EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1282

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1282/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o spediti dalle regioni ultraperiferiche della Spagna e della Francia e i paesi terzi interessati

GU L 347 del 3.12.2014, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1282/oj

3.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1282/2014 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o spediti dalle regioni ultraperiferiche della Spagna e della Francia e i paesi terzi interessati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione (2), gli operatori possono esportare, nel quadro di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale, e spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 228/2013. Il trasformatore che intenda esportare o spedire tali prodotti nelle suddette condizioni può farlo entro i limiti annui dei quantitativi di cui agli allegati da II a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014. L'elenco dei paesi terzi verso i quali tali prodotti possono essere esportati è riportato nell'allegato VI del regolamento di esecuzione in parola.

(2)

Le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di adeguare l'elenco di cui all'allegato II al regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda la Martinica modificando i quantitativi massimi dei prodotti trasformati corrispondenti ai codici NC 0403 10 e NC 1101 00 e aggiungendo quantitativi per i prodotti corrispondenti ai codici NC 2202, NC 2105 e NC 2007. Per la Guadalupa, hanno chiesto alla Commissione di adeguare l'elenco modificando i quantitativi massimi dei prodotti corrispondenti ai codici NC 1101 00 e NC 2309 90 e aggiungendo quantitativi per i prodotti corrispondenti ai codici NC 0402 10 e NC 2007, 2008 e 2009. Hanno chiesto altresì di aggiungere nuovi paesi terzi per la Martinica e la Guadalupa nell'elenco di cui all'allegato VI del suddetto regolamento di esecuzione.

(3)

I quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle Isole Canarie figurano nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 e i quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale dalle Isole Canarie figurano nell'allegato V del medesimo regolamento di esecuzione.

(4)

Le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di semplificare gli elenchi degli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sommando i quantitativi dei prodotti trasformati corrispondenti alle sottovoci relative ai codici NC 1806 e NC 1905.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014

Gli allegati II, IV, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13).


ALLEGATO

Gli allegati II, IV, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sono modificati come segue:

1)

Nell'allegato II, le tabelle della Martinica e della Guadalupa sono sostituite dalle seguenti:

«Martinica

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

Codice NC

Verso l'Unione

Verso paesi terzi

0403 10

77 500

1101 00

199 500

2309 90

102 000

2202

229 000

5 500

2105

146 000

2007

1 000

500


Guadalupa

[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]

Codice NC

Verso l'Unione

Verso paesi terzi

0402 10

45 000

1101 00

128 000

2309 90

522 000

2007-2008-2009

4 000

—»

2)

l'allegato IV è così modificato:

a)

le linee corrispondenti alle sottovoci 1806 10, 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90 sono sostituite dalla seguente:

«1806

490 500

265 000»

b)

le linee corrispondenti alle sottovoci 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 sono sostituite dalla seguente:

«1905

916 500

878 000»

3)

l'allegato V è così modificato:

a)

le linee corrispondenti alle sottovoci 1806 10, 1806 31, 1806 32 e 1806 90 sono sostituite dalla seguente:

«1806

266 000»

b)

le linee corrispondenti alle sottovoci 1905 31 e 1905 32 sono sostituite dalla seguente:

«1905

225 000»

4)

la parte dell'allegato VI riguardante i dipartimenti francesi d'oltremare è sostituita dalla seguente:

«Riunione: Maurizio, Madagascar e Comore

Martinica: Piccole Antille (1), Suriname e Haiti

Guadalupa: Piccole Antille, Suriname e Haiti

Guyana francese: Brasile, Suriname e Guyana


(1)  Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.»


Top