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Document 32013R0513
Commission Regulation (EU) No 513/2013 of 4 June 2013 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells and wafers) originating in or consigned from the People’s Republic of China and amending Regulation (EU) No 182/2013 making these imports originating in or consigned from the People’s Republic of China subject to registration
Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese
Regolamento (UE) n. 513/2013 della Commissione, del 4 giugno 2013 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese
GU L 152 del 5.6.2013, p. 5–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 06/08/2013
5.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 513/2013 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2013
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 14, paragrafo 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
1. Apertura
(1) |
In data 6 settembre 2012, la Commissione europea («la Commissione») annunciava, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («Avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e le relative componenti essenziali (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»). |
(2) |
L’inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata in data 25 luglio 2012 da EU ProSun («il denunciante») per conto di fabbricanti che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell’Unione di moduli fotovoltaici («moduli FV») in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto citato e del grave pregiudizio da esso provocato, elementi ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta. |
2. Registrazione
(3) |
In seguito a una richiesta del denunciante, corredata dai necessari elementi di prova, la Commissione adottava, in data 1 marzo 2013, il regolamento (UE) n. 182/2013 (3) che dispone la registrazione delle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese a decorrere dalla data del 6 marzo 2013. |
3. Parti interessate al procedimento
(4) |
La Commissione notificava ufficialmente l’apertura dell’inchiesta al denunciante, ad altri fabbricanti noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti, alle autorità della RPC e agli importatori noti. La Commissione informava inoltre i fabbricanti USA della sua intenzione di considerare tale paese come un possibile paese di riferimento. |
(5) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite. |
(6) |
Dato il numero elevato di produttori esportatori nel paese interessato, di importatori non collegati e di fabbricanti UE interessati al procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro i termini regolamentari, la Commissione annunciava nell’avviso di apertura di voler limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori nel paese interessato, gli importatori non collegati e i fabbricanti UE da sottoporre all’inchiesta, scegliendo un campione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base (tecnica nota anche come «campionamento»). |
a) Campionamento dei produttori dell’Unione
(7) |
La Commissione annunciava nell’avviso di apertura di aver selezionato in via provvisoria un campione di fabbricanti UE. Tutti i fabbricanti noti della UE e tutte le associazioni note di fabbricanti sono stati informati della scelta del campione provvisorio di fabbricanti UE. Il campione provvisorio si componeva di nove fabbricanti UE su circa 220 già noti, prima dell’apertura dell’inchiesta, per produrre il prodotto simile (cfr. il considerando 26), che, scelti in base al volume massimo rappresentativo della produzione tenendo conto dei volumi di vendita e della posizione geografica, potessero essere ragionevolmente esaminati nel lasso di tempo disponibile. Il campione permetteva di rappresentare sia i fabbricanti UE integrati verticalmente che quelli non integrati verticalmente. Le parti interessate sono state invitate a manifestare le loro osservazioni anche sul campione provvisorio. Molte di esse hanno formulato osservazioni sul campione provvisorio e alcune hanno chiesto un’audizione con il consigliere-auditore. |
(8) |
Alcune parti interessate hanno sollevato le seguenti obiezioni sul campione provvisorio dei fabbricanti UE:
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(9) |
Agli argomenti sollevati dalle parti è stato risposto come segue:
|
(10) |
Dopo il ricevimento delle osservazioni, la composizione del campione è stata riveduta in quanto esistevano elementi per ritenere che una delle imprese scelte non sarebbe stata in grado di collaborare pienamente. Per mantenere il livello di rappresentatività del campione, vi è stato aggiunto un altro fabbricante UE. Il campione così rettificato si componeva quindi di 10 imprese scelte in base al volume massimo rappresentativo per ciascun livello di produzione, considerati i volumi di vendita sul mercato dell’UE e le dislocazioni geografiche che potessero essere ragionevolmente esaminati nel periodo di tempo disponibile. Alla fine, il nuovo campione di fabbricanti UE rappresentava, in percentuale sulla produzione totale dell’Unione, tra il 18 % e il 21 % dei moduli, tra il 17 % e il 24 % delle celle e tra il 28 % e il 35 % dei wafer e copriva fabbricanti sia integrati che non integrati verticalmente. Poiché indicare percentuali precise avrebbe permesso di calcolare il volume di produzione del suddetto fabbricante UE aggiunto e di svelarne quindi l’identità, si è dovuto prescindere dal divulgarle. |
b) Campionamento degli importatori non collegati
(11) |
Dato il numero potenzialmente elevato di importatori non collegati, l’avviso di apertura prevedeva la possibilità di un campionamento, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori e i fabbricanti UE furono invitati a contattare la Commissione e a fornire, secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il PI, definito al considerando 19. |
(12) |
Dei circa 250 importatori non collegati, indicati dal denunciante e contattati dalla Commissione, 36 hanno risposto al formulario di campionamento allegato all’avviso di apertura: 35 per i moduli FV e solo uno per le celle. Non è pervenuta alcuna risposta per i wafer. Il campione è stato scelto, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, in modo da coprire il volume massimo rappresentativo delle importazioni che potesse essere ragionevolmente esaminato nel periodo di tempo a disposizione. Su queste premesse, la Commissione ha scelto un campione di tre importatori non collegati per i moduli FV e di uno per le celle. In seguito alle osservazioni ricevute, la Commissione ha deciso di inserire nel campione un altro importatore non collegato per i moduli FV. Questa impresa si era manifestata sostenendo che il suo livello di attività avrebbe giustificato l’inclusione nel campione. Dal riesame della sua candidatura iniziale è emerso un errore materiale riguardante il volume delle importazioni dichiarato dall’importatore in questione. L’impresa, pertanto, veniva inserita nel campione degli importatori non collegati. D’altra parte, due imprese, inizialmente inserite nel campione, non hanno risposto ai questionari; sono state quindi considerate imprese che non collaborano all’inchiesta ed escluse dal campione degli importatori non collegati. Il campione degli importatori non collegati era perciò costituito da due importatori per i moduli FV e da un importatore per le celle, che rappresentano tra il 2 % e il 5 % di tutte le importazioni dal paese interessato. Dalle risposte al questionario è tuttavia emerso che l’attività principale di due dei tre importatori era in realtà gli impianti solari e non il commercio del prodotto in esame. L’inchiesta ha rivelato che la maggior parte delle importazioni del prodotto in esame entrano nel mercato UE attraverso imprese collegate ai produttori esportatori della RPC oppure attraverso installatori o responsabili di progetti. Date le circostanze, il campione è stato considerato rappresentativo solo in via provvisoria. La Commissione, tuttavia, nel corso dell’inchiesta contatterà altri importatori non collegati che hanno collaborato per verificare se hanno i requisiti per essere considerati importatori e per vedere se sia possibile aumentare la dimensione del campione. |
c) Campionamento dei produttori esportatori
(13) |
Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori, l’avviso di apertura prevedeva la possibilità di ricorrere al campionamento per determinare il dumping, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori furono invitati a contattare la Commissione e a fornire, secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il PI, definito al considerando 19. Sono state anche consultate le autorità del paese interessato. |
(14) |
Ben 135 produttori esportatori cinesi (spesso più imprese raggruppate) si sono manifestati nel quadro della procedura di campionamento. Le imprese che hanno collaborato rappresentano l’80 % del valore totale delle esportazioni cinesi. Il campione scelto è costituito da sette gruppi di imprese di cui tre esportatori che hanno collaborato con il maggior volume di esportazioni di moduli FV, due esportatori che hanno collaborato con il maggior volume di esportazioni di celle e due esportatori che hanno collaborato con il maggior volume di esportazioni di wafer. |
d) Risposte al questionario e verifiche
(15) |
La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e ai fabbricanti UE inclusi nel campione, agli importatori non collegati inclusi nel campione nonché agli operatori a monte e a valle e alle loro associazioni che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. La Commissione ha anche contattato un’associazione di consumatori rappresentativa. |
(16) |
Sono state ricevute risposte al questionario da tutti i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, tutti i fabbricanti UE inclusi nel campione, da tre importatori UE non collegati, da 21 operatori a monte e a valle e da tre delle loro associazioni. |
(17) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese o gruppi d’imprese:
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(18) |
Data l’esigenza di calcolare un valore normale per i produttori esportatori della RPC cui non sia stato riconosciuto il TEM, per determinare il valore normale in base a dati relativi all’India, in quanto paese di riferimento, è stata effettuata una visita di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:
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4. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(19) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («periodo dell’inchiesta», o «PI»). L’esame delle tendenze pertinenti alla valutazione del pregiudizio copre il periodo compreso tra il 2009 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(20) |
Il prodotto in esame è rappresentato da moduli o pannelli FV in silicio cristallino e da celle e wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli FV in silicio cristallino, originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Lo spessore delle celle e dei wafer hanno non è superiore a 400 μm. Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 («il prodotto in esame»). |
(21) |
I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame:
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(22) |
I moduli FV, le celle e i wafer trasformano la luce solare in energia elettrica. La conversione avviene grazie a celle che assorbono la luce e la trasformano in energia elettrica attraverso il silicio cristallino. |
(23) |
I wafer sono la prima fase del processo di produzione. Fabbricati a base di silicio cristallino, essi costituiscono l’elemento principale della produzione delle celle. |
(24) |
Dalla fusione del silicio cristallino si ottengono dei lingotti di silicio cristallino che sono poi segati in dischi, i wafer. I wafer sono trattati in un ciclo di lavorazione ad alta tecnologia per ottenere un semiconduttore che faccia funzionare le celle solari. Le celle rappresentano la seconda fase del processo di produzione. Esse dispongono di una giunzione positiva-negativa per raccogliere e trasmettere l’elettricità generata dalla cella. |
(25) |
I moduli sono la terza fase del processo di produzione. Per assemblare i moduli, le celle vengono saldate insieme con fili o nastri metallici piatti per produrre stringhe di celle. Queste sono disposte a strati. Di solito, esse sono racchiuse da un vetro nella parte superiore e da una piastra di appoggio in materiale polimerizzato nella parte inferiore. Di solito, il montaggio in loco (ad esempio, su un tetto), avviene grazie a intelaiature. Il modulo può avere o non avere un invertitore. |
2. Prodotto simile
(26) |
L’inchiesta ha dimostrato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell’India, di cui ci si serve come paese di riferimento per determinare il valore normale, nonché il prodotto fabbricato e venduto nella UE dai fabbricanti UE hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche fondamentali e gli stessi impieghi finali. Essi si considerano perciò provvisoriamente prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto
i) Caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche e impieghi finali
(27) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che l’inchiesta non poteva coprire tre prodotti diversi dal punto di vista fisico, chimico e tecnico e che moduli, celle e wafer avrebbero dovuto, quindi, essere oggetto di tre inchieste diverse. Esse sostenevano anche che, non essendo chiaro se l’inchiesta vertesse su un solo prodotto o su tre prodotti diversi, non avevano la possibilità di difendere i loro interessi. Era stato tra l’altro chiesto di escludere i wafer dall’inchiesta se non fossero stati esclusi i monowafer (cfr. considerando da 42 a 44). |
(28) |
La produzione di wafer/celle/moduli avviene in un unico processo con più fasi. Moduli, celle e wafer determinano insieme le caratteristiche del prodotto finito (cioè, i moduli). L’inchiesta ha dimostrato che la produzione di wafer e di celle è direttamente ed esclusivamente destinata a produrre moduli; moduli, celle e wafer hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche (determinate dalla materia prima utilizzata) e hanno gli stessi impieghi finali fondamentali, sono cioè venduti per essere inseriti in sistemi solari FV. Le prestazioni dei moduli sono direttamente legate a quelle dei wafer e delle celle. |
(29) |
L’avviso di apertura dell’inchiesta indicava chiaramente che il prodotto in esame era costituito da moduli, celle e wafer. Le parti interessate avevano perciò avuto tutte le possibilità di difendere i loro interessi in base alla definizione data di prodotto in esame. Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. |
ii) Differenze di nomenclatura
(30) |
Qualcuno affermava anche che moduli, celle e wafer non potevano essere considerati un unico prodotto poiché avevano codici NC a otto cifre, sottovoci a sei cifre, voci SA a quattro cifre e numeri di capitoli a due cifre del tutto differenti ed erano inoltre reperibili in sezioni diverse della nomenclatura SA. L’argomentazione è in sé irrilevante per definire il prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping che si basa sulle caratteristiche fisiche del prodotto in esame. |
iii) Valore aggiunto delle celle
(31) |
Varie parti hanno sostenuto che il valore aggiunto nel processo di fabbricazione delle celle rappresenta la maggior parte del valore di un modulo e che quindi le celle vanno considerate come un prodotto separato. |
(32) |
Dall’inchiesta emerge che effettivamente la fabbricazione delle celle è la parte tecnologicamente più complessa del processo di produzione. Essa ha tuttavia dimostrato che le tre fasi di trasformazione sono strettamente legate tra loro e che il valore aggiunto non si concentra su una particolare fase di fabbricazione ma si estende all’intero processo di produzione. Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. |
iv) Mercati di sbocco separati
(33) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che moduli, celle e wafer hanno mercati di sbocco separati e che andavano perciò trattati come prodotti diversi, cosa che sarebbe confermata dal fatto che numerosi fabbricanti non sono integrati verticalmente. |
(34) |
Moduli, celle e wafer non possono essere considerati prodotti separati i cui prezzi variano solo a seconda di fattori di mercato. Di fatto, i loro prezzi sono strettamente interconnessi e determinati dal prezzo del polisilicio. Analogamente, come già spiegato ai considerando da 23 a 25, il prodotto in esame viene fabbricato in un unico processo di produzione articolato in più fasi. Il fatto che alcuni fabbricanti non siano integrati verticalmente è dovuto solo a decisioni gestionali e alle economie di scala e non modifica questa conclusione. Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. |
v) Impieghi finali e intercambiabilità
(35) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che moduli, celle e wafer devono essere trattati come prodotti differenti perché hanno usi finali diversi, non intercambiabili. |
(36) |
Come già indicato, l’inchiesta ha dimostrato che il processo di produzione wafer/celle/moduli è un processo di produzione unico; la questione perciò dell’interscambiabilità tra le varie fasi di un unico processo di produzione è fuorviante. Inoltre, moduli, celle e wafer hanno lo stesso uso finale: trasformare cioè la luce solare in energia elettrica; essi quindi non possono essere usati in altre applicazioni. |
vi) Canali di distribuzione
(37) |
Una parte interessata ha affermato che moduli, celle e wafer non hanno gli stessi canali di distribuzione e non possono quindi essere considerati un unico prodotto. L’inchiesta ha dimostrato che moduli, celle e wafer possono essere distribuiti da canali di distribuzione diversi o simili. Ma i criteri principali per definire un prodotto unico sono l’avere caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche identiche nonché lo stesso uso finale. In base ai considerando da 27 a 29, si ritiene perciò che canali di distribuzione diversi non vadano considerati un elemento determinante. L’argomentazione dev’essere pertanto respinta. |
vii) Percezione dei consumatori
(38) |
Qualcuno ha sostenuto che moduli, celle e wafer sono percepiti in modi sostanzialmente diversi da parte dei consumatori e che perciò non andrebbero considerati come un prodotto unico. |
