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Document 32014R0432

    Regolamento (UE) n. 432/2014 del Consiglio, del 22 aprile 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    GU L 126 del 29.4.2014, p. 1–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/432/oj

    29.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 126/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 432/2014 DEL CONSIGLIO

    del 22 aprile 2014

    che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (UE) n. 43/2014 (1) il Consiglio ha fissato, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

    (2)

    Le possibilità di pesca assegnate alle navi dell'Unione nelle acque della Norvegia e delle Isole Færøer e alle navi della Norvegia e delle Isole Færøer nelle acque dell'Unione, nonché le condizioni di accesso reciproco alle risorse nelle rispettive acque, sono stabilite ogni anno a seguito di consultazioni sui diritti di pesca detenuti secondo la procedura di cui agli accordi o ai protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (2) e con le Isole Færøer (3), rispettivamente. In attesa che si concludano le consultazioni sugli accordi per il 2014, il regolamento (UE) n. 43/2014 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock in questione. Le consultazioni con la Norvegia e con le Isole Færøer si sono concluse rispettivamente il 12 marzo 2014 e il 13 marzo 2014. Inoltre, il 28 marzo 2014 si sono concluse le consultazioni fra Stati costieri per quanto riguarda il melù e fra l'Unione, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa per quanto riguarda l'aringa atlantico-scandinava. Ciò ha permesso alla Norvegia e all'Unione di discutere accordi di reciprocità in materia di accesso alle risorse nelle acque rispettive. È quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 43/2014.

    (3)

    Conformemente all'esito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia, l'Unione può autorizzare le navi dell'Unione a prelevare fino al 10 % in più del contingente a essa assegnato, purché tali quantitativi utilizzati in eccesso siano detratti dal contingente dell'Unione per il 2015. Allo stesso modo, l'Unione può prelevare nel 2015 quantitativi inutilizzati corrispondenti a un massimo del 10 % del contingente assegnatole nel 2014. È opportuno consentire tale flessibilità nella fissazione di tali possibilità di pesca, allo scopo di assicurare condizioni di parità per le navi dell'Unione, permettendo agli Stati membri interessati di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità. Qualora uno Stato membro non abbia optato per l'utilizzo del contingente di flessibilità per uno stock particolare, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n 847/96 continuino ad applicarsi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 40/2013.

    (4)

    Nella sua seconda riunione annuale del 2014, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato possibilità di pesca che comprendono un totale ammissibile di catture (TAC) per il sugarello cileno. La SPRFMO ha inoltre ridefinito la zona specifica cui si applicheranno massimali di cattura e di sforzo nella pesca di fondo a partire dal 4 maggio 2014. È opportuno che tali disposizioni siano recepite nel diritto dell'Unione.

    (5)

    È necessario chiarire una serie di disposizioni riguardanti determinati stock, il regime di gestione dello sforzo per la sogliola della Manica occidentale e un obbligo specifico di comunicazione nell'ambito della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali.

    (6)

    I limiti di cattura e le limitazioni dello sforzo di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano rispettivamente a decorrere dal 1o gennaio e dal 1o febbraio 2014. Anche le disposizioni del presente regolamento riguardanti i limiti di cattura e lo sforzo di pesca dovrebbero pertanto applicarsi a partire da tali date. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. Tuttavia, i limiti di cattura e dello sforzo per la pesca di fondo nella zona specificata dalla SPRFMO dovrebbero applicarsi a decorrere dal 4 maggio 2014. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura e regimi di limitazione dello sforzo incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unionee, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014

    Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

    1)

    all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso;

    2)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 18 bis

    Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

    1.   Il presente articolo si applica ai seguenti stock:

    a)

    eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa;

    b)

    melù nelle acque dell'Unione e in quelle internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV;

    c)

    sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId;

    d)

    sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e in quelle internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV;

    e)

    sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1;

    f)

    sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa;

    g)

    aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II;

    h)

    merluzzo carbonaro nel Mare del Nord;

    i)

    passera di mare nel Mare del Nord;

    j)

    le aringhe nel Mare del Nord a nord di 53° N;

    k)

    le aringhe nelle zone IVc e VIId;

    l)

    eglefino nella zona IIIa.

    2.   Per qualsiasi stock di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % al massimo del contingente inizialmente assegnatogli nell'allegato I. Lo Stato membro interessato notifica per iscritto alla Commissione la sua decisione. All'atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione per il 2014.

    3.   I quantitativi utilizzati nel 2014 nell'ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti, tonnellata per tonnellata, nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2015 allo Stato membro in questione.

    4.   I quantitativi non utilizzati nell'ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2015 allo Stato membro in questione.

