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Document 32014R0318
Commission Regulation (EU) No 318/2014 of 27 March 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fenarimol, metaflumizone and teflubenzuron in or on certain products Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 318/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenarimol, metaflumizone e teflubenzurone in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 318/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014 , che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenarimol, metaflumizone e teflubenzurone in o su determinati prodotti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 93 del 28.3.2014, p. 28–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/28 |
REGOLAMENTO (UE) N. 318/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2014
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenarimol, metaflumizone e teflubenzurone in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per il fenarimol sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il metaflumizone e per il teflubenzurone sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva metaflumizone su cucurbitacee (con buccia commestibile), meloni, cocomeri, broccoli, cavolfiori, cavoli cinesi, lattughe ed altre insalate, erbe, fagioli (con baccello), piselli (con baccello), carciofi e semi di cotone è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per il teflubenzurone la domanda è stata presentata per l'impiego su colture della famiglia delle solanacee e delle cucurbitacee (con buccia commestibile). |
(4) |
In conformità all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del fenarimol su mele, ciliegie, pesche, uve, fragole, banane, pomodori, cetrioli, meloni, zucche e cocomeri. Il richiedente sostiene che gli impieghi autorizzati del fenarimol su tali colture in diversi paesi terzi determinano residui che superano gli LMR autorizzati dal regolamento (CE) n. 396/2005 e che quindi sono necessari LMR più elevati per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. |
(5) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(6) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, ed ha espresso pareri motivati sugli LMR proposti (2). Essa ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
(7) |
L'Autorità, nei suoi pareri motivati, ha concluso che, per quanto concerne l'impiego del fenarimol su pesche, uve, fragole, banane, pomodori e cocomeri e del metaflumizone su meloni, cocomeri, erbe e insalate (tranne la lattuga), i dati presentati non sono sufficienti per fissare nuovi LMR. Per quanto concerne l'impiego del metaflumizone sulla scarola, l'Autorità raccomanda che gli LMR proposti non vengano fissati in quanto non è possibile escludere rischi per i consumatori. È pertanto opportuno che gli LMR vigenti restino invariati. |
(8) |
Per quanto concerne l'impiego del metaflumizone su broccoli e lattuga, l'Autorità raccomanda di fissare LMR più bassi rispetto a quelli proposti dal richiedente. |
(9) |
Per quanto concerne l'impiego del teflubenzurone su colture di solanacee e cucurbitacee (con buccia commestibile), l'Autorità ha evidenziato motivi di preoccupazione legati all'assunzione prolungata da parte dei consumatori. Tuttavia, il prodotto che maggiormente contribuisce all'esposizione totale è la mela. L'Autorità raccomanda di ridurre l'LMR fissato per le mele qualora si aumenti l'LMR per le colture sopra citate. Poiché tale LMR è stato fissato per accogliere una richiesta di tolleranza all'importazione fondata su impieghi autorizzati in Brasile, il richiedente è stato contattato per evitare di ostacolare il commercio. Il richiedente ha proposto un LMR alternativo pari a 0,5 mg/kg, che è sufficiente a comprendere gli impieghi autorizzati in Brasile. Poiché tale LMR consente di mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori, risulta opportuno fissarlo a 0,5 mg/kg. |
(10) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati sono state soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste sono accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione a vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo delle colture e dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
(11) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(12) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrà stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti conformemente alla normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(15) |
Occorre prevedere un periodo ragionevole prima che siano applicati gli LMR modificati al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(16) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella sua versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti conformemente alla normativa vigente prima del del 17 ottobre 2014.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal del 17 ottobre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu
Reasoned opinion of EFSA on the modification of the existing MRLs for fenarimol in various crops (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il fenarimol in diversi prodotti). EFSA Journal 2011; 9(9):2350 [32 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2350.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for metaflumizone in various commodities (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il metaflumizone in vari prodotti di base). EFSA Journal 2013; 11(7):3316 [50 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for teflubenzuron in various commodities (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per il teflubenzurone in vari prodotti di base). EFSA Journal 2012; 10(3):2633, [27 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2633.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati come segue:
1) |
Nell'allegato II la colonna relativa al fenarimol è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
L'allegato III è modificato come segue:
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Combinazione di antiparassitario e codice a cui si applica l'LMR fissato nella parte B dell'allegato III.»
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Metaflumizone (somma degli isomeri E- e Z-)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Teflubenzurone
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(7) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Fenarimol
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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