(39) |
Come già detto, i criteri principali per definire un prodotto unico sono l’avere caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche identiche nonché lo stesso uso finale. In base ai considerando da 27 a 29, si ritiene perciò che una percezione differenziata da parte dei consumatori non vada considerata un elemento determinante. L’argomentazione dev’essere pertanto respinta. |
viii) Prodotti a film sottile
(40) |
Una parte interessata ha affermato che i prodotti FV a film sottile vanno inclusi nella definizione del prodotto in esame, avendo essi le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi finali. |
(41) |
I prodotti FV a film sottile vanno chiaramente esclusi dalla definizione del prodotto (cfr. considerando 21). I prodotti FV a film sottile hanno di fatto caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche differenti rispetto al prodotto in esame. Essi sono ottenuti con un diverso processo di produzione e non dal silicio cristallino, che è la materia prima principale per produrre wafer, celle e moduli. Hanno minor efficienza di conversione, producono meno potenza e non sono pertanto adatti ad applicazioni dello stesso tipo di quelle del prodotto in esame. Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. |
ix) Esclusione dei monowafer
(42) |
Una parte interessata ha sostenuto che i monowafer andrebbero dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame in quanto presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche diverse dai multiwafer, affermando che esistono differenze nella struttura cristallina, nella forma e nell’aspetto e che non esisteva la produzione UE di monowafer. |
(43) |
Secondo l’inchiesta, i monowafer hanno una qualità migliore dei multiwafer pur essendo fabbricati con processi di produzione simili e con la stessa materia prima principale (polisilicio). Si ritiene quindi che monowafer e multiwafer abbiano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche fondamentali. |
(44) |
Secondo l’inchiesta, gli impieghi di base sono gli stessi, entrambi essendo esclusivamente destinati alla produzione di celle solari (mono e multi, a seconda) cui segue la fabbricazione di moduli solari (mono e multi, a seconda). Non esistono differenze sostanziali tra i due tipi di wafer, sono intercambiabili ed entrambi possono essere usati per produrre celle. Riguardo poi all’affermazione che non esista alcuna produzione UE di monowafer, l’inchiesta ha dimostrato che nell’UE si producono entrambi. Per questi motivi, l’argomentazione deve essere respinta. |
x) Prodotti semilavorati
(45) |
È stato inoltre affermato che, essendo i wafer e le celle da considerare componenti semilavorate che confluiscono nei moduli - che sono il prodotto finale, essi non possono essere considerati come un prodotto unico. |
(46) |
Come già detto, i criteri principali per definire un prodotto unico sono l’avere caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche identiche nonché gli stessi impieghi finali. In base ai considerando da 27 a 29, si ritiene perciò che la differenza tra prodotti semifiniti e finiti non vada considerata un elemento determinante. L’argomentazione dev’essere pertanto respinta. |
xi) Caricatori solari
(47) |
Una parte interessata ha chiesto l’esclusione dei pannelli solari destinati alla sola ricarica di batterie da 12 V poiché essi, generando una tensione molto più bassa, hanno un impiego finale diverso dai moduli destinati a essere connessi alla rete, uso cui non sono adatti. |
(48) |
Secondo l’avviso di apertura, caricatori solari composti da meno di sei celle, portatili e che alimentino apparecchi elettrici o batterie, sono esclusi dal prodotto in esame. Moduli con più di sei celle, destinati alla sola ricarica di batterie, hanno le stesse caratteristiche di base e le stesse prestazioni dei moduli di connessione alla rete. Essi usano un circuito a tensione aperta con una tensione inferiore a quella del circuito usato nei moduli destinati a essere connessi alla rete. Nonostante questa differenza, secondo l’inchiesta, questo tipo di moduli può essere connessi alla rete. La bassa tensione può essere facilmente compensata dall’aumento della dimensione e/o del numero di celle. I moduli destinati a ricaricare batterie, consistenti in più di sei celle rientrano perciò nella definizione del prodotto in esame. |
xii) Conclusione
(49) |
Sulla base di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che moduli o pannelli FV in silicio cristallino nonché celle e wafer del tipo utilizzato nei moduli o pannelli FV in silicio cristallino, in precedenza descritti, costituiscono un prodotto unico. La Commissione tuttavia esaminerà ulteriormente la questione se moduli, celle e wafer costituiscano un prodotto unico oppure due o tre prodotti distinti. La Commissione invita pertanto tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni in merito a tale questione, tenendo conto delle conclusioni provvisorie da essa raggiunte in questa fase. In ogni caso, anche se alla fine fosse accertato che essi costituiscono due o tre prodotti differenti, l’attuale inchiesta coprirà tutti questi prodotti diversi e potranno essere inflitte misure definitive a moduli, celle e wafer a prescindere dalla questione se essi costituiscano uno o più prodotti. |
C. DUMPING
1. Repubblica popolare cinese
1.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
(50) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative a importazioni originarie della RPC, per i fabbricanti la cui rispondenza ai criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base sia stata accertata, il valore normale si calcola ai sensi dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 6. |
(51) |
Qui di seguito riassumiamo brevemente i criteri, per comodità di riferimento:
|
(52) |
Nella presente inchiesta, tutti i produttori esportatori inseriti nel campione hanno chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito l’apposito formulario entro il termine stabilito. |
(53) |
La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato presso la sede delle imprese in questione le informazioni presentate nella richiesta del TEM. |
(54) |
Dalla verifica è emerso che nessuno dei sette produttori esportatori (gruppi di imprese) che avevano chiesto il TEM rispondeva ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. |
(55) |
I sette gruppi di imprese al completo hanno beneficiato di uno o più regimi fiscali preferenziali e/o di sovvenzioni senza quindi poter dimostrare di non essere soggetti a distorsioni di rilievo dovute al precedente sistema a economia non di mercato: essi non soddisfano perciò i requisiti del criterio di valutazione 3 del TEM. |
(56) |
Sei gruppi di imprese non hanno potuto dimostrare che la propria contabilità fosse soggetta a revisione contabile indipendente, ai sensi delle norme internazionali in materia di contabilità e non soddisfano perciò i requisiti del criterio di valutazione 2 del TEM. |
(57) |
Un gruppo, non riuscendo a dimostrare un assoggettamento al diritto fallimentare da parte delle imprese che lo compongono, non soddisfa i requisiti del criterio di valutazione 4 del TEM. |
(58) |
Tre gruppi di imprese non hanno dimostrato l’assenza di intergerenze di rilievo da parte dello Stato: essi non soddisfano i requisiti del criterio di valutazione 1 del TEM. |
(59) |
Dopo la comunicazione delle risultanze ai fini del TEM sono pervenute osservazioni da tutte le imprese inserite nel campione. |
(60) |
Due gruppi di imprese hanno presentato obiezioni a carattere procedurale, sostenendo che la decisione riguardo al TEM è avvenuta dopo la scadenza dei termini [trascorsi, cioè, i tre mesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base] e che l’inchiesta doveva perciò essere immediatamente chiusa citando a supporto di tale richiesta le sentenze della Corte di giustizia nelle cause Brosmann (4) e Aokang Shoes (5). |
(61) |
Si rammenti innanzitutto che le cause Brosmann e Aokang non sono pertinenti per valutare la legittimità delle analisi ai fini del TEM nella presente inchiesta perché tali cause si riferiscono a situazioni in cui, contrariamente a quanto avvenuto nella presente inchiesta, non fu effettuato alcun tipo di valutazione finalizzato al TEM. |
(62) |
Inoltre, le cause Brosmann e Aokang non sono pertinenti per valutare la legittimità della presente inchiesta essendo stato modificato nel frattempo il regolamento di base. L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, modificato, prevede che la Commissione deve decidere sul TEM riguardo a imprese inserite nel campione solo ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base e che deve decidere entro sette mesi o, al più tardi, entro otto mesi dall’apertura dell’inchiesta. Tale articolo modificato si applica a tutte le inchieste nuove e a quelle pendenti a decorrere dal 15 dicembre 2012, compresa quindi l’attuale. |
(63) |
Si conferma comunque l’interpretazione della giurisprudenza consolidata secondo cui in sé non è avvenuta alcuna violazione del diritto nell’accertamento del TEM nonostante il fatto che il limite di tre mesi non sia stato rispettato. |
(64) |
Le principali osservazioni pervenute hanno riguardato regimi fiscali preferenziali e sovvenzioni. Gli esportatori non contestavano i fatti accertati ma mettevano in discussione la loro importanza ai fini della soddisfazione del criterio 3 del TEM. In particolare, essi asserivano che i benefici statali non rappresentavano una quota significativa dei rispettivi fatturati. |
(65) |
Si noti in proposito che un regime di tassazione del reddito, grazie al quale un governo favorisce alcune imprese ritenute strategiche, chiaramente non è tipico di un’economia di mercato. Un tale regime è ancora pesantemente influenzato dalla pianificazione statale. Si notino inoltre le notevoli distorsioni dovute a riduzioni delle imposte sul reddito: esse modificano completamente l’importo degli utili preimposte che l’impresa deve raggiungere per essere attraente per gli investitori. Le distorsioni sono inoltre permanenti e il vantaggio assoluto ottenuto durante il periodo dell’inchiesta risulta, per sua natura, irrilevante per valutare se la distorsione sia «significativa». Per valutare la significatività occorre piuttosto basarsi sull’incidenza complessiva della misura sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa. |
(66) |
Riguardo al criterio 2, tre gruppi di imprese hanno affermato di aver rispettato le regole relative alle norme contabili internazionali poiché i loro conti consolidati USA erano del tutto conformi a tali norme. Alcune imprese hanno anche sostenuto che, in generale, i loro conti erano conformi a norme contabili cinesi, da esse considerate equivalenti a quelle internazionali. La questione, tuttavia, non è se le norme contabili cinesi siano in linea con le norme contabili internazionali. Si tratta invece di verificare se i conti siano conformi o no alle norme contabili applicabili. In particolare, le osservazioni non sono riuscite a focalizzare il fatto che, riguardo ai singoli bilanci delle imprese cinesi in questione, risultano essere stati violati numerosi principi contabili internazionali (e i loro equivalenti cinesi), come l’ammortamento delle giacenze e la divulgazione delle operazioni di parti collegate. |
(67) |
Riguardo al criterio 1, tenuto conto delle osservazioni ricevute dalle parti interessate e alla luce della sentenza nella causa C-337/09 P (6) si conclude che il criterio è soddisfatto da tutte le imprese. Ma, in complesso, la decisione ai fini del TEM per tutti gli esportatori inclusi nel campione non è mutata perché non hanno potuto soddisfare i requisiti dei criteri 2 e 3. |
(68) |
Riguardo al criterio 4, il gruppo di società di cui al considerando 57 ha potuto dimostrare l’apertura nel frattempo di una procedura di fallimento nei confronti della principale impresa del gruppo cinese. Si è pertanto concluso che il criterio è soddisfatto da questo gruppo di imprese. Ma, in complesso, la decisione ai fini del TEM per questo gruppo di imprese non è mutata perché non ha potuto soddisfare i requisiti dei criteri 2 e 3. |
(69) |
In conclusione, nessuno dei produttori esportatori è riuscito a dimostrare di aver soddisfatto i criteri 2 e 3 ai fini del TEM. Il TEM non può pertanto essere concesso alle imprese in questione. |
1.2. Esame individuale
(70) |
18 produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori disposti a collaborare, non inclusi nel campione, hanno presentato domanda di esame individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3. |
(71) |
Dato l’alto numero delle domande pervenute, la Commissione ha concluso a titolo provvisorio che gli esami individuali sarebbero stati indebitamente gravosi e avrebbero impedito una tempestiva conclusione dell’inchiesta. Di conseguenza, è stato deciso in via provvisoria di non accettare alcuna richiesta di esame individuale. |
1.3. Paese di riferimento
(72) |
In conformità all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base il valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM si determina in base al prezzo o al valore costruito di un paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»). |
(73) |
Nell’avviso di apertura, la Commissione aveva dichiarato l’intenzione di scegliere gli USA come paese di riferimento appropriato per determinare il valore normale per la RPC e ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in proposito. |
(74) |
Numerosi esportatori e importatori hanno contestato la scelta del paese di riferimento, sostenendo che gli USA non sarebbero un paese di riferimento adeguato soprattutto perché durante una parte del PI il mercato statunitense era protetto dalle importazioni cinesi con misure antidumping e antisovvenzioni. |
(75) |
Alcune parti interessate hanno proposto Taiwan, l’India e la Corea del Sud come paesi di riferimento più adatti. A seguito di queste osservazioni, è stato deciso di ampliare l’analisi per individuare un paese di riferimento adeguato. Sono stati quindi contattati tutti i principali produttori di pannelli solari. E cioè: 34 imprese in India, 9 in Giappone, 15 in Malaysia, 2 in Messico, 34 in Corea, 9 a Singapore, 43 a Taiwan e 21 negli USA. |
(76) |
Sono pervenute risposte da due imprese indiane, due di Taiwan e due degli USA. Poiché le imprese di Taiwan producevano quasi esclusivamente celle FV mentre le esportazioni cinesi avvengono principalmente sotto forma di moduli, e gli USA erano inidonei alla luce delle osservazioni pervenute, è stato deciso in via provvisoria di usare come paese di riferimento l’India. La Commissione può tuttavia riesaminare la questione se dal prosieguo dell’inchiesta emergesse che moduli, celle e wafer costituiscono due o tre prodotti diversi. In particolare, dato che l’India non produce wafer, per questo prodotto si potrebbe scegliere un paese di riferimento diverso. |
(77) |
Un produttore indiano ha dato una risposta incompleta. Le informazioni da esso fornite non hanno potuto quindi essere usate per stabilire il valore normale. Ma tali informazioni, debitamente verificate, hanno potuto essere usate per confermare che quanto affermato dal fabbricante del paese di riferimento che ha pienamente collaborato era effettivamente rappresentativo del mercato indiano. |
1.4. Valore normale
(78) |
Poiché a nessun esportatore cinese inserito nel campione è stato concesso il TEM, il valore normale è stato calcolato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, usando l’India come paese terzo di riferimento a economia di mercato. |
(79) |
Innanzitutto, sono stati individuati i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dal fabbricante del paese di riferimento che fossero identici o direttamente comparabili con i tipi esportati verso l’UE. |
(80) |
La Commissione ha poi esaminato se, per il fabbricante del paese di riferimento, ogni tipo di prodotto simile venduto sul mercato interno potesse essere considerato venduto nell’ambito di normali operazioni commerciali. A tal fine, per ciascun tipo di prodotto è stata definita la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PI. |
(81) |
Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a un prezzo netto pari o superiore ai costi di produzione calcolati, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo di vendita risultava pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Tale prezzo era calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI. |
(82) |
Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto non rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo, o se la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto. |
(83) |
I tipi di prodotto venduti in perdita non sono stati considerati venduti nell’ambito di normali operazioni commerciali. |
(84) |
Per vendite di tipi di prodotti non effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali e per tipi di prodotti non venduti sul mercato interno, è stato usato un valore normale costruito. |
(85) |
Per costruire il valore normale, è stata aggiunta la media ponderata delle spese di vendita, generali e amministrative (selling, general & administrative — SG&A) sostenute e l’utile medio ponderato ottenuto dall’unico fabbricante del paese di riferimento che ha collaborato, con vendite sul mercato interno del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI, al costo medio di fabbricazione di quest’ultimo durante il PI. I costi di produzione e le spese SG&A sono stati eventualmente aggiustati prima di essere usati per stabilire se le vendite erano avvenute durante normali operazioni commerciali e per costruire valori normali. |
(86) |
