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Document 32014R1071

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014 , relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

GU L 295 del 11.10.2014, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1071/oj

11.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1071/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2014

relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Tra il 14 agosto e il 5 settembre 2013 l'Italia ha rilevato e notificato la presenza di un'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7; i focolai sono stati confermati in tre allevamenti industriali di galline ovaiole, un allevamento industriale di pollastre ovaiole, un allevamento industriale di tacchini e un'azienda agricola di galli.

(2)

L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2). In particolare, le autorità italiane hanno istituito zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni e adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione conformemente alle decisioni di esecuzione della Commissione 2013/439/UE (3) e 2013/443/UE (4). In questo modo sono riuscite a sventare rapidamente la minaccia. Fino al 30 giugno 2014 sono state d'applicazione ulteriori misure di controllo a livello nazionale e dell'Unione, tra le quali disposizioni volte a ripopolare le aziende infette e prove di laboratorio successive all'eradicazione dei focolai.

(3)

Il 2 settembre 2013 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che le misure sanitarie restrittive applicate per contenere e sradicare il virus si sono ripercosse su taluni operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(4)

Il 4 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto dalle autorità italiane una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

In seguito alle misure di prevenzione si sono registrate difficoltà nel trasporto e nella commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di un giorno. Hong Kong, le Filippine, l'Arabia saudita, e gli Emirati arabi uniti hanno vietato le importazioni di pollame dall'Italia. Inoltre, le restrizioni della circolazione hanno causato ulteriori perdite indirette dovute alla necessaria distruzione o trasformazione delle uova da cova.

(6)

A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le misure eccezionali di sostegno. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno al mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dall'Italia.

(7)

Per evitare rischi di sovracompensazione, occorre fissare un importo forfettario di cofinanziamento ad un livello appropriato per ciascun prodotto. Nel fissare il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione, occorre tener conto di vari elementi; in particolare, poiché le uova da cova della specie Gallus domesticus sono le sole ammesse alla trasformazione in prodotti alimentari, il cofinanziamento dell'Unione per tali uova, se trasformate, dovrebbe essere inferiore a quello per la distruzione di tutte le altre uova da cova.

(8)

Inoltre le uova da tavola della specie Gallus domesticus, originariamente destinate ai consumatori finali, sono state trasformate in ovoprodotti pastorizzati, a causa delle restrizioni imposte alle aziende di destinazione ubicate nelle zone di sorveglianza o nelle altre zone soggette a restrizioni.

(9)

Altre perdite finanziarie sono da imputare alla distruzione delle uova da cova o dei pulcini, alla macellazione anticipata di una parte del gruppo di riproduzione, alla macellazione precoce dei polli da carne, alla riduzione dell'incubazione delle uova da cova a causa del calo temporaneo della produzione imposto come misura di biosicurezza preventiva e alla conseguente impossibilità di piazzare i pulcini, nonché alla macellazione delle pollastre pronte per la deposizione.

(10)

Le specie colpite dalle suddette misure sono galline ovaiole e polli delle specie Gallus domesticus, tacchini, faraone e anatre.

(11)

Il calo di produzione dovuto a misure di biosicurezza in seguito all'insorgere dell'infezione ha causato importanti perdite agli operatori, che dovrebbero essere compensate.

(12)

Per evitare il rischio di doppio finanziamento, le perdite incorse non avrebbero dovuto essere compensate da aiuti di Stato o dalle assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

(13)

La portata e durata delle misure eccezionali di sostegno previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per sostenere il mercato interessato.

(14)

Ai fini di una sana gestione finanziaria delle misure, l'Italia dovrebbe versare i pagamenti ai beneficiari entro il 30 settembre 2015.

(15)

Per garantire l'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, le autorità italiane dovrebbero procedere a controlli ex ante.

(16)

Per permettere all'Unione di effettuare un controllo finanziario, le autorità italiane dovrebbero comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia a sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame, gravemente colpito dall'insorgere di un'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7, rilevato e notificato dall'Italia tra il 14 agosto e il 5 settembre 2013 e per il quale fino al 30 giugno 2014 sono state d'applicazione misure restrittive nazionali e dell'Unione.

La spesa è ammissibile al cofinanziamento dell'Unione solo se è versata dall'Italia al beneficiario entro il 30 settembre 2015.

Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è articolato come segue:

a)

per la distruzione delle uova da cova che rientrano nel codice NC 0407 11 00, importo forfettario di 0,13824 EUR per uovo di galline ovaiole fino ad un massimo di 38 016 uova;

b)

per la trasformazione delle uova da cova che rientrano nel codice NC 0407 11 00, importo forfettario di 0,1106 EUR per uovo fino ad un massimo di 4 687 600 uova da cova di galline ovaiole e fino ad un massimo di 28 450 uova da cova di polli da carne;

c)

per la trasformazione delle uova in guscio destinate al consumo umano che rientrano nel codice NC 0407 11 00, importo forfettario di 0,0136 EUR per uovo fino ad un massimo di 1 703 520 pezzi;

d)

per la riduzione dell'incubazione di uova da cova di galline ovaiole che rientrano nel codice NC 0407 11 00, importo forfettario di 0,01672 EUR per uovo fino ad un massimo di 549 720 uova;

e)

per l'abbattimento e l'eliminazione di pulcini che rientrano nel codice NC 0105, importo forfettario di:

i)

0,140959 EUR per pulcino di polli da carne fino ad un massimo di 171 920 capi;

ii)

0,162354 EUR per pulcino di galli fino ad un massimo di 436 247 capi;

iii)

0,248 EUR per pulcino di galline ovaiole fino ad un massimo di 62 800 capi;

iv)

0,780307 EUR per pulcino di tacchini fino ad un massimo di 40 500 capi;

f)

per la macellazione precoce di gruppi di polli da carne, gruppi di riproduttori di polli da carne, gruppi di tacchini genitori (parent) e gruppi di polli da carne ascendenti (grandparent), importo forfettario di:

i)

0,86 EUR per pollo da carne fino ad un massimo di 19 200 capi

ii)

2,94912 EUR per pollo riproduttore fino ad un massimo di 14 500 capi;

iii)

2,94912 EUR per pollo ascendente fino ad un massimo di 4 485 capi;

iv)

13,824 EUR per tacchino genitore fino ad un massimo di 19 004 capi;

g)

per il calo temporaneo della produzione dovuto a misure di biosicurezza, importo forfettario di:

i)

0,423936 EUR per m2/settimana per polli da carne, fino ad un massimo di 286 597 m2 e ad un importo massimo di 521 040,69 EUR;

ii)

0,3779 EUR per m2/settimana per polli da carne, fino ad un massimo di 271 759 m2 e ad un importo massimo di 603 604,35 EUR;

iii)

0,12 EUR per m2/settimana per pollastre a terra, fino ad un massimo di 438 930 m2 e ad un importo massimo di 310 937,64 EUR;

iv)

0,096 EUR per m2/settimana per pollastre in gabbia, fino ad un massimo di 370 000 m2 e ad un importo massimo di 355 200 EUR;

v)

0,3779 EUR per m2/settimana per faraone, fino ad un massimo di 2 440 m2 e ad un importo massimo di 5 161,20 EUR;

vi)

0,5714 EUR per m2/settimana per anatre, fino ad un massimo di 570 m2 e ad un importo massimo di 2 605,55 EUR;

vii)

0,3041 EUR per m2/settimana per galline ovaiole rurali, fino ad un massimo di 7 000 m2 e ad un importo massimo di 17 031,17 EUR;

viii)

0,04 EUR per pulcino di ovaiola a terra, fino ad un massimo di 326 450 pulcini e ad un importo massimo di 81 743,18 EUR;

ix)

0,032 EUR per pulcino di ovaiola in gabbia, fino ad un massimo di 100 000 pulcini e ad un importo massimo di 14 176 EUR;

x)

0,092 EUR per gallina ovaiola in gabbia/settimana, fino ad un massimo di 649 440 capi e ad un importo massimo di 2 415 631,05 EUR;

xi)

0,116 EUR per gallina ovaiola a terra/settimana, fino ad un massimo di 1 067 300 capi e ad un importo massimo di 3 219 212,86 EUR;

xii)

0,124 EUR per gallina ovaiola allevata all'aperto/settimana, fino ad un massimo di 59 160 capi e ad un importo massimo di 13 644,66 EUR;

xiii)

0,144 EUR per gallina ovaiola biologica/settimana, fino ad un massimo di 124 500 capi e ad un importo massimo di 167 924,16 EUR.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento si limita ai prodotti non compensati da aiuti di Stato né assicurazioni e che non hanno ottenuto contributi finanziari dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 3

Prima di procedere al pagamento, l'Italia effettua controlli amministrativi e materiali completi per accertare la conformità al presente regolamento.

In particolare, le autorità italiane:

a)

verificano l'ammissibilità del beneficiario che presenta domanda di sostegno;

b)

verificano l'ammissibilità delle uova e degli animali per i quali è stata presentata domanda di sostegno;

c)

verificano i quantitativi di uova e animali ammissibili al sostegno;

d)

verificano, per ciascun operatore ammissibile, la superficie di produzione effettiva interessata dal calo di produzione dovuto a misure di biosicurezza e la relativa durata.

Articolo 4

Le autorità italiane comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/439/UE della Commissione, del 19 agosto 2013, riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia (GU L 222 del 21.8.2013, pag. 10).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/443/UE della Commissione, del 27 agosto 2013, riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia, compresa l'istituzione di ulteriori zone soggette a restrizioni, e che abroga la decisione di esecuzione 2013/439/UE (GU L 230 del 29.8.2013, pag. 20).

(5)  Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).


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