    5.   I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

    6.   Qualora uno Stato membro si sia avvalso dell'opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per un particolare stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano a tale stock per il suddetto Stato membro.»;

    3)

    l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 31

    Pesca di fondo

    Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano le proprie catture o il proprio sforzo nella pesca di fondo nella zona della convenzione alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo in tale periodo e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.»;

    4)

    all'articolo 32, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'anno precedente entro il 31 gennaio 2014.»;

    5)

    l'allegato IA è modificato a norma dell'allegato I del presente regolamento;

    6)

    l'allegato IB è modificato a norma dell'allegato II del presente regolamento;

    7)

    l'allegato IJ è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

    8)

    l'allegato IIC è modificato a norma dell'allegato IV del presente regolamento;

    9)

    l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;

    10)

    l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unionee europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Tuttavia:

    a)

    l'articolo 1, punto 3, si applica a decorrere dal 4 maggio 2014; e

    b)

    l'articolo 1, punto 8, si applica a decorrere dal 1o febbraio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. KOURKOULAS


    (1)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

    (2)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

    (3)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).


    ALLEGATO I

    L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

    1)

    la voce relativa al brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    (USK/567EI.)

    Germania

    13

     

     

    Spagna

    46

     

     

    Francia

    548

     

     

    Irlanda

    53

     

     

    Regno Unito

    264

     

     

    Altri

    13 (1)

     

     

    Unione

    937

     

     

    Norvegia

    2 923 (2)  (3)  (4)

     

     

    TAC

    3 860

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    2)

    la voce relativa al brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (USK/04-N.)

    Belgio

    0

     

     

    Danimarca

    165

     

     

    Germania

    1

     

     

    Francia

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    4

     

     

    Unione

    170

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    3)

    la voce relativa al pesce tamburo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Pesce tamburo

    Caproidae

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

    (BOR/678-)

    Danimarca

    31 291

     

     

    Irlanda

    88 115

     

     

    Regno Unito

    8 103

     

     

    Unione

    127 509

     

     

    TAC

    127 509»

     

    TAC analitico

    4)

    la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Aringa (5)

    Clupea harengus

    Zona:

    IIIa

    (HER/03A.)

    Danimarca

    19 357 (6)

     

     

    Germania

    310 (6)

     

     

    Svezia

    20 248 (6)

     

     

    Unione

    39 915 (6)

     

     

    Isole Færøer

    600 (7)

     

     

    TAC

    46 750

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    5)

    la voce relativa all'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi delle zona IV a nord di 53° 30′ N è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Aringa (8)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

    (HER/4AB.)

    Danimarca

    80 026

     

     

    Germania

    49 675

     

     

    Francia

    23 226

     

     

    Paesi Bassi

    59 291

     

     

    Svezia

    4 782

     

     

    Regno Unito

    65 022

     

     

    Unione

    282 022

     

     

    Norvegia

    136 311 (9)

     

     

    TAC

    470 037

     

    TAC analitico

    6)

    la voce relativa all'aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Aringa (11)

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/04-N.)

    Svezia

    866 (11)

     

     

    Unione

    866

     

     

    TAC

    470 037

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    7)

    la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Aringa (12)

    Clupea harengus

    Zona:

    IIIa

    (HER/03A-BC)

    Danimarca

    5 692

     

     

    Germania

    51

     

     

    Svezia

    916

     

     

    Unione

    6 659

     

     

    TAC

    6 659

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    8)

    la voce relativa all'aringa nelle zone IV, VIId e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Aringa (13)

    Clupea harengus

    Zona:

    IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

    (HER/2A47DX)

    Belgio

    65

     

     

    Danimarca

    12 526

     

     

    Germania

    65

     

     

    Francia

    65

     

     

    Paesi Bassi

    65

     

     

    Svezia

    61

     

     

    Regno Unito

    238

     

     

    Unione

    13 085

     

     

    TAC

    13 085

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    9)

    la voce relativa all'aringa nelle zone IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Aringa (14)

    Clupea harengus

    Zona:

    IVc, VIId (15)

    (HER/4CXB7D)

    Belgio

    9 229 (16)

     

     

    Danimarca

    1 153 (16)

     

     

    Germania

    716 (16)

     

     

    Francia

    12 800 (16)

     

     

    Paesi Bassi

    22 837 (16)

     

     

    Regno Unito

    4 969 (16)

     

     

    Unione

    51 704

     

     

    TAC

    470 037

     

    TAC analitico

    10)

    la voce relativa all'aringa nelle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    VIIg (17), VIIh (17), VIIj (17) and VIIk (17)

    (HER/7G-K.)

    Germania

    248

     

     

    Francia

    1 380

     

     

    Irlanda

    19 324

     

     

    Paesi Bassi

    1 380

     

     

    Regno Unito

    28

     

     

    Unione

    22 360

     

     

    TAC

    22 360

     

    TAC analitico

    11)

    la voce relativa al merluzzo bianco nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgio

    10 (18)

     

     

    Danimarca

    3 177 (18)

     

     

    Germania

    80 (18)

     

     

    Paesi Bassi

    20 (18)

     

     

    Svezia

    556 (18)

     

     

    Unione

    3 843

     

     

    TAC

    3 972

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    12)

    la voce relativa al merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

    821 (19)

     

     

    Danimarca

    4 720 (19)

     

     

    Germania

    2 992 (19)

     

     

    Francia

    1 015 (19)

     

     

    Paesi Bassi

    2 667 (19)

     

     

    Svezia

    31 (19)

     

     

    Regno Unito

    10 827 (19)

     

     

    Unione

    23 073

     

     

    Norvegia

    4 726 (20)

     

     

    TAC

    27 799

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    13)

    la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (COD/04-N.)

