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Document 32014D0539

    2014/539/UE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2014 , relativa all'aiuto di stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larco General Mining & Metallurgical Company SA. [notificata con il numero C(2014) 1818] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 254 del 28.8.2014, p. 24–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/539/oj

    28.8.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 254/24


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 27 marzo 2014

    relativa all'aiuto di stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larco General Mining & Metallurgical Company SA.

    [notificata con il numero C(2014) 1818]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/539/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni (1),

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Nel quadro del suo programma di aggiustamento economico, la Grecia ha avviato un programma di privatizzazioni (2). Larco General Mining & Metallurgical Company S.A. (in appresso «Larco») è stata destinata, quale società di proprietà statale, alla privatizzazione.

    (2)

    Nel marzo 2012 l'Hellenic Republic Asset Development Fund (in appresso l'«HRADF») (3) ha informato la Commissione della proposta di privatizzare Larco. Al fine di chiarire se, nell'ambito del progetto di privatizzazione, potessero insorgere questioni in materia di aiuti di Stato, nell'aprile 2012 la Commissione ha aperto un procedimento d'ufficio e ha avviato una valutazione preliminare.

    (3)

    Nell'ambito di tali discussioni, dalla risposta inviata dalle autorità greche a un questionario il 16 marzo 2012 è emerso che Larco aveva già beneficiato di misure di aiuto di Stato. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni tramite e-mail del 18 aprile 2012, del 24 aprile 2012, del 5 luglio 2012, del 22 agosto 2012 e del 7 dicembre 2012, e con lettere del 4 maggio 2012 e del 14 gennaio 2013, cui le autorità greche hanno risposto in data 20 aprile 2012, 26 aprile 2012, 3 ottobre 2012, 13 novembre 2012, 15 novembre 2012, 7 dicembre 2012, 24 dicembre 2012 e 18 gennaio 2013. Il 30 aprile 2012 e l'11 settembre 2012 ad Atene e il 25 gennaio 2013 a Bruxelles si sono tenute riunioni tra i servizi della Commissione e i rappresentanti delle autorità greche.

    (4)

    Con lettera del 6 marzo 2013 (in appresso «la decisione del 6 marzo 2013»), la Commissione ha informato la Grecia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato riguardo a talune misure d'aiuto descritte nella sezione 2.2 che segue (in appresso «il procedimento di indagine formale»).

    (5)

    La decisione del 6 marzo 2013 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4) . La Commissione ha invitato le autorità greche e le parti interessate a presentare osservazioni in merito alle misure d'aiuto.

    (6)

    Il 30 aprile 2013, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte delle autorità greche. Non sono pervenute osservazioni di parti interessate.

    (7)

    Con e-mail del 21 gennaio 2014, le autorità greche hanno comunicato alla Commissione che accettavano che la decisione venisse adottata in lingua inglese.

    2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE D'AIUTO

    2.1.   Il beneficiario

    (8)

    Larco è specializzata nell'estrazione e nella lavorazione di laterite minerale, nell'estrazione di lignite e nella produzione di ferro-nichel e derivati. Le sue attività comprendono l'esplorazione, lo sviluppo, l'estrazione, la fusione e la commercializzazione dei suoi prodotti in tutto il mondo. Larco è uno dei più grandi produttori di ferro-nichel del mondo. Nel 2012 aveva 960 dipendenti ed era quindi classificata come impresa di grandi dimensioni (5).

    (9)

    All'epoca del procedimento di indagine formale, il 55,2 % delle azioni di Larco era in mano allo Stato greco attraverso l'HRADF, il 33,4 % alla National Bank of Greece SA (in appresso «NBG», un'istituzione finanziaria privata) e l'11,4 % alla Public Power Corporation SA (in appresso «PPC», il produttore storico di energia elettrica in Grecia, di cui lo Stato è il maggiore azionista). on

    (10)

    Larco gestisce un impianto di fusione a Larymna, nella Grecia centrale, e detiene inoltre diritti di estrazione in varie località della Grecia suddivisi in quattro gruppi: le miniere di Agios Ioannis (vicino a Larymna), le miniere di Evia, le miniere di Kastoria e la miniera di lignite di Servia.

    (11)

    Larco è stata costituita nel 1989 come nuova entità societaria a seguito della liquidazione della Hellenic Mining and Metallurgical SA di Larymna (in appresso «Old Larco»). Old Larco si trova ancora in liquidazione ma i suoi attivi nel 1989 sono stati conferiti nella Larco, unitamente alle passività corrispondenti. Old Larco è quindi una creditrice di Larco.

    2.2.   Descrizione delle misure

    2.2.1.   Misura 1: mancato recupero del credito del ministero delle Finanze

    (12)

    Nell'aprile 1998, Larco e i suoi principali creditori, vale a dire Old Larco, PPC e lo Stato greco, hanno raggiunto un accordo per il ripianamento dei debiti. In base all'accordo del 1998, il debito di Larco nei confronti dei suddetti creditori maturava un interesse annuo del 6 %. Il debito verso lo Stato greco è però rimasto stabile o è leggermente aumentato quantomeno dal 2004 (6), mentre il debito nei confronti di PPC e Old Larco è stato estinto o ridotto (7).

    (13)

    Sembra quindi che lo Stato abbia trattato il proprio credito nei confronti di Larco in modo diverso rispetto agli altri due creditori.

    2.2.2.   Misura 2: la garanzia statale del 2008

    (14)

    Il 22 dicembre 2008 lo Stato ha fornito una garanzia per un prestito di 30 milioni di EUR erogato da ATE Bank a Larco. La garanzia copriva il 100 % del prestito sino a tre anni e prevedeva un premio di garanzia dell'1 % annuo.

    2.2.3.   Misura 3: l'aumento di capitale del 2009

    (15)

    Nel 2009, in considerazione del patrimonio netto negativo della società, il consiglio di amministrazione di Larco proponeva, e i tre soci approvavano, un aumento del capitale sociale di 134 milioni di EUR. Tuttavia, solo lo Stato greco esercitava pienamente i propri diritti, mentre NBG li esercitava solo in parte e PPC non partecipava affatto all'aumento del capitale sociale. Nessun nuovo azionista contribuiva all'aumento del capitale sociale.

    (16)

    L'effettivo aumento del capitale sociale ammontava soltanto a 65,5 milioni di EUR, con un contributo dello Stato di circa 45 milioni di EUR (pari al 69 % del conferimento di capitale complessivo) e di NBG di 20,5 milioni di EUR (pari al 31 %). Nonostante la cattiva situazione finanziaria di Larco, sembra che l'aumento di capitale non fosse fondato su un piano di ristrutturazione volto a ripristinare la redditività dell'impresa, mentre risulta che NBG abbia azzerato il valore contabile della società «dal momento che il gruppo non prevede di recuperare il valore contabile dell'investimento, posto che la società attraversa significative difficoltà finanziarie» (8) (cfr. punto 45 della decisione del 6 marzo 2013).

    2.2.4.   Misura 4: la garanzia statale del 2010

    (17)

    Il 10 maggio 2010 lo Stato ha fornito una garanzia a copertura di una lettera di garanzia che NBG avrebbe fornito a Larco per un importo di circa 10,8 milioni di EUR. La garanzia copriva il 100 % della lettera di garanzia, aveva durata indeterminata e un premio di garanzia del 2 % annuo.

