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Document 32014D0553

    Decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 169 del 7.6.2014, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/553(2)/oj

    7.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 169/1


    DECISIONE N. 553/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 maggio 2014

    relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 185 e l’articolo 188, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nella comunicazione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), la Commissione ha evidenziato la necessità di creare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell’innovazione in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione. Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno approvato tale strategia.

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 («Orizzonte 2020»). Orizzonte 2020 intende conseguire un impatto maggiore in relazione alla ricerca e all’innovazione, contribuendo a rafforzare i partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell’Unione ai programmi avviati da più Stati membri conformemente all’articolo 185 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    (3)

    I partenariati pubblico-pubblico dovrebbero mirare allo sviluppo di sinergie più strette, a un maggiore coordinamento e ad evitare inutili duplicazioni con i programmi di ricerca dell’Unione, internazionali, nazionali e regionali, e dovrebbero rispettare appieno i principi generali di Orizzonte 2020, in particolare quelli relativi all’apertura e alla trasparenza. Inoltre, dovrebbe essere assicurato l’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.

    (4)

    Con la decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Comunità ha deciso di concedere un contributo finanziario a Eurostars, un programma comune di ricerca e sviluppo avviato da tutti gli Stati membri e da cinque paesi partecipanti nell’ambito di Eureka, un’iniziativa intergovernativa istituita nel 1985 con l’obiettivo di promuovere la cooperazione nella ricerca industriale («Eurostars»).

    (5)

    Nell’aprile 2012 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione intermedia di Eurostars effettuata da un gruppo di esperti indipendenti due anni dopo l’inizio del programma. In generale, secondo gli esperti, Eurostars consegue i propri obiettivi, apporta un valore aggiunto alle piccole e medie imprese europee («PMI») che svolgono attività di ricerca e sviluppo e dovrebbe proseguire dopo il 2013. Inoltre si ritiene che Eurostars risponda a numerose esigenze effettive delle PMI impegnate nella ricerca e nello sviluppo; esso ha suscitato un numero elevato di domande, con un bilancio per i progetti ammissibili al finanziamento che supera il bilancio iniziale. Sono state formulate diverse raccomandazioni in merito ai miglioramenti da apportare, soprattutto per affrontare la necessità di un’ulteriore integrazione dei programmi nazionali e migliorare le prestazioni operative al fine di giungere a tempi più ridotti per la firma dei contratti e a una maggiore trasparenza delle procedure.

    (6)

    Si dovrebbe applicare la definizione di PMI fornita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (5).

    (7)

    In conformità della decisione 2013/743/UE del Consiglio (6), è possibile sostenere un’azione che si basa su Eurostars adeguandolo in base alla valutazione intermedia.

    (8)

    Il secondo programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri e inteso a sostenere le piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Eurostars-2»), in linea con la strategia Europa 2020, con la relativa iniziativa emblematica «L’Unione dell’innovazione» e la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2012 dal titolo «Un partenariato rafforzato per lo Spazio europeo della ricerca a favore dell’eccellenza e della crescita», avrà lo scopo di sostenere le PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo, cofinanziandone i progetti di ricerca orientati al mercato in qualunque settore. Il programma stesso, combinato anche con le attività dell’obiettivo «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» definito in Orizzonte 2020, contribuirà a realizzare gli obiettivi di leadership industriale in esso previsti per accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni che sosterranno le imprese del futuro e aiutare le PMI europee innovative a diventare imprese di rilevanza mondiale. Per quanto riguarda il miglioramento rispetto al programma Eurostars precedente, Eurostars-2 dovrebbe puntare a tempi più brevi per la concessione di sovvenzioni, a una maggiore integrazione, nonché a un’amministrazione snella, trasparente e più efficiente a vantaggio finale delle PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Il mantenimento dell’approccio ascendente e del programma determinato dalle imprese incentrato prevalentemente sulle potenzialità di mercato del precedente programma Eurostars è fondamentale per il successo di Eurostars - 2.

    (9)

    Per tenere conto della durata di Orizzonte 2020, gli inviti a presentare proposte nell’ambito di Eurostars-2 dovrebbero essere lanciati entro e non oltre il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere lanciati entro il 31 dicembre 2021.