    Svezia

    382 (21)

     

     

    Unione

    382

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    14)

    la voce relativa al merluzzo bianco nella zona VIId è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    VIId

    (COD/07D.)

    Belgio

    70 (22)

     

     

    Francia

    1 360 (22)

     

     

    Paesi Bassi

    40 (22)

     

     

    Regno Unito

    150 (22)

     

     

    Unione

    1 620

     

     

    TAC

    1 620

     

    TAC analitico

    15)

    la voce relativa alla rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (ANF/04-N.)

    Belgio

    45

     

     

    Danimarca

    1 152

     

     

    Germania

    18

     

     

    Paesi Bassi

    16

     

     

    Regno Unito

    269

     

     

    Unione

    1 500

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    16)

    la voce relativa alla rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Spagna

    2 191

     

     

    Francia

    2

     

     

    Portogallo

    436

     

     

    Unione

    2 629

     

     

    TAC

    2 629»

     

    TAC analitico

    17)

    la voce relativa all'eglefino nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    (HAD/3A/BCD)

    Belgio

    11

     

     

    Danimarca

    1 898

     

     

    Germania

    121

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

    Svezia

    224

     

     

    Unione

    2 256

     

     

    TAC

    2 355»

     

    TAC analitico

    18)

    la voce relativa all'eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    IV; acque dell'Unione della zona IIa

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

    238

     

     

    Danimarca

    1 637

     

     

    Germania

    1 042

     

     

    Francia

    1 816

     

     

    Paesi Bassi

    179

     

     

    Svezia

    165

     

     

    Regno Unito

    27 002

     

     

    Unione

    32 079

     

     

    Norvegia

    6 205

     

     

    TAC

    38 284

     

    TAC analitico

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (HAD/*04N-)

    Unione

    23 862»

    19)

    la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HAD/04-N.)

    Svezia

    707 (23)

     

     

    Unione

    707

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    20)

    la voce relativa al merlano nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    IIIa

    (WHG/03A.)

    Danimarca

    929

     

     

    Paesi Bassi

    3

     

     

    Svezia

    99

     

     

    Unione

    1 031

     

     

    TAC

    1 050»

     

    TAC precauzionale

    21)

    la voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    IV; acque dell'Unione della zona IIa

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

    326

     

     

    Danimarca

    1 410

     

     

    Germania

    367

     

     

    Francia

    2 119

     

     

    Paesi Bassi

    815

     

     

    Svezia

    3

     

     

    Regno Unito

    10 193

     

     

    Unione

    15 233

     

     

    Norvegia

    859 (24)

     

     

    TAC

    16 092

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    22)

    la voce relativa al merlano nelle zone VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk

    (WHG/7X7A-C)

    Belgio

    202

     

     

    Francia

    12 400

     

     

    Irlanda

    5 747

     

     

    Paesi Bassi

    101

     

     

    Regno Unito

    2 218

     

     

    Unione

    20 668

     

     

    TAC

    20 668»

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    23)

    la voce relativa al merlano e al merluzzo giallo nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merlano e merluzzo giallo

    Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (WHG/04-N.) per il merlano;

    (POL/04-N.) per il merluzzo giallo

    Svezia

    190 (25)

     

     

    Unione

    190

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    24)

    la voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Molva azzurra

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

    (WHB/1X14)

    Danimarca

    28 325 (26)

     

     

    Germania

    11 013 (26)

     

     

    Spagna

    24 013 (26)  (27)

     

     

    Francia

    19 712 (26)

     

     

    Irlanda

    21 934 (26)

     

     

    Paesi Bassi

    34 539 (26)

     

     

    Portogallo

    2 231 (26)  (27)

     

     

    Svezia

    7 007 (26)

     

     

    Regno Unito

    36 751 (26)

     

     

    Unione

    185 525 (26)  (28)

     

     

    Norvegia

    100 000

     

     

    Isole Færøer

    15 000

     

     

    TAC

    1 200 000

     

    TAC analitico

    25)

    la voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Molva azzurra

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvegia

    177 983 (29)  (30)

     

     

    Isole Færøer

    25 000 (31)  (32)

     

     

    TAC

    1 200 000

     

    TAC analitico

    26)

    la voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI, VII è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII

    (BLI/5B67-)

    Germania

    24

     

     

    Estonia

    4

     

     

    Spagna

    74

     

     

    Francia

    1 693

     

     

    Irlanda

    6

     

     

    Lituania

    1

     

     

    Polonia

    1

     

     

    Regno Unito

    431

     

     

    Altri

    6 (33)

     

     

    Unione

    2 240

     

     

    Norvegia

    150 (34)

     

     

    Isole Færøer

    150 (35)

     

     

    TAC

    2 540

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    27)

    la voce relativa alla molva nelle acque dell'Unione della zona IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona IV

    (LIN/04-C.)