    2.2.5.   Misura 5: lettere di garanzia al posto del pagamento anticipato dell'ammenda fiscale nel 2010

    (18)

    Nel 2010 le autorità fiscali greche hanno sottoposto a controllo i bilanci di Larco e hanno contestato il trattamento contabile di talune perdite derivanti da contratti di copertura del prezzo del nichel. A fronte dell'errata registrazione delle perdite, veniva comminata un'ammenda fiscale di 190 milioni di EUR (9).

    (19)

    Larco ha successivamente impugnato l'irrogazione dell'ammenda fiscale dinanzi ai giudici ellenici. In base alla normativa greca (10), il soggetto cui viene inflitta un'ammenda fiscale è tenuto a pagarne anticipatamente il 25 % per poterla contestare giudizialmente (nel caso di specie, il 25 % ammonterebbe a 47 milioni di EUR).

    (20)

    Tuttavia, nel caso di Larco, un tribunale amministrativo greco ha deciso di sollevare la società Larco dall'obbligo del pagamento anticipato del 25 % dell'ammenda, sostituendolo con l'obbligo di depositare lettere di garanzia per un valore di 1,5 milioni di EUR.

    2.2.6.   Misura 6: le garanzie statali del 2011

    (21)

    Il 30 dicembre 2011 lo Stato ha fornito due garanzie per due prestiti, rispettivamente di 30 milioni di EUR e di 20 milioni di EUR, erogati da ATE Bank. Uno dei prestiti (per 20 milioni di EUR) era scaduto al momento della concessione della garanzia. Le garanzie avevano una copertura del 100 % e un premio dell'1 % annuo.

    2.3.   Motivi che giustificano l'avvio del procedimento di indagine formale

    (22)

    Nella decisione del 6 marzo 2013 (considerando 18-25), la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che Larco poteva essere considerata, a far data dal 2007, come un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione (11). In tale contesto la Commissione è pervenuta alla conclusione preliminare che tutte e sei le misure costituivano un aiuto di Stato e ha manifestato dubbi quanto alla loro compatibilità con il mercato interno.

    (23)

    Ove le misure individuate costituissero un aiuto di Stato, esse sarebbero state concesse in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione sanciti dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    3.   OSSERVAZIONI DELLA GRECIA

    3.1.   Impresa in difficoltà

    (24)

    Nelle loro osservazioni formulate nell'ambito del procedimento di indagine formale, le autorità greche hanno sostenuto che Larco non era, negli anni 2008 e 2009, un'impresa in difficoltà poiché le perdite registrate erano dovute alla contrazione del prezzo globale del ferro-nichel verificatasi in quegli anni. Le autorità greche hanno affermato che Larco è un'impresa in difficoltà solo a partire dal 2010.

    3.2.   Misura 1: mancato recupero del credito del ministero delle Finanze

    (25)

    Le autorità greche hanno osservato che il credito dello Stato nei confronti di Larco non rientrava nelle risorse statali, trattandosi originariamente di un credito privato dell'Organisation for Entreprise Restructuring SA (in appresso «OER»). All'atto della liquidazione di OER, tutti i suoi diritti erano stati trasferiti allo Stato in conformità della legge 2741/1999.

    (26)

    Esse spiegavano inoltre che l'accordo per il ripianamento dei debiti del 1998 conteneva regole specifiche per il trattamento e il recupero del credito in essere applicabili al termine di ciascun esercizio finanziario secondo le seguenti modalità:

    a)

    qualora Larco avesse conseguito utili durante l'esercizio finanziario, sarebbero stati rimborsati ai debitori anzitutto gli interessi maturati (6 % annuo), prima del debito in linea capitale;

    b)

    una volta rimborsati gli interessi, Larco avrebbe trattenuto dai profitti un certo importo da destinare a investimenti;

    c)

    una volta applicati (a) e (b), l'eventuale profitto residuo da bilancio di Larco sarebbe stato ripartito proporzionalmente tra i suoi creditori.

    (27)

    Nel caso in cui Larco, dopo il 1999, non avesse conseguito utili, i creditori avevano il diritto di cercare di ottenere il ripianamento del debito nei loro confronti in vari modi, ad esempio considerando il debito come esigibile, capitalizzandolo ecc. I creditori non potevano tuttavia agire in via esecutiva per il recupero del credito in essere, ad esempio mediante pignoramento dei beni della società o avvio di una procedura concorsuale a carico di essa.

    (28)

    Sino al 2003, i creditori hanno ricevuto l'interesse maturato, come concordato. Nel periodo 2004-2007, Larco non ha realizzato profitti e non vi è stato quindi nessun rimborso dell'interesse maturato. Nel 2007 PPC ha concluso con Larco un accordo sulle materie prime, approvato da tutti i creditori, in forza del quale Larco ha effettuato forniture di lignite a PPC che sono andate a ridurre in modo corrispondente il debito. Il debito nei confronti di PPC è stato estinto completamente nel 2011.

    (29)

    L'amministratore di Old Larco ha cercato di recuperare il credito in via giudiziale e risulta che un certo importo sia già stato pagato. Al 2011, Old Larco aveva recuperato una quota pari a 5 milioni di EUR del suo credito come quantificato in base all'accordo del 1998. Dal momento che Old Larco è, a sua volta, debitrice nei confronti dello Stato greco, quest'ultimo ha incassato per intero il suddetto importo di 5 milioni di EUR.

    (30)

    Per quanto riguarda il debito diretto di Larco nei confronti dello Stato greco, quest'ultimo ha regolarmente inviato a Larco le fatture per l'importo annuale del debito, compresi gli interessi annui maturati.

    (31)

    Le autorità greche hanno quindi affermato che il debito originante dall'accordo del 1998 non poteva rientrare nelle risorse statali e che, in ogni caso, non vi era alcun vantaggio selettivo a favore di Larco.

    3.3.   Misura2: la garanzia statale del 2008

    (32)

    Le autorità greche hanno invocato la comunicazione sulle garanzie (12) e in particolare la sua sezione 3.2 che comprende le condizioni alle quali la Commissione può escludere la presenza di aiuti di Stato in una garanzia individuale. Secondo le autorità greche:

    a)

    all'atto della concessione della garanzia, Larco non era un'impresa in difficoltà;

    b)

    la portata della garanzia poteva essere correttamente misurata all'atto della sua concessione;

    c)

    la garanzia era stata accordata per un titolo di debito(prestito obbligazionario) e poteva quindi superare l'80 % del prestito in essere;

    d)

    il premio dell'1 % pagato per la garanzia era un prezzo orientato al mercato che rifletteva la situazione finanziaria di Larco.

    (33)

    Le autorità greche hanno quindi affermato che la garanzia statale del 2008 non costituiva un aiuto di Stato.

    (34)

    Le autorità greche hanno chiarito che la misura 2 era stata concessa in forza della decisione ministeriale YA 2/93378/0025 recante la data del 22 dicembre 2008 e che copriva l'importo esatto di 30 milioni di EUR.

