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Document 32014R1331

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 della Commissione, del 15 dicembre 2014 , che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

GU L 359 del 16.12.2014, p. 90–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/2015; abrogato da 32015R1206

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1331/oj

16.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/90


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1331/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2014

che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base antidumping»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento di base antisovvenzioni»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

previa informazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 giugno 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («Cina») e di Taiwan, in seguito a una denuncia presentata il 13 maggio 2014 dalla EUROFER («il denunziante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

(2)

Il 14 agosto 2014 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Cina, in seguito a una denuncia presentata il 1o luglio 2014 dalla EUROFER per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

A.   PRODOTTO IN ESAME

(3)

Il prodotto oggetto della registrazione è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89, originari della Cina e di Taiwan («il prodotto in esame»).

B.   RICHIESTA

(4)

Le richieste di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni sono state presentate dal denunziante, rispettivamente il 25 e il 29 settembre 2014. Il denunziante che chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano soggette a registrazione, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

C.   MOTIVAZIONE DELLA REGISTRAZIONE

(5)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di prendere opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga sufficienti elementi di prova sufficienti a tal fine.

(6)

Il denunciante ha sostenuto che la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame è stato oggetto di dumping e di sovvenzioni. Le importazioni a basso prezzo hanno causato un pregiudizio notevole, difficilmente rimediabile, all'industria dell'Unione.

(7)

Per quanto concerne il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame siano oggetto di dumping. Per la Cina, il denunziante ha fornito prove del valore normale basato sul costo di produzione totale maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, scegliendo gli USA come paese di riferimento. Per Taiwan, il denunziante ha fornito prove del valore normale basato su un valore normale costruito (costi di fabbricazione, spese generali, amministrative e di vendita e profitti).

(8)

Le prove del dumping sono basate su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nell'insieme, e data l'entità dei margini di dumping denunciati, tali prove sono sufficienti in questa fase a dimostrare che gli esportatori della Cina e di Taiwan esercitano pratiche di dumping.

(9)

Per quanto concerne le sovvenzioni, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono oggetto di sovvenzioni. Le sovvenzioni denunciate consistono, tra l'altro, in:

un trasferimento diretto di fondi e un potenziale trasferimento diretto di fondi o di obbligazioni, ad esempio prestiti all'industria di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo;

programmi d'intervento sui titoli, ad esempio la conversione del debito in azioni, iniezioni di capitale, l'esenzione dal versamento di dividendi per le imprese pubbliche;

programmi di sovvenzione, ad esempio il programma China World Top Brand, i programmi Famous Brands/programmi di amministrazioni sub-centrali per la promozione di marchi d'esportazione famosi (per esempio Chongqing, Hubei, Màanshan, i programmi Wuhan Famous Brands e Shandong Province Top Brands), programmi per il rimborso delle spese legali antidumping, il fondo statale per progetti tecnologici State Key Technology Project Fund, i sussidi all'esportazione;

programmi regionali, ad esempio il programma di rilancio della regione nordorientale Northeast Revitalization Programme, i sussidi all'esportazione, i crediti all'esportazione, le sovvenzioni del programma Science and Technology della provincia di Jiangsu, le sovvenzioni della provincia di Liaoning, il programma Five Point One Line, le sovvenzioni concesse nella zona di Tianjin Binhai New Area (TBNA) e nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Tianjin: il fondo Science and Technology Fund;

esenzione o non riscossione di imposte statali (per esempio crediti e cancellazione di interessi per le imprese statali);

programmi per l'imposta sul reddito e altre imposte dirette, ad esempio:

un credito sull'imposta sul reddito per l'acquisto di apparecchiature di produzione fabbricate sul mercato nazionale;

politiche fiscali preferenziali per le società riconosciute come imprese del settore delle alte e nuove tecnologie;

politiche fiscali per la detrazione delle spese di ricerca e di sviluppo;

agevolazioni per l'imposta sul reddito a imprese impegnate nell'utilizzo integrato delle risorse («materie prime speciali»);

credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature speciali;

una politica preferenziale in materia di imposta sul reddito per le imprese della regione nordorientale;

sconti fiscali locali di vario tipo, come quelli concessi nella provincia di Shandong, nella città di Chongqing e nella regione Guangxi Zhuang, nonché agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle regioni centrali e occidentali;

esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate;

programmi di esenzione dall'imposta indiretta e dai dazi, ad esempio esenzioni dall'IVA e dai dazi sull'importazione per le imprese a partecipazione estera (FIE — Foreign Invested Enterprises) e per alcune imprese nazionali che utilizzano apparecchiature importate in industrie agevolate;

rimborsi dell'IVA per le FIE che acquistano apparecchiature di fabbricazione nazionale;

agevolazioni fiscali per le regioni centrali e occidentali;

detrazione dell'IVA sulle attività fisse nella regione centrale;

programmi regionali, ad esempio le sovvenzioni concesse nella zona di Tianjin Binhai New Area (TBNA) e nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Tianjin;

la fornitura di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato, ad esempio la fornitura di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo (per esempio ferrocromo, nichel e ghisa al nichel, molibdeno e rottami di acciaio inossidabile) a un prezzo inferiore a quello adeguato;

la fornitura di fattori di produzione a un prezzo inferiore a quello adeguato, ad esempio l'acciaio inossidabile, laminato a caldo e a barre, i diritti di utilizzo dei terreni, l'acqua e l'energia elettrica, la fornitura elettrica ed idrica nella provincia di Jiangsu.

