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Document 32013R0861

Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013 , che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

GU L 240 del 7.9.2013, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 10/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/861/oj

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 861/2013 DEL CONSIGLIO

del 2 settembre 2013

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

La Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India con il regolamento (UE) n. 419/2013 (2) («regolamento provvisorio»).

(2)

L’inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2012 dall’Associazione europea della siderurgia (Eurofer) («denunciante») per conto di produttori dell’UE che rappresentavano più del 50 % della produzione totale dell’Unione di determinati fili di acciaio inossidabile.

(3)

Nel parallelo procedimento antidumping, la Commissione ha — con il regolamento (UE) n. 418/2013 (3) — istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India.

1.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(4)

Durante la fase provvisoria dell’inchiesta la tecnica del campionamento è stata applicata ai produttori esportatori indiani, ai produttori dell’Unione e agli importatori indipendenti. Tuttavia, dato che due degli importatori scelti per l’inserimento nel campione non hanno fatto pervenire le risposte al questionario, non è stato più possibile procedere con il campionamento degli importatori. Tutte le informazioni disponibili concernenti gli importatori che hanno collaborato sono state utilizzate per formulare le conclusioni definitive, in particolare in relazione all’interesse dell’Unione.

(5)

Sette produttori esportatori indiani non inclusi nel campione hanno chiesto l’esame individuale: due di essi hanno risposto al questionario, cinque non hanno risposto al questionario e dei due che hanno risposto uno ha ritirato la domanda di esame individuale. Di conseguenza la Commissione ha esaminato la richiesta di un produttore esportatore indiano non incluso nel campione:

KEI Industries Limited, New Delhi (KEI).

(6)

A parte quanto precede, si confermano i considerando 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 14 del regolamento provvisorio.

1.3.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(7)

Come indicato al considerando 20 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2009 e il 31 marzo 2012 («periodo in esame»).

1.4.   Fase successiva del procedimento

(8)

Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato deciso di istituire le misure compensative provvisorie («comunicazione delle informazioni provvisorie»), diverse parti interessate, segnatamente due produttori esportatori, il denunciante e 11 utilizzatori, hanno presentato osservazioni. Sono state sentite le parti che ne hanno fatto richiesta. La Commissione ha continuato a raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Tutte le osservazioni ricevute sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.

(9)

Le parti interessate sono state informate dalla Commissione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati fili d’acciaio inossidabile originari dell’India e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio («comunicazione delle informazioni definitive»). Alle parti è stato anche concesso un termine entro il quale presentare osservazioni sulla comunicazione delle informazioni definitive. Tutte le osservazioni ricevute sono state esaminate e prese in considerazione, ove opportuno.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(10)

Come indicato al considerando 21 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è definito come filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

i)

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

ii)

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell’India.

(11)

Alcuni utilizzatori hanno espresso preoccupazioni in merito all’apparente assenza di differenziazione tra i vari tipi del prodotto in esame e del prodotto simile, visto che esiste un ampio mix di prodotti a livello di tutti i tipi del prodotto. Una preoccupazione particolare ha riguardato la possibilità di garantire — nell’inchiesta — un confronto equo tra tutti i tipi del prodotto. Come avviene nella maggior parte delle inchieste, la definizione del prodotto in esame copre un’ampia varietà di tipi di prodotto che presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base identiche o simili. Il fatto che tali caratteristiche possano variare da un tipo di prodotto a un altro può in effetti far sì, nell’ambito di un’inchiesta, che venga trattata una vasta gamma di tipi di prodotto. Ciò vale per la presente inchiesta. La Commissione ha tenuto conto delle differenze tra i tipi di prodotto e garantito un confronto equo. Un codice di controllo del prodotto (CCP) univoco è stato assegnato a ogni tipo di prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori indiani e a ciascun tipo di prodotto fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione. L’assegnazione del codice è avvenuta in funzione delle principali caratteristiche del prodotto che in questo caso sono: il grado acciaio, la resistenza alla trazione, il rivestimento, la superficie, il diametro e la forma. I diversi tipi di fili esportati nell’Unione sono stati pertanto confrontati — in base al CCP — con i prodotti fabbricati e venduti dall’industria dell’Unione che presentano caratteristiche identiche o simili. Tutti questi tipi rientravano nella definizione del prodotto in esame e del prodotto simile di cui all’avviso di apertura (4) e al regolamento provvisorio.

(12)

Una parte ha ribadito la sua tesi relativa alla diversità dei tipi di prodotto «a elevato profilo tecnico», a suo avviso non intercambiabili con altri tipi del prodotto in esame. Questo motivo, secondo la sua argomentazione, ne dovrebbe determinare l’esclusione dalla definizione del prodotto. In base alla giurisprudenza, per determinare se i prodotti sono simili tanto da rientrare nello stesso prodotto, occorre valutare se sono accomunati dalle stesse caratteristiche tecniche e fisiche, dalle stesse destinazioni d’uso fondamentali e dallo stesso rapporto qualità-prezzo. A tale riguardo, occorre parimenti valutare l’intercambiabilità e la concorrenza tra tali prodotti (5). Dall’inchiesta è emerso che i tipi di prodotto «a elevato profilo tecnico» cui la parte ha fatto riferimento presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base proprie degli altri prodotti oggetto dell’inchiesta. Si tratta di prodotti in acciaio inossidabile e segnatamente di fili. Essi costituiscono un prodotto semilavorato dell’acciaio (che nella maggior parte dei casi è successivamente sottoposto a ulteriori trasformazioni in vista della fabbricazione di un’ampia gamma di prodotti finiti); il processo di produzione è simile e si fonda sull’uso di macchine simili, tanto che i produttori possono passare da una variante del prodotto a un’altra, a seconda della domanda. Di conseguenza, sebbene vari tipi di fili non siano direttamente intercambiabili e in diretta concorrenza tra loro, i produttori sono in concorrenza per assicurarsi contratti che coprono un’ampia gamma di fili di acciaio inossidabile. Inoltre, questi tipi di prodotto sono fabbricati e venduti sia dall’industria dell’Unione sia dai produttori esportatori indiani sulla base di un metodo di produzione simile. Ne consegue che l’argomentazione in questione non può essere accolta.

(13)

In risposta alla comunicazione delle conclusioni definitive, una parte ha sostenuto che l’analisi condotta dalla Commissione per stabilire se i tipi di prodotto «a elevato profilo tecnico» dovessero essere inclusi all’inchiesta era insufficiente. Questa argomentazione è respinta. L’inchiesta ha stabilito che il tipo di prodotto «a elevato profilo tecnico» rientra nella definizione del prodotto, come indicato al considerando 12. La parte sostiene, a torto, che tutti i criteri cui fa riferimento la giurisprudenza debbano essere contemporaneamente soddisfatti: ciò non è esatto. Secondo la giurisprudenza, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel definire il prodotto (6) e deve basare la sua valutazione sull’insieme dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Spesso, come nel caso di specie, alcuni criteri possono far propendere in una direzione e altri criteri in un’altra: in tali circostanze la Commissione deve effettuare una valutazione complessiva, come è avvenuto nel caso in esame. Pertanto questa parte interessata erra nel sostenere la tesi secondo la quale i tipi di prodotto devono condividere tutte le caratteristiche per poter rientrare nella stessa definizione del prodotto.