    3.4.   Misura3: l'aumento di capitale del 2009

    (35)

    Le autorità greche hanno sostenuto che la partecipazione dello Stato all'aumento di capitale era volta a salvaguardare il valore della società in vista della sua prossima privatizzazione e al fine di attuare un piano di ristrutturazione. Nella sua decisione lo Stato avrebbe tenuto conto del potenziale di crescita di Larco, del valore dei suoi beni e della situazione generale del mercato del ferro-nichel e anche delle misure di ristrutturazione e di taglio dei costi.

    (36)

    NBG ha contribuito per il 31 % dell'aumento di capitale. Diversamente dallo Stato, NBG ha deciso di esercitare solo in parte i propri diritti. Le autorità greche hanno sostenuto che l'obiettivo di NBG era di mantenere un certo controllo sulla società e che le sue azioni non dovrebbero quindi essere interpretate come una mancanza di fiducia nel futuro di Larco. NBG ha infatti ridotto la sua partecipazione azionaria all'interno di Larco al minimo necessario, in base alla normativa ellenica, per disporre del diritto di veto su talune importanti decisioni del consiglio di amministrazione.

    (37)

    Il terzo azionista, PPC, ha deciso espressamente di non partecipare all'aumento di capitale accettando una diluizione della sua partecipazione azionaria. Le autorità greche hanno affermato che PPC non ha partecipato in quanto intenzionata a permettere allo Stato di detenere una più ampia partecipazione azionaria di maggioranza in vista della privatizzazione della società.

    (38)

    In conclusione, le autorità greche hanno sostenuto che lo Stato ha agito come un investitore operante in un'economia di mercato e che pertanto l'aumento di capitale del 2009 non rappresenta un aiuto di Stato.

    (39)

    Le autorità greche non hanno fornito informazioni complete circa la data della concessione. Dai verbali dell'assemblea degli azionisti si evince che il 15 aprile 2009 lo Stato greco ha fornito 15 milioni di EUR per l'aumento di capitale sulla base del documento Οικ2/27694/0025 del ministero delle Finanze, in vista di un suo contributo totale a tale aumento pari a 44 999 999,40 EUR. Il bilancio 2009 di Larco indica che l'aumento di capitale è stato deliberato il 14 maggio 2009, ma non chiarisce quando è effettivamente avvenuta l'iniezione di nuova liquidità.

    3.5.   Misura4: la garanzia statale del 2010

    (40)

    Le autorità greche hanno spiegato che, nel quadro dell'accordo del 1998, Old Larco aveva agito dinanzi ai giudici ellenici per ottenere il rimborso del debito di Larco e che erano state pronunciate una serie di sentenze giudiziali e di annullamento, in particolare riguardo a un debito di circa 10,5 milioni di EUR (13).

    (41)

    Nell'ambito di un procedimento di appello avviato da Larco e visto il pericolo di danni irreparabili, la Corte suprema greca ha sospeso il pagamento del debito per circa 10,5 milioni di EUR sino alla decisione definitiva del giudice competente. La sospensione era stata concessa a condizione che Larco fornisse a Old Larco una lettera di garanzia per l'importo sospeso. NBG forniva a Larco la lettera di garanzia per circa 10,8 milioni di EUR (10,5 milioni di EUR per il debito originariamente contestato più 0,3 milioni di EUR per spese legali e costi). La lettera di garanzia era coperta a sua volta da una garanzia statale di durata indeterminata per l'intero importo con un premio del 2 % annuo.

    (42)

    Le autorità greche hanno spiegato che la misuraera stata attuata dallo Stato, in qualità di azionista, al fine di soddisfare le condizioni previste per la sospensione e proteggere il proprio investimento a fronte di crediti dichiarati esigibili. In caso contrario, la sospensione non sarebbe stata applicabile e Old Larco avrebbe avuto il diritto di agire per il recupero del credito, eventualmente sottoponendo a pignoramento i beni di Larco. Larco sarebbe potuta divenire insolvente. Secondo le autorità greche, NBG non avrebbe concesso la lettera di garanzia senza la garanzia statale.

    (43)

    Le autorità greche hanno chiarito che la misura4 era concessa in forza della decisione ministeriale YA 2/923/0025 recante la data del 10 maggio 2010 e copriva l'esatto importo di 10 510 824,95 EUR oltre a 310 000 EUR per spese legali e costi, e quindi, in totale, 10 820 824,95 EUR.

    3.6.   Misura5: lettere di garanzia al posto del pagamento anticipato dell'ammenda fiscale nel 2010

    (44)

    Le autorità greche hanno chiarito che la misura in questione riguarda un'imposta addizionale e non un'ammenda fiscale. L'imposta addizionale era stata liquidata in quanto le autorità fiscali si opponevano alla deduzione delle perdite risultanti dai contratti di copertura dai ricavi netti di Larco, fatta valere da quest'ultima. Le autorità greche hanno anche chiarito che il giudice aveva chiesto a Larco la presentazione di lettere di garanzia per un valore totale di 4,7 milioni di EUR.

    (45)

    Le autorità greche hanno dimostrato che Larco era stata autorizzata a sostituire il pagamento anticipato dell'imposta addizionalecon lettere di garanzia sulla base di una disposizione generale di legge. Nella decisione giudiziale con cui Larco era stata autorizzata a sostituire il pagamento anticipato dell'imposta addizionalecon lettere di garanzia, era stato compiuto, nel rispetto della normativa nazionale (14), un bilanciamento tenendo conto del beneficio del creditore (lo Stato) e della redditività del debitore (Larco) e si era deciso quindi di sospendere temporaneamente l'obbligo di pagamento anticipato di 47 milioni di EUR (vale a dire il 25 % dell'imposta addizionale), sostituendolo con lettere di garanzia per complessivi 4,7 milioni di EUR. Tale sospensione doveva operare sino all'emanazione della decisione definitiva nella causa avviata da Larco contro lo Stato per la liquidazione dell'imposta addizionale.

    (46)

    In aggiunta, le autorità greche hanno eccepito che le decisioni dei tribunali nazionali non possono essere imputate allo Stato.

    (47)

    Le autorità greche hanno anche spiegato che, malgrado la sospensione temporanea, lo Stato aveva in pratica annullato gli effetti finanziari della sospensione, compensando l'imposta addizionale dovuta da Larco con importi dovuti a quest'ultima dallo Stato a titolo, ad esempio, di rimborso dell'imposta sui redditi o dell'IVA, come ammesso da una recente normativa volta ad accelerare la riscossione delle imposte in Grecia.

    (48)

    Lo Stato risultava così in effetti aver già incassato quantomeno una quota pari a 16,1 milioni di EUR dell'importo dovuto in relazione al pagamento anticipato dell'imposta addizionale di Larco.

    3.7.   Misura6: le garanzie statali del 2011

    (49)

    Le autorità greche hanno chiarito che nessuno dei due prestiti per i quali erano state fornite le garanzie era scaduto. Il prestito di 20 milioni di EUR era stato erogato da ATE Bank a titolo di rifinanziamento di un precedente prestito di 20 milioni di EUR che era scaduto.

    (50)

    Le autorità greche hanno osservato che le due garanzie statali non costituivano risorse statali poiché lo Stato doveva a Larco 60 milioni di EUR a titolo di rimborso IVA. Se le garanzie fossero state azionate, l'importo avrebbe così potuto essere compensato con il debito dello Stato.

