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Document 32013R0866

Regolamento di esecuzione (UE) n. 866/2013 della Commissione, del 9 settembre 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda il transito di partite di carni di pollame dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 241 del 10.9.2013, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/866/oj

10.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 866/2013 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda il transito di partite di carni di pollame dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/99/CE definisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano la produzione, la trasformazione, la distribuzione all’interno dell’Unione e l’introduzione da paesi terzi di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dispone la definizione di norme e certificazioni specifiche per il transito.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (2), stabilisce che alcuni prodotti possono essere importati e transitare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nella tabella dell’allegato I, parte 1, di detto regolamento. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Tali condizioni tengono anche conto della necessità o meno di garanzie aggiuntive in funzione della situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Le garanzie aggiuntive che questi prodotti devono rispettare sono riportate nell’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(3)

L’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 798/2008 dispone che le uova esenti da organismi patogeni specifici, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti che transitano nell’Unione siano accompagnati da un certificato redatto in base al modello di cui all’allegato XI che sia conforme alle condizioni ivi stabilite.

(4)

In considerazione della situazione di isolamento geografico del territorio russo di Kaliningrad, l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 798/2008 deroga alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento e prescrive condizioni specifiche per il transito di determinate partite da e per la Russia attraverso Lettonia, Lituania e Polonia. Tali condizioni includono controlli supplementari e la sigillatura delle partite.

(5)

La Bielorussia ha chiesto alla Commissione di autorizzare il transito attraverso l’Unione di carni di pollame dalla Bielorussia verso il territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania.

(6)

Vista la situazione geografica di Kaliningrad e le strutture procedurali già esistenti, stabilite dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda il transito di prodotti da e per la Russia, il transito di carni di pollame dalla Bielorussia al territorio russo di Kaliningrad attraverso la Lituania per ferrovia o per strada deve essere consentito, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4 per altri prodotti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 deve essere modificato al fine di aggiungere il prodotto carni di pollame nell’articolo 18, paragrafo 2, e di modificare la voce relativa alla Bielorussia nell’allegato I, parte 1.

(8)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 798/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato come segue:

1)

la frase introduttiva dell’articolo 18, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, il transito per strada o ferrovia attraverso i posti d’ispezione frontalieri in Lituania elencati nell’allegato della decisione 2009/821/CE di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che:»;

2)

l’allegato I è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1)

nella parte 1, la voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

«BY — Bielorussia

BY-0

L’intero paese

EP, E e POU (solo per transito attraverso la Lituania)

IX»

 

 

 

 

 

 

2)

nella parte 2, sezione «Garanzie complementari (GC)», la voce «IX» è sostituita dalla seguente:

«IX

:

il transito solo attraverso la Lituania di partite di uova, ovoprodotti e carni di pollame provenienti dalla Bielorussia e destinati al territorio russo di Kaliningrad è consentito a condizione che sia rispettato l’articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4.»


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