(14)

Alcuni utilizzatori hanno affermato che i fili di acciaio inossidabile della cosiddetta «serie 200» avrebbero dovuto essere esclusi dalla definizione del prodotto. Hanno, in particolare, sostenuto che in pratica l’industria dell’Unione non fabbrica questo tipo di prodotto. Si tratta tuttavia di una tesi infondata. In primo luogo, il fatto che un determinato tipo di prodotto non sia fabbricato dall’industria dell’Unione non costituisce un motivo sufficiente per escluderlo dall’ambito dell’inchiesta qualora il processo di produzione sia tale da consentire ai produttori dell’Unione di iniziare a fabbricare il tipo di prodotto in questione. In secondo luogo, come per già per i fili «a elevato profilo tecnico» (cfr. considerando 12), è stato rilevato che questi tipi del prodotto in esame presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o simili ad altri tipi del prodotto simile fabbricato e venduto dall’industria dell’Unione. Ne consegue che l’argomentazione in questione non può essere accolta.

(15)

In subordine, i suddetti utilizzatori hanno sostenuto che nella definizione del prodotto in esame debba essere inclusa la vergella. Quest’ultima è la materia prima impiegata nella fabbricazione del prodotto in esame, ma può essere usata anche per la fabbricazione di prodotti diversi, quali elementi di fissaggio e chiodi. Pertanto, contrariamente al prodotto oggetto dell’inchiesta, la vergella non costituisce un prodotto finito in acciaio. La vergella può, mediante il processo di formatura a freddo, essere trasformata, tra l’altro, nel prodotto in esame o in un prodotto simile. Per questo motivo la vergella non può essere inclusa nella definizione del prodotto ai sensi del regolamento di base.

(16)

Stante quanto precede, si conferma la definizione del prodotto in esame e del prodotto simile contenuta nei considerando da 21 a 24 del regolamento provvisorio.

3.   SOVVENZIONI

3.1.   Introduzione

(17)

Il considerando 25 del regolamento provvisorio contiene un riferimento ai seguenti regimi che configurerebbero la concessione di sovvenzioni compensabili:

a)

regime di credito di dazi di importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS);

b)

regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme — DDS);

c)

regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS);

d)

regime di esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS);

e)

regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme — ECS);

f)

regime di crediti sui dazi all’esportazione (Focus Market Scheme — FMS);

g)

regime delle zone economiche speciali e delle unità orientate all’esportazione (Special Economic Zones/Export Oriented Units — SEZ/EOU).

(18)

L’industria dell’Unione ha obiettato che la Commissione avrebbe omesso di considerare una serie di regimi di sovvenzione, soprattutto quelli regionali, e a suo avviso ciò avrebbe determinato una sottostima delle sovvenzioni effettivamente percepite dall’industria indiana. Tale argomentazione è priva di fondamento. La Commissione ha esaminato tutti i regimi di sovvenzione nazionali e locali richiamati nella denuncia. Ha tuttavia accertato che durante il periodo dell’inchiesta i produttori esportatori inclusi nel campione avevano ricevuto sovvenzioni solo per i regimi elencati al considerando 14.

(19)

L’industria dell’Unione ha sostenuto anche che, dal momento che nella parallela inchiesta antidumping i dati presentati dai produttori indiani inclusi nel campione erano stati giudicati inattendibili ed era stato applicato l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (7), nell’ambito della presente inchiesta si sarebbe dovuto analogamente applicare il corrispondente articolo 28 del regolamento di base. L’articolo 28 del regolamento di base si applica, però, solo se sono soddisfatte le condizioni da esso previste — condizioni non soddisfatte in relazione alle informazioni fornite dai produttori indiani inclusi nel campione. Ne consegue che l’argomentazione in questione non può essere accolta.

(20)

L’inchiesta ha dimostrato che il DEPBS, il DDS e l’AAS fanno tutti parte di un unico meccanismo di sovvenzione, che costituisce un meccanismo di restituzione del dazio (drawback). L’India utilizza da molto tempo varie tipologie di questo sistema, modificando frequentemente i singoli sottosistemi. L’inchiesta ha dimostrato che è opportuno analizzare insieme questi sottosistemi, poiché gli esportatori devono in genere sceglierne uno (dato che si escludono a vicenda) e passare a un altro sottosistema qualora uno di essi venga soppresso.

(21)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 25 a 28 del regolamento provvisorio.

3.2.   Regime di credito di dazi di importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

(22)

Uno dei produttori esportatori indiani inclusi nel campione ha sostenuto che il DEPBS non deve essere considerato una sovvenzione compensabile, dato che lo scopo del regime è compensare i dazi doganali applicati alle importazioni. È stato inoltre sostenuto che, data la mancanza di una produzione nazionale dei fattori produttivi che entrano nel prodotto oggetto dell’inchiesta, si può ragionevolmente presumere che a tutte le importazioni sia stata applicata un’aliquota impositiva del 5 % e che il valore massimo stabilito dal governo indiano dia la garanzia che non si verifichi una sovracompensazione. Come spiegato al considerando 38 del regolamento provvisorio, questo regime non può essere considerato un sistema ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore che beneficia del regime DEPBS non è obbligato a utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l’importo del credito non è calcolato in funzione del valore effettivo dei fattori produttivi utilizzati. L’esportatore può infine beneficiare dei vantaggi del regime DEPBS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore si limiti a esportare le merci, senza che debba dimostrare di aver importato alcun materiale per la loro produzione.

Il governo indiano non è riuscito a istituire un sistema che colleghi l’importo dell’esenzione daziaria sui fattori produttivi importati al loro impiego nella fabbricazione dei prodotti esportati. Da parte loro, neppure le società beneficiarie di tale regime disponevano di un meccanismo per dimostrare di non aver percepito una remissione eccessiva. Inoltre la società non è riuscita a dimostrare che non si sia verificata alcuna sovracompensazione in questo caso specifico: potrebbe in effetti aver usufruito di una compensazione su altri beni importati o su fattori produttivi importati senza averli impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame. Va inoltre osservato che non è esatta l’affermazione secondo cui non vi sarebbe alcuna produzione nazionale dei fattori produttivi, giacché almeno una delle società oggetto dell’inchiesta li ha prodotti sul mercato nazionale, mentre le altre due società oggetto dell’inchiesta li hanno acquistati da un produttore nazionale e non da un importatore nazionale. Tali argomentazioni non possono pertanto essere accolte.

(23)

Una parte ha sostenuto che il prezzo di vendita effettivo della licenza DEPBS è stato inferiore al suo valore e che pertanto il vantaggio compensabile è stato inferiore a quello stabilito nella fase provvisoria. Il beneficio risultante dal regime in esame è stato, però, calcolato in base all’importo del credito concesso con la licenza indipendentemente dal fatto che la licenza sia stata usata per compensare dazi doganali all’importazione o che essa sia stata in effetti venduta. La vendita di una licenza a un prezzo inferiore al valore nominale costituisce una mera decisione commerciale che non modifica l’importo del beneficio ricevuto in virtù del regime. La tesi sostenuta non può perciò essere accolta.

