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Document 32014D0125
Council Decision 2014/125/CFSP of 10 March 2014 amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
Decisione 2014/125/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014 , recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana
Decisione 2014/125/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014 , recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana
GU L 70 del 11.3.2014, p. 22–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 70/22 |
DECISIONE 2014/125/PESC DEL CONSIGLIO
del 10 marzo 2014
recante modifica della decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (1). |
(2) |
Il 28 gennaio 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2134 (2014). |
(3) |
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2134 (2014) richiede di adottare misure per l'applicazione delle restrizioni di viaggio e il congelamento dei fondi e dei beni delle persone ed entità designate dal Comitato istituito in virtù del punto 57 della UNSCR 2127 (2013), conformemente ai criteri fissati nella UNSCR 2134 (2014). |
(4) |
L'UNSCR 2134 (2014) riconferma e proroga altresì l'embargo sulle armi stabilito dall'UNSCR 2127 (2013). L'UNSCR 2134 (2014) determina inoltre che l'embargo sulle armi non si applica alle forniture destinate unicamente al sostegno dell'operazione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA) o all'uso da parte di questa. |
(5) |
È inoltre necessario modificare l'ambito di applicazione della deroga in ordine a vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e di materiale connesso destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della Missione per il consolidamento della pace in Centrafrica (MICOPAX), della missione internazionale di sostegno alla Repubblica Centrafricana (MISCA), dell'Ufficio integrato delle Nazioni Unite per la costruzione della pace nella Repubblica Centrafricana (BINUCA) e la sua unità di sorveglianza, la task force regionale dell'Unione africana (UA-RTF), le forze francesi dispiegate nella Repubblica Centrafricana ed EUFOR RCA per includere la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria. |
(6) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/798/PESC è così modificata:
(1) |
all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 2 bis 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio alle persone designate dal Comitato istituito in virtù del punto 57 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2127 (2013) (“Comitato”) quali persone che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone:
elencate nell'allegato della presente decisione. 2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini. 3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario. 4. Il paragrafo 1 non si applica qualora il Comitato stabilisca caso per caso che:
5. Nei casi in cui, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, uno Stato membro autorizzi l'ingresso o il transito nel suo territorio di una persona elencata nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alla persona oggetto dell'autorizzazione stessa. Articolo 2 ter 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità designate dal Comitato che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica, compresa una transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza, incluse le persone ed entità:
o le persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o le entità da essi possedute o controllate. L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione. 2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione né va a beneficio, direttamente o indirettamente, di persone o entità di cui al paragrafo 1. 3. Uno Stato membro può consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al Comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e il Comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica. 4. Uno Stato membro può consentire altresì deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi e risorse economiche che siano:
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e abbia notificato al Comitato l’intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione. 6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1. Articolo 2 quater Il Consiglio redige l’elenco che figura in allegato e lo modifica conformemente alle decisioni prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato. Articolo 2 quinquies 1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il Comitato designino una persona o un’entità, il Consiglio inserisce nell’allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni. 2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità. Articolo 2 sexies 1. L’allegato indica i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato. 2. L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del Comitato.»; |
3) |
è aggiunto un allegato quale figura nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. VROUTSIS
(1) Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).
ALLEGATO
"ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 2 bis e delle persone e entità di cui all'articolo 2 ter
A. |
Persone |
B. |
Entità". |