    (51)

    Le autorità hanno pure osservato che, anche qualora la misura costituisca un aiuto, essa dovrebbe essere considerata compatibile con il mercato interno in quanto in linea con il quadro di riferimento temporaneo (15) e con il regime temporaneo di garanzie dei prestiti greco applicabile (in appresso «regime temporaneo di garanzia») (16). In particolare, le autorità hanno osservato che, a parte il fatto che al momento della concessione della misura Larco era un'impresa in difficoltà, tutte le altre condizioni del regime erano soddisfatte:

    a)

    Larco era un'impresa di grandi dimensioni;

    b)

    il prestito da 30 milioni di EUR era un prestito per investimenti, mentre i 20 milioni di EUR erano un rifinanziamento di un prestito anteriore che era stato concesso per finalità di investimento;

    c)

    le garanzie erano state concesse prima della fine del 2011;

    d)

    l'importo totale dei due prestiti garantiti superava la spesa salariale annuale di Larco soltanto di 3 milioni di EUR;

    e)

    le garanzie coprivano il 100 % del prestito, ma tale misura era l'unica possibilità per Larco di avere accesso al finanziamento vista la particolare situazione dell'economia greca;

    f)

    le garanzie comprendevano un premio dell'1 % annuo che deve essere considerato un premio di mercato.

    (52)

    Le autorità greche hanno infine osservato che, se la Commissione dovesse ritenere che la misura integrava un aiuto e che le condizioni del regime temporaneo di garanzia non erano soddisfatte, le misure dovrebbero essere considerate un aiuto per il salvataggio. Tale aiuto dovrebbe ritenersi come notificato poiché la Commissione era stata messa al corrente della misura con la risposta del 16 marzo 2012 al questionario, nella fase di indagine preliminare d'ufficio.

    (53)

    Secondo le autorità greche, gli aiuti soddisfacevano i criteri degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione poiché:

    a)

    consistevano in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti;

    b)

    erano motivati da gravi difficoltà sociali e non avevano indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri;

    c)

    le autorità greche stavano preparando un piano di ristrutturazione in collaborazione con la Commissione;

    d)

    erano limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività per un periodo limitato;

    e)

    rispettavano il principio dell'«aiuto una tantum», posto che Larco non è stata soggetta a salvataggio o ristrutturazione nel recente passato;

    f)

    Larco ha presentato allo Stato un business plan che giustifica la necessità di un finanziamento da 30 milioni di EUR per investimenti.

    (54)

    Le autorità greche hanno chiarito che la misura 6 era concessa in forza i) della decisione ministeriale YA 2/95156/0025 recante la data del 30 dicembre 2011 a copertura dell'importo esatto di 30 milioni di EUR e ii) della decisione ministeriale YA 2/95161/0025 recante la data del 30 dicembre 2011 per l'importo esatto di 20 milioni di EUR.

    4.   VALUTAZIONE

    (55)

    La presente decisione affronta, come aspetto preliminare, la questione se Larco sia un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. Successivamente, la decisione valuterà se le misure in esame costituiscano un aiuto di Stato a favore di Larco ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e infine se tale aiuto sia compatibile con il mercato interno.

    4.1.   Difficoltà di Larco

    (56)

    Nella decisione del 6 marzo 2013 e in particolare ai suoi punti 18-25, la Commissione ha concluso in via preliminare che Larco era, nel momento in cui sono state emanate le sei misure di cui trattasi, un'impresa in difficoltà. Nella tabella sono riportati i dati finanziari chiave di Larco per il periodo 2007-2011:

    Dati finanziari chiave di Larco nel periodo 2007-6/2012 (milioni di EUR)

     

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    1o semestre 2012 (17)

    Volume d'affari

    549,3

    284

    98,8

    239

    311

    154,6

    Risultato ante imposte

    23

    – 116

    – 105

    6,4

    6,5

    – 12,2

    Capitale sociale

    163,8

    163,8

    109

    109

    109

    109

    Patrimonio netto

    104

    – 0,4

    – 35

    – 31

    – 26

    – 39

    Totale passivo

    141,2

    230,1

    233,9

    261,8

    262,7

    326,0

    Rapporto debito/Patrimonio netto

    1,3

    – 575,0

    – 6,6

    – 8,3

    – 10,1

    – 8,4

    (57)

    Il punto 10, lettera a), degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione stabilisce che una società a responsabilità limitata è considerata in difficoltà «qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi». Ciò riflette l'idea che una società che sta vivendo una massiccia perdita del suo capitale sociale non sarà in grado di contenere le perdite che la condurranno quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo (come previsto al punto 9 degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione).

    (58)

    Inoltre, in base al punto 11 degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, una società può essere considerata in difficoltà «quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività». A tal riguardo, secondo il Tribunale, «l'esistenza di un capitale proprio negativo […] può essere considerato un indice importante di una situazione di difficoltà finanziaria di un'impresa» (18).

    (59)

    In base ai bilanci di Larco per il periodo 2007 — 1o semestre 2012, il capitale sociale della società non si è ridotto di oltre la metà. Tuttavia, nello stesso periodo, il patrimonio netto della società si è attestato su valori negativi. In casi precedenti la Commissione ha stabilito che quando una società ha un patrimonio netto negativo ciò implica che l'intero capitale sociale della società è andato perduto e ciò permette di presumere a priori che sussistano la condizioni di cui al punto 10, lettera a), degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione (19).

    (60)

    Nel caso di Larco, la Commissione ritiene che il suo capitale sociale sembri non essersi ridotto di oltre la metà soltanto per il fatto che la società non ha adottato misure appropriate, come previste dalla normativa greca (20). Tali misure appropriate mirano a portare il patrimonio netto di una società da valori negativi a valori positivi e allo stesso tempo a innalzarlo a un livello adeguato. Esse possono consistere nella capitalizzazione delle perdite, nell'aumento di capitale o in entrambe.

    (61)

    A tal proposito, la Commissione ritiene che una capitalizzazione delle perdite avrebbe portato alla perdita dell'intero capitale sociale della società dal momento che le perdite accumulate erano superiori ad esso. Per tale motivo, la Commissione ritiene che le condizioni di cui al punto 10, lettera a), degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione sussistano, nel caso di specie, dal 2008.

    (62)

    Inoltre, quanto ai criteri di cui al punto 11 degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, tra il 2007 e il 2009 Larco ha subito una significativa diminuzione del fatturato e nel 2008 e nel 2009 ha accumulato perdite significative, per un importo totale di 221 milioni di EUR (rispettivamente, 116 milioni di EUR e 105 milioni di EUR). Nel 2010 e nel 2011 Larco ha aumentato fatturato e ricavi ma tali aumenti non sono stati sufficienti a permetterne il risanamento finanziario. Nello stesso periodo il suo patrimonio netto restava negativo e il debito continuava a crescere. Le attività di Larco hanno inoltre ricominciato a registrare perdite nel primo semestre del 2012.

    (63)

    La Commissione non condivide l'argomento delle autorità greche secondo cui negli anni 2008 e 2009 Larco non si sarebbe trovata in difficoltà in quanto le perdite erano dovute al calo del prezzo del ferro-nichel.