    (10)

    La conferenza ministeriale Eureka svoltasi a Budapest il 22 giugno 2012 ha approvato una visione strategica per Eurostars-2 («documento di Budapest»). I ministri si sono impegnati a sostenere la prosecuzione di Eurostars dopo la sua scadenza nel 2013 per il periodo coperto da Orizzonte 2020. Si tratterà di un partenariato rafforzato che darà seguito alle raccomandazioni della valutazione intermedia di Eurostars. Il documento di Budapest stabilisce due obiettivi principali per Eurostars-2. In primo luogo, un obiettivo strutturale per approfondire la sincronizzazione e l’allineamento dei programmi nazionali di ricerca nel settore dei finanziamenti, che rappresenta un elemento centrale per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca da parte dei paesi membri. In secondo luogo un obiettivo relativo ai contenuti, volto a sostenere le PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo impegnate in progetti transnazionali di ricerca e innovazione. Il documento di Budapest invita l’Unione a partecipare a Eurostars-2.

    (11)

    A fini di semplificazione si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e documentazione e relazioni sproporzionate. Nello svolgimento degli audit è opportuno tenere conto, se del caso, delle specificità dei programmi nazionali.

    (12)

    Gli audit sui beneficiari dei finanziamenti dell’Unione erogati nell’ambito di Eurostars-2 dovrebbero essere effettuati in conformità del regolamento (UE) n. 1291/2013.

    (13)

    Gli Stati partecipanti intendono contribuire all’attuazione di Eurostars-2 nel periodo coperto dal programma stesso (2014-2024).

    (14)

    Le attività di Eurostars-2 dovrebbero essere in linea con gli obiettivi e i principi di approccio ascendente di Orizzonte 2020 e con i principi e le condizioni generali di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

    (15)

    È opportuno stabilire un massimale per il contributo finanziario dell’Unione a Eurostars-2 per la durata di Orizzonte 2020. Nei limiti di detto massimale, è opportuno applicare flessibilità riguardo al contributo dell’Unione che dovrebbe essere pari ad almeno un terzo ma non più della metà del contributo degli Stati partecipanti allo scopo di assicurare una massa critica necessaria per soddisfare le richieste dei progetti che possono beneficiare di un sostegno finanziario, ottenere un elevato effetto di leva e garantire una più forte integrazione dei programmi di ricerca nazionali degli Stati partecipanti.

    (16)

    In conformità degli obiettivi del regolamento (UE) n. 1291/2013, tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati a Orizzonte 2020 dovrebbero poter partecipare a Eurostars-2.

    (17)

    Qualsiasi paese membro di Eureka o associato a Eureka che non sia uno Stato membro o un paese associato a Orizzonte 2020 può diventare un paese partner di Eurostars-2.

    (18)

    La concessione del contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere subordinata all’impegno formale da parte degli Stati partecipanti di contribuire all’attuazione di Eurostars-2, nonché al rispetto di tali impegni. Il sostegno finanziario nell’ambito di Eurostars-2 dovrebbe essere erogato principalmente sotto forma di sovvenzioni ai progetti selezionati a seguito di inviti a presentare proposte lanciati nell’ambito di Eurostars-2. Per realizzare gli obiettivi di Eurostars-2, gli Stati partecipanti garantiscono un contributo finanziario sufficiente a finanziare un numero ragionevole di proposte selezionate attraverso ciascun invito.

    (19)

    L’attuazione comune di Eurostars-2 necessita di una struttura esecutiva. Gli Stati partecipanti hanno concordato di nominare il segretariato di Eureka («segretariato Eureka») come struttura di attuazione di Eurostars-2. Il segretariato Eureka è un’associazione internazionale senza scopo di lucro istituita nel 1997 a norma del diritto belga dai paesi Eureka che dal 2008 è responsabile dell’attuazione di Eurostars. Il ruolo del segretariato Eureka va oltre l’attuazione di Eurostars, poiché esso è al tempo stesso il segretariato dell’iniziativa Eureka, con una propria governance legata alla gestione dei progetti Eureka oltre Eurostars. L’Unione, rappresentata dalla Commissione, è un membro fondatore dell’iniziativa Eureka e membro a pieno titolo dell’associazione del segretariato Eureka.