Per i wafer solari, il valore normale non ha potuto essere calcolato con il metodo di cui ai considerando da 79 a 85 perché nessun fabbricante indiano che ha collaborato produceva wafer solari. È stato controllato se fosse possibile stabilire il valore normale in base a un prodotto assai simile, con gli aggiustamenti necessari per eventuali differenze fisiche. Nel caso dei wafer solari, il prodotto più simile sarebbe una cella solare. Tuttavia, i wafer devono subire significativi processi lavorativi per divenire celle. Inoltre, seguire questo metodo richiederebbe notevoli aggiustamenti che non possono essere attendibilmente quantificati. Di conseguenza, non si può usare il valore normale di una cella come base per calcolare il valore normale di un wafer. Si è invece pensato di usare i prezzi dei wafer venduti da fabbricanti di paesi a economia di mercato sul mercato indiano, perché tali prezzi sono rappresentativi delle condizioni di mercato prevalenti sul mercato dei wafer in India. Essendo la Corea del Sud il maggior fornitore di wafer in economia di mercato ai fabbricanti del paese di riferimento, il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi dei wafer della Corea del Sud sul mercato indiano. |
1.5. Prezzo all’esportazione
(87) |
I produttori esportatori hanno esportato verso l’UE o direttamente ad acquirenti indipendenti o attraverso imprese collegate situate nell’UE. |
(88) |
Se le esportazioni nella UE sono avvenute direttamente ad acquirenti indipendenti della UE, i prezzi di esportazione sono stati stabiliti in riferimento ai prezzi realmente pagati o da pagare per il prodotto in esame, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
(89) |
Se le esportazioni verso la UE sono state effettuate tramite imprese collegate situate nella UE, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale le imprese collegate hanno rivenduto per la prima volta il prodotto ad acquirenti indipendenti nella UE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati effettuati aggiustamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, come le spese SG&A, nonché dei profitti. Per calcolare il margine di profitto, si è usato l’utile realizzato dall’importatore non collegato del prodotto in esame che ha collaborato poiché l’utile effettivo dell’importatore collegato non è stato ritenuto affidabile a causa della relazione tra quest’ultimo e il produttore esportatore. |
1.6. Comparazione
(90) |
La comparazione tra valore normale e prezzo all’esportazione è avvenuta franco fabbrica. |
(91) |
Ai fini di un’equa comparazione tra valore normale e prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, grazie ad opportuni aggiustamenti, di differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(92) |
Aggiustamenti appropriati per caratteristiche fisiche, imposte indirette, costi di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, di carico e accessorie, d’imballaggio, di credito e per commissioni e spese bancarie sono stati effettuati tutte le volte che sono risultati essere ragionevoli, precisi e suffragati da prove verificate. |
1.7. Margini di dumping
(93) |
Per le imprese inserite nel campione, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto simile, calcolato per il paese di riferimento, è stato comparato alla media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, come stabilito all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(94) |
Il margine di dumping medio ponderato dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta non inclusi nel campione è stato calcolato a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato calcolato come media ponderata dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione. |
(95) |
Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC, i margini di dumping sono stati calcolati in base ai dati disponibili, come dispone l’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine, comparando il volume delle esportazioni verso la UE indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato e il volume totale delle importazioni cinesi nella UE, è stato innanzitutto stabilito il livello di collaborazione. |
(96) |
Poiché le parti che hanno collaborato rappresentavano più dell’80 % di tutte le esportazioni cinesi nella UE, il livello di collaborazione può essere considerato elevato. Non esistendo motivi per ritenere che un produttore esportatore si sia volutamente astenuto dal collaborare, il margine di dumping residuo è stato fissato al livello dell’impresa inserita nel campione con il margine di dumping più elevato. Ciò è stato ritenuto opportuno, dal momento che non esistevano elementi per ritenere che le imprese che non hanno collaborato avessero praticato dumping a un livello inferiore, e per garantire l’efficacia delle misure. |
(97) |
Su questa base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera UE, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
|
D. PREGIUDIZIO
1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(98) |
Il prodotto simile era fabbricato da circa 220 fabbricanti UE che costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base e che saranno in prosieguo denominati «l’industria dell’Unione». |
(99) |
Per stabilire la produzione totale dell’Unione durante il PI, mancando informazioni pubbliche complete su di essa, sono state usate tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, come quelle contenute nella denuncia, i dati macroeconomici forniti dall’agenzia di consulenza indipendente Europressedienst («il consulente») e le risposte verificate al questionario rese dai fabbricanti UE inseriti nel campione. Poiché moduli, celle e wafer sono importati nella UE nell’ambito di voci doganali relative ad altri prodotti estranei alla presente inchiesta, non si è potuto ricorrere a dati di Eurostat per calcolare volumi e valore delle importazioni. Volumi e valori delle importazioni sono stati fondati su dati forniti dal consulente. Ove possibile, i dati ottenuti dal consulente sono stati sottoposti a un controllo incrociato con fonti pubbliche e con le risposte verificate al questionario. |
(100) |
Su tale base, la produzione totale dell’Unione durante il PI è stata stimata a circa 4 GW per i moduli, a 2 GW per le celle e a 2 GW per i wafer. |
(101) |
Come indicato al considerando 10, sono stati scelti per il campione 10 fabbricanti UE che rappresentano tra il 18 % e il 21 % della produzione totale UE di moduli, tra il 17 % e il 24 % della produzione totale UE di celle e tra il 28 % e il 35 % della produzione totale UE di wafer. |
2. Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
(102) |
Una parte dell’industria dell’Unione è integrata verticalmente e una parte notevole della produzione dell’industria dell’Unione aveva un uso vincolato, legato soprattutto alla produzione di celle e wafer. |
(103) |
Per stabilire se l’industria dell’Unione avesse subito un pregiudizio grave e calcolare consumi e altri indicatori economici, si è esaminato se e in che misura si dovesse tener conto dell’uso successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile (l’uso «vincolato»). |
(104) |
Per tracciare un quadro il più completo possibile della situazione dell’industria dell’Unione, sono stati analizzati dati relativi all’intera attività del prodotto simile e si è stabilito poi se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al mercato libero. |
(105) |
È emerso che, con riferimento all’intera attività (compreso l’uso vincolato dell’industria), occorreva esaminare i seguenti indicatori economici relativi all’industria dell’Unione: consumi, volumi di vendita, produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, crescita, investimenti, scorte, occupazione, produttività, flusso di cassa, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitali ed entità del margine di dumping. Dall’inchiesta emerge infatti che è opportuno esaminare i suddetti indicatori con riferimento all’intera attività poiché le importazioni dal paese interessato hanno colpito anche la produzione destinata all’uso vincolato. In prosieguo, l’insieme del mercato vincolato e di quello libero sarà denominato «mercato complessivo». |
(106) |
L’analisi della redditività si è focalizzata sul mercato libero perché i prezzi sul mercato vincolato non sempre riflettono i prezzi di mercato e ciò deforma questo indicatore. |
3. Consumo dell’Unione
(107) |
Il consumo dell’Unione comprende il volume totale delle importazioni del prodotto in esame e il volume totale delle vendite del prodotto simile nella UE, compreso quello destinato all’uso vincolato. Dati completi sulle vendite totali dell’industria dell’Unione sul mercato UE non erano disponibili. Inoltre, talune importazioni nella UE sono state registrate nell’ambito di voci doganali relative ad altri prodotti estranei alla presente inchiesta. Non si è perciò potuto ricorrere a dati di Eurostat per calcolare volumi e valore delle importazioni. Il consumo UE è stato quindi calcolato in base a dati comunicati dal consulente di cui al considerando 99 e il risultato è stato incrociato con dati tratti da fonti pubbliche come ricerche di mercato e studi pubblicamente disponibili e con le risposte verificate al questionario. |
(108) |
Il consumo UE è stato caratterizzato dal seguente andamento: Tabella 1-a Consumo UE di moduli (in MW)
Tabella 1-b Consumo UE di celle (in MW)
Tabella 1-c Consumo UE di wafer (in MW)
|
(109) |
Nel periodo in esame, tra il 2009 e il PI il consumo totale UE è aumentato del 221 % per i moduli, dell’87 % per le celle e del 29 % per i wafer ma è poi diminuito durante il PI rispetto al 2011. Complessivamente, il consumo UE del prodotto in esame è notevolmente aumentato rispetto al livello del 2009. |
4. Importazioni dal paese interessato
4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
(110) |
Le importazioni nella UE dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2-a Importazioni di moduli dalla RPC (in MW)
Tabella 2-b Importazioni di celle dalla RPC (in MW)
Tabella 2-c Importazioni di wafer dalla RPC (MW)
|
(111) |
Nel periodo in esame, il volume delle importazioni dal paese interessato verso la è notevolmente aumentato: del 308 % per i moduli, del 482 % per le celle e del 648 % per i wafer. Ciò ha provocato un consistente aumento della quota di mercato delle importazioni nella UE provenienti dal paese interessato. Più precisamente, la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è salita dal 63 % all’80 % per i moduli, dall’8 % al 25 % per le celle e dal 6 % al 33 % per i wafer. Nel complesso, le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC hanno fatto registrare un notevole aumento del volume e della quota di mercato tra il 2009 e il PI. |
(112) |
Si noti che l’aumento delle importazioni dal paese interessato è stato di gran lunga superiore all’aumento del consumo UE del prodotto in esame. I produttori esportatori hanno quindi beneficiato della crescita del consumo UE e la loro posizione sul mercato è divenuta più forte a causa dell’aumento della quota di mercato. |
4.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo
(113) |
Il prezzo medio delle importazioni nella UE dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 3-a Prezzi d’importazione dei moduli dalla RPC (in EUR/kW)
Tabella 3-b Prezzi d’importazione delle celle dalla RPC (in EUR/kW)
Tabella 3-c Prezzi d’importazione dei wafer dalla RPC (in EUR/kW)
|
(114) |
Nel periodo in esame i prezzi medi d’importazione dalla RPC di moduli, celle e wafer, sono diminuiti in misura significativa. Per i moduli, il prezzo medio d’importazione è sceso del 64 %, da 2 100 EUR/kW, nel 2009, a 764 EUR/kW nel PI. Analogamente, il prezzo medio d’importazione dalla RPC delle celle è diminuito del 42 %, da 890 EUR/kW a 516 EUR/kW. Nel periodo in esame, il prezzo medio d’importazione dei wafer è diminuito del 40 %, da 550 EUR/kW a 333 EUR/kW. |
(115) |
Complessivamente, il prezzo del prodotto in esame è diminuito significativamente tra il 2009 e il PI. |
(116) |
Per calcolare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, è stata comparata la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati ad acquirenti non collegati sul mercato dell’Unione dai fabbricanti UE inclusi nel campione, aggiustati a livello franco fabbrica, con la media ponderata dei corrispondenti prezzi per tipo di prodotto delle importazioni di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato al primo acquirente non collegato, su base cif e debitamente aggiustati per tenere conto di costi post importazione come sdoganamento, movimentazione e carico. Si è fatto ricorso alla media dei costi post importazione dei due importatori di moduli inclusi nel campione. Il fatto che la loro attività principale non fossero le importazioni ma l’installazione dei moduli non rende i dati meno rappresentativi. |
(117) |
La comparazione tra i prezzi è stata effettuata in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, una volta apportati gli aggiustamenti del caso e dedotti sconti e riduzioni. Il risultato della comparazione espresso in termini di percentuale del fatturato dei fabbricanti UE inclusi nel campione durante il PI, ha evidenziato margini di sottoquotazione medi ponderati che si collocano tra il 17,5 % e il 30,7 % per i moduli, tra il 4 % e il 24,2 % per le celle, tra il 16,6 % e il 21,6 % per i wafer e tra l’11,2 % e il 27,5 % in termini generali per il prodotto in esame. |
5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.1. Aspetti generali
(118) |
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione. |
(119) |
Come indicato ai considerando da 7 a 10, per esaminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione ci si è serviti del campionamento. |
(120) |
Per valutare il pregiudizio, la Commissione ha distinto tra indicatori macroeconomici e microeconomici del pregiudizio. La Commissione ha analizzato gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame, sulla base dei dati ottenuti dal consulente indipendente di cui al considerando 99 riguardanti tutti i fabbricanti UE. La Commissione ha analizzato gli indicatori microeconomici sulla base delle risposte verificate dei fabbricanti UE inclusi nel campione. |
(121) |
Per la presente inchiesta, sono stati valutati i seguenti indicatori macroeconomici in base alle informazioni relative a tutti i fabbricanti del prodotto simile nella UE: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
(122) |
Sono stati valutati i seguenti indicatori microeconomici in base ai dati relativi ai fabbricanti UE del prodotto simile inclusi nel campione: prezzi medi unitari, costo unitario, costi della manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali. |
(123) |
Una parte interessata ha affermato che le condizioni di mercato del prodotto in esame sono diverse nei vari Stati membri e che pertanto l’analisi del pregiudizio andrebbe effettuata separatamente a livello di ciascuno Stato membro. Questa obiezione non è stata dimostrata. Inoltre, dall’inchiesta non emerge alcuna circostanza particolare che giustifichi un’analisi del pregiudizio per singolo Stato membro. Questa argomentazione è stata perciò respinta. |
5.2. Indicatori macroeconomici
5.2.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti
(124) |
Nel periodo in esame, la produzione totale UE, le capacità di produzione e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4-a Moduli — Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti (MW)
Tabella 4-b Celle — Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti (MW)
Tabella 4-c Wafer — Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti (MW)
|
(125) |
La produzione complessiva di moduli dell’industria dell’Unione è aumentata dell’87 % nel periodo in esame. La produzione ha raggiunto il picco nel 2011 per poi diminuire durante il PI. La produzione di moduli dell’Unione è aumentata molto più lentamente della crescita del consumo, più che triplicato nello stesso periodo. Nel contesto di un forte aumento del consumo, i fabbricanti UE hanno raddoppiato le loro capacità di produzione dei moduli durante il periodo in esame. Malgrado tuttavia l’aumento dei livelli di produzione, il tasso di utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione è diminuita del 4 %, raggiungendo appena il 41 % durante il PI. |
(126) |
La produzione di celle dell’Unione è aumentata complessivamente del 20 % durante il periodo in esame. Ha raggiunto il picco nel 2011 per poi diminuire durante il PI. La produzione UE di celle ha seguito l’andamento del consumo dell’Unione con un lento incremento fino al 2011 seguito da una diminuzione più pronunciata nel PI. In linea con l’andamento del consumo, l’industria dell’Unione ha in un primo tempo aumentato le capacità del 51 % fino al 2011 per diminuire poi durante il PI. Complessivamente, le capacità di produzione sono aumentate del 39 % nel periodo in esame. Il tasso di utilizzo delle capacità è aumentato fino al 2011, con un picco del 78 % per poi diminuire del 15 % durante il PI. In generale, le capacità di utilizzo degli impianti di fabbricazione delle celle dell’industria dell’Unione sono diminuite nel periodo in esame per raggiungere il 63 % durante il PI. |
(127) |
Complessivamente, durante il periodo in esame la produzione di wafer dell’industria dell’Unione è aumentata del 26 %. La produzione UE ha raggiunto il suo livello massimo nel 2010 per diminuire costantemente nel 2011 e raggiungere un livello ancora più basso nel PI. In risposta all’aumento del consumo nella UE, i fabbricanti UE hanno incrementato le proprie capacità di produzione di wafer del 52 % fino al 2011 che sono poi diminuite nel PI. Ciò nonostante, la capacità di produzione di wafer dell’industria dell’Unione è nel complesso aumentata del 40 % durante il periodo in esame. Nonostante l’aumento della produzione, il tasso di utilizzo degli impianti di fabbricazione dei wafer dell’industria dell’Unione è aumentato fino al 2010 per poi diminuire costantemente dopo tale periodo; ciò riflette un calo complessivo del 7 % nel periodo in esame, fino a raggiungere il 55 % nel PI. |
(128) |
L’industria dell’Unione ha quindi aumentato le proprie capacità parallelamente a un aumento del consumo. Ma la produzione dell’industria dell’Unione è aumentata molto più lentamente dei consumi, ciò che ha causato una diminuzione del tasso di utilizzo degli impianti per il prodotto in esame durante il periodo in esame. |
5.2.2. Volumi delle vendite e quota di mercato
(129) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 5-a Moduli — Volume delle vendite e quota di mercato (in MW)
Tabella 5-b Celle — Volume delle vendite e quota di mercato (in MW)
Tabella 5-c Wafer — Volume delle vendite e quota di mercato (in MW)
|
(130) |