    (64)

    In primo luogo, il fatto che una contrazione del prezzo del ferro-nichel abbia portato a perdite e contribuito alle difficoltà di Larco non incide di per sé sulla conclusione che Larco presentava i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà. Un'impresa sana avrebbe adattato i suoi costi a tali mutamenti nei prezzi per evitare le perdite.

    (65)

    In secondo luogo, negli anni 2008 e 2009 la società presentava un patrimonio netto negativo e un indebitamento crescente (aumento del 63 % tra il 2007 e il 2008). Benché il prezzo del ferro-nichel e il fatturato siano aumentati significativamente dopo il 2010, i successivi risultati finanziari di Larco indicano che le difficoltà della società permanevano. Non si può quindi ritenere che le perdite del 2008 e del 2009 fossero imputabili unicamente agli alti prezzi del ferro-nichel.

    (66)

    Alla luce di quanto precede, si conclude che Larco era, nel momento in cui sono state concesse le sei misure in esame, un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione.

    4.2.   Esistenza dell'aiuto di Stato

    (67)

    L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (68)

    In base alla prassi delle decisioni della Commissione e come confermato dalla giurisprudenza, il criterio per stabilire se un'operazione tra un soggetto pubblico e un'impresa costituisca un aiuto di Stato è il principio dell'investitore o del creditore operante in un'economia di mercato (21). Da tale principio consegue che se lo Stato agisce sul mercato come un operatore commerciale, lo deve fare in modo equiparabile a un operatore privato. In caso contrario, può configurarsi un aiuto di Stato. In altre parole, il parametro per valutare se un'operazione implica un aiuto di Stato è se un operatore privato, in una situazione simile, si sarebbe comportato nello stesso modo. Nell'applicare tale principio, valutazioni di carattere non economico non possono essere prese in considerazione quali ragioni per accordare misure di sostegno.

    4.2.1.   Misura 1: mancato recupero del credito del ministero delle Finanze

    (69)

    Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può condividere l'argomento delle autorità greche secondo cui il credito di OER era un credito privato. In base alla legge greca 1386/1983 (articolo 1) (22) che istituisce OER, «OER opera a favore dell'interesse sociale e sotto il controllo dello Stato». A norma dell'articolo 3 della stessa legge, lo Stato era l'unico azionista di OER. Lo Stato aveva inoltre la possibilità di nominare direttamente il presidente e due su otto membri del consiglio di amministrazione, nonché, indirettamente, altri quattro membri. Da quanto precede risulta che le risorse di OER costituiscono risorse statali e che ogni credito di OER è quindi imputabile allo Stato.

    (70)

    Le prove fornite dalle autorità greche mostrano che il debito di Larco nei confronti di OER (successivamente trasferito allo Stato) è stato regolarmente registrato e fatturato in conformità con l'accordo del 1998 per il ripianamento dei debiti. Parte del debito è stato riscosso nella misura in cui la redditività della società lo ha permesso. Durante tale periodo, Larco ha effettuato degli investimenti che hanno ridotto i rimborsi ma tali investimenti sono stati approvati da tutti i creditori. In base all'accordo, i creditori non potevano agire in via esecutiva per il recupero del credito in essere.

    (71)

    Alla luce di quanto precede, si conclude che la misura 1 soddisfa il principio del creditore operante in un'economia di mercato posto che lo Stato, nella sua qualità creditore, ha agito come un creditore privato avendo utilizzato tutti gli strumenti a sua disposizione nel quadro del contesto contrattualmente concordato per recuperare il suo credito.

    4.2.2.   Misura 2: la garanzia statale del 2008

    (72)

    Le garanzie statali mettono a rischio risorse statali in quanto la loro escussione va a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, qualsiasi garanzia non opportunamente remunerata comporta una perdita di risorse finanziarie per lo Stato. I criteri dell'utilizzo di risorse statali e dell'imputabilità allo Stato sono quindi soddisfatti in relazione alla presente misura e ciò non è messo in discussione dalle autorità greche.

    (73)

    La Commissione non condivide l'argomento delle autorità greche secondo cui sussisterebbero le condizioni di cui alla sezione 3.2 della comunicazione sulle garanzie. La Commissione ha stabilito che Larco era, nel 2008, un'impresa in difficoltà. Non si può inoltre ritenere, viste le notevoli difficoltà finanziarie di Larco e in particolare il suo elevato rapporto debito/patrimonio netto, che un premio di garanzia annuale dell'1 % rispecchi il rischio di inadempimento in relazione ai prestiti garantiti.

    (74)

    La Commissione ritiene che un creditore ragionevole operante sul mercato non avrebbe fornito a Larco una garanzia a tali condizioni. Posto che la misura è stata concessa a quest'ultima in modo selettivo, la Commissione conclude che la garanzia statale del 2008 ha accordato al beneficiario un vantaggio selettivo.

    (75)

    Larco opera in un settore in cui i prodotti sono commercializzati tra gli Stati membri ed essa stessa esporta la maggior parte della sua produzione in altri Stati membri. Inoltre, l'attività di estrazione, fusione e lavorazione del nichel è svolta, oltre che in Grecia, in sei Stati membri, ossia in Austria, Finlandia, Francia (Nuova Caledonia), Spagna, Svezia e Regno Unito (23). Il nichel è commercializzato in quasi tutti gli Stati membri (24).

    (76)

    Le misure in esame permettono a Larco di continuare a operare cosicché, diversamente da altri concorrenti con difficoltà finanziarie, essa non deve fronteggiare le conseguenze normalmente derivanti dai suoi risultati finanziari negativi. Ciò distorce la concorrenza in quanto le altre società attive sugli stessi mercati si trovano a dover operare senza tale sostegno dello Stato.

    (77)

    Si conclude quindi nel senso che la misura2 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ritiene che l'aiuto sia pari al prestito garantito, posto che è dubbio che Larco, alla luce delle sue difficoltà economiche, avrebbe reperito un finanziamento sul mercato e ciò a prescindere dalle condizioni. In altre parole, la Commissione ritiene che Larco abbia beneficiato di un vantaggio pari all'importo del prestito garantito in quanto, in mancanza della garanzia statale, non sarebbe stata in grado di ottenere tale finanziamento sul mercato.

    (78)

    La Commissione non ha alcuna informazione indicante che la garanzia sia stata escussa.

    4.2.3.   Misura 3: l'aumento di capitale del 2009

    (79)

    La partecipazione dello Stato all'aumento del capitale sociale di Larco nel 2009 implica risorse statali ed è imputabile allo Stato. Tale criterio è quindi soddisfatto e non è messo in discussione dalle autorità greche.

    (80)

    La Commissione non ha ricevuto dalle autorità greche nessuna prova convincente idonea a fondare il loro argomento secondo cui lo Stato avrebbe operato come un investitore ragionevole operante sul mercato. Infatti, i verbali delle assemblee degli azionisti presentati come prova indicano che agli azionisti non era stato fornito alcun piano di ristrutturazione prima dell'aumento di capitale, benché Larco fosse un'impresa in difficoltà. Inoltre, l'importo finale dell'aumento di capitale era in definitiva insufficiente a coprire il patrimonio netto negativo di Larco e non può quindi essere considerato come una misuravolta a proteggere il valore della società e a sostenerne la ristrutturazione.