    (20)

    Per conseguire gli obiettivi di Eurostars-2, il segretariato Eureka dovrebbe avere il compito di organizzare gli inviti a presentare proposte, di verificare i criteri di ammissibilità, di effettuare la valutazione inter pares nonché la selezione e il monitoraggio dei progetti e di ripartire il contributo dell’Unione. Le proposte dovrebbero essere valutate a livello centrale da esperti esterni indipendenti sotto la responsabilità del segretariato Eureka a seguito di inviti a presentare proposte. La graduatoria dei progetti dovrebbe essere vincolante per gli Stati partecipanti per quanto riguarda l’assegnazione dei finanziamenti a titolo del contributo finanziario dell’Unione e dei contributi degli Stati partecipanti.

    (21)

    In generale, Eurostars-2 dovrebbe dimostrare un chiaro progresso verso l’ulteriore l’allineamento e sincronizzazione dei programmi nazionali di ricerca e innovazione, in qualità di autentico programma comune con maggiore sincronizzazione scientifica, amministrativa e finanziaria. La maggiore integrazione scientifica dovrebbe essere ottenuta mediante la comune definizione e attuazione di attività e dovrebbe garantire l’eccellenza e l’elevato impatto dei progetti selezionati. L’integrazione amministrativa dovrebbe garantire un ulteriore miglioramento dell’eccellenza operativa e della responsabilità per il programma. La maggiore integrazione finanziaria dovrebbe basarsi su un congruo contributo finanziario annuo e complessivo da parte degli Stati che partecipano a Eurostars-2 e su un elevato livello di sincronizzazione nazionale. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso una progressiva armonizzazione delle norme di finanziamento nazionali.

    (22)

    Il contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere gestito conformemente al principio di sana gestione finanziaria e alle norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8).

    (23)

    Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione dovrebbe avere il diritto di ridurre, sospendere o interrompere il contributo finanziario dell’Unione se Eurostars-2 è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, oppure se gli Stati partecipanti non contribuiscono, o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo, al finanziamento di Eurostars-2. Tali diritti dovrebbero essere indicati nell’accordo di delega da concludere tra l’Unione e il segretariato Eureka.

    (24)

    La partecipazione alle azioni indirette finanziate da Eurostars-2 è soggetta al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Tuttavia, a causa delle particolari esigenze operative di Eurostars-2, è necessario prevedere deroghe a detto regolamento a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, dello stesso.

    (25)

    Per facilitare la partecipazione delle PMI, di norma più abituate ai canali nazionali e che altrimenti svolgerebbero attività di ricerca solo all’interno dei confini nazionali, il contributo finanziario di Eurostars-2 dovrebbe essere erogato secondo le regole dei programmi nazionali a loro ben note e attuato mediante un accordo di finanziamento gestito direttamente dalle autorità nazionali, combinando il finanziamento dell’Unione con il finanziamento nazionale corrispondente. È quindi opportuno prevedere una deroga all’articolo 15, paragrafo 9, all’articolo 18, paragrafo 1, all’articolo 23, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 7, e agli articoli da 28 a 34 del regolamento (UE) n 1290/2013.

    (26)

    Gli inviti a presentare proposte di Eurostars-2 dovrebbero inoltre essere pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

    (27)

    Gli interessi finanziari dell’Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresi la prevenzione, l’individuazione e l’investigazione degli illeciti, il recupero dei finanziamenti perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo non corretto e, se del caso, le sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

    (28)

    La Commissione, in cooperazione con gli Stati partecipanti, dovrebbe effettuare una valutazione intermedia per esaminare in particolare la qualità e l’efficienza di Eurostars-2 e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale, ed elaborare una relazione in merito a tali valutazioni.

    (29)

    Su richiesta della Commissione, il segretariato Eureka e gli Stati partecipanti dovrebbero trasmettere tutte le informazioni necessarie alla Commissione affinché siano inserite nelle relazioni sulla valutazione di Eurostars-2.

