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Document 32014A1115(01)

Parere della Commissione, del 14 novembre 2014 , relativo al progetto di regolamento della Banca centrale europea in merito alle statistiche sui mercati monetari

GU C 407 del 15.11.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 407/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2014

relativo al progetto di regolamento della Banca centrale europea in merito alle statistiche sui mercati monetari

2014/C 407/01

Introduzione

L’8 settembre 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha chiesto alla Commissione di esprimere un parere su un progetto di nuovo regolamento relativo alle statistiche sui mercati monetari.

La Commissione accoglie con favore tale richiesta e prende atto che la BCE adempie in tal modo all’obbligo, che le incombe in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE (1), di consultare la Commissione sui progetti di regolamento della BCE qualora esistano collegamenti con gli obblighi imposti dalla Commissione in campo statistico, al fine di garantire la coerenza necessaria alla produzione di statistiche che soddisfino i rispettivi obblighi di segnalazione della BCE e della Commissione. Una fattiva collaborazione tra la BCE e la Commissione è proficua per entrambe le istituzioni, oltre che per gli utenti e per i rispondenti, in quanto rende più efficiente la produzione di statistiche europee. La Commissione nota inoltre con soddisfazione che in tale regolamento è fatto esplicito riferimento al suo parere.

La Commissione si compiace dell’iniziativa della BCE di rilevare dati sui mercati monetari. La Commissione accoglie con favore ogni iniziativa diretta ad accrescere la trasparenza di tali mercati e riconosce che per costruire parametri di riferimento affidabili e attendibili in linea con i recenti orientamenti elaborati dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) e dall’Autorità bancaria europea (ABE) è necessario disporre dei pertinenti dati.

La proposta presenta evidenti e rilevanti benefici che rivestono importanza per una vasta schiera di interessati nonché per vari fini: analisi di politica monetaria, costruzione di tassi di interesse di riferimento, funzioni di vigilanza bancaria, analisi strategiche e trasparenza di tali mercati. Tutti questi aspetti sono fondamentali per il corretto funzionamento del sistema finanziario.

La Commissione giudica importante che tutti i dati che verranno rilevati dalla BCE sui mercati monetari grazie a tale regolamento siano messi a disposizione di altre autorità competenti dell’Unione per l’espletamento delle loro funzioni.

La rilevazione dei dati proposta avverrà presso le istituzioni finanziarie monetarie (IFM). La Commissione teme che l’elenco delle IFM contenga unità che non sono depositari attivi e ribadisce la necessità di rispettare i principi statistici.

Osservazioni e modifiche proposte al progetto legislativo

Tale iniziativa richiederà la segnalazione di una serie di operazioni sul mercato monetario, quali strumenti di debito non garantiti, talune operazioni di finanziamento tramite titoli a breve termine (ad esempio le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di «buy-sell back») e derivati. La segnalazione permetterà pertanto alla BCE di assolvere il proprio dovere di produrre dati statistici esaustivi, dettagliati e armonizzati sui mercati monetari della zona euro.

Tale iniziativa è strettamente legata a due importanti sviluppi della legislazione dell’UE:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (COM(2014) 40 final del 29.1.2014):

Una volta adottato, il regolamento imporrà in tutta l’Unione europea la segnalazione ad un repertorio di dati sulle negoziazioni di qualsiasi operazione di finanziamento tramite titoli eseguita nell’UE, comprese le operazioni di vendita con patto di riacquisto e di «sell-buy back» a breve termine. Le banche centrali dell’UE, nonché altre autorità competenti, avranno accesso a tutti i dati necessari all’assolvimento dei loro compiti. Dato che la segnalazione dovrebbe entrare in vigore dopo il 2017, è indispensabile evitare la duplicazione di obblighi di segnalazione per i partecipanti al mercato.

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2):

Altrettanto importante è evitare di imporre ai partecipanti al mercato la duplicazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sui derivati. A tal fine la BCE dovrebbe avvalersi dei dati già disponibili nei repertori di dati sulle negoziazioni e richiedere soltanto i dati mancanti necessari per soddisfare le esigenze di produzione di statistiche.

In considerazione della necessità di evitare la duplicazione degli obblighi di segnalazione e tenuto conto della prossima entrata in vigore di un regolamento sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, si propone di modificare l’articolo 11 in modo da precisare che gli aggiornamenti periodici, dopo il primo riesame iniziale, potrebbero essere effettuati a intervalli inferiori a due anni, qualora entrino in vigore nuovi analoghi obblighi di segnalazione imposti dalla normativa UE. A sostegno di questa modifica si propone altresì che sia aggiunto un nuovo considerando per precisare che gli obblighi di segnalazione di cui al regolamento della BCE relativo alle statistiche sui mercati monetari sono ritenuti soddisfatti nel caso in cui i dati in merito a un’operazione di finanziamento tramite titoli o a un contratto derivato siano già stati trasmessi a un repertorio di dati sulle negoziazioni, a condizione che la BCE abbia effettivamente accesso ai dettagli di tali operazioni.

Conclusioni

In generale la Commissione valuta favorevolmente il progetto di regolamento nella misura in cui contribuisce alla rilevazione di dati statistici affidabili sui mercati finanziari a livello europeo, di grande importanza per le parti interessate, fra cui la stessa Commissione.

La Commissione è tuttavia del parere che gli aspetti sopra menzionati debbano essere presi in debita considerazione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2014

Per la Commissione

Marianne THYSSEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.


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