Nel periodo in esame, il volume delle vendite di moduli è aumentato del 127 %. Ma, nel contesto di una crescita del consumo del 221 %, ciò ha rappresentato una riduzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione dal 19 % (2009) al 13 % (nel PI). Riguardo alle celle, le vendite dell’industria dell’Unione sono solo marginalmente aumentate del 5 % mentre il consumo è aumentato dell’87 %, pari quindi a una riduzione della quota di mercato dal 68 % (2009) al 38 % (nel PI). Riguardo ai wafer, il volume totale delle vendite è diminuito del 7 % mentre il consumo è aumentato: ciò significa una riduzione della quota di mercato dei wafer dall’81 % (2009) al 59 % (nel PI). |
(131) |
Mentre il consumo cresceva, le vendite di moduli e celle dell’industria dell’Unione crescevano in misura notevolmente inferiore rispetto alle importazioni dal paese interessato e le vendite di wafer diminuivano. L’industria dell’Unione non ha dunque potuto beneficiare della crescita del consumo. Di conseguenza, le quote di mercato di tutti e tre i segmenti sono diminuite durante il periodo in esame. |
5.2.3. Occupazione e produttività
(132) |
L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 6-a Moduli — Occupazione e produttività
Tabella 6-b Celle — Occupazione e produttività
Tabella 6-c Wafer — Occupazione e produttività
|
(133) |
Tra il 2009 e il PI, l’occupazione è aumentata rispettivamente del 39 % e del 102 % nel comparto dei moduli e dei wafer mentre è calata del 9 % in quello delle celle. Si noti tuttavia che l’occupazione è aumentata fino al 2011 ed è poi diminuita durante il PI sia per i moduli che per i wafer. Per le celle, l’occupazione è aumentata fino al 2010 ed è poi diminuita durante il 2011 e il PI. La produttività totale evidenzia un andamento positivo per i moduli e le celle con un aumento del 34 % e del 33 %, rispettivamente. In parte, ciò è la conseguenza degli sforzi dell’industria dell’Unione per rispondere alla pressione delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Ma, durante il periodo in esame, la produttività totale per i wafer è diminuita del 37 %. |
(134) |
Pertanto, come è calata, tra il 2011 e il PI, la produzione UE di moduli e wafer, così è calata, nello stesso periodo e negli stessi comparti, anche l’occupazione. Per le celle, l’occupazione è aumentata fino al 2010 ed è diminuita nel 2011 e nel PI; la produzione UE di celle è invece cresciuta costantemente fino al 2011 e solo allora ha iniziato a diminuire. |
5.2.3.1. Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(135) |
Tutti i margini di dumping sono notevolmente superiori al livello de minimis. Riguardo all’incidenza dell’entità del margine di dumping effettivo sull’industria dell’Unione, dati i volumi e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, tale incidenza va considerata di grande rilievo. |
(136) |
Trattandosi della prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame, la capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping non è pertinente. |
5.3. Indicatori microeconomici
5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(137) |
I prezzi di vendita medi dei fabbricanti UE inclusi nel campione praticati ad acquirenti non collegati della UE hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame. Tabella 7-a Moduli — Prezzi medi delle vendite nell’Unione
Tabella 7-b Celle — Prezzi medi delle vendite nell’Unione
Tabella 7-c Wafer — Prezzi medi delle vendite nell’Unione
|
(138) |
Durante il periodo in esame, i prezzi di vendita sono bruscamente diminuiti del 53 % per i moduli, del 69 % per le celle e del 40 % per i wafer. Il calo dei prezzi di vendita è costante durante l’intero periodo in esame, ma è stato particolarmente pronunciato nel PI, durante il quale essi crollano a livelli insostenibili. Nel periodo in esame, i costi di produzione diminuiscono del 48 % (moduli) e del 55 % (celle). Nel 2010, il costo di produzione dei wafer diminuisce rispetto al 2009 ma aumenta nel 2011 pur restando al di sotto del livello del 2009. Nel PI, i costi aumentano fino a raggiungere livelli appena superiori a quelli del 2009; ciò si spiega principalmente con una cessazione della produzione durante il PI. L’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare dei continui sforzi tesi ad aumentare la propria efficienza dei costi né del calo del prezzo della principale materia prima, il polisilicio. La causa di ciò risiede soprattutto nella crescente pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping che ha avuto effetti negativi sui prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, che si sono contratti più di quanto sia aumentata l’efficienza. Ciò è confermato dall’andamento negativo della redditività dell’industria dell’Unione (cfr. considerando 144). Nel complesso, si assiste a una notevole diminuzione dei prezzi medi di vendita e del costo di produzione del prodotto simile (wafer esclusi) con effetti devastanti sulla redditività dell’industria dell’Unione. |
5.3.2. Costo del lavoro
(139) |
Il costo medio del lavoro dei fabbricanti UE inclusi nel campione denuncia il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 8-a Moduli — Costo medio del lavoro per addetto
Tabella 8-b Celle — Costo medio del lavoro per addetto
Tabella 8-c Wafer — Costo medio del lavoro per addetto
|
(140) |
Nei moduli, tra il 2009 e il PI, il costo medio del lavoro per addetto aumenta in modo costante del 13 % complessivamente. Riguardo alle celle, il costo medio del lavoro resta stabile nel periodo in esame, cala leggermente dell’1 % tra il 2009 e il 2010 e si stabilizza poi fino al PI. Riguardo ai wafer, il costo medio del lavoro per addetto è assai vario: aumenta tra il 2009 e il 2010, diminuisce nel 2011 ma aumenta complessivamente del 17 % nel periodo in esame. L’aumento complessivo del costo del lavoro si spiega in parte con il contemporaneo incremento della produttività (moduli), con l’andamento dell’inflazione e con i costi sociali di alcuni fabbricanti UE (wafer) legati al ridimensionamento del settore tra il 2011 e il PI. |
5.3.3. Scorte
(141) |
I livelli delle scorte dei fabbricanti UE inclusi nel campione registrano il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 9-a Moduli — Scorte
Tabella 9-b Celle — Scorte
Tabella 9-c Wafer — Scorte
|
(142) |
Le scorte aumentano significativamente del 129 % (moduli), del 302 % (celle) e del 70 % (wafer) nel corso del periodo in esame. Riguardo ai moduli, le scorte aumentano costantemente, raggiungendo livelli molto elevati nel 2011 (160 %) e calano nel PI pur restando a livelli molto alti rispetto all’inizio del periodo in esame. Riguardo alle celle, l’andamento è anche più pronunciato, con un aumento delle scorte tra il 2009 e il 2011 superiore al 350 %. Analogamente, le scorte diminuiscono durante il PI pur restando a livelli molto elevati rispetto all’inizio del periodo in esame. Riguardo ai wafer, mentre l’industria dell’Unione riduceva le sue scorte tra il 2009 e il 2010 di oltre l’80 % grazie all’incremento delle vendite, le sue scorte finali aumentano rapidamente fino a livelli superiori a quelli del 2009 con un ulteriore aumento di 65 punti percentuali nel PI. |
(143) |
Dall’inchiesta emerge che, data l’attuale critica situazione, i fabbricanti UE tendono a tenere scorte limitate per il prodotto simile e a basare la loro produzione sugli ordini. L’aumento delle scorte registrato dal prodotto simile durante il periodo in esame è perciò un fattore di rilievo per stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio grave. |
5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investimento e capacità di reperire capitali
(144) |
Redditività e flusso di cassa registrano il seguente andamento nel periodo in esame: Tabella 10-a Moduli — Redditività e flusso di cassa
Tabella 10-b Celle — Redditività e flusso di cassa
Tabella 10-c Wafer — Redditività e flusso di cassa
|
(145) |
La redditività dei fabbricanti UE inseriti nel campione è stata calcolata esprimendo il profitto netto preimposte, ottenuto dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti non collegati nella UE, in percentuale del fatturato generato da tali vendite. |
(146) |
Nel periodo in esame, la redditività per il prodotto simile è calata bruscamente, tramutandosi in perdita. Essa è diminuita di 11 punti percentuali per i moduli, di 49 punti percentuali per le celle e di 63 punti percentuali per i wafer. |
(147) |
Tra il 2009 e il 2010, la redditività del prodotto simile è aumentata per poi diminuire notevolmente nel 2011, anno in cui l’industria dell’Unione ha accumulato delle perdite ed è ulteriormente calata nel PI. Le perdite sono state particolarmente elevate per le celle e i wafer. |
(148) |
Tra il 2009 e il PI, l’andamento del flusso di cassa, della capacità cioè dei fabbricanti UE inclusi nel campione di autofinanziarsi, ha seguito una tendenza sempre più negativa. Diminuendo di 10 punti percentuali nei moduli, salvo un lieve aumento nel 2011, il calo più marcato del flusso di cassa si è verificato dunque tra il 2011 e il PI. Il declino del flusso di cassa per celle e wafer è più accentuato di quello per i moduli e raggiunge livelli estremamente negativi durante il PI. Il flusso di cassa per il prodotto simile è dunque diminuito durante il periodo in esame. |
(149) |
Le cifre che seguono rappresentano l’andamento degli investimenti e dell’utile sul capitale investito dei fabbricanti UE inseriti nel campione rispetto al mercato complessivo durante il periodo in esame: Tabella 11-a Moduli — Investimenti e utile sul capitale investito
Tabella 11-b Celle — Investimenti e utile sul capitale investito
Tabella 11-c Wafer — Investimenti e utile sul capitale investito
|
(150) |
La precedente tabella indica che tra il 2009 e il PI l’industria dell’Unione ha aumentato gli investimenti nei moduli del 171 %. Quanto sopra è legato soprattutto ai notevoli incrementi di capacità. Nello stesso periodo, però, l’industria dell’Unione ha ridotto gli investimenti nelle celle e nei wafer del 78 % e dell’80 % rispettivamente; gli investimenti effettuati erano legati soprattutto alla R&S per migliorare e aggiornare le tecnologie e i processi produttivi tesi a incrementare l’efficienza. Poiché l’industria dell’Unione non poteva permettersi investimenti aggiuntivi per celle e wafer nel periodo in esame, il livello degli investimenti durante il PI è stato piuttosto basso. Poiché gli investimenti erano di solito finanziati da flussi di cassa e da prestiti intersocietari, la diminuzione del flusso di cassa ha avuto effetti immediati sul livello degli investimenti. |
(151) |
L’utile sul capitale investito (return on investments — «ROI») è stato espresso come percentuale del profitto sul valore contabile netto degli investimenti. Tra il 2009 e il PI, il ROI per il prodotto simile ha seguito le analoghe tendenze negative degli altri indicatori finanziari per tutte e tre i tipi di prodotto. Per le celle e i wafer, pur emergendo un incremento nel 2009 e nel 2010, il ROI diminuisce sensibilmente nel 2011 e raggiunge livelli negativi. Per i moduli, il ROI resta su livelli negativi durante tutto il periodo in esame tranne che nel 2010, anno in cui raggiunge il 19 %. Diminuisce complessivamente durante il periodo in esame fino al - 17 % nel PI per le celle, cioè dell’1 %, ma resta pur sempre su livelli assai negativi, cioè del - 19 %. Riguardo ai wafer, il ROI ha un andamento sempre negativo fino al - 7 % durante il PI. Durante il periodo in esame, il ROI per il prodotto simile evidenzia un andamento nel complesso negativo. |
(152) |
La capacità di reperire capitali è stata analizzata rispetto al mercato complessivo; ne è emerso il costante deterioramento della capacità dell’industria dell’Unione di generare liquidità per il prodotto simile e il conseguente indebolimento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione. |
5.3.5. Conclusioni relative al pregiudizio
(153) |
L’analisi della situazione dell’industria dell’Unione mostra chiaramente un andamento negativo di tutti i principali indicatori del pregiudizio. Parallelamente a un aumento generale del consumo, nel corso del periodo in esame è aumentata la produzione complessiva di moduli e celle. Nonostante l’aumento del volume delle vendite, durante il PI la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita perché è cresciuta meno dei consumi nel periodo considerato. I prezzi medi di vendita sono nettamente calati nel corso del periodo in esame, producendo effetti negativi su tutti gli indicatori finanziari, dalla redditività, ai flussi di cassa, all’utile sul capitale investito e alla capacità di ottenere capitali. |
(154) |
Nel periodo in esame, il volume complessivo delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato. Ma all’aumento del volume delle vendite dell’industria dell’Unione è corrisposto un notevole calo dei prezzi medi di vendita. |
(155) |
Durante il periodo in esame, le importazioni delle parti interessate dalla RPC sono aumentate in termini sia di volume che di quota di mercato. Al tempo stesso, i prezzi delle importazioni hanno continuato a diminuire e hanno comportato una sottoquotazione significativa dei prezzi medi praticati dall’industria dell’Unione sul mercato UE. |
(156) |
Varie parti interessate hanno sostenuto che l’industria dell’Unione e i fabbricanti UE inseriti nel campione avessero ottenuto buoni risultati affermando che alcuni indicatori di pregiudizio, come volume e capacità di produzione, vendite e occupazione nonché redditività, in alcuni fabbricanti inseriti nel campione, erano in aumento e non evidenziavano alcun pregiudizio grave. Sono asserzioni non confermate dai risultati dell’indagine, che invece ha evidenziato chiare tendenze al ribasso di molti indicatori del pregiudizio, tali da far concludere che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio grave. |
(157) |
In particolare, l’inchiesta ha anche confermato che i prezzi di vendita sono inferiori ai costi di produzione, il che ha effetti deleteri sulla redditività dell’industria dell’Unione che, infatti, ha raggiunto livelli negativi durante il PI. Si conclude che se il mercato UE continua a essere invaso da importazioni oggetto di dumping, è probabile che le perdite dell’industria dell’Unione portino alla cessazione definitiva di qualsiasi produzione UE di qualche entità del prodotto simile. Ciò sembra confermato da dichiarazioni di insolvenza e/o di cessazione temporanea o definitiva della produzione rilasciate da alcune imprese durante e dopo il PI. |
(158) |
Alla luce di quanto sopra esposto si conclude in via provvisoria che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
E. NESSO DI CAUSALITÀ
1. Introduzione
(159) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione sia stato dovuto alle importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato. Sono stati anche esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che potrebbero aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione, per evitare di attribuire l’eventuale pregiudizio causato da tali fattori a importazioni in dumping. |
(160) |
Una parte interessata ha affermato che le condizioni di mercato del prodotto in esame sono diverse nei vari Stati membri e che pertanto l’analisi del nesso di causalità andrebbe effettuata separatamente a livello di ciascuno Stato membro. Regimi di sostegno nazionali determinano in certa misura le dimensioni dei mercati degli Stati membri. L’inchiesta ha tuttavia accertato che la domanda non dipende unicamente dai regimi di sostegno. A seconda della situazione geografica (esposizione al sole) e del prezzo dell’elettricità in un dato luogo, i pannelli solari sembrano aver raggiunto, o quasi, la parità di rete, permettendo così a certi investimenti di essere effettuati indipendentemente dai regimi di sostegno. Poiché non si può concludere che le condizioni di mercato dipendano esclusivamente dai regimi di sostegno, l’argomentazione è stata respinta. |
2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(161) |
Dall’inchiesta emerge che le importazioni in dumping dalla RPC sono enormemente aumentate durante il periodo in esame: di oltre il 300 % per i moduli, del 482 % per le celle e del 648 % per i wafer; la loro quota di mercato è aumentata di 17 punti percentuali per i moduli, di 17 punti percentuali per le celle e di 27 punti percentuali per i wafer. Si conferma quindi che il volume delle importazioni e la quota di mercato del prodotto interessato hanno registrato un fortissimo incremento durante il periodo in esame. Esiste una chiara contemporaneità tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping e la perdita di quote di mercato dell’industria dell’Unione. L’inchiesta ha anche accertato che, come indicato al considerando 117, le importazioni oggetto di dumping hanno sottoquotato i prezzi dell’industria dell’Unione durante il PI. |
(162) |
L’inchiesta ha dimostrato che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti del 64 % per i moduli, del 42 % per le celle e del 40 % per i wafer durante il periodo in esame, con conseguente aumento della sottoquotazione. A fronte di questa pressione sui prezzi, l’industria dell’Unione ha effettuato notevoli sforzi per ridurre i propri costi di produzione. Nonostante gli sforzi, il livello eccezionalmente basso dei prezzi all’importazione cinesi ha costretto l’industria dell’Unione ad abbassare ulteriormente i prezzi di vendita da essa praticati a livelli non redditizi. La redditività dell’industria dell’Unione è perciò diminuita drasticamente durante il periodo in esame ed è andata in perdita durante il PI. |
(163) |
In base a quanto precede, si conclude che le importazioni cinesi e la crescita della quota di mercato delle importazioni in dumping dalla Cina a prezzi costantemente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione hanno avuto un ruolo decisivo nel pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione, pregiudizio che ha dato luogo alla difficile situazione finanziaria della stessa e al deterioramento di gran parte degli indicatori di pregiudizio. |
3. Effetto di altri fattori
3.1. Importazioni da altri paesi terzi
(164) |
Riguardo ai moduli, il volume delle importazioni da altri paesi terzi durante il periodo in esame è aumentato del 19 % mentre nello stesso periodo la quota di mercato si è ridotta dal 18,4 % al 6,8 %. Taiwan è il secondo esportatore in ordine di grandezza dopo la RPC. |
(165) |