    Belgio

    16

     

     

    Danimarca

    243

     

     

    Germania

    150

     

     

    Francia

    135

     

     

    Paesi Bassi

    5

     

     

    Svezia

    10

     

     

    Regno Unito

    1 869

     

     

    Unione

    2 428

     

     

    TAC

    2 428»

     

    TAC analitico

    (28)

    la voce relativa alla molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

    (LIN/6X14.)

    Belgio

    32

     

     

    Danimarca

    6

     

     

    Germania

    115

     

     

    Spagna

    2 332

     

     

    Francia

    2 487

     

     

    Irlanda

    623

     

     

    Portogallo

    6

     

     

    Regno Unito

    2 863

     

     

    Unione

    8 464

     

     

    Norvegia

    5 500 (36)  (37)  (38)

     

     

    Isole Færøer

    200 (39)  (40)

     

     

    TAC

    14 164

     

    TAC analitico

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento

    29)

    la voce relativa alla molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (LIN/04-N.)

    Belgio

    7

     

     

    Danimarca

    835

     

     

    Germania

    23

     

     

    Francia

    9

     

     

    Paesi Bassi

    1

     

     

    Regno Unito

    75

     

     

    Unione

    950

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    30)

    la voce relativa allo scampo nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (NEP/04-N.)

    Danimarca

    947

     

     

    Germania

    0

     

     

    Regno Unito

    53

     

     

    Unione

    1 000

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    31)

    la voce relativa al gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    IIIa

    (PRA/03A.)

    Danimarca

    2 308

     

     

    Svezia

    1 243

     

     

    Unione

    3 551

     

     

    TAC

    6 650»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    (32)

    la voce relativa al gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente

    «Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danimarca

    357

     

     

    Svezia

    123 (41)

     

     

    Unione

    480

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    33)

    la voce relativa alla passera di mare nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgio

    60

     

     

    Danimarca

    7 830

     

     

    Germania

    40

     

     

    Paesi Bassi

    1 506

     

     

    Svezia

    419

     

     

    Unione

    9 855

     

     

    TAC

    10 056»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    34)

    la voce relativa alla passera di mare nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

    6 407 (42)

     

     

    Danimarca

    20 823 (42)

     

     

    Germania

    6 007 (42)

     

     

    Francia

    1 202 (42)

     

     

    Paesi Bassi

    40 045 (42)

     

     

    Regno Unito

    29 633 (42)

     

     

    Unione

    104 117

     

     

    Norvegia

    7 514

     

     

    TAC

    111 631

     

    TAC analitico

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (PLE/*04N-)

    Unione

    42 723

    35)

    la voce relativa alla passera di mare nelle zone VIId e VIIe è sostituita dalla seguente

    «Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    VIId e VIIe

    (PLE/7DE.)

    Belgio

    871 (43)

     

     

    Francia

    2 903 (43)

     

     

    Regno Unito

    1 548 (43)

     

     

    Unione

    5 322

     

     

    TAC

    5 322

     

    TAC analitico

    36)

    la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    (POK/2A34.)

    Belgio

    27

     

     

    Danimarca

    3 189

     

     

    Germania

    8 054

     

     

    Francia

    18 953

     

     

    Paesi Bassi

    81

     

     

    Svezia

    438

     

     

    Regno Unito

    6 175

     

     

    Unione

    36 917

     

     

    Norvegia

    40 619 (44)

     

     

    TAC

    77 536

     

    TAC analitico

    37)

    la voce relativa al merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

    (POK/56-14)

    Germania

    367

     

     

    Francia

    3 647

     

     

    Irlanda

    403

     

     

    Regno Unito

    3 128

     

     

    Unione

    7 545

     

     

    Norvegia

    500 (45)

     

     

    TAC

    8 045

     

    TAC analitico

    38)

    la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (POK/04-N.)

    Svezia

    880 (46)

     

     

    Unione

    880

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    39)

    la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI

    (GHL/2A-C46)

    Danimarca

    11

     

     

    Germania

    20

     

     

    Estonia

    11

     

     

    Spagna

    11

     

     

    Francia

    185

     

     

    Irlanda

    11

     

     

    Lituania

    11

     

     

    Polonia

    11

     

     

    Regno Unito

    729

     

     

    Unione

    1 000

     

     

    Norvegia

    1 000 (47)

     

     

    TAC

    2 000

     

    TAC analitico

    40)

    la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    (MAC/2A34.)

