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Document 32015D0202
Council Decision (CFSP) 2015/202 of 9 February 2015 amending Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire
Decisione (PESC) 2015/202 del Consiglio, del 9 febbraio 2015 , recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio
Decisione (PESC) 2015/202 del Consiglio, del 9 febbraio 2015 , recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio
GU L 33 del 10.2.2015, p. 37–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016D0917
10.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/37 |
DECISIONE (PESC) 2015/202 DEL CONSIGLIO
del 9 febbraio 2015
recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC (1). |
(2) |
È opportuno introdurre una deroga al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna al fine di consentire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinati prodotti destinati unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale. |
(3) |
Per attuale tale misura, si rende necessario un ulteriore intervento da parte dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella decisione 2010/656/PESC è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 1 bis
L'articolo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di un determinato materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna qualora il materiale sia destinato unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2015
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28).