    (81)

    Quanto alla partecipazione di NBG, la Commissione ricorda il chiarimento fornito dalla Corte secondo cui «la concomitanza non è da sola sufficiente, neppure in presenza di investimenti privati significativi, per concludere nel senso dell'assenza di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, CE senza tener conto degli altri elementi pertinenti, di fatto o di diritto» (25).

    (82)

    La partecipazione parziale di NBG non può essere in effetti addotta come prova della concomitanza tra Stato e azionisti privati dal momento che NBG era esposta a Larco non solo come azionista, ma anche come creditore. La sua decisione di partecipare, in parte, all'aumento di capitale era quindi volta a proteggere, non soltanto il valore del suo investimento, ma anche la sua posizione di creditore.

    (83)

    Lo Stato aveva inoltre già fornito a Larco la garanzia statale del 2008. Come stabilito dalla giurisprudenza pertinente, la decisione dello Stato di partecipare all'aumento di capitale del 2009 non può essere analizzata isolatamente, ma deve essere valutata nel quadro delle altre misure d'aiuto (26).

    (84)

    Infine, i verbali delle assemblee degli azionisti non supportano l'argomento delle autorità greche secondo cui PPC intendeva permettere allo Stato di disporre di un'ampia partecipazione azionaria di maggioranza. PPC ha infatti semplicemente dichiarato che non avrebbe preso parte all'aumento del capitale sociale.

    (85)

    La Commissione ritiene così che un investitore ragionevole operante sul mercato non avrebbe partecipato, a tali condizioni, all'aumento del capitale sociale di Larco. Posto che la misura era stata accordata a quest'ultima in modo selettivo, la Commissione conclude che la partecipazione dello Stato all'aumento di capitale del 2009 ha accordato al beneficiario un vantaggio selettivo.

    (86)

    Per le ragioni illustrate ai considerando 75 e 76 che precedono, la misura può incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza.

    (87)

    Si conclude quindi che la misura3 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Posto che è pacifico che lo Stato ha esercitato pienamente i propri diritti all'aumento del capitale sociale [non chiaro], il valore della misura3 ammonta a 44 999 999,40 EUR.

    (88)

    Quanto alla data di concessione, dal verbale dell'assemblea degli azionisti del 14 maggio 2009 risulta che lo Stato greco ha messo a disposizione, il 15 aprile 2009, 15 milioni di EUR di aumento di capitale (27) in vista di un suo contributo complessivo all'aumento del capitale sociale [non chiaro] di 44 999 999,40 EUR. La Commissione non dispone di informazioni in merito alla data di versamento dell'importo residuo del contributo dello Stato all'aumento del capitale sociale della società.

    4.2.4.   Misura 4: la garanzia statale del 2010

    (89)

    Per le stesse ragioni indicate in relazione alla misura 2, il criterio dell'utilizzo di risorse statali e dell'imputabilità allo Stato risulta soddisfatto anche per la misura 4 e tale aspetto non è stato messo in discussione dalle autorità greche.

    (90)

    La Commissione riconosce che il fatto che, in circostanze simili a quelle del caso di specie, gli azionisti forniscano garanzie può rispondere a una consolidata prassi commerciale. Tuttavia, posto che NBG era anche uno dei soci di Larco, la Commissione ritiene che sarebbe normale che i soci ripartiscano proporzionalmente l'esposizione derivante dalla garanzia in questione. Lo Stato si è invece accollato l'intero rischio, fornendo una garanzia per un debito in un momento in cui Larco si trovava in difficoltà e aveva già un indebitamento crescente.

    (91)

    Anche per la presente misura, come per la misura 2, non sono soddisfatte le condizioni previste nella sezione 3.2 della comunicazione sulle garanzie dal momento che non si può ritenere che un premio del 2 % rispecchi il rischio di inadempimento di Larco.

    (92)

    La Commissione ritiene quindi che un creditore ragionevole operante sul mercato non avrebbe concesso a Larco una garanzia alle condizioni considerate. Posto che la misura è stata fornita a tale società in modo selettivo, la Commissione ritiene che essa abbia accordato alla beneficiaria un vantaggio selettivo.

    (93)

    Per le ragioni illustrate ai considerando 75 e 76 che precedono, la misura può incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza.

    (94)

    Si conclude pertanto nel senso che la misura4 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ritiene che l'aiuto sia pari all'importo garantito, posto che è chiaro che, a prescindere dalle condizioni, nessun operatore di mercato ragionevole avrebbe potuto garantire tale importo a Larco viste le sue difficoltà economiche. In altre parole, la Commissione ritiene che Larco abbia beneficiato di un vantaggio pari all'importo in quanto, in mancanza della garanzia statale, essa non sarebbe stata in grado di ottenere tale garanzia dal mercato.

    (95)

    La Commissione non ha alcuna informazione indicante che la garanzia sia stata escussa.

    4.2.5.   Misura 5: lettere di garanzia al posto del pagamento anticipato dell'imposta addizionale nel 2010

    (96)

    La Commissione prende atto dei chiarimenti forniti dalle autorità greche in relazione al contesto di fatto in cui si colloca la misura 5.

    (97)

    Alla luce delle prove fornite dalle autorità greche, la Commissione concorda che il giudice aveva riconosciuto a Larco il diritto di sostituire il pagamento anticipato dell'imposta addizionale con le lettere di garanzia sulla base di criteri oggettivi che sarebbero stati applicati a qualsiasi società che si fosse trovata in una situazione simile. Si conclude pertanto che la misura 5 non ha comportato un vantaggio selettivo a favore di Larco.

    4.2.6.   Misura 6: le garanzie statali del 2011

    (98)

    La Commissione prende atto dei chiarimenti forniti dalle autorità greche in relazione al contesto di fatto in cui si colloca la misura 6.

    (99)

    La Commissione non concorda con le autorità greche nel ritenere che la misura 6 non sia stata concessa mediante risorse statali. In primo luogo, come spiegato in relazione alla misura 2, le garanzie statali pongono a rischio le risorse statali dal momento che la loro escussione è a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, qualsiasi garanzia non opportunamente remunerata con un premio di mercato implica una perdita di risorse finanziarie per lo Stato. L'argomento relativo al debito IVA in essere per 60 milioni di EUR appare peraltro in contraddizione rispetto alle osservazioni svolte circa la misura 5, in relazione alla quale le autorità greche hanno affermato di aver omesso legittimamente e intenzionalmente di rimborsare l'IVA dovuta al fine di compensare la sospensione del pagamento anticipato dell'imposta addizionale.

    (100)

    La Commissione ritiene quindi che il criterio dell'utilizzo di risorse statali e dell'imputabilità allo Stato sia soddisfatto in relazione alla misura in oggetto.

    (101)

    Neppure per la presente misura, come per le misure 2 e 4, ricorrono le condizioni previste nella sezione 3.2 della comunicazione sulle garanzie.

    (102)

    La Commissione ritiene quindi che un creditore ragionevole operante sul mercato non avrebbe fornito a Larco una garanzia alle condizioni considerate. Posto che la misura era stata erogata a quest'ultima in modo selettivo, la Commissione riconosce che al beneficiario è stato accordato un vantaggio selettivo.

    (103)

    Per le ragioni illustrate ai considerando 75 e 76 che precedono, la misura può incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza.

