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Document 32014D0130

Decisione 2014/130/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

GU L 71 del 12.3.2014, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/130(1)/oj

12.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/14


DECISIONE 2014/130/PESC DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2014

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 marzo 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/133/PESC (1) che nomina il sig. Michel Dominique REVEYRAND – DE MENTHON rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sahel. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2014.

(2)

Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri dodici mesi.

(3)

L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

1.   Il mandato del sig. Michel Dominique REVEYRAND – DE MENTHON quale RSUE per il Sahel è prorogato per il periodo dal 1o marzo 2014 al 28 febbraio 2015. Il mandato dell'RSUE può terminare anticipatamente, se il Consiglio decide in tal senso, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

2.   Ai fini del mandato dell'RSUE, il Sahel è definito quale l'area che costituisce l'obiettivo principale della strategia dell'Unione per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel (la «strategia»), vale a dire il Mali, la Mauritania e il Niger. Per le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo con altri paesi e con entità regionali o internazionali, anche oltre il Sahel, se del caso.

3.   In considerazione della necessità di un approccio regionale alle sfide interconnesse che caratterizzano la regione, l'RSUE per il Sahel opera in stretta consultazione con altri RSUE pertinenti, tra cui l'RSUE per la regione del Mediterraneo meridionale, l'RSUE per i diritti umani e l'RSUE presso l'Unione africana.

Articolo 2

Obiettivi politici

1.   Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in relazione al Sahel, al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a ottenere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. L'RSUE punta, inoltre, a rafforzare la qualità, l'intensità e l'impatto dell'articolato impegno dell'Unione nel Sahel.

2.   L'RSUE contribuisce a sviluppare e attuare l'approccio dell'Unione, che ingloba tutti gli aspetti dell'azione dell'Unione, in particolare negli ambiti della politica, della sicurezza e dello sviluppo, compresa la strategia, nonché a coordinare tutti gli strumenti pertinenti per le azioni dell'Unione.

3.   La priorità iniziale è data al Mali e alla sua stabilizzazione a lungo termine e alle dimensioni regionali del conflitto in questo paese.

4.   Riguardo al Mali, gli obiettivi politici dell'Unione intendono promuovere, mediante l'uso coordinato ed effettivo di tutti i propri strumenti, il ritorno per il Mali e il suo popolo a un contesto di pace, riconciliazione, sicurezza e sviluppo. Particolare attenzione deve essere prestata anche a Burkina Faso e Niger, in particolare nella prospettiva di elezioni in questi paesi.

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'Unione in relazione al Sahel, l'RSUE ha il mandato di:

a)

contribuire attivamente all'attuazione, al coordinamento e all'ulteriore sviluppo dell'approccio globale dell'Unione alla crisi regionale, in base alla sua strategia, con l'obiettivo comune di rafforzare la coerenza e l'efficienza globale delle attività dell'Unione nel Sahel, in particolare nel Mali;

b)

avviare un dialogo con tutte le parti interessate della regione, i governi, le autorità regionali, le organizzazioni regionali e internazionali, la società civile e le diaspore, al fine di promuovere gli obiettivi dell'Unione e di contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nel Sahel;

c)

rappresentare l'Unione nelle pertinenti sedi internazionali e regionali, tra cui il gruppo di sostegno e di monitoraggio sulla situazione in Mali, e garantire la visibilità del sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla prevenzione dei conflitti, tra cui la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger);

d)

mantenere una stretta cooperazione con le Nazioni Unite (ONU), in particolare il rappresentante speciale del segretario generale per l'Africa occidentale e il rappresentante speciale del segretario generale per il Mali, con l'Unione Africana (UA), in particolare l'alto rappresentante dell'UA per il Mali e il Sahel, con la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e con gli altri soggetti interessati nazionali, regionali e internazionali più importanti, inclusi altri inviati speciali per il Sahel, nonché con gli organismi pertinenti nella zona del Maghreb;

e)