    Belgio

    768 (49)

     

     

    Danimarca

    26 530 (49)

     

     

    Germania

    800 (49)

     

     

    Francia

    2 417 (49)

     

     

    Paesi Bassi

    2 434 (49)

     

     

    Svezia

    7 101 (48)  (49)

     

     

    Regno Unito

    2 254 (49)

     

     

    Unione

    42 304 (48)  (49)

     

     

    Norvegia

    256 936 (50)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    41)

    la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    (MAC/2CX14-)

    Germania

    31 490

     

     

    Spagna

    33

     

     

    Estonia

    262

     

     

    Francia

    20 996

     

     

    Irlanda

    104 967

     

     

    Latvia

    194

     

     

    Lithuania

    194

     

     

    Paesi Bassi

    45 922

     

     

    Poland

    2 217

     

     

    Regno Unito

    288 666

     

     

    Unione

    494 941

     

     

    Norvegia

    22 179 (51)  (52)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    42)

    la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Sgombrol

    Scomber scombrus

    Zona:

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Spagna

    46 677 (53)

     

     

    Francia

    310 (53)

     

     

    Portogallo

    9 648 (53)

     

     

    Unione

    56 635

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    43)

    la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

    (MAC/2A4A-N)

    Danimarca

    19 437 (54)

     

     

    Unione

    19 437 (54)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    44)

    la voce relativa alla sogliola nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SOL/24-C.)

    Belgio

    991

     

     

    Danimarca

    453

     

     

    Germania

    793

     

     

    Francia

    198

     

     

    Paesi Bassi

    8 945

     

     

    Regno Unito

    510

     

     

    Unione

    11 890

     

     

    Norvegia

    10 (55)

     

     

    TAC

    11 900

     

    TAC analitico

    45)

    la voce relativa alle sogliole nelle zone VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Sogliole

    Solea spp.

    Zona:

    VIIIc, VIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

    (SOO/8CDE34)

    Spagna

    403

     

     

    Portogallo

    669

     

     

    Unione

    1 072

     

     

    TAC

    1 072»

     

    TAC precauzionale

    46)

    la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    IIIa

    (SPR/03A.)

    Danimarca

    22 300 (56)

     

     

    Germania

    47 (56)

     

     

    Svezia

    8 437 (56)

     

     

    Unione

    30 784

     

     

    TAC

    33 280

     

    TAC precauzionale

    47)

    la voce relativa allo spratto e catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

    1 546 (58)

     

     

    Danimarca

    122 383 (58)

     

     

    Germania

    1 546 (58)

     

     

    Francia

    1 546 (58)

     

     

    Paesi Bassi

    1 546 (58)

     

     

    Svezia

    1 330 (57)  (58)

     

     

    Regno Unito

    5 103 (58)

     

     

    Unione

    135 000

     

     

    Norvegia

    9 000

     

     

    TAC

    144 000

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    48)

    la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

    (JAX/4BC7D)

    Belgio

    31 (61)

     

     

    Danimarca

    13 397 (61)

     

     

    Germania

    1 183 (59)  (61)

     

     

    Spagna

    249 (61)

     

     

    Francia

    1 111 (59)  (61)

     

     

    Irlanda

    843 (61)

     

     

    Paesi Bassi

    8 065 (59)  (61)

     

     

    Portogallo

    28 (61)

     

     

    Svezia

    75 (61)

     

     

    Regno Unito

    3 188 (59)  (61)

     

     

    Unione

    28 170

     

     

    Norvegia

    3 550 (60)

     

     

    TAC

    31 720

     

    TAC precauzionale

    49)

    la voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IVa, nelle zone VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (JAX/2A-14)

    Danimarca

    11 432 (62)  (64)

     

     

    Germania

    8 920 (62)  (63)  (64)

     

     

    Spagna

    12 167 (64)

     

     

    Francia

    4 591 (62)  (63)  (64)

     

     

    Irlanda

    29 708 (62)  (64)

     

     

    Paesi Bassi

    35 790 (62)  (63)  (64)

     

     

    Portogallo

    1 172 (64)

     

     

    Svezia

    675 (62)  (64)

     

     

    Regno Unito

    10 757 (62)  (63)  (64)

     

     

    Unione

    115 212

     

     

    Isole Færøer

    1 700 (65)

     

     

    TAC

    116 912

     

    TAC analitico

    50)

    la voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarki

    Zona:

    IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (NOP/2A3A4.)

    Danimarca

    106 152 (66)

     

     

    Germania

    20 (66)  (67)

     

     

    Paesi Bassi

    78 (66)  (67)

     

     

    Unione

    106 250 (66)

     

     

    Norvegia

    15 000

     

     

    Isole Færøer

    7 000 (68)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    51)

    la voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarki

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (NOP/04-N.)

    Danimarca

    0

     

     

    Regno Unito

    0

     

     

    Unione

    0

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    52)

    la voce relativa al pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Pesce industriale

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (I/F/04-N.)

    Svezia

    800 (69)  (70)

     

     

    Unione

    800

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    53)

    la voce relativa ad altre specie nelle acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII

    (OTH/5B67-C)

    Unione

    Non pertinente

     

     

    Norvegia

    140 (71)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    54)

    la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (OTH/04-N.)

