EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0265

Regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2014 della Commissione, del 14 marzo 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

GU L 76 del 15.3.2014, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/265/oj

15.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 265/2014 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 180,

considerando quanto segue:

(1)

In base all’elenco delle concessioni allegato all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, concluso dal Consiglio con decisione 94/800/CE (2), l’Unione europea si è impegnata, per quanto riguarda taluni cereali, a fissare il dazio all’importazione a un livello che garantisca che il prezzo all’importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo d’intervento effettivo maggiorato del 55 %.

(2)

Per attuare tale impegno, l’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) prevedeva in particolare che il dazio all’importazione di un certo numero di cereali fosse pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (4) stabilisce le modalità di applicazione delle suddette misure.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1234/2007, non contiene disposizioni simili all’articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli, l’articolo 180 del regolamento (UE) n. 1308/2013 permette alla Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure intese a rispettare gli obblighi previsti, tra l’altro, da accordi internazionali conclusi a norma del trattato.

(4)

Al fine di rispettare gli impegni presi dall’Unione a livello internazionale, è opportuno includere nel regolamento (UE) n. 642/2010 un metodo di calcolo del dazio all’importazione conforme all’elenco delle concessioni dell’Unione europea.

(5)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede la fissazione di dazi all’importazione, il 15 e l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, ai fini della loro applicazione nei successivi quindici giorni, nonché un eventuale adeguamento in ciascun periodo di applicazione. Al fine di semplificare il metodo attuale, è opportuno abolire il principio di una fissazione automatica dei dazi applicabile per l’inizio di ciascuna quindicina e procedere a detta fissazione solo se il risultato del calcolo si discosta da una certa cifra rispetto al risultato che ha dato luogo alla fissazione precedente o qualora il risultato del calcolo torni ad essere pari a zero.

(6)

Per evitare speculazioni e garantire una gestione efficace della misura, occorre prevedere che la fissazione dei dazi all’importazione si applichi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

L’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede di non tenere conto, per la fissazione e gli eventuali adeguamenti, dei dazi all’importazione giornalieri utilizzati per il periodo precedente. Il numero dei giorni utilizzati varia dunque in base all’evolversi del periodo di applicazione di quindici giorni. Al fine di prevedere un numero costante di giorni utilizzati pari a dieci giorni lavorativi, occorre abrogare detta disposizione.

(8)

L’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede che il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi sia quello del mese di applicazione del dazio all’importazione. Considerando che gli aumenti mensili del prezzo d’intervento non sono più in vigore, a partire dalla campagna 2009/2010 per il frumento duro e a partire dalla campagna 2010/2011 per il frumento tenero, l’orzo, il granturco e il sorgo, e che il prezzo d’intervento da prendere in considerazione è fisso, occorre modificare questa disposizione.

(9)

L’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede la pubblicazione dei dazi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo ogni fissazione o adeguamento. Data l’abolizione dell’adeguamento, occorre adeguare questa disposizione.

(10)

L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 642/2010 prevede che siano stabiliti prezzi rappresentativi cif all’importazione per il frumento, in particolare in base alla borsa di riferimento di cui all’allegato III del regolamento, vale a dire la Minneapolis Grain Exchange. L’andamento dell’importanza della produzione degli Stati Uniti sul mercato mondiale del frumento duro implica che tale borsa non fornisce una stima rappresentativa e affidabile del mercato del frumento duro. Peraltro, le altre fonti d’informazione sul mercato del frumento duro sono troppo scarse o inattendibili per poter costituire la base su cui fissare i dazi all’importazione di detto prodotto. Infine, emerge dalle fonti disponibili che i prezzi del frumento duro di alta qualità e del frumento tenero di alta qualità esportati dagli Stati Uniti seguono andamenti comparabili. Di conseguenza, occorre applicare al frumento duro di alta qualità il dazio calcolato per il frumento tenero di alta qualità. Inoltre, per il frumento duro di media e bassa qualità occorre tener conto di riduzioni connesse alla qualità della semola.

(11)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione (5) ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2012, modifiche nei codici NC per i cereali. È pertanto necessario adeguare i riferimenti ai codici NC contenuti nel regolamento (UE) n. 642/2010 a tali modifiche.

(12)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 642/2010.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 642/2010 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Nonostante le aliquote dei dazi all’importazione della tariffa doganale comune, il dazio all’importazione dei prodotti di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota convenzionale del dazio della tariffa doganale comune determinata in base alla nomenclatura combinata.