    (30)

    Poiché gli obiettivi della presente decisione, vale a dire il sostegno alle attività di ricerca transnazionali svolte dalle PMI ad alta intensità di ricerca e il contributo all’integrazione, all’allineamento e alla sincronizzazione dei programmi nazionali di finanziamento della ricerca, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della mancanza di dimensione transnazionale nonché di complementarità e di interoperabilità dei programmi nazionali, ma, a motivo della portata e dell’impatto dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente decisione stabilisce le norme relative alla partecipazione dell’Unione al secondo programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri e inteso a sostenere le piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Eurostars-2») e le condizioni di detta partecipazione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «PMI»: micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE;

    2)

    «PMI che svolge attività di ricerca e sviluppo»: una PMI che soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:

    a)

    reinveste almeno il 10 % del suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo;

    b)

    dedica almeno il 10 % di equivalenti a tempo pieno ad attività di ricerca e sviluppo;

    c)

    ha almeno cinque equivalenti a tempo pieno (per le PMI con non più di 100 equivalenti a tempo pieno) per attività di ricerca e sviluppo; o

    d)

    ha dieci equivalenti a tempo pieno (per le PMI con più di 100 equivalenti a tempo pieno) per attività di ricerca e sviluppo.

    Articolo 3

    Obiettivi

    Eurostars-2 persegue gli obiettivi seguenti:

    1)

    promuovere attività di ricerca che soddisfino le condizioni seguenti:

    a)

    le attività sono svolte da PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di collaborazioni transnazionali tra di loro o con altri soggetti della catena dell’innovazione (ad esempio università, enti di ricerca);

    b)

    è previsto che i risultati delle attività siano immessi sul mercato entro due anni dal completamento di un’attività;

    2)

    migliorare l’accessibilità, l’efficienza e l’efficacia dei finanziamenti pubblici per le PMI in Europa attraverso l’allineamento, l’armonizzazione e la sincronizzazione dei meccanismi di finanziamento nazionali degli Stati partecipanti;

    3)

    promuovere e aumentare la partecipazione delle PMI che non hanno un’esperienza pregressa nella ricerca transnazionale.

    Articolo 4

    Partecipazione a Eurostars-2 e partenariato con Eurostars-2

    1.   L’Unione partecipa a Eurostars-2, programma avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria («Stati partecipanti»), in base alle condizioni stabilite nella presente decisione.

    2.   Qualsiasi Stato membro che non sia elencato al paragrafo 1 e qualsiasi altro paese associato a Orizzonte 2020 può partecipare a Eurostars-2 purché soddisfi la condizione stabilita all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione e, se soddisfa tale condizione, è considerato Stato partecipante ai fini della presente decisione.

    3.   Qualsiasi paese membro di Eureka o associato a Eureka che non sia uno Stato membro o un paese associato a Orizzonte 2020 può diventare un paese partner di Eurostars-2 purché soddisfi la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e, se soddisfa tale condizione, è considerato paese partner ai fini della presente decisione. I soggetti giuridici di tali paesi partner non sono ammissibili al contributo finanziario dell’Unione a titolo di Eurostars-2.

    Articolo 5

    Contributo finanziario dell’Unione

    1.   Il contributo finanziario dell’Unione a Eurostars-2, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 287 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’Unione è erogato dagli stanziamenti nel bilancio generale dell’Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 istituito dalla decisione 2013/743/UE, conformemente all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare dagli stanziamenti nell’ambito della rubrica «Innovazione nelle PMI» di cui alla parte II.

    2.   Senza superare l’importo fissato al paragrafo 1, il contributo finanziario dell’Unione è pari ad almeno un terzo dei contributi degli Stati partecipanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e copre i costi operativi, compresi i costi relativi alla valutazione delle proposte, e i costi amministrativi. Qualora, nel corso di Eurostars-2, si renda necessario adeguare il tasso del contributo dell’Unione, il contributo dell’Unione può arrivare a un massimo della metà dei contributi degli Stati partecipanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

    3.   Un importo non superiore al 4 % del contributo finanziario dell’Unione di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato per contribuire ai costi amministrativi di Eurostars-2. Gli Stati partecipanti coprono i costi amministrativi nazionali necessari all’attuazione di Eurostars-2.