Riguardo alle celle, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 186 % durante il periodo in esame; la quota di mercato è aumentata dal 24 %, nel 2009, al 36 % circa, durante il PI. Nel campo delle celle Taiwan è il secondo esportatore dopo la RPC e sopravanza largamente i quantitativi importati e le quote di mercato degli altri paesi terzi, pur restando a livelli inferiori a quelli della RPC. |
(166) |
Riguardo ai wafer, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è sceso del 19 % nel periodo in esame; anche la quota di mercato è scesa dal 13,4 % nel 2009 all’8,5 % nel PI. Anche in questo caso, Taiwan è il secondo esportatore di wafer dopo la RPC. Il livello delle importazioni e la quota di mercato di Taiwan non sono aumentati in misura significativa e sono rimasti a livelli bassi durante il periodo in esame. |
(167) |
I prezzi all’importazione da paesi terzi di moduli, celle e wafer erano in media maggiori dei prezzi unitari medi delle importazioni cinesi. Dalle informazioni disponibili risulta che, per moduli e wafer, il prezzo medio d’importazione da Taiwan era superiore al prezzo d’importazione medio dalla Cina e che, per le celle, il prezzo medio d’importazione da Taiwan si collocava nella stessa fascia di quello dalla Cina. Tuttavia, mancando informazioni dettagliate sui prezzi per tipo di prodotto, la comparazione tra prezzi medi può essere usata solo a titolo indicativo, senza che da essa si possano trarre conclusioni certe. Per il periodo in esame, il volume delle importazioni di celle da Taiwan è aumentato continuamente, con un incremento della quota di mercato pari a 14 punti percentuali circa. Ma, nel complesso, per il prodotto oggetto d’inchiesta, nonostante l’aumento della quota di mercato, i volumi erano inferiori a quelli della RPC e i loro prezzi durante il PI, celle escluse, erano in genere più elevati. Per questi motivi, dati soprattutto i volumi delle importazioni e le quote di mercato da altri paesi terzi nonché i loro livelli di prezzo, simili o superiori in media a quelli dell’industria dell’Unione, si può concludere in via provvisoria che le importazioni dai paesi terzi non annullano il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tabella 12 Importazioni da altri paesi terzi e relative quote di mercato
|
(168) |
Come indicato al considerando 108, durante il periodo in esame il consumo UE è aumentato del 221 % per i moduli, dell’87 % per le celle e del 29 % per i wafer, ha raggiunto una punta massima nel 2011 ed è calato durante il PI, pur restando nettamente superiore al livello registrato all’inizio del periodo in esame nel 2009. L’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare di questo aumento nel consumo: la sua quota di mercato è scesa infatti nello stesso periodo dal 19 % al 13 % per i moduli, dal 68 % al 38 % per le celle e dall’81 % al 59 % per i wafer. Al tempo stesso, la quota di mercato della RPC è fortemente aumentata fino al 2011 per poi restare stabile su livelli elevati durante il PI, quando il consumo è diminuito. Considerato pertanto che, nonostante il calo del consumo UE nel PI, le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno mantenuto (moduli) o aumentato (celle e wafer) la loro quota di mercato a detrimento dell’industria dell’Unione nel periodo in esame, si deve concludere che il calo del consumo conferma il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
(169) |
In base alle informazioni disponibili è difficile stabilire in che misura la domanda sia trainata da regimi di sostegno degli Stati membri. Come indicato al considerando 171 esiste una gran varietà di regimi di sostegno ed essendo la loro interazione con la domanda estremamente complessa è anche difficile quantificarne gli effetti precisi. I dati disponibili provano tuttavia che la domanda di energia solare continuerà ad esistere e ad aumentare nel tempo, anche senza regimi di sostegno e anche se forse a livelli inferiori rispetto a quanto avviene grazie a quest’ultimi. In questo contesto, molte parti asseriscono che la parità di rete (la situazione che si ha quando il costo per produrre energia solare è pari al costo per produrre energia convenzionale) è già stata raggiunta, o quasi, in alcune regioni della UE. Queste asserzioni non hanno potuto essere finora confermate dall’inchiesta e saranno oggetto di ulteriori indagini. |
3.2. Il principale esempio di regime di sostegno: le tariffe di immissione (Feed-in-tariffs - FIT)
(170) |
Secondo molte parti interessate la causa del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione risiede nelle riduzioni delle tariffe di immissione decise dagli Stati membri. Esse ritengono che i tagli abbiano fatto diminuire le installazioni di impianti solari e ridotto la domanda del prodotto in esame sul mercato UE, causando così il notevole pregiudizio per l’industria dell’Unione. |
(171) |
Per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili, gli Stati membri hanno introdotto FIT, contingenti obbligatori legati a certificati verdi negoziabili, sovvenzioni agli investimenti e incentivi fiscali. Alcuni Stati membri concedono anche sostegni finanziati dai fondi strutturali della UE. Lo strumento di sostegno all’energia solare più diffuso sono le FIT. Per ora, l’analisi della Commissione si è concentrata su questo tipo di sostegno. |
(172) |
Le FIT sono uno strumento di sostegno finanziario per conseguire obiettivi nazionali obbligatori per promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, come quelli prescritti dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Livelli di sostegno e modalità di funzionamento delle FIT variano a seconda degli Stati membri. Grazie alle FIT i gestori delle reti devono acquistare energia solare a prezzi che permettano ai produttori di energia solare (di solito proprietari degli impianti solari) di recuperare i costi e ottenere ragionevoli tassi di rendimento. Quasi sempre le FIT, come altri regimi di sostegno, vanno soggette anche al controllo sugli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE al fine di evitare eccessive compensazioni per i produttori di energia elettrica. |
(173) |
Nonostante differenze nazionali, riguardo all’andamento delle FIT si possono osservare tre fenomeni nella UE: (i) la riduzione dei tassi delle FIT, (ii) la completa sospensione del regime delle FIT (Spagna) e (iii) l’introduzione di soglie di capacità (dette cap) per gli impianti ammissibili al finanziamento nonché massimali di spesa a livello di Stati membri sulle capacità annue installate e sovvenzionate. Risulta che le cap siano state introdotte soprattutto nel 2012: probabilmente non hanno quindi alcun effetto sul consumo durante il PI. L’analisi si è perciò concentrata sulle recenti sospensioni delle FIT in Spagna e sulla riduzione dei tassi FIT nella maggior parte degli Stati membri. Si è esaminato se esse abbiano avuto effetti sulla domanda nel mercato UE e se potessero aver causato il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. In proposito, si è visto che l’effetto dell’andamento delle FIT sulla domanda di moduli è analogo a quello rilevato per la domanda di celle e wafer. Essendo infatti le celle e i wafer indispensabili per la produzione dei moduli e non essendo usati in nessun altro processo di produzione, al diminuire della domanda di moduli corrisponde l’immediata diminuzione della domanda di celle e wafer. |
(174) |
L’inchiesta conferma da un lato il nesso tra andamento delle FIT e consumo, e accerta dall’altro che il calo del consumo tra il 2011 e il PI non contribuisce ad annullare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione, descritto al considerando 163. Essa dimostra infatti che sebbene la situazione dell’industria dell’Unione peggiorasse, i produttori esportatori riuscivano a mantenere elevate quote di mercato (moduli: 80 %) e anche ad aumentarle leggermente (celle: dal 22 % nel 2011 al 25 % durante il PI; wafer: dal 32 % nel 2011 al 33 % durante il PI). Si noti inoltre che il prezzo medio dei moduli praticato dall’industria dell’Unione è diminuito del 53 % nel corso del periodo in esame, soprattutto a causa del significativo aumento delle importazioni in dumping e della forte pressione sui prezzi del mercato UE da esse esercitata. La perdita di redditività subita dall’industria dell’Unione non può perciò essere in via principale attribuita ai tagli delle FIT. |
(175) |
Di conseguenza, si riconosce che le FIT hanno generato una domanda di energia solare e che la loro recente sospensione (Spagna) e riduzione (in altri Stati membri), ha ridotto il consumo del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PI, il che potrebbe avere contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tuttavia, il calo del consumo nel PI non è stato tale da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
(176) |
Alcune parti interessate affermano che i tagli delle FIT hanno reso poco attraenti le opportunità di investimento nell’energia solare e ridotto la domanda del prodotto in esame nella UE. |
(177) |
L’inchiesta conferma l’esistenza di un legame tra i tassi delle FIT e il livello degli investimenti nell’industria dell’energia solare, ma ha anche evidenziato che gli investimenti in questo comparto ne tengono meno conto in regioni ad alta esposizione solare, nelle quali la produzione di energia solare è più efficiente, e in quelle in cui l’elettricità ha prezzi elevati. L’inchiesta mostra infatti che si continua a investire (ad esempio, in Spagna) nonostante la sospensione del regime delle FIT. L’inchiesta mostra anche che gli investimenti nell’energia solare restano attraenti anche se i tassi delle FIT sono inferiori. |
(178) |
Di conseguenza, non si può dire con assoluta certezza che i tagli delle FIT abbiano reso gli investimenti nell’energia solare poco attraenti e abbiano così contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
(179) |
Una parte interessata sostiene che i tagli alle FIT hanno costretto i fabbricanti UE a diminuire i prezzi per mantenere vivo l’interesse degli investitori nell’energia FV e per continuare a stimolare la domanda e la crescita. |
(180) |
L’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione è stata costretta a diminuire i prezzi soprattutto a causa della pressione esercitata dalle importazioni in dumping e non dei tagli alle FIT. Lo conferma il fatto che il più significativo calo dei prezzi dell’industria dell’Unione si è verificato nel 2010 e nel 2011, prima che i principali tagli avessero luogo. È stato infatti l’aumento delle importazioni in dumping dalla RPC, a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, a costringere l’industria dell’Unione a ridurre i suoi prezzi a livelli sempre più bassi. |
(181) |
Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. |
(182) |
Le FIT sono state insomma un importante fattore per lo sviluppo del mercato FV nella UE e sul consumo del prodotto in esame ha influito l’esistenza delle FIT. L’inchiesta ha tuttavia rivelato che il consumo non è diminuito significativamente nonostante l’ampiezza dei tagli. Si è pertanto giunti alla conclusione provvisoria che l’andamento delle FIT non è tale da annullare il nesso di causalità tra importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
3.3. Altri sostegni finanziari concessi all’industria dell’Unione
(183) |
Alcune parti interessate hanno sostenuto che il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto a un venir meno dei sostegni finanziari all’industria dell’Unione. A supporto di tale affermazione, sono state fornite informazioni su sovvenzioni concesse a un fabbricante UE prima del periodo in esame (tra il 2003 e il 2006). |
(184) |
Gli elementi di prova forniti non hanno rivelato alcun nesso tra il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e l’asserita sovvenzione ricevuta da un fabbricante UE durante il periodo precedente il periodo in esame. Inoltre, poiché tali informazioni si riferiscono a un periodo precedente a quello in esame, sono irrilevanti. Non si è perciò potuto stabilire alcun legame tra un’asserita sovvenzione ricevuta dall’industria dell’Unione e il grave pregiudizio da essa subito. Per questo motivo, l’argomentazione è stata respinta. |
3.4. Eccesso di capacità
(185) |
Si sostiene che sia stato l’eccesso di capacità sul mercato dell’Unione e in genere sul mercato mondiale a causare il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Si afferma anche che tale sovraccapacità sul mercato mondiale abbia portato al consolidamento dell’industria dell’Unione, attualmente in corso, e che il pregiudizio subito sia dovuto al numero eccessivo di impianti di produzione. Varie parti interessate sostengono inoltre che il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione vada collegato all’iperespansione delle capacità che essa si è autoinflitta. Per contro, altre parti interessate sostengono che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia dovuto al fatto che quest’ultima non ha effettuato gli investimenti necessari ad aumentare le capacità. |
(186) |
Mentre l’industria dell’Unione ha effettivamente aumentato la sua capacità di produzione, il volume totale della produzione non ha portato a un aumento del consumo sul mercato UE durante il periodo in esame. L’aumento delle capacità di produzione dell’industria dell’Unione era ragionevole e ha seguito l’andamento del mercato, cioè l’aumento del consumo. Non può perciò essere considerato come una causa del pregiudizio subito. |
(187) |
Analogamente, secondo quanto precede, l’inchiesta non conferma l’argomento secondo cui l’industria dell’Unione non ha investito nell’ampliamento delle capacità. Al contrario, come indicato in precedenza, nell’intero periodo in esame, l’industria dell’Unione ha aumentato la capacità di produzione e fino a disporre di un eccesso di capacità per tutto il periodo in esame, il che indica che era in grado di soddisfare la domanda aggiuntiva. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
(188) |
Alcune parti interessate hanno affermato che tutti gli operatori del mercato, compresi quelli in settori a valle e a monte, si sono trovati in situazioni difficili dovute a eccessi di capacità sul mercato mondiale e alle conseguenti mutazioni del mercato. In proposito, è stato sostenuto che il prodotto in esame è divenuto una merce di cui i singoli fabbricanti non sono più in grado di fissare i prezzi, ormai soggetti alla legge della domanda e dell’offerta a livello mondiale. Questa situazione avrebbe dunque causato il grave pregiudizio all’industria dell’Unione e non le importazioni in dumping. |
(189) |
L’inchiesta ha confermato l’esistenza di un eccesso di capacità sul mercato mondiale, soprattutto da parte della RPC. Anche i mutamenti del mercato che avrebbero trasformato il prodotto in esame in una merce di base non giustificano un comportamento dei prezzi e pratiche commerciali del tutto sleali. In proposito, si noti che l’industria dell’Unione ha prodotto e venduto il prodotto in esame per oltre 20 anni, mentre l’industria cinese del prodotto in esame si è sviluppata solo di recente (dalla metà dell’ultimo decennio), attirata soprattutto dalle FIT e da altri incentivi della UE e dal conseguente aumento della domanda. |
(190) |
Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. |
3.5. Incidenza dei prezzi delle materie prime
(191) |
Varie parti interessate sostengono che il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia legato all’andamento dei prezzi del polisilicio, principale materia prima dei wafer. Si è argomentato che l’industria dell’Unione aveva concluso contratti di fornitura a lungo termine a prezzi fissi che non potevano quindi beneficiare della riduzione dei prezzi del polisilicio durante il periodo in esame. |
(192) |
Secondo l’inchiesta nel 2008 i prezzi del polisilicio sono aumentati ma sono di nuovo diminuiti nel 2009 con lievi cenni di crescita nel 2010 e all’inizio del 2011. I prezzi sono notevolmente diminuiti durante il PI. |
(193) |
Secondo l’inchiesta, anche se le forniture del polisilicio all’industria dell’Unione si fondano su contratti a lungo termine, i termini della maggior parte di tali contratti sono stati rinegoziati in base all’andamento dei prezzi del polisilicio e i loro prezzi hanno raggiunto un livello prossimo, quando non inferiore, ai prezzi sul mercato a pronti. |
(194) |
Si perciò concluso che pur essendoci stati effetti negativi a carico di alcuni fabbricanti UE dovuti ai contratti a lungo termine di fornitura del polisilicio, l’industria dell’Unione, nel suo insieme, non ne ha sofferto ed è stata in grado di trarre il massimo beneficio dalla diminuzione dei prezzi del polisilicio. I contratti a lungo termine non hanno dunque contribuito al grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
3.6. Pregiudizio autoinflitto: conseguenze dell’automazione, delle dimensioni, delle economie di scala, del consolidamento, dell’innovazione, della redditività dei costi
(195) |
Alcune parti interessate sostengono che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia dovuto all’alto grado di automazione del processo di produzione. In pratica, i piccoli fabbricanti si troverebbero in posizione di svantaggio rispetto a quelli grandi integrati verticalmente e l’eventuale pregiudizio da essi subito non può essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping. In questa prospettiva si sostiene anche che l’industria dell’Unione nel suo insieme è comunque di dimensioni ridotte e che non è perciò in grado di beneficiare delle economie di scala. |
(196) |
L’inchiesta ha dimostrato che anche i piccoli fabbricanti presenti sul mercato UE dispongono di processi di produzione altamente automatizzati con effetti positivi per i costi di produzione. La maggior parte dei fabbricanti UE si è specializzata in una parte del processo di produzione (wafer, celle o moduli) e, grazie alla specializzazione, ha incrementato la propria competitività rispetto al tipo di prodotto specifico fabbricato. L’argomentazione secondo cui l’impatto dell’elevata automatizzazione avrebbe causato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, va quindi respinta. |
(197) |
Alcune parti interessate affermano che la pressione sui prezzi sia all’origine del consolidamento dell’industria dell’Unione e che quest’ultima sia la vera causa del grave pregiudizio da essa subito. L’inchiesta dimostra però che è il consolidamento a rappresentare piuttosto una conseguenza delle importazioni in dumping. E la parte non ha prodotto alcun elemento che indichi in che misura il processo di consolidamento possa essere state la causa del pregiudizio subito. |