(24)

Il governo indiano ha sostenuto che il DEPBS non deve essere oggetto di compensazione essendo stato revocato durante il PI. Ha inoltre aggiunto che il DEPBS non possa essere compensato in quanto il regime di restituzione del dazio non è un meccanismo che ne abbia preso il posto. Il DEPBS ha realmente cessato di esistere il 30 settembre 2011, durante il PI, ma le sovvenzioni hanno continuato a essere concesse. È risultato che, invece che attraverso il DEPBS, gli esportatori hanno ricevuto benefici nel quadro dell’AAS e in particolare del DDS. Come descritto nei considerando da 42 a 44 del regolamento provvisorio, i regimi AAS e DDS sono stati adeguati in modo da consentire una transizione armoniosa dal DEPBS. È inoltre identica la natura dei benefici previsti nell’ambito dei tre regimi, ossia agevolazioni attraverso l’esenzione dai dazi doganali. Le società hanno quindi la possibilità di scegliere il regime attraverso il quale compensare i dazi doganali. Pertanto, nonostante la cessazione del DEPBS a metà del periodo dell’inchiesta, le sovvenzioni concesse dall’amministrazione pubblica indiana nel corso del PI andrebbero compensate in quanto il sistema complessivo dei vantaggi ha continuato a esistere, visto che — per i motivi esposti al considerando 20 — tutti i regimi di restituzione del dazio costituiscono un unico meccanismo sovvenzionatorio che si articola in vari sottosistemi, a loro volta frequentemente modificati. Questa argomentazione non può pertanto essere accolta.

(25)

Nel rispondere alla comunicazione delle conclusioni definitive, l’amministrazione pubblica indiana ha ribadito le sue argomentazioni relative alla revoca del DEPBS intervenuta successivamente alla suddetta comunicazione delle conclusioni definitive. Questa tesi non può però essere accolta: ciò in quanto non sono stati presentati nuovi elementi in grado di determinare una modifica delle conclusioni relative al fatto che un regime DDS modificato sia subentrato al soppresso regime di sovvenzione rappresentato dal DEPBS.

(26)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 29 a 47 del regolamento provvisorio.

(27)

È stato inoltre accertato che durante il PI il produttore esportatore indiano KEI ha utilizzato il DEPBS. Il tasso di sovvenzione è stato pari allo 0,50 %.

3.3.   Regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme — DDS)

(28)

Il governo indiano ha sostenuto che il DDS non deve essere considerato una sovvenzione compensabile giacché lo scopo del regime è quello di compensare i dazi all’importazione e le accise sui fattori produttivi. Come illustrato nei considerando da 58 a 60 del regolamento provvisorio, tale sistema non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II e dell’allegato III del regolamento di base. Non esiste, in particolare, alcun sistema o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione a termini dell’allegato I, lettera i) e degli allegati II e III del regolamento di base. Inoltre un esportatore può beneficiare dei vantaggi del DDS indipendentemente dal fatto che importi o no i fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore si limiti a esportare le merci, senza che debba dimostrare di aver importato alcun materiale per la loro produzione. Ciò trova conferma nei dati acquisiti presso le società visitate e nella pertinente legislazione, ossia nella circolare n. 24/2001 del governo indiano richiamata al considerando 60 del regolamento provvisorio. Inoltre, nelle sue osservazioni, la stessa amministrazione pubblica indiana ha ammesso, al paragrafo 32, che il DDB può tradursi in una remissione eccessiva. L’argomentazione addotta dal governo indiano non può pertanto essere accolta.

(29)

Il governo indiano ha inoltre sostenuto che si deve accettare il sistema di verifica del consumo dei fattori produttivi esistente, basato sul campionamento, pur riconoscendone il carattere incompleto dovuto in particolare all’elevato numero di beneficiari e all’onere amministrativo che il controllo di tutti questi soggetti comporta. Questa tesi non può tuttavia essere accolta, in quanto ciò non è previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) punto ii), dall’allegato I, lettera i), dall’allegato II e dall’allegato III del regolamento di base.

(30)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 48 a 64 del regolamento provvisorio.

(31)

È stato inoltre accertato che durante il PI il produttore esportatore indiano KEI Industries ha utilizzato il DDS. Il tasso di sovvenzione è stato pari allo 0,29 %.

3.4.   Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS)

(32)

Uno dei produttori esportatori indiani inclusi nel campione ha sostenuto che l’AAS deve essere considerato un sistema di restituzione del dazio perché i materiali importati vengono impiegati per la produzione di beni destinati all’esportazione. Come illustrato al considerando 76 del regolamento provvisorio, il sottosistema usato nel caso in esame non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni di cui all’allegato I, lettera i), dell’allegato II e dell’allegato III del regolamento di base. Il governo indiano non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica per stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato (cfr. l’allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso dei sistemi di restituzione daziaria sostitutiva, l’allegato III, parte II, paragrafo 2, del regolamento di base), e in quale quantità. Inoltre, le norme SION («Standard Input/Output Norms») per il prodotto in esame non sono risultate sufficientemente precise e non possono costituire un sistema di verifica del consumo effettivo. La struttura di tali norme non consente al governo indiano di verificare con sufficiente precisione la quantità di fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato. Infine, secondo quanto enunciato al considerando 73 del regolamento provvisorio, il governo indiano non ha effettuato ulteriori esami basati sui fattori produttivi effettivamente impiegati, anche se in assenza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, paragrafo 5 e allegato III, parte II, paragrafo 3, del regolamento di base) tale esame sarebbe di norma necessario. Il sottosistema è perciò compensabile e l’argomentazione addotta è respinta.

(33)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 65 a 80 del regolamento provvisorio.

(34)

È risultato che durante il PI il produttore esportatore indiano KEI Industries non si è avvalso dell’AAS.

3.5.   Regime di esenzione totale o parziale dal dazio di importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

(35)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore indiano ha presentato osservazioni, parzialmente giustificate, relative a un errore di calcolo; di ciò è stato tenuto conto nel calcolo dell’importo della sovvenzione. Dato che già prima dell’applicazione della rettifica il margine di sovvenzione per la società in questione era inferiore al limite di irrilevanza, l’adeguamento non comporta alcuna modifica del livello definitivo del dazio compensativo applicato alla società né incide sul margine di sovvenzione medio calcolato per le società che hanno collaborato non incluse nel campione o sul margine di sovvenzione per l’intero paese.

(36)

A parte ciò, si confermano i considerando da 81 a 91 del regolamento provvisorio.

(37)

È risultato che durante il PI il produttore esportatore indiano KEI Industries non ha usufruito dell’EPCGS per il prodotto in esame.

3.6.   Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme — ECS)

(38)

Il governo indiano, nell’obiettare che la Commissione avrebbe citato in modo errato la base giuridica dell’ECS al considerando 92 del regolamento provvisorio, ha fatto presente che la Master Circular DBOD n. DIR(Exp.) BC 01/04.02.02/2007-2008 («MC 07-08») e la Master Circular DBOD n. DIR(Exp.) BC 09/04.02.02/2008-09 («MC 08-09») sono state aggiornate e che la base giuridica dell’ECS durante il PI risiede nella Master Circular DBOD n. DIR(Exp.) BC 06/04.02.002/2010-11 («MC 10-11») e nella Master Circular DBOD n. DIR.(Exp.) BC 04/04.02.002/2011-2012 («MC 11-12»). In effetti l’osservazione del governo indiano su questo punto è corretta.