    Articolo 6

    Condizioni del contributo finanziario dell’Unione

    1.   Il contributo finanziario dell’Unione è subordinato alle condizioni seguenti:

    a)

    la dimostrazione da parte degli Stati partecipanti di aver istituito Eurostars-2 in linea con gli obiettivi di cui all’articolo 3;

    b)

    la designazione, da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate, del segretariato Eureka in qualità di struttura responsabile dell’attuazione di Eurostars-2 nonché della ricezione, dell’assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione;

    c)

    l’impegno di ogni Stato partecipante a contribuire al finanziamento di Eurostars-2;

    d)

    la dimostrazione da parte del segretariato Eureka della propria capacità di attuare Eurostars-2, compresi la ricezione, l’assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell’Unione nell’ambito della gestione indiretta del bilancio dell’Unione a norma degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e

    e)

    l’istituzione di un modello di governance per Eurostars-2 conformemente all’allegato II.

    2.   Durante l’attuazione di Eurostars-2, il contributo finanziario dell’Unione è inoltre subordinato alle condizioni seguenti:

    a)

    la realizzazione da parte del segretariato Eureka degli obiettivi di Eurostars-2 di cui all’articolo 3 e delle attività indicate nell’allegato I in conformità delle regole di partecipazione e di diffusione, di cui all’articolo 8;

    b)

    il mantenimento di un modello di governance appropriato ed efficiente in conformità dell’allegato II;

    c)

    il rispetto da parte del segretariato Eureka degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

    d)

    l’effettivo versamento da parte degli Stati partecipanti del contributo finanziario a tutti i progetti che partecipano a Eurostars-2 selezionati in seguito agli inviti a presentare proposte lanciati nell’ambito di Eurostars-2, in linea con gli impegni di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera c);

    e)

    l’assegnazione del finanziamento proveniente dai bilanci nazionali per i progetti di Eurostars-2 e del contributo finanziario dell’Unione conformemente alle graduatorie dei progetti; e

    f)

    la dimostrazione di un chiaro progresso nella cooperazione scientifica, gestionale e finanziaria con la definizione di obiettivi prestazionali operativi minimi e delle tappe per l’attuazione di Eurostars-2.

    Articolo 7

    Contributi degli Stati partecipanti

    1.   Il contributo degli Stati partecipanti consiste nei seguenti contributi finanziari:

    a)

    il cofinanziamento dei progetti Eurostars-2 selezionati mediante le pertinenti forme di finanziamento nazionali, per lo più attraverso la concessione di sovvenzioni. La Commissione può utilizzare le norme consolidate sull’equivalente sovvenzione per la valutazione dei contributi degli Stati partecipanti in forme diverse dalle sovvenzioni;

    b)

    il contributo finanziario per i costi amministrativi di Eurostars-2 non coperti dal contributo dell’Unione come stabilito all’articolo 5, paragrafo 3.

    2.   Ogni Stato partecipante nomina un organismo nazionale di finanziamento che eroghi il sostegno finanziario ai soggetti nazionali che partecipano a Eurostars-2 a norma dell’articolo 8.

    Articolo 8

    Regole di partecipazione e diffusione

    1.   Ai fini del regolamento (UE) n. 1290/2013, il segretariato Eureka è considerato un organismo di finanziamento.

    2.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1290/2013, gli organismi nazionali di finanziamento, sotto il coordinamento del segretariato Eureka, verificano la capacità finanziaria di tutti i richiedenti per il finanziamento nell’ambito di Eurostars-2.

    3.   In deroga all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, gli accordi di sovvenzione con i beneficiari di azioni indirette nell’ambito di Eurostars-2 sono firmati dagli organismi nazionali di finanziamento interessati.

    4.   In deroga all’articolo 23, paragrafi 1, 5, 6 e 7, e agli articoli da 28 a 34 del regolamento (UE) n. 1290/2013, le norme di finanziamento dei programmi nazionali partecipanti si applicano alle sovvenzioni di Eurostars-2 erogate dagli organismi nazionali di finanziamento.

    Articolo 9

    Attuazione di Eurostars-2

    1.   Eurostars-2 è attuato in base ai piani di lavoro annuali.

    2.   Eurostars-2 fornisce sostegno finanziario principalmente sotto forma di sovvenzioni ai partecipanti a seguito di inviti a presentare proposte.

    Articolo 10

    Accordi tra l’Unione e il segretariato Eureka

    1.   A seguito di una valutazione ex ante positiva del segretariato Eureka ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, per conto dell’Unione, stipula un accordo di delega e gli accordi per il trasferimento annuo dei finanziamenti con il segretariato Eureka.