(198) |
Si sostiene poi che la mancanza di integrazione verticale dell’industria dell’Unione sia la causa del pregiudizio subito. In normali condizioni di mercato, i fabbricanti integrati verticalmente hanno di solito una catena di approvvigionamento più sicura. L’inchiesta ha però dimostrato che il vantaggio dell’integrazione verticale nella parte dell’industria dell’Unione integrata verticalmente potrebbe non essere stato sfruttato pienamente perché la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in dumping era estremamente elevata. Inoltre, a causa delle importazioni in dumping, l’industria dell’Unione, e i fabbricanti UE integrati verticalmente, non hanno potuto beneficiare del tutto degli elevati tassi di utilizzo degli impianti per realizzare economie di scala. L’inchiesta infine non rivela alcuna correlazione tra integrazione verticale e più alti tassi di redditività: l’elevata pressione sui prezzi ha infatti modificato tale correlazione. |
(199) |
Alcune parti interessate affermano che l’industria dell’Unione sia priva di innovazione tecnica e non abbia effettuato investimenti in nuove tecnologie. Ma dall’inchiesta non emerge alcun dato di fatto che confermi una tale affermazione. Al contrario, essa dimostra che la maggior parte degli investimenti dell’industria dell’Unione sono stati dedicati a nuovi macchinari e alla R&S e che a livello mondiale non esistono grandi differenze tecnologiche tra i prodotti. |
(200) |
Una parte interessata sostiene poi che il grave pregiudizio sia dovuto a manchevolezze nella fase di realizzazione dei progetti (progetti falliti). L’argomentazione non è stata però suffragata da elementi di prova. Inoltre, qualsiasi progetto fallito potrebbe piuttosto essere considerato un effetto delle importazioni in dumping. L’argomentazione è stata perciò respinta. |
(201) |
Alcune parti interessate sostengono che l’industria dell’Unione non sia riuscita a razionalizzare i costi in tempo per reagire agli sviluppi nel mercato mondiale. Altre affermano che costi del lavoro e spese generali siano più elevati che nella RPC. |
(202) |
L’inchiesta mostra che i costi di produzione dell’industria dell’Unione sono diminuiti costantemente nel periodo in esame, salvo i costi dei wafer che sono diminuiti nel 2010 e lievitati nel 2011 e durante il PI fino a livelli di poco superiori a quelli registrati all’inizio del periodo in esame (cfr. considerando 138). La produttività è aumentata per moduli e celle ma è diminuita per i wafer. Come già detto, a causa del massiccio afflusso di importazioni in dumping dalla RPC e alla conseguente forte pressione sui prezzi del mercato UE, l’industria dell’Unione non è stata in grado di trarre vantaggio dalla riduzione dei costi. |
(203) |
Si noti che i produttori esportatori della RPC non beneficiano di alcun vantaggio comparativo riguardo alla materia prima (polisilicio) e ai macchinari, entrambi importati principalmente dalla UE. Riguardo ai costi del lavoro e alle spese generali, essi rappresentano in media meno del 10 % del costo totale di un modulo nel PI e si ritiene che non abbiano svolto un ruolo significativo. |
(204) |
Si asserisce inoltre che alcuni fabbricanti UE si siano riforniti di wafer, celle e/o moduli dal paese interessato per poi rivenderli come propri sul mercato UE. Secondo l’inchiesta, le importazioni dell’industria dell’Unione del prodotto in esame erano di natura complementare e di volume limitato rispetto alla produzione UE e si ritiene pertanto che il loro peso non possa annullare il nesso di causalità tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
(205) |
Per contrastare quindi la tendenza al calo dei prezzi delle importazioni dalla RPC, l’industria dell’Unione ha dovuto compiere sforzi notevoli per razionalizzare i costi di produzione. Ciononostante, questa razionalizzazione non si è riflessa sui prezzi di vendita a causa dell’eccessiva sottoquotazione dei prezzi esercitata dalle importazioni in dumping. |
(206) |
Per questi motivi le tesi di cui sopra sono state respinte. |
3.7. Concorrenza da parte di prodotti FV a film sottile e di altre tecnologie FV
(207) |
Alcune parti interessate sostengono che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia dovuto alla concorrenza da parte di prodotti FV a film sottile e di altre tecnologie FV, essendo tali tecnologie intercambiabili e aventi lo stesso uso finale. |
(208) |
L’inchiesta ha dimostrato che i prodotti FV a film sottile sono fabbricati a partire da materie prime diverse e non usano wafer di silicio cristallino. Di solito hanno minor efficienza di conversione e minor potenza di uscita rispetto ai moduli in silicio cristallino e non possono quindi essere utilizzati su piccole superfici, come i tetti: essi non sono cioè del tutto intercambiabili con il prodotto in esame. Benché possa esistere una certa concorrenza tra prodotti a film sottile e prodotto in esame, tale concorrenza è perciò considerata marginale. |
(209) |
Secondo l’inchiesta non esiste quindi un nesso tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e la concorrenza tra prodotti FV a film sottile e altre tecnologie FV. |
(210) |
Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. |
3.8. Crisi finanziaria e suoi effetti
(211) |
Alcuni asseriscono che la crisi finanziaria e la recessione economica abbiano avuto effetti negativi sull’accesso al credito per l’industria dell’Unione e che questo abbia causato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
(212) |
La capacità di reperire capitali da parte dell’industria dell’Unione si è notevolmente ridotta durante il periodo in esame. Essendo l’industria solare ad alta intensità di capitale, la capacità di reperire capitali è essenziale. La recessione economica ha avuto un certo impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione. L’inchiesta dimostra, tuttavia, che malgrado la crescita del mercato UE tra il 2009 e il 2011, la situazione dell’industria dell’Unione è peggiorata a causa delle importazioni in dumping dalla RPC che hanno pesantemente sottoquotato i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Si è pertanto concluso che i potenziali effetti della crisi finanziaria siano stati aggravati ulteriormente dall’aumento delle importazioni in dumping dalla RPC, che il limitato accesso ai finanziamenti sia stato in gran parte dovuto al clima negativo sul mercato, e che la situazione e le prospettive dell’industria dell’Unione siano una conseguenza delle importazioni in dumping. Sebbene quindi la crisi finanziaria abbia avuto un certo impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione, essa non è tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata quindi respinta. |
3.9. Risultati delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(213) |
Alcune parti interessate affermano che le vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione siano fortemente diminuite durante il periodo in esame e in particolare tra il 2009 e il 2011 (moduli) e tra il 2009 e il primo trimestre del 2012 (celle) e che ciò sia all’origine del grave pregiudizio da essa subito. |
(214) |
Come indica però la tabella che segue, il volume delle esportazioni dei moduli resta consistente malgrado un leggero calo nel PI e livelli dei prezzi medi nel PI superiori ai costi medi dei moduli per tutto il periodo in esame. Esse non possono perciò aver arrecato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Quanto al volume delle esportazioni delle celle, esso rappresentava solo il 12 % circa del volume totale della loro produzione. Pertanto, nonostante i prezzi bassi durante il PI, questo può avere avuto un impatto solo limitato sulla situazione dell’industria dell’Unione. Quanto infine alle esportazioni di wafer, esse rappresentavano il 24 % circa del volume della produzione totale e analogamente, nonostante il basso prezzo all’esportazione durante il PI, avrebbero potuto avere effetti solo limitati sulla situazione dell’industria dell’Unione. Le argomentazioni a tale riguardo vanno pertanto respinte. Tabella 13-a Moduli
Tabella 13-b Celle
Tabella 13-c Wafer
|
(215) |
Per questi motivi, si ritiene che l’effetto delle esportazioni dell’industria dell’Unione non sia tale da contribuire al grave pregiudizio da essa subito. Le argomentazioni delle parti a tale riguardo sono state pertanto respinte. |
3.10. Scoperta di depositi di gas di scisto nell’Unione europea
(216) |
Una parte interessata sostiene che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia causato dalla scoperta nella UE di depositi di gas di scisto e che la prospettiva di aumentare nella UE la produzione il gas di scisto a basso prezzo abbia ridotto gli investimenti pubblici e privati in progetti sulle energie rinnovabili. |
(217) |
Secondo l’inchiesta, il consumo del prodotto in esame è aumentato notevolmente durante il periodo in esame, come già indicato al considerando 108. Inoltre, l’inchiesta non ha messo in luce alcun dato di fatto secondo cui il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia dovuto alla scoperta di depositi di gas di scisto nella UE. L’obiezione è stata pertanto respinta. |
3.11. Il sistema per lo scambio delle quote di emissione dell’Unione europea (European Union’s Emissions Trading Scheme — ETS)
(218) |
La stessa parte afferma che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia stato causato dalla scarsità di investimenti nella produzione di energia solare dovuta ai bassi prezzi di mercato dei crediti di emissioni di CO2 nel quadro dell’ETS. |
(219) |
Di ciò non è stata tuttavia fornita alcuna prova e l’inchiesta non ha messo in luce circostanze oggettive a conferma di queste affermazioni. L’inchiesta ha rivelato invece che il consumo del prodotto in esame è notevolmente aumentato durante il periodo in esame. Per questi motivi, l’argomentazione è stata respinta. |
3.12. Decisioni a livello gestionale
(220) |
Alcune parti interessate affermano che il pregiudizio grave subìto da almeno un fabbricante UE sia stato causato da decisioni manageriali errate. Queste affermazioni si fondano sui conti annuali e su alcune informazioni contenute in una lettera inviata da un azionista dell’impresa agli altri azionisti. |
(221) |
Ma da nessuna delle informazioni contenute nel fascicolo emerge che le decisioni di gestione adottate dall’impresa in questione fossero inusuali o imprudenti o che abbiano avuto effetti sull’industria dell’Unione nel suo insieme. Pertanto, le argomentazioni in questo senso sono respinte. |
3.13. Politiche governative d’altro tipo
(222) |
Una parte interessata sostiene che il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione sia stato causato da altre politiche governative come quelle per le energie rinnovabili, per incoraggiare l’innovazione, ridurre gli eccessi burocratici, agevolare gli scambi e accedere alle reti di distribuzione poiché tali politiche vanno a vantaggio dei produttori esportatori. Pur essendo vero che alcune delle suddette politiche potrebbero favorire le importazioni da altri paesi terzi e la crescita globale dell’industria solare, esse costituirebbero un vantaggio anche per l’industria dell’Unione. Inoltre, non è detto che tali politiche diano necessariamente luogo a importazioni nella UE effettuate a prezzi di dumping pregiudizievoli. Pertanto, le argomentazioni in questo senso sono respinte. |
3.14. Conclusioni relative al nesso di causalità
(223) |
L’inchiesta ha accertato la presenza di un nesso di causalità tra il pregiudizio grave subito dall’industria dell’Unione e le importazioni in dumping provenienti dalla RPC. Sono state analizzate anche altre possibili cause del pregiudizio, come: importazioni da altri paesi terzi, consumo, tariffe di immissione, altri aiuti finanziari concessi all’industria dell’Unione, sovraccapacità, incidenza del prezzo delle materie prime, pregiudizio autoinflitto, concorrenza da parte di prodotti FV a film sottile, crisi finanziaria e relativi effetti, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, scoperta nella UE di depositi di gas di scisto, decisioni a livello gestionale, sistemi per lo scambio delle quote di emissione della UE, politiche governative d’altro tipo ma nessuna di esse è risultata capace di rompere il nesso di causalità emerso tra le importazioni in dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
(224) |
In base all’analisi sopra descritta, che ha accuratamente differenziato e separato le ripercussioni di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping, si conclude in via provvisoria che esiste un nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il PI. |
F. INTERESSE DELL’UNIONE
1. Osservazioni preliminari
(225) |
In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, nonostante la conclusione provvisoria relativa alle pregiudizievoli pratiche di dumping, esistessero fondati motivi per concludere che non sarebbe nell’interesse dell’Unione prendere provvedimenti provvisori in questo caso particolare. L’analisi dell’interesse dell’Unione si fonda su una valutazione di tutti i vari interessi in gioco, che comprendono quelli dell’industria dell’Unione, delle imprese nei mercati a monte e a valle del settore FV, degli importatori, degli utenti e dei consumatori del prodotto in esame. |
(226) |
Circa 150 operatori si sono manifestati dopo l’apertura dell’inchiesta. A importatori non collegati, a operatori a monte (un produttore di materie prime nonché fornitori di impianti per il prodotto oggetto dell’inchiesta) e a valle (responsabili di progetti e installatori) e al BEUC, un’organizzazione di consumatori, sono stati inviati questionari specifici. Tre associazioni, che rappresentano vari operatori (industria dell’Unione, operatori a monte e a valle) nel settore del FV hanno fatto pervenire una serie di informazioni. |
2. Interesse dell’industria dell’Unione
(227) |
Durante il PI, l’industria dell’Unione impiegava direttamente 25 000 persone circa, addette alla produzione e alla vendita del prodotto simile. |
(228) |
L’inchiesta ha stabilito che l’industria dell’Unione ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni in dumping dal paese interessato durante il PI. È opportuno rammentare che molti indicatori di pregiudizio hanno evidenziato una tendenza negativa durante il periodo in esame. Ne hanno fortemente risentito soprattutto gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei fabbricanti UE che hanno collaborato come redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito. Di fatto, i fabbricanti UE di moduli, celle e wafer hanno accumulato perdite nel 2011 e nel PI. Di conseguenza, alcuni fabbricanti UE sono già stati costretti a chiudere impianti di produzione; altri hanno dichiarato la propria insolvenza. Se non verranno decise misure, è assai probabile un ulteriore peggioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione. |
(229) |
L’istituzione di dazi antidumping provvisori dovrebbe restituire al mercato UE eque condizioni commerciali per consentire all’industria dell’Unione di allineare i prezzi del prodotto simile, adeguarli ai costi di produzione e migliorare la propria redditività. Si può inoltre prevedere che, istituendo misure provvisorie, l’industria dell’Unione possa recuperare almeno in parte le quote di mercato perdute nel corso del periodo in esame, con ripercussioni positive sulla sua situazione finanziaria complessiva. Inoltre, l’industria dell’Unione sarà in grado di avere un più agevole accesso al credito e di investire ulteriormente nella R&S e nell’innovazione del mercato FV. Infine, l’inchiesta ha anche puntato a una possibile ripresa dell’attività industriale dei fabbricanti UE costretti sospendere la produzione per la pressione delle importazioni cinesi. In questo scenario, non solo i 25 000 posti di lavoro attuali dell’industria dell’Unione (nel PI) sarebbero complessivamente garantiti ma sarà anche ragionevole attendersi un’ulteriore espansione della produzione e un aumento dell’occupazione. |
(230) |
Se non verranno istituite misure, si prevedono ulteriori perdite di quote di mercato e un ulteriore deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione: una situazione insostenibile a medio e lungo termine. Oltre all’alto numero di fabbricanti UE già costretti a uscire dal mercato come denunciato al considerando 157, anche altri fabbricanti potrebbero dover chiedere lo stato d’insolvenza che, a breve e medio termine, porterebbe alla probabile scomparsa dell’industria dell’Unione, con forti effetti negativi sugli attuali livelli occupazionali. |
(231) |
Si conclude quindi in via provvisoria che l’imposizione di dazi anti-dumping sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. |
3. Interesse degli importatori non collegati
(232) |
Come indicato al considerando 12, solo uno dei tre importatori inseriti nel campione aveva come attività principale il commercio del prodotto in esame. |
(233) |
Era stato denunciato che l’istituzione di misure sul prodotto in esame si sarebbe ripercossa negativamente sull’attività degli importatori. Innanzitutto, con l’istituzione di dazi non verranno eliminate tutte le importazioni dalla RPC. In secondo luogo, è probabile che l’istituzione di misure possa avere effetti negativi sulla situazione finanziaria degli importatori che importano dalla sola RPC, ma dato il probabile aumento di importazioni provenienti da altri paesi terzi, gli importatori che si riforniscono da altri paesi potranno riorientare le loro fonti di approvvigionamento. |
(234) |
Si conclude pertanto in via provvisoria che l’istituzione di misure al livello proposto avrà un qualche effetto negativo sulla situazione degli importatori non collegati del prodotto in esame. |
4. Interesse degli operatori a monte
(235) |
Gli operatori a monte sono attivi soprattutto nel campo della produzione delle materie prime e nella produzione e progettazione delle attrezzature di fabbricazione del prodotto oggetto d’inchiesta. Dagli operatori a monte sono pervenute otto risposte ai questionari. Sono state effettuate due visite di verifica, una a un fabbricante di materia prima e una a un fabbricante di attrezzature di fabbricazione. |