(39)

Sempre secondo il governo indiano, applicando la corretta base giuridica aggiornata la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che, per i crediti all’esportazione in rupie, i tassi di interesse massimi applicabili ai crediti all’esportazione, in precedenza imposti dalla Banca centrale dell’India (RBI — Reserve Bank of India) alle banche commerciali, avevano cessato di esistere prima del PI. Di conseguenza, tale regime non può più essere considerato una sovvenzione in relazione ai crediti in rupie. L’inchiesta ha dimostrato che in pratica due società inserite nel campione hanno beneficiato di crediti all’esportazione concessi da banche private a tassi inferiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca centrale dell’India. Dall’inchiesta non è emersa una ragione commerciale che giustificasse la concessione di crediti da parte di queste banche private a tassi agevolati e apparentemente in perdita. Le pratiche seguite dalle banche nella concessione di prestiti potrebbero far pensare che sussista ancora un coinvolgimento della pubblica amministrazione. Tuttavia dall’inchiesta non sono emerse prove — del grado di intensità richiesto dalle norme dell’OMC — che dimostrino che nei confronti delle banche commerciali continui a essere esercitato un potere di delega o di comando. Vista l’assenza di prove sufficienti a dimostrare il potere di delega o di comando del governo indiano e/o il suo contributo finanziario, la Commissione ha pertanto deciso di non considerare una sovvenzione il vantaggio che, nell’ambito di questo sottosistema, deriva dai tassi agevolati.

(40)

Il governo indiano ha infine sostenuto che l’ultimo aggiornamento della Master Circular DBOD n. DIR(Exp.) BC. 06/04.02.002/2012-13 («MC 12-13»), entrato in vigore due mesi dopo la fine del PI, aveva soppresso i tassi di interesse massimi applicati ai crediti all’esportazione anche per i crediti in valuta estera. Richiamandosi all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, l’amministrazione pubblica indiana sostiene che in tal caso neppure questo elemento del regime di crediti all’esportazione deve essere compensato, essendo venuto meno il potere di comando esercitato dall’amministrazione pubblica indiana sulle banche. Sebbene nella MC 12-13 che è stata prodotta vi sia una disposizione che consente alle banche commerciali di stabilire liberamente i tassi di interesse sui crediti all’esportazione in valuta estera a decorrere dal maggio 2012, come sostenuto dal governo indiano, questa modifica del potere di comando della RBI sulle banche private durante l’inchiesta non sarebbe di per sé sufficiente all’esclusione di questo regime, in quanto il potere di comando dell’amministrazione pubblica potrebbe continuare a essere esercitato con modalità informali che richiederebbero un ulteriore approfondimento d’inchiesta. Tuttavia, stante la conclusione sul sottosistema dei crediti all’esportazione in rupie, la Commissione ha deciso, in questa fase, di non compensare il sottosistema di crediti in valuta estera.

(41)

Alla luce di quanto precede, si procederà, se del caso, a un adeguamento delle aliquote del dazio.

3.7.   Regime di crediti sui dazi all’esportazione (Focus Market Scheme — FMS)

(42)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, il governo indiano ha presentato osservazioni sull’FMS, sostenendo che il regime è legato, da un punto di vista geografico, a paesi non appartenenti all’Unione e di conseguenza non può essere compensato dall’Unione. Il governo indiano non è stato, però, in grado di contestare né l’applicazione pratica del regime né il fatto che il vantaggio offerto dall’FMS potesse essere usato per il prodotto in esame, segnatamente il fatto che i crediti sui dazi concessi nell’ambito dell’FMS fossero liberamente trasferibili e potessero essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali su successive importazioni di qualsiasi fattore di produzione o qualsiasi bene, compresi i beni strumentali. Si è dovuto quindi respingere la richiesta, dal momento che dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame può beneficiare e di fatto beneficia di questo regime all’atto dell’esportazione nell’Unione.

(43)

In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 101 a 111 del regolamento provvisorio.

(44)

È risultato che durante il PI il produttore esportatore indiano KEI Industries non si è avvalso dell’FMS.

3.8.   Regime per le unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme — EOUS)

(45)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive, l’unico produttore esportatore oggetto dell’inchiesta ad aver utilizzato il regime EOUS ha presentato osservazioni in merito. Secondo la società, la Commissione dovrebbe utilizzare un altro metodo per calcolare il vantaggio derivante dall’EOUS. La società ha sostenuto che alcuni dei vantaggi ottenuti attraverso il regime EOUS dovevano essere considerati come un sistema ammissibile di restituzione del dazio a termini degli allegati II e III al regolamento di base e che pertanto non dovevano essere oggetto di compensazione.

(46)

È stato comunque riscontrato che, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato, il tasso di sovvenzione per questo regime non sarebbe superiore allo 0,95 %, il che significa che il margine di sovvenzione complessivo relativo alla società resterebbe al di sotto del limite di irrilevanza. Di conseguenza non è stato ritenuto necessario un ulteriore esame di questa argomentazione nel contesto della presente inchiesta.

(47)

In assenza di altre osservazioni, si conferma il considerando 112 del regolamento provvisorio.

(48)

È risultato che durante il PI il produttore esportatore indiano KEI Industries non ha usufruito dell’EOUS.

3.9.   Importo delle sovvenzioni compensabili

(49)

Alla luce della decisione di non considerare come sovvenzione i vantaggi ottenuti attraverso l’ESC — decisione per cui si rinvia ai considerando da 38 a 41 — e tenuto conto della rettifica — di cui al considerando 35 — del calcolo del vantaggio derivante dall’EPCGS per una delle società, si è provveduto, se del caso, all’adeguamento delle aliquote del dazio. L’importo ad valorem definitivo delle sovvenzioni compensabili, determinato in conformità alle disposizioni del regolamento di base, risulta ora compreso tra lo 0,79 % e il 3,72 %.

Regime

Società

Raajratna

Gruppo Venus

Viraj

KEI

DEPBS (8)

0,58 %

0,93 %, 1,04 %, 1,32 %, 2,04 %

0,50 %

DDS (8)

0,61 %

1,14 %, 1,77 %, 1,68 %, 1,91 %

0,29 %

AAS (8)

2,43 %

0,15 %, 0 %, 0 %, 0 %

EPCGS (8)

0,09 %

0,02 %, 0 %, 0 %, 0 %

0,03 %

ECS (8)

FMS (8)

0,13 %, 0,71 %, 0,07 %, 0 %

EOU (8)

0,95 %

TOTALE

3,72 %

3,03 % (9)

0,98 % (10)

0,79 % (10)

(50)

A seguito del ricalcolo, il margine di sovvenzione per le società che hanno collaborato non incluse nel campione risulta pari al 3,41 %.

(51)

A seguito del ricalcolo, il margine di sovvenzione per l’intero paese è pari al 3,72 %.

4.   INDUSTRIA DELL’UNIONE

4.1.   Industria dell’Unione

(52)

Alcuni utilizzatori hanno espresso dubbi circa il numero dei produttori dell’Unione indicato al considerando 116 del regolamento provvisorio. A loro avviso la valutazione del numero dei produttori risulta errata e in realtà sul mercato dell’Unione sarebbe presente un minor numero di produttori.

(53)

La Commissione rileva che la tesi addotta non è stata sufficientemente suffragata e, avendole verificate, conferma le informazioni di cui al considerando 116 del regolamento provvisorio, ossia che durante il PI ventisette produttori dell’Unione fabbricavano il prodotto in esame. Questo è il numero accertato sulla base della denuncia, nella fase precedente l’apertura e durante l’inchiesta. La Commissione ha contattato tutti i produttori noti dell’Unione e ha ricevuto i dati utilizzati nell’ambito della presente inchiesta.