    2.   L’accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso in conformità all’articolo 58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, nonché all’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Esso precisa inoltre quanto segue:

    a)

    i requisiti per il segretariato Eureka in merito agli indicatori di rendimento di cui all’allegato II della decisione 2013/743/UE;

    b)

    i requisiti per il contributo del segretariato Eureka al monitoraggio di cui all’allegato III della decisione 2013/743/UE;

    c)

    specifici indicatori di rendimento relativi al funzionamento del segretariato Eureka in relazione a Eurostars-2;

    d)

    requisiti per il segretariato Eureka in merito alla fornitura di informazioni sui costi amministrativi e di dati dettagliati concernenti l’attuazione di Eurostars-2;

    e)

    disposizioni in materia di fornitura dei dati necessari ad assicurare che la Commissione sia in grado di adempiere ai propri obblighi in materia di comunicazione e diffusione;

    f)

    l’obbligo per il segretariato Eureka di sottoscrivere accordi bilaterali con gli organismi nazionali di finanziamento prima di qualunque trasferimento del contributo finanziario dell’Unione, quali accordi bilaterali che stabiliscano obiettivi prestazionali operativi minimi e le tappe per l’attuazione di Eurostars-2;

    g)

    disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte di Eurostars-2, in particolare su un portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.

    Articolo 11

    Interruzione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione

    1.   Se Eurostars-2 non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, la Commissione può interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione in funzione dell’attuazione effettiva di Eurostars-2.

    2.   Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono parzialmente o in ritardo al finanziamento di Eurostars-2, la Commissione può interrompere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione, tenendo conto dell’importo del finanziamento assegnato dagli Stati partecipanti per attuare Eurostars-2.

    Articolo 12

    Audit ex post

    1.   Il segretariato Eureka garantisce che gli audit ex post delle spese relative alle azioni indirette siano effettuati dai rispettivi organismi nazionali di finanziamento a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013.

    2.   La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1. In tali casi procede conformemente alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012 e (UE) n. 1291/2013.

    Articolo 13

    Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

    1.   La Commissione adotta le misure adeguate per garantire che, quando vengono attuate azioni finanziate a norma della presente decisione, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati con l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altro illecito, mediante controlli efficaci e, qualora siano individuate irregolarità, il recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

    2.   Il segretariato Eureka autorizza il personale della Commissione e gli altri soggetti da essa autorizzati, nonché la Corte dei conti, ad accedere ai suoi siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.

    3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (10) e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione ad accordi, decisioni o contratti finanziati a norma della presente decisione.

    4.   I contratti, gli accordi di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti, l’OLAF e il segretariato Eureka a svolgere detti audit e indagini in base alle rispettive competenze.

    5.   Nell’attuare Eurostars-2, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare per garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

    Articolo 14

    Comunicazione delle informazioni

    1.   Su richiesta della Commissione, il segretariato Eureka trasmette tutte le informazioni necessarie all’elaborazione delle relazioni di cui all’articolo 15.

    2.   Gli Stati partecipanti presentano alla Commissione, tramite il segretariato Eureka, le informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di Eurostars-2.

    3.   La Commissione include le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all’articolo 15.

    Articolo 15

    Valutazione

    1.   Entro il 30 giugno 2017 la Commissione effettua, in stretta cooperazione con gli Stati partecipanti e con l’assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia di Eurostars-2. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa e le osservazioni della Commissione. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2017. I risultati della valutazione intermedia di Eurostars-2 sono tenuti in considerazione nella valutazione intermedia di Orizzonte 2020.

    2.   Al termine della partecipazione dell’Unione ad Eurostars-2, ma non oltre il 31 dicembre 2022, la Commissione effettua una valutazione finale di Eurostars-2. La Commissione elabora una relazione di valutazione che deve comprendere i risultati di tale valutazione. La Commissione invia la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 17

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. KOURKOULAS


    (1)  Parere del 10 dicembre 2013 (Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014 - 2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347del 20.12.2013, pag. 104).

    (4)  Decisione n. 743/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 58).

    (5)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

    (6)  Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

    (7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (8)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

    (10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Attuazione di Eurostars-2

    1.

    Il segretariato Eureka organizza in maniera continuativa inviti a presentare proposte con scadenze intermedie per la concessione di un sostegno finanziario alle azioni indirette.