(236) |
In generale, durante il PI, per otto operatori a monte che hanno collaborato, l’attività legata al prodotto in esame variava tra il 6 % e l’80 % dell’attività totale; solo per una impresa che ha collaborato, rappresentava il 100 % dell’attività. In media, durante il PI, l’attività legata al prodotto in esame rappresentava il 41 % circa dell’attività complessiva degli operatori a monte che hanno collaborato. In termini di occupazione, durante il PI gli otto operatori a monte che hanno collaborato occupavano 4 200 persone circa. A seconda del segmento e delle singole imprese, la redditività registra una gamma di tassi da elevati a leggermente negativi. L’inchiesta ha dimostrato che gli operatori che evidenziano una redditività negativa soffrono del peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione, perché alcuni dei clienti da essi persi sono fabbricanti UE del prodotto in esame, e del calo dei consumi. |
(237) |
Le vendite degli operatori a monte della UE hanno riguardato l’Unione, la RPC e altri paesi terzi. Durante il PI, le vendite si sono ripartite come segue: in media, il 20 % circa verso l’Unione, quasi il 50 % verso la RPC e il 30 % circa verso altri paesi terzi. |
(238) |
Alcune parti del settore a monte affermano che l’istituzione di misure antidumping avrà effetti negativi sulla loro attività industriale, essendo la RPC il loro principale mercato d’esportazione e sostengono che i dazi, ostacolando notevolmente le importazioni dalla RPC verso l’UE del prodotto in esame, indurranno la RPC a limitare le importazioni dalla UE di polisilicio e di attrezzature di produzione. È perciò probabile che gli operatori a monte della UE siano costretti a rallentare le loro proprie attività industriali e a ridurre l’occupazione nella UE. |
(239) |
Si noti innanzitutto che il dazio non ha il fine di eliminare le importazioni cinesi del prodotto in esame ma quello di ricostituire condizioni di concorrenza paritarie. Quindi le importazioni cinesi dovrebbero continuare a rifornire in una determinata misura il mercato UE, ma a prezzi equi. L’inchiesta dimostra inoltre che operatori a monte della UE sono presenti in tutto il mondo su vari mercati nazionali e che non dipendono quindi dalle sole esportazioni nella RPC. È perciò ragionevole supporre che nel mercato mondiale FV, gli operatori a monte della UE siano in grado di compensare l’eventuale calo di esportazioni verso la RPC con esportazioni verso altri mercati che, secondo studi di mercato pubblicamente disponibili, dovrebbero crescere. Il mercato FV cinese deve comunque già affrontare notevoli sovraccapacità di produzione ed è dubbio che i fabbricanti di macchinari della UE siano in grado di vendere molte più attrezzature di produzione nel breve e medio termine. |
(240) |
Dato quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l’effetto dei dazi antidumping sui fabbricanti di macchinari non sarebbe stato significativo mentre l’effetto sui fornitori di materia prima potrà essere negativo a breve termine se dovranno ridurre le loro vendite in Cina. |
5. Interesse degli operatori a valle
(241) |
Gli operatori a valle sono attivi soprattutto nello sviluppo di progetti, nella commercializzazione e nella comunicazione nonché nelle installazioni FV. Delle 13 risposte pervenute ai questionari da parte degli operatori a valle solo sette erano sufficientemente complete e hanno consentito una valutazione sensata. Sono state effettuate due visite di verifica, riguardanti lo sviluppo di progetti FV e le installazioni. Analizzando le 36 risposte al questionario pervenute dagli importatori non collegati che hanno collaborato, si constata che solo alcuni di un essi possono di fatto essere qualificati come operatori a valle, essendo la loro attività principale l’installazione. La questione sarà oggetto di ulteriori riflessioni nel corso dell’inchiesta. |
(242) |
In generale, l’attività degli operatori a valle relativa al prodotto in esame varia rispetto alla loro attività totale. In media, nel PI essa rappresentava il 41 %. Durante il PI, la redditività legata al prodotto in esame degli operatori che hanno collaborato era in media dell’11 % circa. In termini di occupazione, durante il PI, i sette operatori a monte che hanno collaborato occupavano 550 persone circa. |
(243) |
Le misure antidumping sono state accusate di non essere nell’interesse dell’Unione perché, facendo aumentare il prezzo dei moduli, avrebbero scoraggiato l’installazione di nuovi impianti da parte degli utenti finali/consumatori. Di conseguenza, gli operatori a valle avrebbero avuto un numero assai inferiore di ordini e avrebbero dovuto ridimensionare le loro imprese. Tale valutazione si basava su uno studio effettuato da Prognos sull’eventuale perdita di posti di lavoro, presentata durante l’inchiesta. Secondo lo studio, la maggioranza dei posti di lavoro nel mercato FV della UE sarebbero in pericolo se venissero istituiti dazi antidumping. Esso adotta una stima dell’Associazione dell’industria fotovoltaica europea (European Photovoltaic Industry Association — EPIA), secondo cui l’occupazione totale diretta esistente nel 2011 ai vari livelli del mercato FV della UE (fabbricanti UE, importatori e operatori a monte e a valle) raggiunge i 265 000 addetti. Partendo dalla stima del 2011 sull’occupazione totale diretta, lo studio di Prognos conclude che su 265 000 posti di lavoro potranno andarne persi in tre anni fino a 242 000, a seconda del livello dei dazi. Si presume che le maggiori perdite occupazionali si verifichino nel mercato a valle che, nel 2011, secondo Prognos impiegava 220 000 persone circa. |
(244) |
L’inchiesta non conferma tale scenario e ritiene che nel 2011, durante il PI e nel 2012 il numero di posti di lavoro diretti esistenti nel mercato FV della UE sia nettamente inferiore. |
(245) |
Tanto per cominciare, l’inchiesta solleva dubbi sulla veridicità del numero totale di posti di lavoro diretti nel FV stimati dall’EPIA. In particolare, durante la visita di verifica presso l’EPIA, si è constatato che i dati, in base ai quali l’occupazione era stata quantificata in 265 000 addetti, erano imprecisi e non consentivano tale conclusione. Invece, secondo informazioni raccolte durante la visita di verifica in loco, il numero di occupati diretti nel FV, calcolato per il 2011, avrà un margine di errore fino al 20 %. Inoltre, la stima comprende l’occupazione in altri paesi europei esterni alla UE, come anche quella connessa ai prodotti FV a film sottile, che non rientra nel campo d’indagine della presente inchiesta. |
(246) |
Nonostante i dubbi, e sebbene fossa stata usata la stima iniziale sull’occupazione per analizzare l’impatto delle misure, devono essere formulate le seguenti osservazioni. La stima riguarda l’occupazione nel settore FV europeo per il 2011, legata a un numero assai elevato di impianti fotovoltaici nella UE per quell’anno (20 GW circa). È ragionevole pensare che, data la diminuzione del numero di impianti a 17,5 GW circa nel PI e a 15 GW nel 2012, l’occupazione, soprattutto a valle, si riduca di conseguenza, in quanto è direttamente legata al numero di impianti. Ora, la stampa specializzata pubblicamente disponibile indica che, tra il 2011 e il 2012, in Germania, maggior mercato nazionale, l’occupazione nel settore FV si è ridotta da 128 000 a 100 000 addetti, compresi i posti di lavoro dal lato dei fabbricanti. L’indagine dubita inoltre che la cifra si riferisse solo a posti di lavoro a tempo pieno dedicati unicamente all’industria FV. L’inchiesta rivela invece che, soprattutto nel mercato a valle (installazioni), l’attività FV fa parte di solito di una attività industriale ben più ampia, la cui attività principale è il riscaldamento o gli impianti elettrici, idraulici ecc. |
(247) |
Alla luce di quanto sopra, è probabile che l’istituzione di misure porti a un aumento dei prezzi nella UE del prodotto oggetto d’inchiesta il che potrebbe dar luogo a breve termine a una diminuzione delle installazioni di impianti FV. In questo segmento del mercato, tuttavia, secondo le considerazioni che seguono, l’occupazione può essere influenzata negativamente solo in misura limitata. In primo luogo, le attività relative al settore FV sono, almeno per alcuni installatori, solo una parte delle loro attività, tra l’altro a carattere stagionale. Gli installatori devono quindi poter svolgere altre attività se si trovano di fronte a una riduzione della domanda di impianti FV. Poiché gli obiettivi relativi alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica, concordati a livello UE, sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, è prevedibile che la riduzione della domanda di impianti solari si traduca in un aumento della domanda di altre forme di energia rinnovabile e di efficienza energetica. È probabile che molti addetti del settore a valle posseggano le competenze necessarie per affrontare l’aumento della domanda in questi settori contigui. In secondo luogo, visti gli utili attualmente generati dal mercato a valle (cfr. considerando 242), gli installatori dovrebbero poter assorbire una parte dell’aumento dei prezzi e limitare così l’impatto sui prezzi finali e sulla domanda di impianti FV. |
(248) |
Anche senza l’istituzione di dazi, le previsioni pubblicamente disponibili relative alla domanda di impianti FV si attendono una probabile contrazione della domanda nel 2013, con installazioni annue tra 9,8 GW e 16,5 GW nel 2013, che avrebbero comunque effetti negativi sull’occupazione nel mercato a valle. |
(249) |
Infine, si noti che l’aumento dei prezzi nel settore FV si verificherebbe in ogni caso, poiché la produzione della RPC che rifornisce il mercato UE lavora sostanzialmente in perdita, il che è una situazione insostenibile. |
(250) |
Da quanto precede, si conclude in via provvisoria che i dazi antidumping sugli operatori a valle avrebbero un’incidenza negativa ma limitata a breve termine, tenuto conto di un calo nelle installazioni maggiore di quello previsto in uno scenario controfattuale senza dazi, come quello tracciato da grandi centri di ricerca, e in cui il dazio non può essere assorbito dagli operatori a valle. Nonostante il possibile calo della domanda di impianti FV, gli installatori dovrebbero poter svolgere altre attività o nel campo di altre forme di energia pulita o in quello della loro attività primaria, come detto sopra. |
6. Interesse degli utenti finali (consumatori)
(251) |
Non sono pervenute osservazioni da nessun soggetto che, come le associazioni dei consumatori, rappresenti direttamente gli interessi di utenti finali. In questo caso si fa riferimento a due tipi di utenti finali: i consumatori (famiglie) e gli altri utenti finali (come istituzioni, imprese). L’inchiesta evidenzia che solo un quarto circa degli attuali impianti FV nella UE (i cosiddetti roof-top, piccoli impianti) sono stati ordinati da consumatori. Gli altri impianti (montati a terra, di maggiori dimensioni e di tipo industriale e commerciale) sono stati ordinati da altri utenti finali. |
(252) |
Alcune parti sostengono che in caso di istituzione di dazi antidumping, i consumatori vedrebbero aumentare il prezzo dei moduli FV. Se, a causa dei dazi, i prezzi dei moduli FV nel mercato UE aumentassero lievemente, è probabile che i consumatori e gli altri utenti finali ne risentirebbero poco poiché, secondo l’inchiesta, il prezzo di un modulo rappresenta fino al 50 % circa del costo totale di un impianto FV. Dati i margini di profitto conseguiti dai responsabili dei progetti e dagli installatori, è ragionevole supporre che l’eventuale aumento dei prezzi dei moduli possa, almeno in parte, essere assorbito, e attenuato, per il consumatore. In base agli elementi disponibili si è concluso in via provvisoria che le misure, al livello di dazio proposto, saranno assorbite almeno in parte dalla catena di approvvigionamento e che perciò non si tradurranno necessariamente in prezzi più alti per i consumatori al dettaglio. |
(253) |
Si ricordi anche che senza l’istituzione dei dazi, la probabile scomparsa dell’industria dell’Unione lascerebbe i consumatori con una sola fonte di approvvigionamento di moduli in futuro. In questo scenario, i produttori esportatori cinesi sarebbero in grado di rafforzare ulteriormente la loro già forte posizione sul mercato; ciò potrebbe anche portare a un aumento dei prezzi a breve e medio termine, a scapito dei consumatori/utenti finali. Come già indicato, è probabile che un aumento dei prezzi intervenga comunque, dato che la produzione della RPC è in perdita. |
(254) |
Considerato quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l’istituzione di misure avrebbe un impatto nel complesso limitato sui consumatori e sugli altri utenti finali indipendentemente dal ruolo che i regimi nazionali di sostegno possono avere per stimolare la domanda di impianti FV di cui al considerando 182. Se i regimi nazionali di sostegno vengono aggiustati a prezzi più elevati per i pannelli solari (mediante FIT più elevate) l’impatto sui consumatori può essere inesistente. |
7. Altre argomentazioni
(255) |
Alcune parti interessate affermano che l’industria dell’Unione non è in grado di rifornire il mercato UE nelle quantità richieste e che, istituendo dazi antidumping, l’UE corre il grave rischio di una carenza sul mercato, con conseguente ulteriore aumento dei prezzi del prodotto in esame. |
(256) |
L’inchiesta dimostra che questa argomentazione è ingiustificata. Dal 2009, l’industria dell’Unione non utilizza appieno le sue capacità di produzione. Nel PI, il tasso di utilizzo della capacità di produzione di moduli nella UE era del 41 %, con ulteriori capacità inutilizzate pari a 5,7 GW circa; il tasso di utilizzo della capacità di produzione di celle nella UE era del 63 % con ulteriori capacità inutilizzate pari a 1,2 GW circa e il tasso di utilizzo delle capacità di produzione di wafer della UE era del 55 % con ulteriori capacità inutilizzate pari a 1,6 GW circa. Grazie perciò alle capacità inutilizzate, l’industria dell’Unione potrebbe competere per un ulteriore quota di mercato, nel breve periodo. Anche a medio termine, è ragionevole supporre che l’industria dell’Unione cercherà di ampliare le sue capacità di produzione per essere in grado di ottenere migliori economie di scala e giungere a un’ulteriore riduzione dei prezzi. Esistono inoltre altre fonti di approvvigionamento, presenti anche sul mercato UE e capaci di competere sul mercato UE in caso di calo delle importazioni dei prodotti cinesi in questione. Dall’inchiesta emerge che le capacità inutilizzate di produzione non cinesi all’esterno della UE erano nel PI pari a 5,6 GW per i moduli, a 6 GW per le celle e a 6 GW per i wafer. Si conclude pertanto che le capacità inutilizzate totali della UE e dei fabbricanti terzi esterni alla UE sono sufficienti a integrare a breve termine il potenziale calo delle importazioni cinesi in base alla domanda di impianti FV nella UE per il 2013 (tra 9,8 GW e 16,5 GW) e il 2014 (tra 9 GW e 17,1 GW) prevista da grandi centri di ricerca, come EPIA. |
(257) |
Alcune parti sostengono poi che l’imposizione di dazi antidumping sul prodotto in esame nuoccia allo sviluppo del mercato FV in Europa e che quindi gli obiettivi del programma UE 2020, riguardo alle fonti rinnovabili di energia e alla riduzione delle emissioni di gas serra nell’UE, non potranno essere raggiunti. |
(258) |
Intanto, gli obiettivi per il 2020 non dipendono esclusivamente dell’energia solare. Altrettanto importanti sono altre energie ecologiche come: l’energia eolica, da biomassa, idroelettrica ecc. Poiché gli obiettivi per il 2020 non attribuiscono all’energia solare una percentuale determinata, un numero di impianti FV lievemente inferiore non farà aumentare il costo generale dell’Agenda 2020. Il prezzo dei pannelli solari è inoltre solo uno tra i tanti fattori essenziali necessari allo sviluppo dell’industria FV in Europa. Fattori altrettanto importanti sono: un quadro giuridico e finanziario favorevole a livello europeo e nazionale, un migliore accesso al credito per progetti sulle energie rinnovabili e l’investimento in R&S. Riguardo agli investimenti nel settore solare, l’istituzione del dazio antidumping migliorerà la situazione dell’industria dell’Unione e del settore FV in genere. Probabilmente esso contribuirà quindi anche a migliorare l’accesso al credito sia per l’industria dell’Unione che per gli investitori nel settore FV. Infine, si ricorda che lo scopo dei dazi non è quello di eliminare le importazioni cinesi, ma di ristabilire condizioni di concorrenza eque. Se il prezzo del prodotto in esame cresce, i profitti evidentemente ottenuti nel mercato a valle permettono di supporre che l’aumento dei prezzi sarà in parte assorbito dagli operatori del mercato a valle. Per questo, il prezzo dei moduli non dovrebbe aumentare in modo significativo per gli utenti finali/consumatori e la domanda di impianti solari potrebbe essere mantenuta entro i margini previsti. |
(259) |
In base a quanto precede, si conclude in via provvisoria che l’istituzione di misure non dovrebbe avere, nell’insieme, effetti negativi di rilievo su altre politiche della UE. |
8. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(260) |
Gli effetti complessivamente positivi per l’industria dell’Unione prevalgono su possibili effetti negativi su altri operatori del mercato FV, consumatori/altri utenti finali compresi. |
(261) |
Visto quanto precede, si conclude provvisoriamente che, in base alle informazioni disponibili relative all’interesse dell’Unione, non esistono ragioni valide che si oppongano all’istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. |
G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
(262) |
Viste le conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure antidumping provvisorie per impedire che le importazioni oggetto di dumping continuino a recare pregiudizio all’industria dell’Unione. |
1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(263) |
Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell’importo del dazio necessario a eliminare il pregiudizio subito dai fabbricanti UE senza superare il margine di dumping rilevato. |
(264) |
