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Document 32014R1392

Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014 , che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

GU L 370 del 30.12.2014, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1392/oj

30.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 370/21


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1392/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2)

L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.

(3)

La Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l'Italia, Malta e la Slovenia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mediterraneo. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione raccomandazioni comuni (2), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mediterraneo. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. In base all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che nel presente regolamento siano incluse unicamente le misure delle raccomandazioni comuni che sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

(4)

Per il Mediterraneo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco sia per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura che per le catture di specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (3). A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alla piccola pesca pelagica, alla grande pesca pelagica e alla pesca a fini industriali al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(5)

In conformità della raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe applicarsi alle catture di tutte le specie soggette a taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, praticate nel Mediterraneo nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli (cioè nella pesca dell'acciuga, della sardina, dello sgombro e del suro) a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(6)

Per evitare costi sproporzionati di trasformazione delle catture indesiderate e in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno stabilire un'esenzione «de minimis» dall'obbligo di sbarco in termini di percentuale del totale annuo di catture di specie soggette all'obbligo di sbarco nella pesca di piccoli pelagici. Le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati confermano la necessità dell'esenzione «de minimis», in quanto la gestione delle catture indesiderate, sia a bordo (selezione e condizionamento, stivaggio e conservazione) che a terra (trasporto e magazzinaggio, conservazione, commercializzazione e trasformazione o distruzione delle catture come rifiuti speciali) comporta costi eccessivi a fronte dell'esiguo e talvolta inesistente profitto economico generato da tali catture. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il quale ha concluso che nelle raccomandazioni comuni figuravano fondate argomentazioni in relazione all'aumento dei costi di gestione delle catture indesiderate, in alcuni casi corredate di una valutazione qualitativa dei costi stessi (4). Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche divergenti, è opportuno stabilire l'esenzione «de minimis» in base alle percentuali proposte nelle raccomandazioni comuni e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)

In conformità delle raccomandazioni comuni e tenuto conto del calendario fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2015. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del suddetto regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi per un periodo non superiore a tre anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate per l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a decorrere dal 1o gennaio 2015 nel Mar Mediterraneo, per tutte le catture di specie soggette a taglie minime nelle attività di pesca di piccoli pelagici indicate nell'allegato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«taglia minima»: la taglia minima degli organismi marini quale stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006;

«Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

b)

«sottozona geografica della CGPM»: la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

c)

«Mar Mediterraneo occidentale», le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;

d)

«Mare Adriatico settentrionale»: la sottozona geografica 17 della CGPM;

e)

«Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio»: le sottozone geografiche 18, 19 e 20 della CGPM;

f)

«Isola di Malta e sud della Sicilia»: le sottozone geografiche 15 e 16 della CGPM;

g)

«Mar Egeo e Isola di Creta»: le sottozone geografiche 22 e 23 della CGPM.

Articolo 3

Esenzione «de minimis»

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

a)

nel Mediterraneo occidentale, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui al punto 1 dell'allegato;

b)

nell'Adriatico settentrionale, fino al 5 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e ciancioli di cui al punto 2 dell'allegato;

c)

nell'Adriatico meridionale e nel Mar Ionio:

i)

fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli e

ii)

nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 3 dell'allegato;

d)

nelle acque dell'Isola di Malta e a sud della Sicilia:

i)

fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli e

ii)

nel 2015 e 2016 fino al 7 % e nel 2017 fino al 6 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche di cui al punto 4 dell'allegato;

e)

nel Mar Egeo e nelle acque dell'Isola di Creta, fino al 3 % del totale annuo delle catture di specie soggette a taglie minime nella pesca di piccoli pelagici con ciancioli di cui al punto 5 dell'allegato.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Discard management plan for Western Mediterranean Sea (GSAs 1-12 except for GSAs 3 and 4) — Piano di gestione dei rigetti per il Mediterraneo occidentale (GSA 1-12, eccetto GSA 3 e 4): raccomandazione comune dei direttori della pesca di Francia, Spagna e Italia trasmessa il 2 luglio 2014; Discard management plan in North Adriatic Sea (GSA 17) — Piano di gestione dei rigetti per l'Adriatico settentrionale (GSA 17): raccomandazione comune di Croazia, Italia e Slovenia trasmessa il 25 giugno 2014; Greek discard plan for pelagic fisheries in Aegean Sea and Crete island (GSAs 22 and 23) — Piano della Grecia sui rigetti nella pesca pelagica nel Mar Egeo e nelle acque dell'Isola di Creta (GSA 22 e 23) trasmesso il 30 giugno 2014; Joint recommendation to the European Commission for a specific discard plan for pelagic fisheries in Southern Adriatic Sea, Western and Eastern Ionian Seas (GSAs 18-19-20) — Raccomandazione comune alla Commissione europea per un piano specifico sui rigetti nella pesca pelagica nell'Adriatico meridionale e nello Ionio occidentale e orientale (GSA 18-19-20) trasmessa dalla Grecia e dall'Italia il 25 giugno 2014; Discard management plan for Malta and the South of Sicily (GSAs 15-16) — Piano di gestione dei rigetti per Malta e le acque a sud della Sicilia (GSA 15 e 16): raccomandazione comune dell'Italia e di Malta trasmessa il 19 giugno 2014.

(3)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(4)  Relazione sulla 46a riunione plenaria del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (PLEN-14-02), 7-11 luglio 2014, Copenaghen, pubblicata da Norman Graham, John Casey & Hendrik Doerner, 2014.

(5)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


ALLEGATO

1.   Pesca di piccoli pelagici nel Mediterraneo occidentale

Codice

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

[inserire il codice, se del caso]

Rete da traino pelagica

Acciuga, sardina, sgombro, suro

[inserire il codice, se del caso]

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro, suro

2.   Pesca di piccoli pelagici nell'Adriatico settentrionale

Codice

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

[inserire il codice, se del caso]

Rete da traino pelagica

Acciuga, sardina, sgombro, suro

[inserire il codice, se del caso]

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro, suro

3.   Pesca di piccoli pelagici nell'Adriatico meridionale e nel Mar Ionio

Codice

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

[inserire il codice, se del caso]

Rete da traino pelagica

Acciuga, sardina, sgombro, suro

[inserire il codice, se del caso]

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro, suro

4.   Pesca di piccoli pelagici nelle acque dell'Isola di Malta e a sud della Sicilia

Codice

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

[inserire il codice, se del caso]

Rete da traino pelagica

Acciuga, sardina, sgombro, suro

[inserire il codice, se del caso]

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro, suro

5.   Pesca di piccoli pelagici nel Mar Egeo e nelle acque dell'Isola di Creta

Codice

Attrezzo da pesca

Specie bersaglio

[inserire il codice, se del caso]

Cianciolo

Acciuga, sardina, sgombro, suro


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