    Belgio

    40

     

     

    Danimarca

    3 625

     

     

    Germania

    409

     

     

    Francia

    168

     

     

    Paesi Bassi

    290

     

     

    Svezia

    Non pertinente (72)

     

     

    Regno Unito

    2 719

     

     

    Unione

    7 250 (73)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    55)

    la voce relativa ad altre specie nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

    (OTH/2A46AN)

    Unione

    Non pertinente

     

     

    Norvegia

    4 000 (74)  (75)

     

     

    Isole Færøer

    150 (76)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale


    (1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (2)  Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

    (3)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia, questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-):

    3 000

    (4)  Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia sono pescati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

    Molva (LIN/*5B67-)

    5 500

    Brosmio (USK/*5B67-)

    2 923

    (5)

    I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t:

    2 000»

    (5)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (6)  Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).

    (7)  Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).»

    (8)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

    (9)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

    50 000

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/*04N-) ()

     

    Unione

    50 000

     

    ()  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).»

    (10)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).»

    (11)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»

    (12)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.»

    (13)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.»

    (14)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (15)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (16)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).»

    (17)  La zona è aumentata dell'area delimitata:

    a nord dalla latitudine 52° 30′ N,

    a sud dalla latitudine 52° 00′ N,

    a ovest dalla costa dell'Irlanda,

    a est dalla costa del Regno Unito.»

    (18)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.»

    (19)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

    (20)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nell'ambito di tale quota vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (COD/*04N-)

    Unione

    20 054»

    (21)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»

    (22)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.»

    (23)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»

    (24)  Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nell'ambito di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (WHG/*04N-)

    Unione

    10 320»

    (25)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.»

    (26)  Condizione speciale: di cui fino alla seguente percentuale può essere pescata nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1):

    61,4  %

    (27)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (28)  Condizione speciale: di cui fino al seguente quantitativo può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.):

    25 000»

    (29)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

    (30)  Condizioni speciali: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):

    44 496

    Tale limite di cattura nella zona IV corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

    25 %

    (31)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

    (32)  Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):

    6 250»

    (33)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (34)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

    (35)  Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30' N e della zona VIb.»

    (36)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6X14.):

    2 000

    (37)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:

    Molva (LIN/*5B67-)

    5 500

    Brosmio (USK/*5B67-)

    2 923

    (38)  I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in t:

    3 000

    (39)  Compreso il brosmio. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30' N (LIN/*6BAN.).

    (40)  Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.):

    75»

    (41)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.»

    (42)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al capitolo II del titolo II del presente regolamento.»

    (43)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al capitolo II del titolo II del presente regolamento.»

    (44)  Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.»

    (45)  Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).»

    (46)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.»

    (47)  Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).»

    (48)  Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-):

    247

    Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (49)  Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

    (50)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

    74 500

    Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.):

    3 000

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    IIIa

    IIIa e IVbc

    IVb

    IVc

    VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014.

     

    (MAC/*03A.)

    (MAC/*3A4BC)

    (MAC/*04B.)

    (MAC/*04C.)

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    15 918

    Francia

    0

    490

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    4 112

    Regno Unito

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvegia

    3 000

    0

    0

    0

    (51)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

    (52)  Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

    51 387

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2014 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2014

    Acque norvegesi della zona IIa

     

    (MAC/*4A-EN)

    (MAC/*2AN-)

    Germania

    19 005

    2 557

    Francia

    12 671

    1 703

    Irlanda

    63 351

    8 524

    Paesi Bassi

    27 715

    3 727

    Regno Unito

    174 223

    23 445

    Unione

    296 965

    39 956»

    (53)  Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIb

    (MAC/*08B.)

    Spagna

    3 920

    Francia

    26

    Portogallo

    810»

    (54)  Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.»

    (55)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.).»

    (56)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A.).»

    (57)  Inclusi i cicerelli.

    (58)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C).»

    (59)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

    (60)  Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (JAX/*04-C.).

    (61)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*4BC7D).»

    (62)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2014, può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

    (63)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).

    (64)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2A-14).

    (65)  Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf e VIIh.»

    (66)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OT2/*2A3A4).

    (67)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

    (68)  Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.»

    (69)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (70)  Condizione speciale: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.).»

    (71)  Da pescare esclusivamente con palangari.»

    (72)  Contingente di “altre specie” assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (73)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.»

    (74)  Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

    (75)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (76)  Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56° 30′ N (OTH/*46AN).»