2.   Ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 1, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

3.   Le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune di cui al paragrafo 1 sono quelli di applicazione al momento previsto all’articolo 112 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai paragrafi seguenti:

«1.   Il dazio all’importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, viene calcolato quotidianamente dalla Commissione.

Il prezzo d’intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è di 101,31 EUR/t.

Il prezzo all’importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero determinato in base al metodo di cui all’articolo 5 del presente regolamento.

2.   Il dazio all’importazione stabilito dalla Commissione equivale alla media dei dazi all’importazione calcolati durante i dieci giorni lavorativi precedenti.

La Commissione fissa il dazio all’importazione quando la media dei dazi all’importazione calcolati nei dieci giorni lavorativi precedenti supera di almeno 5 EUR/t il dazio fissato o se la media torna a essere pari a zero.

Dopo ogni fissazione, i dazi all’importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7).

Il dazio all’importazione fisso si applica a partire dal giorno della pubblicazione.

I dazi all’importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento si applicano fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all’importazione, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, per il frumento duro e il granturco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, i seguenti elementi:

a)

la quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d’America;

b)

i premi commerciali e le riduzioni noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti d’America il giorno della quotazione;

c)

il nolo marittimo e i costi relativi tra gli Stati Uniti d’America (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25 000 tonnellate.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai paragrafi seguenti:

«3.   Per calcolare l’elemento di cui al paragrafo 1, lettera b) o la quotazione fob corrispondente viene applicato un premio di 14 EUR/t per il frumento tenero di alta qualità.

4.   I prezzi rappresentativi cif all’importazione per il frumento tenero di alta qualità e il granturco diverso da quello da seme corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Il prezzo rappresentativo cif per il frumento duro di alta qualità, per il frumento duro da seme e per il frumento tenero da seme è quello calcolato per il frumento tenero di alta qualità.

Il prezzo rappresentativo per l’importazione cif per il frumento duro di qualità media e per il frumento duro di bassa qualità è quello calcolato per il frumento tenero di alta qualità, al quale viene applicata una riduzione di 10 EUR/t per il frumento duro di qualità media e di 30 EUR/t per il frumento duro di bassa qualità.

Il prezzo rappresentativo all’importazione cif per il sorgo diverso da quello da seme, il sorgo da seme di cui al codice NC 1007 10 90, la segala diversa da quella da seme, la segala da seme e il granturco da seme di cui al codice NC 1005 10 90 è quello calcolato per il granturco diverso da quello da seme.»;

c)

il paragrafo 5 è soppresso;

4)

gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).»;

(7)  Tra due fissazioni, gli elementi presi in considerazione per il calcolo sono disponibili sul sito Internet della Commissione.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

Criteri di classificazione dei prodotti importati

(sulla base di un tenore di umidità del 12 % in peso, o equivalente)

Prodotto

Frumento tenero e spelta (1), escluso il frumento segalato

Frumento duro

Mais vitreo

Codice NC

ex 1001 91 20

e

ex 1001 99 00

1001 11 00

e

1001 19 00

ex 1005 90 00

Qualità (2)

Alta

MEDIA

Bassa

Alta

MEDIA

Bassa

 

1.

Percentuale minima del contenuto proteico

14,0

11,5

2.

Peso specifico minimo in kg/hl

77,0

74,0

76,0

76,0

76,0

3.

Percentuale massima di impurità (Schwarzbesatz)

1,5

1,5

1,5

1,5

4.

Percentuale minima di grani vitrei

75,0

62,0

95,0

5.

Indice massimo di flottazione

25,0


Tolleranze

Tolleranza prevista

Frumento duro e frumento tenero

Mais vitreo

Sulla percentuale del tenore proteico

–0,7

Sul peso specifico minimo

–0,5

–0,5

Sulla percentuale massima di impurità

+0,5

Sulla percentuale di grani vitrei

–2,0

–3,0

Sull’indice di flottazione

+1,0

“—”: non applicabile.

ALLEGATO III

Borse di quotazione e varietà di riferimento

Prodotto

Frumento tenero

Granturco

Qualità standard

Alta

 

Varietà di riferimento (tipo/grado) per la quotazione in borsa

Hard Red Spring n. 2

Yellow Corn n. 3

Borsa di quotazione

Minneapolis Grain Exchange

Chicago Mercantile Exchange

»

(1)  I criteri si riferiscono alla spelta decorticata.

(2)  Si applicano i metodi di analisi di cui all’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009.


Top