4.2.   Produzione dell’Unione e campionamento dei produttori dell’Unione

(54)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Consumo nell’Unione

(55)

Alcuni utilizzatori hanno affermato che le analisi del pregiudizio avrebbero dovuto ignorare i dati relativi al 2009, visti gli effetti distorsivi che la crisi finanziaria di quell’anno ha prodotto, in particolare, sul consumo dell’Unione. Tuttavia, anche escludendo il 2009 dall’analisi, si confermerebbe comunque un trend in crescita dei consumi (+ 5 %), indice questo di un miglioramento delle condizioni di mercato. Gli effetti negativi della crisi finanziaria sono, tra l’altro, riconosciuti nel considerando 120 del regolamento provvisorio, che conclude tuttavia rilevando il miglioramento della situazione del mercato. In mancanza di altre osservazioni, si conferma il considerando 120 del regolamento provvisorio.

5.2.   Importazioni nell’Unione provenienti dal paese in esame

(56)

Il margine di sovvenzione stabilito per la società KEI Industries è inferiore al limite di irrilevanza di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base (cfr. il considerando 49). Si ritiene pertanto che questo produttore esportatore non abbia beneficiato di regimi di sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, nel corso del periodo dell’inchiesta. I volumi delle importazioni di tale produttore esportatore sono stati quindi esclusi dal volume delle importazioni sovvenzionate provenienti dall’India. Un produttore esportatore, vale a dire il gruppo Venus, ha osservato che una serie di transazioni è stata, per errore, conteggiata due volte. La Commissione concorda con il produttore esportatore: perciò queste operazioni sono state eliminate dal volume totale delle importazioni sovvenzionate provenienti dall’India. Il volume, la quota di mercato e il prezzo medio delle importazioni oggetto di sovvenzioni sono stati rivisti di conseguenza.

(57)

Volume e quota di mercato delle importazioni sovvenzionate:

 

2009

2010

2011

PI

Volume (tonnellate metriche)

11 620

20 038

25 326

24 415

Indice (2009 = 100)

100

172

218

210

Quota di mercato

8,8 %

10,7 %

12,9 %

12,4 %

Indice (2009 = 100)

100

121

146

140

Fonte:

Eurostat e risposte al questionario.

(58)

Durante il PI la società KEI Industries ha esportato quantitativi ridotti del prodotto in esame e anche le operazioni commerciali del gruppo Venus (cui si è fatto in precedenza riferimento) hanno riguardato quantitativi ridotti. Di conseguenza lo scomputo di tali importazioni dal volume totale delle importazioni sovvenzionate provenienti dall’India non determina modifiche a livello delle tendenze descritte ai considerando 123 e 124 del regolamento provvisorio, che vengono pertanto confermati.

(59)

Prezzo medio delle importazioni sovvenzionate

 

2009

2010

2011

PI

Prezzo medio

(EUR/tonnellata metrica)

2 419

2 856

3 311

3 259

Indice (2009 = 100)

100

118

137

135

Fonte:

Eurostat e risposte al questionario.

(60)

Come in precedenza illustrato, la società KEI Industries ha esportato quantitativi ridotti durante il PI e la detrazione di alcune operazioni commerciali del gruppo Venus ha riguardato solo quantitativi limitati. L’esclusione delle importazioni della società KEI Industries e delle citate operazioni commerciali del gruppo Venus dal volume totale delle importazioni sovvenzionate provenienti dall’India non determina, quindi, alcuna modifica sostanziale del prezzo medio delle importazioni indiane oggetto di sovvenzioni o dei calcoli relativi alla sottoquotazione dei prezzi (undercutting). A seguito del ricalcolo, il margine di sottoquotazione dei prezzi è pari all’11,7 %. Per il resto si confermano le conclusioni tratte da quanto descritto ai considerando da 128 a 130 del regolamento provvisorio.

(61)

In esito alla comunicazione delle conclusioni finali, il governo indiano ha sostenuto che la Commissione aveva calcolato la riduzione proporzionale delle importazioni sovvenzionate solo in rapporto ai volumi delle importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato, in modo da tener conto del limite di irrilevanza accertato per la società KEI e dell’esclusione di alcune operazioni commerciali del gruppo Venus che erano state per errore conteggiate due volte. La tesi si fonda su un equivoco. La Commissione ha calcolato la riduzione proporzionale in rapporto all’intero volume delle importazioni, anche di quelle degli importatori che non hanno collaborato. La tesi addotta deve essere pertanto respinta.

5.3.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(62)

Alcune parti hanno sostenuto che i risultati ottenuti dall’industria dell’Unione dovevano essere considerati ragionevolmente positivi nel contesto della crisi economica mondiale e che, tranne per un indicatore di pregiudizio, ossia per la quota di mercato, tutti gli altri indicatori non lasciassero intendere l’esistenza di un pregiudizio.

(63)

Una parte ha sostenuto che in media i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione avevano registrato un incremento del 34 % circa, ossia molto superiore a quello dei costi di produzione, aumentati nello stesso periodo del 13 %. A questo proposito va rilevato che all’inizio del periodo in esame, vale a dire nel 2009, l’industria dell’Unione effettuava le sue vendite a un prezzo inferiore al costo di produzione e solo a partire dal 2011 è riuscita a realizzare vendite al di sopra del costo di produzione.

(64)

L’inchiesta ha dimostrato che, nonostante la tendenza positiva di alcuni indicatori di pregiudizio, come i volumi di produzione e l’utilizzazione degli impianti, o la stabilità di altri indicatori di pregiudizio, come l’occupazione, per una serie di altri indicatori relativi alla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, in particolare per la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito, non si è registrato un andamento soddisfacente nel periodo in esame. L’indicatore relativo agli investimenti, dopo un miglioramento nel 2010, è diminuito nel 2011 e nel periodo dell’inchiesta, attestandosi al di sotto del livello del 2009. L’utile sul capitale investito, pur essendo realmente aumentato dal 2009 al 2011 fino a raggiungere il 6,7 %, è poi calato di nuovo allo 0,8 % nel periodo dell’inchiesta. Analogamente, al miglioramento degli indicatori relativi alla redditività e al flusso di cassa fino al 2011 è subentrato un loro nuovo peggioramento nel corso del PI. Si può pertanto concludere che il miglioramento della situazione dell’industria dell’Unione sia iniziato dopo il 2009, ma il recupero è stato poi rallentato dalle importazioni sovvenzionate provenienti dall’India.

(65)

Su richiesta di una parte interessata si conferma che il livello delle scorte di cui al considerando 153 del regolamento provvisorio riguarda l’attività delle società dell’Unione incluse nel campione.

(66)

L’industria dell’Unione ha sostenuto che il margine di utile di riferimento, fissato al 5 % nella fase provvisoria del procedimento, è troppo basso. Tale parte non ha però sufficientemente dimostrato la fondatezza della sua obiezione. Il considerando 148 del regolamento provvisorio illustra i motivi alla base della scelta di questo margine di profitto e dall’inchiesta non sono emerse ragioni per modificarlo. Il margine di profitto di riferimento del 5 % è perciò mantenuto ai fini delle conclusioni definitive.

(67)

Un produttore esportatore ha sostenuto che le difficoltà dell’industria dell’Unione sono in gran parte dovute a problemi strutturali. Da qui anche il carattere irrealistico del margine di utile di riferimento fissato al 5 %.

