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Document 32014D0797

2014/797/UE: Decisione di esecuzione del Consiglio, del 7 novembre 2014 , che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168  bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

GU L 330 del 15.11.2014, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/797/oj

15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/48


DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2014

che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2014/797/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata presso la Commissione il 26 maggio 2014 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione a derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione alle autovetture per il trasporto di persone.

(2)

Con lettera dell'11 giugno 2014 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Estonia. Con lettera del 12 giugno 2014 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per l'esame della richiesta.

(3)

Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e sui servizi ottenuti da tale persona e utilizzati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva obbliga i soggetti passivi a contabilizzare ai fini dell'IVA quando un bene professionale è destinato a un utilizzo non professionale.

(4)

L'utilizzo non professionale è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta spesso una procedura complessa. In base all'autorizzazione richiesta, l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture che non sono interamente utilizzate a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. In base alle informazioni attualmente disponibili, le autorità estoni ritengono che un tasso del 50 % sia giustificabile. Nel contempo, per evitare la doppia imposizione, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'utilizzo non professionale delle autovetture dovrebbe essere sospeso qualora esse siano state sottoposte a una limitazione autorizzata dalla presente decisione. Tale misura di semplificazione elimina la necessità di registrare l'utilizzo non professionale delle autovetture aziendali ed evita l'evasione fiscale dovuta a una registrazione inesatta.

(5)

La limitazione del diritto a detrazione ai sensi dell'autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi all'IVA pagata sull'acquisto, sul leasing, sull'acquisto intracomunitario e sull'importazione di determinate autovetture e sulle relative spese, compreso l'acquisto di carburante.

(6)

L'autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. Qualsiasi utilizzo non professionale di autovetture di peso superiore a 3 500 chilogrammi e con più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente è trascurabile, viste le caratteristiche di tali autovetture o il tipo di attività per cui sono utilizzate. Dovrebbe anche essere fornito un elenco dettagliato delle categorie di autovetture non autorizzate, in base al loro uso specifico.

(7)

L'autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo al 31 dicembre 2017 per permettere un riesame della sua necessità e della sua efficacia e della suddivisione percentuale tra gli usi professionali e non professionali sulla quale si basa.

(8)

Qualora l'Estonia ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2017, dovrebbe presentare una relazione alla Commissione entro il 31 marzo 2017, comprendente un riesame della percentuale applicata unitamente alla richiesta di proroga.

(9)

La deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a limitare il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese relative alle autovetture per il trasporto di persone non interamente utilizzate a fini professionali al 50 %.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia non equipara l'utilizzo non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo a prestazioni di servizio a titolo oneroso, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Le spese di cui all'articolo 1 riguardano l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali e le relative spese, compreso l'acquisto di carburante.

Articolo 4

La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:

a)

automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;

b)

automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;

c)

automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.

Articolo 6

1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2017.

2.   Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2017 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.

Articolo 7

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

P. C. PADOAN


(1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


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