All’atto del calcolo dell’importo del dazio necessario a eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, era chiaro che la misura doveva permettere all’industria dell’Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare l’utile al lordo delle imposte che un’industria di questo tipo può ragionevolmente attendersi in condizioni normali di concorrenza, cioè senza importazioni in dumping, vendendo il prodotto simile nella UE. Si ritiene perciò, in base alle informazioni contenute nella denuncia, che un margine di profitto del 10 % del fatturato si possa considerare un minimo adeguato che l’industria dell’Unione avrebbe potuto attendersi se non ci fosse stato il dumping pregiudizievole. |
(265) |
Su questa base, è stato calcolato per l’industria dell’Unione un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato aggiungendo il suddetto margine di profitto del 10 % al costo di produzione durante il PI dei fabbricanti UE inseriti nel campione. |
(266) |
Il necessario aumento del prezzo è stato quindi stabilito comparando il prezzo medio ponderato all’importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, fissato per calcolare la sottoquotazione del prezzo e debitamente aggiustato per tener conto dei costi di importazione e dei dazi doganali, al prezzo medio ponderato non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai fabbricanti UE inseriti nel campione sul mercato della UE durante il PI. Le differenze evidenziate da tale comparazione sono state espresse in percentuale del valore medio ponderato cif all’importazione. |
2. Misure provvisorie
(267) |
Alla luce di quanto precede, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che debbano essere istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni di moduli FV in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla RPC a un livello che corrisponda al più basso margine di dumping e di pregiudizio riscontrati, in conformità al principio del dazio inferiore. |
(268) |
Dato l’elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, il dazio per «tutte le altre imprese» è stato fissato al più alto livello di dazio da imporre a imprese rispettivamente del campione o che hanno collaborato all’inchiesta. Il dazio per «tutte le altre imprese» sarà applicato a quelle che non hanno collaborato all’inchiesta. |
(269) |
Per le imprese, di cui all’allegato, che hanno collaborato ma non fanno parte del campione l’aliquota del dazio provvisorio è fissata a livello delle aliquote medie ponderate delle imprese inserite nel campione. |
(270) |
Le aliquote proposte del dazio provvisorio sono le seguenti:
|
(271) |
Le misure antidumping di cui sopra sono istituite provvisoriamente sotto forma di dazi ad valorem. |
(272) |
Le aliquote dei dazi antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle imprese interessate constatata durante l’inchiesta. Queste aliquote del dazio (contrariamente al dazio unico per l’intero paese applicabile a «tutte le altre imprese») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati dalle imprese, ossia dalle specifiche persone giuridiche sopra menzionate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa la cui ragione sociale non sia espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese». |
(273) |
Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all’istituzione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno immediatamente inviate alla Commissione (8), complete delle pertinenti informazioni, come le modifiche dell’attività dell’impresa - legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e all’esportazione - associate a un mutamento, ad esempio, di ragione sociale o di entità produttiva/di vendita. Il regolamento potrà eventualmente essere modificato aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano di aliquote di dazio individuali. |
(274) |
Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio per «tutte le altre imprese» deve essere applicata non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’UE durante il PI. |
(275) |
Come indicato nella sezione 5 dell’avviso di apertura, la Commissione è in procinto di stabilire se tutte le importazioni dalla RPC del prodotto in esame possono essere considerate originarie della RPC. Ciò è particolarmente importante nel caso dei moduli che possono incorporare componenti e parti provenienti da paesi diversi. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base, il paese esportatore di un prodotto in dumping può essere un paese intermedio. Si noti inoltre che la denuncia si riferisce a importazioni provenienti dalla RPC, senza specificarne l’origine. Infine, le inchieste antidumping e antisovvenzione condotte dagli USA riguardo allo stesso prodotto importato dalla RPC hanno evidenziato la complessità delle operazioni di produzione e di assemblaggio che possono conferire o no l’origine (9). Alla luce di queste considerazioni e ferma restando la conclusione che sarà raggiunta in proposito nella fase definitiva, si ritiene opportuno che le misure provvisorie coprano il prodotto oggetto dell’inchiesta originario o proveniente dalla RPC, a meno che il prodotto sia un prodotto in transito ai sensi dell’articolo V del GATT. |
(276) |
Come indicato nel considerando 3, la Commissione ha disposto con il regolamento (UE) n. 182/2013 la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario e proveniente dalla RPC. Ciò è avvenuto in previsione della possibile applicazione retroattiva di misure antidumping e compensative di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base e all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (regolamento antisovvenzioni di base) (10). |
(277) |
Riguardo all’inchiesta antidumping in corso e date le conclusioni di cui sopra, deve cessare la registrazione delle importazioni ai fini dell’inchiesta antidumping ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(278) |
Riguardo alla parallela inchiesta antisovvenzione, avviata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di base antisovvenzioni, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 8 novembre 2012 (11), deve continuare la registrazione delle importazioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base. |
(279) |
In questa fase del procedimento non può essere adottata alcuna decisione in merito a un’eventuale applicazione retroattiva di misure antidumping. |
(280) |
Date le circostanze eccezionali del presente procedimento, in particolare il fatto di riguardare un prodotto rivolto a un mercato che richiede approvvigionamenti stabili nel breve periodo, si ritiene appropriato introdurre le misure antidumping provvisorie in modo graduale. In particolare, poiché l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio dovuto a pratiche commerciali sleali del paese in esame durante il PI, i fabbricanti UE non possono fornire nell’immediato le quantità necessarie se, in seguito alle misure, diminuiscono i livelli d’importazione. Introdurre il dazio antidumping gradualmente, permetterà, sul breve periodo, all’industria dell’Unione di aumentare l’approvvigionamento. Se inoltre l’industria dell’Unione avrà tempo sufficiente a incrementare la propria produzione, la disponibilità del prodotto in esame resterà a livelli ragionevoli, tali da soddisfare la domanda. Si ritiene pertanto opportuno introdurre il dazio in due fasi. |
I. DISPOSIZIONI FINALI
(281) |
Ai fini di una gestione corretta, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nei termini specificati nell’avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un’audizione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni relative all’imposizione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate al fine di adottare eventuali dazi definitivi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle e wafer del tipo impiegato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (lo spessore delle celle e dei wafer non è superiore a 400 micrometri), attualmente classificati ai codici NC ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC 3818001011, 3818001019, 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell’articolo V del GATT.
I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione di prodotto in esame:
— |
caricatori solari, composti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a ricaricare batterie; |
— |
prodotti fotovoltaici a film sottile; |
— |
prodotti fotovoltaici in silicio cristallino che vengono integrati in modo permanente in apparecchi elettrici non destinati a produrre elettricità i quali consumano l’elettricità generata dalle suddette celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate. |
2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle imprese sottoelencate è la seguente:
i) |
dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento fino al 5 agosto 2013:
|
ii) |
successivamente alla data del 6 agosto 2013:
|
3. L’ammissione alla libera circolazione nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate sugli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato adottato il presente regolamento; possono inoltre formulare osservazioni scritte e chiedere alla Commissione un’audizione entro un mese dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono formulare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.
Articolo 3
Il regolamento (UE) n. 182/2013 è così modificato:
1) |
vengono inseriti una nuova rubrica G e un nuovo considerando 22: «G. CESSAZIONE DELLA REGISTRAZIONE A FINI DI DIFESA CONTRO IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING
|
2) |
nell’articolo 1, paragrafo 1, i termini «dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e» sono soppressi. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 269 del 6.9.2012, pag. 5.
(3) GU L 61 del 5.3.2013, pag. 2.
(4) Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P, Brosmann Footwear (HK) Ltd. e altri contro il Consiglio dell’Unione europea.
(5) Sentenza della Corte di giustizia del 15 novembre il 2012 nella causa C -247/10 P, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd contro il Consiglio.
(6) Sentenza nella causa C-337/09 P, Consiglio contro Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd.
(7) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(8) Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.
(9) Cfr. Issues and Decision Memorandum for the Final Determination in the Antidumping Duty Investigation of Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled into Modules, from the People’s Republic of China, 9 ottobre 2012, in http://ia.ita.doc.gov/frn/summary/prc/2012-25580-1.pdf.
(10) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(11) GU C 340 dell’8.11.2012, pag. 13.
ALLEGATO
Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione:
Ragione sociale dell’impresa |
Codice addizionale TARIC |
AIDE Solar Energy Technology Co., Ltd |
B798 |
Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd |
B799 |
Anhui Chaoqun Power Co., Ltd |
B800 |
Anhui Schutten Solar Energy Co., Ltd |
B801 |
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co., Ltd |
B802 |
Arhui Titan PV Co., Ltd |
B803 |
BP SunOasis (Prime) Co., Ltd |
B804 |
Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. CSI Cells Co., Ltd Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. |
B805 |
Changzhou NESL Solartech Co., Ltd |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co., Ltd |
B807 |
Chinaland Solar Energy Co., Ltd |
B808 |
China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co., Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co., Ltd |
B809 |
Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd |
B810 |
ChuangZhou EGing Photovoltaic Technology Co., Ltd |
B811 |
Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd |
B812 |
CNPV Dongying Solar Power Co., Ltd |
B813 |
CSG PVtech Co., Ltd |
B814 |
DCWATT POWER Co., Ltd |
B815 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co., Ltd |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co., Ltd |
B817 |
ERA Solar Co., Ltd |
B818 |
ET Solar Industry Limited Dotec Electric Co., Ltd |
B819 |
GD Solar (Jiangsu) Co., Ltd |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co., Ltd |
B821 |
Guodian Jintech Solar Energy Co., Ltd |
B822 |
GS PV Holdings Group |
B823 |
Hangzhou Bluesun Solar Energy Technology Co., Ltd |
B824 |
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd |
B825 |
Hanwha SolarOne Co., Ltd Hanwha SolarOne (Qidong) Co., Ltd |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd |
B827 |
Hengji PV-Tech Energy Co., Ltd |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co., Ltd |
B829 |
Jetion Solar (China) Co., Ltd |
B830 |
Jiangsu Green Power PV Co., Ltd |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co., Ltd |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co., Ltd |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co., Ltd |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co., Ltd |
B835 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd |
B836 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltic Technology Co., Ltd |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co., Ltd |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co., Ltd |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co., Ltd |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co., Ltd |
B841 |
Jiangyin Hareon Power Co., Ltd Schott Solar Hareon Co., Ltd Hareon Solar Technology Co., Ltd |
B842 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd |
B843 |
Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co., Ltd |
B844 |
Jinko Solar Co., Ltd Zhejiang Jinko Solar Co., Ltd |
B845 |
Juli New Energy Co., Ltd |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co., Ltd |
B847 |
King-PV Technology Co., Ltd |
B848 |
Kinve Solar Power Co., Ltd (Maanshan) |
B849 |
Konca Solar Cell Co., Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co., Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co., Ltd |
B850 |
Lightway Green New Energy Co., Ltd Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co., Ltd |
B851 |
Motech (Suzhou) Renewable Energy Co., Ltd |
B852 |
Nanjing Dago New Energy Co., Ltd |
B853 |
Nice Sun PV Co., Ltd Levo Solar Technology Co., Ltd |
B854 |
Ningbo Best Solar Energy Technology Co., Ltd |
B855 |
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co., Ltd |
B856 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co., Ltd |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co., Ltd |
B858 |
Ningbo Osda Solar Co., Ltd |
B859 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co., Ltd |
B860 |
Ningbo South New Energy Technology Co., Ltd |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co., Ltd |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co., Ltd |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co., Ltd |
B864 |
Perlight Solar Co., Ltd |
B865 |
Phono Solar Technology Co., Ltd |
B866 |
Qingdao Jiao Yang Lamping Co., Ltd |
B867 |
Risen Energy Co., Ltd |
B868 |
Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech Co., Ltd |
B869 |
Shanghai Alex Solar Energy Science & Technology Co., Ltd Shanghai Alex New Energy Co., Ltd |
B870 |
Shanghai BYD Co., Ltd |
B871 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co., Ltd Shanghai Weixue Solar Energy Co., Ltd |
B872 |
Shanghai Propsolar New Energy Co., Ltd Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co., Ltd |
B873 |
Shanghai Shanghong Energy Technology Co., Ltd |
B874 |
Shanghai Solar Energy Science & Technology Co., Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co., Ltd Shanghai Shenzhou New Energy Development Co., Ltd |
B875 |
Shanghai ST-Solar Co., Ltd Jiangsu ST-Solar Co., Ltd |
B876 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co., Ltd |
B877 |
Shenzhen Sacred Industry Co., Ltd |
B878 |
Shenzhen Sungold Solar Co., Ltd |
B879 |
Shenzhen Topray Solar Co., Ltd |
B880 |
Sopray Energy Co., Ltd |
B881 |
Sun Earth Solar Power Co., Ltd Ningbo Sun Earth Solar Power Co., Ltd |
B882 |
Suzhou Shenglong PV-Tech Co., Ltd |
B883 |
TDG Holding Co., Ltd |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co., Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co., Ltd |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
Winsun New Energy Co., Ltd |
B887 |
Worldwide Energy and Manufacturing USA Co., Ltd |
B888 |
Wuhu Zhongfu PV Co., Ltd |
B889 |
Wuxi Saijing Solar Co., Ltd |
B890 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science & Technology Co., Ltd |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co., Ltd |
B892 |
Wuxi Taichang Electronic Co., Ltd |
B893 |
Wuxi UT Solar Technology Co., Ltd |
B894 |
Xiamen Sona Energy Co., Ltd |
B895 |
Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co., Ltd |
B896 |
Xìan LONGi Silicon Materials Corporation Wuxi LONGi |
B897 |
Years Solar Co., Ltd |
B898 |
Yuhuan BLD Solar Technology Co., Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co., Ltd |
B899 |
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co., Ltd |
B900 |
Yunnan Tianda Photovoltaic Co., Ltd |
B901 |
Zhangjiagang City SEG PV Co., Ltd |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co., Ltd |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co., Ltd |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co., Ltd |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co., Ltd Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co., Ltd |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co., Ltd |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co., Ltd |
B908 |
Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co., Ltd |
B909 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co., Ltd |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co., Ltd |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co., Ltd |
B912 |
Zhejiang SOCO Technology Co., Ltd |
B913 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology co., Ltd |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co., Ltd |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co., Ltd |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co., Ltd |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co., Ltd |
B918 |
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co., Ltd |
B919 |
Zhejiang Yuanzhong Solar Co., Ltd |
B920 |
Zhejiang Yuhui Solar Energy Source Co., Ltd RENESOLA JIANGSU LTD |
B921 |
Zhongli Talesun Solar Co., Ltd |
B922 |
Znshine PV-Tech Co., Ltd |
B923 |
Zytech Engineering Technology Co., Ltd |
B924 |