(68)

Si ricorda che, secondo la giurisprudenza (11), le istituzioni devono stabilire il margine di profitto che l’industria comunitaria potrebbe ragionevolmente prevedere in normali condizioni di concorrenza, in assenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Nel caso di specie si è rivelato impossibile, per i motivi di seguito esposti, effettuare questa analisi per l’industria dell’Unione che fabbrica il prodotto in esame. Informazioni sufficienti per il calcolo dei margini di profitto per il prodotto in esame sono disponibili solo a partire dal 2007, quando il margine di profitto è stato del 3,7 %. Dal 2008, a causa della crisi economica e finanziaria, il margine è diventato negativo. Secondo la denuncia, che ha trovato conferma nell’inchiesta, le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno iniziato ad affluire sul mercato dell’Unione nel 2007, quando il volume delle importazioni è aumentato passando dalle 17 727 tonnellate del 2006 a 24 811,3 tonnellate. Le istituzioni hanno pertanto fissato i margini di utile di riferimento sulla base degli utili effettivi registrati in altri comparti del settore siderurgico, che non sono stati interessati da importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni (12).

5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(69)

La Commissione conclude pertanto che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio grave durante il PI.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Effetti delle importazioni sovvenzionate

(70)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il regolamento provvisorio avrebbe ignorato il fatto che l’industria dell’Unione ha potuto beneficiare, dal 2009, dell’aumento dei consumi, precisando tra l’altro che la Commissione non può partire dall’ipotesi che l’industria dell’Unione possa riuscire all’infinito a conservare la propria quota di mercato.

(71)

In risposta a tali argomentazioni va osservato che dall’inchiesta è emerso che la quota di mercato delle importazioni indiane sovvenzionate è cresciuta più rapidamente del consumo sul mercato dell’Unione. Il volume delle importazioni indiane oggetto di sovvenzioni è cresciuto del 110 %, mentre nel corso dello stesso periodo il consumo è aumentato del 50 %. Inoltre l’inchiesta ha anche dimostrato che il prezzo medio indiano è rimasto nello stesso periodo costantemente al di sotto del prezzo medio dell’industria dell’Unione: la differenza media di prezzo è stata dell’11,7 % durante il PI. Di conseguenza l’industria dell’Unione, per quanto abbia effettivamente beneficiato, in una certa misura, della crescita dei consumi e abbia anche potuto aumentare i suoi volumi di vendite del 40 %, non è però riuscita a mantenere la sua quota di mercato come si sarebbe potuto prevedere a fronte del miglioramento delle condizioni del mercato e tenuto conto della capacità produttiva disponibile dell’industria dell’Unione.

6.2.   Effetto di altri fattori

6.2.1.   Importazioni non oggetto di sovvenzioni

(72)

Alcune parti interessate hanno sostenuto la necessità di una nuova valutazione degli effetti delle importazioni non oggetto di sovvenzioni per due motivi: il limite di irrilevanza del margine di sovvenzione stabilito per la società KEI Industries e l’esclusione dall’analisi di alcune operazioni del gruppo Venus che erano state, per errore, conteggiate due volte. Hanno inoltre sostenuto che i prezzi delle importazioni non oggetto di sovvenzioni sono stati inferiori rispetto a quelli delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

(73)

La tabella che segue mostra l’andamento del volume e dei prezzi delle esportazioni non sovvenzionate durante il periodo in esame. Il loro volume, corrispondente a circa un terzo delle esportazioni indiane durante il PI, ha seguito la stessa evoluzione delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

 

2009

2010

2011

PI

Volume (tonnellate metriche)

5 227

9 015

11 394

10 938

Volume (Indice)

100

172

218

210

Prezzo medio (EUR/mf)

2 268

2 678

3 105

3 056

Prezzo medio (Indice)

100

118

137

135

Fonte:

risposte al questionario ed Eurostat.

(74)

È pertanto corretto affermare che i prezzi delle importazioni non oggetto di sovvenzioni siano stati inferiori ai prezzi delle importazioni sovvenzionate. Tuttavia, il volume delle importazioni non oggetto di sovvenzioni è solo un terzo del volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Ne consegue che il pregiudizio causato dalle importazioni non oggetto di sovvenzioni non è tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate provenienti dall’India e il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione durante il PI.

6.2.2.   Importazioni da paesi terzi

(75)

Un produttore esportatore indiano e il governo indiano hanno ribadito la tesi secondo cui la Repubblica popolare cinese avrebbe dovuto essere inclusa nell’inchiesta, confermando anche che a loro avviso sarebbe stato sottovalutato l’impatto delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese sul mercato dell’Unione e sull’industria dell’Unione.

(76)

Come indicato al considerando 170 del regolamento provvisorio, né a livello di fase di apertura né a livello di fase definitiva esistono prove dell’esistenza di sovvenzioni tali da poter giustificare l’apertura di un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. È quindi infondata e viene respinta la tesi secondo cui la Repubblica popolare cinese avrebbe dovuto essere inclusa nell’inchiesta.

(77)

Tuttavia, nel corso del periodo in esame le importazioni dalla Repubblica popolare cinese hanno registrato un andamento crescente, raggiungendo una quota di mercato dell’8,3 % nel PI, come indicato al considerando 168 del regolamento provvisorio. Inoltre i prezzi delle importazioni cinesi sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione e a quelli praticati dai produttori esportatori indiani sul mercato dell’Unione. La Commissione ha quindi ulteriormente esaminato se le importazioni dalla Repubblica popolare cinese possano aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e possano aver annullato il nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni sovvenzionate dall’India.

(78)

Secondo le informazioni disponibili nella fase provvisoria del procedimento, il mix di prodotti compresi nelle importazioni cinesi era diverso e la gamma di prodotti in cui la Cina è presente è diversa dai prodotti venduti dall’industria dell’Unione o anche dai prodotti di origine indiana venduti sul mercato dell’Unione.

(79)

Successivamente alla pubblicazione delle misure provvisorie, la Commissione ha ricevuto diverse obiezioni che prospettavano l’ipotesi che il nesso di causalità tra le importazioni indiane in dumping e il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione sarebbe stato annullato durante il PI dalle importazioni a basso prezzo dalla Cina.

(80)

Dall’analisi svolta sulla base delle statistiche sulle importazioni relative ai due codici NC oggetto dell’inchiesta è emerso che il 29 % delle importazioni cinesi si è concentrato nel segmento più basso del mercato (codice NC 7223 00 99). Questo spiega in parte perché, in media, i prezzi cinesi siano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e dei produttori esportatori indiani. Dalle statistiche relative al codice NC 7223 00 99 è risultato inoltre che i clienti dei produttori cinesi erano concentrati nel Regno Unito, dove l’industria dell’Unione era sostanzialmente assente.

Prezzo medio

(EUR/tonnellata metrica)

2009

2010

2011

PI

72 230 019

2 974

3 286

3 436

2 995

72 230 099

765

1 458

1 472

1 320

Fonte:

Eurostat

(81)

Per quanto riguarda il codice NC 7223 00 19, le analisi per numero di codice di prodotto (NCP) hanno rivelato che la concorrenza tra l’industria dell’Unione e i produttori indiani si concentrava prevalentemente nel segmento più alto del mercato caratterizzato da prezzi fino a quattro volte superiori a quelli del segmento più basso classificati con lo stesso codice NC (13). L’inchiesta ha inoltre dimostrato che, in linea generale, le variazioni di prezzo sono connesse al tipo di prodotto e al tenore di nichel. Dall’inchiesta è emerso inoltre che sul mercato dell’Unione gli esportatori cinesi vendono prevalentemente i tipi di prodotto di qualità inferiore classificati nel suddetto codice NC. Il mix dei prodotti diventa quindi un fattore prevalente nella valutazione delle importazioni cinesi.

