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Document 32014L0058

    Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 115 del 17.4.2014, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/58/oj

    17.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 115/28


    DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/58/UE DELLA COMMISSIONE

    del 16 aprile 2014

    che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2007/23/CE stabilisce norme per la sicurezza degli articoli pirotecnici sul mercato dell'Unione e prevede l'istituzione di un sistema di tracciabilità a livello dell'Unione.

    (2)

    Al fine di garantirne la tracciabilità, gli articoli pirotecnici devono essere etichettati con un numero di registrazione sulla base di un sistema di numerazione uniforme. Gli organismi notificati devono tenere un registro con i numeri di registrazione da essi assegnati nell'effettuare la verifica della conformità. Con un tale sistema è garantita l'identificazione degli articoli pirotecnici e dei loro fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura. I fabbricanti e gli importatori devono conservare i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta, rendere tali informazioni disponibili alle autorità competenti.

    (3)

    Il sistema di numerazione uniforme è basato su elementi già applicati in conformità alle vigenti norme armonizzate e non comporterà pertanto eccessivi oneri supplementari per gli operatori economici.

    (4)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2007/23/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Numero di registrazione

    1.   Gli articoli pirotecnici sono etichettati con un numero di registrazione che comprende i seguenti elementi:

    a)

    il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera a), della direttiva 2007/23/CE (modulo B), o il certificato di conformità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera b), della direttiva 2007/23/CE (modulo G) o l'approvazione del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera c), della direttiva 2007/23/CE (modulo H);

    b)

    la categoria dell'articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità in forma abbreviata, in maiuscolo:

    F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio rispettivamente delle categorie 1, 2, 3 e 4,

    T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle categorie T1 e T2,

    P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2;

    c)

    il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico.

    2.   Il numero di registrazione è costruito come segue: «XXXX — YY — ZZZZ…», dove XXXX fa riferimento al paragrafo 1, lettera a), YY fa riferimento al paragrafo 1, lettera b), e ZZZZ… fa riferimento al paragrafo 1, lettera c).

    Articolo 2

    Obblighi degli organismi notificati

    1.   Gli organismi notificati, che eseguono le procedure di verifica della conformità a norma dell'articolo 9 della direttiva 2007/23/CE, tengono un registro degli articoli pirotecnici, per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera a), della direttiva 2007/23/CE (modulo B), o certificati di conformità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera b), della direttiva 2007/23/CE (modulo G) o approvazioni del sistema qualità conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all'articolo 9, lettera c), della direttiva 2007/23/CE (modulo H).

    Il registro degli articoli pirotecnici contiene almeno le informazioni relative alle voci di cui all'allegato. Tali informazioni sono conservate per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o le approvazioni di cui al primo comma.

    Gli organismi notificati aggiornano regolarmente il registro e lo mettono a disposizione del pubblico su Internet.

    2.   Se la notifica di un organismo di verifica della conformità è revocata, tale organismo trasferisce il registro a un altro organismo notificato o all'autorità competente dello Stato membro interessato.

    Articolo 3

    Obblighi dei fabbricanti e degli importatori

    I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici:

    a)

    tengono un registro di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo è stato immesso sul mercato;

    b)

    trasferiscono il registro alle autorità competenti nel caso in cui il fabbricante o l'importatore cessino l'attività;

    c)

    forniscono alle autorità competenti e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni di cui alla lettera a).

    Articolo 4

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 17 ottobre 2016.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.


    ALLEGATO

    Formato del registro di cui all'articolo 2, paragrafo 1

    Numero di registrazione

    Data del rilascio dell'attestato di certificazione CE (modulo B), del certificato di conformità (modulo G) o dell'approvazione del sistema qualità (modulo H) e, se del caso, data di scadenza

    Fabbricante

    Tipo di prodotto (generico) e, se del caso, sottotipo

    Modulo della conformità della fase di produzione (1)

    Organismo notificato che effettua la verifica della conformità della fase di produzione (1)

    Informazioni supplementari

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  Da compilare sempre se il responsabile è l'organismo notificato che effettua la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 9, lettera a), della direttiva 2007/23/CE (modulo B). Non è necessario per le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 9, lettere b) e c) (moduli G e H). Fornire informazioni, se note, se è coinvolto un altro organismo notificato.


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