(10)

Secondo la denuncia, i suddetti regimi costituiscono sovvenzioni perché comportano un contributo finanziario del governo cinese o di altre amministrazioni regionali (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai beneficiari. Secondo la denuncia, tali regimi sono condizionati ai risultati delle esportazioni e/o subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione e/o limitati a determinati settori e/o tipi di imprese e/o luoghi e, di conseguenza, sono specifici e compensabili.

(11)

Considerato quanto precede, gli elementi di prova dimostrano in modo sufficiente nella fase attuale che le esportazioni del prodotto in esame beneficiano di sovvenzioni compensabili.

(12)

Per quanto riguarda le sovvenzioni, la richiesta fornisce elementi di prova sufficienti dell'esistenza di circostanze critiche in cui, per il prodotto in esame, un pregiudizio difficilmente rimediabile è causato da importazioni massicce che beneficiano di sovvenzioni compensabili in un periodo di tempo relativamente breve. Tali circostanze sono comprovate anche dal notevole aumento delle importazioni in un breve periodo di tempo (dal gennaio al luglio 2014), corrispondente complessivamente a circa il 90 % per i due paesi.

(13)

Inoltre, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le pratiche di dumping e di sovvenzione degli esportatori arrecano un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. Nelle denunce e nelle successive comunicazioni riguardanti le richieste di registrazione, le prove relative al prezzo e al volume delle importazioni indicano un forte aumento delle importazioni in termini assoluti e in termini di quota di mercato nel periodo tra il 2010 e il 2013 e un ulteriore aumento di circa il 115 % per la Cina e del 66 % per Taiwan nel 2014. Il volume e i prezzi del prodotto in esame hanno avuto ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati sul mercato dell'Unione e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione. Ciò compromette gravemente i risultati complessivi e la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione. Gli elementi di prova relativi ai fattori di pregiudizio di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base antisovvenzioni consistono in dati contenuti nelle denunce e nelle successive comunicazioni riguardanti la registrazione, sostenuti da dati di Eurostat disponibili al pubblico.

(14)

La Commissione dispone inoltre di elementi di prova sufficienti, contenuti nella denuncia antidumping e nella successiva corrispondenza, del fatto che gli importatori sapessero o dovessero sapere che le pratiche di dumping esercitate dagli esportatori arrecavano o potevano arrecare un pregiudizio all'industria dell'Unione. Le importazioni dalla Cina e da Taiwan sono state già oggetto di un'inchiesta antidumping nell'Unione nel periodo 2008-2009. La decisione della Commissione che chiude l'inchiesta (5) ha stabilito che i prezzi cinesi e taiwanesi erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione e che non poteva essere escluso il ricorso a pratiche di dumping pregiudizievoli. Le importazioni nell'Unione del prodotto in esame sono state sottoposte anche a un monitoraggio, tra l'altro ai fini dell'apertura di un nuovo procedimento. Inoltre, il Brasile, Taiwan, la Thailandia e il Vietnam hanno successivamente istituito dazi antidumping nei confronti delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta. Infine, data l'entità del dumping praticato, è ragionevole supporre che gli importatori conoscessero o dovessero conoscere la situazione.

(15)

Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a dimostrare che tale pregiudizio è causato o sarebbe causato da un ulteriore aumento sostanziale di queste importazioni. Dati i tempi, il volume delle importazioni in dumping e altre circostanze (come il crescente livello delle scorte o l'utilizzo ridotto delle capacità) potrebbero compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi vengano applicati con effetto retroattivo. La prospettiva dell'apertura degli attuali procedimenti rende inoltre probabile un ulteriore aumento delle importazioni del prodotto in esame prima dell'adozione di eventuali misure provvisorie e un rapido accumulo delle scorte da parte degli importatori.

D.   PROCEDURA

(16)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il denunziante ha fornito elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni.

(17)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

E.   REGISTRAZIONE

(18)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping e all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere soggette a registrazione al fine di garantire che, se dalle inchieste dovesse risultare la necessità di istituire dazi antidumping e/o antisovvenzioni, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base antidumping e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base antisovvenzioni.

(19)

L'importo degli eventuali dazi futuri dipenderà dai risultati combinati delle inchieste antidumping e antisovvenzioni.

(20)

Secondo le stime del denunziante che ha chiesto l'apertura di un'inchiesta antidumping, il margine di dumping medio è di circa il 10-25 % per la Cina e Taiwan e i margini di sottoquotazione sono del 40-50 % per la Cina e del 20-40 % per Taiwan per il prodotto in esame. L'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di dumping stimato in base alla denuncia antidumping, vale a dire il 10-25 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame.

(21)

Il denunziante che ha chiesto l'apertura di un'inchiesta antisovvenzioni ritiene che il livello di sovvenzione sia significativo senza fornire una quantificazione precisa del margine di sovvenzione. In base alle stime, il margine di sottoquotazione medio è del 40-50 % per il prodotto in esame per la Cina. L'importo stimato dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro è fissato al livello di sovvenzione stimato in base alla denuncia antisovvenzioni, vale a dire il 40-50 % ad valorem sul valore all'importazione cif del prodotto in esame.

F.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(22)

I dati personali raccolti nell'ambito della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, ad adottare misure appropriate per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)  GU C 196 del 26.6.2014, pag. 9.

(4)  GU C 267 del 14.8.2014, pag. 17.

(5)  GU L 98 del 17.4.2009, pag. 42, considerando (18).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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