(82)

Per quanto riguarda il livello dei prezzi delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese, occorre rilevare che dal 2009 fino al PI il prezzo medio delle importazioni cinesi è rimasto al di sopra dei prezzi dei produttori esportatori indiani che hanno beneficiato di sovvenzioni, come si evince dalla tabella seguente, che riporta il prezzo medio delle esportazioni indiane sovvenzionate classificate al codice NC 7223 00 19.

Prezzo medio

(EUR/tonnellata metrica)

2009

2010

2011

PI

PI + 1

73 320 019

2 974

3 286

3 436

2 995

3 093

Fonte:

Eurostat

(83)

Durante il periodo dell’inchiesta il prezzo medio delle importazioni cinesi è sceso, per la prima volta, al di sotto del prezzo delle importazioni indiane oggetto di sovvenzioni. Questo dato si è rivelato però transitorio, in quanto il livello dei prezzi cinesi nell’anno successivo al PI è aumentato, risultando di nuovo superiore ai prezzi indiani.

(84)

Dal confronto tra il volume delle importazioni provenienti dall’India e dalla Repubblica popolare cinese è emerso inoltre che, durante l’intero periodo in esame e in particolare durante il PI, il livello delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese è risultato molto inferiore rispetto a quello delle importazioni dall’India. Per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, il volume delle importazioni è stato sostanzialmente pari a meno della metà del totale delle importazioni dall’India.

(85)

Stante quanto precede, si conferma che una percentuale significativa delle importazioni cinesi durante il PI è stata costituita da prodotti diversi dal mix di prodotti dell’industria dell’Unione e che l’eventuale concorrenza diretta con i prodotti fabbricati e venduti dall’industria dell’Unione è limitata.

(86)

Le importazioni dalla Repubblica popolare cinese non avrebbero quindi potuto influenzare la situazione dell’industria dell’Unione in misura tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate dall’India e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Si conferma pertanto il considerando 168 del regolamento provvisorio.

6.2.3.   Concorrenza di altri produttori dell’Unione

(87)

Una parte ha sostenuto che a causare i modesti risultati finanziari dei produttori dell’Unione potrebbe essere stata la concorrenza degli altri produttori dell’Unione che non hanno presentato denuncia o che non si sono espressi a sostegno dell’inchiesta nella fase di apertura del procedimento.

(88)

La quota di mercato degli altri produttori dell’Unione ha avuto il seguente andamento:

 

2009

2010

2011

PI

Volume (tonnellate metriche)

34 926

55 740

55 124

55 124

Indice (2009 = 100)

100

160

158

158

Quota di mercato degli altri produttori dell’Unione

26,6 %

29,8 %

28,1 %

27,9 %

Fonte:

denuncia

(89)

I produttori dell’Unione che non hanno presentato denuncia e che non si sono specificamente espressi a sostegno dell’inchiesta rappresentano il 44 % del totale delle vendite nell’Unione di cui al considerando 139 del regolamento provvisorio. Il volume delle loro vendite è cresciuto del 58 %, passando dalle 34 926 tonnellate stimate nel 2009 a 55 124 tonnellate nel periodo in esame. Si tratta, tuttavia, di una crescita relativamente modesta rispetto alla crescita, registrata nello stesso periodo, delle importazioni sovvenzionate dall’India (+ 110 %). Inoltre, la quota di mercato di tali produttori dell’Unione è rimasta relativamente stabile durante il periodo in esame e non è emersa alcuna indicazione che i loro prezzi fossero inferiori a quelli dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Di conseguenza si conclude che le loro vendite sul mercato dell’Unione non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

6.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(90)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 176 a 179 del regolamento provvisorio.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Considerazioni generali

(91)

In mancanza di osservazioni, si conferma il considerando 180 del regolamento provvisorio.

7.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(92)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 181 a 188 del regolamento provvisorio.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(93)

Successivamente all’istituzione delle misure provvisorie, sette utilizzatori e un’associazione di utilizzatori hanno contattato la Commissione mostrando interesse a collaborare all’inchiesta. Vista tale richiesta, nell’aprile 2013 si è proceduto all’invio dei questionari, ma solo due utilizzatori hanno risposto presentando il questionario compilato e nel complesso gli utilizzatori che hanno collaborato hanno rappresentato il 12 % del totale delle importazioni dall’India durante il PI e il 2,5 % del totale del consumo dell’UE. L’impatto economico delle misure sugli utilizzatori è stato nuovamente valutato sulla base dei nuovi dati contenuti nelle risposte al questionario e sono state effettuate visite presso due utilizzatori per la verifica delle informazioni fornite.

(94)

Gli utilizzatori hanno sostenuto che il livello di redditività del 9 %, indicato al considerando 191 del regolamento provvisorio, era troppo elevato e non era rappresentativo in rapporto all’industria degli utilizzatori. Alla luce delle ulteriori risposte al questionario, la redditività media di tutti gli utilizzatori che hanno collaborato è stata ricalcolata e fissata al 2 % del fatturato.

(95)

Si è inoltre constatato che gli acquisti dall’India hanno costituito, in media, il 44 % del totale degli acquisti del prodotto in esame per quanto riguarda gli utilizzatori che hanno collaborato e che l’India ha rappresentato l’unica fonte di approvvigionamento di due utilizzatori che hanno collaborato. Durante il PI il fatturato della produzione che incorpora il prodotto in esame ha rappresentato, in media, il 14 % del fatturato degli utilizzatori che hanno collaborato.

(96)

Considerando lo scenario peggiore per il mercato dell’Unione, ossia nell’ipotesi in cui non fosse possibile trasferire alcun potenziale aumento dei prezzi sulla catena della distribuzione e che gli utilizzatori continuassero ad acquistare dall’India gli stessi volumi che in passato, il dazio avrebbe come conseguenza per gli utilizzatori quella di far diminuire, in media, di 0,25 punti percentuali — portandola all’1,75 % — la redditività derivante dalle attività che comportano l’impiego o l’inclusione del prodotto in esame.

(97)

La Commissione riconosce che l’incidenza sarà maggiore, singolarmente, per gli utilizzatori che importano esclusivamente dall’India. Tuttavia il loro numero è relativamente ridotto (si tratta di due degli utilizzatori che hanno collaborato). Inoltre, purché il produttore indiano collabori, essi hanno la possibilità di chiedere la restituzione dei dazi a norma dell’articolo 21 del regolamento di base qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per il rimborso.

(98)

Alcuni utilizzatori hanno nuovamente espresso il timore che le misure finirebbero per colpire determinati tipi di fili che non sono fabbricati in Europa, in particolare quelli compresi nella cosiddetta «serie 200», secondo quanto enunciato al considerando 194 del regolamento provvisorio. Per gli utilizzatori, la mancata produzione nell’Unione è dovuta alla scarsa domanda e alla specificità del processo di produzione.

