di qualsiasi iniziativa ragionevolmente necessaria per informare clienti e altri soggetti su temi quali frodi, reati penali (per esempio banconote false o rapine in banca, modifiche dei termini e delle condizioni dei prodotti) o una maggiore esposizione al rischio.

    11.5.8.

    AIB si impegna a far sì che, qualora un cliente AIB, in seguito alla spedizione dei materiali del concorrente interessato, decida di trasferire, in tutto o in parte, la propria attività economica (compresi i prodotti interessati e altri prodotti) al concorrente interessato, AIB non ostacoli in alcun modo il trasferimento, né addebiti alcuna penale di trasferimento se non quelle previste per legge o per obbligo legale o quelle facenti parte delle condizioni del prodotto AIB.

    11.5.9.

    Qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla quota di mercato di un concorrente interessato, questi fornisce, in forma strettamente riservata, al fiduciario di controllo le informazioni del caso eventualmente richieste da quest'ultimo per stabilire la quota di mercato del concorrente interessato nel mercato del prodotto interessato; in mancanza di tali informazioni, il concorrente interessato non ha il diritto di avvalersi del pacchetto per la mobilità della clientela in relazione al prodotto interessato.

    PIANO: FIDUCIARIO DI CONTROLLO

    Nel presente piano i termini con le iniziali maiuscole hanno lo stesso significato indicato nella precedente clausola 1.

    I —   Procedura di nomina

    1.

    L'Irlanda si impegna a far sì che AIB nomini un fiduciario di controllo per svolgere le funzioni previste negli impegni relativi al fiduciario di controllo.

    2.

    Il fiduciario di controllo deve essere indipendente da AIB e deve essere in possesso delle qualifiche necessarie per svolgere i suoi compiti, per esempio come consulente o revisore di una banca per gli investimenti, e non deve avere un conflitto di interessi né esservi esposto. Il fiduciario di controllo deve essere remunerato da AIB, in modo da non impedire lo svolgimento dei suoi compiti in maniera indipendente ed efficace.

    II —   Proposta di AIB

    3.

    L'Irlanda si impegna a far sì che entro due settimane dalla data della decisione definitiva AIB sottoponga all'approvazione della Commissione i nomi di due o più persone come fiduciari di controllo e indichi quali di loro sono la sua prima scelta. La proposta deve contenere informazioni sufficienti per consentire alla Commissione di verificare che il fiduciario di controllo proposto corrisponda ai requisiti di cui al paragrafo 2 e che comprendono:

    a)

    tutti i termini del mandato proposto e tutte le disposizioni necessarie per consentire al fiduciario di controllo di svolgere i suoi compiti conformemente a tali impegni; e

    b)

    una descrizione del programma di lavoro che illustri il modo in cui il fiduciario di controllo intende svolgere i compiti ad esso assegnati.

    III —   Approvazione o rifiuto della Commissione

    4.

    La Commissione ha il potere discrezionale di approvare o rifiutare il fiduciario di controllo proposto e di approvare il mandato proposto, con la possibilità di apportare le modifiche che ritiene necessarie per lo svolgimento dei compiti del fiduciario di controllo. Qualora un solo nome venga approvato, AIB nomina o fa nominare la persona o l'istituzione interessata quale fiduciario di controllo, conformemente al mandato approvato dalla Commissione. Qualora venga approvato più di un nome, AIB è libera di scegliere il fiduciario di controllo da nominare tra i nomi approvati. Il fiduciario di controllo viene nominato entro una settimana dall'approvazione della Commissione, conformemente al mandato approvato dalla Commissione

    IV —   Nuova proposta da parte di AIB

    5.

    In caso di rifiuto di tutti i fiduciari di controllo proposti, l'Irlanda si impegna a far sì che AIB comunichi i nomi di almeno altre due persone o istituzioni entro una settimana dalla data in cui viene comunicato il rifiuto, in base alle condizioni e alla procedura di cui al paragrafo 3.

    V —   Fiduciario di controllo nominato dalla Commissione

    6.

    Se anche tutti gli altri fiduciari di controllo proposti sono rifiutati dalla Commissione, la Commissione nomina un fiduciario di controllo, al quale AIB affiderà o farà affidare l'incarico in base a un mandato fiduciario approvato dalla Commissione.

    VI —   Le funzioni del fiduciario di controllo

    7.

    Il fiduciario di controllo assume i propri compiti specifici per garantire il rispetto degli impegni. La Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta del fiduciario di controllo o di AIB, impartire ordini o istruzioni al fiduciario di controllo per garantire il rispetto degli impegni contenuti nella decisione definitiva.

    VII —   Doveri e obblighi del fiduciario di controllo

    8.