    (104)

    Si conclude così che la misura 6 costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Come per la misura 2, la Commissione ritiene che l'importo dell'aiuto sia pari all'importo del prestito garantito dal momento che è dubbio che Larco, viste le sue difficoltà economiche, avrebbe reperito un qualche finanziamento sul mercato, e ciò a prescindere dalle condizioni.

    (105)

    La Commissione non ha informazioni indicanti che la garanzia sia stata escussa.

    4.2.7.   Conclusione sull'esistenza di aiuti di Stato

    (106)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le misure 1 e 5 non costituiscano aiuti di Stato, mentre le misure 2, 3, 4 e 6 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

    (107)

    L'aiuto di Stato compreso nella misura 2 ammonta così a 30 milioni di EUR ed è stato concesso il 22 dicembre 2008. L'aiuto di Stato compreso nella misura 3 ammonta a 44 999 999,40 EUR, ma le autorità greche devono chiarire la data (o le date) di concessione. L'aiuto di Stato compreso nella misura 4 ammonta a 10 820 824,95 EUR ed è stato concesso il 10 maggio 2010, mentre l'aiuto di Stato totale compreso nella misura 6 ammonta a 50 milioni di EUR (risultanti da 30 milioni di EUR + 30 milioni di EUR) ed è stato concesso il 30 dicembre 2011.

    4.3.   Aiuti illegali

    (108)

    Le misure 2, 3, 4 e 6 costituiscono aiuti di Stato e sono state concesse in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione stabiliti nell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tali misure rappresentano pertanto aiuti di Stato illegali.

    4.4.   Compatibilità degli aiuti

    (109)

    Dal momento che talune misure costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la loro compatibilità deve essere valutata alla luce delle eccezioni previste nei paragrafi 2 e 3 del suddetto articolo.

    (110)

    In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta allo Stato membro indicare i possibili motivi che giustificano la compatibilità con il mercato interno e dimostrare che sussistono le condizioni per una tale compatibilità (28).

    4.4.1.   Compatibilità delle misure 2, 4 e 6

    (111)

    Per le misure 2 e 4 le autorità greche non hanno invocato alcun possibile motivo che giustifichi la compatibilità, avendo esse sostenuto che le misure non costituivano aiuto di Stato.

    (112)

    Posto che le misure costituiscono un aiuto di Stato, esse dovrebbero essere valutate, dal punto di vista della loro compatibilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e in particolare alla luce degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, dal momento che Larco, quantomeno dal 2008, è stata un'impresa in difficoltà. In base al punto 20 degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, «[l]'impresa in difficoltà […] non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti».

    (113)

    Nel caso di specie, tuttavia, le condizioni degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione (sezione 3.1.) applicabili non sono soddisfatte. Le garanzie non sono state revocate dopo sei mesi e le autorità greche non hanno notificato un piano di ristrutturazione che avrebbe ripristinato la redditività dell'impresa e non sono state neppure attuate misure compensative dirette a mitigare le distorsioni della concorrenza. Manca, infine, prova del fatto che gli aiuti fossero limitati al minimo necessario, in particolare mediante un contributo proprio significativo del beneficiario. Le autorità non hanno fornito un piano di liquidazione.

    (114)

    Per quanto riguarda la misura 6, le autorità greche hanno sostenuto che essa era compatibile con il quadro di riferimento temporaneo e con il regime temporaneo di garanzia e che, in ogni caso, essa doveva essere qualificata come aiuto per il salvataggio.

    (115)

    La Commissione non concorda con le argomentazioni delle autorità greche. Essa ritiene che non sussistessero le condizioni del quadro di riferimento temporaneo e del regime temporaneo di garanzia, dal momento che Larco era un'impresa in difficoltà. L'importo totale delle due garanzie superava la sua spesa salariale annuale, la garanzia eccedeva il 90 % del prestito e l'1 % annuo non poteva essere considerato come un premio di mercato che riflette il rischio di perdita dell'importo garantito.

    (116)

    Rispetto all'argomento secondo cui la misura costituiva un aiuto per il salvataggio, si osserva che, benché la Commissione abbia discusso di Larco con le autorità greche a partire dal 2011, tali autorità non hanno mai menzionato il fatto che le garanzie del 2011 dovevano essere considerate come un aiuto per il salvataggio e non hanno mai effettuato alcuna notifica a tal fine. Nella loro risposta al questionario, recante la data del 16 marzo 2012, le autorità greche hanno infatti espressamente dichiarato che la società non aveva beneficiato di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione negli ultimi dieci anni.

    (117)

    Comunque, le condizioni degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione applicabili non sono soddisfatte neppure in questo caso. Le garanzie del 2011 non sono state revocate dopo sei mesi e le autorità greche non hanno notificato un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Il business plan che giustifica la necessità dell'investimento di 30 milioni di EUR non può rappresentare la base di un piano di ristrutturazione compatibile ai fini degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. E ciò perché tale piano non mira a ripristinare la redditività della società e non sono previste o attuate misure compensative al fine di mitigare le distorsioni della concorrenza. Manca infine prova del fatto che l'aiuto fosse limitato al minimo necessario, in particolare attraverso un contributo proprio significativo del beneficiario dell'aiuto. Le autorità non hanno neppure presentato un piano di liquidazione.

    (118)

    La Commissione non ha individuato nessun altro possibile motivo che giustifichi la compatibilità delle misure 2, 4 e 6.

    (119)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le misure 2, 4 e 6 siano incompatibili con il mercato interno.

    4.4.2.   Compatibilità della misura 3

    (120)

    Le autorità greche non hanno indicato nessun possibile motivo che giustifichi la compatibilità della misura 3, avendo esse sostenuto che la misura non costituiva un aiuto di Stato.

    (121)

    Posto che la misura costituisce un aiuto di Stato, essa dovrebbe essere valutata, dal punto di vista della sua compatibilità, alla luce degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione per le ragioni illustrate al considerando 112 che precede. Tuttavia, anche in questo caso, le condizioni degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione applicabili non sono soddisfatte. Le autorità greche non hanno mai notificato un piano di ristrutturazione volto a ripristinare la redditività della società e non sono state attuate misure compensative volte a mitigare le distorsioni della concorrenza. Non è stato provato infine che l'aiuto era limitato al minimo necessario, in particolare attraverso un contributo proprio significativo del beneficiario dell'aiuto.

    (122)

    La Commissione non ha individuato nessun altro possibile motivo che giustifichi la compatibilità della presente misura.

    (123)

    In tale contesto, la Commissione ritiene che la misura 3 sia incompatibile con il mercato interno.

    4.5.   Recupero

    (124)

    In base al trattato e secondo una giurisprudenza costante, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato interessato deve abolire o modificare tale aiuto (29). Sempre secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'obbligo imposto a uno Stato di abolire un aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato interno è finalizzato a ripristinare lo status quo ante (30). Al riguardo, la Corte ha stabilito che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, ed è ripristinata la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto (31).

    (125)

    In linea con tale giurisprudenza, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (32) ha stabilito che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]».

    (126)

    Così, posto che, in violazione dell'articolo 108 del trattato, nessuna delle misure di cui trattasi è stata notificata alla Commissione e che queste devono quindi essere considerate un aiuto illegale e incompatibile, esse devono essere recuperate al fine di ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della loro concessione. Il recupero deve pertanto avere effetto dalla data in cui è stato conferito un vantaggio al beneficiario, vale a dire dal momento in cui l'aiuto è stato messo a sua disposizione sino all'effettivo recupero, fermo restando che sulle somme da recuperare maturano interessi sino all'effettivo recupero.