(99)

L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che l’industria dell’Unione produce questi tipi di fili di acciaio inossidabile e che essi rappresentano una quota limitata del mercato dell’Unione. Gli utilizzatori hanno poi a disposizione fonti di approvvigionamento alternative da paesi non soggetti a misure antidumping o antisovvenzioni. Va aggiunto che a due produttori esportatori indiani è stata applicata un’aliquota del dazio compensativo dello 0 % e quindi l’istituzione delle misure non avrà alcun effetto significativo su tale fonte di approvvigionamento. Inoltre, per gli stessi scopi possono essere utilizzati, come fili di acciaio inossidabile, altri tipi di prodotto. Di conseguenza l’istituzione delle misure non può produrre effetti rilevanti sul mercato dell’Unione o su questi utilizzatori. L’obiezione è pertanto respinta.

(100)

Alcuni utilizzatori hanno osservato che i tempi di consegna del prodotto simile da parte dei produttori dell’Unione sono più lunghi rispetto ai tempi consegna del prodotto in esame provenienti dall’India. Comunque il fatto che i grossisti e gli operatori commerciali possano costituire scorte dei prodotti e renderli quindi disponibili in tempi brevi non inficia gli elementi di prova relativi agli effetti negativi delle importazioni oggetto di sovvenzioni. L’argomentazione deve essere pertanto respinta.

(101)

Tenuto conto di quanto precede, anche se è probabile che alcuni utilizzatori subiscano più di altri gli effetti negativi delle misure sulle importazioni provenienti dall’India, si ritiene che nel complesso il mercato dell’Unione trarrà beneficio dall’istituzione delle misure. In particolare, si reputa che il ripristino di condizioni commerciali eque sul mercato dell’Unione consentirebbe all’industria dell’Unione di allineare i propri prezzi al costo di produzione, di salvaguardare la produzione e l’occupazione, di riconquistare la quota di mercato precedentemente persa e di usufruire di maggiori economie di scala. In tal modo l’industria potrebbe conseguire margini di profitto ragionevoli che le permetterebbero di operare in modo efficiente nel medio e nel lungo periodo. Parallelamente migliorerebbe la situazione finanziaria complessiva dell’industria. L’inchiesta ha inoltre stabilito che le misure avranno un impatto complessivo limitato sugli utilizzatori e sugli importatori indipendenti. Pertanto la conclusione è che il vantaggio complessivo delle misure sembra essere superiore agli effetti sugli utilizzatori del prodotto in esame sul mercato dell’Unione.

7.4.   Interessi degli importatori indipendenti

(102)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 197 a 199 del regolamento provvisorio.

7.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(103)

Stante quanto precede, si conferma la valutazione di cui ai considerando 200 e 201 del regolamento provvisorio.

8.   MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(104)

In assenza di osservazioni, si confermano i considerando da 203 a 206 del regolamento provvisorio.

8.2.   Conclusioni sul livello di eliminazione del pregiudizio

(105)

Non è stato calcolato un margine di pregiudizio individuale per la società KEI Industries, visto che il suo margine di sovvenzione definitivo è risultato inferiore al limite di irrilevanza, come precedentemente indicato al considerando 49.

(106)

Il metodo usato nel regolamento provvisorio viene confermato.

8.3.   Misure definitive

(107)

Alla luce di quanto precede e in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate senza che venga superato il margine di sovvenzione accertato.

(108)

Le aliquote del dazio compensativo sono state quindi fissate confrontando i margini di pregiudizio e i margini di sovvenzione. Di conseguenza, vengono proposte le seguenti aliquote del dazio compensativo:

Società

Margine di sovvenzione

Margine di pregiudizio

Aliquota del dazio compensativo

Raajratna Metal Industries

3,7 %

17,2 %

3,7 %

Gruppo Venus

3,0 %

23,4 %

3,0 %

Viraj Profiles Vpl. Ltd.

0,9 %

non applicabile

0,0 %

KEI Industries Limited

0,7 %

non applicabile

0,0 %

Società che hanno collaborato non incluse nel campione

3,4 %

19,3 %

3,4 %

Tutte le altre società

3,7 %

23,4 %

3,7 %

(109)

Le aliquote individuali del dazio compensativo indicate nel presente documento di lavoro sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per l’intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell’India e fabbricati dalle società specificamente menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente documento di lavoro, comprese le entità collegate alle società espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(110)

Le richieste di applicazione di un’aliquota individuale del dazio compensativo (ad esempio in seguito a un cambiamento della denominazione della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) vanno inviate senza indugio alla Commissione (14) corredate di tutte le opportune informazioni, in particolare in merito a modifiche delle attività societarie — riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all’esportazione — che siano collegate, ad esempio, al cambiamento di denominazione o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita. Se del caso, il regolamento che istituisce i dazi compensativi definitivi sarà modificato di conseguenza mediante un aggiornamento dell’elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.

8.4.   Riscossione definitiva dei dazi compensativi provvisori

(111)

Data l’entità dei margini di sovvenzione accertati e tenuto conto del livello di pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, si ritiene necessario riscuotere in via definitiva, fino a concorrenza dell’importo dei dazi definitivi istituiti, gli importi depositati a titolo del dazio antisovvenzione provvisorio istituito dal regolamento provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

i)

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

ii)

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell’India.

2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat

3,7

B775

Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra

3,0

B776

Precision Metals, Mumbai, Maharashtra

3,0

B777

Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra

3,0

B778

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra

3,0

B779

Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra

0,0

B780

KEI Industries Limited, New Delhi

0,0

B925

Società elencate nell’allegato

3,4

 

Tutte le altre società

3,7

B999

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori, a norma del regolamento (UE) n. 419/2013, sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso:

i)

una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %,

ii)

una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente in peso una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %,

attualmente classificato ai codici NC 7223 00 19 e 7223 00 99 e originario dell’India,

sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antisovvenzioni definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  Regolamento (UE) n. 419/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

(GU L 126 dell’8.5.2013, pag. 19).

(3)  Regolamento (UE) n. 418/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un dazio anti-dumping provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell’India

(GU L 126 dell’8.5.2013, pag. 1).

(4)  GU C 240 del 10.8.2012, pag. 6.

(5)  Causa C-595/11, Steinel [2013], non ancora pubblicata, punto 44.

(6)  Causa T- 170/94, Shanghai Bicycle Corporation [1997], Racc. II-1383, punto 64.

(7)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(8)  Le sovvenzioni contrassegnate da un asterisco sono sovvenzioni all’esportazione.

(9)  Margine di sovvenzione totale in base al calcolo consolidato per il gruppo.

(10)  Limite di irrilevanza.

(11)  Causa T-210/95, European Fertilizer Manufacturers’ Association (EFMA) contro Consiglio, Racc. 1999, pag. II-3291, punto 60.

(12)  Regolamento (CE) n. 383/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese (GU L 118 del 13.5.2009, pag. 1); regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GU L 318 del 15.11.2012, pag. 10); regolamento (UE) n. 845/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 33).

(13)  Va tuttavia osservato che, seppur in misura minore, l’industria dell’Unione e i produttori esportatori indiani sono presenti anche nel segmento più basso del mercato.

(14)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.


ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI INDIANI CHE HANNO COLLABORATO, NON INCLUSI NEL CAMPIONE

Nome della società

Città

Codice addizionale TARIC

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

B781

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

B781

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

B781

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

B781

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajastan

B781

Garg Inox Ltd

Bahadurgarh, Haryana

B931

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai, Maharashtra

B781

Macro Bars and Wires

Mumbai, Maharashtra

B932

Mukand Ltd.

Thane

B781

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbai, Maharashtra

B933

Panchmahal Steel Ltd.

Dist. Panchmahals, Gujarat

B781


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