seguire da vicino la dimensione regionale e transfrontaliera della crisi, inclusi il terrorismo, la criminalità organizzata, il contrabbando di armi, il traffico di esseri umani e di stupefacenti, i flussi migratori e di rifugiati e i correlati flussi finanziari; in stretta collaborazione con il coordinatore antiterrorismo dell'UE, contribuire all'ulteriore attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE;

f)

mantenere contatti politici regolari ad alto livello con i paesi della regione interessati da terrorismo e criminalità internazionale, al fine di garantire un approccio coerente e globale e assicurare il ruolo chiave dell'Unione negli sforzi internazionali volti a combattere il terrorismo e la criminalità internazionale. Ciò include il sostegno attivo dell'Unione allo sviluppo di capacità regionali nel settore della sicurezza e assicurare che le cause profonde del terrorismo e la criminalità internazionale nel Sahel siano adeguatamente trattate;

g)

seguire con attenzione le conseguenze politiche e di sicurezza delle crisi umanitarie nella regione;

h)

per quanto riguarda il Mali, contribuire agli sforzi regionali e internazionali intesi a favorire la risoluzione della crisi nel Mali, in particolare un completo ritorno alla normalità costituzionale e alla governance nell'intero territorio e un dialogo nazionale credibile e inclusivo che porti a una soluzione politica sostenibile;

i)

promuovere lo sviluppo delle istituzioni, la riforma del settore della sicurezza e la costruzione della pace e la riconciliazione a lungo termine in Mali;

j)

contribuire, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, all'attuazione nella regione delle politiche dell'Unione sui diritti umani, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, nonché gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, così come delle politiche dell'Unione in materia di donne, pace e sicurezza, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo e mantenere contatti regolari con le autorità pertinenti in Mali e nella regione, l'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, l'ufficio dell'alto commissario per i diritti umani e dei difensori dei diritti umani e gli osservatori nella regione;

k)

vigilare e riferire sul rispetto delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU (UNSCR), in particolare le UNSCR 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012) e 2100 (2013).

2.   Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE tra l'altro:

a)

fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla formulazione delle posizioni dell'Unione nei consessi regionali e internazionali al fine di promuovere e consolidare in modo proattivo l'approccio globale dell'Unione alla crisi nel Sahel;

b)

mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione e collabora strettamente con le pertinenti delegazioni dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.   L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.

2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le responsabilità dell'AR.

3.   L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e con i servizi pertinenti degli stessi, in particolare con la direzione Africa occidentale.

Articolo 5

Finanziamento

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2014 al 28 febbraio 2015 è pari a … EUR.

2.   Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l' RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, in funzione del mandato. L’RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale che lavori con l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato presso l'RSUE è a carico dello Stato membro o dell'istituzione dell’Unione interessati o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell'RSUE.

4.   Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per garantire la coerenza e la corrispondenza riguardo alle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate dell'Unione

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (2).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.   Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.

2.   Le delegazioni e/o gli Stati membri dell'Unione, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Secondo la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione della sicurezza nell'area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che includa le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona geografica e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione;

b)

provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona geografica;

c)

assicurando che tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona geografica, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale zona;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi e la relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1.   L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

2.   L’RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione, quali il contributo dell’Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell’Unione, in coordinamento con le delegazioni dell’Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento con altri attori dell'Unione

1.   Nell'ambito della strategia, l'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione politica e diplomatica dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione.

2.   Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione e con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione.

3.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUCAP Sahel Niger e al comandante della missione EUTM Mali. Se necessario, l'RSUE, il comandante della missione EUTM Mali e il comandante civile dell’operazione EUCAP Sahel Niger si consultano reciprocamente.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 30 giugno 2014 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2014.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o marzo 2014.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2014

Per il Consiglio

Il presidente

G. VROUTSIS


(1)  Decisione 2013/133/PESC del Consiglio, del 18 marzo 2013, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel (GU L 75 del 19.3.2013, pag. 29).

(2)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate dell'Unione (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).


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