    ALLEGATO II

    L'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

    1)

    la voce relativa all'aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

    (HER/1/2-)

    Belgio

    9 (1)

     

     

    Danimarca

    9 333 (1)

     

     

    Germania

    1 635 (1)

     

     

    Spagna

    31 (1)

     

     

    Francia

    403 (1)

     

     

    Irlanda

    2 417 (1)

     

     

    Paesi Bassi

    3 341 (1)

     

     

    Polonia

    472 (1)

     

     

    Portogallo

    31 (1)

     

     

    Finlandia

    145 (1)

     

     

    Svezia

    3 459 (1)

     

     

    Regno Unito

    5 968 (1)

     

     

    Unione

    27 244 (1)

     

     

    Norvegia

    24 519 (2)

     

     

    TAC

    418 487

     

    TAC analitico

    2)

    la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    2 480

     

     

    Greece

    307

     

     

    Spagna

    2 766

     

     

    Irlanda

    307

     

     

    Francia

    2 276

     

     

    Portogallo

    2 766

     

     

    Regno Unito

    9 622

     

     

    Unione

    20 524

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    3)

    la voce relativa al merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi della zona XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV

    (COD/N1GL14)

    Germania

    1 800 (3)

     

     

    Regno Unito

    400 (3)

     

     

    Unione

    2 200 (3)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    4)

    la voce relativa al merluzzo bianco nelle zone I e IIb è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    I e IIb

    (COD/1/2B.)

    Germania

    7 667 (6)

     

     

    Spagna

    14 260 (6)

     

     

    Francia

    3 718 (6)

     

     

    Poland

    3 035 (6)

     

     

    Portogallo

    2 806 (6)

     

     

    Regno Unito

    5 172 (6)

     

     

    Altri Stati membri

    250 (4)  (6)

     

     

    Unione

    36 908 (5)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    5)

    la voce relativa al merluzzo bianco e all'eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05B-F.) per l'eglefino

    Germania

    19

     

     

    Francia

    114

     

     

    Regno Unito

    817

     

     

    Unione

    950

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    6)

    la voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (HAL/514GRN)

    Portogallo

    125

     

     

    Unione

    125

     

     

    Norvegia

    75 (7)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    7)

    la voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (HAL/N1GRN.)

    Unione

    125

     

     

    Norvegia

    75 (8)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    8)

    la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GRV/514GRN)

    Unione

    40 (9)

     

     

    TAC

    Non pertinente (10)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    9)

    la voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Unione

    40 (11)

     

     

    TAC

    Non pertinente (12)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    10)

    la voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    257

     

     

    Francia

    154

     

     

    Regno Unito

    789

     

     

    Unione

    1 200

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    11)

    la voce relativa alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Molva azzurra

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque delle Isole Færøer

    (WHB/2A4AXF)

    Danimarca

    880

     

     

    Germania

    60

     

     

    Francia

    96

     

     

    Paesi Bassi

    84

     

     

    Regno Unito

    880

     

     

    Unione

    2 000

     

     

    TAC

    1 200 000 (13)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    12)

    la voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Molva e molva azzurra

    Molva molva and molva dypterygia

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (LIN/05B-F.) per la molva

    (BLI/05B-F.) per la molva azzurra

    Germania

    439

     

     

    Francia

    975

     

     

    Regno Unito

    86

     

     

    Unione

    1 500 (14)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    13)

    la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    1 325

     

     

    Francia

    1 325

     

     

    Unione

    2 650

     

     

    Norvegia

    2 550

     

     

    Isole Færøer

    1 300

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    14)

    la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (POK/1N2AB.)

    Germania

    2 040

     

     

    Francia

    328

     

     

    Regno Unito

    182

     

     

    Unione

    2 550

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    15)

    la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (POK/05B-F.)

    Belgio

    60

     

     

    Germania

    372

     

     

    Francia

    1 812

     

     

    Paesi Bassi

    60

     

     

    Regno Unito

    696

     

     

    Unione

    3 000

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    16)

    la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (GHL/1N2AB.)

    Germania

    25 (15)

     

     

    Regno Unito

    25 (15)

     

     

    Unione

    50 (15)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    17)

    la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GHL/N1GRN.)

    Germania

    1 925

     

     

    Unione

    1 925 (16)

     

     

    Norvegia

    575

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    18)

    la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona:

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GHL/514GRN)

    Germania

    3 781

     

     

    Regno Unito

    199

     

     

    Unione

    3 980 (17)

     

     

    Norvegia

    575

     

     

    Isole Færøer

    110

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    19)

    la voce relativa agli scorfani nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (RED/1N2AB.)

    Germania

    766 (18)

     

     

    Spagna

    95 (18)

     

     

    Francia

    84 (18)

     

     

    Portogallo

    405 (18)

     

     

    Regno Unito

    150 (18)

     

     

    Unione

    1 500 (18)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    20)

    la voce relativa agli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Scorfani (pelagici)

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (RED/N1G14P)

    Germania

    1 926 (19)  (20)  (21)

     

     

    Francia

    10 (19)  (20)  (21)

     

     

    Regno Unito

    14 (19)  (20)  (21)

     

     

    Unione

    1 950 (19)  (20)  (21)

     

     

    Norvegia

    800

     

     

    Isole Færøer

    250 (22)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    21)

    la voce relativa agli scorfani nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (RED/05B-F.)

    Belgio

    9

     

     

    Germania

    1 196

     

     

    Francia

    81

     

     

    Regno Unito

    14

     

     

    Unione

    1 300

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    22)

    la voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (OTH/1N2AB.)