    Il fiduciario di controllo

    a)

    propone alla Commissione, nella sua prima relazione, un programma di lavoro dettagliato che descriva il modo in cui intende controllare il rispetto degli impegni contenuti nella decisione definitiva;

    b)

    controlla il rispetto di tutti gli impegni contenuti nella decisione definitiva e delle clausole da 3 a 11 della lista di condizioni;

    c)

    assume le altre funzioni assegnate al fiduciario di controllo nel quadro degli impegni contenuti nella decisione definitiva;

    d)

    propone ad AIB le misure che il fiduciario di controllo ritiene necessarie per garantire il rispetto da parte di AIB degli impegni contenuti nella decisione definitiva; e

    e)

    presenta alla Commissione, inviandone contemporaneamente una copia non riservata ad AIB, una relazione scritta entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre. La relazione esamina il funzionamento e la gestione delle clausole da 3 a 11 della lista di condizioni, in modo che la Commissione possa valutare se l'attività economica si svolge in modo coerente con gli impegni. Oltre a queste relazioni, il fiduciario di controllo presenta tempestivamente una relazione scritta alla Commissione, inviandone contemporaneamente una copia non riservata ad AIB, qualora concluda con motivazioni ragionevoli che AIB non rispetta gli impegni assunti dall'Irlanda.

    VIII —   Doveri e obblighi di AIB

    9.

    L'Irlanda si impegna a far sì che AIB fornisca, e faccia in modo che i propri consulenti forniscano, tutta la collaborazione, il sostegno e le informazioni che il fiduciario di controllo può ragionevolmente richiedere per svolgere i suoi compiti. Il fiduciario di controllo ha accesso illimitato a libri, registri, documenti, dirigenti e altri membri del personale, servizi, locali e informazioni tecniche di AIB che sono necessari per lo svolgimento dei suoi compiti nel rispetto degli impegni; AIB fornirà al fiduciario di controllo, su sua richiesta, copia di qualsiasi documento. AIB metterà a disposizione del fiduciario di controllo uno o più uffici presso le proprie sedi e sarà a disposizione per eventuali riunioni necessarie a fornire al fiduciario di controllo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

    10.

    L'Irlanda si impegna a far sì che AIB fornisca al fiduciario di controllo tutta l'assistenza manageriale e amministrativa che questi eventualmente richieda.

    11.

    L'Irlanda si impegna con la presente a far sì che AIB indennizzi e manlevi il fiduciario di controllo e i suoi collaboratori e rappresentanti (ciascuno di essi «soggetti indennizzati»), e che i soggetti indennizzati non rispondano nei confronti di AIB degli obblighi derivanti dall'adempimento dei compiti del fiduciario di controllo nel rispetto degli impegni, salvo nel caso in cui tali obblighi siano da ricondursi a dolo, imprudenza, negligenza grave o malafede del fiduciario di controllo o dei suoi collaboratori, rappresentanti o consulenti.

    12.

    Con riserva di approvazione da parte di AIB (la quale non può essere rifiutata o ritardata senza motivo), il fiduciario di controllo può, a spese di AIB, designare consulenti (in particolare per il finanziamento all'impresa e questioni giuridiche) qualora il fiduciario di controllo ritenga che la nomina di questi consulenti sia necessaria od opportuna per l'adempimento dei suoi incarichi e obblighi in conformità al mandato, a condizione che i costi connessi al fiduciario di controllo e gli eventuali esborsi risultino adeguati. Qualora AIB non dia la propria approvazione ai consulenti proposti dal fiduciario di controllo, la Commissione ha facoltà di nominare detti consulenti in vece di AIB e dopo averla sentita. Solo il fiduciario di controllo è autorizzato a impartire istruzioni ai consulenti.

    XI —   Sostituzione, esonero dagli incarichi e nuova nomina del fiduciario di controllo

    13.

    Qualora il fiduciario di controllo venga meno all'adempimento dei suoi incarichi nel rispetto degli impegni, o sussista un altro valido motivo, come per esempio un conflitto di interessi del fiduciario di controllo:

    a)

    la Commissione ha facoltà, dopo aver sentito il fiduciario di controllo, di esigere da AIB che provveda alla sostituzione di quest'ultimo; oppure

    b)

    AIB ha la facoltà di sostituire il fiduciario di controllo previa approvazione da parte della Commissione.

    14.

    Qualora il fiduciario di controllo venga revocato conformemente al paragrafo 13, gli si può imporre di proseguire la sua attività fintanto che non gli subentri un nuovo fiduciario al quale il fiduciario di controllo abbia trasmesso tutte le informazioni pertinenti. Il nuovo fiduciario di controllo viene designato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 6.

    15.

    A prescindere dalla revoca di cui al paragrafo 13, l'attività del fiduciario di controllo termina solo nel momento in cui la Commissione lo esonera dalle sue funzioni. Tale esonero viene impartito quando è stata data attuazione a tutti gli impegni affidati al fiduciario. Tuttavia, la Commissione può esigere in qualsiasi momento che sia rinnovata la nomina del fiduciario di controllo qualora risulti in un momento successivo che le misure correttive non siano state attuate in modo completo e regolare.


    (1)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    (2)  Obiettivo della Banca centrale. Soggetto a variazioni da parte della Banca centrale.


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