    5.   CONCLUSIONI

    (127)

    Le misure 1 e 5 non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

    (128)

    La Grecia ha dato attuazione illegalmente alle misure 2, 3, 4 e 6 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    (129)

    In particolare, le misure 2, 4 e 6 (garanzie statali del 2008, 2010 e 2011) in favore di Larco costituivano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ed erano incompatibili con il mercato interno, posto che non sussistevano le condizioni applicabili degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione e non sono stati individuati altri motivi che giustifichino la compatibilità.

    (130)

    Anche la misura 3 (partecipazione dello Stato nell'aumento di capitale di Larco del 2009) costituiva un aiuto di Stato ed era incompatibile con il mercato interno, posto che non sussistevano le condizioni applicabili degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione e non sono stati individuati altri motivi che giustifichino la compatibilità.

    (131)

    La Commissione osserva che la Grecia ha acconsentito a che la presente decisione sia adottata in lingua inglese,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il mancato recupero del credito da parte del ministero delle Finanze e le lettere di garanzia al posto del pagamento anticipato dell'imposta addizionale del 2010, cui la Grecia ha dato attuazione a favore di Larco, non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

    Articolo 2

    L'aiuto di Stato per 135 820 824,35 EUR concesso illegalmente dalla Grecia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sotto forma delle garanzie statali accordate a Larco General Mining & Metallurgical Company S.A. nel 2008, 2010 e 2011 e della partecipazione dello Stato all'aumento di capitale della società nel 2009, è incompatibile con il mercato interno.

    Articolo 3

    1.   La Grecia procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 2 presso il beneficiario.

    2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.

    3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (33), come modificato.

    4.   Per quanto attiene alla misura 3, la Grecia fornirà la/e data/e esatta/e in cui ha fornito il proprio contributo all'aumento del capitale sociale del 2009.

    5.   La Grecia annulla tutti i pagamenti in essere a titolo degli aiuti di cui all'articolo 2 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 4

    1.   Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2 è immediato ed effettivo.

    2.   La Grecia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

    Articolo 5

    1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

    b)

    una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

    c)

    i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

    2.   La Grecia informa regolarmente la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

    Articolo 6

    La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2014

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Vicepresidente


    (1)  GU C 136 del 15.5.2013, pag. 27.

    (2)  Cfr. Second Economic Adjustment Programme for GreeceFirst Review December 2012, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp123_en.pdf.

    (3)  L'Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) è una società per azioni costituita il 1o luglio 2011 per gestire il processo di privatizzazione.

    (4)  Cfr. nota 1.

    (5)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

    (6)  Nel 2004 ammontava a 10,3 milioni di EUR ed è aumentato costantemente arrivando, nel 2011, a 13,5 milioni di EUR.

    (7)  PPC: 39 milioni di EUR nel 2004, zero nel 2011; Old Larco: 48,3 milioni di EUR nel 2007, 43,8 milioni di EUR nel 2011.

    (8)  Nota 24: partecipazioni in società collegate.

    (9)  Le autorità greche hanno chiarito in seguito che la misura in questione riguarda un'imposta addizionale e non un'ammenda. La misura 5 si intende, quindi, come riferita a un'imposta addizionale e non a un'ammenda fiscale come erroneamente indicato nella decisione del 6 marzo 2013.

    (10)  Codice delle imposte sul reddito greco, legge 2238/1994 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica FEK A 151 — 16.9.1994), articolo 74, paragrafo 9.

    (11)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

    (12)  Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

    (13)  Secondo Old Larco, tale importo rappresenta l'interesse maturato sul debito in linea capitale riconosciuto nell'accordo del 1998.

    (14)  Articoli 200-205 del codice di procedura amministrativa.

    (15)  Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1).

    (16)  N 308/09, adottato il 30 giugno 2009.

    (17)  Dati presentati da HRADF.

    (18)  Cause riunite T-102/07, Freistaat Sachsen/Commissione, e T-120/07, MB Immobilien e MB System/Commissione, Raccolta 2010, pag. II-585, punto 106.

    (19)  Decisioni della Commissione nel caso C 38/07 Arbel Fauvet Rail (GU L 238 del 5.9.2008, pag. 27) e nel caso C 27/10 United Textiles (GU L 279 del 12.10.2012, pag. 30).

    (20)  In base all'articolo 47 della legge greca 2190/1920, se il patrimonio netto di una società scende sotto il 50 % del suo capitale sociale, gli azionisti della società devono decidere (entro sei mesi dal termine dell'anno fiscale di riferimento) se liquidare la società o adottare altre misure.

    (21)  Cfr., ad esempio, causa C-305/89, Italia/Commissione («Alfa Romeo»), Raccolta 1991, pag. I-1603, punti 18 e 19; causa T-16/96, Cityflyer Express/Commissione, Raccolta 1998, pag. II-757, punto 51; cause riunite T-129/95, T-2/96 e T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke e Lech-Stahlwerke/Commissione, Raccolta 1999, pag. II-17, punto 104; e cause riunite T-268/08 e T-281/08, Land Burgenland e Austria/Commissione, Raccolta 2012, pag. II-0000, punto 48.

    (22)  Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica FEK Α 107 — 6.7.1994.

    (23)  Fonti: British Geological Survey, European Mineral Statistics 2006-2010, http://www.bgs.ac.uk/; cfr. anche Nickel Institute, http://www.nickelinstitute.org

    (24)  Fonte: British Geological Survey, European Mineral Statistics 2006-2010, http://www.bgs.ac.uk/

    (25)  Sentenza dell'11 settembre 2012, causa T-565/08, Corsica Ferries/Commissione, punto 122.

    (26)  Cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, Bouygues SA, Bouygues Télécom SA/Commissione, e causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione, Raccolta 1998, punto 171.

    (27)  In forza del documento Οικ2/27694/0025 del ministero delle Finanze.

    (28)  Causa C-364/90, Italia/Commissione, Raccolta 1993, pag. I-2097, punto 20.

    (29)  Cfr. causa C-70/72, Commissione/Germania, Raccolta 1973, pag. 813, punto 13.

    (30)  Cfr. cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Raccolta 1994, pag. I-4103, punto 75.

    (31)  Cfr. causa C-75/97, Belgio/Commissione, Raccolta 1999, pag. I-3671, punti 64 e 65.

    (32)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

    (33)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


    ALLEGATO

    INFORMAZIONI SUGLI IMPORTI DEGLI AIUTI PERCEPITI, DA RECUPERARE E GIÀ RECUPERATI

    Identità del beneficiario — misura

    Importo totale dell'aiuto percepito

    Importo totale dell'aiuto da recuperare

    (capitale)

    Totale importo già rimborsato

    Capitale

    Interesse per il recupero

    Larco — Misura 2

    30 000 000

    30 000 000

    0

    0

    Larco — Misura 3

    44 999 999,40

    44 999 999,40

    0

    0

    Larco — Misura 4

    10 820 824,95

    10 820 824,95

    0

    0

    Larco — Misura 6

    50 000 000

    50 000 000

    0

    0


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