    Germania

    117 (23)

     

     

    Francia

    47 (23)

     

     

    Regno Unito

    186 (23)

     

     

    Unione

    350 (23)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    23)

    la voce relativa ad altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Altre specie (24)

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (OTH/05B-F.)

    Germania

    322

     

     

    Francia

    289

     

     

    Regno Unito

    189

     

     

    Unione

    800

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    24)

    la voce relativa al pesce piatto nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Pesce piatto

    Zona:

    Vb (acque delle Isole Færøer)

    (FLX/05B-F.)

    Germania

    54

     

     

    Francia

    42

     

     

    Regno Unito

    204

     

     

    Unione

    300

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


    (1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque dell'Unione, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

    (2)  Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    (HER/*2AJMN):

     

    24 519»

    (3)  Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

    1.

    non possono essere pescati tra il 1o aprile e il 31 maggio 2014;

    2.

    possono essere pescati esclusivamente nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 1F e CIEM XIV in almeno 2 delle 4 aree seguenti:

    Codici di dichiarazione

    Limiti geografici

    COD/GRL1

    La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e ad est di 35°15'O.

    COD/GRL2

    La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 62°30'N e 63°45'N ad est di 44°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e tra 44°00'O e 35°15'O.

    COD/GRL3

    La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e a est di 42°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 59°00'N e 62°30'N ad est di 44°00'O

    COD/GRL4

    La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 60°45'N e 59°00'N ad ovest di 44°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e ad ovest di 42°00'O.»

    (4)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

    (5)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (6)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.»

    (7)  Da pescare con palangari (HAL/*514GN).»

    (8)  Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN).»

    (9)  Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (10)  Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G).

    60

    Condizioni speciali:

    è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.»

    (11)  Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (12)  Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G).

    60

    Condizioni speciali:

    è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514N1G) e Macrourus berglax (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.»

    (13)  TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.»

    (14)  Le catture accessorie di granatieri e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

    500»

    (15)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»

    (16)  Da pescare a sud di 68° N.»

    (17)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.»

    (18)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»

    (19)  Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 31 dicembre 2014.

    (20)  Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    64°45'N

    28°30'O

    2

    62°50'N

    25°45'O

    3

    61°55'N

    26°45'O

    4

    61°00'N

    26°30'O

    5

    59°00'N

    30°00'O

    6

    59°00'N

    34°00'O

    7

    61°30'N

    34°00'O

    8

    62°50'N

    36°00'O

    9

    64°45'N

    28°30'O

    (21)  Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

    (22)  Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).»

    (23)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.»

    (24)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.»


    ALLEGATO III

    «ALLEGATO IJ

    ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

    Specie:

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    6 552,08

     

     

    Paesi Bassi

    7 101,78

     

     

    Lithuania

    4 559,1

     

     

    Poland

    7 839,05

     

     

    Unione

    26 052

     

     

    TAC

    Non pertinente»

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96


    ALLEGATO IV

    Il testo dell'allegato IIC, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 43/2014 è sostituito dal seguente:

    «7.1.

    La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.»


    ALLEGATO V

    «ALLEGATO III

    Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'unione operanti nelle acque di paesi terzi

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    77

    DK: 25

    DE: 5

    FR: 1

    IE: 8

    NL: 9

    PL: 1

    SV: 10

    UK: 18

    57

    Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

    80

    DE: 16

    IE: 1

    ES: 20

    FR: 18

    PT: 9

    UK: 14

    Unallocated: 2

    50

    Sgombro

    Non pertinente

    Non pertinente

    70 (1)

    Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

    480

    DK: 450

    UK: 30

    150

    Acque delle Isole Færøer

    Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

    26

    BE: 0

    DE: 4

    FR: 4

    UK: 18

    13

    Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

    8 (2)

    Non pertinente

    4

    Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base

    70

    BE: 0

    DE: 10

    FR: 40

    UK: 20

    26

    Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

    70

    DE: 8 (3)

    FR: 12 (3)

    UK: 0 (3)

    20 (4)

    Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

    70

    Non pertinente

    22 (2)

    Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”

    34

    DE: 3

    DK: 19

    FR: 2

    NL: 5

    UK: 5

    20

    Linea di pesca

    10

    UK: 10

    6

    Sgombro

    12

    DK: 12

    12

    Aringa, a nord di 61° N

    21

    DK: 7

    DE: 1

    IE: 2

    FR: 0

    NL: 3

    SV: 3

    UK: 5

    21»


    (1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

    (2)  Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.

    (3)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

    (4)  Questi dati sono inseriti tra i dati delle “Attività di pesca con reti da traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.


    ALLEGATO VI

    «ALLEGATO VIII

    Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    20

    20

    Isole Færøer

    Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

    Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

    14

    14

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    21

    21

    Aringa, IIIa

    4

    4

    Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)

    15

    15

    Molva e brosmio

    20

    10

    Melù, II, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

    20

    20

    Molva azzurra

    16

    16

    Venezuela (1)

    Snappers (acque Guyana Francese)

    45

    45


    (1)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.»


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