    2.

    I richiedenti presentano le proposte di progetti al segretariato Eureka (sportello unico).

    3.

    Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte, il segretariato Eureka effettua un controllo centrale di ammissibilità in base ai criteri di ammissibilità stabiliti nel piano di lavoro annuale. Gli Stati partecipanti non possono modificare o aggiungere altri criteri di ammissibilità.

    4.

    Gli organismi nazionali di finanziamento, sotto il coordinamento del segretariato Eureka, verificano la capacità finanziaria dei partecipanti in base a norme comuni, chiare e trasparenti.

    5.

    Le proposte ammissibili sono valutate a livello centrale e classificate da un gruppo di esperti esterni indipendenti nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013, in base a procedure trasparenti.

    6.

    Il segretariato Eureka istituisce una procedura di riesame della valutazione conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1290/2013.

    7.

    La graduatoria, approvata nel suo complesso dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 di cui all’allegato II, è vincolante per l’assegnazione dei finanziamenti a titolo dei bilanci nazionali per i progetti di Eurostars-2.

    8.

    Una volta approvata la graduatoria, ciascuno Stato partecipante finanzia i candidati nazionali nei progetti selezionati per il finanziamento tramite l’organismo di finanziamento nazionale preposto, facendo tutto il possibile per garantire che siano finanziati i progetti classificati nei primi cinquanta posti e almeno il 50 %-75 % dei progetti che hanno superato i criteri di soglia. Il contributo finanziario ai partecipanti è calcolato in base alle norme di finanziamento del pertinente programma nazionale degli Stati partecipanti a Eurostars-2. Il contributo finanziario dell’Unione è trasferito dal segretariato Eureka agli organismi nazionali di finanziamento, purché essi abbiano versato il loro contributo finanziario ai progetti.

    9.

    Tutti i partecipanti ammissibili nei progetti selezionati a livello centrale sono finanziati. La concessione di un sostegno finanziario da parte degli organismi nazionali di finanziamento ai partecipanti ai progetti selezionati a livello centrale è subordinata al rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e cofinanziamento.

    10.

    Al segretariato Eureka spetta la responsabilità di valutare le proposte, informare gli organismi nazionali di finanziamento, coordinare il processo di sincronizzazione, monitorare i progetti attraverso le relazioni sui progetti e gli audit effettuati dagli organismi nazionali di finanziamento e presentare le relazioni alla Commissione per garantire tempi brevi per la concessione di sovvenzioni. Esso adotta inoltre le misure adeguate per incoraggiare il riconoscimento del contributo dell’Unione a Eurostars-2, sia per quanto riguarda il programma stesso, sia in riferimento ai singoli progetti, e fornisce un’adeguata visibilità a tale contributo grazie all’utilizzo del logo di Orizzonte 2020 su tutto il materiale pubblicato relativo a Eurostars-2, sia in formato cartaceo sia in formato elettronico.

    11.

    Il segretariato Eureka sottoscrive accordi bilaterali nell’ambito di Eurostars-2 con gli organismi nazionali di finanziamento degli Stati partecipanti. Tali accordi bilaterali nell’ambito di Eurostars-2 stabiliscono le responsabilità delle parti contraenti in conformità alle norme, agli obiettivi e alle modalità di attuazione di Eurostars-2. Gli accordi bilaterali nell’ambito di Eurostars-2 comprendono le norme che disciplinano il trasferimento del contributo dell’Unione e gli obiettivi operativi minimi nonché le tappe nazionali progressive per l’integrazione e la sincronizzazione ulteriori dei programmi nazionali, compresi tempi più brevi per la concessione di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012e al regolamento (UE) n. 1290/2013. Tali obiettivi e tappe sono concordati dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in consultazione con la Commissione. La firma dell’accordo bilaterale nell’ambito di Eurostars-2 e la conformità agli obiettivi operativi e alle tappe fondamentali sono condizioni preliminari affinché gli organismi nazionali di finanziamento ricevano il contributo dell’Unione.

    12.

    Il segretariato Eureka può sottoscrivere accordi bilaterali nell’ambito di Eurostars-2 con gli organismi nazionali di finanziamento dei paesi partner. Tali accordi bilaterali nell’ambito di Eurostars-2 stabiliscono le responsabilità delle parti contraenti in conformità alle norme, agli obiettivi e alle modalità di attuazione di Eurostars-2, precisano le condizioni alle quali avviene il partenariato con Eurostars-2 e includono gli obiettivi operativi minimi, compresi tempi più brevi per la concessione di sovvenzioni.

    13.

    Sono organizzati scambi di migliori prassi e attività di collegamento in rete tra gli Stati partecipanti, al fine di promuovere una maggiore integrazione a livello scientifico, gestionale e finanziario.

    14.

    Altre attività comprendono anche le attività di mediazione, di promozione del programma e di creazione di reti con altri soggetti interessati (investitori, soggetti che operano nella ricerca e nell’innovazione, intermediari) soprattutto per estendere la partecipazione dei beneficiari in tutti gli Stati partecipanti e coinvolgere le PMI senza esperienza in progetti di ricerca transnazionali.


    ALLEGATO II

    La governance di Eurostars-2

    1.

    Il segretariato Eureka gestisce Eurostars-2.

    Il segretario generale del segretariato Eureka, in qualità di rappresentante legale di quest’ultimo, è responsabile dell’attuazione di Eurostars-2 mediante:

    a)

    preparazione del bilancio annuale per gli inviti, organizzazione centralizzata degli inviti a presentare proposte comuni e ricezione delle proposte in qualità di sportello unico; organizzazione centralizzata dell’ammissibilità e valutazione delle proposte in base ai criteri comuni di ammissibilità e valutazione, organizzazione centralizzata della graduatoria e della selezione delle proposte in vista del finanziamento e del monitoraggio e del seguito dei progetti; ricezione, assegnazione e monitoraggio del contributo dell’Unione;

    b)

    raccolta delle informazioni necessarie dagli organismi nazionali di finanziamento per il trasferimento del contributo dell’Unione;

    c)

    promozione di Eurostars-2;

    d)

    comunicazioni al gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e alla Commissione circa Eurostars-2;

    e)

    informazione della rete Eureka sulle attività di Eurostars-2;

    f)

    firma dell’accordo di delega con la Commissione, degli accordi bilaterali con gli organismi nazionali di finanziamento e dei contratti con gli esperti che valutano le domande di partecipazione a Eurostars-2;

    g)

    adozione del piano di lavoro annuale di Eurostars-2 previo accordo del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e della Commissione.

    2.

    Il gruppo ad alto livello di Eurostars-2, composto dai rappresentanti nazionali in seno al gruppo ad alto livello di Eureka degli Stati partecipanti a Eurostars-2, sovrintende alle attività del segretariato Eureka relative a Eurostars-2 mediante:

    a)

    vigilanza sull’attuazione di Eurostars-2;

    b)

    nomina dei membri del gruppo consultivo di Eurostars-2;

    c)

    approvazione del piano di lavoro annuale;

    d)

    approvazione della graduatoria dei progetti da finanziare a titolo di Eurostars-2 e adozione della decisione di aggiudicazione.

    Nel gruppo ad alto livello di Eurostars-2 l’Unione, rappresentata dalla Commissione, ha il ruolo di osservatore. La Commissione è invitata a partecipare alle riunioni, riceve tutti i documenti di riunione e può partecipare alle discussioni.

    Qualsiasi paese partner ha il diritto di inviare rappresentanti alle riunioni del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in qualità di osservatori.

    3.

    Il gruppo consultivo di Eurostars-2 è composto dai coordinatori nazionali dei progetti Eureka degli Stati partecipanti (membri del governo nazionale o di un’agenzia che si occupano del livello operativo della gestione del programma Eureka/Eurostars e incaricati della promozione di Eurostars-2 negli Stati partecipanti). La Commissione e i paesi partner hanno il diritto di inviare rappresentanti alle riunioni del gruppo consultivo di Eurostars-2 in qualità di osservatori. Le riunioni del gruppo consultivo di Eurostars-2 sono presiedute dal segretariato Eureka.

    Il gruppo consultivo di Eurostars-2 fornisce consulenza al segretariato Eureka e al gruppo ad alto livello di Eurostars-2 sulle modalità d’attuazione di Eurostars-2.

    4.

    L’organismo nazionale di finanziamento è responsabile dell’erogazione del sostegno finanziario ai partecipanti nazionali.


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